17.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si è dimostrato uno strumento efficace nel disciplinare il settore delle bevande spiritose. Tuttavia, alla luce dell'esperienza recente e dell'innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

(2)

Le norme applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, all'eliminazione dell'asimmetria informativa, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. Esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell'Unione sul mercato dell'Unione e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche dell'innovazione tecnologica nel settore delle bevande spiritose nella misura in cui serva a migliorare la qualità senza pregiudicare il carattere tradizionale delle bevande spiritose.

(3)

Le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell'Unione e la loro produzione è strettamente connessa a tale settore. Tale legame determina la qualità, la sicurezza e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell'Unione. Tale stretto legame con il settore agroalimentare dovrebbe essere pertanto evidenziato dal quadro normativo.

(4)

Le norme applicabili alle bevande spiritose rappresentano un caso particolare rispetto alle norme generali stabilite per il settore agroalimentare e dovrebbero tener altresì conto dei metodi di produzione tradizionali utilizzati nei vari Stati membri.

(5)

È opportuno che il presente regolamento stabilisca criteri chiari per la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché per la protezione delle indicazioni geografiche, e che non pregiudichi la diversità delle lingue ufficiali e degli alfabeti dell'Unione. Esso dovrebbe inoltre disciplinare l'impiego di alcole etilico e di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e l'uso delle denominazioni legali delle bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura dei prodotti alimentari.

(6)

Per rispondere alle aspettative dei consumatori e rispettare i metodi tradizionali, l'alcole etilico e i distillati impiegati per la produzione di bevande spiritose dovrebbero essere esclusivamente di origine agricola.

(7)

Nell'interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione, siano esse prodotte negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la reputazione, sul mercato mondiale, delle bevande spiritose prodotte nell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle bevande spiritose prodotte nell'Unione a fini di esportazione.

(8)

Le definizioni e i requisiti tecnici delle bevande spiritose così come la categorizzazione delle bevande spiritose dovrebbero continuare a tener conto delle pratiche tradizionali. È inoltre opportuno stabilire norme specifiche per determinate bevande spiritose che non sono incluse nell'elenco delle categorie.

(9)

I regolamenti (CE) n. 1333/2008 (4) e (CE) n. 1334/2008 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano anche alle bevande spiritose. È tuttavia necessario stabilire norme supplementari in relazione ai coloranti e agli aromi, che dovrebbero applicabili esclusivamente alle bevande spiritose. Occorre altresì stabilire norme supplementari, che dovrebbero applicarsi esclusivamente alla produzione di bevande spiritose, riguardo alla diluizione e dissoluzione di aromi, coloranti e altri ingredienti autorizzati.

(10)

È opportuno stabilire norme relativamente alle denominazioni legali da utilizzare per le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione, al fine di garantire che tali denominazioni legali siano utilizzate in modo armonizzato in tutta l'Unione e di salvaguardare la trasparenza delle informazioni ai consumatori.

(11)

Date l'importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire misure specifiche in materia di designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, in particolare per quanto riguarda l'uso delle denominazioni legali, delle indicazioni geografiche, dei termini composti e delle allusioni nella designazione, presentazione ed etichettatura.

(12)

È opportuno che il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si applichi alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, salvo disposizione contraria del presente regolamento. A tale riguardo, date l'importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme specifiche in materia di designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose che vadano oltre quanto previsto dal regolamento (UE) 1169/2011. Tali norme specifiche dovrebbero altresì impedire l'usurpazione del termine «bevanda spiritosa» e delle denominazioni legali delle bevande spiritose per quanto concerne prodotti che non soddisfano le definizioni e i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(13)

Per garantire l'uso uniforme dei termini composti e delle allusioni negli Stati membri e per fornire ai consumatori informazioni adeguate, impedendo dunque che siano indotti in errore, è necessario stabilire disposizioni relative all'uso di tali termini e allusioni nella presentazione delle bevande spiritose e di altri prodotti alimentari. L'obiettivo di dette disposizioni è altresì quello di tutelare la reputazione delle bevande spiritose utilizzate in questo contesto.

(14)

Per fornire ai consumatori informazioni adeguate, è opportuno stabilire disposizioni sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti per essere considerate miscelate o assemblate.

(15)

Per quanto sia importante assicurare che, di norma, il periodo di invecchiamento o l'età dichiarati nella designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose si riferiscano soltanto al più giovane dei componenti alcolici, per tener conto dei processi tradizionali di invecchiamento in uso negli Stati membri dovrebbe essere possibile prevedere deroghe da tale regola generale e adeguati meccanismi di controllo, mediante un atto delegato, per i brandy prodotti secondo il sistema tradizionale di invecchiamento dinamico noto come «sistema criaderas y solera» o «sistema solera y criaderas».

(16)

Per ragioni di certezza del diritto e al fine di assicurare che un'adeguata informazione sia fornita consumatori, è opportuno che l'utilizzo dei nomi delle materie prime o di aggettivi come denominazioni legali di talune bevande spiritose non osti all'utilizzo dei nomi di tali materie prime o di tali aggettivi nella presentazione e nell'etichettatura degli alimenti. Per le stesse ragioni, è opportuno che l'uso del termine tedesco «geist» come denominazione legale di una categoria di bevande spiritose non osti all'utilizzo di tale termine come denominazione di fantasia che completi la denominazione legale di altre bevande spiritose o la denominazione di altre bevande alcoliche, purché tale uso non induca in errore il consumatore.

(17)

Al fine di garantire che un'informazione adeguata sia fornita ai consumatori e di promuovere metodi di produzione di qualità, dovrebbe essere possibile che la denominazione legale di qualsiasi bevanda spiritosa sia completata dal termine «secco» o «dry», che include sia tale termine tradotto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di riferimento o non tradotto come indicato in corsivo nel presente regolamento, se tale bevanda spiritosa non è stata edulcorata. Tuttavia, in linea con il principio secondo cui le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche speciali nonostante in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono tali caratteristiche, la norma in questione non si dovrebbe applicare alle bevande spiritose che ai sensi del presente regolamento non possono essere edulcorate, neppure per arrotondarne il sapore, in particolare il whisky o whiskey. Tale norma non dovrebbe applicarsi neppure al gin, al gin distillato e al London gin, ai quali dovrebbero continuare ad applicarsi norme specifiche in materia di edulcorazione ed etichettatura. Inoltre dovrebbe essere possibile etichettare come «secchi» o «dry» i liquori contraddistinti in particolare da un gusto aspro, amaro, piccante, acerbo, acido o agrumato, a prescindere dal loro grado di edulcorazione. Dal momento che i liquori devono avere un tenore minimo di zuccheri, non è verosimile che una siffatta etichettatura induca in errore il consumatore. Di conseguenza, nel caso dei liquori, il termine «secco» or «dry» non dovrebbe essere inteso nel senso che la bevanda spiritosa non è stata edulcorata.

(18)

Per tener conto delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione della vodka, specialmente negli Stati membri produttori tradizionali di vodka, è opportuno che siano fornite informazioni adeguate sulle materie prime utilizzate, qualora la vodka sia fabbricata a partire da materie prime di origine agricola diverse dai cereali o dalle patate, o da entrambi.

(19)

Per dare attuazione alla legislazione in materia di invecchiamento e di etichettatura, controllarne l'applicazione e combattere le frodi, l'indicazione nei documenti amministrativi elettronici della denominazione legale e del periodo di maturazione di qualsiasi bevanda spiritosa dovrebbe essere resa obbligatoria.

(20)

In alcuni casi, gli operatori del settore alimentare potrebbero voler indicare il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non siano indicazioni geografiche e marchi commerciali, per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. Pertanto è opportuno stabilire disposizioni specifiche sull'indicazione del luogo di provenienza nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose. Inoltre, nel caso delle bevande spiritose non dovrebbe applicarsi l'obbligo di indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza di un ingrediente primario, sancito dal regolamento (UE) n. 1169/2011, anche se il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario di una bevanda spiritosa non coincide con il luogo di provenienza indicato nella designazione, presentazione o etichettatura della bevanda spiritosa in questione.

(21)

Per proteggere la reputazione di determinate bevande spiritose, è opportuno prevedere disposizioni che disciplinino la traduzione, trascrizione e traslitterazione delle denominazioni legali a fini di esportazione.

(22)

Per garantire che tale regolamento sia applicato in maniera coerente, è opportuno stabilire metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi delle bevande spiritose e dell'alcole etilico utilizzato per la produzione di bevande spiritose.

(23)

È necessario continuare a vietare l'impiego di capsule a base di piombo e di involucri a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti che contengono bevande spiritose per evitare ogni rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con tali capsule o involucri, e qualsiasi rischio di inquinamento ambientale imputabile ai residui che contengono piombo proveniente da tali capsule o involucri.

(24)

Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tenere in debita considerazione l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), in particolare gli articoli 22 e 23, e l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («accordo GATT»), incluso l'articolo V sulla libertà di transito, approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio (7). All'interno di tale quadro giuridico, per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe riguardare anche le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all'uso specifico o alla trasformazione.

(25)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non si applica alle bevande spiritose. È quindi opportuno prevedere norme sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno che la Commissione provveda alla registrazione delle indicazioni geografiche.

(26)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere procedure in materia di registrazione, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell'Unione o dei paesi terzi, conformemente all'accordo TRIPS, riconoscendo automaticamente lo status delle indicazioni geografiche esistenti che sono protette nell'Unione. Ai fini della coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, le procedure relative alle bevande spiritose dovrebbero ispirarsi al modello delle procedure più esaustive e ben collaudate applicabili ai prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto nel contempo delle specificità delle bevande spiritose. Onde semplificare la procedura di registrazione e garantire agli operatori del settore alimentare e ai consumatori la disponibilità in forma elettronica delle informazioni, occorre creare un registro elettronico delle indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche protette in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbero essere automaticamente protette in virtù del presente regolamento ed essere elencate nel registro elettronico. È opportuno che la Commissione completi la verifica delle indicazioni geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, conformemente all'articolo 20 di tale regolamento.

(27)

Per motivi di coerenza con le norme applicabili alle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari, del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno modificare la denominazione della scheda tecnica che stabilisce le norme di produzione della bevanda spiritosa registrata come indicazione da «scheda tecnica» a «disciplinare». Le schede tecniche presentate nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbero essere considerate disciplinari.

(28)

È opportuno chiarire la relazione tra marchi commerciali e indicazioni geografiche delle bevande spiritose in relazione ai criteri di rigetto, dichiarazione di nullità e coesistenza. Tale chiarimento non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dai titolari di indicazioni geografiche, a livello nazionale o che sussistono in virtù di accordi internazionali conclusi dagli Stati membri precedentemente all'istituzione del sistema di protezione dell'Unione a norma del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (9).

(29)

La salvaguardia di un livello qualitativo elevato è essenziale per preservare la reputazione e il valore del settore delle bevande spiritose. È opportuno che la responsabilità di garantire la salvaguardia di detto livello qualitativo attraverso l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento incomba alle autorità degli Stati membri. La Commissione dovrebbe essere in grado di monitorare e verificare tale osservanza per accertarsi che l'applicazione del presente regolamento sia uniforme. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a scambiarsi le pertinenti informazioni.

(30)

Nell'applicare una politica per la qualità e in particolare per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la diversità nel settore delle bevande spiritose, occorre consentire agli Stati membri di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento sulla produzione, sulla designazione, sulla presentazione e sull'etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul loro territorio.

(31)

Per tener conto dell'evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia, della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, dei tradizionali processi di invecchiamento e della normativa dei paesi terzi importatori, nonché per salvaguardare gli interessi legittimi dei produttori e degli operatori del settore alimentare relativamente alla protezione delle indicazioni geografiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») per quanto riguarda: le modifiche delle definizioni e dei requisiti tecnici per le bevande spiritose o le deroghe al riguardo; l'autorizzazione di nuovi prodotti edulcoranti; le deroghe relative all'indicazione del periodo di invecchiamento o dell'età per il brandy e l'istituzione di un registro pubblico degli organismi deputati al controllo del processo di invecchiamento; l'istituzione di un registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, e le norme dettagliate in merito alla forma e al contenuto di detto registro; le ulteriori condizioni in relazione alle domande di protezione di un'indicazione geografica e alle procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche; le condizioni e i requisiti della procedura relativa alle modifiche dei disciplinari; e le modifiche e le deroghe a talune definizioni e le norme in materia di designazione, presentazione ed etichettatura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(32)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e riguardo alle decisioni sulla registrazione dei nomi quali indicazioni geografiche qualora non siano pervenute notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivata ricevibili, ovvero qualora vi sia una dichiarazione di opposizione motivata ricevibili e sia stato raggiunto un accordo.

(33)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle norme sull'uso di nuovi prodotti edulcoranti; alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in merito agli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento; all'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nella designazione, presentazione o etichettatura delle bevande spiritose; all'uso del simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette; alle norme tecniche dettagliate sui metodi di riferimento dell'Unione per l'analisi dell'alcole etilico, dei distillati di origine agricola e delle bevande spiritose; alla concessione di periodi transitori per l'uso delle indicazioni geografiche e alla loro estensione; al rigetto delle domande se le condizioni per la registrazione non sono soddisfatte già prima della pubblicazione a fini di opposizione; alla registrazione o al rigetto delle indicazioni geografiche pubblicate a fini di opposizione qualora sia stata presentata opposizione e non sia stato raggiunto un accordo; all'approvazione o al rigetto di modifiche dell'Unione a un disciplinare; all'approvazione o al rigetto delle richieste di cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica; allo schema del disciplinare del prodotto e alle misure relative alle informazioni da fornire nel disciplinare circa il legame tra zona geografica e prodotto finale; alle procedure, allo schema e alla presentazione delle domande, delle opposizioni, delle domande di modifica e alle comunicazioni riguardanti le modifiche, così come alla procedura di cancellazione relativa alle indicazioni geografiche; ai controlli e alle verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare; nonché in relazione allo scambio di informazioni necessario per l'applicazione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(34)

Per garantire l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (12), è stato necessario prevedere una deroga rispetto alle quantità nominali fissate nell'allegato della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) per le bevande spiritose, affinché lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone potesse essere immesso sul mercato dell'Unione in bottiglie le cui dimensioni corrispondono alla tradizione giapponese. Tale deroga è stata introdotta dal regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dovrebbe continuare ad applicarsi.

(35)

Data la natura e la portata delle modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 110/2008, è necessario un nuovo quadro giuridico in tale ambito per rafforzare la certezza del diritto, la chiarezza e la trasparenza. Il regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(36)

Al fine di tutelare gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati a beneficiare della pubblicità data ai documenti unici nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno prevedere che i documenti unici riguardanti le indicazioni geografiche registrate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 possano essere pubblicati su richiesta degli Stati membri interessati.

(37)

Dal momento che le norme sulle indicazioni geografiche rafforzano la protezione degli operatori, esse dovrebbero essere applicabili due settimane dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 110/2008 a quella prevista dal presente regolamento.

(38)

Per quanto riguarda le norme non concernenti le indicazioni geografiche, è opportuno prevedere tempo sufficiente per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 110/2008 a quella prevista dal presente regolamento.

(39)

Successivamente alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere consentita la continuazione della commercializzazione delle scorte di bevande spiritose esistenti, fino al loro esaurimento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CATEGORIE DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative a:

la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché alla protezione delle loro indicazioni geografiche;

l'alcole etilico e i distillati di origine agricola utilizzati nella produzione di bevande alcoliche; e

l'uso delle denominazioni legali di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari che non siano bevande spiritose.

2.   Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti di cui al paragrafo 1 che sono immessi sul mercato dell'Unione, siano essi prodotti al suo interno o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell'Unione a fini di esportazione.

3.   Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, il capo III del presente regolamento si applica altresì ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immessi in libera pratica.

Articolo 2

Definizione e requisiti delle bevande spiritose

Ai fini del presente regolamento una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti:

a)

è destinata al consumo umano;

b)

possiede caratteristiche organolettiche particolari;

c)

possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfa i requisiti dell'allegato I, categoria 39;

d)

è stata prodotta:

i)

direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione:

distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti,

macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione,

aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti:

aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008,

coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008,

altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008,

prodotti edulcoranti,

altri prodotti agricoli,

prodotti alimentari, oppure

ii)

mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:

altre bevande spiritose,

alcole etilico di origine agricola,

distillati di origine agricola,

altri prodotti alimentari;

e)

non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;

f)

qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita:

i)

la qualità dell'acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio (15) e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), e

ii)

il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, resta conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all'allegato I.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«denominazione legale», il nome, nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato;

2)

«termine composto», con riferimento alla designazione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell'allegato I, o dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti:

a)

il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi;

b)

il termine «liquore» o «crema»;

3)

«allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un termine composto o di un 'elenco di ingredienti di cui all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue:

a)

un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, o

b)

una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I;

4)

«indicazione geografica», un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

5)

«disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008;

6)

«gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano le bevande spiritose in questione;

7)

«denominazione generica», il nome di una bevanda spiritosa che è divenuto un nome generico e che, pur essendo collegato al luogo o alla regione in cui la bevanda spiritosa era originariamente prodotta o commercializzata, è divenuto la denominazione comune di tale bevanda spiritosa nell'Unione;

8)

«campo visivo», il campo visivo quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1169/2011;

9)

«miscelare», l'operazione consistente nel combinare una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell'allegato I o a un'indicazione geografica con uno o più dei seguenti:

a)

altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I,

b)

distillati di origine agricola,

c)

alcole etilico di origine agricola;

10)

«miscela», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione;

11)

«assemblare», l'operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:

a)

metodo di produzione,

b)

apparecchiature di distillazione impiegate,

c)

periodo di maturazione o di invecchiamento,

d)

zona geografica di produzione,

la bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio;

12)

«bevanda assemblata», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio.

Articolo 4

Definizioni e requisiti tecnici

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni e i requisiti tecnici seguenti:

1)

«designazione», i termini utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione e sull'imballaggio di una bevanda spiritosa, sui documenti che accompagnano il trasporto di una bevanda spiritosa, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bolle di consegna, e nella pubblicità di una bevanda spiritosa;

2)

«presentazione», i termini utilizzati nell'etichettatura e sull'imballaggio così come nella pubblicità e nella promozione delle vendite di un prodotto, in immagini o simili, nonché sui recipienti, compresi la bottiglia o il dispositivo di chiusura;

3)

«etichettatura», le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli riferentisi a un prodotto e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni il prodotto o che ad esso si riferisca;

4)

«etichetta», qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore di alimento;

5)

«imballaggio», gli involucri protettivi, i cartoni, le casse, i contenitori e le bottiglie utilizzati per il trasporto o la vendita di bevande spiritose;

6)

«distillazione», il processo di separazione termica che comporta una o più fasi di separazione al fine di ottenere determinate proprietà organolettiche o una maggiore concentrazione alcolica o entrambi, indipendentemente dal fatto che tali fasi abbiano luogo a pressione normale o sotto vuoto, a seconda del dispositivo di distillazione usato; e può trattarsi di distillazione semplice o multipla o di ridistillazione;

7)

«distillato di origine agricola», un liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato che non presenta le caratteristiche dell'alcole etilico e che conserva l'aroma e il gusto delle materie prime utilizzate;

8)

«edulcorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose;

9)

«prodotto edulcorante»,

a)

zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito, quali definiti nella parte A dell'allegato della direttiva 2001/111/CE (17),

b)

mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato e mosto di uve fresche,

c)

zucchero bruciato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici,

d)

miele, quale definito nell'allegato I, punto 1, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio (18),

e)

sciroppo di carruba,

f)

qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti di cui alle lettere da a) a e);

10)

«aggiunta di alcole», l'aggiunta di alcole etilico di origine agricola o di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa; non vi rientra l'alcole utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o gli altri ingredienti autorizzati impiegati nella produzione delle bevande spiritose;

11)

«maturazione» o «invecchiamento», lo stoccaggio di una bevanda spiritosa in recipienti adatti, per un certo periodo di tempo, per consentire alla bevanda spiritosa di sviluppare reazioni naturali che le conferiscono caratteristiche specifiche;

12)

«aromatizzare», l'operazione consistente nell'aggiungere aromi o alimenti aromatizzanti nella produzione di una bevanda spiritosa, mediante uno o più dei procedimenti seguenti: aggiunta, infusione, macerazione, fermentazione alcolica o distillazione dell'alcole in presenza di aromi o di alimenti aromatizzanti;

13)

«aromi», gli aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

14)

«sostanza aromatizzante», una sostanza aromatizzante quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

15)

«sostanza aromatizzante naturale», una sostanza aromatizzante naturale quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

16)

«preparazione aromatica», una preparazione aromatica quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

17)

«altro aroma», un altro aroma quale definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

18)

«alimenti aromatizzanti», gli alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e che sono utilizzati nella produzione di bevande spiritose con lo scopo principale di aromatizzarle;

19)

«colorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più coloranti nella produzione di una bevanda spiritosa;

20)

«coloranti», i coloranti quali definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008;

21)

«caramello», un additivo alimentare corrispondente ai numeri E: E 150a, E 150b, E 150c o E 150d e relativo a prodotti di colore bruno più o meno accentuato destinati alla colorazione, di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008; non corrisponde al prodotto zuccherato aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare;

22)

«altri ingredienti autorizzati», gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 e gli additivi alimentari diversi dai coloranti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008;

23)

«titolo alcolometrico volumico», il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto, alla temperatura di 20 oC, e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura;

24)

«tenore di sostanze volatili», la quantità di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dal metanolo contenute in una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione.

Articolo 5

Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola

Ai fini del presente regolamento, l'alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti:

a)

è ottenuto esclusivamente dai prodotti elencati nell'allegato I del trattato;

b)

è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione;

c)

ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.;

d)

i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti:

i)

acidità totale (espressa in acido acetico): 1,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

ii)

esteri (espressi in acetato di etile): 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

iii)

aldeidi (espresse in acetaldeide): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

iv)

alcoli superiori (espressi in 2-metil-1-propanolo): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

v)

metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

vi)

estratto secco 1,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

vii)

basi azotate volatili (espresse in azoto): 0,1 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,

viii)

furfurolo: non rintracciabile.

Articolo 6

Alcole etilico e distillati utilizzati nelle bevande alcoliche

1.   L'alcole etilico e i distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose sono esclusivamente di origine agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.

2.   Per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato impiegato per la produzione delle bevande alcoliche non è utilizzato alcole diverso da alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose rientranti nelle categorie da 1 a 14 dell'allegato I. L'alcole impiegato per diluire o sciogliere coloranti, aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato è utilizzato solo nelle quantità strettamente necessarie a tal fine.

3.   Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.

Articolo 7

Categorie di bevande spiritose

1.   Le bevande spiritose sono classificate in categorie conformemente alle disposizioni generali di cui al presente articolo e alle disposizioni specifiche di cui all'allegato I.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 1 a 14 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie:

a)

sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla categoria di bevanda spiritosa corrispondente di cui all'allegato I;

b)

non comportano aggiunta di alcole, diluito o non diluito;

c)

non sono aromatizzate;

d)

non contengono altro colorante che il caramello, utilizzato esclusivamente per adeguare il colore di tali bevande spiritose;

e)

non sono edulcorate, tranne che per arrotondare il sapore finale del prodotto; il contenuto massimo di edulcoranti espresso in zucchero invertito non supera le soglie stabilite per ciascuna categoria all'allegato I;

f)

non contengono elementi aggiunti diversi dalle unità intere non trasformate della materia prima da cui è ottenuto l'alcole, e che sono utilizzati principalmente a fini di decorazione.

3.   Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 15 a 44 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie possono:

a)

essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato;

b)

comportare aggiunta di alcole;

c)

contenere sostanze aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali, preparazioni aromatiche e alimenti aromatizzanti;

d)

essere colorate;

e)

essere edulcorate.

4.   Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II, le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti specifici previsti per ciascuna delle categorie definite nell'allegato I possono:

a)

essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato o da qualsiasi alimento o da entrambi;

b)

comportare aggiunta di alcole;

c)

essere aromatizzate;

d)

essere colorate;

e)

essere edulcorate.

Articolo 8

Atti delegati e competenze di esecuzione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di modificare il presente regolamento introducendo modifiche alle definizioni tecniche e i requisiti tecnici stabiliti all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5.

Gli atti delegati di cui al primo comma si limitano rigorosamente a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico o dalla necessità di innovazione della produzione.

La Commissione adotta un atto delegato distinto in relazione a ciascuna definizione tecnica o a ciascun requisito tecnico di cui al primo comma.

2.   In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo deroghe ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 4 e 5, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose definite nell'allegato II.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 al fine di integrare il presente regolamento specificando quali altre sostanze naturali o materie prime agricole aventi un effetto analogo ai prodotti di cui articolo 4, paragrafo 9, lettere da a) a e), sono autorizzate in tutta l'Unione come prodotti edulcoranti nella produzione di bevande spiritose.

4.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme uniformi per l'utilizzo di altre sostanze naturali o materie prime agricole autorizzate mediante atti delegati come prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose di cui al paragrafo 3, determinando in particolare i rispettivi fattori di conversione per l'edulcorazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

CAPO II

DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE E USO DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE NELLA PRESENTAZIONE E NELL'ETICHETTATURA DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 9

Presentazione ed etichettatura

Le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.

Articolo 10

Denominazioni legali delle bevande spiritose

1.   La denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale.

La denominazione legale figura nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.

Tale denominazione legale è riportata sull'etichetta della bevanda spiritosa in modo chiaro e visibile e non può essere sostituita né modificata.

2.   Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti della una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l'utilizzo di un'altra denominazione legale.

3.   Una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti stabiliti per le categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizza la denominazione legale «bevanda spiritosa».

4.   Una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni legali definite per dette categorie nell'allegato I.

5.   Fatto salvo i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere:

a)

completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di cui al capo III. In tal caso l'indicazione geografica può essere inoltre completata da qualsiasi termine consentito dal pertinente disciplinare, purché ciò non induca in errore i consumatori; e

b)

sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell'allegato I per la categoria 33.

6.   Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le norme specifiche stabilite per le categorie di bevande spiritose nell'allegato I del presente regolamento, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata da:

a)

una denominazione o un riferimento geografico previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore;

b)

una denominazione usuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011, purché ciò non induca in errore il consumatore;

c)

un termine composto o un'allusione in conformità degli articoli 11 e 12;

d)

i termini «bevanda assemblata», «assemblaggio» o «assemblato», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta ad assemblaggio;

e)

i termini «miscela», «miscelato» o «bevanda spiritosa miscelata», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione; oppure

f)

i termini «secco» o «dry», salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 2 dell'allegato I, senza pregiudizio per i requisiti specifici stabiliti nelle categorie da 20 a 22 dell'allegato I, e a condizione che la bevanda spiritosa non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore. In deroga alla prima parte del presente punto, il termine «secco» o «dry» può integrare la denominazione legale delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 33 e che sono state pertanto edulcorate.

7.   Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell'allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altri termini simili.

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o il loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda possono recare, nella loro presentazione ed etichettatura, riferimenti alle denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali denominazioni legali siano completate dal termine «aroma», o da qualsiasi altro termine simile. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare tali aromi.

Articolo 11

Termini composti

1.   Nella designazione, presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica è ammesso l'uso in un termine composto di una denominazione legale prevista per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I o di un'indicazione geografica per bevande spiritose esclusivamente alle condizioni seguenti:

a)

l'alcole utilizzato nella preparazione della bevanda alcolica in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica; e

b)

la bevanda spiritosa non è stata diluita solo con l'aggiunta di acqua di modo che il suo titolo alcolometrico sia al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell'allegato I.

2.   Fatte salve le denominazioni legali di cui all'articolo 10, i termini «alcole», «spiritoso», «bevanda», «bevanda spiritosa» e «acqua» non fanno parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica.

3.   I termini composti che designano una bevanda alcolica:

a)

figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;

b)

non sono interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; e

c)

non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica.

Articolo 12

Allusioni

1.   Nella presentazione e nell'etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione, fatta eccezione per quanto riguarda l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale prodotto alimentare.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatti salvi i regolamenti (UE) n. 1308/2013 (20) e (UE) n. 251/2014 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa è ammessa un'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I del presente regolamento o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che:

a)

l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; e

b)

la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 13, paragrafo 4, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate in tale allegato o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che:

a)

l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione;

b)

la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale; e

c)

il termine «cream» non compaia nella denominazione legale di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I o nella denominazione legale della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione.

4.   L'allusione di cui ai paragrafi 2 e 3:

a)

non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica; e

b)

figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 13

Disposizioni supplementari in materia di designazione, presentazione ed etichettatura

1.   La designazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa possono fare riferimento alle materie prime impiegate per produrre l'alcole etilico di origine agricola o i distillati di origine agricola utilizzati per la produzione della bevanda spiritosa in questione solo se l'alcole etilico o tali distillati sono ottenuti esclusivamente a partire da tale materia prima. In tal caso, ciascun tipo di alcole etilico di origine agricola o distillato di origine agricola utilizzato è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi in volume dell'alcole puro.

2.   Le denominazioni legali di cui all'articolo 10 possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari, purché tale elenco sia conforme agli articoli da 18 a 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3.   In caso di miscela o assemblaggio, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa.

Nel caso di cui al primo comma, l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 6, lettere d) ed e). Sia l'elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.

Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

Il presente paragrafo non si applica agli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o agli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritosa appartiene a una indicazione geografica.

4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se una miscela e soddisfa i requisiti previsti per una delle categorie di bevande spiritose stabilite all'allegato I, tale miscela reca la denominazione legale prevista dalla pertinente categoria.

Nel caso di cui al primo comma, la designazione, la presentazione o l'etichettatura della miscela può recare le denominazioni legali figuranti all'allegato I o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state miscelate, purché tali denominazioni figurino:

a)

esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e

b)

almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela.

Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

5.   L'uso dei nomi delle materie prime vegetali utilizzati come denominazioni legali di alcune bevande spiritose avviene fatto salvo l'uso dei nomi di tali materie prime vegetali nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari. I nomi di tali materie prime possono essere utilizzati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di altre bevande spiritose a condizione che ciò non induca in errore il consumatore.

6.   Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici di detta bevanda, e a condizione che tutte le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa siano avvenute sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti. La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento.

7.   La denominazione legale di una bevanda spiritosa è indicata nel documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (22). Quando il periodo di invecchiamento o l'età sono indicati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa, essi devono essere indicati anche nel documento amministrativo elettronico.

Articolo 14

Indicazione del luogo di provenienza

1.   Qualora il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un'indicazione geografica o un marchio d'impresa, sia indicato nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura della bevanda spiritosa, esso corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali.

2.   L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 non è obbligatoria per le bevande spiritose.

Articolo 15

Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose

1.   I termini in corsivo degli allegati I e II e le indicazioni geografiche non sono tradotti né sull'etichetta né nella designazione e presentazione della bevanda spiritosa.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, i termini di cui al paragrafo 1 e le indicazioni geografiche possono essere accompagnati da una traduzione, trascrizione o traslitterazione, a condizione che i termini e le indicazioni geografiche nella lingua originale non siano nascosti.

Articolo 16

Utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche

Il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1151/2012 può essere utilizzato nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose la cui denominazione corrisponde a un'indicazione geografica.

Articolo 17

Divieto di utilizzare capsule a base di piombo e involucri a base di piombo

Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o immesse in commercio in recipienti con dispositivi di chiusura rivestiti di capsule a base di piombo o involucri a base di piombo.

Articolo 18

Metodi di analisi di riferimento dell'Unione

1.   Se è necessario analizzare l'alcole etilico di origine agricola, i distillati di origine agricola o le bevande spiritose per verificarne la conformità al presente regolamento, tale analisi è condotta sulla base dei metodi di analisi di riferimento dell'Unione per la determinazione della composizione chimica e fisica e delle proprietà organolettiche.

Sono consentiti altri metodi di analisi, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio, a condizione che la loro accuratezza, ripetibilità e riproducibilità siano almeno equivalenti a quelle dei pertinenti metodi di analisi di riferimento dell'Unione.

2.   Qualora non siano previsti metodi di analisi di riferimento dell'Unione ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa, sono applicabili uno o più dei metodi seguenti:

a)

metodi di analisi convalidati secondo procedure riconosciute a livello internazionale e che soddisfano, in particolare, i criteri di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

b)

metodi di analisi conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);

c)

metodi di analisi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e da essa pubblicati;

d)

qualora non siano disponibili i metodi di cui alle lettere a), b) o c), e in base alla sua accuratezza, alla sua ripetibilità e alla sua riproducibilità:

un metodo di analisi approvato dallo Stato membro interessato;

se necessario, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato.

Articolo 19

Poteri delegati

1.   Al fine di tener conto dell'utilizzo negli Stati membri del processo di invecchiamento dinamico tradizionale del brandy noto come sistema «criaderas y solera» o sistema «solera y criaderas», di cui all'allegato III, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46, che integrino il presente regolamento mediante:

a)

la previsione di deroghe all'articolo 13, paragrafo 6, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di questo tipo di brandy; e

b)

l'introduzione di opportuni meccanismi di controllo per tale tipo di brandy.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo all'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.

Articolo 20

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

a)

le norme necessarie per le comunicazioni degli Stati membri riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento conformemente all'articolo 13, paragrafo 6;

b)

norme uniformi per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza sulla designazione, nella presentazione o nell'etichettatura delle bevande spiritose prevista all'articolo 14;

c)

norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione previsto all'articolo 16 nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose;

d)

norme tecniche dettagliate sui metodi di analisi di riferimento dell'Unione previsti all'articolo 18.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

CAPO III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 21

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare.

2.   Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento sono tutelate contro:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la notorietà della denominazione protetta, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o dei servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura dello stesso che possa indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.   Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento non diventano generiche nell'Unione.

4.   La tutela di cui al paragrafo 2 si applica altresì ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immessi in libera pratica.

Articolo 22

Disciplinare

1.   Un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento rispetta un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome da proteggere come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata, nella grafia originale e, se essa non è in caratteri latini, in una trascrizione in caratteri latini;

b)

la categoria della bevanda spiritosa o i termini «bevanda spiritosa» se essa non soddisfa i requisiti definiti per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I;

c)

una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, comprese se del caso le materie prime a partire dalle quali è prodotta, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche del prodotto e le caratteristiche specifiche del prodotto rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria;

d)

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f);

e)

la descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti;

f)

informazioni che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica della bevanda spiritosa e la sua origine geografica;

g)

i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti o, se disponibili, i nomi e gli indirizzi degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 38, e i relativi compiti specifici;

h)

qualsiasi regola specifica per l'indicazione geografica in questione.

Ove applicabile, il disciplinare comprende i requisiti in materia di confezionamento, corredati di una motivazione che illustra le ragioni per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata al fine di salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di libera circolazione delle merci e libera prestazione di servizi.

2.   Le schede tecniche presentate entro l'8 giugno 2019 nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari ai sensi del presente articolo.

Articolo 23

Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica

1.   Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 o 8, comprende almeno:

a)

il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità competenti o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

b)

il disciplinare di cui all'articolo 22;

c)

un documento unico contenente quanto segue:

i)

gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine «bevanda spiritosa», il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura,

ii)

la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all'articolo 3, punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.

La domanda di cui all'articolo 24, paragrafo 8, contiene inoltre il riferimento della pubblicazione del disciplinare e la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine.

2.   Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 24, paragrafo 7, comprende:

a)

il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;

b)

il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;

c)

una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda soddisfa le prescrizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

d)

il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Articolo 24

Domanda di registrazione di un'indicazione geografica

1.   Le domande di registrazione di un'indicazione geografica nell'ambito del presente capo possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti il cui nome è proposto per la registrazione.

2.   Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata come un gruppo ai fini del presente capo se i produttori interessati non hanno la possibilità di formare un gruppo a causa del loro numero, della loro posizione geografica o delle loro caratteristiche organizzative. In tali casi, il fascicolo di domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 2, indica tali motivi.

3.   Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo ai fini del presente capo qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

la persona in questione è l'unico produttore che desidera presentare una domanda; e

b)

la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe, le caratteristiche della bevanda spiritosa sono differenti da quelle delle bevande spiritose delle zone limitrofe ovvero la bevanda spiritosa presenta una speciale qualità, notorietà o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.

4.   Nel caso di una indicazione geografica che designa una zona geografica transfrontaliera, più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Qualora sia presentata una domanda comune, essa è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo, previa consultazione di tutte la autorità e dei gruppi richiedenti interessati. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all'articolo 23 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati.

Nel caso di domande comuni, le relative procedure di opposizione nazionali sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.

5.   Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica di uno Stato membro, essa è inviata alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia motivata e soddisfi le prescrizioni del presente capo.

6.   Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 5, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda di cui al paragrafo 5 e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio possa presentare un'opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità di qualsiasi opposizione ricevuta in conformità dei criteri di cui all'articolo 28.

7.   Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga rispettate le prescrizioni del presente capo, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 6. Gli Stati membri tengono inoltre informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari nazionali che possono incidere sulla procedura di registrazione.

Lo Stato membro provvede affinché ove adotti una decisione favorevole a norma del primo comma, essa sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

Lo Stato membro provvede affinché la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Lo Stato membro provvede inoltre all'adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

8.   Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

9.   I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 25

Protezione nazionale provvisoria

1.   Solo in via provvisoria, a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome una protezione ai sensi del presente capo a livello nazionale.

2.   Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente capo oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

3.   Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente capo, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi all'interno dell'Unione o internazionali.

Articolo 26

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 24 per stabilire se sia motivata, se soddisfi le prescrizioni del presente capo, e se gli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda siano stati presi in considerazione. Detto esame si basa sul documento unico di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti nella domanda e, di norma, è effettuato entro un termine di sei mesi. Tuttavia, se detto termine è superato, la Commissione indica immediatamente per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. L'elenco contiene inoltre il nome dello Stato membro o del paese terzo dal quale proviene la domanda.

2.   Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene rispettate le prescrizioni previste dal presente capo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e il riferimento di pubblicazione del disciplinare.

Articolo 27

Procedura di opposizione

1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo residente o stabilita in un paese terzo possa presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma.

La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle prescrizioni del presente capo.

Una notifica di opposizione che non contenga una tale dichiarazione è nulla.

La Commissione trasmette senza ritardo la notifica di opposizione all'autorità o all'organismo che ha presentato la domanda.

2.   Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.

3.   Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Tale termine decorre dalla data in cui l'invito è trasmesso alle parti interessate per via elettronica.

L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle prescrizioni del presente capo. Se non è raggiunto un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

Quando le parti interessate raggiungono un accordo, le autorità dello Stato membro o del paese terzo dal quale proviene la domanda notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo, o di altre persone fisiche e giuridiche che hanno presentato opposizione.

Indipendentemente dal fatto che sia stato raggiunto un accordo, la notifica alla Commissione è effettuata entro un mese dal termine delle consultazioni.

In qualsiasi momento durante detti tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

4.   Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 26.

5.   La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 28

Motivi di opposizione

1.   Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale articolo e se dimostra:

a)

che l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di cui all'articolo 3, punto 4, o alle prescrizioni di cui all'articolo 22;

b)

che la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 34 o all'articolo 35;

c)

che la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio d'impresa oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2; o

d)

le prescrizioni di cui agli articoli 31 e 32 non sono rispettate.

2.   I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

Articolo 29

Periodi transitori per l'uso di indicazioni geografiche

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire alle bevande spiritose originarie di uno Stato membro o di un paese terzo e la cui denominazione viola l'articolo 21, paragrafo 2, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, o dell'articolo 27 dimostri che la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza:

a)

di una denominazione totalmente omonima o di un nome composto uno dei cui termini è identico al nome da registrare; o

b)

di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a bevande spiritose che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

2.   Fatto salvo l'articolo 36, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo di 15 anni, o consentano di continuare a usarlo fino a un massimo di 15 anni in casi debitamente giustificati, sempre che sia dimostrato che:

a)

la denominazione di cui al paragrafo 1 sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di protezione presso la Commissione;

b)

l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione dell'indicazione geografica registrata; e

c)

tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

3.   Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.

Articolo 30

Decisione sulla registrazione

1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione di un'indicazione geografica proposta, la Commissione informa lo Stato membro o il paese terzo richiedente interessato dei motivi del rigetto e gli accorda due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione non riceve osservazioni o se, nonostante le osservazioni ricevute, continua a ritenere che le condizioni per la registrazione non siano soddisfatte, respinge la domanda mediante atti di esecuzione, a meno che quest'ultima sia ritirata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

2.   Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 27, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, per registrare il nome.

3.   Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle idonee consultazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

a)

se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o

b)

se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

4.   Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'atto di registrazione concede all'indicazione geografica la protezione di cui all'articolo 21.

Articolo 31

Modifica di un disciplinare

1.   Qualsiasi gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2.   Le modifiche a un disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza:

a)

modifiche dell'Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione stessa;

b)

modifiche standard da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.

3.   Una modifica è una modifica dell'Unione se:

a)

implica un cambiamento nel nome o in una parte del nome dell'indicazione geografica registrata ai sensi del presente regolamento;

b)

consiste in una modifica della denominazione legale o della categoria della bevanda spiritosa;

c)

rischia di nuocere alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche di tale bevanda spiritosa che sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; o

d)

comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Qualsiasi altra modifica è considerata una modifica standard.

Una modifica standard è altresì considerata una modifica temporanea quando riguarda un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

4.   Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita all'articolo 24 e agli articoli da 26 a 30. Le domande di modifica dell'Unione presentate da un paese terzo o da produttori di un paese terzo contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alla legislazione applicabile in tale paese terzo alla protezione delle indicazioni geografiche.

5.   Le modifiche standard sono approvate dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Per quanto riguarda i paesi terzi, le modifiche sono approvate in conformità del diritto applicabile nel paese terzo in questione.

6.   L'esame della domanda di modifica verte unicamente sulla domanda di modifica proposta.

Articolo 32

Cancellazione

1.   Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica in uno dei casi seguenti:

a)

qualora non possa più essere garantito il rispetto delle prescrizioni stabilite dal disciplinare;

b)

qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica.

Gli articoli 24, 26, 27, 28 e 30 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, su richiesta dei produttori della bevanda spiritosa commercializzata sotto l'indicazione geografica registrata, la Commissione può adottare atti di esecuzione che cancellino la relativa registrazione.

3.   In entrambi i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di adottare l'atto di esecuzione, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro, le autorità del paese terzo o, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali.

4.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 33

Registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

1.   La Commissione adotta, entro l'8 giugno 2021, atti delegati, conformemente all'articolo 46, che integrano il presente regolamento, creando un registro elettronico accessibile al pubblico e tenuto aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime («registro»).

2.   Il nome di un'indicazione geografica è registrato nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale è registrata una trascrizione o traslitterazione in caratteri latini.

Per le indicazioni geografiche registrate ai sensi del presente capo, il registro fornisce accesso diretto ai singoli documenti e contiene altresì il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Per le indicazioni geografiche registrate prima dell'8 giugno 2019, il registro fornisce accesso diretto ai principali requisiti della scheda tecnica di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 110/2008.

La Commissione adotta, ai sensi dell'articolo 46, atti delegati a integrazione del presente paragrafo, che stabiliscono le modalità più dettagliate relative alla forma e al contenuto del registro.

3.   Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche.

Articolo 34

Indicazioni geografiche omonime

1.   Se il nome per cui è presentata una domanda è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, la registrazione tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di eventuali rischi di confusione.

2.   Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

3.   L'impiego di un'indicazione geografica registrata omonima è autorizzato esclusivamente in presenza di condizioni pratiche tali da garantire che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

4.   La protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 21 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette applicabili ai prodotti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 251/2014.

Articolo 35

Motivi specifici di rigetto della protezione

1.   Le denominazioni generiche non sono protette in quanto indicazione geografica.

Per stabilire se una denominazione sia divenuta una denominazione generica si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)

della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b)

della pertinente legislazione dell'Unione o nazionale.

2.   Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio d'impresa, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità della bevanda spiritosa.

3.   Una denominazione è protetta soltanto in quanto indicazione geografica se le fasi che conferiscono alla bevanda spiritosa la qualità, la reputazione o altra caratteristica essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica avvengono nella zona geografica interessata.

Articolo 36

Relazione tra marchi d'impresa e indicazioni geografiche

1.   La registrazione di un marchio d'impresa, il cui utilizzo corrisponde o corrisponderebbe a una o più delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, è respinta o invalidata.

2.   Un marchio d'impresa il cui uso corrisponde ad una o più delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di protezione dell'indicazione geografica è stata presentata alla Commissione, può continuare ad essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) o dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

Articolo 37

Indicazioni geografiche esistenti registrate

Le indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate nell'allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 e quindi protette da tale regolamento sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

Articolo 38

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Gli Stati membri stilano e aggiornano un elenco di operatori che producono bevande spiritose con un'indicazione geografica registrata a norma del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano bevande spiritose che hanno origine all'interno dell'Unione registrate in virtù del presente regolamento, la verifica del rispetto del disciplinare di cui all'articolo 22 è effettuata, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:

a)

una o più autorità competenti di cui all'articolo 43, paragrafo 1; o

b)

gli organismi di controllo di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004, in qualità di organismo di certificazione dei prodotti.

Se uno Stato membro applica l'articolo 24, paragrafo 2, la verifica del rispetto del disciplinare è assicurata da un'autorità diversa da quella considerata un gruppo ai sensi di detto paragrafo.

In deroga al diritto nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo.

3.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano bevande spiritose che originano all'interno di un paese terzo registrate in virtù del presente regolamento, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:

a)

un'autorità pubblica competente designata dal paese terzo; o

b)

un organismo di certificazione del prodotto.

4.   Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 2 e aggiornano periodicamente tali informazioni.

La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 3 e aggiorna periodicamente tali informazioni.

5.   Gli organismi di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), sono conformi alla norma europea ISO/IEC 17065:2012 e sono accreditati in conformità della stessa o di qualsiasi sua futura versione rivista o modificata applicabile.

6.   Le autorità competenti di cui ai paragrafi 2 e 3 che verificano il rispetto dell'indicazione geografica protetta in virtù del presente regolamento con il disciplinare devono essere obiettive e imparziali. Esse dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti.

Articolo 39

Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato

1.   Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio con riguardo all'uso, sul mercato, delle indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie in caso di violazione delle prescrizioni del presente capo.

2.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di prodotti o servizi che sono prodotti o immessi sul mercato nel loro territorio e che sono coperti da indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento.

A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere ai loro compiti.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili dei controlli sull'uso dei nomi sul mercato e designate a norma dell'articolo 43. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.

Articolo 40

Procedura e requisiti, e pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1.   Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 41 a 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.

3.   Le relazioni annuali di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 41

Poteri delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46, a integrazione del presente regolamento, che stabiliscono le condizioni ulteriori da rispettare, anche nei casi in cui l'area geografica contempla più di un paese, riguardo a:

a)

una domanda di registrazione di una indicazione geografica di cui agli articoli 23 e 24; e

b)

le procedure nazionali preliminari di cui all'articolo 24, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 46, a integrazione del presente regolamento, che stabiliscono le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche dell'Unione e le modifiche standard, incluse modifiche temporanee, per i disciplinari di cui all'articolo 31.

Articolo 42

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti:

a)

la forma del disciplinare del prodotto di cui all'articolo 22 e le misure relative alle informazioni da fornire nel disciplinare riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f);

b)

le procedure, la forma e la presentazione delle opposizioni di cui agli articoli 27 e 28;

c)

la forma e la presentazione delle domande di modifica dell'Unione e delle comunicazioni riguardanti modifiche standard e temporanee di cui all'articolo 31, rispettivamente paragrafi 4 e 5;

d)

le procedure e la forma della procedura di cancellazione di cui all'articolo 32, nonché la presentazione delle richieste di cancellazione; e

e)

i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami, di cui all'articolo 38.

2.   La Commissione adotta, entro l'8 giugno 2021, atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di cui agli articoli 23 e 24, incluse le domande concernenti più di un territorio nazionale.

3.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

CAPO IV

CONTROLLI, SCAMBIO DI INFORMAZIONI, LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 43

Controlli sulle bevande spiritose

1.   Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di assicurare che il presente regolamento sia rispettato.

2.   La Commissione assicura l'applicazione uniforme del presente regolamento; mediante atti di esecuzione adotta, se necessario, le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 44

Scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 45

Legislazione degli Stati membri

1.   Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche iscritte nel registro o per la protezione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste negli allegati I e II in materia di produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la legislazione dell'Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non vietano e non adottano restrizioni all'importazione, alla vendita o al consumo di bevande spiritose prodotte in altri Stati membri o paesi terzi, che sono conformi al presente regolamento.

CAPO V

DELEGA DI POTERI, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

SEZIONE 1

Delega di poteri e disposizioni di esecuzione

Articolo 46

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8 e 19 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 24 maggio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 33 e 41 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 maggio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 50 è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 24 maggio 2019.

5.   La delega di potere di cui agli articoli 8, 19, 33, 41 e 50 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

6.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

7.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

8.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 19, 33, 41 e 50 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 47

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

SEZIONE 2

Deroga, disposizioni transitorie e finali

Articolo 48

Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE

In deroga all'articolo 3 della direttiva 2007/45/CE, e al punto 1, sesta riga, dell'allegato della stessa direttiva, lo shochu (26) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell'Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.

Articolo 49

Abrogazione

1.   Fatto salvo l'articolo 50, il regolamento (CEE) n. 110/2008 è abrogato. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal 25 maggio 2021. Tuttavia, il capo III è abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019.

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi fino al 25 maggio 2021.

b)

l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 e, fatta salva la validità di eventuali altre disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (27), l'articolo 9 di tale regolamento continuano ad applicarsi fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 9 di tale regolamento di esecuzione, ma, in ogni caso, non oltre il 25 maggio 2021, e

c)

l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi fino alla creazione del registro di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

3.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 50

Misure transitorie

1.   Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte prima del 25 maggio 2021 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le bevande spiritose la cui descrizione, presentazione o etichettatura non è conforme con gli articoli 21 e 36 del presente regolamento, ma è conforme con gli articoli 16 e 23 del regolamento (CE) n. 110/2008 e che sono state etichettate prima dell'8 giugno 2019 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

3.   Fino al 25 maggio 2025. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 46 per modificare l'articolo 3, paragrafi 2, 3, 9, 10, 11 e 12, l'articolo 10, paragrafi 6 e 7, e gli articoli 11, 12 e 13 o per integrare il presente regolamento prevedendo deroghe a tali disposizioni.

Gli atti delegati di cui al primo comma si limitano rigorosamente a rispondere a esigenze comprovate determinate dalla situazione del mercato.

La Commissione adotta un atto delegato distinto in relazione a ciascuna definizione, a ciascuna definizione tecnica o a ciascun requisito di cui al primo comma.

4.   Gli articoli da 22 a 26, 31 e 32 del presente regolamento non si applicano alle domande di registrazione o di modifica né alle richieste di cancellazione pendenti alla data dell'8 giugno 2019. L'articolo 17, paragrafi 4, 5 e 6, e gli articoli 18 e 21 del regolamento (CE) n. 110/2008 continuano ad applicarsi a tali domande e richieste di cancellazione.

Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento non si applicano alle domande di registrazione o alle domande di modifica per le quali i principali requisiti della scheda tecnica o una domanda di modifica sono rispettivamente già stati pubblicati per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 giugno 2019. L'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi a tali domande.

Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento non si applicano alle richieste di cancellazione pendenti alla data dell'8 giugno 2019. L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi a tali richieste di cancellazione.

5.   Per le indicazioni geografiche registrate a norma del capo III del presente regolamento, la cui domanda di registrazione era pendente alla data di applicazione degli atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di cui all'articolo 23 previste all'articolo 42, paragrafo 2, del presente regolamento il registro può fornire accesso diretto ai principali requisiti della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 110/2008.

6.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche registrate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica un documento unico presentato dal suddetto Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare e non è seguita da una procedura di opposizione.

Articolo 51

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'articolo 16, l'articolo 20, lettera c), gli articoli 21, 22 e 23, l'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 24, paragrafo 4, primo e secondo comma, l'articolo 24, paragrafi 8 e 9, gli articoli da 25 a 42, gli articoli 46 e 47, l'articolo 50, paragrafi 1, 4 e 6, punti 39, lettera d) e 40, lettera d) dell'allegato I e le definizioni di cui all'articolo 3 concernenti tali disposizioni si applicano a decorrere dall'8 giugno 2019.

3.   Gli atti delegati di cui agli articoli 8, 19 e 50, adottati in conformità dell'articolo 46 e gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e agli articoli 20, 43 e 44 adottati ai sensi dell'articolo 47 si applicano dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. GAMBA


(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 54.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(4)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(5)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

(6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(7)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3.

(13)  Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 1).

(15)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(16)  Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

(17)  Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53).

(18)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

(19)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(21)  Regolamento (CE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(22)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(23)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(24)  Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(26)  Secondo quanto stabilito nell'allegato 2-D dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).


ALLEGATO I

CATEGORIE DI BEVANDE SPIRITOSE

1.   Rum

a)

Il rum è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, distillata a meno di 96 % vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del rum è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

Il rum non è aromatizzato.

e)

Il rum può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

Il rum può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

In caso di indicazioni geografiche registrate a norma del presente regolamento, la denominazione legale del rum può essere completata dagli elementi seguenti:

i)

il termine «traditionnel» o «tradicional», a condizione che il rum in questione:

sia stato ottenuto mediante distillazione a meno di 90 % vol., previa fermentazione alcolica di prodotti alcoligeni originari esclusivamente dal luogo di produzione considerato, e

abbia un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100 % vol., e

non sia edulcorato;

ii)

il termine «agricolo», a condizione che il rum conforme ai requisiti di cui al punto i) sia stato ottenuto esclusivamente mediante distillazione, previa fermentazione alcolica di succo di canna da zucchero. Il termine «agricolo» può essere utilizzato solo nel caso di un'indicazione geografica di un dipartimento francese d'oltremare o della regione autonoma di Madera.

La presente lettera g) lascia impregiudicato l'impiego dei termini «agricolo», «traditionnel» o «tradicional» utilizzati in relazione a qualsiasi prodotto non contemplato da questa categoria, in conformità dei criteri specifici che li disciplinano.

2.    Whisky o whiskey

a)

Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente al termine di tutte le operazioni seguenti:

i)

distillazione di un mosto di cereali maltati, con o senza chicchi interi di cereali non sottoposti a maltaggio, che è stato:

saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali,

fermentato per azione di lieviti;

ii)

ogni singola distillazione è effettuata a meno di 94,8 % vol., cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate;

iii)

invecchiamento del distillato finale per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l.

Il distillato finale, al quale possono essere aggiunti soltanto acqua e caramello semplice (per la colorazione), conserva il colore, l'aroma e il gusto derivanti dal processo di elaborazione di cui ai punti i), ii) e iii).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del whisky o whiskey è di 40 % vol.;

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

Il whisky o whiskey non può essere edulcorato, neppure per arrotondarne il sapore, né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice (E 150a) usato per adeguare il colore.

e)

La denominazione legale di «whisky» o «whiskey» può essere completata con il termine «single malt» solo se la bevanda è stata distillata esclusivamente da orzo trasformato in malto in un'unica distilleria.

3.   Acquavite di cereali

a)

L'acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

b)

Ad eccezione del «Korn», il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di cereali è di 35 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di cereali non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di cereali può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di cereali può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

Per poter recare la denominazione legale «brandy di cereali» l'acquavite di cereali deve essere prodotta mediante distillazione a meno di 95 % vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

h)

Per la denominazione legale «acquavite di cereali» o «brandy di cereali», il termine «cereali» può essere sostituito con la denominazione del cereale utilizzato esclusivamente nella produzione della bevanda spiritosa.

4.   Acquavite di vino

a)

L'acquavite di vino è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino, di vino alcolizzato o di un distillato di vino distillato a meno di 86 % vol.;

ii)

presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol;

iii)

presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di vino è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di vino non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.

e)

L'acquavite di vino può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di vino può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

Se sottoposta a invecchiamento, l'acquavite di vino può continuare ad essere commercializzata come «acquavite di vino» purché il periodo di invecchiamento sia uguale o superiore a quello stabilito per la bevanda spiritosa della categoria 5.

h)

Il presente regolamento non pregiudica l'uso del termine «Branntwein» in combinazione con il termine «essig» nella presentazione e nell'etichettatura dell'aceto.

5.    Brandy o Weinbrand

a)

Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)

è ottenuta da acquaviti di vino con possibile aggiunta di distillato di vino a condizione che tale distillato sia stato distillato a meno di 94,8 % vol. e non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del prodotto finito;

ii)

è invecchiata per almeno:

un anno in recipienti di quercia con una capacità pari ad almeno 1 000 l ciascuno; o

sei mesi in recipienti di quercia con una capacità inferiore a 1 000 l ciascuno;

iii)

presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione delle materie prime utilizzate;

iv)

presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy o Weinbrand è di 36 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

Il brandy o Weinbrand non è aromatizzato. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.

e)

Il brandy o Weinbrand può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

Il brandy o Weinbrand può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 35 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

6.   Acquavite di vinaccia o marc

a)

L'acquavite di vinaccia o marc è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.,

la prima distillazione è effettuata in presenza delle vinacce;

ii)

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate;

iii)

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

iv)

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di vinaccia o marc è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di vinaccia o marc non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.

e)

L'acquavite di vinaccia o marc può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di vinaccia o marc può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

7.   Acquavite di residui di frutta

a)

L'acquavite di residui di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è prodotta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione di residui di frutta diversi dalla vinaccia e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.,

la prima distillazione è effettuata in presenza di residui di frutta;

ii)

ha un tenore minimo di sostanze volatili di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iii)

ha un tenore massimo di metanolo di 1 500 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iv)

ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso dell'acquavite di residui di frutta con nocciolo.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di residui di frutta è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di residui di frutta non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di residui di frutta può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di residui di frutta può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

La denominazione legale è «acquavite di residui di» seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione legale è «acquavite di residui di frutta» e può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

8.   Acquavite di uve secche o raisin brandy

a)

L'acquavite di uve secche o raisin brandy è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell'estratto di uve secche dei vitigni «nero di Corinto» o «moscato di Alessandria», distillato a meno di 94,5 % vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di uve secche o raisin brandy è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di uve secche o raisin brandy non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di uve secche o raisin brandy può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di uve secche o raisin brandy può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

9.   Acquavite di frutta

a)

L'acquavite di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione, con o senza nocciolo, di un frutto polposo e fresco, ivi comprese le banane, o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi;

ii)

ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti da materie prime distillate;

iii)

presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iv)

ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo.

b)

L'acquavite di frutta ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol., salvo:

i)

nel caso di acquavite di frutta prodotta dai frutti e dalle bacche elencate di seguito, e in cui il tenore massimo di metanolo è di 1 200 g/hl di alcole a 100 % vol.:

mele (Malus domestica Borkh.),

albicocche (Prunus armeniaca L.),

prugne (Prunus domestica L.),

prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),

prugne mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

pesche (Prunus persica L. Batsch),

pere (Pyrus communis L.), eccetto le pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),

more (Rubus sect. Rubus),

lamponi (Rubus idaeus L.).

ii)

Nel caso di acquavite di frutta prodotta dai frutti e dalle bacche elencate di seguito, e in cui il tenore massimo di metanolo è di 1 350 g/hl di alcole a 100 % vol.:

mele cotogne (Cydonia oblonga Mill.),

bacche di ginepro (Juniperus communis L. o Juniperus oxicedrus L.),

pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

ribes (Ribes rubrum L.),

rosa canina (Rosa canina L.),

bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),

sorbole (Sorbus domestica L.),

frutti del sorbo ciavardello (Sorbus torminalis (L.) Crantz).

c)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di frutta è di 37,5 % vol.

d)

L'acquavite di frutta non è colorata.

e)

Ferma restando la lettera d) della presente categoria e in deroga all'allegato II, parte E, categoria alimentare 14.2.6 del regolamento (CE) n. 1333/2008, è consentita l'aggiunta di caramello per adeguare il colore delle acquaviti di frutta sottoposte a invecchiamento per almeno un anno a contatto con il legno.

f)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

g)

L'acquavite di frutta non è aromatizzata.

h)

L'acquavite di frutta può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 18 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

i)

La denominazione legale dell'acquavite di frutta è «acquavite di» completata dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio. Nel caso delle lingue bulgara, ceca, greca, croata, polacca, rumena, slovacca e slovena tale denominazione legale può essere espressa con il nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio completato da un suffisso.

In alternativa:

i)

la denominazione legale di cui al primo comma può essere «wasser», utilizzata congiuntamente al nome del frutto; o

ii)

nei casi di seguito è possibile utilizzare le denominazioni legali seguenti:

«kirsch» per l'acquavite di ciliegie (Prunus avium (L.) L.),

«prugne», «quetsche» o «slivovitz» per l'acquavite di prugne (Prunus domestica L.),

«mirabelle» per l'acquavite di mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

«corbezzole» per l'acquavite di corbezzole (Arbutus unedo L.),

«Golden Delicious» per l'acquavite di mele (Malus domestica var. «Golden Delicious»),

«Obstler» per un'acquavite di frutta prodotta da frutta, con o senza bacche, a condizione che almeno l'85 % del mosto sia ottenuto da diverse varietà di mele, pere o entrambe.

La denominazione «Williams» o «williams» può essere utilizzata solo ai fini dell'immissione in commercio dell'acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà Williams.

Se vi fosse il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni legali che non contengono la dicitura «acquavite di» di cui alla presente lettera h), la designazione, la presentazione e l'etichettatura recano il termine «acquavite di», eventualmente completato da una spiegazione.

j)

Qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è immesso in commercio con la denominazione legale:

«acquavite di frutta» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di frutta o bacche o entrambe; o

«acquavite di ortaggi» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di ortaggi; o

«acquavite di frutta e di ortaggi» per le bevande spiritose prodotte mediante distillazione di una combinazione di frutti, bacche e ortaggi.

Detta denominazione legale può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

10.   Acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

a)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere e l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere sono bevande spiritose che soddisfano i requisiti seguenti:

i)

sono ottenute esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol., di sidro di mele e di sidro di pere, cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;

ii)

presentano un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

iii)

presentano un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di sidro di mele, dell'acquavite di sidro di pere e dell'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere non è aromatizzata. Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali.

e)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di sidro di mele, l'acquavite di sidro di pere o l'acquavite di sidro di mele e di sidro di pere può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 15 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

La denominazione legale è:

«acquavite di sidro di mele» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di sidro di mele;

«acquavite di sidro di pere» per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di sidro di pere; o

«acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» per le bevande spiritose prodotte mediante distillazione di sidro di mele e di sidro di pere.

11.   Acquavite di miele

a)

L'acquavite di miele è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione della soluzione di miele;

ii)

è distillata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione presenti le caratteristiche organolettiche provenienti dalla materia prima utilizzata.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di miele è di 35 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di miele non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di miele può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'acquavite di miele può essere edulcorata soltanto con miele per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di miele per litro, espressi in zucchero invertito.

12.    Hefebrand o acquavite di fecce

a)

L'Hefebrand o acquavite di fecce è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol. di fecce di vino, di fecce di birra o di fecce di frutti fermentati.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'Hefebrand o acquavite di fecce è di 38 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'Hefebrand o acquavite di fecce non è aromatizzata.

e)

L'Hefebrand o acquavite di fecce può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L'Hefebrand o acquavite di fecce può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

La denominazione legale «Hefebrand» o «acquavite di fecce» è completata dal nome della materia prima utilizzata.

13.   Acquavite di birra

a)

L'acquavite di birra è la bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione diretta a pressione normale di birra fresca e ha un titolo alcolometrico volumico inferiore a 86 % vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di birra è di 38 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L'acquavite di birra non è aromatizzata.

e)

L'acquavite di birra può contenere caramello aggiunto solo per adattare il colore.

f)

L'acquavite di birra può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

14.    Topinambur o acquavite di elianto

a)

Il topinambur o acquavite di elianto è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol. di tuberi di topinambur (Helianthus tuberosus L.).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del topinambur o acquavite di elianto è di 38 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

Il topinambur o acquavite di elianto non è aromatizzato.

e)

Il topinambur o acquavite di elianto può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

Il topinambur o acquavite di elianto può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

15.   Vodka

a)

La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcole etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione, in presenza di lieviti, di:

patate, cereali o entrambi, o

altre materie prime agricole,

per distillazione onde attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione.

Ciò può essere seguito da una distillazione aggiuntiva o da un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbone attivo, o da entrambi i procedimenti, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari.

I valori massimi dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola utilizzato per produrre la vodka sono conformi a quelli stabiliti all'articolo 5, lettera d), ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka è di 37,5 % vol.

c)

Gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le sostanze aromatizzanti naturali o le preparazioni aromatiche presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate. Possono essere inoltre conferite al prodotto caratteristiche organolettiche particolari, ma non un gusto predominante.

d)

La vodka non è colorata.

e)

La vodka può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 8 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

f)

La designazione, la presentazione o l'etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente da patate o cereali, o da entrambi, recano in maniera visibile la menzione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l'alcole etilico di origine agricola. Tale menzione figura nello stesso campo visivo della denominazione legale.

g)

La denominazione legale «vodka» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri.

16.   Acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione

a)

L'acquavite (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

è stata prodotta mediante:

macerazione di frutti, bacche o frutta a guscio elencati al punto ii), parzialmente fermentati o non fermentati, addizionata eventualmente di un massimo di 20 litri di alcole etilico di origine agricola o acquavite o distillato proveniente dallo stesso frutto, bacca o frutto a guscio, o una combinazione di tali prodotti per 100 kg di frutta, bacche o frutta a guscio fermentate,

seguita da distillazione; ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

ii)

è prodotta dai frutti, dalle bacche o dalla frutta a guscio seguenti:

aronia (Aronia Medik. nom cons.),

aronia nera [Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott],

castagne (Castanea sativa Mill.),

agrumi (Citrus spp.),

nocciole (Corylus avellana L.),

bacche di empetro nero (Empetrum nigrum L.),

fragole (Fragaria spp.),

bacche di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L.),

bacche di agrifoglio (Ilex aquifolium e Ilex cassine L.),

corniole (Cornus mas),

noci (Juglans regia L.),

banane (Musa spp.),

mirto (Myrtus communis L.),

fichi d'india [Opuntia ficus-indica (L.) Mill.],

frutti della passione (Passiflora edulis Sims),

frutti del ciliegio pado (Prunus padus L.).

prugnole (Prunus spinosa L.),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

ribes bianchi (Ribes niveum Lindl.),

ribes (Ribes rubrum L.),

uva spina (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),

rosa canina (Rosa canina L.),

more artiche (Rubus arcticus L.),

frutti del rovo camemoro (Rubus chamaemorus L.),

more (Rubus sect. Rubus),

lamponi (Rubus idaeus L.),

bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),

sorbole (Sorbus domestica L.),

frutti del sorbo ciavardello [Sorbus torminalis (L.) Crantz],

frutti della spondias dorata (Spondias dulcis Parkinson),

frutti della spondias rossa (Spondias mombin L.),

mirtilli giganti (Vaccinium corymbosum L.),

mortelle di palude selvatiche (Vaccinium oxycoccos L.),

mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione è di 37,5 % vol.

c)

L'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, non è aromatizzata.

d)

L'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, non è colorata.

e)

Ferma restando la lettera d) e in deroga all'allegato II, tabella II, parte E, categoria alimentare 14.2.6, del regolamento (CE) n. 1333/2008, è consentita l'aggiunta di caramello per adeguare il colore dell'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, sottoposta a invecchiamento per almeno un anno a contatto con il legno.

f)

L'acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), ottenuta dalla macerazione e distillazione, può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 18 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

g)

Per quanto riguarda la designazione, la presentazione e l'etichettatura dell'acquavite (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione, la dicitura «ottenuta dalla macerazione e distillazione» deve figurare nella descrizione, nella presentazione o nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per la dicitura «acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio)» e presenti nello stesso campo visivo e sulle bottiglie essa deve essere indicata sull'etichetta frontale.

17.    Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima impiegata)

a)

Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima impiegata) è la bevanda spiritosa prodotta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati di cui alla categoria 16, lettera a), punto ii), o di ortaggi, frutta a guscio, altre materie vegetali, quali erbe o petali di rosa, o funghi, in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di 37,5 % vol.

c)

Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) non è aromatizzato.

d)

Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) non è colorato.

e)

Il Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima utilizzata) può essere edulcorato per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

f)

Il termine «-geist», preceduto da un termine che non sia il nome di un frutto, di una pianta o di altra materia prima, può integrare la denominazione legale di altre bevande spiritose e bevande alcoliche, a condizione che tale uso non induca in errore il consumatore.

18.   Genziana

a)

La genziana è la bevanda spiritosa proveniente da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della genziana è di 37,5 % vol.

c)

La genziana non è aromatizzata.

19.   Bevanda spiritosa al ginepro

a)

La bevanda spiritosa al ginepro è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o acquavite di cereali o distillato di cereali o una combinazione di tali prodotti con bacche di ginepro (Juniperus communis L. o Juniperus oxicedris L.).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al ginepro è di 30 % vol.

c)

Possono essere impiegate come complemento alle bacche di ginepro altre sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, piante con proprietà aromatizzanti o parti di esse o una combinazione di questi elementi, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuate.

d)

La bevanda spiritosa al ginepro può recare la denominazione legale «Wacholder» o «genebra».

20.    Gin

a)

Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5 % vol.

c)

Nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.

d)

Il termine «gin» può essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.

21.    Gin distillato

a)

Il gin distillato è:

i)

la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta esclusivamente mediante distillazione di alcole etilico di origine agricola con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96 % vol., in presenza di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante; oppure

ii)

la combinazione del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l'aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin distillato è di 37,5 % vol.

c)

Il gin prodotto unicamente aggiungendo essenze o aromi all'alcole etilico di origine agricola non è gin distillato.

d)

Il termine «gin distillato» può includere o essere completato dal termine «dry» se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.

22.    London gin

a)

Il London gin è un gin distillato che soddisfa i seguenti requisiti:

i)

è prodotto esclusivamente da alcole etilico di origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcole al 100 % vol., il cui aroma è dovuto esclusivamente alla distillazione di alcole etilico di origine agricola, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati;

ii)

ha un titolo alcolometrico pari o superiore a 70 % vol.;

iii)

qualsiasi altro alcole etilico di origine agricola aggiunto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, ma con un tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100 % vol.;

iv)

non contiene coloranti;

v)

non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito;

vi)

non contiene alcun altro ingrediente oltre a quelli di cui ai punti i), iii) e v) e acqua.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del London gin è di 37,5 % vol.

c)

Il termine London gin può includere o essere completato dal termine «dry».

23.   Bevanda spiritosa al carvi o Kümmel

a)

La bevanda spiritosa al carvi o Kümmel è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con carvi (Carum carvi L.).

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della bevanda spiritosa al carvi o Kümmel è di 30 % vol.

c)

Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche o entrambe, ma il gusto del carvi deve essere predominante.

24.    Akvavit o aquavit

a)

L'akvavit o aquavit è la bevanda spiritosa aromatizzata con carvi o semi di aneto o entrambi, prodotta utilizzando alcole etilico di origine agricola, aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'akvavit o aquavit è di 37,5 % vol.

c)

Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche naturali o entrambe, ma il gusto di queste bevande è attribuibile in gran parte a distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) o di semi di aneto (Anethum graveolens L.), mentre è vietato l'impiego di oli essenziali.

d)

Le sostanze amare non dominano nettamente il gusto; il tenore di estratto secco non può superare 1,5 g/100 ml.

25.   Bevanda spiritosa all'anice

a)

La bevanda spiritosa all'anice è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum Hook f.), di anice verde (Pimpinella anisum L.), di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale, usando uno dei seguenti procedimenti o una loro combinazione:

i)

macerazione, distillazione o entrambe;

ii)

distillazione dell'alcole in presenza dei semi o di altre parti delle piante suddette;

iii)

aggiunta di estratti naturali distillati di piante aromatizzate all'anice.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della bevanda spiritose all'anice è di 15 % vol.

c)

Una bevanda spiritosa all'anice può essere aromatizzata solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

d)

Possono essere impiegati come complemento altri estratti vegetali naturali o semi aromatici, ma il gusto di anice deve essere predominante.

26.    Pastis

a)

Il pastis è la bevanda spiritosa aromatizzata all'anice che contiene anche estratti naturali della radice di liquirizia (Glycyrrhiza spp.), il che comporta la presenza di sostanze coloranti dette «calconi», nonché la presenza di acido glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo devono essere rispettivamente di 0,05 e 0,5 grammi per litro.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis è di 40 % vol.

c)

Il pastis può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

d)

Il pastis deve presentare un tenore di edulcoranti inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito, e avere un tenore minimo e massimo di anetolo pari rispettivamente a 1,5 e 2 grammi per litro.

27.    Pastis de Marseille

a)

Il pastis de Marseille è un pastis con un gusto pronunciato di anice e un tenore di anetolo compreso tra 1,9 e 2,1 grammi per litro.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis de Marseille è di 45 % vol.

c)

Il pastis de Marseille può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

28.    Anis o janeževec

a)

L'anis o janeževec è la bevanda spiritosa aromatizzata all'anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall'anice verde (Pimpinella anisum L.), dall'anice stellato (Illicium verum Hook f.) o dal finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o da una loro combinazione.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis o janeževec è di 35 % vol.

c)

L'anis o janeževec può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

29.    Anis distillato

a)

L'anis distillato è un anis che contiene alcole distillato in presenza dei semi di cui alla categoria 28, lettera a) e, in caso di indicazione geografica, semi di lentisco e altri semi, piante e frutti aromatici, sempreché la proporzione minima dell'alcole distillato sia pari al 20 % del titolo alcolometrico dell'anis distillato.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'anis distillato è di 35 % vol.

c)

L'anis distillato può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

30.   Bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter

a)

La bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter è una bevanda spiritosa dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o entrambi, con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche o entrambe.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo di una bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter è di 15 % vol.

c)

Fatto salvo l'utilizzo di tali termini nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari diversi dalle bevande spiritose, una bevanda spiritosa di gusto amaro o bitter può essere immesse sul mercato anche con la dicitura «amaro» o «bitter» associata o meno a un altro termine.

d)

In deroga alla lettera c), il termine «amaro» o «bitter» può essere utilizzato nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura di liquori di gusto amaro.

31.   Vodka aromatizzata

a)

La vodka aromatizzata è vodka cui è stato conferito un gusto predominante diverso da quello delle materie prime utilizzate per produrre la vodka.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka aromatizzata è di 37,5 % vol.

c)

La vodka aromatizzata può essere edulcorata, assemblata, aromatizzata, invecchiata o colorata.

d)

Se la vodka aromatizzata è edulcorata, il prodotto finale presenta un tenore di edulcoranti inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.

e)

La denominazione legale della vodka aromatizzata può essere anche la denominazione formata da qualsiasi aroma predominante combinata con il termine «vodka». In tutte le lingue ufficiali dell'Unione il termine «vodka» può essere sostituito da «vodka».

32.   Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán

a)

La bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán è una bevanda spiritosa avente un gusto predominante di prugnole e prodotta mediante macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell'alcole etilico di origine agricola, con l'aggiunta di estratti naturali di anice o distillati di anice o entrambi;

b)

il titolo alcolometrico minimo di una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán è di 25 % vol.;

c)

per la produzione di una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán è utilizzato un quantitativo minimo di 125 grammi di prugnole per litro di prodotto finale;

d)

una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán ha un tenore di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, pari a 80-250 grammi per litro di prodotto finale;

e)

le caratteristiche organolettiche e il colore e gusto di una bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán sono conferiti esclusivamente dal frutto impiegato e dall'anice.

f)

Il termine «pacharán» può essere utilizzato quale denominazione legale solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine «pacharán» può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione legale «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole», a condizione di essere accompagnato dalla menzione: «prodotta in…», seguita dal nome dello Stato membro o paese terzo di produzione.

33.   Liquore

a)

Il liquore è la bevanda spiritosa:

i)

avente un tenore minimo di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, di:

70 grammi per litro per i liquori di ciliegia o di ciliegia acida il cui alcole etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie o di ciliegie acide,

80 grammi per litro per i liquori aromatizzati esclusivamente alla genziana o a piante simili o all'assenzio,

100 grammi per litro in tutti gli altri casi;

ii)

ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una combinazione di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15 % vol.

c)

Nella produzione del liquore possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche.

Tuttavia, i seguenti liquori possono essere aromatizzati solo con alimenti aromatizzanti, preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali:

i)

liquori di frutta:

ananas (Ananas),

agrumi (Citrus L.),

bacche di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L.),

gelsi (Morus alba, Morus rubra),

ciliege acide (Prunus cerasus),

ciliege (Prunus avium),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

more artiche (Rubus arcticus L.),

frutti del rovo camemoro (Rubus chamaemorus L.),

lamponi (Rubus idaeus L.),

mortelle di palude selvatiche (Vaccinium oxycoccos L.),

mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.);

ii)

liquori di piante:

genepì (Artemisia genepi),

genziana (Gentiana L.),

menta (Mentha L.),

anice (Pimpinella anisum L.).

d)

La denominazione legale «liquore» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri e:

per i liquori prodotti dalla macerazione di ciliegie acide o ciliegie (Prunus cerasus o Prunus avium) in alcole etilico di origine agricola, può essere utilizzata la denominazione legale «Guignolet» o «češnjevec», con o senza il termine «liquore»;

per i liquori prodotti dalla macerazione di ciliegie acide (Prunus cerasus) in alcole etilico di origine agricola, può essere utilizzata la denominazione legale «Ginja» o «Ginjinha» o «višnjevec», con o senza il termine «liquore»;

per i liquori il cui tenore alcolico proviene esclusivamente dall'impiego di rum, può essere utilizzata la denominazione legale «Punch au rhum», con o senza il termine «liquore»;

fatti salvi l'articolo 3, punto 2, l'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 11, per i liquori contenenti latte o prodotti lattiero-caseari, la denominazione legale «crema» può essere completata con il nome della materia prima impiegata per conferire al liquore il suo gusto predominante, con o senza il termine «liquore».

e)

Per tenere conto di metodi di produzione stabiliti, nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura dei liquori prodotti nell'Unione, per i quali sia impiegato alcole etilico di origine agricola o distillato di origine agricola possono essere utilizzati i seguenti termini composti:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom o rum di ribes neri.

Per quanto riguarda la descrizione, la presentazione e l'etichettatura dei liquori di cui alla presente lettera, il termine composto è indicato sulla stessa riga, in caratteri di tipo, dimensione e colore uniformi e il termine «liquore» figura immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle del termine composto. Inoltre, se l'alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, sull'etichetta figura l'origine dell'alcole utilizzato, nello stesso campo visivo del termine composto e del termine «liquore». Tale riferimento è espresso con l'indicazione del tipo di alcole agricolo utilizzato oppure con l'indicazione «alcole agricolo» preceduta dai termini «fabbricato a partire da …» o «elaborato con …» o «a base di …».

f)

Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l'articolo 13, paragrafo 4, la denominazione legale «liquore» può essere completata dal nome di un aroma o di un prodotto alimentare che conferisce il gusto predominante alla bevanda spiritosa, a condizione che il gusto sia conferito alla bevanda spiritosa da alimenti aromatizzanti, preparazioni aromatiche e sostanza aromatizzanti naturali ottenute dalla materia prima indicata nel nome dell'aroma o del prodotto alimentare, completato ove necessario da sostanze aromatizzanti al fine di rafforzare il gusto di detta materia prima.

34.   Crema di (completata dal nome del frutto o di altra materia prima utilizzata)

a)

La Crema di (completata dal nome di un frutto o di altra materia prima utilizzata) è un liquore avente un tenore minimo di edulcoranti di 250 grammi per litro espresso in zucchero invertito.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della crema di (completata dal nome del frutto o dell'altra materia prima utilizzata) è di 15 % vol.

c)

A questa bevanda spiritosa si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)

Le materie prime utilizzate non comprendono i prodotti del latte.

e)

Il frutto o ogni altre materia prima utilizzato nella denominazione legale deve essere il frutto o la materia prima che conferisce a tale bevanda spiritosa il suo gusto predominante.

f)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

g)

La denominazione legale «crème de cassis» può essere utilizzata solo per i liquori prodotti con ribes neri e aventi un tenore di edulcoranti superiore a 400 grammi per litro espresso in zucchero invertito.

35.    Sloe Gin

a)

Lo sloe gin è il liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dello sloe gin è di 25 % vol.

c)

Nella produzione dello sloe gin possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

d)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

36.    Sambuca

a)

La sambuca è un liquore incolore aromatizzato all'anice che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

contiene distillati di anice verde (Pimpinella anisum L.), di anice stellato (Illicium verum L.) o di altre erbe aromatiche;

ii)

ha un tenore di edulcoranti non inferiore a 350 grammi per litro, espresso in zucchero invertito;

iii)

presenta un tenore di anetolo naturale non inferiore a 1 grammo per litro e non superiore a 2 grammi per litro.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo della sambuca è di 38 % vol.

c)

Alla sambuca si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)

La sambuca non è colorata.

e)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

37.    Maraschino, marrasquino o maraskino

a)

Il maraschino, marrasquino o maraskino è il liquore incolore che viene aromatizzato principalmente da un distillato di marasche o del prodotto della macerazione di ciliegie o di parte di tale frutto in alcole etilico di origine agricola o in un distillato di marasche, avente un tenore di edulcoranti non inferiore a 250 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del maraschino, marrasquino o maraskino è di 24 % vol.

c)

Al maraschino, marrasquino o maraskino si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)

Il maraschino, marrasquino o maraskino non è colorato.

e)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

38.    Nocino od orehovec

a)

Il nocino od orehovec è il liquore che viene aromatizzato principalmente mediante la macerazione, o la macerazione e la distillazione, di noci verdi intere (Juglans regia L.), avente un tenore di edulcoranti non inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del nocino od orehovec è di 30 % vol.

c)

Al nocino od orehovec si applicano le norme enunciate alla categoria 33 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)

La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».

39.   Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat

a)

Il liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi. Il tenore minimo di zucchero o miele deve essere di 150 grammi per litro espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo puro deve essere di 140 grammi per litro di prodotto finale. Qualora siano utilizzate uova diverse dalle uova di gallina della specie Gallus gallus, ciò dovrebbe essere indicato sull'etichetta.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è di 14 % vol.

c)

Nella produzione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzati solo alimenti aromatizzanti, sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche.

d)

Nella produzione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzati prodotti lattiero-caseari.

40.   Liquore all'uovo

a)

Il liquore all'uovo è il liquore, aromatizzato o no, prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d'uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi. Il tenore minimo di zucchero o miele deve essere di 150 grammi per litro espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d'uovo deve essere di 70 grammi per litro di prodotto finale.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore all'uovo è di 15 % vol.

c)

Nella produzione del liquore all'uovo possono essere utilizzati solo alimenti aromatizzanti, sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

d)

Nella produzione del liquore all'uovo possono essere utilizzati prodotti lattiero-caseari.

41.    Mistrà

a)

Il mistrà è la bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale che soddisfa i requisiti seguenti:

i)

presenta un tenore di anetolo non inferiore a 1 grammo per litro e non superiore a 2 grammi per litro;

ii)

può essere eventualmente addizionata di un distillato di erbe aromatiche;

iii)

non è edulcorata.

b)

Il titolo alcolometrico volumico del mistrà è compreso tra un minimo di 40 % e un massimo di 47 % vol.

c)

Il mistrà può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

d)

Il mistrà non è colorato.

42.    Väkevä glögi o spritglögg

a)

Il Väkevä glögi o spritglögg è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di vino o prodotti vitivinicoli e di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali di chiodi di garofano o di cannella o di entrambi, usando uno dei procedimenti seguenti o una combinazione dei medesimi:

i)

macerazione o distillazione,

ii)

distillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante suddette,

iii)

aggiunta di sostanze aromatizzanti di chiodi di garofano o di cannella.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del Väkevä glögi o spritglögg è di 15 %.

c)

Il Väkevä glögi o spritglögg può essere aromatizzato solo con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche o altri aromi ma l'aroma delle spezie menzionate alla lettera a) è predominante.

d)

Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non può superare il 50 % di prodotto finale.

43.    Berenburg o Beerenburg

a)

Il Berenburg o Beerenburg è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)

è ottenuta da alcole etilico di origine agricola;

ii)

è ottenuta mediante macerazione di frutti o di piante o di parti di frutti o di piante;

iii)

contiene come aroma specifico un distillato di radici di genziana (Gentiana lutea L.), di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di foglie di alloro (Laurus nobilis L.);

iv)

il suo colore può variare dal marrone chiaro al marrone scuro;

v)

può essere edulcorata fino al un massimo di 20 grammi per litro di prodotti edulcoranti, espresso in zucchero invertito.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del Berenburg o Beerenburg è di 30 % vol.

c)

Il Berenburgo o Beerenburg può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.

44.   Nettare di miele o di idromele

a)

Il nettare di miele o di idromele è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di una miscela di soluzione di miele fermentata e distillato di miele o alcole etilico di origine agricola, che contiene almeno il 30 % vol. di soluzione di miele fermentata.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo del nettare di miele o di idromele è di 22 %.

c)

Il nettare di miele o di idromele può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali, purché il gusto di miele sia predominante.

d)

Il nettare di miele o di idromele può essere edulcorato solo con miele.


ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A TALUNE BEVANDE SPIRITOSE

1.   Il Rum-Verschnitt è prodotto in Germania ed è ottenuto miscelando rum e alcole etilico di origine agricola, in modo tale che una proporzione minima del 5 % dell'alcole contenuto nel prodotto finale provenga dal rum. Il titolo alcolometrico volumico minimo del Rum-Verschnitt è di 37,5 %. Il termine Verschnitt figura nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine «Rum», sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie figura sull'etichetta frontale. La denominazione legale di questo prodotto è «bevanda spiritosa». In caso di immissione sul mercato Rum-Verschnitt al di fuori della Germania, la sua composizione alcolica è indicata sull'etichetta.

2.   La slivovice è prodotta in Cechia ed è ottenuta aggiungendo al distillato di prugne, prima dell'ultima distillazione, alcole etilico di origine agricola in modo tale che il 70 % almeno dell'alcole contenuto nel prodotto finale provenga dal distillato di prugne. La denominazione legale di questo prodotto è «bevanda spiritosa». Il termine «slivovice» può essere aggiunto purché figuri nello stesso campo visivo sull'etichetta frontale. In caso di immissione sul mercato al di fuori della Cechia, la composizione alcolica del prodotto è indicata sull'etichetta. Questa disposizione non pregiudica l'uso delle denominazioni legali per le acquaviti di frutta di cui alla categoria 9 dell'allegato I.

3.   Il Guignolet Kirsch è prodotto in Francia ed è ottenuto miscelando guignolet e kirsch, in modo tale che una proporzione minima del 3 % dell'alcole puro totale contenuto nel prodotto finale provenga dal Kirsch. Il termine «guignolet» figura nella descrizione, nella presentazione e nell'etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine «kirsch», sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie figura sull'etichetta frontale. La denominazione legale di questo prodotto è «liquore». La sua composizione alcolica indica la percentuale in volume dell'alcole puro che guignolet e kirsch rappresentano nel volume totale di alcole puro del guignolet kirsch.


ALLEGATO III

SISTEMA DI INVECCHIAMENTO DINAMICO O «CRIADERAS Y SOLERA» O «SOLERA E CRIADERAS»

Il sistema di invecchiamento dinamico o «criaderas y solera» o «solera e criaderas» consiste nell'esecuzione di estrazioni periodiche di una porzione del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere che costituiscono un livello di invecchiamento e nel corrispondente reinserimento del brandy estratto dal livello di invecchiamento precedente.

Definizioni

«Livelli di invecchiamento»: ciascun gruppo di fusti e recipienti di rovere con lo stesso livello di invecchiamento, attraverso cui passa il brandy nel processo di invecchiamento. Ciascun livello è denominato «criadera», ad eccezione dell'ultimo, che precede la spedizione del brandy, noto come «solera».

«Estrazione»: volume parziale del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere di un livello di invecchiamento, che viene estratto per essere incorporato nei fusti e nei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo o, nel caso della solera, per essere spedito.

«Reinserimento»: volume del brandy estratto dai fusti e recipienti di rovere di un determinato livello di invecchiamento, che viene incorporato e assemblato con il contenuto dei fusti e dei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo.

«Invecchiamento medio»: periodo di tempo che corrisponde alla rotazione della quantità totale di brandy sottoposta al processo di invecchiamento, calcolato dividendo il volume totale del brandy contenuto in tutti i livelli di invecchiamento per il volume delle estrazioni effettuate dall'ultimo livello (solera) nel corso di un anno.

L'invecchiamento medio del brandy estratto dalla solera può essere calcolato applicando la seguente formula: t = Vt/Ve, in cui:

t è l'invecchiamento medio, espresso in anni;

Vt è il volume totale presente nel sistema di invecchiamento, espresso in litri di alcole puro;

Ve è il volume totale di prodotto estratto per essere spedito nel corso di un anno, espresso in litri di alcole puro.

In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità inferiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore a due volte il numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno sei mesi.

In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità uguale o superiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore al numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno un anno.


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Il presente regolamento

Regolamento (CE) n. 110/2008

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, lettere da a) a d)

Articolo 2, paragrafi 1 e 3

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, lettera f)

Allegato I, punto 6

Articolo 3, punto 1

Articolo 8

Articolo 3, punti 2 e 3

Articolo 10

Articolo 3, punto 4

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 3, punto 5

Articolo 3, punto 6

Articolo 3, punto 7

Articolo 15, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 3, punto 8

Articolo 3, punti 9 e 10

Articolo 11, paragrafo 2, e allegato I, punto 4

Articolo 3, punti 11 e 12

Allegato I, punto 7

Articolo 4, punto 1

Articolo 7 e allegato I, punto 14

Articolo 4, punto 2

Articolo 7 e allegato I, punto 15

Articolo 4, punto 3

Articolo 7 e allegato I, punto 16

Articolo 4, punto 4

Articolo 4, punto 5

Allegato I, punto 17

Articolo 4, punto 6

Articolo 4, punto 7

Allegato I, punto 2

Articolo 4, punto 8

Allegato I, punto 3

Articolo 4, punto 9

Allegato I, punto 3

Articolo 4, punto 10

Allegato I, punto 5

Articolo 4, punto 11

Allegato I, punto 8

Articolo 4, punto 12

Allegato I, punto 9

Articolo 4, punto 13

Articolo 4, punto 14

Articolo 4, punto 15

Articolo 4, punto 16

Articolo 4, punto 17

Articolo 4, punto 18

Articolo 4, punti 19 e 20

Allegato I, punto 10

Articolo 4, punto 21

Articolo 4, punto 22

Articolo 4, punto 23

Allegato I, punto 11

Articolo 4, punto 24

Allegato I, punto 12

Articolo 5

Allegato I, punto 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 26

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafi 5 e 6

Articolo 10, paragrafo 6, lettere da a) a c), e) ed f)

Articolo 10, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 7, primo comma

Articolo 9, paragrafi 4 e 7

Articolo 10, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 9

Articolo 13, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 1

Allegato I, punto 13)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, lettera a)

Articolo 20, lettera b)

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 20, lettera c)

Articolo 20, lettera d)

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1, parte introduttiva e lettere a), b) e c)

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 24, paragrafi da 1 a 4

Articolo 24, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 8

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 9

Articolo 17, paragrafo 1, prima frase

Articolo 25

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 7, prima frase

Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 7, seconda frase

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 17, paragrafo 8, prima frase

Articolo 30, paragrafo 4, primo comma

Articolo 17, paragrafo 8, seconda frase

Articolo 30, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 31

Articolo 21

Articolo 32

Articolo 18

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafi 2 e 3

Articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 19

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 37

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 6

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafi 2 e 3

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 45

Articolo 6

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 25

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 29

Articolo 50

Articolo 28

Articolo 51

Articolo 30

Allegato I, categorie 1 to 31

Allegato II, categorie 1 to 31

Allegato I, categoria 32

Allegato II, categoria 37 bis

Allegato I, categoria 33

Allegato II, categoria 32

Allegato I, categoria 34

Allegato II, categoria 33

Allegato I, categoria 35

Allegato II, categoria 37

Allegato I, categoria 36

Allegato II, categoria 38

Allegato I, categoria 37

Allegato II, categoria 39

Allegato I, categoria 38

Allegato II, categoria 40

Allegato I, categoria 39

Allegato II, categoria 41

Allegato I, categoria 40

Allegato II, categoria 42

Allegato I, categoria 41

Allegato II, categoria 43

Allegato I, categoria 42

Allegato II, categoria 44

Allegato I, categoria 43

Allegato II, categoria 45

Allegato I, categoria 44

Allegato II, categoria 46

Allegato II

Allegato II, parte relativa al titolo «Altre bevande spiritose»

Allegato III

Allegato IV