27.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1374 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2019

relativo alla riapertura dell'inchiesta in seguito alla sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17 Eurobolt, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 9 novembre 2007 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (2) a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (3) (il «regolamento di base»).

(2)

Il 31 gennaio 2009 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 91/2009 (4), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC»).

(3)

In seguito all'istituzione del dazio antidumping definitivo alla Commissione sono stati forniti elementi di prova del fatto che tali misure venivano eluse tramite un trasbordo in Malaysia.

(4)

Per questo motivo, il 28 novembre 2010 la Commissione ha avviato, con il regolamento (UE) n. 966/2010 (5), un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009.

(5)

Il 26 luglio 2011 il Consiglio ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, del 18 luglio 2011 («il regolamento antielusione») (6), il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.

(6)

Il 27 febbraio 2016 la Commissione ha abrogato il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) 91/2009, esteso dal regolamento (UE) 723/2011 (7).

(7)

Il 17 novembre 2017 la Corte suprema dei Paesi Bassi ha chiesto una pronuncia pregiudiziale nell'ambito di un contenzioso nazionale intentato da un importatore neerlandese di elementi di fissaggio provenienti dalla Malaysia, la società Eurobolt BV («Eurobolt»). La Eurobolt ha contestato la validità delle misure antielusione per il fatto che la Commissione non aveva trasmesso al comitato tutte le informazioni pertinenti almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato, come prescritto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (8) allora applicabile.

(8)

In tale contesto il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia se il regolamento (UE) n. 723/2011 fosse invalido alla luce dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, in quanto le osservazioni che la Eurobolt ha presentato in risposta alle conclusioni della Commissione non sono state messe, in qualità di elementi d'informazioni utili ai sensi di detta norma, a disposizione del comitato consultivo non oltre dieci giorni lavorativi prima della sua riunione (9).

(9)

Nella sua sentenza la Corte di giustizia ha affermato che le osservazioni in questione sono state presentate dalla Eurobolt in qualità di parte interessata nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Commissione in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009. Tali osservazioni erano dirette a rispondere alle conclusioni provvisorie che la Commissione aveva adottato (10). Pertanto, le osservazioni avrebbero dovuto essere considerate elementi d'informazione utili, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (11); ne consegue che tale disposizione è stata violata perché le dette osservazioni non sono state comunicate agli Stati membri non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo (12).

(10)

Per la Corte di giustizia, l'esigenza di comunicare tutti gli elementi d'informazione utili al comitato consultivo non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione di quest'ultimo, stabilita all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, rientra tra le forme sostanziali della regolarità del procedimento la cui violazione comporta la nullità dell'atto di cui trattasi (13).

(11)

In conformità all'articolo 266 TFUE le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

(12)

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che quando una sentenza della Corte annulla un regolamento che istituisce dazi antidumping o dichiara tale regolamento invalido, l'istituzione chiamata ad adottare le misure che l'esecuzione di tale sentenza comporta ha la facoltà di riprendere il procedimento all'origine di detto regolamento, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla normativa applicabile (14).

(13)

Inoltre, fatta salva l'ipotesi in cui l'irregolarità accertata abbia determinato l'illegittimità di tutto il procedimento, l'istituzione interessata ha la facoltà, per adottare un atto volto a sostituire l'atto annullato o dichiarato invalido, di riprendere tale procedimento unicamente nella fase in cui tale illegittimità si è verificata (15). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antielusione mediante il regolamento (UE) n. 966/2010.

(14)

Nel caso in questione la Corte di giustizia ha dichiarato invalido il regolamento (UE) n. 723/2011, in quanto è stato adottato in violazione della procedura di consultazione prevista all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009. La Commissione ha quindi la possibilità di rettificare gli aspetti del regolamento (UE) n. 723/2011 che hanno determinato il suo annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza (16).

(15)

La Commissione ha pertanto deciso di riaprire l'inchiesta antielusione al fine di rettificare l'illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia.

2.   PROCEDURA DI RIAPERTURA

2.1.   Riapertura

(16)

Alla luce di quanto precede, la Commissione riapre l'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, la quale ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009.

(17)

La riapertura si limita all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17 Eurobolt. In detta sentenza l'illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia riguarda gli obblighi derivanti dalla procedura del comitato consultivo descritta all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, allora in vigore. Tale procedura è stata sostituita nel frattempo dalla procedura d'esame del comitato prevista all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (17) (18).

(18)

A tale proposito la Commissione osserva che, in linea di principio, gli atti dell'Unione europea sono adottati conformemente alle norme procedurali in vigore al momento della loro adozione. Tuttavia, proprio a causa dell'abrogazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 in vigore al momento dell'inchiesta, un procedimento come l'attuale riapertura di un'inchiesta antielusione avviata a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 può, a decorrere dall'abrogazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 nella forma applicabile al momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 723/2011, essere completato soltanto sulla base della procedura di comitato attualmente applicata per l'istituzione di misure antielusione (19). A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, modificato e codificato dal regolamento (UE) 2016/1036 (20), la procedura da seguire ai fini della presente riapertura è quella prevista all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(19)

Dato che nel caso in questione le osservazioni della Eurobolt, in qualità di parte interessata nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Commissione in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, non sono state comunicate adeguatamente al comitato consultivo, la Commissione intende analizzare tali osservazioni (e le informazioni supplementari fornite dalle parti interessate come indicato al punto 2.2) e tener conto del risultato di quest'analisi nella proposta che sarà presentata al comitato.

(20)

La Commissione consulterà successivamente il comitato secondo la procedura d'esame descritta all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, al più tardi 14 giorni prima della riunione del comitato. Ciò consentirà ai governi degli Stati membri di prendere conoscenza di tutte le informazioni pertinenti connesse a tali osservazioni, in modo che detti governi possano, per mezzo di consultazioni interne ed esterne, definire una posizione al fine di tutelare gli interessi specifici di ciascuno di essi.

2.2.   Comunicazioni scritte

(21)

Le parti interessate sono invitate a manifestarsi e a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni e a presentare elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell'inchiesta entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.3.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

(22)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda dovrà essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni riguardanti la riapertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

2.4.   Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

(23)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

(24)

Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (21).

(25)

Le parti interessate che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (22), un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, tali informazioni potranno non essere prese in considerazione.

(26)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica o tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la posta elettronica o TRON.tdi, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Omessa collaborazione

(27)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(28)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(29)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(30)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

2.6.   Consigliere-auditore

(31)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(32)

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(33)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(34)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Trattamento dei dati personali

(35)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(36)

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Informazioni per le autorità doganali

(37)

Le autorità doganali nazionali sono invitate ad attendere la pubblicazione dei risultati dell'inchiesta riaperta prima di decidere in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi contemplati dal presente regolamento. Tale pubblicazione dovrebbe avvenire, di norma, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

2.9.   Comunicazione delle informazioni

(38)

Le parti interessate saranno informate ulteriormente dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende dare esecuzione alla sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione riapre l'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, la quale ha condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009.

Articolo 2

Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione dei risultati dell'inchiesta riaperta prima di decidere in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi contemplati dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 267 del 9.11.2007, pag. 31).

(3)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1). L'ultima versione consolidata del regolamento di base è costituita ora dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(4)  Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 29).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 52 del 27.2.2016, pag. 24).

(8)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(9)  Sentenza del 3 luglio 2019, causa C-644/17 Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, punto 33.

(10)  Ibid., punto 40.

(11)  Ibid., punto 42.

(12)  Ibid., punto 43.

(13)  Ibid., punto 51.

(14)  Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, causa C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, punto 73; cfr. anche sentenza della Corte del 19 giugno 2019, causa C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

(15)  Ibid., punto 74; cfr. anche sentenza della Corte del 19 giugno 2019, causa C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

(16)  Sentenza del 3 ottobre 2000, causa C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques / Consiglio, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  A tale riguardo cfr. regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

(19)  Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, causa C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, punti 44-55.

(20)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(21)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(22)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(23)  Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(24)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).