11.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1177 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi. |
(2) |
Nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, e capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 sono indicate le prescrizioni applicabili alle importazioni nell'Unione di sottoprodotti di origine animale. |
(3) |
L'Egitto ha fornito alla Commissione sufficienti garanzie in merito ai controlli da parte dell'autorità competente sulla produzione di gelatina. È pertanto giustificato aggiungere l'Egitto all'elenco dei paesi terzi da cui la gelatina può essere importata nell'Unione. |
(4) |
Le interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia possono essere ottenute da animali domestici ma anche da animali selvatici macellati o abbattuti per il consumo umano. È opportuno allineare l'elenco dei paesi terzi ammissibili per l'importazione di interiora aromatizzanti con un riferimento all'elenco dei paesi terzi autorizzati per l'importazione di carni di selvaggina destinate al consumo umano. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2017/1261 della Commissione (3) ha introdotto un metodo alternativo per la produzione di combustibili rinnovabili basato su una valutazione dell'EFSA (4). È opportuno consentire le importazioni di grassi fusi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 destinati a essere utilizzati nel nuovo metodo alternativo dato che l'uso degli stessi materiali è consentito nell'Unione. L'allegato XIV, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/1261 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi (GU L 182 del 13.7.2017, pag. 31).
(4) Scientific Opinion on a continuous multiple-step catalytic hydro-treatment for the processing of rendered animal fat (Category 1) [Parere scientifico sull'idrotrattamento catalitico continuo a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1)], EFSA Journal 2015;13(11):4307.
ALLEGATO
L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
a) |
al capo I, sezione 1, tabella 1, la riga 5 è sostituita dalla seguente:
|
b) |
al capo II, sezione 1, tabella 2, la riga 13 è sostituita dalla seguente:
|
c) |
al capo II, sezione 1, tabella 2, la riga 17 è sostituita dalla seguente:
|