29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/886 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39 bis, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafo 6, l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 68, secondo comma, l'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, l'articolo 125, paragrafo 9, e l'articolo 127, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (2) stabilisce tra l'altro norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti finanziari. In seguito alla modifica della parte II, titolo IV, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ad opera del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 affinché sia coerente con tale modifiche.

(2)

Nell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova possibilità di attuazione che combina i fondi provenienti da fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo per gli investimenti strategici e le relative condizioni sono state stabilite in dettaglio nel nuovo articolo 39 bis dello stesso regolamento. È di conseguenza opportuno modificare la base giuridica e l'ambito di applicazione di determinate disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti finanziari, in modo da inserire anche il riferimento all'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(3)

Nell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state chiarite le norme per l'aggiudicazione diretta a banche o istituti di proprietà dello Stato. È opportuno modificare di conseguenza gli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Poiché le modifiche dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014, è opportuno che le modifiche dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2014. Poiché le modifiche dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018, è opportuno che le modifiche dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(4)

Il nuovo articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le norme che disciplinano il trattamento differenziato degli investitori in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

(5)

L'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato per consentire alle autorità designate di ottenere le garanzie necessarie nell'adempimento dei propri obblighi in materia di verifiche, controlli e audit in base a relazioni coerenti, di qualità e tempestive, fornite dalla BEI o dalle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Di conseguenza, e in base agli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, è opportuno che tali paragrafi siano soppressi.

(6)

L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 stabilisce norme specifiche aggiuntive sulla gestione e sul controllo degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero. Inoltre il paragrafo 1, lettera c), di tale articolo contiene un riferimento errato al regolamento (UE) n. 1305/2013 per il FEASR, che dovrebbe essere rettificato.

(7)

Nelle disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è opportuno allineare i riferimenti alla terminologia utilizzata nelle disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'aggiudicazione diretta, il trattamento differenziato degli investitori, il termine «investitore operante secondo il principio dell'economia di mercato» della normativa in materia di aiuti di Stato, nonché riflettere l'identico trattamento riservato alle istituzioni finanziarie internazionali e alla BEI in conformità all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(8)

L'articolo 61, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di evitarne l'applicazione alle operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto di Stato. L'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 dispone che i tassi di attualizzazione finanziaria siano stabiliti a livello di Stati membri. Al fine tuttavia di garantire un riesame omogeneo e agevole dei grandi progetti per quanto riguarda gli indicatori di redditività finanziaria per i progetti che beneficiano di aiuti di Stato, è opportuno sopprimere l'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in modo da consentire tassi di attualizzazione finanziaria specifici per progetto che riflettano la natura dell'investitore o del settore.

(9)

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha inoltre modificato gli articoli 67 e 68 sulle opzioni semplificate in materia di costi del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ha introdotto gli articoli 68 bis e 68 ter. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 al fine di garantire la correttezza dei riferimenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(10)

È inoltre opportuno che il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in merito alla pista di audit e agli audit delle operazioni di cui rispettivamente agli articoli 25 e 27 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, per quanto riguarda la nuova modalità di sostegno alle operazioni tramite finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(11)

Al fine di garantire un metodo coerente per l'ottenimento di garanzie di affidabilità dei dati riguardanti indicatori e target intermedi, è opportuno specificare nell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che tale elemento dovrebbe rientrare nell'attività di audit inerente agli audit delle operazioni.

(12)

L'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 specifica la procedura per la selezione del campione di operazioni nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di chiarire le opzioni a disposizione dell'autorità di audit, è opportuno modificare detta disposizione per stabilire che la decisione di ricorrere all'esclusione o alla sostituzione delle unità di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale. Dato che tale chiarimento è già stato fornito agli Stati membri, è opportuno che tale modifica si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella prima versione adottata.

(13)

È opportuno modificare l'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, che riguarda la metodologia di sottocampionamento, in modo da chiarire i diversi livelli possibili di sottocampionamento nelle operazioni complesse e da coprire tutti i casi particolari, tra cui i metodi di campionamento non statistico e le caratteristiche specifiche delle operazioni attuate nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Dato che tale chiarimento è già stato fornito agli Stati membri, è opportuno che tale modifica si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento nella prima versione adottata.

(14)

In seguito alla modifica della definizione di «beneficiario» nell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 introdotta ad opera del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno modificare di conseguenza determinati campi di dati figuranti nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

(15)

A norma dell'articolo 149, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le misure di cui al presente regolamento sono state oggetto di consultazione degli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4).

(16)

Al fine di garantire la certezza del diritto e di limitare al minimo le discrepanze tra le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore a norma dell'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e il presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(17)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 480/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

b)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il trattamento preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/2017, richiamato all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, sia proporzionato ai rischi assunti da tali investitori e limitato al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali.»;

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

b)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punto iii), all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) e all'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Un organismo che attua un fondo di fondi, compresa la BEI e un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, qualora a sua volta affidi compiti di esecuzione a un intermediario finanziario, garantisce che i requisiti e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti da tale intermediario finanziario.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Fatto salvo il paragrafo 3, se l'organismo che attua uno strumento finanziario a norma dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la BEI o un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano.»;

3)

all'articolo 8, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

4)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Gestione e controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

[Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

b)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione garantisce che:»;

ii)

la lettera e) è così modificata:

aa)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43, 43 bis e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;»;

ab)

il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 43 bis, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;»;

c)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FEASR, gli organismi di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).»;"

d)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento

[Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se i contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo regolamento. Per quanto concerne gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, i contributi possono, tuttavia, essere revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.»;

6)

all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario proviene da investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato e il contributo del programma è fornito a condizioni di parità con tali investitori, i costi e le commissioni di gestione devono essere conformi alle condizioni di mercato e non possono superare i costi e le commissioni di gestione pagabili dagli investitori privati.»;

7)

all'articolo 19, il paragrafo 6 è soppresso;

8)

all'articolo 20, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

9)

all'articolo 21, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»;

10)

all'articolo 25, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;»;

ii)

è inserita la seguente lettera d bis):

«d bis)

per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente di verificare il soddisfacimento delle condizioni di finanziamento e la riconciliazione dei dati sottostanti riguardanti le condizioni per il rimborso della spesa;»;

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 68 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente di comprovare e verificare i costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.»;

11)

l'articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al primo comma è aggiunto la seguente lettera d):

«d)

i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi siano affidabili.»;

ii)

è inserito il seguente secondo comma:

«Solo i seguenti aspetti di cui alla lettera a) si applicano alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013: che l'operazione sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relativamente alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere.»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli audit delle operazioni verificano che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.»;

12)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento, oppure mantenere gli elementi nella popolazione da sottoporre a campionamento e sostituirli se selezionati. La decisione di ricorrere all'esclusione o alla sostituzione delle unità di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale.»;

b)

al paragrafo 9, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«In funzione però delle caratteristiche dell'unità di campionamento, l'autorità di audit può decidere di ricorrere al sottocampionamento. La metodologia per la selezione delle unità di sottocampionamento si attiene ai principi che consentono la proiezione a livello dell'unità di campionamento.»;

13)

l'allegato III è così modificato:

a)

il campo di dati 2 è sostituito dal seguente:

«Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato o una persona fisica»;

b)

il campo di dati 46 è sostituito dal seguente:

«Importo delle spese ammissibili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al beneficiario, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento alla corrispondente condizione di finanziamento soddisfatta»;

c)

il campo di dati 80 è sostituito dal seguente:

«Importo complessivo delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate per l'esecuzione dell'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento, accompagnato, per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, da un riferimento alla corrispondente condizione di finanziamento soddisfatta»;

d)

il campo di dati 87 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo dell'anticipo incluso in una domanda di pagamento che sia stato coperto entro tre anni dal pagamento dell'anticipo da spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto»;

e)

il campo di dati 88 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), all'organismo che riceve l'aiuto, come anticipo incluso in una domanda di pagamento che non sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario e per il quale non sia ancora trascorso il periodo di tre anni».

Articolo 2

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 è così rettificato:

«c)

le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il FEASR;».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

L'articolo 1, punto 5, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

L'articolo 1, punto 12), e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 14 maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(4)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).