5.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/913 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2019

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

Il carbonato di lantanio ottaidrato è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai gatti dal regolamento (CE) n. 163/2008 della Commissione (2).

(3)

In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tale autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 29 novembre 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.

(5)

La valutazione del carbonato di lantanio ottaidrato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 163/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 163/2008 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 163/2008 della Commissione, del 22 febbraio 2008, relativo all'autorizzazione del preparato di carbonato di lantanio ottaidrato (Lantharenol) come additivo per mangimi (GU L 50, 23.2.2008, pag. 3).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(12):5542.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione dell'escrezione urinaria di fosforo)

4d1

Bayer HealthCare AG

Carbonato di lantanio ottaidrato

Composizione dell'additivo

Preparato di carbonato di lantanio ottaidrato

Almeno l'85 % di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Carbonato di lantanio ottaidrato

La2(CO3)3*8H2O

Numero CAS: 6487-39-4

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione del carbonato nell'additivo per mangimi:

Metodo comunitario [Reg. (CE) n. 152/2009 — allegato III-O]

Per la quantificazione del lantanio nell'additivo per mangimi e negli alimenti per animali:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES)

Gatti

1 500

7 500

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.

3.

Le istruzioni per l'uso dell'additivo recano la seguente indicazione:

«evitare l'uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo».

25 giugno 2029


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.