30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1272 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare gli articoli 8 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione (4) ha rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, al fine di includere una serie di alimenti autorizzati o notificati non inclusi nell'elenco iniziale dell'Unione.

(4)

Dopo la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2018/1023, la Commissione ha riscontrato ulteriori errori nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(5)

Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

(6)

Il 22 novembre 2018 l'autorità italiana competente ha chiesto alla Commissione di rettificare l'elenco dell'Unione per quanto riguarda la designazione e il requisito specifico di etichettatura del nuovo alimento «estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari». Tale nuovo alimento è stato autorizzato mediante la procedura di notifica a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. L'autorità italiana competente ha commesso un errore in quanto ha notificato il nome sbagliato delle colture cellulari e pertanto chiede di sostituire la denominazione delle colture cellulari HTN ® Vb con la denominazione EchiPurePC ™ nella designazione del nuovo alimento figurante nell'elenco dell'Unione e nel requisito specifico di etichettatura degli alimenti che lo contengono, nonché nelle specifiche del nuovo alimento.

(7)

Sono pertanto necessarie una rettifica della designazione e del requisito specifico di etichettatura di cui alla tabella 1 e una rettifica delle specifiche di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 in relazione al nuovo alimento «estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari».

(8)

Il nuovo alimento «beta-glucani del lievito» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego con decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione (5). L'impiego dei beta-glucani del lievito in ulteriori categorie di alimenti è stato successivamente autorizzato con decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione (6). Nelle specifiche dei beta-glucani del lievito di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2078, le unità di misura dei metalli pesanti sono erroneamente espresse in mg/g anziché in mg/kg. Tale errore si è trasferito nell'elenco dell'Unione istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche dei beta-glucani del lievito relative ai metalli pesanti nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 e nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(9)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e la decisione di esecuzione (UE) 2017/2078.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 è rettificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 41).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 77).


ALLEGATO

(1)   

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:

a)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la voce relativa all'estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «estratto secco di Echinacea purpurea da colture cellulari EchiPure-PC™»»

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

In linea con il normale uso negli integratori alimentari di un estratto simile dei flosculi del capolino di Echinacea purpurea

b)

nella tabella 2 (Specifiche), la voce relativa all'estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari

Descrizione/definizione

Estratto secco di Echinacea purpurea da colture cellulari EchiPure-PC™».

c)

nella tabella 2 (Specifiche), le voci relative ai beta-glucani del lievito figuranti sotto il titolo Metalli pesanti per la forma insolubile in acqua, ma disperdibile in molte matrici liquide sono sostituite dalle seguenti:

 

«Piombo: < 0,2 mg/kg

Arsenico: < 0,2 mg/kg

Mercurio: < 0,1 mg/kg

Cadmio: < 0,1 mg/kg»

(2)   

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 è così rettificato:

Le voci relative a piombo, arsenico, mercurio e cadmio nella tabella con le specifiche dei beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae) sono sostituite dalle seguenti:

«Piombo

< 0,2 mg/kg

Arsenico

< 0,2 mg/kg

Mercurio

< 0,1 mg/kg

Cadmio

< 0,1 mg/kg»