17.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1559 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2019
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Per il ciflufenamid l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale e raccomandato di ridurre gli LMR per i cetriolini e la segale. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR esistenti. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mais, miglio, riso, sorgo, frumento, pollame (muscolo, grasso e fegato) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per il fenbuconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance, mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni e mirtilli. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche, prugne, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/angurie, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per il fluquinconazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha concluso che, per il fluquinconazolo, non sono attualmente autorizzati nell'Unione usi o tolleranze all'importazione e che non sono disponibili per tale sostanza attiva limiti massimi di residui del Codex (CXL). Non dovrebbero pertanto essere presenti residui di fluquinconazolo in nessun prodotto di origine animale o vegetale. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per il fluquinconazolo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione (LD). |
(5) |
Per il tembotrione l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per suini (fegato e rene), bovini (fegato e rene) ed equini (fegato e rene). Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Per quanto concerne gli LMR per granturco dolce e frutta, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(8) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(12) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti aventi origine nell'Unione o importati nell'Unione prima del 7 aprile 2020.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 7 aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il ciflufenamid conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(10):5416.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fenbuconazolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(8):5399.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluquinconazolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(9):5409.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il tembotrione conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2018;16(9):5417.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, sono aggiunte le seguenti colonne relative a ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative a ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione sono soppresse. |
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.