25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/105


REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce una politica comune della pesca (PCP) per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca.

(2)

Le misure tecniche sono strumenti destinati a coadiuvare l’attuazione della PCP. Una valutazione dell’attuale struttura regolamentare relativa alle misure tecniche ha dimostrato che probabilmente non sarà possibile conseguire gli obiettivi della PCP e che occorre adottare un nuovo approccio per accrescere l’efficacia delle misure tecniche, puntando in particolare sull’adeguamento della struttura di governance.

(3)

È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire, dal un lato, norme generali che siano applicabili in tutte le acque dell’Unione e, dall’altro, prevedere l’adozione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l’utilizzo degli attrezzi da pesca, e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi sia alle operazioni di pesca effettuate nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione e di paesi terzi e da cittadini degli Stati membri – fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera – sia ai pescherecci dell’Unione operanti nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso dovrebbe inoltre applicarsi, rispetto ai pescherecci dell’Unione e ai cittadini degli Stati membri, in acque non appartenenti all’Unione a misure tecniche adottate per la zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) e nella zona di applicazione dell’accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

(6)

Quando pertinente, misure tecniche dovrebbero applicarsi alla pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulle specie di molluschi.

(7)

Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

Le misure tecniche dovrebbero in particolare contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori di specie marine, grazie all’uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare le catture indesiderate. Le misure tecniche dovrebbero inoltre ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli ecosistemi marini e, in particolare, su specie e habitat sensibili, anche ricorrendo, se del caso, a incentivi. Esse dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (6), dalla direttiva 2008/56/CE e dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(9)

Al fine di valutare l’efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, in particolare le catture di specie marine di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, il livello di catture accidentali di specie sensibili e l’estensione dei fondali marini in cui gli habitat risentono negativamente delle attività di pesca. Tali target dovrebbero conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell’Unione in materia ambientale- in particolare la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8)) e alle migliori pratiche internazionali.

(10)

Al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi delle norme tecniche, è opportuno aggiornare e consolidare le definizioni degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca che figurano nei regolamenti vigenti sulle misure tecniche.

(11)

È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l’uso di esplosivi, veleno, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici, altri attrezzi a percussione o dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei. Non dovrebbe essere permesso vendere, esporre o mettere in vendita le specie marine catturate utilizzando tali attrezzi o metodi laddove essi siano vietati ai sensi del presente regolamento.

(12)

L’uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico dovrebbe rimanere possibile per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2021, a determinate condizioni rigorose.

(13)

Alla luce del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno stabilire norme comuni che definiscano le restrizioni applicabili all’uso di attrezzi trainati e alla costruzione dei sacchi delle reti, al fine di evitare pratiche dannose che danno luogo a una pesca non selettiva.

(14)

Al fine di limitare l’uso di reti da posta derivanti, che possono operare su ampi tratti di mare e comportare ingenti catture di specie sensibili, è opportuno consolidare le vigenti restrizioni all’uso di tali attrezzi da pesca.

(15)

Alla luce del parere dello CSTEP, per proteggere le specie sensibili di acque profonde è opportuno continuare a vietare la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 j e 7k e nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e 12 a est di 27° O in acque di profondità superiore a 200 m quale indicata sulle carte nautiche, fatte salve determinate deroghe.

(16)

Per determinate specie ittiche rare, come alcune specie di squali e razze, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.

(17)

Per garantire la rigorosa protezione di specie marine sensibili quali mammiferi marini, uccelli e rettili marini prevista dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero istituire misure di mitigazione volte a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture di tali specie ad opera degli attrezzi da pesca.

(18)

Al fine di assicurare una protezione costante degli habitat marini sensibili situati al largo delle coste dell’Irlanda e del Regno Unito e intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, così come nella zona di regolamentazione NEAFC, è opportuno mantenere le attuali restrizioni all’uso di reti a strascico.

(19)

Analoghe restrizioni dovrebbero poter essere introdotte a protezione di tali habitat nel caso in cui vengano individuate altre zone di questo tipo sulla base dei pareri scientifici.

(20)

Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione onde garantire la protezione del novellame di specie marine e per creare zone di ricostituzione degli stock ittici.

(21)

È opportuno definire le modalità per misurare la taglia di specie marine.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero poter realizzare progetti pilota volti a vagliare soluzioni per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Laddove i risultati di tali progetti o i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per definire misure tecniche che riducano tali catture.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe definire norme di base per ogni bacino marittimo. Tali norme di base derivano da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere dello CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o di limitazione della pesca, nonché misure di conservazione della natura intese a limitare le catture di specie sensibili in determinate zone e qualsiasi altra misura tecnica specifica vigente a livello regionale.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche diverse da tali norme di base, secondo il processo di regionalizzazione previsto nel regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di prove scientifiche.

(25)

Tali misure tecniche regionali dovrebbero come minimo produrre benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti a quelli previsti dalle norme di base per quanto riguarda, in particolare, i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili.

(26)

Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione a attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie le cui caratteristiche differiscano dalle dimensioni di maglia previste dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali misure presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base.

(27)

Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione a zone di limitazione della pesca per la tutela delle aggregazioni di novellame e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire gli obiettivi, l’estensione geografica, la durata dei fermi, nonché le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio nelle loro raccomandazioni comuni

(28)

Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione a taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare siano rispettati gli obiettivi della PCP, facendo in modo che venga garantita la protezione del novellame di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

(29)

La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle specie sensibili, delle aggregazioni di novellame o di riproduttori dovrebbe essere permessa come un’opzione da sviluppare attraverso la regionalizzazione. Le condizioni per istituire tali aree, compresa l’estensione geografica e la durata dei fermi, e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni.

(30)

Sulla base di una valutazione dell’impatto di attrezzi innovativi, le raccomandazioni comuni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di tali attrezzi. È opportuno che l’uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.

(31)

Nell’elaborare raccomandazioni comuni in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri siano autorizzati a elaborare ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l’impatto della pesca su tali specie e habitat. Qualora i dati scientifici evidenziassero l’esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di specie e habitat sensibili, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella zona considerata. In particolare, tali restrizioni potrebbero essere applicate all’utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di specie sensibili.

(32)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 consente di istituire piani temporanei in materia di rigetti per l’attuazione dell’obbligo di sbarco, in assenza di piani pluriennali per il tipo di pesca in questione. Nell’ambito di tali piani dovrebbe essere consentita la definizione di misure tecniche che siano strettamente connesse all’attuazione dell’obbligo di sbarco e che siano intese ad aumentare la selettività e a ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate.

(33)

Dovrebbe essere possibile realizzare progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti. Tali progetti potrebbero prevedere deroghe alle norme in materia di dimensioni di maglia di definite nel presente regolamento, nella misura in cui contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e dei target del presente regolamento.

(34)

È opportuno che nel presente regolamento siano incluse disposizioni relative a misure tecniche adottate dalla NEAFC.

(35)

Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica o le operazioni di ripopolamento diretto e di trapianto, le misure tecniche previste nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tali attività. In particolare, le operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica che richiedano una simile deroga alle misure tecniche previste dal presente regolamento dovrebbero essere soggette a opportune condizioni.

(36)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di determinate misure in relazione alla pesca ricreativa, alle restrizioni relative agli attrezzi trainati, alle specie e agli habitat sensibili, all’elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, alla definizione di pesca diretta, ai progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti, nonché misure tecniche nel quadro di piani temporanei di rigetto e in relazione alle taglie minime di riferimento per la conservazione, alle dimensioni di maglia, alle zone di divieto e altre misure tecniche in determinati bacini marittimi, misure di mitigazione per specie sensibili e l’elenco delle specie degli stock che costituiscono indicatori chiave. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(37)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di specifiche per i dispositivi destinati a ridurre l’usura degli attrezzi trainati, a rafforzarli o a limitare la fuoriuscita delle catture nella parte anteriore di tali attrezzi, alla definizione di specifiche per i dispositivi di selezione applicati agli attrezzi di riferimento definiti, alla definizione di specifiche per le reti da traino con impiego di impulso elettrico, alla definizione delle restrizioni in materia di costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera, e alla definizione di norme riguardanti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo di attrezzi fissi a profondità comprese tra 200 e 600 m, alla definizione di norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per determinate zone di divieto o di limitazione della pesca е per quanto riguarda le caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi impiegati per tenere lontani i cetacei da reti fisse e i metodi utilizzati per ridurre al minimo le catture accidentali di uccelli marini, rettili marini e tartarughe. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(38)

Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. Tale relazione dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche, sia a livello regionale che a livello dell’Unione, abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi e a raggiungere i target previsti dal presente regolamento.

(39)

Ai fini di tale relazione si potrebbe ricorrere a opportuni indicatori di selettività, come il concetto scientifico di lunghezza di selettività ottimale (Lopt), quali strumenti di riferimento per monitorare i progressi nel tempo verso gli attuali obiettivi della PCP di ridurre al minimo le catture indesiderate. In tal senso, detti indicatori non costituiscono obiettivi vincolanti ma strumenti di monitoraggio su cui si possono basare le deliberazioni o decisioni a livello regionale. Gli indicatori, e i valori utilizzati per la loro applicazione, dovrebbero essere richiesti a organismi scientifici adeguati per una serie di stock che costituiscono indicatori chiave, e dovrebbero tener anche conto della pesca multispecifica e dei picchi di reclutamento. La Commissione potrebbe includere tali indicatori nella relazione sull’attuazione del presente regolamento. L’elenco degli stock che costituiscono indicatori chiave include le specie demersali gestite mediante limiti di cattura, tenendo conto dell’entità relativa degli sbarchi, dei rigetti e dell’importanza dell’attività di pesca per ogni bacino marittimo.

(40)

La relazione della Commissione dovrebbe fare riferimento al parere del CIEM sui progressi compiuti o sull’impatto degli attrezzi innovativi. La relazione dovrebbe trarre conclusioni circa i benefici, o gli effetti negativi, per gli ecosistemi marini, gli habitat sensibili nonché in termini di selettività.

(41)

Se dalla relazione della Commissione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla base di tale relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.

(42)

Tenuto conto del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 894/97 (11), (CE) n. 850/98 (12), (CE) n. 2549/2000 (13), (CE) n. 254/2002 (14), (CE) n. 812/2004 (15) e (CE) n. 2187/2005 (16) del Consiglio.

(43)

È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/2006 (17) e (CE) n. 1224/2009 (18) del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1380/2013.

(44)

Alla Commissione è attualmente conferito il potere di adottare e modificare misure tecniche a livello regionale ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/1139 (19), (UE) 2018/973 (20), (UE) 2019/472 (21) e (UE) 2019/1022 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono piani pluriennali per il Mar Baltico, il Mare del Nord, le acque occidentali e il Mediterraneo occidentale. Per chiarire l’ambito di applicazione dei rispettivi conferimenti di poteri, e specificare che gli atti delegati adottati in virtù dei conferimenti di poteri previsti in tali regolamenti devono rispettare determinati requisiti stabiliti nel presente regolamento, tali regolamenti dovrebbero essere modificati per la certezza del diritto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure tecniche concernenti:

a)

il prelievo e lo sbarco delle risorse biologiche marine;

b)

il funzionamento degli attrezzi da pesca; e

c)

l’interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all’articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell’Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.

2.   Gli articoli 7, 10, 11 e 12 si applicano anche alla pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo in una particolare regione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e in conformità dell’articolo 29 al fine di modificare il presente regolamento prevedendo che le pertinenti disposizioni dell’articolo 13 o le parti A o C degli allegati da V a X si applichino anche alla pesca ricreativa.

3.   Fatte salve le condizioni di cui agli articoli 25 e 26, le misure tecniche stabilite nel presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca esercitate esclusivamente a fini di:

a)

ricerca scientifica, e

b)

ripopolamento diretto o trapianto di specie marine.

Articolo 3

Obiettivi

1.   In quanto strumenti destinati a sostenere l’attuazione della PCP, le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati nelle disposizioni applicabili dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Le misure tecniche contribuiscono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di novellame e di riproduttori di risorse biologiche marine;

b)

garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, che derivano dalle attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie;

c)

garantire, anche grazie all’impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo;

d)

introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE, segnatamente ai fini del conseguimento del buono stato ecologico in linea con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e alla direttiva 2009/147/CE.

Articolo 4

Target

1.   Le misure tecniche mirano a garantire:

a)

che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano ridotte per quanto possibile conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

che le catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell’Unione e dagli accordi internazionali per essa vincolanti;

c)

che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini siano conformi all’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   La portata dei progressi compiuti verso i target suddetti è valutata nell’ambito del processo di rendicontazione di cui all’articolo 31.

Articolo 5

Definizione delle zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni geografiche delle zone di pesca:

a)   «Mare del Nord»: le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM (23) 2a e 3a e sottosezione CIEM 4;

b)   «Mar Baltico»: le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM 3b, 3c e 3d;

c)   «acque nordoccidentali»: le acque dell’Unione nelle sottozone CIEM 5, 6 e 7;

d)   «acque sudoccidentali»: le sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque dell’Unione) e le zone Copace (24) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell’Unione);

e)   «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

f)   «Mar Nero»: le acque della sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

g)   «acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale»: le acque intorno alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione e a Saint-Martin soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro;

h)   «zona di regolamentazione NEAFC»: le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

i)   «zona di applicazione dell’accordo CGPM»: il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1343/2011.

Articolo 6

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «modello di sfruttamento»: il modo in cui la mortalità per pesca è distribuita nel profilo d’età e di taglia di uno stock;

2)   «selettività»: espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare risorse biologiche marine di una data taglia e/o specie;

3)   «pesca diretta»: lo sforzo di pesca mirato a una determinata specie o a un determinato gruppo di specie, ulteriormente specificabile a livello regionale in atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 7, del presente regolamento;

4)   «buono stato ecologico»: lo stato ecologico delle acque marine quale definito dall’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE;

5)   «stato di conservazione di una specie»: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni;

6)   «stato di conservazione di un habitat»: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lungo termine la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche;

7)   «habitat sensibile»: un habitat il cui stato di conservazione, compresa la sua estensione e la condizione (struttura e funzione) delle sue componenti biotiche e abiotiche, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra gli habitat sensibili rientrano, in particolare, i tipi di habitat di cui all’allegato I e gli habitat di specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE, gli habitat di specie di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE, gli habitat la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE e gli ecosistemi marini vulnerabili quali definiti dall’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio (27);

8)   «specie sensibile»: una specie il cui stato di conservazione, che comprende l’habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione o le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;

9)   «piccole specie pelagiche»: specie quali sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto e pesce tamburo;

10)   «consigli consultivi»: gruppi di interesse istituiti in conformità dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

11)   «rete da traino»: un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete chiusa sul fondo da un sacco;

12)   «attrezzi trainati»: reti da traino, sciabiche danesi, draghe o attrezzi simili che vengono spostati attivamente nell’acqua da uno o più pescherecci ovvero da qualunque altro sistema meccanizzato;

13)   «rete a strascico»: una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;

14)   «rete a strascico a coppia»: una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L’apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;

15)   «rete da traino pelagica»: una rete da traino progettata e armata per operare a mezz’acqua;

16)   «sfogliara»: una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un’asta, un braccio o un dispositivo analogo;

17)   «rete da traino con impiego di impulso elettrico»: una rete che utilizza corrente elettrica per catturare risorse biologiche marine;

18)   «sciabica danese» o «sciabica scozzese»: un attrezzo da circuizione e da traino azionato da un’imbarcazione mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l’apertura della sciabica. L’attrezzo è costituito da una rete, la cui struttura è simile a quelle di una rete a strascico;

19)   «sciabiche da spiaggia»: reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e trascinate verso la costa mentre sono manovrate dalla riva ovvero da una nave ormeggiata o ancorata a riva;

20)   «reti da circuizione»: reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura;

21)   «rete da circuizione a chiusura» o «rete a catino»: qualsiasi rete da circuizione munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

22)   «draghe»: attrezzi trainati attivamente dal motore principale dell’imbarcazione (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di un’imbarcazione ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un’armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori. Esistono draghe dotate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da verricelli manuali in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento;

23)   «reti fisse»: qualsiasi tipo di rete da imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;

24)   «rete da posta derivante»: una rete mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva;

25)   «rete da imbrocco»: una rete fissa formata da un’unica pezza di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;

26)   «rete da posta impigliante»: una rete fissa formata da una pezza di rete, fissata sulle corde d’armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete da imbrocco;

27)   «rete a tramaglio»: una rete fissa formata da più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza avente maglie più piccole;

28)   «rete combinata da imbrocco e a tramaglio»: una rete da posta fissa a imbrocco combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore;

29)   «palangaro»: un attrezzo da pesca formato da un trave di lunghezza variabile, cui sono fissati spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami distanziati in funzione della specie bersaglio. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o può essere lasciato alla deriva in superficie;

30)   «nasse»: trappole costituite da gabbie o ceste dotate di uno o più accessi e destinate alla cattura di crostacei, molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso;

31)   «lenza a mano»: un’unica lenza a cui sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;

32)   «croce di Sant’Andrea»: un attrezzo che esercita un’azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;

33)   «sacco»: l’ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, con la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. Può essere costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) tenuti insieme sui lati e può comprendere l’avansacco, che è formato da uno o più pannelli situati all’imboccatura del sacco della rete da traino stricto sensu;

34)   

«dimensione di maglia»

:

i)

per le pezze di rete con nodo: la massima distanza tra due nodi opposti della stessa maglia, quando questa è completamente stirata;

ii)

per le pezze di rete senza nodo: la distanza interna tra le giunture opposte della stessa maglia, quando questa è completamente stirata lungo il suo asse più lungo;

35)   «maglia quadrata»: una maglia quadrangolare composta da due serie di sbarre parallele della stessa lunghezza nominale, di cui una è parallela, e l’altra è perpendicolare, all’asse longitudinale della rete;

36)   «maglia a losanghe»: una maglia composta da quattro sbarre della stessa lunghezza, in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all’asse longitudinale della rete;

37)   «T90»: reti da traino, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete a maglie a losanga annodate ruotate di 90°, in modo che la direzione principale della pezza di rete sia parallela alla direzione del traino;

38)   «finestra di fuga Bacoma»: un dispositivo di fuga costituito da una pezza di rete senza nodo a maglia quadrata, montato nel pannello superiore del sacco, il cui bordo inferiore si trova a non più di quattro maglie di distanza dalla sagola di chiusura;

39)   «pezza selettiva»: una pezza di rete montata all’imboccatura del sacco o dell’avansacco lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremata all’estremità, ove è fissata alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un’apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva;

40)   «altezza»: la somma delle altezze delle maglie bagnate di una rete, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero;

41)   «tempo di immersione»: l’arco di tempo compreso tra la cala dell’attrezzo e il completamento dell’operazione di recupero a bordo;

42)   «sensori di monitoraggio dell’attrezzo»: telesensori elettronici che sono applicati agli attrezzi da pesca per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o il volume delle catture;

43)   «palangaro zavorrato»: un palangaro composto da ami innescati e provvisto di zavorra per aumentare la velocità di affondamento e in tal modo ridurre il tempo di esposizione agli uccelli marini;

44)   «dispositivo acustico di dissuasione»: dispositivo volto a dissuadere specie quali mammiferi marini dall’avvicinarsi agli attrezzi da pesca attraverso l’emissione di segnali acustici;

45)   «cavi scaccia-uccelli» (detti anche «cavi con bandierine» o «tori lines»): cavi provvisti di bandierine che vengono trainati da un punto elevato vicino alla poppa del peschereccio durante la pesca con ami innescati allo scopo di allontanare dagli ami gli uccelli marini;

46)   «ripopolamento diretto»: l’attività consistente nel rilasciare animali selvatici vivi di specie selezionate in acque in cui tali specie sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell’ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o accrescere il reclutamento naturale;

47)   «trapianto»: il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dall’uomo all’interno di zone in cui essa è presente con popolazioni stabilite di tale specie;

48)   «indicatore di efficacia della selettività»: uno strumento di riferimento per monitorare i progressi nel tempo verso il conseguimento dell’obiettivo della PCP di ridurre al minimo le catture indesiderate;

49)   «fucile subacqueo»: un fucile portatile pneumatico o azionato meccanicamente che spara una fiocina a fini di pesca subacquea;

50)   «lunghezza di selettività ottimale (Lopt: la lunghezza media di cattura, indicata dai migliori pareri scientifici disponibili, che ottimizza la crescita degli individui di uno stock.

CAPO II

MISURE TECNICHE COMUNI

SEZIONE 1

Attrezzi da pesca e usi vietati

Articolo 7

Attrezzi da pesca e metodi vietati

1.   È vietato catturare o raccogliere specie marine con i metodi seguenti:

a)

sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;

b)

corrente elettrica, eccetto la rete da traino con impiego di impulso elettrico, che è consentita soltanto ai sensi delle specifiche disposizioni della parte D dell’allegato V;

c)

esplosivi;

d)

martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;

e)

dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;

f)

croci di Sant’Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo e specie affini;

g)

qualsiasi tipo di proiettile, a eccezione di quelli utilizzati per uccidere tonni imprigionati o catturati con una tonnara fissa e quelli delle fiocine manuali e dei fucili subacquei utilizzati nella pesca ricreativa senza respiratore subacqueo (aqualung) e dall’alba al tramonto.

2.   In deroga all’articolo 2, il presente articolo si applica alle navi dell’Unione in acque internazionali e nelle acque di paesi terzi, salvo altrimenti disposto, nello specifico, dalle norme adottate dalle organizzazioni multilaterali della pesca, in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, o da un paese terzo.

SEZIONE 2

Restrizioni generali applicabili agli attrezzi e condizioni per il loro uso

Articolo 8

Restrizioni generali applicabili all’uso di attrezzi trainati

1.   Ai fini degli allegati da V a XI, per dimensione di maglia di un attrezzo trainato di cui ai medesimi allegati si intende la dimensione minima delle maglie di qualsiasi sacco e avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter essere fissato a una rete da traino. Il presente paragrafo non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell’attrezzo o qualora tali dispositivi siano usati in combinazione con sistemi di esclusione dei pesci e delle tartarughe. Ulteriori deroghe per migliorare la selettività delle specie marine in funzione della taglia o della specie possono essere previste in un atto delegato adottato in conformità dell’articolo 15.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo si applica quanto segue:

a)

è vietato trasbordare organismi marini;

b)

nel Mar Baltico è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno l’85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o Furcellaria lumbricalis;

c)

in tutti gli altri bacini marittimi, fatta eccezione per il Mar Mediterraneo, ove si applica l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno il 95 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi bivalvi, gasteropodi e spugne.

La lettera b) e c) del presente paragrafo non si applicano alle catture non intenzionali di specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

3.   Nel caso in cui più reti siano trainate simultaneamente da uno o più pescherecci, ogni rete è dotata della stessa dimensione nominale di maglia. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo15 e in conformità dell’articolo 29 e in deroga al presente paragrafo, qualora l’utilizzo di varie reti aventi una dimensione di maglia diversa produca benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine tali da essere almeno equivalenti a quelli risultanti dai metodi di pesca esistenti.

4.   È vietato usare dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l’apertura in altro modo, nonché tenere a bordo dispositivi specificatamente destinati a tale scopo. Il presente paragrafo non esclude l’uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l’usura degli attrezzi trainati, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono basati sui migliori pareri tecnici e scientifici disponibili e possono definire:

a)

restrizioni relative allo spessore del filo ritorto;

b)

restrizioni relative alla circonferenza dei sacchi;

c)

restrizioni applicabili all’uso dei materiali delle reti;

d)

struttura e fissaggio dei sacchi;

e)

dispositivi autorizzati destinati a ridurre l’usura; e

f)

dispositivi autorizzati destinati a limitare la fuga delle catture.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 9

Restrizioni generali applicabili all’uso di reti fisse e reti da posta derivanti

1.   È vietato tenere a bordo o utilizzare una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o totale sia superiore a 2,5 km.

2.   È vietato l’uso di reti da posta derivanti per la pesca delle specie elencate nell’allegato III.

3.   In deroga al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo o utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico.

4.   È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio per la cattura delle specie seguenti:

a)

tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga),

b)

tonno rosso (Thunnus thynnus),

c)

pesce castagna (Brama brama),

d)

pesce spada (Xiphias gladius),

e)

squali appartenenti alle seguenti specie o famiglie: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, tutte le specie di Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae.

5.   In deroga al paragrafo 4, le catture accidentali nel Mar Mediterraneo di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui al medesimo paragrafo possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto dell’Unione.

6.   È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m.

7.   In deroga al paragrafo 6 del presente articolo:

a)

si applicano deroghe specifiche, come precisato nell’allegato V, parte C, punto 6.1, nell’allegato VI, parte C, punto 9.1, e nell’allegato VII, parte C, punto 4.1, nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è compresa tra 200 e 600 m;

b)

l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m è consentito nel mar Mediterraneo.

SEZIONE 3

Protezione di specie e habitat sensibili

Articolo 10

Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca

1.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell’articolo 16 della stessa direttiva.

2.   Oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell’allegato I o le specie la cui pesca è vietata in conformità di altri atti giuridici dell’Unione.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare, tranne al fine di consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente in conformità del diritto dell’Unione applicabile.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 29 per modificare l’elenco stabilito all’allegato I, se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare tale elenco

5.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e possono tenere conto degli accordi internazionali concernenti la protezione di specie sensibili.

Articolo 11

Catture di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini

1.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali sono ammessi nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a consentire la ricerca scientifica sugli esemplari uccisi accidentalmente, a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza, appena possibile dopo la cattura e in conformità del diritto dell’Unione applicabile.

4.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all’utilizzo di determinati attrezzi. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sono compatibili con gli obiettivi fissati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell’Unione.

5.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri informano, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Inoltre, rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative a tali misure.

Articolo 12

Protezione di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili

1.   È vietato l’uso di attrezzi da pesca di cui all’allegato II nelle zone definite nello stesso allegato.

2.   Se i migliori pareri scientifici disponibili raccomandano modifiche dell’elenco di zone di cui all’allegato II, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per modificare di conseguenza l’allegato II. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili.

3.   Se gli habitat di cui al paragrafo 1 oppure altri habitat sensibili, inclusi gli ecosistemi marini vulnerabili, si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest’ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell’Unione.

4.   Le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

SEZIONE 4

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Articolo 13

Taglie minime di riferimento per la conservazione

1.   Le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie marine di cui alla parte A degli allegati da V a X del presente regolamento si applicano al fine di:

a)

garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all’articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

istituire riserve di ricostituzione degli stock ittici conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

costituire taglie minime di commercializzazione conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 (28) del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   La taglia di una specie marina è misurata conformemente all’allegato IV.

3.   Ove si disponga di più di un metodo di misurazione della taglia di una specie marina, l’esemplare non è considerato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione se la taglia misurata con uno di tali metodi è pari o superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

4.   Gli astici, le aragoste e i molluschi bivalvi e gasteropodi appartenenti alle specie per i quali negli allegati V, VI o VII è fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente interi.

SEZIONE 5

Misure per la riduzione dei rigetti

Articolo 14

Progetti pilota volti a evitare le catture indesiderate

1.   Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.

2.   Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate, gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO III

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 15

Misure tecniche regionali

1.   Le misure tecniche stabilite a livello regionale figurano nei seguenti allegati:

a)

nell’allegato V per il Mare del Nord;

b)

nell’allegato VI per le acque nordoccidentali;

c)

nell’allegato VII per le acque sudoccidentali;

d)

nell’allegato VIII per il Mar Baltico;

e)

nell’allegato IX per il Mar Mediterraneo;

f)

nell’allegato X per il Mar Nero;

g)

nell’allegato XI per le acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale;

h)

nell’allegato XIII per le specie sensibili.

2.   Per tenere conto delle specificità regionali delle pertinenti attività di pesca, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero di derogarvi, anche nell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel contesto dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione adotta tali atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti articoli del capo III del presente regolamento.

3.   Ai fini dell’adozione di tali atti delegati, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro 24 mesi e successivamente 18 mesi dopo ciascuna presentazione della relazione di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli Stati membri possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario.

4.   Le misure tecniche adottate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo:

a)

mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;

b)

puntano a soddisfare le condizioni e a realizzare gli obiettivi fissati in altri pertinenti atti dell’Unione adottati nel settore della PCP, in particolare nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

sono basate sui principi di buona governance di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

producono come minimo benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti, per quanto riguarda in particolare i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili, alle misure di cui al paragrafo 1. Si prende altresì in considerazione l’impatto potenziale delle attività di pesca sull’ecosistema marino.

5.   L’applicazione delle condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia di cui all’articolo 27 e alla parte B degli allegati da V a XI non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, esistente al 14 agosto 2019 e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4.

6.   Nelle raccomandazioni comuni presentate ai fini dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell’adozione di tali misure.

7.   La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2.

Articolo 16

Selettività degli attrezzi da pesca in funzione della specie e della taglia

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle caratteristiche degli attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie fornisce prove scientifiche atte a dimostrare che tali misure presentano caratteristiche di selettività per determinate specie o combinazioni di specie almeno equivalenti alle caratteristiche di selettività degli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI.

Articolo 17

Zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte C degli allegati da V a VIII e X e alla parte B dell’allegato XI o per istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca include i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:

a)

l’obiettivo del divieto;

b)

l’estensione geografica della zona e la durata del divieto;

c)

le restrizioni applicabili a specifici attrezzi; e

d)

le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.

Articolo 18

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte A degli allegati da V a X rispetta l’obiettivo di garantire la protezione del novellame di specie marine.

Articolo 19

Fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca

1.   Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione all’istituzione di fermi in tempo reale onde assicurare la protezione di specie sensibili o di aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi include i seguenti elementi:

a)

l’estensione geografica della zona e la durata del fermo;

b)

le specie e le soglie che fanno scattare il fermo;

c)

l’uso di attrezzi altamente selettivi affinché sia autorizzato l’accesso a zone altrimenti vietate alla pesca; e

d)

le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.

2.   Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca include i seguenti elementi:

a)

le specie e le soglie che fanno scattare un obbligo di cambiamento;

b)

la distanza a cui un’imbarcazione si porta dalla precedente posizione di pesca.

Articolo 20

Attrezzi da pesca innovativi

1.   Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione all’uso di attrezzi da pesca innovativi in uno specifico bacino marittimo contiene una valutazione dei probabili impatti dell’uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili. Gli Stati membri interessati raccolgono i dati pertinenti necessari ai fini di tale valutazione.

2.   L’uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le valutazioni di cui al paragrafo 1 indichino che esso darà luogo a impatti negativi significativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.

Articolo 21

Misure di conservazione della natura

Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, può stabilire in particolare:

a)

elenchi di specie e habitat sensibili particolarmente minacciati da attività di pesca nella regione considerata, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;

b)

il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all’allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all’articolo 11;

c)

informazioni sull’efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate;

d)

misure per ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli habitat sensibili;

e)

restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione di specie in tale zona, di cui agli articoli 10 e 11, o di altri habitat sensibili.

Articolo 22

Misure regionali nell’ambito di piani temporanei di rigetto

1.   Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione di misure tecniche nell’ambito dei piani temporanei di rigetto di cui all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tali raccomandazioni possono includere, tra l’altro, i seguenti elementi:

a)

specifiche relative agli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l’uso;

b)

specifiche relative alle modifiche degli attrezzi da pesca o all’uso di dispositivi di selettività per migliorare la selettività in funzione della taglia o della specie;

c)

restrizioni o divieti applicabili all’uso di determinati attrezzi da pesca e ad attività di pesca in zone o durante determinati periodi;

d)

taglie minime di riferimento per la conservazione;

e)

deroghe adottate in virtù dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi.

Articolo 23

Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per integrare il presente regolamento definendo progetti pilota intesi a mettere a punto un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di obiettivi e target misurabili, ai fini di una gestione delle attività di pesca basata sui risultati.

2.   I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono derogare alle misure stabilite nella parte B degli allegati da V a XI per una zona specifica e per un periodo massimo di un anno, purché si possa dimostrare che tali progetti pilota contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target di cui agli articoli 3 e 4, e, in particolare, mirano a migliorare la selettività dell’attrezzo da pesca o della pratica di pesca in questione o ne riducono in altro modo l’impatto ambientale. Tale periodo di un anno può essere prorogato per un ulteriore anno alle stesse condizioni. È limitato a non oltre il 5 % delle imbarcazioni in tale mestiere per ciascuno Stato membro.

3.   Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione dei progetti pilota di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell’adozione di tali progetti. Lo CSTEP valuta le raccomandazioni comuni e rende pubblica la valutazione. Entro sei mesi dalla conclusione del progetto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente i risultati, compresa una valutazione dettagliata dei cambiamenti nella selettività e degli altri impatti ambientali.

4.   Lo CSTEP valuta la relazione di cui al paragrafo 3. In caso di valutazione positiva del contributo del nuovo attrezzo o della nuova pratica ai fini dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta conformemente al TFUE per consentire l’uso generalizzato di tale attrezzo o pratica. La valutazione dello CSTEP è resa pubblica.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento definendo le specifiche tecniche di un sistema per la documentazione completa delle catture e dei rigetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 24

Atti di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:

a)

le specifiche dei dispositivi di selezione fissati agli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a IX;

b)

norme dettagliate concernenti le specifiche dell’attrezzo da pesca di cui alla parte D dell’allegato V con riguardo alle restrizioni applicabili alla costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;

c)

norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo degli attrezzi di cui all’allegato V, parte C, punto 6, all’allegato VI, parte C, punto 9, e all’allegato VII, parte C, punto 4;

d)

norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per le zone di divieto o di limitazione della pesca di cui all’allegato V, parte C, punto 2, e all’allegato VI, parte C, punti 6 e 7;

e)

norme dettagliate sulle caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A;

f)

norme dettagliate sulla costruzione e l’uso di cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati di cui all’allegato XIII, parte B;

g)

norme dettagliate relative alle specifiche per i sistemi di esclusione delle tartarughe di cui alla parte C dell’allegato XIII.

2.   Tali atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati conformemente all’ articolo 30, paragrafo 2.

CAPO IV

RICERCA SCIENTIFICA, RIPOPOLAMENTO DIRETTO E TRAPIANTO

Articolo 25

Ricerca scientifica

1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le operazioni di pesca sono condotte con il consenso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera;

b)

la Commissione e lo Stato membro nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del quale si svolgono le operazioni di pesca («lo Stato membro costiero») sono informati con almeno due settimane di anticipo dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca, con indicazione delle navi partecipanti e degli studi scientifici da svolgere;

c)

la o le navi che effettuano le operazioni di pesca dispongono di un’autorizzazione di pesca in corso di validità a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

d)

se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante della nave è tenuto ad accogliere a bordo un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca, a meno che ciò non sia possibile per motivi di sicurezza;

e)

le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali a fini di ricerca scientifica sono limitate nel tempo. Quando le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di una specifica ricerca coinvolgono più di sei imbarcazioni commerciali, la Commissione è informata dallo Stato membro di bandiera con almeno tre mesi di anticipo e chiede, se del caso, il parere dello CSTEP affinché le sia confermato che tale livello di partecipazione è giustificato da ragioni scientifiche; se il livello di partecipazione non è ritenuto giustificato in base al parere dello CSTEP, lo Stato membro interessato modifica di conseguenza le condizioni della ricerca scientifica;

f)

in caso di reti da traino con impiego di impulso elettrico, le imbarcazioni che svolgono una ricerca scientifica devono seguire uno specifico protocollo scientifico nell’ambito di un piano di ricerca scientifica riveduto o convalidato dal CIEM o dallo CSTEP, nonché un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione.

2.   Le specie marine catturate ai fini specificati al paragrafo 1 del presente articolo possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita purché siano imputate ai rispettivi contingenti in conformità dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se del caso, e:

a)

siano conformi alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati da IV a X del presente regolamento; oppure

b)

siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.

Articolo 26

Ripopolamento diretto e trapianto

1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento diretto o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l’egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.

2.   Se il ripopolamento diretto o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati, con almeno 20 giorni civili di anticipo, dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.

CAPO V

CONDIZIONI RELATIVE ALLE SPECIFICHE SULLA DIMENSIONE DI MAGLIA

Articolo 27

Condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia

1.   Per percentuali di cattura di cui agli allegati da V a VIII si intende la percentuale massima di specie consentita affinché possano essere rispettate le dimensioni di maglia specifiche di cui a tali allegati. Tali percentuali fanno salvo l’obbligo di sbarcare le catture di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

3.   Le percentuali di cattura di cui al paragrafo 2 possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

4.   Ai fini del presente articolo l’equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.

5.   Gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ai pescherecci battenti la loro bandiera quando questi praticano attività di pesca con reti aventi le dimensioni di maglia specifiche di cui agli allegati da V a XI. Tali autorizzazioni possono essere sospese o revocate se risulta che un peschereccio non abbia rispettato le percentuali di cattura determinate di cui agli allegati da V a VIII.

6.   Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. 1224/2009.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e conformemente all’articolo 29 al fine di definire ulteriormente l’espressione «pesca diretta» per le pertinenti specie di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI. A tal fine, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in questione presentano raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 15 agosto 2020.

CAPO VI

MISURE TECNICHE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC

Articolo 28

Misure tecniche nella zona di regolamentazione NEAFC

Le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione NEAFC sono stabilite nell’allegato XII.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, all’articoli 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 1 e 5, all’articolo 27, paragrafo 7 e all’articolo 31, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Revisione e relazioni

1.   Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell’Unione abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell’articolo 3 e a raggiungere i target fissati nell’articolo 4. La relazione fa inoltre riferimento al parere del CIEM sui progressi compiuti o sull’impatto derivante dagli attrezzi innovativi. Essa trae conclusioni circa i benefici o gli effetti negativi per gli ecosistemi marini, gli habitat sensibili e la selettività.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene, tra l’altro, una valutazione del contributo delle misure tecniche al fine di ottimizzare i modelli di sfruttamento, come previsto all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a). A tale scopo, la relazione può includere, tra l’altro, come indicatore di efficacia della selettività per gli stock che costituiscono gli indicatori chiave per le specie elencate nell’allegato XIV, la lunghezza di selettività ottimale (Lopt) rispetto alla lunghezza media del pesce catturato per ogni anno considerato.

3.   Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale gli Stati membri della regione presentano, entro dodici mesi dalla presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, un piano indicante gli interventi da attuare per contribuire a conseguire tali obiettivi e target.

4.   Sulla base della relazione la Commissione può inoltre proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 15 e conformemente all’articolo 29 e al fine di modificare l’elenco delle specie di cui all’allegato XIV.

Articolo 32

Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

a)

gli articoli 3, da 8 a 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;

b)

gli allegati II, III e IV sono soppressi.

I riferimenti agli articoli e agli allegati soppressi si intendono fatti alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 33

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, titolo IV, il capo IV è così modificato:

a)

la sezione 3 è soppressa;

b)

è aggiunta la seguente sezione 4:

«Sezione 4

Trasformazione a bordo e pesca pelagica

Articolo 54 bis

Trasformazione a bordo

1.   È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure

b)

alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio.

Articolo 54 ter

Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture

1.   Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d’acqua a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm.

Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d’acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d’acqua non supera i 15 mm.

2.   Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.

3.   I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, e le eventuali loro modifiche, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l’esattezza dei piani trasmessi. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave.

Articolo 54 quater

Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica

1.   È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica, per taglia o per sesso, di aringhe, sgombri e sugarelli.

2.   Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché:

a)

il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca; oppure

b)

la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo:

i)

sia conservata in stato congelato;

ii)

i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare; e

iii)

le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell’Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica anche nel Kattegat, purché sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7. L’autorizzazione di pesca definisce le specie, le zone, i periodi e qualsiasi altra condizione applicabile per l’uso e la detenzione a bordo delle apparecchiature di cernita.

4.   Il presente articolo non si applica nel Mar Baltico.».

Articolo 34

Modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013

Nel regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 15, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Per le specie non soggette all’obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive.»

Articolo 35

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Nel regolamento (UE) 2016/1139, l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1):

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»

Articolo 36

Modifiche del regolamento (UE) n. 2018/973

Nel regolamento (UE) 2018/973, l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2):

(*2)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»

Articolo 37

Modifiche del regolamento (UE) 2019/472

Nel regolamento (UE) 2018/472, l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3):

(*3)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241»

Articolo 38

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1022

Nel regolamento (UE) 2019/1022 l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche, a condizione che non siano contemplate dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4):

(*4)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105)»;"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento ed essere conformi all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241».

Articolo 39

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 389 del 21.10.2016, pag. 67.

(2)  GU C 185 del 9.6.2017, pag. 82.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(6)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(7)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) (GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5).

(14)  Regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).

(16)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

(18)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

(23)  Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(24)  Le zone Copace (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(26)  Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

(27)  Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8).

(28)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

SPECIE VIETATE

Specie per le quali è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita, di cui all allegato 10, paragrafo 2:

a)

le seguenti specie di pesce sega in tutte le acque dell’Unione:

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

b)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

c)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 6, 7, 8, 12 e 14;

d)

manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque dell’Unione;

e)

manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque dell’Unione;

f)

le seguenti specie di mobule in tutte le acque dell’Unione:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

iii)

diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

iv)

diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

v)

diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

g)

razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7k;

h)

razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6-10;

i)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 1-10 e 12;

j)

squadro (Squatina squatina) in tutte le acque dell’Unione;

k)

salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) nella pesca praticata con reti trainate nelle acque situate oltre il limite di sei miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle sottozone CIEM 1, 2 e 4-10 (acque dell’Unione);

l)

coregone (Coregonus oxyrinchus) nella divisione CIEM 4b (acque dell’Unione);

m)

storione cobice (Acipenser naccarii) e storione comune (Acipenser sturio) nelle acque dell’Unione;

n)

femmine mature dell’aragosta (Palinurus spp.) e femmine mature dell’astice (Homarus gammarus) nel Mar Mediterraneo, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto;

o)

dattero di mare (Lithophaga lithophaga), nacchera (Pinna nobilis) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell’Unione nel Mar Mediterraneo;

p)

riccio corona mediterraneo (Centrostephanus longispinus).


ALLEGATO II

ZONE DI DIVIETO PER LA PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI

Ai fini dell’articolo 12, si applicano le seguenti restrizioni dell’attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

PARTE A

Acque nordoccidentali

1.

È vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate, reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:

 

Belgica Mound Province:

51°29,4′ N, 11°51,6′ O

51°32,4′ N, 11°41,4′ O

51°15,6′ N, 11°33,0′ O

51°13,8′ N, 11°44,4′ O

51°29,4′ N, 11°51,6′ O

 

Hovland Mound Province:

52°16,2′ N, 13°12,6′ O

52°24,0′ N, 12°58,2′ O

52°16,8′ N, 12°54,0′ O

52°16,8′ N, 12°29,4′ O

52°04,2′ N, 12°29,4′ O

52°04,2′ N, 12°52,8′ O

52°09,0′ N, 12°56,4′ O

52°09,0′ N, 13°10,8′ O

52°16,2′ N, 13°12,6′ O

 

Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:

53°30,6′ N, 14°32,4′ O

53°35,4′ N, 14°27,6′ O

53°40,8′ N, 14°15,6′ O

53°34,2′ N, 14°11,4′ O

53°31,8′ N, 14°14,4′ O

53°24,0′ N, 14°28,8′ O

53°30,6′ N, 14°32,4′ O

 

Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:

53°43,2′ N, 14°10,8′ O

53°51,6′ N, 13°53,4′ O

53°45,6′ N, 13°49,8′ O

53°36,6′ N, 14°07,2′ O

53°43,2′ N, 14°10,8′ O

 

Porcupine Bank sud-occidentale:

51°54,6′ N, 15°07,2′ O

51°54,6′ N, 14°55,2′ O

51°42,0′ N, 14°55,2′ O

51°54,6′ N, 14°55,2′ O

51°49,2′ N, 15°06,0′ O

51°54,6′ N, 15°07,2′ O

2.

Tutti i pescherecci pelagici operanti nelle zone di cui al punto 1:

figurano in un elenco di pescherecci autorizzati e sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

hanno a bordo esclusivamente attrezzi pelagici;

comunicano con quattro ore di anticipo al centro di controllo della pesca (CCP) dell’Irlanda, definito all’articolo 4, punto 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l’intenzione di entrare in una zona per la protezione di habitat vulnerabili di acque profonde, notificando contestualmente i quantitativi di pesce detenuti a bordo;

quando si trovano in una delle zone di cui al punto 1, sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente;

trasmettono rapporti VMS ogni ora;

comunicano al CCP dell’Irlanda la loro uscita dalla zona e notificano contestualmente i quantitativi di pesce detenuti a bordo; e

hanno a bordo reti da traino con dimensione di maglia del sacco compresa tra 16 e 79 mm.

3.

È vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate nella zona seguente:

Darwin Mounds:

59°54′ N, 6°55′ O

59°47′ N, 6°47′ O

59°37′ N, 6°47′ O

59°37′ N, 7°39′ O

59°45′ N, 7°39′ O

59°54′ N, 7°25′ O

PARTE B

Acque sudoccidentali

1.   El Cachucho

1.1.

È vietato utilizzare reti a strascico, reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:

44°12′ N, 5°16′ O

44°12′ N, 4°26′ O

43°53′ N, 4°26′ O

43°53′ N, 5°16′ O

44°12′ N, 5°16′ O

1.2.

Le navi che nel 2006, 2007 e 2008 hanno praticato la pesca diretta della musdea bianca (Phycis blennoides) con palangari fissi possono continuare a pescare nella zona a sud di 44°00,00′ N, purché siano in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

1.3.

I pescherecci cui è stata rilasciata la suddetta autorizzazione dispongono, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al punto 1.1.

2.   Madera e Isole Canarie

È vietato utilizzare reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 m nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:

27°00′ N, 19°00′ O

26°00′ N, 15°00′ O

29°00′ N, 13°00′ O

36°00′ N, 13°00′ O

36°00′ N, 19°00′ O

3.   Azzorre

È vietato utilizzare reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 m nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:

36°00′ N, 23°00′ O

39°00′ N, 23°00′ O

42°00′ N, 26°00′ O

42°00′ N, 31°00′ O

39°00′ N, 34°00′ O

36°00′ N, 34°00′ O


ALLEGATO III

ELENCO DELLE SPECIE DI CUI È VIETATA LA CATTURA CON RETI DA POSTA DERIVANTI

Tonno bianco: Thunnus alalunga

Tonno rosso: Thunnus thynnus

Tonno obeso: Thunnus obesus

Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis

Palamita: Sarda sarda

Tonno albacora: Thunnus albacares

Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus

Tonnetti: Euthynnus spp.

Tonno australe: Thunnus maccoyii

Tombarelli: Auxis spp.

Pesce castagna: Brama rayi

Marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Pesci vela: Istiophorus spp.

Pesce spada: Xiphias gladius

Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Lampughe: Coryphœna spp.

Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Cefalopodi: tutte le specie


ALLEGATO IV

MISURAZIONE DELLA TAGLIA DI UN ORGANISMO MARINO

1.

La taglia di un pesce è misurata, come indicato nella Figura 1, dall’estremità anteriore del muso sino all’estremità della pinna caudale.

2.

La taglia dello scampo (Nephrops norvegicus) è misurata come indicato nella Figura 2:

in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o

in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae,

Nel caso di code di scampi staccate: iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.

3.

La taglia dell’astice (Homarus gammarus) del mare del Nord, eccettuati Skagerrak/Kattegat, è misurata, come indicato nella Figura 3, come lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace.

4.

La taglia dell’astice (Homarus gammarus) dello Skagerrak o del Kattegat è misurata come indicato nella Figura 3:

in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o

in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

5.

La taglia dell’aragosta (Palinurus spp.) è misurata, come indicato nella Figura 4, in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace.

6.

La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nella Figura 5, sulla parte più lunga della conchiglia.

7.

La taglia della grancevola (Maja squinado) è misurata, come indicato nella Figura 6, come lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, dal margine anteriore tra i rostri fino al margine posteriore del carapace stesso.

8.

La taglia del granchio di mare (Cancer pagurus) è misurata, come indicato nella Figura 7, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.

9.

La taglia del buccino (Buccinum spp.) è misurata, come indicato nella Figura 8, come lunghezza della conchiglia.

10.

La taglia del pesce spada (Xiphias gladius) è misurata, come indicato nella Figura 9, come lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).

Figura 1 Specie di pesci

Image 1

Figura 2 Scampo

(Nephrops norvegicus)

Image 2

Figura 3 Astice

(Homarus gammarus)

Image 3

Figura 4 Aragosta

(Palinurus spp.)

Image 4

Figura 5 Molluschi bivalvi

Image 5

Figura 6 Grancevola

(Maja squinado)

Image 6

Figura 7 Granchio di mare

(Cancer pagurus)

Image 7

Figura 8 Buccino

(Buccinum spp.)

Image 8

Figura 9 Pesce spada

(Xiphias gladius)

Image 9

ALLEGATO V

MARE DEL NORD (1)

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Mare del Nord

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

35 cm

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

35 cm

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

30 cm

Nasello (Merluccius merluccius)

27 cm

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Sogliola (Solea spp.)

24 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlano (Merlangius merlangus)

27 cm

Molva (Molva molva)

63 cm

Molva azzurra (Molva dypterygia)

70 cm

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 85 mm Lunghezza del carapace 25 mm Code di scampo 46 mm

Sgombro (Scomber spp.)

30 cm (5)

Aringa (Clupea harengus)

20 cm (5)

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per kg (5)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm (5)

Astice (Homarus gammarus)

87 mm (lunghezza del carapace)

Grancevola (Maja squinado)

120 mm

Pettine (Chlamys spp.)

40 mm

Vongola verace (Ruditapes decussatus)

40 mm

Vongola (Venerupis pullastra)

38 mm

Vongola verace (Venerupis philippinarum)

35 mm

Cappa verrucosa (Venus verrucosa)

40 mm

Cappa chione (Callista chione)

6 cm

Cannolicchio curvo (Ensis spp.)

10 cm

Spisola (Spisula solida)

25 mm

Tellina (Donax spp.)

25 mm

Cappalunga (Pharus legumen)

65 mm

Buccino (Buccinum undatum)

45 mm

Polpo (Octopus vulgaris)

750 gr

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm (lunghezza del carapace)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

22 mm (lunghezza del carapace)

Granchio di mare (Cancer pagurus)

140 mm (2)  (3)  (4)

Pettine maggiore (Pecten maximus)

100 mm

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

30 cm

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

30 cm

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

Nasello (Merluccius merluccius)

30 cm

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Sogliola (Solea spp.)

24 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlano (Merlangius merlangus)

23 cm

Molva (Molva molva)

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 105 mm

Code di scampo 59 mm

Lunghezza del carapace 32 mm

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm (5)

Aringa (Clupea harengus)

18 cm (5)

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Astice (Homarus gammarus)

Lunghezza totale 220 mm

Lunghezza del carapace 78 mm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

1.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm o almeno 90 mm nello Skagerrak e nel Kattegat (6).

1.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 1.1, i pescherecci possono utilizzare, nel Mare del Nord e nello Skagerrak e Kattegat, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:

i)

le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure

ii)

siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merluzzo carbonaro equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 120 mm.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm (7)

Mare del Nord a sud di 57° 30′N

Pesca diretta della passera di mare e della sogliola con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 90 mm.

Almeno 80 mm (7)

Divisioni CIEM 4b e 4c

Pesca diretta della sogliola con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete è montato un pannello avente una dimensione di maglia di almeno 180 mm.

Pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura con reti a strascico. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm.

Almeno 80 mm

Mare del Nord

Pesca diretta di scampo (Nephrops norvegicus). L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm o di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm.

Pesca diretta di razze.

Almeno 80 mm

Divisione CIEM 4c

Pesca diretta della sogliola mediante utilizzo di reti da traino a divergenti. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm.

Almeno 70 mm (maglie quadrate) o 90 mm (maglie a losanghe)

Skagerrak e Kattegat

Pesca diretta di scampo (Nephrops norvegicus). L’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Almeno 40 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di calamari (Loliginidae, Ommastrephidae)

Almeno 35 mm

Skagerrak e Kattegat

Pesca diretta di gamberetto boreale (Pandalus borealis). L’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Almeno 32 mm

Tutta la zonatranne lo Skagerrak e il Kattegat

Pesca diretta di gamberetto boreale (Pandalus borealis). L’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella.

Pesca diretta della busbana norvegese. Nella pesca della busbana norvegese l’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm.

Pesca diretta di gamberetti grigi e gamberetti rosa. L’attrezzo è dotato di una rete da traino di separazione o di una griglia di selezione conformemente alle norme stabilite a livello nazionale o regionale.

Inferiore a 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del cicerello

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti

2.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm.

2.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nel Mare del Nord e nello Skagerrak e Kattegat, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di eglefino, merlano, limanda e spigola

Almeno 90 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di pesce piatto o specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Almeno 50 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.   Chiusura di una zona per la protezione del cicerello nelle divisioni CIEM 4a e 4b

1.1.

La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell’Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

la costa orientale dell’Inghilterra a 55°30′ di latitudine nord,

55°30′ N, 01°00′ O

58°00′ N, 01°00′ O

58°00′ N, 02°00′ O

la costa orientale della Scozia a 02°00′ di longitudine ovest.

1.2.

È autorizzata la pesca a fini di ricerca scientifica per monitorare lo stock di cicerello nella zona e gli effetti della chiusura.

2.   Chiusura di una zona per la protezione del novellame di passera di mare nella sottozona CIEM 4

2.1.

Ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m è vietato utilizzare reti a strascico, sfogliare, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

a)

la zona di 12 miglia nautiche dalle coste della Francia, a nord di 51°00′ di latitudine nord, del Belgio e dei Paesi Bassi sino a 53°00′ di latitudine nord, misurata a partire dalle linee di base;

b)

la zona delimitata da una linea che collega le seguenti coordinate:

un punto sulla costa occidentale della Danimarca a 57°00′ di latitudine nord,

57°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 4°15′ E

53°00′ N, 4°15′ E

un punto sulla costa dei Paesi Bassi a 53°00′ di latitudine nord;

la zona di 12 miglia nautiche dalla costa occidentale della Danimarca partendo da 57°00′ N e spostandosi verso nord sino al faro di Hirtshals, misurata a partire dalle linee di base.

2.2.

Nella zona di cui al punto 2.1 possono svolgere autorità di pesca i seguenti pescherecci:

a)

i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico o sciabiche danesi;

b)

i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico a coppia;

c)

i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato.

2.3.

Nel caso in cui i pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), utilizzino sfogliare, la lunghezza dell’asta o la lunghezza complessiva delle reti combinate, calcolata come la somma della lunghezza di ciascuna asta, non è superiore o non può essere portata a una lunghezza superiore a 9 m, tranne quando detti pescherecci operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. I pescherecci la cui attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi (Crangon crangon) sono autorizzati ad utilizzare sfogliare di lunghezza complessiva, calcolata come la somma della lunghezza di ciascuna asta, superiore a 9 m quando operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, purché sia stata loro rilasciata un’ulteriore autorizzazione di pesca.

2.4.

I pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona di cui al punto 2.1 sono inseriti in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione. La potenza motrice totale dei pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), inseriti nell’elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1o gennaio 1998. I pescherecci autorizzati dispongono di un’autorizzazione di pesca a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Restrizioni all’uso di sfogliare entro una distanza di 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito

3.1.

Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone comprese entro 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito, misurate dalle linee di base delle acque territoriali.

3.2.

In deroga al punto 3.1, la pesca con sfogliare nella zona specificata è autorizzata a condizione che:

la potenza motrice dei pescherecci non superi 221 kW e la loro lunghezza fuori tutto non superi 24 m, e

la lunghezza dell’asta o la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma di ciascuna asta, non superi 9 m o non possa essere portata a una lunghezza superiore a 9 m, tranne nel caso della pesca diretta di gamberetti grigi Crangon crangon con una dimensione minima di maglia inferiore a 31 mm.

4.   Restrizioni applicabili alla pesca dello spratto per proteggere l’aringa nella divisione CIEM 4b

La pesca con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm o reti fisse aventi dimensione di maglia inferiore a 30 mm è vietata nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate misurate in base al sistema WGS84 e nei periodi sottoindicati:

dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre, nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo CIEM è delimitato da una linea tracciata in direzione est dalla costa orientale del Regno Unito lungo il parallelo 55°00′ di latitudine nord fino a un punto situato a 1°00′ di longitudine ovest, quindi a nord fino a un punto situato a 55°30′ di latitudine nord e successivamente a ovest fino alla costa del Regno Unito;

dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre, nelle acque interne del Moray Firth a ovest di 3°30′ di longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth a ovest di 3°00′ di longitudine ovest;

dal 1o luglio al 31 ottobre, nella zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

costa occidentale della Danimarca a 55°30′ di latitudine nord,

55°30′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est,

57°00′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est,

costa occidentale della Danimarca a 57°00′ di latitudine nord.

5.   Disposizioni specifiche per lo Skagerrak e il Kattegat nella divisione CIEM 3a

5.1.

È vietata la pesca con sfogliare nel Kattegat.

5.2.

Ai pescherecci dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita salmoni e trote di mare.

5.3.

Dal 1o luglio al 15 settembre è vietato utilizzare attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm nelle acque situate entro tre miglia nautiche dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat, tranne nella pesca diretta di gamberetto boreale Pandalus borealis. Nella pesca diretta di blenni vivipari (Zoarces viviparus), gobidi (Gobiidae) o scorfani (Cottus spp.) da utilizzare come esche possono essere utilizzate reti di qualsiasi dimensione di maglia.

6.   Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM 3a e 4a

6.1.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e in deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, è consentito l’uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 m:

reti da posta fisse a imbrocco utilizzate per la pesca diretta del nasello, aventi dimensione di maglia di almeno 100 mm e profondità di immersione non superiore a 100 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 25 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 24 ore;

reti da posta impiglianti utilizzate per la pesca diretta della rana pescatrice, aventi dimensione di maglia di almeno 250 mm e profondità di immersione non superiore a 15 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 100 km e il tempo di immersione non supera 72 ore.

6.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 m. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente regolamento e di altri atti legislativi dell’Unione, se catturati accidentalmente sono registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1.

PARTE D

Uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico nelle divisioni CIEM 4b e 4c

1.

La pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico è vietata in tutte le acque dell’Unione a decorrere dal 1o luglio 2021.

2.

Durante il periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021, la pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico nelle divisioni CIEM 4b e 4c continua a essere autorizzata alle condizioni stabilite nella presente parte e alle condizioni eventualmente definite a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche dell’impulso utilizzato e le misure di controllo e di monitoraggio applicate a sud di una lossodromia che collega i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:

un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55°di latitudine nord,

a est fino a 55° di latitudine nord, 5° di longitudine est,

a nord di 56° di latitudine nord,

a est fino a un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° di latitudine nord.

Si applicano le seguenti condizioni:

a)

il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5 % della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro;

b)

la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell’asta moltiplicata per 1,25;

c)

la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;

d)

il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registra la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da personale non autorizzato;

e)

è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.

3.

Durante questo periodo non sono concesse nuove licenze ad alcun peschereccio.

4.

Fino al 30 giugno 2021 nelle acque fino a 12 miglia nautiche dalle linee di base sotto la loro sovranità o giurisdizione, gli Stati membri possono prendere misure non discriminatorie per limitare o vietare l’uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico. Gli Stati membri informano la Commissione e gli Stati membri interessati delle misure messe in atto a norma del presente punto.

5.

Se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante del peschereccio che utilizza reti da traino con impiego di impulso elettrico accoglie a bordo, a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca.

(1)  Ai fini del presente allegato:

il Kattegat è delimitato, a nord, da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e, a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a Kullen;

lo Skagerrak è delimitato ad ovest da una linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino della costa svedese;

il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM 4, nonché la parte contigua della divisione CIEM 2a situata a sud del 64° di latitudine nord e la parte della divisione CIEM 3a che non rientra nella definizione dello Skagerrak di cui al secondo trattino.

(2)  Nelle acque dell’Unione, divisione CIEM 4a. Nelle divisioni CIEM 4b e 4c si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

(3)  In una zona delle divisioni CIEM 4b, 4c delimitata da un punto situato a 53°28′22″ N, 0°09′24″ E sulla costa dell’Inghilterra, una linea retta che collega tale punto con 53°28′22″ N, 0°22′24″ E, il limite della zona delle sei miglia del Regno Unito ed una linea retta che collega un punto a 51°54′06″ N, 1°30′30″ E con un punto sulla costa dell’Inghilterra a 51°55′48″ N, 1°17′00″ E, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 115 mm.

(4)  Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l’1 % in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.

(5)  In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita.

(6)  Nelle sottodivisioni dello Skagerrak e del Kattegat, l’attrezzo è dotato di un pannello superiore a maglie a losanghe con dimensioni di maglia di almeno 270 mm o di un pannello superiore a maglie quadrate con dimensioni di maglia di almeno 140 mm. Nella sottodivisione del Kattegat, l’attrezzo può essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm (su reti da traino nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre, su sciabiche nel periodo dal 1o agosto al 31 ottobre).

(7)  Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 32 e 99 mm a nord di una linea che congiunge i seguenti punti: un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord, verso est sino a 55° latitudine, 5° longitudine est, verso nord sino a 56° latitudine nord e a est fino a un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord. È vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 32 e 119 mm nella divisione CIEM 2a e nella parte della sottozona CIEM 4 a nord di 56° 00′ N.

(8)  Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).


ALLEGATO VI

ACQUE NORDOCCIDENTALI

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Tutta la zona

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

35 cm

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

35 cm

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

30 cm

Nasello (Merluccius merluccius)

27 cm

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Sogliola (Solea spp.)

24 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlano (Merlangius merlangus)

27 cm

Molva (Molva molva)

63 cm

Molva azzurra (Molva dypterygia)

70 cm

Scampo (Nephrops norvegicus) Code di scampo

Lunghezza totale 85 mm Lunghezza del carapace 25 mm (1) 46 mm (2)

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm (6)

Aringa (Clupea harengus)

20 cm (6)

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm (6)

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per kg (6)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Astice (Homarus gammarus)

87 mm

Grancevola (Maja squinado)

120 mm

Pettine (Chlamys spp.)

40 mm

Vongola verace (Ruditapes decussatus)

40 mm

Vongola (Venerupis pullastra)

38 mm

Vongola verace (Venerupis philippinarum)

35 mm

Cappa verrucosa (Venus verrucosa)

40 mm

Cappa chione (Callista chione)

6 cm

Cannolicchio curvo (Ensis spp.)

10 cm

Spisola (Spisula solida)

25 mm

Tellina (Donax spp.)

25 mm

Cappalunga (Pharus legumen)

65 mm

Buccino (Buccinum undatum)

45 mm

Polpo (Octopus vulgaris)

750 gr

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

22 mm (lunghezza del carapace)

Granchio di mare (Cancer pagurus)

140 mm (3)  (4)

Pettine maggiore (Pecten maximus)

100 mm (5)

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale può essere calcolata in base a uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita.

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

1.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm (7), o almeno 100 mm nella sottozona CIEM 7b-7k.

1.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 1.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque nordoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:

i)

le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure

ii)

siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merluzzo carbonaro equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 120 mm o di 100 mm nella sottozona CIEM 7b-7k, rispettivamente.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Ameno 80 mm (8)

Sottozona CIEM 7

Pesca diretta di nasello, rombo giallo e rana pescatrice o pesa diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella, mediante utilizzo di reti a strascico. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm (11)  (14).

Pesca diretta della sogliola o di specie non soggette a limiti di cattura mediante utilizzo di reti da traino a divergenti. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm (11).

Almeno 80 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di scampo Nephrops norvegicus (10). L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm o di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente.

Almeno 80 mm

Divisioni CIEM 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7 j

Pesca diretta della sogliola con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete è montato un pannello avente una dimensione di maglia di almeno 180 mm (13).

Almeno 80 mm

Divisioni CIEM 7d e 7e

Pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella, mediante utilizzo di reti a strascico.

Almeno 40 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di calamari (Lolignidae, Ommastrephidae)

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella.

Pesca diretta di gamberetti grigi e gamberetti rosa. L’attrezzo è dotato di una rete da traino di separazione o di una griglia di selezione conformemente alle norme stabilite a livello nazionale.

Inferiore a 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del cicerello

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti

2.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm (15).

2.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque nordoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm (16)

Tutta la zona

Pesca diretta di pesce piatto o specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Pesca diretta di merlano, limanda e spigola

Almeno 50 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella

Pesca diretta di triglie

3.

La presente parte fa salvo il regolamento delegato (UE) 2018/2034 (17) della Commissione, per le attività di pesca contemplate da tale regolamento delegato.

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.   Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nella divisione CIEM 6a

Dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l’esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati o reti fisse nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

55°25′ N, 7°07′ O

55°25′ N, 7°00′ O

55°18′ N, 6°50′ O

55°17′ N, 6°50′ O

55°17′ N, 6°52′ O

55°25′ N, 7°07′ O

2.   Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nelle divisioni CIEM 7f e 7 g

2.1.

Dal 1o febbraio al 31 marzo di ogni anno è vietato l’esercizio di qualsiasi attività di pesca nei seguenti rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base.

2.2.

È autorizzato l’esercizio di attività di pesca con l’impiego di nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

i)

non siano tenuti a bordo attrezzi da pesca diversi dalle nasse, e

ii)

le catture accessorie di specie soggette all’obbligo di sbarco siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

2.3.

È autorizzata la pesca diretta di piccole specie pelagiche con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia inferiore a 55 mm, purché:

i)

non siano tenute a bordo reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 55 mm, e

ii)

le catture accessorie di specie soggette all’obbligo di sbarco siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

3.   Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nella divisione CIEM 7a

3.1.

Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile di ogni anno è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli nonché attrezzi da pesca dotati di ami nella parte della divisione CIEM 7a delimitata dalla costa orientale dell’Irlanda e dalla costa orientale dell’Irlanda del Nord e da linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell’Irlanda del Nord a 54°30′ N

54°30 N, 04°50′ O

53°15 N, 04°50′ O

un punto situato sulla costa orientale dell’Irlanda a 53°15′ N

3.2.

In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l’uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal CSTEP.

4.   Zona di protezione dell’eglefino di Rockall nella sottozona CIEM 6

È vietata qualsiasi attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

57°00′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 15°00′ O

5.   Zona di divieto per la conservazione dello scampo nelle divisioni CIEM 7c e 7k

5.1.

La pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus) e di specie associate (merluzzo bianco, rombo giallo, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo) è vietata dal 1o maggio al 31 maggio di ogni anno all’interno della zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

52°27′ N, 12°19′ O

52°40′ N, 12°30′ O

52°47′ N, 12°39,60′ O

52°47′ N, 12°56′ O

52°47′ N, 13°53,83′ O

51°22′ N, 14°24′ O

51°22′ N, 14°03′ O

52°10′ N, 13°25′ O

52°32′ N, 13°07,50′ O

52°43′ N, 12°55′ O

52°43′ N, 12°43′ O

52°38,80′ N, 12°37′ O

52°27′ N, 12°23′ O

52°27′ N, 12°19′ O

5.2.

Il transito nel Porcupine Bank di navi aventi a bordo le specie di cui al punto 5.1 è consentito in conformità dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.   Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra nella divisione CIEM 6a

6.1.

Dal 1o marzo al 31 maggio di ogni anno è vietata la pesca diretta della molva azzurra nelle zone della divisione CIEM 6a delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

bordo della piattaforma continentale scozzese

59°58′ N, 07°00′ O

59°55′ N, 06°47′ O

59°51′ N, 06°28′ O

59°45′ N, 06°38′ O

59°27′ N, 06°42′ O

59°22′ N, 06°47′ O

59°15′ N, 07°15′ O

59°07′ N, 07°31′ O

58°52′ N, 07°44′ O

58°44′ N, 08°11′ O

58°43′ N, 08°27′ O

58°28′ N, 09°16′ O

58°15′ N, 09°32′ O

58°15′ N, 09°45′ O

58°30′ N, 09°45′ O

59°30′ N, 07°00′ O

59°58′ N, 07°00′ O

bordo del Rosemary bank

60°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 11°00′ O

a esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

59°15′ N, 10°24′ O

59°10′ N, 10°22′ O

59°08′ N, 10°07′ O

59°11′ N, 09°59′ O

59°15′ N, 09°58′ O

59°22′ N, 10°02′ O

59°23′ N, 10°11′ O

59°20′ N, 10°19′ O

59°15′ N, 10°24′ O

6.2.

Le catture accessorie di molva azzurra possono essere conservate a bordo e sbarcate nei limiti di un quantitativo di sei tonnellate. Una volta raggiunto tale quantitativo, la nave:

a)

cessa immediatamente l’attività di pesca ed esce dalla zona;

b)

non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non siano state sbarcate;

c)

non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.

6.3.

Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti fisse nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

60°56,02′ N, 27°31,16′ O

60°59,76′ N, 27°43,48′ O

61°03,00′ N, 27°39,41′ O

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

7.   Restrizioni per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM 7e, 7f, 7 g, 7 h

7.1.

La pesca diretta dello sgombro con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 80 mm o con reti da circuizione a chiusura è vietata, salvo se il peso degli sgombri non supera il 15 %, in peso vivo del quantitativo totale di sgombri e altri organismi marini catturati presenti a bordo, all’interno della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

un punto situato sulla costa meridionale del Regno Unito a 02°00′ O

49°30′ N, 2°00′ O

49°30′ N, 7°00′ O

52°00′ N, 7°00′ O

un punto situato sulla costa occidentale del Regno Unito a 52°00′ N.

7.2.

Nella zona di cui al punto 7.1 è autorizzata la pesca con:

reti fisse e/o lenze a mano;

reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate aventi dimensione di maglia superiore a 80 mm.

7.3.

I pescherecci non attrezzati per la pesca e sui quali si trasbordano sgombri sono autorizzati nella zona definita al punto 7.1.

8.   Restrizioni all’uso di sfogliare entro una distanza di 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito e dell’Irlanda

8.1.

L’uso di sfogliare aventi dimensione di maglia inferiore a 100 mm è vietato nella divisione CIEM 5b e nella sottozona CIEM 6 a nord di 56° di latitudine nord.

8.2.

Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone all’interno delle 12 miglia nautiche dalle coste del Regno Unito e dell’Irlanda, misurate dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.

8.3.

La pesca con sfogliare nella zona specificata è autorizzata a condizione che:

la potenza motrice dei pescherecci non superi 221 kW e la loro lunghezza non superi 24 m, e

la lunghezza dell’asta o la lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma di ciascuna asta, non superi 9 m o non possa essere portata a una lunghezza superiore a 9 m, tranne nel caso della pesca diretta di gamberetti grigi Crangon crangon con una dimensione di maglia del sacco inferiore a 31 mm.

9.   Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 h, 7 j, 7k

9.1.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e in deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, è consentito l’uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 m:

reti da posta fisse a imbrocco utilizzate per la pesca diretta del nasello aventi dimensione di maglia di almeno 100 mm e profondità di immersione non superiore a 100 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 25 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 24 ore;

reti da posta impiglianti utilizzate per la pesca diretta della rana pescatrice aventi dimensione di maglia di almeno 250 mm e profondità di immersione non superiore a 15 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 100 km e il tempo di immersione non supera 72 ore.

9.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 m. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente regolamento e di altri atti legislativi dell’Unione, se catturati accidentalmente sono registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1.

(1)  Nelle divisioni CIEM 6a e 7a si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a una lunghezza totale di 70 mm e a una lunghezza del carapace di 20 mm.

(2)  Nelle divisioni CIEM 6a e 7a si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 37 mm.

(3)  Nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 5, 6 a sud di 56° N e 7, eccetto le divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

(4)  Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l’1 % in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.

(5)  Nella divisione CIEM 7a a nord di 52° 30′ N e nella divisione CIEM 7d si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 110 mm.

(6)  In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

(7)  Da introdurre gradualmente su un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)  La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 494/2002 (9) della Commissione.

(9)  Regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8).

(10)  Per i pescherecci ad attrezzatura singola nella divisione CIEM 7a si applica una dimensione di maglia di almeno 70 mm.

(11)  La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 (12) della Commissione.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico (GU L 218 del 15.8.2012, pag. 8).

(13)  La presente disposizione non si applica alla divisione CIEM 7d.

(14)  La presente disposizione non si applica alla pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura nelle divisioni CIEM 7d e 7e.

(15)  Nella pesca della rana pescatrice è utilizzata una dimensione di maglia di almeno 220 mm. Nella pesca diretta di merluzzo giallo e nasello nelle divisioni CIEM 7d e 7e è utilizzata una dimensione di maglia di almeno 110 mm.

(16)  Nella divisione 7d si applica una dimensione di maglia di almeno 90 mm.

(17)  Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8).


ALLEGATO VII

ACQUE SUDOCCIDENTALI

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Tutta la zona

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

35 cm

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

35 cm

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

30 cm

Nasello (Merluccius merluccius)

27 cm

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Sogliola (Solea spp.)

24 cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlano (Merlangius merlangus)

27 cm

Molva (Molva molva)

63 cm

Molva azzurra (Molva dypterygia)

70 cm

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 70 mm

Lunghezza del carapace 20 mm

Code di scampo

37 mm

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm (6)

Aringa (Clupea harengus)

20 cm (6)

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm (1)  (6)  (7)

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per kg (2)  (6)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Astice (Homarus gammarus)

87 mm

Grancevola (Maja squinado)

120 mm

Pettine (Chlamys spp.)

40 mm

Vongola verace (Ruditapes decussatus)

40 mm

Vongola (Venerupis pullastra)

38 mm

Vongola verace (Venerupis philippinarum)

35 mm

Cappa verrucosa (Venus verrucosa)

40 mm

Cappa chione (Callista chione)

6 cm

Cannolicchio curvo (Ensis spp.)

10 cm

Spisola (Spisula solida)

25 mm

Tellina (Donax spp.)

25 mm

Cappalunga (Pharus legumen)

65 mm

Buccino (Buccinum undatum)

45 mm

Polpo (Octopus vulgaris)

750 gr (3)

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

22 mm (lunghezza del carapace)

Granchio di mare (Cancer pagurus)

140 mm (4)  (5)

Pettine maggiore (Pecten maximus)

100 mm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

1.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 70 mm (8)(9), o almeno 55 mm nella divisione CIEM 9a a est di 7°23′48″ di longitudine ovest.

1.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque sudoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:

i)

le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di nasello non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure

ii)

siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il nasello equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 70 mm o di 55 mm nella divisione CIEM 9a a est di 7°23′48″ di longitudine ovest, rispettivamente.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 55 mm

Tutta la zona esclusa la divisione CIEM 9a a est di 7°23′48″ di longitudine ovest

Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Pesca diretta di occhialone

Pesca diretta di sgombro, sugarello e melù con reti a strascico

Almeno 35 mm

Tutta la zona

Pesca diretta della sogliola cuneata

Almeno 55 mm

Divisione CIEM 9a a ovest di 7°23′48″ di longitudine ovest

Pesca diretta di crostacei

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella

Pesca diretta del gamberetto (Palaemon serratus, Crangon crangon) e del granchio (Polybius henslowii)

Meno di 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del cicerello

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti

2.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 100 mm (10), o almeno 80 mm nella divisione CIEM 8c e nella sottozona CIEM 9.

2.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque sudoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di nasello non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 80 mm

Tutta la zona tranne la divisione CIEM 8c e la sottozona CIEM 9

Pesca diretta di spigola, merlano, rombo chiodato, passera pianuzza e merluzzo giallo

Almeno 60 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Almeno 50 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche (11) non contemplate altrove nella tabella

Almeno 40 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di triglia, gamberetto (Penaeus spp.), pannocchia, sogliola cuneata e labridi

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.   Zona di divieto per la conservazione del nasello nella divisione CIEM 9a

È vietato l’esercizio della pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

a)

dal 1o ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo:

43°46,5′N, 07°54,4′O

44°01,5′N, 07°54,4′O

43°25,0′N, 09°12,0′O

43°10,0′N, 09°12,0′O

b)

dal 1o dicembre all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo:

un punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37°50′N

37°50′N, 09°08′O

37°00′N, 9°07′O

un punto sulla costa occidentale del Portogallo a 37°00′N.

2.   Zona di divieto per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM 9a

2.1.

È vietata la pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus) con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate o con nasse nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:

a)

dal 1o giugno al 31 agosto:

42°23′ N, 08°57′ O

42°00′ N, 08°57′ O

42°00′ N, 09°14′ O

42°04′ N, 09°14′ O

42°09′ N, 09°09′ O

42°12′ N, 09°09′ O

42°23′ N, 09°15′ O

42°23′ N, 08°57′ O

b)

dal 1o maggio al 31 agosto:

37°45′ N, 09°00′ O

38°10′ N, 09°00′ O

38°10′ N, 09°15′ O

37°45′ N, 09°20′ O

2.2.

La pesca con reti a strascico o analoghe reti trainate o con nasse nelle zone geografiche e nel periodo di cui al punto 2.1, lettera b), è autorizzata a condizione che tutte le catture accessorie di scampo (Nephrops norvegicus) siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

2.3.

È vietata la pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus) nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al punto 2.1. Le catture accessorie di scampo (Nephrops norvegicus) sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

3.   Restrizioni applicabili alla pesca diretta dell’acciuga nella divisione CIEM 8c

3.1.

È vietata la pesca diretta dell’acciuga con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM 8c.

3.2.

Nella divisione CIEM 8c è vietato tenere a bordo contemporaneamente reti da traino pelagiche e reti da circuizione a chiusura.

4.   Uso di reti fisse nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e 12 a est di 27°O

4.1.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e in deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, è consentito l’uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 m:

reti da posta fisse a imbrocco utilizzate per la pesca diretta del nasello aventi dimensione di maglia di almeno 80 mm nella divisione CIEM 8c e nella sottozona 9 e di 100 mm in tutte le zone restanti e profondità di immersione non superiore a 100 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 25 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 24 ore;

reti da posta impiglianti utilizzate per la pesca diretta della rana pescatrice aventi dimensione di maglia di almeno 250 mm e profondità di immersione non superiore a 15 maglie, se la lunghezza complessiva di tutte le reti calate non supera 100 km e il tempo di immersione non supera 72 ore;

tramagli nella sottozona CIEM 9 utilizzati per la pesca diretta della rana pescatrice aventi dimensione di maglia di almeno 220 mm e profondità di immersione non superiore a 30 maglie, se la lunghezza complessiva delle reti calate non supera 20 km per peschereccio e il tempo di immersione non supera 72 ore.

4.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 m. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente regolamento e di altri atti legislativi dell’Unione, se catturati accidentalmente sono registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 4.1.

4.3.

Condizioni per la pesca con determinati attrezzi trainati autorizzati nel Golfo di Biscaglia.

In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM 3-7 e nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d, 8e, è consentito l’esercizio di attività di pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 99 mm nella zona definita all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002 se l’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.


(1)  Non si applica alcuna taglia minima di riferimento per la conservazione al sugarello pittato (Trachurus picturatus) catturato nelle acque adiacenti alle Isole Azzorre e poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Portogallo.

(2)  Nella sottozona CIEM 9 e nella zona Copace 34.1.2 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 9 cm.

(3)  In tutte le acque situate nella parte dell’Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione Copace si applica un peso eviscerato di 450 gr.

(4)  Nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 8 e 9 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

(5)  Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l’1 % in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.

(6)  In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale può essere calcolata in base a uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita.

(7)  Non più del 5 % può essere costituito da sugarelli compresi tra i 12 e i 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all’obbligo di sbarco.

(8)  La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 494/2002.

(9)  Per la pesca diretta dello scampo Nephrops norvegicus, l’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 100 mm o di un dispositivo di selettività equivalente se la pesca è praticata nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d ed 8e. Per la pesca diretta della sogliola con sfogliare, nella metà superiore della parte anteriore della rete è montato un pannello avente una dimensione di maglia di almeno 180 mm.

(10)  Nella pesca diretta della rana pescatrice è utilizzata una dimensione di maglia di almeno 220 mm.

(11)  Per le sardine è possibile utilizzare una dimensione di maglia inferiore a 40 mm.


ALLEGATO VIII

MAR BALTICO

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Zona geografica

Taglia minima di riferimento per la conservazione

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Sottodivisioni da 22 a 32

35cm

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Sottodivisioni da 22 a 32

25 cm

Salmone atlantico (Salmo salar)

Sottodivisioni da 22 a 30 e 32

60 cm

Sottodivisione 31

50 cm

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Sottodivisioni da 22 a 25

23 cm

Sottodivisioni da 26, 27 e 28

21 cm

Sottodivisioni da 29 a 32, a sud di 59°

18 cm

Rombo chiodato (Scophtalmus maximus)

Sottodivisioni da 22 a 32

30 cm

Rombo liscio (Scophthalmus rhombus)

Sottodivisioni da 22 a 32

30 cm

Anguilla (Anguilla anguilla)

Sottodivisioni da 22 a 32

35 cm

Trota di mare (Salmo trutta)

Sottodivisioni da 22 a 25 e da 29 a 32

40 cm

Sottodivisioni da 26, 27 e 28

50 cm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

1.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia dell’attrezzo di almeno 120 mm, se costituito da T90, o di almeno 105 mm, se dotato di finestra di fuga Bacoma di 120 mm.

1.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 1.1, i pescherecci possono utilizzare nel Mar Baltico dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:

i)

le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco non superino il 10 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure

ii)

siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 120 mm T90 o di 105 mm dotati di finestra di fuga Bacoma di 120 mm, rispettivamente.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 90 mm

Nelle sottodivisioni 22 e 23

Pesca diretta di pesce piatto (1)

Pesca diretta di merlano

Almeno 32 mm

Nelle sottodivisioni 22-27

Pesca diretta di aringa, sgombro, sugarello e melù

Almeno 16 mm

Nelle sottodivisioni 22-27

Pesca diretta di spratto (2)

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di specie diverse dal pesce piatto, non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

Almeno 16 mm

Nelle sottodivisioni 28-32

Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella

Inferiore a 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del cicerello

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

2.1.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco, per la pesca del salmone i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 110 mm o di 157 mm.

2.2.

Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nel Mar Baltico, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco non superino il 10 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca o cinque esemplari di salmone.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni (3)

Almeno 90 mm

Tutta la zona

Pesca diretta delle specie di pesce piatto

Inferiore a 90 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche.

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.

Restrizioni applicabili alla pesca con attrezzi trainati

Durante tutto l’anno è vietata la pesca con qualunque tipo di attrezzo trainato nella zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema di coordinate WGS84:

54°23′ N, 14°35′ E

54°21′ N, 14°40′ E

54°17′ N, 14°33′ E

54°07′ N, 14°25′ E

54°10′ N, 14°21′ E

54°14′ N, 14°25′ E

54°17′ N, 14°17′ E

54°24′ N, 14°11′ E

54°27′ N, 14°25′ E

54°23′ N, 14°35′ E

2.   Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare

2.1.

È vietata la pesca diretta del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta):

a)

dal 1o giugno al 15 settembre ogni anno nelle acque delle sottodivisioni da 22 a 31;

b)

dal 15 giugno al 30 settembre ogni anno nelle acque della sottodivisione 32.

2.2.

La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base.

2.3.

È consentita la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) catturati con reti trappola.

3.   Misure specifiche per il Golfo di Riga

3.1.

Le navi che intendono pescare nella sottodivisione 28-1 devono disporre di un’autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.2.

Gli Stati membri provvedono affinché le navi in possesso dell’autorizzazione di pesca di cui al punto 3.1 siano inserite in un elenco indicante il loro nome e numero di immatricolazione interno, pubblicamente disponibile tramite un sito Internet il cui indirizzo è comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

3.3.

Le navi comprese in tale elenco soddisfano i seguenti requisiti:

a)

la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28-1, e

b)

la potenza motrice di ciascuna nave non deve superare in alcun momento 221 kW.

3.4.

Una nave che figura nell’elenco di cui al punto 3.2 può essere sostituita da un’altra o da altre navi purché:

a)

la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 3.3, lettera a), per lo Stato membro interessato, e

b)

la potenza motrice di una nave di sostituzione non superi in alcun momento 221 kW.

3.5.

Il motore di una nave figurante nell’elenco di cui al punto 3.2 può essere sostituito purché:

a)

a seguito della sostituzione di un motore la potenza motrice della nave non superi in alcun momento 221 kW, e

b)

la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 3.3, lettera a), per lo Stato membro interessato.

3.6.

Nella sottodivisione 28-1 è vietata la pesca con reti da traino in acque aventi profondità inferiore a 20 m.

4.   Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca

4.1.

È vietato l’esercizio di qualsiasi attività di pesca dal 1o maggio al 31 ottobre ogni anno nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema di coordinate WGS84:

a)

Zona 1:

55°45′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 15°30′ E

b)

Zona 2:

55°00′ N, 19°14′ E

54°48′ N, 19°20′ E

54°45′ N, 19°19′ E

54°45′ N, 18°55′ E

55°00′ N, 19°14′ E

c)

Zona 3:

56°13′ N, 18°27′ E

56°13′ N, 19°31′ E

55°59′ N, 19°13′ E

56°03′ N, 19°06′ E

56°00′ N, 18°51′ E

55°47′ N, 18°57′ E

55°30′ N, 18°34′ E

56°13′ N, 18°27′ E

4.2.

È autorizzata la pesca diretta del salmone con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi dimensione di maglia pari o superiore a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito tenere a bordo altri attrezzi.

4.3.

È vietata la pesca diretta del merluzzo bianco con gli attrezzi specificati al punto 5.2.

5.   Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

5.1.

È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci se catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera pianuzza

Sottodivisioni da 26 a 29 a sud di 59°30′ N

Dal 15 febbraio al 15 maggio

Sottodivisione 32

Dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato

Sottodivisioni 25, 26 e 28 a sud di 56°50′ N

Dal 1o giugno al 31 luglio

5.2.

È vietata la pesca diretta con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi dimensione di maglia del sacco pari o superiore a 90 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi dimensione di maglia pari o superiore a 90 mm. Le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo durante i periodi di cui al punto 6.1.

6.   Restrizioni applicabili alla pesca dell’anguilla

È vietata la conservazione a bordo di anguille catturate con attrezzi mobili. Gli esemplari di anguilla catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.


(1)  L’utilizzo di sfogliare non è autorizzato.

(2)  Le catture possono essere costituite fino al 45 % da aringhe in peso vivo.

(3)  È vietato l’uso di reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli di più di 9 km per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m e 21 km per le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m. Il tempo massimo di immersione per tali attrezzi è pari a 48 ore, tranne in caso di pesca sotto il ghiaccio.


ALLEGATO IX

MAR MEDITERRANEO

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Tutta la zona

Spigola (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Sparaglione (Diplodus annularis)

12 cm

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

18 cm

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

23 cm

Sarago testa nera (Diplodus vulgaris)

18 cm

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

9 cm (1)

Cernie (Epinephelus spp.)

45 cm

Mormora (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Nasello (Merluccius merluccius)

20 cm

Triglie (Mullus spp.)

11 cm

Pagello (Pagellus acarne)

17 cm

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

15 cm

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

18 cm

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

45 cm

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm (2), (4)

Sgombro (Scomber spp.)

18 cm

Sogliola (Solea vulgaris)

20 cm

Orata (Sparus aurata)

20 cm

Sugarello (Trachurus spp.)

15 cm

Scampo (Nephrops norvegicus)

20 mm LC (3)

70 mm LT (3)

Astice (Homarus gammarus)

105 mm LC (3)

300 mm LT (3)

Aragosta (Palinuridae)

90 mm LC (3)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

20 mm LC (3)

Cappasanta (Pecten jacobeus)

10 cm

Vongole (Venerupis spp.)

25 mm

Vongole (Venus spp.)

25 mm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.

Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nel Mar Mediterraneo si applicano le dimensioni di maglia di seguito indicate.

Dimensione di maglia (5)

Zona geografica

Condizioni

Sacco a maglie quadrate di almeno 40 mm (6)

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm2

Almeno 20 mm

Tutta la zona

Pesca diretta della sardina e dell’acciuga

2.

Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 14 mm

Tutta la zona

Nessuna

3.

Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nel Mar Mediterraneo si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti da posta fisse a imbrocco.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Nessuna

4.

Salvo altrimenti stabilito a norma dell’articolo 15 del presente regolamento, continuano ad applicarsi le deroghe esistenti alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 per sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e concesse nel quadro dell’articolo 9 di tale regolamento.

PARTE C

Restrizioni applicabili all’uso degli attrezzi da pesca

1.   Restrizioni applicabili all’uso di draghe

La larghezza massima delle draghe è di 3 m, ad eccezione delle draghe per la pesca diretta di spugne.

2.   Restrizioni applicabili all’uso di reti da circuizione a chiusura

La lunghezza delle reti da circuizione a chiusura e delle reti da circuizione senza chiusura è limitata a 800 m per un’altezza di 120 m, tranne nel caso delle reti da circuizione a chiusura utilizzate per la pesca diretta del tonno.

3.   Restrizioni applicabili all’uso di reti fisse

3.1.

È vietato l’uso delle reti fisse di seguito specificate:

a)

tramagli di altezza superiore a 4 m;

b)

reti da posta fisse a imbrocco o reti combinate a imbrocco e a tramaglio di altezza superiore a 10 m, ad eccezione delle reti di lunghezza inferiore a 500 m, per le quali è autorizzata un’altezza massima di 30 m.

3.2.

È vietato utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli in cui lo spessore del filo ritorto superi 0,5 mm.

3.3.

È vietato tenere a bordo o calare più di 2 500 m di reti combinate a imbrocco e a tramaglio e di 6 000 m di reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli.

4.

Restrizioni applicabili all’uso di palangari

4.1.

Alle navi operanti con palangari fissi è vietato tenere a bordo o utilizzare più di 5 000 ami, eccetto nel caso di navi che effettuano bordate di pesca di durata superiore a 3 giorni, che possono tenere a bordo o utilizzare al massimo 7 000 ami.

4.2.

Alle navi operanti con palangari di superficie è vietato tenere a bordo o utilizzare un numero di ami superiore a quello di seguito indicato:

a)

2 500 ami nella pesca diretta del pesce spada, e

b)

5 000 ami nella pesca diretta del tonno bianco.

4.3.

Le navi che effettuano bordate di pesca di durata superiore a 2 giorni possono tenere a bordo un numero equivalente di ami di riserva.

5.

Restrizioni applicabili all’uso di nasse

È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde.

6.

Restrizioni applicabili alla pesca diretta dell’occhialone

È vietata la pesca diretta dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) con i seguenti attrezzi:

reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi dimensione di maglia inferiore a 100 mm,

palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm.

7.

Restrizioni applicabili alla pesca con fucili subacquei

È vietata la pesca con fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all’alba.


(1)  Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 110 esemplari per kg.

(2)  Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 55 esemplari per kg.

(3)  LC – lunghezza del carapace; LT – lunghezza totale.

(4)  Questa taglia minima di riferimento per la conservazione non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, a condizione che lo stock di sardine in questione rientri nei limiti biologici di sicurezza.

(5)  È vietato l’uso di pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 3 mm o con fili accoppiati, o di pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm in qualsiasi parte di una rete a strascico.

(6)  Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).


ALLEGATO X

MAR NERO

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

Taglia minima di riferimento per la conservazione

Rombo chiodato (Scophtalmus maximus)

45 cm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati per stock demersali

Nel Mar Nero si applicano le dimensioni di maglia di seguito indicate.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 40 mm

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm (1)

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nel Mar Nero si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 400 mm

Tutta la zona

Reti da posta fisse a imbrocco se utilizzate per la cattura del rombo chiodato

3.   Restrizioni applicabili all’uso di reti da traino e draghe

È vietato l’uso di reti da traino e draghe a profondità superiori a 1 000 m.


(1)  Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).


ALLEGATO XI

ACQUE DELL’UNIONE NELL’OCEANO INDIANO E NELL’ATLANTICO OCCIDENTALE

PARTE A

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nelle acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale si applicano le dimensioni di maglia di seguito indicate.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm

Tutte le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia

Nessuna

Almeno 45 mm

Tutte le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia

Pesca diretta del gamberetto (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 14 mm

Tutta la zona

Nessuna

PARTE B

Zone di divieto o di limitazione della pesca

Restrizioni applicabili alle attività di pesca nella zona di 24 miglia al largo di Mayotte

Ai pescherecci è vietato utilizzare reti da circuizione su banchi di tonni e specie affini nella zona compresa entro 24 miglia nautiche dalle coste di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.


ALLEGATO XII

ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC

PARTE A

Taglie minime di riferimento per la conservazione

Specie

NEAFC

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Molva (Molva molva)

63 cm

Molva azzurra (Molva molva)

70 cm

Sgombro (Scomber spp.)

30 cm

Aringa (Clupea harengus)

20 cm

PARTE B

Dimensioni di maglia

1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate.

Dimensione di maglia del sacco

Zona geografica

Condizioni

Almeno 100 mm

Tutta la zona

Nessuna

Almeno 35 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di melù

Almeno 32 mm

CIEM Sottozone 1 e 2

Pesca diretta gamberetto boreale (Pandalus borealis)

L’attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 22 mm

Almeno 16 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di sgombro, capelin e argentina

2.   Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.

Dimensione di maglia

Zona geografica

Condizioni

Almeno 220 mm

Tutta la zona

Nessuna

PARTE C

Zone di divieto o di limitazione della pesca

1.   Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti

1.1.

È vietata la cattura dello scorfano nelle acque internazionali della sottozona CIEM 5 e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 12 e 14.

In deroga al primo comma, la cattura dello scorfano è consentita dall’11 maggio al 31 dicembre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 («zona di conservazione dello scorfano»):

64°45′ N, 28°30′ O

62°50′ N, 25°45′ O

61°55′ N, 26°45′ O

61°00′ N, 26°30′ O

59°00′ N, 30°00′ O

59°00′ N, 34°00′ O

61°30′ N, 34°00′ O

62°50′ N, 36°00′ O

64°45′ N, 28°30′ O.

1.2.

In deroga al punto 1.1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto giuridico dell’Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dall’11 maggio al 31 dicembre di ogni anno sulla base dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci dell’Unione debitamente autorizzati dal rispettivo Stato membro e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

1.3.

È vietato l’uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.

1.4.

Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.

1.5.

I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall’ultima comunicazione.

1.6.

Oltre alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.

1.7.

Le dichiarazioni di cui al punto 1.6 sono effettuate conformemente alle norme pertinenti.

2.   Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra

2.1.

Dal 1o marzo al 31 maggio di ogni anno è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM 6a delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

a)

bordo della piattaforma continentale scozzese

59°58′ N, 07°00′ O

59°55′ N, 06°47′ O

59°51′ N, 06°28′ O

59°45′ N, 06°38′ O

59°27′ N, 06°42′ O

59°22′ N, 06°47′ O

59°15′ N, 07°15′ O

59°07′ N, 07°31′ O

58°52′ N, 07°44′ O

58°44′ N, 08°11′ O

58°43′ N, 08°27′ O

58°28′ N, 09°16′ O

58°15′ N, 09°32′ O

58°15′ N, 09°45′ O

58°30′ N, 09°45′ O

59°30′ N, 07°00′ O

59°58′ N, 07°00′ O;

b)

bordo del Rosemary bank

60°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 11°00′ O

Ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

59°15′ N, 10°24′ O

59°10′ N, 10°22′ O

59°08′ N, 10°07′ O

59°11′ N, 09°59′ O

59°15′ N, 09°58′ O

59°22′ N, 10°02′ O

59°23′ N, 10°11′ O

59°20′ N, 10°19′ O

59°15′ N, 10°24′ O.

2.2.

Se la molva azzurra è soggetta all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il punto 2.1 non si applica.

È vietata la pesca di molva azzurra con qualsiasi attrezzo da pesca, nel periodo e nelle zone specificati nel punto 2.1.

2.3.

All’ingresso nelle zone di cui al punto 2.1 e all’uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l’ora e il luogo di entrata e di uscita.

2.4.

Nelle due zone di cui al punto 2.1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:

a)

cessa immediatamente l’attività di pesca ed esce dalla zona;

b)

non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non siano state sbarcate;

c)

non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.

2.5.

Gli osservatori di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2336 che sono assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al punto 1, provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli particolareggiati per il campionamento e il raffronto dei risultati.

2.6.

Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

60°56,02′ N, 27°31,16′ O

60°59,76′ N, 27°43,48′ O

61°03,00′ N, 27°39,41′ O

60°58,76′ N, 27°27,32′ O.

3.   Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2

3.1.

La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 è autorizzata solo nel periodo tra il 1o luglio e il 31 dicembre di ogni anno per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.

3.2.

I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo.

3.3.

Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.

3.4.

In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera.

3.5.

Oltre all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.

3.6.

Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

3.7.

La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato integralmente utilizzato. Gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera a decorrere da tale data.

4.   Zona di protezione dell’eglefino di Rockall nella sottozona CIEM 6

È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

57°00′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 15°00′ O.

PARTE D

Zone di divieto per la protezione di habitat sensibili

1.

Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi, nelle zone seguenti delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

Parte della dorsale di Reykyanes:

55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O

55°05.4804′ N, 35°58.9784′ O

54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O

54°41.1841′ N, 34°00.0514′ O

54°00′ N, 34°00′ O

53°54.6406′ N, 34°49.9842′ O

53°58.9668′ N, 36°39.1260′ O

55°04.5327′ N, 36°49.0135′ O

Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:

59°45′ N, 33°30′ O

57°30′ N, 27°30′ O

56°45′ N, 28°30′ O

59°15′ N, 34°30′ O

59°45′ N, 33°30′ O

Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):

53°30′ N, 38°00′ O

53°30′ N, 36°49′ O

55°04.5327′ N, 36°49′ O

54°58.9914′ N, 34°41.3634′ O

54°41.1841′ N, 34°00′ O

53°30′ N, 30°00′ O

51°30′ N, 28°00′ O

49°00′ N, 26°30′ O

49°00′ N, 30°30′ O

51°30′ N, 32°00′ O

51°30′ N, 38°00′ O

53°30′ N, 38°00′ O

Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:

44°30′ N, 30°30′ O

44°30′ N, 27°00′ O

43°15′ N, 27°15′ O

43°15′ N, 31°00′ O

44°30′ N, 30°30′ O

Montagne marine di Altair:

45°00′ N, 34°35′ O

45°00′ N, 33°45′ O

44°25′ N, 33°45′ O

44°25′ N, 34°35′ O

45°00′ N, 34°35′ O

Montagne marine di Antialtair:

43°45′ N, 22°50′ O

43°45′ N, 22°05′ O

43°25′ N, 22°05′ O

43°25′ N, 22°50′ O

43°45′ N, 22°50′ O

Hatton Bank:

59°26′ N, 14°30′ O

59°12′ N, 15°08′ O

59°01′ N, 17°00′ O

58°50′ N, 17°38′ O

58°30′ N, 17°52′ O

58°30′ N, 18°22′ O

58°03′ N, 18°22′ O

58°03′ N, 17°30′ O

57°55′ N, 17°30′ O

57°45′ N, 19°15′ O

58°11,15′ N, 18°57,51′ O

58°11,57′ N, 19°11,97′ O

58°27,75′ N, 19°11,65′ O

58°39,09′ N, 19°14,28′ O

58°38,11′ N, 19°01,29′ O

58°53,14′ N, 18°43,54′ O

59°00,29′ N, 18°01,31′ O

59°08,01′ N, 17°49,31′ O

59°08,75′ N, 18°01,47′ O

59°15,16′ N, 18°01,56′ O

59°24,17′ N, 17°31,22′ O

59°21,77′ N, 17°15,36′ O

59°26,91′ N, 17°01,66′ O

59°42,69′ N, 16°45,96′ O

59°20,97′ N, 15°44,75′ O

59°21′ N, 15°40′ O

59°26′ N, 14°30′ O

North West Rockall:

57°00′ N, 14°53′ O

57°37′ N, 14°42′ O

57°55′ N, 14°24′ O

58°15′ N, 13°50′ O

57°57′ N, 13°09′ O

57°50′ N, 13°14′ O

57°57′ N, 13°45′ O

57°49′ N, 14°06′ O

57°29′ N, 14°19′ O

57°22′ N, 14°19′ O

57°00′ N, 14°34′ O

56°56′ N, 14°36′ O

56°56′ N, 14°51′ O

57°00′ N, 14°53′ O

South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

Zona 1

56°24′ N, 15°37′ O

56°21′ N, 14°58′ O

56°04′ N, 15°10′ O

55°51′ N, 15°37′ O

56°10′ N, 15°52′ O

56°24′ N, 15°37′ O

Zona 2

55°56.90 N -16°11.30 O

55°58.20 N -16°11.30 O

55°58.30 N -16°02.80 O

55°56.90 N -16°02.80 O

55°56.90 N -16°11.30 O

Zona 3

55°49.90 N -15°56.00 O

55°48.50 N -15°56.00 O

55°48.30 N -15°50.60 O

55°49.60 N -15°50.60 O

55°49.90 N -15°56.00 O

Edoràs bank

56°26.00 N -22°26.00 O

56°28.00 N -22°04.00 O

56°16.00 N -21°42.00 O

56°05.00 N -21°40.00 O

55°55.00 N -21°47.00 O

55°45.00 N -22°00.00 O

55°43.00 N -23°14.00 O

55°50.00 N -23°16.00 O

56°05.00 N -23°06.00 O

56°18.00 N -22°43.00 O

56°26.00 N -22°26.00 O

Southwest Rockall Bank

Zona 1

55°58.16 N- 16°13.18 O

55°58.24 N- 16°02.56 O

55°54.86 N- 16°05.55 O

55°58.16 N- 16°13.18 O

Zona 2

55°55.86 N- 15°40.84 O

55°51.00 N- 15°37.00 O

55°47.86 N- 15°53.81 O

55°49.29 N -15°56.39 O

55°55.86 N- 15°40.84 O

Hatton-Rockall Basin

Zona 1

58°00.15 N -15°27.23 O

58°00.15 N -15°38.26 O

57°54.19 N- 15°38.26 O

57°54.19 N- 15°27.23 O

58°00.15 N- 15°27.23 O

Zona 2

58° 06.46 N- 16° 37.15 O

58° 15.93 N- 16° 28.46 O

58° 06.77 N- 16° 10.40 O

58° 03.43 N- 16° 10.43 O

58° 01.49 N- 16° 25.19 O

58° 02.62 N- 16° 36.96 O

58° 06.46 N -16° 37.15

Hatton Bank 2

Zona 1

57°51.76 N- 18°05.87 O

57°55.00 N- 17°30.00 O

58°03.00 N- 17°30.00 O

57°53.10 N- 16°56.33 O

57°35.11 N- 18°02.01 O

57°51.76 N -18°05.87 O

Zona 2

57°59.96 N -19°05.05 O

57°45.00 N- 19°15.00 O

57°50.07 N- 18°23.82 O

57°31.13 N- 18°21.28 O

57°14.09 N- 19°28.43 O

57°02.21 N- 19°27.53 O

56°53.12 N- 19°28.97 O

56°50.22 N- 19°33.62 O

56°46.68 N- 19°53.72 O

57°00.04 N- 20°04.22 O

57°10.31 N- 19°55.24 O

57°32.67 N- 19°52.64 O

57°46.68 N- 19°37.86 O

57°59.96 N- 19°05.05 O

Logachev Mound:

55°17′ N, 16°10′ O

55°34′ N, 15°07′ O

55°50′ N, 15°15′ O

55°33′ N, 16°16′ O

55°17′ N, 16°10′ O

West Rockall Mound:

57°20′ N, 16°30′ O

57°05′ N, 15°58′ O

56°21′ N, 17°17′ O

56°40′ N, 17°50′ O

57°20′ N, 16°30′ O

2.

Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all’interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l’attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.

ALLEGATO XIII

MISURE DI MITIGAZIONE PER RIDURRE LE CATTURE ACCIDENTALI DI SPECIE SENSIBILI

Al fine di monitorare e ridurre le catture accidentali di specie sensibili si applicano le seguenti misure.

1.

Le misure descritte nelle parti A, B e C.

2.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili.

3.

Sulla base di prove scientifiche, convalidate dal CIEM, dallo CSTEP o nel quadro della CGPM, che evidenzino gli impatti negativi degli attrezzi da pesca su specie sensibili, gli Stati membri presentano raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali delle specie in questione o nella zona interessata, conformemente all’articolo 15 del presente regolamento.

4.

Gli Stati membri monitorano e valutano l’efficacia delle misure di mitigazione istituite ai sensi del presente allegato.

PARTE A

Cetacei

1.   Attività di pesca per le quali è obbligatorio l’uso di dispositivi acustici di dissuasione

1.1.

Ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 m è vietato utilizzare gli attrezzi da pesca nelle zone specificate in appresso se non vengono contemporaneamente utilizzati dispositivi acustici di dissuasione.

Zona

Attrezzo

Mar Baltico: acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa svedese situato a 13° di longitudine E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 55° di latitudine N; verso est fino a 14° di longitudine E, verso nord fino alla costa della Svezia; e acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 55° 30′ di latitudine N e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino a 15° di longitudine E, verso nord fino a 56° di latitudine N, verso est fino a 16° di longitudine E, verso nord fino alla costa della Svezia

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti

Sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico (eccetto zona di cui sopra)

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti

Sottozona CIEM 4 e divisione CIEM 3a (solo dal 1o agosto al 31 ottobre)

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti, ovvero una combinazione di tali reti, la cui lunghezza complessiva non supera 400 m

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti ≥ 220 mm

Divisioni CIEM 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7 j

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti

Divisione CIEM 7d

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti

1.2.

Il punto 1.1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l’autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l’uccisione accidentale di cetacei.

1.3.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e valutare, attraverso studi scientifici o progetti pilota, gli effetti nel tempo dell’uso di dispositivi acustici di dissuasione nelle attività di pesca e nelle zone interessate.

2.   Attività di pesca da sorvegliare

2.1.

Su base annua sono svolti programmi di sorveglianza istituiti per pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 m al fine di sorvegliare le catture accessorie di cetacei, per le attività di pesca e alle condizioni di cui sotto.

Zona

Attrezzo

Sottozone CIEM 6, 7 e 8

Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)

Mar Mediterraneo (ad est della linea situata a 5° 36′ di longitudine ovest)

Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)

Divisioni CIEM 6a, 7a e 7b, 8a, 8b e 8c, e 9a

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm

Sottozona CIEM 4, divisione 6a e sottozona 7 ad eccezione delle divisioni 7c e 7k

Reti da posta derivanti

Sottozone CIEM 3a, 3b, 3c 3d a sud di 59° N, 3d a nord di 59° (solo dal 1o giugno al 30 settembre), e sottozone 4 e 9

Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia)

Sottozone CIEM 6, 7, 8 e 9

Reti a strascico a grande apertura verticale

Sottozona CIEM 3b, 3c e 3d

Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm

2.2.

Il punto 2.1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l’autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l’uccisione accidentale di cetacei.

PARTE B

Uccelli marini

Qualora i dati di cui al punto 2 del paragrafo introduttivo del presente allegato, nel quadro di specifiche attività di pesca, un livello di catture accidentali di uccelli marini tale da costituire una seria minaccia per lo stato di conservazione di tali uccelli, gli Stati membri utilizzano cavi scaccia-uccelli e/o palangari zavorrati qualora sia scientificamente dimostrato che tale utilizzo offre benefici per la conservazione in tale zona e, ove possibile e vantaggioso, calano i palangari durante le ore notturne con l’illuminazione minima del ponte necessaria per motivi di sicurezza.

PARTE C

Tartarughe marine

1.   Attività per le quali è obbligatorio l’uso di sistemi di esclusione delle tartarughe

1.1.

Ai pescherecci è vietato utilizzare gli attrezzi da pesca sottoindicati nelle zone specificate in appresso se non vengono contemporaneamente utilizzati sistemi di esclusione delle tartarughe.

Zona

Specie

Attrezzo

Acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale

Gamberetto (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri)

Tutte le reti da traino per gamberi

1.2.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sistemi di cui al punto 1.1.

ALLEGATO XIV

SPECIE PER GLI INDICATORI DI EFFICACIA DELLA SELETTIVITÀ

Mare del Nord

Acque nordoccidentali

Acque sudoccidentali

Mar Baltico

Mar Mediterraneo

Merluzzo bianco

Merluzzo bianco

Nasello

Merluzzo bianco

Nasello

Eglefino

Eglefino

Merlano

Passera di mare

Triglia

Merluzzo carbonaro

Merluzzo carbonaro

Rombo giallo

 

 

Merlano

Merlano

 

 

 

Passera di mare

Passera di mare