28.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1099 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA PRECEDENTE

(1)

Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («oggetti per il servizio da tavola») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Dato l'elevato numero di produttori esportatori cinesi, la Commissione ha selezionato un campione da esaminare in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.

(3)

Il Consiglio ha istituito sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola aliquote del dazio individuali comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione e un dazio medio ponderato del 17,9 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. È stato inoltre istituito un dazio del 36,1 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola per tutte le altre società cinesi.

(4)

L'elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 412/2013 è stato modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 803/2014 (3) e (UE) 2017/2207 (4) della Commissione.

(5)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, l'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento può essere modificato concedendo al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè un'aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti.

B.   RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(6)

Nel maggio 2018 la società Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd («il richiedente») ha presentato una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), affermando di soddisfare i tre criteri stabiliti all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.

(7)

Per comprovare tale affermazione, il richiedente ha risposto al questionario della Commissione. Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.

C.   ANALISI DELLA RICHIESTA

(8)

Per quanto riguarda la condizione stabilita all'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, cioè che il richiedente non abbia esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, il richiedente ha fornito il registro delle vendite mensili effettuate dal 2011 al 2017. Dal registro è emerso che la commercializzazione del prodotto in esame è iniziata solo dopo il periodo dell'inchiesta, nel marzo 2012. Tale prova è stata corroborata dal registro delle vendite internazionali, da cui risulta che il richiedente ha iniziato a esportare il prodotto in esame nel marzo 2012 negli Stati Uniti e nel luglio 2012 nell'Unione (Francia).

(9)

In seguito alla verifica delle fatture e di ulteriori documenti di vendita, non sono emersi dati indicanti che il prodotto in esame sia stato esportato nell'Unione prima di tali date e/o durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, alla luce delle informazioni e della documentazione disponibili, la Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa il criterio stabilito all'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.

(10)

Per quanto riguarda la condizione fissata all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, la Commissione ha constatato che fino al 2013 il proprietario della società richiedente possedeva azioni in altre due società. È stata chiesta ed esaminata la documentazione concernente la creazione e l'attività commerciale di queste due società collegate, compresi i libri contabili e i registri delle vendite e degli acquisti. È stata chiesta ed esaminata la documentazione concernente la creazione e l'attività commerciale di queste due società collegate, anche per quanto riguarda gli acquisti e le vendite del prodotto in esame. Sulla base della documentazione fornita non sono stati riscontrati altri legami commerciali od operativi con gli esportatori o i produttori della RPC soggetti alle misure antidumping. A una delle società collegate è stato anzi concesso il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nel 2017 (5). La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfa la condizione fissata all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.

(11)

Per quanto riguarda la condizione stabilita all'articolo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, sulla base delle prove documentali fornite la Commissione ha constatato che il richiedente aveva effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta. Il richiedente ha fornito i contratti di vendita firmati con un cliente in Germania, insieme a ulteriori documenti di vendita relativi a una transazione effettuata nell'ottobre 2017. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfa la condizione fissata all'articolo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.

(12)

L'industria dell'Unione non ha presentato alcuna informazione o elemento di prova che indicasse il mancato rispetto di uno dei tre criteri da parte del richiedente.

D.   CONCLUSIONI

(13)

La Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa i tre criteri stabiliti per essere considerato un nuovo produttore esportatore. La Commissione ha pertanto deciso che al richiedente dovrebbe essere concesso il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e che il suo nome dovrebbe quindi essere aggiunto all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.

E.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(14)

Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere alla società Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd. l'aliquota del dazio antidumping applicabile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(15)

Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, all'elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione è aggiunta la seguente società:

Società

Codice addizionale TARIC

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd

C485

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 33).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 314 del 30.11.2017, pag. 31).

(5)  GU L 314 del 30.11.2017, pag. 31.