2.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1293 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II e il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti di cui all'allegato IV
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (2) definisce, tra l'altro, gli elenchi dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013 e il certificato sanitario richiesto per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro di cani, gatti e furetti da territori e paesi terzi. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è stato integrato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 66/2016 (3) e si applica pienamente alla Norvegia allo stesso modo che agli Stati membri dell'UE. |
(3) |
La Norvegia figura nell'elenco dell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. La decisione del Comitato misto SEE n. 66/2016 disciplina i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti dalla Norvegia. È pertanto necessario cancellare la Norvegia dall'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. |
(4) |
È inoltre necessario che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» figuri con la nuova denominazione nell'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce, tra l'altro, che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono rispettare le misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, dello stesso regolamento ed essere accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario. L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione stabilisce il modello di certificato sanitario. |
(6) |
A seguito del riesame obbligatorio del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione (4), la Commissione ha inoltre adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 (5) che stabilisce tra l'altro le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, in vista del diritto degli stessi di applicare misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani. Il regolamento delegato (UE) 2018/772 ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con efficacia a decorrere dal 1o luglio 2018. |
(7) |
L'elenco degli Stati membri che rispettano le norme di classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772 nella totalità o in parti del loro territorio figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione (6). |
(8) |
Nel modello di certificato sanitario dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 dovrebbero pertanto essere sostituiti con riferimenti al regolamento delegato (UE) 2018/772 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. |
(10) |
Al fine di evitare perturbazioni negli spostamenti di cani, gatti e furetti, l'uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 (7) della Commissione, dovrebbe essere autorizzato fino al 28 febbraio 2020. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è così modificato:
1) |
nell'allegato II, la parte 1 è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento; |
2) |
nell'allegato II, la parte 2 è sostituita dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento; |
3) |
nell'allegato IV, la parte 1 è sostituita dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 28 febbraio 2020 gli Stati membri autorizzano l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2019 conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/561.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).
(3) Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2017] (GU L 300 del 16.11.2017, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6).
(5) Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 26).
ALLEGATO I
«PARTE 1
Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013
Codice ISO |
Territorio o paese terzo |
AD |
Andorra |
CH |
Svizzera |
FO |
Isole Fær Øer |
GI |
Gibilterra |
GL |
Groenlandia |
IS |
Islanda |
LI |
Liechtenstein |
MC |
Monaco |
SM |
San Marino |
VA |
Stato della Città del Vaticano» |
ALLEGATO II
«PARTE 2
Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013
Codice ISO |
Territorio o paese terzo |
Territori compresi |
AC |
Isola dell'Ascensione |
|
AE |
Emirati arabi uniti |
|
AG |
Antigua e Barbuda |
|
AR |
Argentina |
|
AU |
Australia |
|
AW |
Aruba |
|
BA |
Bosnia-Erzegovina |
|
BB |
Barbados |
|
BH |
Bahrein |
|
BM |
Bermuda |
|
BQ |
Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES) |
|
BY |
Bielorussia |
|
CA |
Canada |
|
CL |
Cile |
|
CW |
Curaçao |
|
FJ |
Figi |
|
FK |
Isole Falkland |
|
HK |
Hong Kong |
|
JM |
Giamaica |
|
JP |
Giappone |
|
KN |
Saint Kitts e Nevis |
|
KY |
Isole Cayman |
|
LC |
Santa Lucia |
|
MS |
Monserrat |
|
MK |
Macedonia del Nord |
|
MU |
Maurizio |
|
MX |
Messico |
|
MY |
Malaysia |
|
NC |
Nuova Caledonia |
|
NZ |
Nuova Zelanda |
|
PF |
Polinesia francese |
|
PM |
Saint Pierre e Miquelon |
|
RU |
Russia |
|
SG |
Singapore |
|
SH |
Sant'Elena |
|
SX |
Sint Maarten |
|
TT |
Trinidad e Tobago |
|
TW |
Taiwan |
|
US |
Stati Uniti d'America |
AS — Samoa americane GU — Guam MP — Isole Marianne settentrionali PR — Portorico VI — Isole Vergini americane» |
VC |
Saint Vincent e Grenadine |
|
VG |
Isole Vergini britanniche |
|
VU |
Vanuatu |
|
WF |
Wallis e Futuna |
|
Allegato III
«PARTE 1
Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o furetti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013
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