11.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/21


REGOLAMENTO (UE) 2019/1149 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell’Unione, sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

A norma dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione si adopera per un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la lotta alle discriminazioni. A norma dell’articolo 9 TFUE, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3)

Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg del 17 novembre 2017, nel corso del quale è stata enfatizzata la necessità di mettere in primo piano le persone, al fine di sviluppare ulteriormente la dimensione sociale dell’Unione, e di promuovere la convergenza attraverso iniziative a tutti i livelli, come confermato nelle conclusioni del Consiglio europeo a seguito della sua riunione del 14 e 15 dicembre 2017.

(4)

Nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell’Unione per il periodo 2018-2019, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad agire per rafforzare la dimensione sociale dell’Unione, adoperandosi per migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, proteggendo i lavoratori dai rischi per la salute sul luogo di lavoro, garantendo un trattamento equo per tutti nel mercato del lavoro dell’Unione mediante norme aggiornate sul distacco dei lavoratori e migliorando ulteriormente l’attuazione transfrontaliera del diritto dell’Unione.

(5)

Al fine di tutelare i diritti dei lavoratori mobili e promuovere una concorrenza leale tra le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), è essenziale migliorare l’attuazione transfrontaliera del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori e affrontare gli abusi in tal contesto.

(6)

È opportuno istituire un’Autorità europea del lavoro («Autorità») al fine di contribuire a rafforzare l’equità del mercato interno e la fiducia in esso. Gli obiettivi dell’Autorità dovrebbero essere chiaramente definiti, con un forte accento su un numero limitato di compiti, onde garantire che i mezzi disponibili siano utilizzati nel modo più efficiente possibile in ambiti in cui l’Autorità può apportare il massimo valore aggiunto. A tal fine, l’Autorità dovrebbe sostenere gli Stati membri e la Commissione nel migliorare l’accesso alle informazioni, sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri nell’applicazione e nell’attuazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, e nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione, e dovrebbe fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie.

(7)

È fondamentale migliorare l’accesso alle informazioni per gli individui e i datori di lavoro, in particolare le PMI, circa i rispettivi diritti e obblighi in tema di mobilità dei lavoratori, libera circolazione dei servizi e coordinamento della sicurezza sociale, al fine di consentire loro di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal mercato interno.

(8)

L’Autorità dovrebbe svolgere i propri compiti negli ambiti della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e del coordinamento della sicurezza sociale, inclusi la libera circolazione dei lavoratori, il distacco dei lavoratori, e i servizi a elevato grado di mobilità. Dovrebbe altresì potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato e ad altre situazioni che mettono a rischio il corretto funzionamento del mercato interno, come le società di comodo e il falso lavoro autonomo, fatta salva la competenza degli Stati membri di decidere in merito alle misure nazionali. Qualora l’Autorità, nello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di sospette irregolarità in ambiti del diritto dell’Unione, quali violazioni delle condizioni di lavoro o delle norme in materia di salute e sicurezza, o casi di sfruttamento dei lavoratori, è opportuno che essa possa segnalarle alle autorità nazionali degli Stati membri interessati e, se del caso, alla Commissione e ad altri organismi competenti dell’Unione nonché cooperare con essi su tali temi.

(9)

L’ambito delle attività dell’Autorità dovrebbe riguardare specifici atti giuridici dell’Unione elencati nel presente regolamento, comprese le relative modifiche. Tale elenco dovrebbe essere ampliato nel caso in cui siano adottati ulteriori atti giuridici dell’Unione nel settore della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione.

(10)

Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Autorità dovrebbe contribuire in modo proattivo agli sforzi dell’Unione e nazionali nel settore della mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e del coordinamento della sicurezza sociale, collaborando pienamente con le istituzioni e gli organi dell’Unione e con gli Stati membri, evitando al contempo duplicazioni dell’attività e promuovendo sinergie e complementarità.

(11)

L’Autorità dovrebbe contribuire ad agevolare l’applicazione e l’esecuzione del diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento e a fornire sostegno all’attuazione delle disposizioni attuate mediante contratti collettivi di applicazione generale in conformità con le prassi degli Stati membri. A tal fine, l’Autorità dovrebbe istituire un sito web unico dell’Unione al fine di consentire l’accesso a tutti i siti web dell’Unione pertinenti e ai siti web ufficiali istituiti a livello nazionale conformemente alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («commissione amministrativa»), l’Autorità dovrebbe altresì contribuire al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(12)

In alcuni casi, per rispondere alle esigenze di un settore particolare sono state adottate norme settoriali dell’Unione, ad esempio per l’ambito dei trasporti internazionali, ivi compreso il trasporto stradale, ferroviario, marittimo, per vie navigabili interne e aereo. Nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe occuparsi anche degli aspetti riguardanti la mobilità dei lavoratori e la sicurezza sociale a livello transfrontaliero dell’applicazione di tali norme settoriali dell’Unione. L’ambito di attività dell’Autorità, in particolare l’opportunità di ampliare le sue attività a ulteriori atti giuridici dell’Unione che riguardano necessità settoriali nell’ambito dei trasporti internazionali, dovrebbe essere sottoposto a valutazione periodica e, se del caso, a riesame.

(13)

Le attività dell’Autorità dovrebbero riguardare le persone soggette al diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali lavoratori dipendenti e autonomi e persone in cerca di occupazione. Tali persone dovrebbero comprendere sia i cittadini dell’Unione sia quelli di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione, quali i lavoratori distaccati, i lavoratori trasferiti all’interno di una stessa società o i residenti di lungo periodo, come anche i loro familiari, conformemente al diritto dell’Unione che ne disciplina la mobilità sul territorio dell’Unione.

(14)

L’istituzione dell’Autorità non dovrebbe creare nuovi diritti od obblighi in capo agli individui o ai datori di lavoro, compresi gli operatori economici o le organizzazioni senza scopo di lucro poiché le attività dell’Autorità dovrebbero riguardare tali individui e datori di lavoro nella misura in cui essi sono soggetti al diritto dell’Unione entro l’ambito di applicazione del presente regolamento. Una maggiore cooperazione in materia di attuazione non dovrebbe né comportare oneri amministrativi eccessivi per i lavoratori mobili o per i datori di lavoro, in particolare le PMI, né scoraggiare la mobilità dei lavoratori.

(15)

Al fine di garantire che individui e datori di lavoro possano cogliere i benefici di un mercato interno equo ed efficace, l’Autorità dovrebbe sostenere gli Stati membri nella promozione delle opportunità per la mobilità dei lavoratori o nella prestazione di servizi e il reperimento di personale ovunque nell’Unione, comprese le opportunità di accesso a servizi di mobilità transfrontaliera, quali l’incontro transfrontaliero tra domanda e offerta di lavoro, tirocinio e apprendistato, nonché i programmi per la mobilità quali «Il tuo primo lavoro EURES» o «ErasmusPRO». L’Autorità dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la trasparenza delle informazioni, anche in materia di diritti e obblighi previsti dal diritto dell’Unione, e l’accesso di individui e datori di lavoro ai servizi, in cooperazione con altri strumenti di informazione dell’Unione, quali «La tua Europa — Consulenza», nonché agevolarne l’uso ottimale e assicurare la coerenza con il portale «La tua Europa» che deve costituire la struttura portante dello sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(16)

A tal fine, l’Autorità dovrebbe cooperare con altre pertinenti iniziative e reti dell’Unione, in particolare la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego, la rete Enterprise Europe, il «Punto focale per le frontiere», SOLVIT, e il comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro, oltre che con i pertinenti servizi nazionali, quali gli organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell’Unione e dei loro familiari, designati dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/54/UE. L’Autorità dovrebbe sostituire la Commissione nella gestione dell’ufficio europeo di coordinamento della rete europea di servizi per l’impiego (EURES), istituito a norma del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), anche per quanto riguarda la definizione delle esigenze degli utenti e le prescrizioni operative indispensabili per l’efficace funzionamento del portale EURES e dei servizi informatici connessi, eccettuati però l’erogazione degli stessi nonché la gestione e lo sviluppo dell’infrastruttura informatica, che continueranno ad essere assicurati dalla Commissione.

(17)

Al fine di assicurare un’applicazione e un’attuazione equa, semplice ed efficace del diritto dell’Unione l’Autorità dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione e al tempestivo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Insieme ad altro personale, i funzionari nazionali di collegamento operanti presso l’Autorità dovrebbero coadiuvare gli Stati membri nell’assolvere agli obblighi di cooperazione, velocizzare gli scambi tra gli Stati mediante procedure finalizzate a ridurre i ritardi, e garantire il collegamento con altri uffici, organismi e punti di contatto nazionali appositi, istituiti in base al diritto dell’Unione. L’Autorità dovrebbe incoraggiare il ricorso ad approcci innovativi finalizzati alla cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente, tra cui strumenti per gli scambi elettronici di dati quali il sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI), nonché contribuire all’ulteriore digitalizzazione delle procedure e al miglioramento degli strumenti informatici impiegati per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali.

(18)

Al fine di migliorare le capacità degli Stati membri di garantire la protezione delle persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e di contrastare le irregolarità di carattere transfrontaliero riguardanti il diritto dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe prestare assistenza alle autorità nazionali nello svolgimento di ispezioni concertate e congiunte, anche agevolando lo svolgimento delle ispezioni in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. Tali ispezioni dovrebbero aver luogo su richiesta degli Stati membri o previo loro assenso alla proposta dell’Autorità. L’Autorità dovrebbe fornire supporto strategico, logistico e tecnico agli Stati membri che partecipano alle ispezioni concertate o congiunte nel massimo rispetto degli obblighi di riservatezza. Le ispezioni dovrebbero avere luogo con l’accordo degli Stati membri interessati e svolgersi nella massima aderenza al quadro legislativo o alla prassi nazionale degli Stati membri in cui hanno luogo. Gli Stati membri dovrebbero dar seguito agli esiti delle ispezioni concertate o congiunte secondo il diritto o la prassi nazionale.

(19)

Le ispezioni concertate e congiunte non dovrebbero sostituire né pregiudicare le competenze nazionali. Anche le autorità nazionali dovrebbero essere pienamente coinvolte in tali ispezioni e disporre di completa autorità. Nel caso in cui i sindacati siano incaricati delle ispezioni a livello nazionale, le ispezioni concertate e congiunte dovrebbero essere effettuate solo con l’accordo e la cooperazione delle parti sociali pertinenti.

(20)

Al fine di individuare tempestivamente nuove tendenze, sfide o lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’Autorità dovrebbe elaborare, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, con le parti sociali, capacità di analisi e valutazione dei rischi. Ciò dovrebbe comportare lo svolgimento di analisi e studi dedicati al mercato del lavoro, nonché valutazioni inter pares. L’Autorità dovrebbe monitorare gli squilibri potenziali in termini di competenze e flussi transfrontalieri di lavoratori, compreso il possibile impatto sulla coesione territoriale. L’Autorità dovrebbe anche prestare assistenza alle attività di valutazione del rischio di cui all’articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. L’Autorità dovrebbe assicurare sinergie e complementarità con agenzie, servizi o reti dell’Unione, anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi analoghi in merito a sfide settoriali e problemi ricorrenti relativi alla mobilità dei lavoratori nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Nell’ambito del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe inoltre facilitare e razionalizzare le attività di raccolta dei dati previste dal diritto dell’Unione. Ciò non implica la creazione di nuovi obblighi di informazione in capo agli Stati membri.

(21)

Al fine di rafforzare le capacità delle autorità nazionali in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociali e di migliorare la coerenza nell’applicazione del diritto dell’Unione nell’ambito del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe fornire assistenza operativa alle autorità nazionali, anche mediante l’elaborazione di orientamenti pratici, l’istituzione di programmi di formazione e di apprendimento tra pari, anche rivolti agli ispettorati del lavoro per affrontare problematiche come il lavoro autonomo fittizio e gli abusi del distacco, la promozione di progetti di reciproca assistenza, la facilitazione degli scambi di personale, quali quelli di cui all’articolo 8 della direttiva 2014/67/UE, e l’assistenza agli Stati membri per organizzare campagne di sensibilizzazione mirate ad informare gli individui e i datori di lavoro sui loro diritti e obblighi. L’Autorità dovrebbe promuovere lo scambio, la diffusione e l’adozione di buone prassi nonché la conoscenza, e promuovere la reciproca comprensione dei diversi sistemi e delle diverse prassi nazionali.

(22)

L’Autorità dovrebbe sviluppare sinergie tra il suo compito di assicurare l’equa mobilità dei lavoratori e la necessità di contrastare il lavoro non dichiarato. Ai fini del presente regolamento, per «contrasto» al lavoro non dichiarato si intendono le attività volte a prevenire, scoraggiare e combattere il lavoro non dichiarato nonché a promuoverne l’emersione. Basandosi sulle conoscenze e sui metodi di lavoro della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato, istituita dalla decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l’Autorità dovrebbe istituire, con la partecipazione delle parti sociali, un gruppo di lavoro permanente anch’esso denominato «piattaforma» per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato. L’Autorità dovrebbe garantire un’agevole transizione delle attività esistenti dalla piattaforma istituita dalla decisione (UE) 2016/344 al gruppo di lavoro in seno all’Autorità.

(23)

L’Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero poter deferire casi individuali contestati alla mediazione dell’Autorità nel caso non siano riusciti a risolverli tramite contatti diretti e il dialogo. La mediazione dovrebbe riguardare unicamente le controversie tra gli Stati membri, mentre gli individui e i datori di lavoro che incontrano difficoltà nell’esercizio dei propri diritti sanciti dall’Unione dovrebbero continuare a disporre dei servizi nazionali e dell’Unione preposti ad occuparsi di tali casi, quali la rete SOLVIT, cui l’Autorità dovrebbe deferirli. La rete SOLVIT dovrebbe poter rinviare all’esame dell’Autorità i casi in cui il problema non può essere risolto a causa di divergenze tra le amministrazioni nazionali. L’Autorità dovrebbe svolgere il suo ruolo di mediazione fatte salve le competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) concernenti l’interpretazione del diritto dell’Unione e fatta salva la competenza della commissione amministrativa.

(24)

Il Quadro europeo di interoperabilità (QEI) espone principi e raccomandazioni sulle modalità atte a migliorare la governance delle attività di interoperabilità e la fornitura di servizi pubblici, stabilire relazioni tra varie organizzazioni e attraverso le frontiere, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto, e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove sostengano i principi dell’interoperabilità. L’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea (EIRA) è una struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all’attuazione di soluzioni di interoperabilità di cui alla decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Sia il QEI sia l’EIRA dovrebbero fornire orientamento e sostegno all’Autorità per l’esame di temi connessi all’interoperabilità.

(25)

L’Autorità dovrebbe mirare a fornire un migliore accesso alle informazioni e ai servizi online per i portatori di interessi nazionali e dell’Unione e ad agevolare lo scambio di informazioni tra loro. Pertanto l’Autorità dovrebbe, ove possibile, incoraggiare l’uso di strumenti digitali. Oltre ai sistemi informatici e ai siti web, gli strumenti digitali come le piattaforme online e le banche dati svolgono un ruolo sempre più centrale nel mercato della mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Tali strumenti sono pertanto utili ai fini di fornire facile accesso alle pertinenti informazioni online e agevolare lo scambio di informazioni per i portatori di interessi nazionali e dell’Unione riguardo alle loro attività transfrontaliere.

(26)

L’Autorità dovrebbe mirare a che i siti web e le applicazioni mobili istituite per l’attuazione dei compiti di cui al presente regolamento siano in conformità dei pertinenti requisiti di accessibilità dell’Unione. La direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) impone agli Stati membri di assicurare che i siti web dei loro enti pubblici siano accessibili in conformità del principio che essi siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi e che siano conformi ai requisiti di tale direttiva. Tale direttiva non si applica ai siti web o alle applicazioni mobili delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione. Tuttavia l’Autorità dovrebbe sforzarsi di conformarsi ai principi stabiliti in detta direttiva.

(27)

L’Autorità dovrebbe essere disciplinata e gestita in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.

(28)

Il principio dell’uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell’Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini sia assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel gruppo di portatori di interessi. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme.

(29)

Per garantire il funzionamento efficace dell’Autorità è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. Il Parlamento europeo come pure le organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello di Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro e con un’adeguata rappresentanza delle PMI, possono altresì nominare rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell’equilibrio di genere, dell’esperienza e delle qualifiche. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell’Autorità, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell’Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione applicabili dal direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell’Autorità. Dovrebbero poter partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori i rappresentanti di paesi terzi che applicano le norme dell’Unione nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(30)

In casi eccezionali, ove sia necessario mantenere il massimo livello di riservatezza, l’esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo e i rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell’Unione non dovrebbero partecipare alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Tale disposizione dovrebbe essere chiaramente specificata nel regolamento del consiglio di amministrazione e dovrebbe limitarsi alle informazioni sensibili riguardanti singoli casi, onde garantire che l’effettiva partecipazione ai lavori del consiglio di amministrazione da parte dell’esperto e dei rappresentanti non sia indebitamente limitata.

(31)

Dovrebbe essere nominato un direttore esecutivo incaricato di garantire la gestione amministrativa generale dell’Autorità e l’esecuzione dei compiti assegnati all’Autorità. Altri membri del personale possono fare le veci del direttore esecutivo qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire la gestione corrente dell’Autorità, conformemente alle norme interne dell’Autorità, senza creare ulteriori posti dirigenziali.

(32)

Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo dovrebbero operare in piena indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni e agire nell’interesse pubblico.

(33)

L’Autorità dovrebbe contare sulla competenza dei pertinenti portatori di interessi nei settori rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, mediante un gruppo dedicato di portatori di interessi, i cui membri dovrebbero rappresentare le parti sociali a livello dell’Unione, tra cui parti sociali settoriali riconosciute dell’Unione che rappresentano settori particolarmente interessati dalle questioni relative alla mobilità dei lavoratori. Il gruppo di portatori di interessi dovrebbe essere previamente informato e dovrebbe poter presentare i propri pareri all’Autorità, su richiesta o su propria iniziativa. Nell’esercizio delle sue funzioni, il gruppo di portatori di interessi terrà in debito conto le opinioni e ricorrerà alla consulenza del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori istituito a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(34)

Per garantirle piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l’Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, le cui entrate provengano dal bilancio generale dell’Unione, da contributi finanziari volontari degli Stati membri e da contributi dei paesi terzi che partecipano alle attività dell’Autorità. In casi eccezionali e debitamente giustificati essa dovrebbe inoltre poter ricevere finanziamenti in base ad accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire diritti per pubblicazioni e servizi forniti dall’Autorità.

(35)

I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Autorità dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (Centro di traduzione). L’Autorità dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità dell’Autorità e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.

(36)

Il trattamento di dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2016/679 (13) o (UE) 2018/1725 (14), a seconda di quale dei due sia applicabile. Sono quindi da prevedere opportune misure tecniche e organizzative per assicurare il rispetto degli obblighi imposti da detti regolamenti, in particolare misure concernenti la liceità e la sicurezza del trattamento, la fornitura di informazioni e i diritti degli interessati.

(37)

Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell’Autorità, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Le attività dell’Autorità dovrebbero essere soggette al controllo del Mediatore europeo in conformità all’articolo 228 TFUE.

(38)

È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) si applichi all’Autorità e che questa aderisca all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

(39)

Lo Stato membro ospitante l’Autorità dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per assicurare il buon funzionamento dell’Autorità.

(40)

Per garantire condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell’Autorità si applichino lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabiliti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (17) (rispettivamente «statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti»), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

(41)

Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l’Autorità cooperi con le agenzie dell’Unione, in particolare quelle attive nell’ambito dell’occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Tale cooperazione dovrebbe garantire un coordinamento, promuovere sinergie ed evitare duplicazioni nelle loro attività.

(42)

Nel settore del coordinamento della sicurezza sociale, l’Autorità e la commissione amministrativa dovrebbero cooperare strettamente al fine di realizzare sinergie ed evitare duplicazioni.

(43)

Al fine di conferire una dimensione operativa alle attività degli organismi esistenti nelle aree rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’Autorità dovrebbe svolgere i compiti del comitato tecnico in materia di libera circolazione dei lavoratori istituito dal regolamento (UE) n. 492/2011, del comitato di esperti sul distacco dei lavoratori istituito dalla decisione 2009/17/CE della Commissione (18), incluso lo scambio di informazioni sulla cooperazione amministrativa, l’assistenza sulle questioni concernenti l’attuazione come pure l’applicazione transfrontaliere della legislazione, e della piattaforma istituita dalla decisione (UE) 2016/344. Quando l’Autorità sarà diventata operativa è opportuno che tali organismi cessino di esistere. Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire specifici gruppi di lavoro o di esperti.

(44)

Il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori offrono sedi per la consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti dei governi a livello nazionale. L’Autorità dovrebbe contribuire ai loro lavori e può partecipare alle loro riunioni.

(45)

Al fine di rispecchiare il nuovo assetto istituzionale è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589, nonché abrogare la decisione (UE) 2016/344, una volta che l’Autorità sarà operativa.

(46)

L’Autorità dovrebbe rispettare la diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriali e l’autonomia delle parti sociali come esplicitamente riconosciuto dal TFUE. La partecipazione alle attività dell’Autorità lascia impregiudicati le competenze, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri statuiti, tra l’altro, dalle convenzioni pertinenti e applicabili dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), quale la convenzione n. 81 sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, nonché i poteri degli Stati membri di regolamentare o monitorare le relazioni industriali nazionali, facendo anche opera di mediazione, in particolare per quanto riguarda l’esercizio del diritto di contrattazione collettiva e di azione collettiva.

(47)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire, entro il proprio ambito di applicazione, ad assicurare l’equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato ma possono invece, a motivo della loro natura transfrontaliera e della necessità di maggiore cooperazione tra gli Stati membri, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità quale sancito da tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di detti obiettivi.

(48)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di cui all’articolo 6 TUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI

Articolo 1

Istituzione, oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro («Autorità»).

2.   L’Autorità assiste gli Stati membri e la Commissione nell’effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell’Unione in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’Unione. L’Autorità opera nell’ambito degli atti dell’Unione di cui al paragrafo 4, comprese tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, nonché ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.

3.   Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali. Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

4.   L’ambito delle attività dell’Autorità comprende gli atti dell’Unione seguenti, incluse tutte le future modifiche di tali atti:

a)

la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

b)

la direttiva 2014/67/UE;

c)

il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), incluse le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (21) e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (22) nella misura in cui siano ancora applicabili, il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (24) che estende le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;

d)

il regolamento (UE) n. 492/2011;

e)

la direttiva 2014/54/UE;

f)

il regolamento (UE) 2016/589;

g)

il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

h)

la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

i)

il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

5.   L’ambito delle attività dell’Autorità comprende la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.

6.   Il presente regolamento rispetta le competenze degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione e l’esecuzione del diritto dell’Unione di cui al paragrafo 4.

Lascia impregiudicati i diritti o gli obblighi conferiti agli individui o ai datori di lavoro dal diritto dell’Unione o dal diritto o dalla prassi nazionale, i diritti e gli obblighi derivanti per le autorità nazionali nonché l’autonomia delle parti sociali, come riconosciuto dal TFUE.

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi bilaterali e gli accordi di cooperazione amministrativa esistenti tra gli Stati membri, in particolare quelli connessi alle ispezioni concertate e congiunte.

Articolo 2

Obiettivi

L’obiettivo dell’Autorità è contribuire ad assicurare l’equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione. A tal fine, ed entro l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, l’Autorità:

a)

agevola l’accesso alle informazioni sui diritti e gli obblighi riguardanti la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, nonché ai servizi pertinenti;

b)

agevola e rafforza la cooperazione tra gli Stati membri nell’applicazione della pertinente normativa dell’Unione sul territorio dell’Unione, anche mediante ispezioni concertate e congiunte;

c)

media e facilita una soluzione nei casi di controversie transfrontaliere tra Stati membri; e

d)

sostiene la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.

Articolo 3

Status giuridico

1.   L’Autorità è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri, l’Autorità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

CAPO II

COMPITI DELL’AUTORITÀ

Articolo 4

Compiti dell’Autorità

Al fine di conseguire i propri obiettivi, l’Autorità svolge i seguenti compiti:

a)

agevola l’accesso alle informazioni e coordina EURES, a norma degli articoli 5 e 6;

b)

facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini dell’applicazione e dell’attuazione e coerente, efficiente ed efficace della pertinente normativa dell’Unione, a norma dell’articolo 7;

c)

coordina e sostiene ispezioni concertate e congiunte, a norma degli articoli 8 e 9;

d)

effettua analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma dell’articolo 10;

e)

sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità concernenti l’applicazione e l’attuazione efficace del pertinente diritto dell’Unione, a norma dell’articolo 11;

f)

sostiene gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato, a norma dell’articolo 12;

g)

fa opera di mediazione tra gli Stati membri riguardo all’applicazione del pertinente diritto dell’Unione, a norma dell’articolo 13.

Articolo 5

Informazioni relative alla mobilità dei lavoratori

L’Autorità migliora la disponibilità, la qualità e l’accessibilità delle informazioni di carattere generale fornite agli individui, ai datori di lavoro e alle organizzazioni delle parti sociali per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, allo scopo di agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione. A tal fine, l’Autorità:

a)

contribuisce a fornire le pertinenti informazioni sui diritti e sugli obblighi degli individui in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in particolare mediante un sito web unico a livello dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) 2018/1724, che funga da portale unico per accedere alle fonti e ai servizi di informazione a livello dell’Unione e nazionale in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;

b)

sostiene gli Stati membri nell’applicazione del regolamento (UE) 2016/589;

c)

sostiene gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi relativi all’accesso e alla diffusione delle informazioni sulla libera circolazione dei lavoratori, di cui in particolare all’articolo 6 della direttiva 2014/54/UE e all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/589, sul coordinamento della sicurezza sociale di cui all’articolo 76, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché sul distacco dei lavoratori, di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, anche facendo riferimento a fonti di informazione nazionali quali i siti web ufficiali nazionali unici;

d)

aiuta gli Stati membri a migliorare l’esattezza, la completezza e la facilità di utilizzo delle delle fonti e dei servizi di informazione nazionali pertinenti, conformemente ai criteri di qualità definiti nel regolamento (UE) 2018/1724;

e)

aiuta gli Stati membri a razionalizzare la fornitura, agli individui e ai datori di lavoro, delle informazioni e dei servizi concernenti la mobilità transfrontaliera su base volontaria;

f)

facilita la cooperazione tra gli organismi competenti designati a norma della direttiva 2014/54/UE per fornire agli individui e ai datori di lavoro informazioni, orientamenti e assistenza in merito alla mobilità dei lavoratori nel mercato interno.

Articolo 6

Coordinamento di EURES

Al fine di aiutare gli Stati membri a fornire servizi agli individui e ai datori di lavoro attraverso EURES, quali l’incontro transfrontaliero tra le offerte di lavoro, di tirocinio e di apprendistato con i CV, e di agevolare di conseguenza la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, l’Autorità gestisce l’ufficio europeo di coordinamento di EURES, istituito a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/589.

L’ufficio europeo di coordinamento esercita, sotto la gestione dell’Autorità, le proprie responsabilità a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/589, ad eccezione del funzionamento tecnico e dello sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, che continuano a essere gestiti dalla Commissione. L’Autorità, sotto la responsabilità del direttore esecutivo di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera n), del presente regolamento assicura che tale attività rispetti pienamente le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, compreso l’obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati, a norma dell’articolo 36 del presente regolamento.

Articolo 7

Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri

1.   L’Autorità facilita la cooperazione e uno scambio di informazioni più celere tra gli Stati membri e li sostiene affinché rispettino effettivamente gli obblighi di cooperazione, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni, quali definiti dal diritto dell’Unione entro l’ambito di applicazione del presente regolamento.

A tal fine l’Autorità provvede in particolare a:

a)

su richiesta di uno o più Stati membri, sostenere le autorità nazionali nell’individuare i pertinenti punti di contatto delle altre autorità nazionali negli altri Stati membri;

b)

su richiesta di uno o più Stati membri, agevolare il seguito dato alle richieste e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali mediante supporto logistico e tecnico, compresi i servizi di traduzione e interpretazione, e attraverso aggiornamenti sulla situazione dei casi aperti;

c)

promuovere, condividere e contribuire a diffondere le migliori prassi tra gli Stati membri;

d)

su richiesta di uno o più Stati membri, agevolare e sostenere, se del caso, i procedimenti transfrontalieri di esecuzione relativi a sanzioni e ammende rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, conformemente all’articolo 1;

e)

riferire alla Commissione, con frequenza semestrale, in merito alle richieste ancora aperte tra gli Stati membri e valutare se è necessario sottoporre tali richieste alla mediazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

2.   Su richiesta di uno o più Stati membri e nell’espletamento dei suoi compiti, l’Autorità fornisce informazioni per aiutare lo Stato membro interessato nell’effettiva applicazione degli atti dell’Unione che rientrano nelle competenze dell’Autorità.

3.   L’Autorità promuove l’impiego di strumenti e procedure elettronici per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali, tra cui il sistema IMI.

4.   L’Autorità incoraggia il ricorso ad approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e promuove la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico e banche dati tra gli Stati membri per facilitare l’accesso ai dati in tempo reale e l’individuazione delle frodi, e può suggerire possibili miglioramenti nell’utilizzo di tali meccanismi e banche dati. L’Autorità fornisce relazioni alla Commissione con l’obiettivo di un ulteriore sviluppo dei meccanismi di scambio elettronico e delle banche dati.

Articolo 8

Coordinamento e sostegno in materia di ispezioni concertate e congiunte

1.   Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina e sostiene le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. L’Autorità può anche, di propria iniziativa, suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta.

Le ispezioni concertate e congiunte sono subordinate all’accordo degli Stati membri interessati.

Le organizzazioni delle parti sociali a livello nazionale possono sottoporre casi all’attenzione dell’Autorità.

2.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

ispezioni concertate: le ispezioni effettuate simultaneamente in due o più Stati membri riguardanti casi correlati, nell’ambito delle quali ciascuna autorità nazionale opera sul proprio territorio e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità;

b)

ispezioni congiunte: le ispezioni effettuate in uno Stato membro con la partecipazione delle autorità nazionali di uno o più Stati membri e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità.

3.   In conformità del principio di leale cooperazione, gli Stati membri si adoperano per partecipare a ispezioni concertate o congiunte.

Le ispezioni concertate o congiunte sono subordinate all’accordo preliminare di tutti gli Stati membri partecipanti e tale accordo è notificato tramite i funzionari nazionali di collegamento designati a norma dell’articolo 32.

Nel caso in cui uno o più Stati membri decidano di non partecipare all’ispezione concertata o congiunta, le autorità nazionali degli altri Stati membri effettuano tale ispezione soltanto negli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri che decidano di non partecipare mantengono riservate le informazioni in merito a tale ispezione.

4.   L’Autorità stabilisce e adotta le modalità per garantire un seguito adeguato nel caso in cui uno Stato membro decida di non partecipare a un’ispezione concertata o congiunta.

In tali casi, lo Stato membro interessato informa senza ritardo e per iscritto, anche per via elettronica, l’Autorità e gli altri Stati membri interessati in merito ai motivi della sua decisione ed eventualmente in merito alle misure che intende adottare per risolvere la questione, nonché in merito ai risultati di tali misure una volta noti. L’Autorità può suggerire che lo Stato membro che non ha partecipato all’ispezione concertata o congiunta effettui una propria ispezione su base volontaria.

5.   Gli Stati membri e l’Autorità mantengono riservate nei confronti di terzi le informazioni in merito alle ispezioni previste.

Articolo 9

Modalità per le ispezioni concertate e congiunte

1.   I termini e le condizioni di svolgimento di un’ispezione concertata o di un’ispezione congiunta, incluse la portata e le finalità dell’ispezione e, se del caso, le modalità di partecipazione del personale dell’Autorità, sono stabiliti in un accordo per lo svolgimento di un’ispezione concertata o di un’ispezione congiunta concluso tra gli Stati membri partecipanti e l’Autorità. L’accordo può includere disposizioni che consentono la realizzazione in tempi brevi delle ispezioni concertate o congiunte, una volta concordate e pianificate. L’Autorità stabilisce un modello di accordo in conformità del diritto dell’Unione, nonché del diritto o delle prassi nazionali.

2.   Le ispezioni concertate e congiunte sono effettuate conformemente al diritto o alle prassi nazionali degli Stati membri in cui hanno luogo le ispezioni. L’eventuale seguito dato a tali ispezioni è effettuato conformemente al diritto o alle prassi degli Stati membri interessati.

3.   Le ispezioni concertate e congiunte hanno luogo, da un punto di vista operativo, in modo efficace. A tal fine, nell’accordo di ispezione gli Stati membri conferiscono un ruolo e uno status adeguati ai funzionari di un altro Stato membro che partecipano a tali ispezioni, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione.

4.   L’Autorità fornisce sostegno concettuale, logistico e tecnico, nonché, ove opportuno, consulenza giuridica, se richiesto dagli Stati membri interessati, compresi servizi di traduzione e di interpretazione, agli Stati membri che effettuano ispezioni concertate o congiunte.

5.   Il personale dell’Autorità può assistere all’ispezione in qualità di osservatore, fornire sostegno logistico e partecipare a un’ispezione concertata o congiunta previo accordo dello Stato membro sul cui territorio tale personale fornirà assistenza per l’ispezione, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro.

6.   Le autorità di uno Stato membro che effettuano un’ispezione concertata o congiunta riferiscono all’Autorità in merito ai risultati dell’ispezione riguardanti talo Stato membro e allo svolgimento operativo globale dell’ispezione concertata o congiunta al più tardi sei mesi dopo la fine dell’ispezione.

7.   Le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni concertate o congiunte possono essere utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari negli Stati membri interessati, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro.

8.   Le informazioni sulle ispezioni concertate o congiunte coordinate dall’Autorità, come pure le informazioni fornite dagli Stati membri e dall’Autorità conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, sono incluse in relazioni che sono trasmesse al consiglio di amministrazione semestralmente. Tali relazioni sono inviate anche al gruppo dei portatori di interessi, previa debita omissione delle informazioni sensibili. Una relazione annuale sulle ispezioni effettuate con il sostegno dell’Autorità è inclusa nella relazione annuale di attività dell’Autorità.

9.   Qualora, nel corso di ispezioni concertate o congiunte o durante una qualsiasi delle sue attività, venga a conoscenza di presunte irregolarità nell’applicazione del diritto dell’Unione, l’Autorità può segnalare tali presunte irregolarità, se del caso, allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Articolo 10

Analisi e valutazione del rischio della mobilità dei lavoratori

1.   L’Autorità, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, le parti sociali, valuta i rischi e svolge analisi per quanto concerne la mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale sul territorio dell’Unione. La valutazione del rischio e l’attività di analisi dovrebbero trattare questioni quali gli squilibri del mercato del lavoro, le sfide che interessano il settore e i problemi ricorrenti, e l’Autorità può altresì condurre analisi e studi mirati e approfonditi per indagare su questioni specifiche. Nello svolgimento della valutazione del rischio e dell’attività di analisi, l’Autorità si avvale, nella misura del possibile, di dati statistici pertinenti e attuali provenienti da studi esistenti e si avvale delle competenze delle agenzie o degli altri servizi dell’Unione e delle autorità, delle agenzie o dei servizi nazionali, assicurandone la complementarità, anche nei settori della frode, dello sfruttamento, della discriminazione, della previsione dei fabbisogni formativi e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2.   L’Autorità organizza valutazioni inter pares tra gli Stati membri che hanno accettato di parteciparvi, al fine di:

a)

esaminare eventuali problematiche, difficoltà e questioni specifiche che potrebbero sorgere in merito all’attuazione, all’applicazione pratica e all’attuazione concreta del diritto dell’Unione nell’ambito delle competenze dell’Autorità;

b)

rafforzare la coerenza nella prestazione di servizi agli individui e alle imprese;

c)

migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse prassi, nonché valutare l’efficacia delle varie misure strategiche, comprese le misure preventive e deterrenti.

3.   Ogniqualvolta è ultimata una valutazione del rischio o qualsiasi altro tipo di attività di analisi, l’Autorità comunica le sue conclusioni alla Commissione, nonché direttamente agli Stati membri interessati, indicando possibili misure per ovviare alle carenze individuate.

L’Autorità include inoltre una sintesi delle sue conclusioni nelle sue relazioni annuali al Parlamento europeo e alla Commissione.

4.   L’Autorità, se del caso, raccoglie dati statistici compilati e forniti dagli Stati membri nei settori del diritto dell’Unione che rientrano nelle competenze dell’Autorità. In tale contesto l’Autorità si adopera per razionalizzare le attività di raccolta dei dati in atto in tali settori al fine di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. Se pertinente, si applica l’articolo 15. L’Autorità collabora con la Commissione (Eurostat) e condivide i risultati delle sue attività di raccolta dei dati, se del caso.

Articolo 11

Sostegno allo sviluppo delle capacità

L’Autorità sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l’attuazione coerente del diritto dell’Unione in tutti i settori di cui all’articolo 1. L’Autorità svolge in particolare le seguenti attività:

a)

in cooperazione con le autorità nazionali e, se del caso, con le parti sociali elabora orientamenti comuni non vincolanti ad uso degli Stati membri e delle parti sociali, compresa una guida alle ispezioni nei casi aventi una dimensione transfrontaliera, nonché definizioni condivise e concetti comuni, sulla base dei pertinenti lavori svolti a livello nazionale e di Unione;

b)

promuove e sostiene l’assistenza reciproca sotto forma di attività inter pares o di gruppo, nonché i regimi di scambi e di distacco del personale tra le autorità nazionali;

c)

promuove lo scambio e la diffusione di esperienze e buone prassi, compresi gli esempi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

d)

sviluppa programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per gli ispettorati del lavoro, ed elabora materiale di formazione specifico, ivi incluso attraverso modalità di apprendimento online;

e)

promuove campagne di sensibilizzazione, tra cui le campagne tese ad informare gli individui e i datori di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese («PMI»), sui rispettivi diritti e obblighi e sulle opportunità a loro disposizione.

Articolo 12

Piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato

1.   La piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato («piattaforma»), istituita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, sostiene le attività dell’Autorità nella lotta al lavoro non dichiarato:

a)

rafforzando la cooperazione tra le autorità competenti e gli altri soggetti degli Stati membri coinvolti al fine di contrastare in modo più efficiente ed efficace il lavoro non dichiarato nelle sue varie forme e il lavoro falsamente dichiarato che è ad esso associato, compreso il lavoro autonomo fittizio;

b)

migliorando la capacità delle diverse autorità e dei diversi soggetti competenti degli Stati membri di contrastare il lavoro non dichiarato nei suoi aspetti transfrontalieri, contribuendo in questo modo a creare un contesto di pari condizioni per tutti;

c)

sensibilizzando l’opinione pubblica in merito alle questioni relative al lavoro non dichiarato e alla pressante necessità di un’azione appropriata, nonché incoraggiando gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di lotta al lavoro non dichiarato;

d)

svolgendo le attività elencate nell’allegato.

2.   La piattaforma incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri:

a)

procedendo allo scambio delle migliori prassi e delle informazioni;

b)

sviluppando le competenze e l’analisi, evitando nel contempo duplicazioni;

c)

incoraggiando e agevolando approcci innovativi ai fini di una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e valutando le esperienze;

d)

contribuendo a una comprensione orizzontale delle questioni relative al lavoro non dichiarato.

3.   La piattaforma si compone di:

a)

un rappresentante ad alto livello nominato da ciascuno Stato membro;

b)

un rappresentante della Commissione;

c)

un massimo di quattro rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello di Unione, nominati da tali organizzazioni in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro.

4.   Tra i portatori di interessi che possono assistere alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori, i cui contributi sono tenuti in debita considerazione, figurano:

a)

un massimo di 14 rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro non dichiarato, nominati da tali organizzazioni in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro;

b)

un rappresentante di Eurofound, un rappresentante dell’EU-OSHA e un rappresentante dell’OIL;

c)

un rappresentante di ciascun paese terzo aderente allo Spazio economico europeo.

Osservatori diversi da quelli di cui al primo comma possono essere invitati ad assistere alle riunioni della piattaforma e i loro contributi sono tenuti in debita considerazione.

La piattaforma è presieduta da un rappresentante dell’Autorità.

Articolo 13

Mediazione tra Stati membri

1.   L’Autorità può facilitare una soluzione in caso di controversia tra due o più Stati membri in merito a singoli casi di applicazione del diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatte salve le competenze della Corte di giustizia. Lo scopo della mediazione è riconciliare punti di vista divergenti tra gli Stati membri che sono parti della controversia e adottare un parere non vincolante.

2.   Qualora non sia possibile risolvere una controversia ricorrendo ai contatti diretti e al dialogo tra gli Stati membri che sono parti della controversia, l’Autorità avvia un procedimento di mediazione su richiesta di uno o più degli Stati membri interessati. L’Autorità può inoltre suggerire di avviare il procedimento di mediazione di propria iniziativa. La mediazione può avvenire soltanto previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia.

3.   La prima fase della mediazione si svolge tra gli Stati membri che sono parti della controversia e un mediatore, che adottano un parere non vincolante di comune accordo. A questa prima fase della mediazione possono partecipare, in veste consultiva, esperti degli Stati membri, della Commissione e dell’Autorità.

4.   Se la prima fase della mediazione non consente di trovare alcuna soluzione, l’Autorità avvia una seconda fase di mediazione dinanzi al proprio consiglio di mediazione, previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia.

5.   Il consiglio di mediazione, che si compone di esperti provenienti da Stati membri diversi da quelli coinvolti nella controversia, si adopera per riconciliare i punti di vista degli Stati membri che sono parti della controversia e raggiunge un accordo su un parere non vincolante. Alla seconda fase della mediazione possono partecipare, in veste consultiva, esperti della Commissione e dell’Autorità.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento applicabile alla mediazione, incluse le modalità di lavoro e la nomina dei mediatori, le scadenze applicabili, la partecipazione di esperti degli Stati membri, della Commissione e dell’Autorità, e la possibilità per il consiglio di mediazione di sedere in gruppi di lavoro composti da più membri.

7.   La partecipazione degli Stati membri che sono parti della controversia a entrambe le fasi della mediazione è volontaria. Qualora tale Stato membro decida di non partecipare alla mediazione, esso informa per iscritto, anche per via elettronica, l’Autorità e gli altri Stati membri che sono parti della controversia in merito ai motivi della sua decisione entro il periodo di cui al paragrafo 6.

8.   Nel sottoporre un caso alla mediazione, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati personali relativi a tale caso siano resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato. L’Autorità non procede, in alcun momento del procedimento di mediazione, al trattamento dei dati personali degli individui interessati dalla controversia.

9.   Nei casi oggetto di procedimenti giudiziari in corso a livello nazionale o dell’Unione, l’Autorità non può intervenire in qualità di mediatore. Il procedimento di mediazione è sospeso laddove nel corso della mediazione siano avviati procedimenti giudiziari.

10.   La mediazione lascia impregiudicata la competenza della commissione amministrativa, ivi incluse tutte le decisioni da essa adottate. La mediazione tiene conto di tutte le decisioni pertinenti della commissione amministrativa.

11.   Se una controversia riguarda, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, l’Autorità informa la commissione amministrativa.

Al fine di garantire una buona cooperazione, coordinare le attività di comune accordo ed evitare duplicazioni nei casi di mediazione concernenti la questione sia della sicurezza sociale che del diritto del lavoro, la commissione amministrativa e l’Autorità stabiliscono un accordo di cooperazione.

L’Autorità sottopone alla commissione amministrativa, su richiesta di quest’ultima e in accordo con gli Stati membri parti della controversia, le questioni relative alla sicurezza sociale, conformemente all’articolo 74 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004. La mediazione può proseguire per quanto riguarda le questioni che non concernono la sicurezza sociale.

Su richiesta di qualsiasi Stato membro che è parte della controversia, l’Autorità sottopone le questioni relative al coordinamento della sicurezza sociale alla commissione amministrativa. Tale deferimento può avvenire in qualsiasi fase della mediazione. La mediazione può proseguire per quanto riguarda le questioni che non riguardano la sicurezza sociale.

12.   Entro tre mesi dall’adozione del parere non vincolante, gli Stati membri che sono parte della controversia comunicano all’Autorità i provvedimenti adottati per dare seguito al parere o, qualora non vi abbiano dato seguito, i motivi che li hanno spinti a non farlo.

13.   L’Autorità riferisce alla Commissione, con frequenza semestrale, in merito ai risultati dei casi mediazione di cui si è occupata nonché ai casi che non sono stati portati avanti.

Articolo 14

Cooperazione con agenzie e organismi specializzati

L’Autorità, in tutte le sue attività, si prefigge di garantire la cooperazione, evitare sovrapposizioni, promuovere sinergie e complementarità con altre agenzie decentrate dell’Unione e organismi specializzati, quali la commissione amministrativa. A tal fine, l’Autorità può concludere accordi di cooperazione con agenzie pertinenti dell’Unione, quali il Cedefop, Eurofound, l’EU-OSHA, l’ETF, Europol ed Eurojust.

Articolo 15

Interoperabilità e scambio di informazioni

L’Autorità coordina, elabora e applica quadri di interoperabilità per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l’Autorità. Tali quadri di interoperabilità si fondano sul quadro europeo di interoperabilità e sull’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea di cui alla decisione (UE) 2015/2240.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITÀ

Articolo 16

Struttura amministrativa e di gestione

1.   La struttura amministrativa e di gestione dell’Autorità si compone degli organi seguenti:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un direttore esecutivo;

c)

un gruppo di portatori di interessi.

2.   Per l’esecuzione dei propri compiti specifici o per determinati ambiti strategici, l’Autorità può istituire gruppi di lavoro o di esperti con rappresentanti degli Stati membri o della Commissione o, a seguito di una procedura di selezione, con esperti esterni, o una combinazione degli esperti stessi. L’Autorità istituisce la piattaforma di cui all’articolo 12 quale gruppo di lavoro permanente, e il consiglio di mediazione di cui all’articolo 13.

Il regolamento interno dei suddetti gruppi di lavoro e di esperti è stabilito dall’Autorità previa consultazione della Commissione.

Articolo 17

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto di:

a)

un membro per ciascuno Stato membro;

b)

due membri in rappresentanza della Commissione;

c)

un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo;

d)

quattro membri che rappresentano le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello di Unione europea, in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro.

Solo i membri di cui al primo comma, lettere a) e b), hanno diritto di voto.

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza.

3.   I membri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e i loro supplenti sono nominati dallo Stato membro.

I membri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), sono nominati dalla Commissione.

Il Parlamento europeo nomina l’esperto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c).

Le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello di Unione nominano i loro rappresentanti e il Parlamento europeo nomina il suo esperto indipendente previa verifica dell’assenza di conflitti di interesse.

I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle conoscenze in loro possesso nei settori di cui all’articolo 1, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti al fine di assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.

4.   Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interesse. L’Autorità pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

5.   Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile.

6.   I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

7.   Un rappresentante di Eurofound, un rappresentante dell’EU-OSHA, un rappresentante del Cedefop e un rappresentante della Fondazione europea per la formazione possono essere invitati a partecipare con lo status di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione, al fine di migliorare l’efficienza delle agenzie e le sinergie tra di esse.

Articolo 18

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione, in particolare:

a)

definisce gli orientamenti strategici e vigila sulle attività dell’Agenzia;

b)

adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell’Autorità ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Autorità a norma del capo IV;

c)

valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell’Autorità, compresa una panoramica dell’esecuzione dei compiti che le spettano, e la trasmette entro il 1o luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;

d)

adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità a norma dell’articolo 29;

e)

adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

f)

adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, agli esperti indipendenti, ai membri del gruppo di portatori di interessi e dei gruppi di lavoro e di esperti dell’Autorità, istituiti a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, nonché agli esperti nazionali distaccati e ad altro personale non assunto dall’Autorità di cui all’articolo 33, e pubblica annualmente sul proprio sito web le dichiarazioni degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

g)

adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 36, paragrafo 3, in base a un’analisi delle esigenze;

h)

adotta il proprio regolamento interno;

i)

adotta il regolamento applicabile alla mediazione a norma dell’articolo 13;

j)

istituisce gruppi di lavoro e di esperti a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, e ne adotta il regolamento interno;

k)

esercita, in conformità del paragrafo 2, nei confronti del personale dell’Autorità, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);

l)

adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 del suddetto statuto dei funzionari;

m)

istituisce, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;

n)

nomina il direttore esecutivo e, ove opportuno, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico, a norma dell’articolo 31;

o)

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e pienamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;

p)

stabilisce la procedura di selezione dei membri e dei supplenti del gruppo di portatori di interessi istituito a norma dell’articolo 23 e nomina tali membri titolari e supplenti;

q)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e dalle indagini dell’OLAF;

r)

adotta tutte le decisioni sull’istituzione di comitati o di altri organi interni dell’Autorità e, se necessario, sulla loro modifica, in considerazione delle esigenze dell’attività dell’Autorità e secondo una sana gestione finanziaria;

s)

approva il progetto di documento unico di programmazione dell’Autorità di cui all’articolo 24 prima che sia trasmesso alla Commissione per parere;

t)

adotta, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell’Autorità a norma dell’articolo 24.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 19

Presidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto e persegue l’equilibrio di genere. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza di due terzi durante la prima votazione, se ne organizza una seconda nella quale il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza semplice dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le proprie funzioni.

2.   La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data.

Articolo 20

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2.   Il presidente organizza le deliberazioni a seconda dei punti all’ordine del giorno. I membri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), non partecipano alle deliberazioni su questioni relative a informazioni sensibili riguardanti singoli casi, come specificato nel regolamento del consiglio di amministrazione.

3.   Il direttore esecutivo dell’Autorità partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

4.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

5.   Il consiglio di amministrazione convoca le riunioni con il gruppo dei portatori di interessi almeno una volta all’anno.

6.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona o organizzazione, compresi i membri del gruppo dei portatori di interessi, il cui parere possa essere rilevante.

7.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

8.   L’Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

1.   Fatti salvi l’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e t), l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

2.   Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

4.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce modalità di votazione più dettagliate, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro e quelle in cui le votazioni avvengono per procedura scritta.

Articolo 22

Responsabilità del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere in seno ad essa. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

2.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo in merito all’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire in merito all’esercizio delle sue funzioni.

3.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Autorità.

4.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti conferiti all’Autorità dal presente regolamento, in particolare:

a)

provvedere all’amministrazione corrente dell’Autorità;

b)

attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c)

preparare il progetto di documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione;

d)

attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;

e)

redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata dell’Autorità e presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

f)

elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e alle indagini dell’OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l’anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

g)

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, comprese quelle di carattere pecuniario;

h)

elaborare la strategia antifrode dell’Autorità e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

i)

predisporre il progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità e presentarlo al consiglio di amministrazione;

j)

predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese nel quadro del documento unico di programmazione dell’Autorità e dare esecuzione al bilancio;

k)

adottare decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità della decisione di cui all’articolo 18, paragrafo 2;

l)

adottare decisioni relative alle strutture interne dell’Autorità, inclusa, ove necessario, la delega di funzioni che possono riguardare la gestione quotidiana dell’Autorità, nonché, se del caso, decisioni relative alla loro modifica, tenendo conto delle esigenze legate alle attività dell’Autorità e alla sana gestione del bilancio;

m)

cooperare, se necessario, con agenzie dell’Unione e concludere accordi di cooperazione con esse;

n)

attuare le misure stabilite dal consiglio di amministrazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 2018/1725 da parte dell’Autorità;

o)

informare il consiglio di amministrazione circa i contributi presentati dal gruppo dei portatori di interessi.

5.   Il direttore esecutivo decide in merito alla necessità di assegnare uno o più membri del personale a sedi lavorative in uno o più Stati membri, nonché circa la necessità di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles al fine di promuovere ulteriormente la cooperazione dell’Autorità con le istituzioni e gli organi pertinenti dell’Unione. Prima di decidere di istituire un ufficio locale o un ufficio di collegamento, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro in cui sarà stabilito. La decisione precisa la gamma di attività che devono essere espletate dall’ufficio locale al fine di evitare costi inutili e la duplicazione di funzioni amministrative dell’Autorità. Può essere richiesto un accordo di sede con lo Stato membro in cui sarà stabilito l’ufficio locale o l’ufficio di collegamento.

Articolo 23

Gruppo dei portatori di interessi

1.   Al fine di agevolare la consultazione dei pertinenti portatori di interessi e avvalersi delle loro competenze nei settori disciplinati dal presente regolamento, è istituito un gruppo dei portatori di interessi. Il gruppo dei portatori di interessi è istituito presso l’Autorità e ha funzioni consultive.

2.   Il gruppo di portatori di interessi è preventivamente informato e può presentare i propri pareri all’Autorità, su richiesta di quest’ultima o di sua iniziativa, relativamente a:

a)

questioni riguardanti l’applicazione e l’attuazione del diritto dell’Unione negli ambiti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le analisi sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e le valutazioni del rischio, di cui all’articolo 10;

b)

il progetto di relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell’Autorità di cui all’articolo 18;

c)

il progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 24.

3.   Il gruppo dei portatori di interessi è presieduto dal direttore esecutivo e si riunisce almeno due volte all’anno, su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta della Commissione.

4.   Il gruppo dei portatori di interessi si compone di due rappresentanti della Commissione e di dieci rappresentanti delle parti sociali al livello dell’Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, incluse le parti sociali settoriali dell’Unione riconosciute che rappresentano settori particolarmente interessati dalle questioni relative alla mobilità del lavoro.

5.   I membri e i rispettivi supplenti del gruppo dei portatori di interessi sono designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dal consiglio di amministrazione. I membri supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione alle stesse condizioni dei membri titolari, e sostituiscono automaticamente i titolari in caso di assenza. Nella misura del possibile si rispetta un opportuno equilibrio di genere e un’adeguata rappresentanza delle PMI.

6.   L’Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il gruppo dei portatori di interessi. Quest’ultimo adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto. Il regolamento interno è soggetto all’approvazione del consiglio di amministrazione.

7.   Il gruppo dei portatori di interessi può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti o rappresentanti di organizzazioni internazionali pertinenti.

8.   L’Autorità pubblica i pareri, le consulenze e le raccomandazioni del gruppo dei portatori di interessi e i risultati delle sue consultazioni, salvo qualora vigano obblighi di riservatezza.

CAPO IV

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO DELL’AUTORITÀ

SEZIONE 1

Documento unico di programmazione dell’autorità

Articolo 24

Programmazione annuale e pluriennale

1.   Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente in particolare la programmazione annuale e pluriennale conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 (28) della Commissione, tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione nonché dei pareri forniti dal gruppo dei portatori di interessi.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione di cui al paragrafo 1. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, corredato delle eventuali versioni aggiornate di tale documento.

Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

3.   Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. Quando all’Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato entro l’ambito di applicazione del presente regolamento.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4.   Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso riporta inoltre, per ciascuna attività, le risorse umane e finanziarie indicative considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

La programmazione strategica è aggiornata all’occorrenza, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’articolo 40.

Articolo 25

Formazione del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio finanziario successivo, comprendente la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2.   La bozza di previsione provvisoria si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati attesi, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.

3.   Sulla base del progetto di stato di previsione provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate dell’Autorità per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

4.   La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all’autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione. La bozza di previsione è altresì messa a disposizione dell’Autorità.

5.   Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell’Unione le stime che considera necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo del contributo a carico del bilancio generale e le trasmette all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

6.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all’Autorità a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

7.   L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Autorità.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Autorità. Questo diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9.   Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell’Autorità si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

SEZIONE 2

Presentazione, esecuzione e controllo del bilancio dell’autorità

Articolo 26

Struttura del bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell’Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità. L’esercizio finanziario corrisponde con l’anno civile.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Autorità sono in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Autorità comprendono:

a)

un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione;

b)

eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

c)

eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Autorità, a norma dell’articolo 42;

d)

un possibile finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell’Autorità di cui all’articolo 29 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione;

e)

i diritti percepiti per pubblicazioni e servizi forniti dall’Autorità.

4.   Le spese dell’Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Articolo 27

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo cura l’esecuzione del bilancio dell’Autorità.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 28

Rendicontazione e discarico

1.   Il contabile dell’Autorità comunica i conti provvisori dell’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell’esercizio successivo (anno N + 1).

2.   Il contabile dell’Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo, entro il 1o marzo dell’anno N + 1.

3.   L’Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’anno N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell’anno N + 1.

4.   Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità per l’anno N, il contabile di quest’ultima redige i conti definitivi dell’Autorità sotto la propria responsabilità. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Autorità per l’anno N.

6.   Entro il 1o luglio dell’anno N + 1, il contabile dell’Autorità trasmette i conti definitivi per l’anno N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno N + 1.

8.   Entro il 30 settembre dell’anno N + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest’ultima nella sua relazione annuale. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’anno N.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia, prima del 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio N.

Articolo 29

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Autorità e previo accordo della Commissione.

CAPO V

PERSONALE

Articolo 30

Disposizione generale

Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 31

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Autorità a norma dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Il candidato selezionato è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Tale scambio di opinioni non deve ritardare indebitamente la nomina del direttore esecutivo.

3.   Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l’Autorità è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

4.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’Autorità.

5.   Il consiglio di amministrazione può, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 4, prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

6.   A un direttore esecutivo, il cui mandato sia stato prorogato ai sensi del paragrafo 5, non è permesso partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione della Commissione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, di cui al paragrafo 4.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto.

Articolo 32

Funzionari nazionali di collegamento

1.   Ogni Stato membro designa un funzionario nazionale di collegamento quale esperto nazionale distaccato presso l’Autorità affinché presti servizio nella sede di quest’ultima, a norma dell’articolo 33.

2.   I funzionari nazionali di collegamento contribuiscono all’esecuzione dei compiti dell’Autorità, anche facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all’articolo 7, nonché il sostegno alle ispezioni e il relativo coordinamento di cui all’articolo 8. Essi fungono altresì da punti di contatto nazionali per i quesiti concernenti i rispettivi Stati membri e sollevati da questi ultimi, rispondendo direttamente a tali quesiti o ponendosi in contatto con le amministrazioni nazionali interessate.

3.   I funzionari nazionali di collegamento hanno la facoltà di richiedere e ricevere dai rispettivi Stati membri tutte le informazioni pertinenti, come previsto dal presente regolamento, nel pieno rispetto del diritto o della prassi nazionale dei rispettivi Stati membri, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e le norme di riservatezza.

Articolo 33

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.   Oltre che dei funzionari nazionali di collegamento, l’Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di altri esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisca le norme relative al distacco di esperti nazionali, compresi i funzionari nazionali di collegamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34

Privilegi e immunità

All’Autorità e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Articolo 35

Regime linguistico

1.   All’Autorità si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (30).

2.   I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell’Autorità sono forniti dal Centro di traduzione.

Articolo 36

Trasparenza, protezione dei dati personali e comunicazione

1.   Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/1725, in particolare quelli riguardanti la nomina di un responsabile della protezione dei dati dell’Autorità e quelli relativi alla liceità del trattamento dei dati, alla sicurezza delle attività di trattamento, alla comunicazione delle informazioni e ai diritti degli interessati.

3.   L’Autorità può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell’ambito delle sue competenze. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’esecuzione efficace dei compiti dell’Autorità di cui all’articolo 4. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 37

Lotta contro la frode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Autorità aderisce, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa, all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini svolte dall’OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili all’insieme dei dipendenti dell’Autorità, utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, sulla base di documenti e mediante verifiche in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione dall’Autorità.

3.   L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall’Autorità, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE,Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (31).

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Autorità contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini, conformemente alle loro competenze.

Articolo 38

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L’Autorità adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (32) e (UE, Euratom) 2015/444 (33). Le norme di sicurezza dell’Autorità comprendono, tra l’altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

Articolo 39

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’Autorità è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in causa.

2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall’Autorità.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’Autorità risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Autorità è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime ad applicabile agli altri agenti.

Articolo 40

Valutazione e riesame

1.   Entro il 1o agosto 2024 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell’Autorità in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest’ultima. La valutazione esamina in particolare l’esperienza acquisita nel procedimento di mediazione a norma dell’articolo 13. Esamina inoltre l’eventuale necessità di modificare il mandato e l’ambito di competenza dell’Autorità, inclusa l’estensione di quest’ultimo onde coprire esigenze settoriali specifiche, e le conseguenti implicazioni finanziarie, tenendo conto anche del lavoro svolto dalle agenzie dell’Unione in tali settori. La valutazione esamina altresì ulteriori sinergie e una maggiore integrazione con le agenzie attive nel settore dell’occupazione e della politica sociale. Sulla base della valutazione, la Commissione può, se del caso, presentare proposte legislative per ridefinire l’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell’Autorità non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.

3.   La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 41

Indagini amministrative

Le attività dell’Autorità sono soggette alle indagini del Mediatore europeo a norma dell’articolo 228 TFUE.

Articolo 42

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può collaborare con le autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali.

A tal fine l’Autorità può, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione o gli Stati membri.

2.   L’Autorità è aperta alla partecipazione dei paesi terzi che hanno concluso con l’Unione accordi in tal senso.

Nell’ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa svolte, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

3.   La Commissione provvede affinché l’Autorità operi nell’ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente, stipulando un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo dell’Autorità.

Articolo 43

Accordo di sede e condizioni operative

1.   Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Autorità nello Stato membro ospitante e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo di sede concluso tra l’Autorità e lo Stato membro in cui si trova la sede, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il 1o agosto 2021.

2.   Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento corretto ed efficiente dell’Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e ad orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 44

Inizio delle attività dell’Autorità

1.   L’Autorità diventa operativa con capacità di dare esecuzione al proprio bilancio entro il 1o agosto 2021.

2.   La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’Autorità finché questa non divenga operativa. A tal fine:

a)

fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 31, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;

b)

in deroga all’articolo 18, paragrafo 1, lettera k), e fino all’adozione di una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell’autorità che ha il potere di nomina;

c)

la Commissione può offrire assistenza all’Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell’Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;

d)

il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità.

Articolo 45

Modifiche del regolamento (CE) n. 883/2004

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è inserita la lettera seguente:

«n bis)

“Autorità europea del lavoro”, l’organismo istituito dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e di cui all’articolo 74 bis;

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).»;"

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 74 bis

Autorità europea del lavoro

1.   Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa, l’Autorità europea del lavoro sostiene l’applicazione del presente regolamento in conformità dei compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) 2019/1149. La commissione amministrativa collabora con l’Autorità europea del lavoro allo scopo di coordinare le attività di mutuo accordo ed evitare duplicazioni. A tal fine, conclude un accordo di cooperazione con l’Autorità europea del lavoro.

2.   La commissione amministrativa può chiedere all’Autorità europea del lavoro di deferire una questione relativa alla sicurezza sociale oggetto di mediazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 11, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/1149.».

Articolo 46

Modifiche del regolamento (UE) n. 492/2011

.

Il regolamento (UE) n. 492/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 26 è aggiunto il comma seguente:

«L’Autorità europea del lavoro istituita dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) partecipa alle riunioni del comitato consultivo in qualità di osservatore, offrendo consulenza tecnica e competenze, se pertinenti.

(*2)  Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).»;"

2)

gli articoli da 29 a 34 sono soppressi a decorrere dalla data in cui l’Agenzia diventa operativa a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento;

3)

l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

I regolamenti interni del comitato consultivo in vigore all’8 novembre 1968 continuano ad essere applicabili.»;

4)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Le spese di funzionamento del comitato consultivo sono iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea, nella sezione relativa alla Commissione.»

Articolo 47

Modifiche del regolamento (UE) 2016/589

Il regolamento (UE) 2016/589 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

all’organizzazione della rete EURES tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri;»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

alla cooperazione tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;»;

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

alla promozione della rete EURES al livello dell’Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione, dall’Autorità europea del lavoro e dagli Stati membri.»;

2)

all’articolo 3 è aggiunto il punto seguente:

«8)   “Autorità europea del lavoro”: l’organismo istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*3)  Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).»;"

3)

l’articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dalla seguente:

«2.   È assicurata alle persone con disabilità l’accessibilità delle informazioni rese disponibili sul portale EURES e dei servizi di sostegno disponibili a livello nazionale. La Commissione, l’Autorità europea del lavoro e i membri e i partner di EURES stabiliscono i mezzi atti a garantire la suddetta accessibilità relativamente ai rispettivi obblighi.»;

4)

l’articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un ufficio europeo di coordinamento, istituito in seno all’Autorità europea del lavoro e incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

la Commissione.»;

5)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L’ufficio europeo di coordinamento assiste la rete EURES nello svolgimento delle sue attività, in particolare sviluppando e conducendo, in stretta collaborazione con gli UCN e la Commissione, le seguenti attività:»;

ii)

alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

in qualità di proprietario del sistema costituito dal portale EURES e dai servizi informatici connessi, la definizione delle esigenze degli utenti e delle imprese da comunicare alla Commissione per la gestione e lo sviluppo del portale, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell’Unione;»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’ufficio europeo di coordinamento è gestito dall’Autorità europea del lavoro. L’ufficio europeo di coordinamento instaura un dialogo regolare con i rappresentanti delle parti sociali al livello dell’Unione.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’ufficio europeo di coordinamento, previa consultazione del gruppo di coordinamento di cui all’articolo 14 e della Commissione, elabora i suoi programmi di lavoro pluriennali.»;

6)

all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

di cooperare con la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri in ordine alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nel quadro stabilito al capo III;»;

7)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti al livello appropriato della Commissione, dell’ufficio europeo di coordinamento e degli UCN.»;

8)

all’articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri esaminano con la Commissione e l’ufficio europeo di coordinamento ogni possibilità intesa a dare priorità ai cittadini dell’Unione nelle offerte di lavoro, allo scopo di realizzare l’equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell’Unione. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari a tal fine.»;

9)

all’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri collaborano tra loro, con la Commissione e con l’ufficio europeo di coordinamento per quanto riguarda l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea elaborata dalla Commissione. La Commissione tiene informati gli Stati membri in merito allo sviluppo della classificazione europea.»;

10)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli

La Commissione e gli Stati membri monitorano e rendono pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell’Unione sulla base delle relazioni presentate dall’Autorità europea del lavoro, avvalendosi delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.».

Articolo 48

Abrogazione

La decisione (UE) 2016/344 è abrogata a decorrere dalla data in cui l’Agenzia diventa operativa a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 128.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 16.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(4)  Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

(5)  Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

(6)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

(9)  Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all’istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 12).

(10)  Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(15)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(18)  Decisione 2009/17/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26).

(19)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(21)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

(22)  Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).

(26)  Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).

(27)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(28)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(29)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(30)  Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(31)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(32)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(33)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


ALLEGATO

ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA ISTITUITA A NORMA DELL’ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2

Nel sostenere gli obiettivi dell’Autorità nella lotta al lavoro non dichiarato, la piattaforma è volta in particolare a:

1)

migliorare le conoscenze sul lavoro non dichiarato, anche in relazione alle cause, alle differenze regionali e agli aspetti transfrontalieri, mediante definizioni e concetti comuni, strumenti di misurazione basati su dati concreti e la promozione di analisi comparative; sviluppare la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse prassi di contrasto al lavoro non dichiarato e analizzare l’efficacia delle misure politiche, comprese le misure preventive e le sanzioni;

2)

facilitare e valutare diverse forme di cooperazione tra gli Stati membri e, se del caso, paesi terzi pertinenti, quali lo scambio di personale, l’uso di banche dati, attività e formazioni comuni, e istituire un sistema di scambio di informazioni per la cooperazione amministrativa utilizzando un modulo specifico sul lavoro non dichiarato nell’ambito del sistema IMI;

3)

creare strumenti, ad esempio una banca di conoscenze, per uno scambio efficace di informazioni ed esperienze, e sviluppare orientamenti per l’applicazione, manuali di buone prassi, principi condivisi per le ispezioni per contrastare il lavoro non dichiarato e attività comuni come campagne europee; valutare le esperienze con tali strumenti;

4)

sviluppare un programma di apprendimento tra pari per l’individuazione di buone prassi in tutti i settori pertinenti per la lotta al lavoro non dichiarato e organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi nella lotta al lavoro non dichiarato negli Stati membri che scelgono di partecipare a tali valutazioni;

5)

scambiare le esperienze delle autorità nazionali nell’applicazione del diritto dell’Unione pertinente per contrastare il lavoro non dichiarato.