27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/356


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/778 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prescrive che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito «l'Agenzia») formuli raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797, e provveda all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale.

(2)

L'articolo 13 della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) prevede la revisione della sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione (4) (STI TAF) al fine di specificare la procedura modificata di controllo delle modifiche della STI TAF.

(3)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/796 è stato istituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di raccomandazione relativa alla modifica della sezione 7.2 della STI TAF.

(4)

Il 20 aprile 2018 l'Agenzia ha indirizzato una raccomandazione alla Commissione sulla revisione della sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 relativa alla STI TAF.

(6)

L'elenco dei documenti cui si fa riferimento nella STI TAF dovrebbe essere aggiornato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'appendice I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(3)  Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).


ALLEGATO I

La sezione 7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è sostituita dalla seguente:

«7.2.   Gestione delle modifiche

7.2.1.   Procedura di gestione delle modifiche

Le procedure di gestione delle modifiche sono definite in modo da assicurare un'analisi adeguata dei costi e dei benefici e permettere di attuare le modifiche in condizioni controllate. Tali procedure, definite, adottate, sostenute e gestite dall'Agenzia, includono i seguenti aspetti:

l'individuazione dei vincoli tecnici sottesi alla modifica,

l'indicazione del soggetto su cui ricade la responsabilità delle procedure di attuazione delle modifiche,

la procedura di convalida delle modifiche da attuare,

la politica per la gestione delle modifiche, il rilascio, la migrazione e l'abbandono della soluzione precedente,

la definizione delle responsabilità relative alla gestione delle specifiche dettagliate sia sotto il profilo dell'assicurazione di qualità che per quanto riguarda la gestione della configurazione.

Il comitato per il controllo delle modifiche è composto dall'Agenzia, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario e dagli Stati membri. La partecipazione delle parti deve assicurare una visione generale delle modifiche da introdurre e una valutazione globale delle loro implicazioni. In futuro il comitato di controllo farà capo all'Agenzia.

7.2.2.   Procedura specifica di gestione delle modifiche per i documenti di cui all'appendice I del presente regolamento

La gestione del controllo delle modifiche dei documenti di cui all'appendice I del presente regolamento è stabilita dall'Agenzia conformemente ai criteri riportati di seguito.

1.

Le richieste di modifica riguardanti i documenti sono trasmesse attraverso gli Stati membri oppure attraverso gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti nell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), oppure il comitato direttivo della STI TAF.

2.

L'Agenzia deve raccogliere e archiviare le richieste di modifica.

3.

L'Agenzia deve presentare le richieste di modifica al gruppo di lavoro dedicato dell'Agenzia, che le esamina e prepara una proposta accompagnata da una valutazione economica, ove opportuno.

4.

In seguito, l'Agenzia deve presentare la richiesta di modifica e la proposta associata al comitato per il controllo delle modifiche che convalida, non convalida o posticipa la richiesta.

5.

Se la richiesta di modifica non è convalidata, l'Agenzia deve comunicare al richiedente il motivo del rifiuto o sollecitare informazioni aggiuntive in merito alla bozza di richiesta.

6.

Se la richiesta di modifica è convalidata, il documento tecnico viene modificato.

7.

In mancanza di consenso circa la convalida di una richiesta di modifica, l'Agenzia deve presentare alla Commissione una raccomandazione relativa all'aggiornamento dei documenti di cui all'appendice I, insieme alla bozza della nuova versione del documento, delle richieste di modifica e della relativa valutazione economica e deve mettere tali documenti a disposizione sul proprio sito web.

8.

La nuova versione del documento tecnico con le richieste di modifica convalidate deve essere messa a disposizione sul sito dell'Agenzia. L'Agenzia deve informare gli Stati membri tramite il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

9.

Qualora la richiesta di modifica comporti una modifica del testo giuridico della STI TAF, l'Agenzia deve trasmettere una richiesta alla Commissione europea relativa alla revisione della STI TAF e/o una domanda di parere tecnico dell'Agenzia.

Se la gestione del controllo delle modifiche influisce sugli elementi utilizzati in comune nell'ambito della STI TAP, le modifiche devono essere apportate in modo da rimanere conforme alla STI TAP attuata per ottenere sinergie ottimali.


(*1)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).»»


ALLEGATO II

L'appendice I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

Elenco dei documenti tecnici

N.

Riferimento

Titolo

1

ERA-TD-100

STI TAF — ALLEGATO A.5: DATI E DIAGRAMMI DI SEQUENZA DEI MESSAGGI STI TAF

2

ERA-TD-101

Allegato D.2: Appendice A (Piano di viaggio carro/unità di carico intermodali)

3

ERA-TD-102

Allegato D.2: Appendice B — Banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali

(WIMO)

4

ERA-TD-103

Allegato D.2: Appendice C — Archivi di riferimento

5

ERA-TD-104

Allegato D.2: Appendice E — Interfaccia comune

6

ERA-TD-105

Allegato D.2: Appendice F — STI TAF Modello dati e messaggio

»