30.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1272 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2019
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare gli articoli 8 e 12,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(2) |
L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3). |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione (4) ha rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, al fine di includere una serie di alimenti autorizzati o notificati non inclusi nell'elenco iniziale dell'Unione. |
(4) |
Dopo la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2018/1023, la Commissione ha riscontrato ulteriori errori nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(5) |
Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti. |
(6) |
Il 22 novembre 2018 l'autorità italiana competente ha chiesto alla Commissione di rettificare l'elenco dell'Unione per quanto riguarda la designazione e il requisito specifico di etichettatura del nuovo alimento «estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari». Tale nuovo alimento è stato autorizzato mediante la procedura di notifica a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. L'autorità italiana competente ha commesso un errore in quanto ha notificato il nome sbagliato delle colture cellulari e pertanto chiede di sostituire la denominazione delle colture cellulari HTN ® Vb con la denominazione EchiPurePC ™ nella designazione del nuovo alimento figurante nell'elenco dell'Unione e nel requisito specifico di etichettatura degli alimenti che lo contengono, nonché nelle specifiche del nuovo alimento. |
(7) |
Sono pertanto necessarie una rettifica della designazione e del requisito specifico di etichettatura di cui alla tabella 1 e una rettifica delle specifiche di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 in relazione al nuovo alimento «estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari». |
(8) |
Il nuovo alimento «beta-glucani del lievito» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego con decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione (5). L'impiego dei beta-glucani del lievito in ulteriori categorie di alimenti è stato successivamente autorizzato con decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione (6). Nelle specifiche dei beta-glucani del lievito di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2078, le unità di misura dei metalli pesanti sono erroneamente espresse in mg/g anziché in mg/kg. Tale errore si è trasferito nell'elenco dell'Unione istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche dei beta-glucani del lievito relative ai metalli pesanti nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 e nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(9) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 è rettificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 41).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 77).
ALLEGATO
(1)
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:
a) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la voce relativa all'estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari è sostituita dalla seguente:
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b) |
nella tabella 2 (Specifiche), la voce relativa all'estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari è sostituita dalla seguente:
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c) |
nella tabella 2 (Specifiche), le voci relative ai beta-glucani del lievito figuranti sotto il titolo Metalli pesanti per la forma insolubile in acqua, ma disperdibile in molte matrici liquide sono sostituite dalle seguenti:
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(2)
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 è così rettificato:Le voci relative a piombo, arsenico, mercurio e cadmio nella tabella con le specifiche dei beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae) sono sostituite dalle seguenti:
«Piombo |
< 0,2 mg/kg |
Arsenico |
< 0,2 mg/kg |
Mercurio |
< 0,1 mg/kg |
Cadmio |
< 0,1 mg/kg» |