10.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1174 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2019

che istituisce massimali di bilancio per il 2019 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2019 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

(2)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2019 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.

(3)

Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2019 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

(4)

In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2019 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontano al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

(5)

Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2019 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(6)

In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2019 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

(7)

Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2019 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

(8)

Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2019, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2019 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(9)

Per quanto riguarda il 2019, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2019. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2019 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I massimali nazionali annui per il 2019 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

2.   I massimali nazionali annui per il 2019 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

3.   I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

4.   I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

5.   I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato.

6.   I massimali nazionali annui per il 2019 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

7.   Gli importi massimi per il 2019 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

8.   I massimali nazionali annui per il 2019 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO

I.   Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2019

Belgio

211 289

Danimarca

531 810

Germania

2 988 165

Irlanda

825 611

Grecia

1 091 170

Spagna

2 845 377

Francia

3 025 958

Croazia

143 257

Italia

2 155 184

Lussemburgo

22 741

Malta

650

Paesi Bassi

466 930

Austria

470 383

Portogallo

279 562

Slovenia

75 223

Finlandia

262 840

Svezia

403 066

Regno Unito

2 092 657

II.   Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2019

Bulgaria

378 884

Repubblica ceca

472 211

Estonia

93 655

Cipro

29 672

Lettonia

148 482

Lituania

187 426

Ungheria

733 206

Polonia

1 576 884

Romania

987 609

Slovacchia

253 038

III.   Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2019

Belgio

46 100

Bulgaria

55 900

Germania

335 480

Francia

687 718

Croazia

31 765

Lituania

72 552

Polonia

298 036

Portogallo

23 050

Romania

101 799

Regno Unito

81 479

IV.   Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2019

Belgio

144 557

Bulgaria

238 888

Repubblica ceca

258 509

Danimarca

245 627

Germania

1 437 770

Estonia

43 190

Irlanda

363 320

Grecia

550 385

Spagna

1 468 030

Francia

2 063 154

Croazia

95 294

Italia

1 111 301

Cipro

14 593

Lettonia

84 046

Lituania

145 104

Lussemburgo

10 030

Ungheria

402 860

Malta

1 573

Paesi Bassi

201 261

Austria

207 521

Polonia

1 035 154

Portogallo

179 807

Romania

570 959

Slovenia

40 283

Slovacchia

135 498

Finlandia

157 389

Svezia

209 930

Regno Unito

961 573

V.   Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2019

Danimarca

2 857

Slovenia

2 122

VI.   Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2019

Belgio

9 095

Bulgaria

3 176

Repubblica ceca

1 723

Danimarca

14 328

Germania

47 926

Estonia

979

Irlanda

24 221

Grecia

36 692

Spagna

97 869

Francia

68 772

Croazia

6 353

Italia

37 043

Cipro

657

Lettonia

5 603

Lituania

6 046

Lussemburgo

501

Ungheria

5 371

Malta

21

Paesi Bassi

13 417

Austria

13 835

Polonia

34 505

Portogallo

11 987

Romania

23 752

Slovenia

2 014

Slovacchia

1 706

Finlandia

5 246

Svezia

10 497

Regno Unito

16 405

VII.   Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2019

Belgio

9 637

Bulgaria

15 926

Repubblica ceca

17 234

Danimarca

16 375

Germania

95 851

Estonia

2 879

Irlanda

24 221

Grecia

36 692

Spagna

97 869

Francia

137 544

Croazia

6 353

Italia

74 087

Cipro

973

Lettonia

5 603

Lituania

9 674

Lussemburgo

669

Ungheria

26 857

Malta

105

Paesi Bassi

13 417

Austria

13 835

Polonia

69 010

Portogallo

11 987

Romania

38 064

Slovenia

2 686

Slovacchia

9 033

Finlandia

10 493

Svezia

13 995

Regno Unito

64 105

VIII.   Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2019

Belgio

80 935

Bulgaria

119 444

Repubblica ceca

129 255

Danimarca

24 135

Estonia

6 142

Irlanda

3 000

Grecia

182 056

Spagna

584 919

Francia

1 031 577

Croazia

47 647

Italia

478 600

Cipro

3 891

Lettonia

42 023

Lituania

72 552

Lussemburgo

160

Ungheria

201 430

Malta

3 000

Paesi Bassi

3 350

Austria

14 526

Polonia

505 933

Portogallo

117 535

Romania

259 043

Slovenia

17 456

Slovacchia

67 740

Finlandia

102 828

Svezia

90 970

Regno Unito

53 129