27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/103


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/775 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prescrive che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito «l'Agenzia») formuli raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797, e provveda all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale.

(2)

L'articolo 14 della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) prevede la revisione della sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione (4) al fine di specificare la procedura modificata di controllo delle modifiche della STI TAP.

(3)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/796 è stato istituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di raccomandazione relativa alla modifica della sezione 7.5 della STI TAP.

(4)

Il 20 aprile 2018 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione all'attenzione della Commissione sulla revisione della sezione 7.5 del regolamento (UE) n. 454/2011 (STI TAP).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 relativa alla STI TAP.

(6)

L'elenco dei documenti cui si fa riferimento nella STI TAP dovrebbe essere aggiornato.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(3)  Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).


ALLEGATO I

La sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituita dalla seguente:

«7.5.   Gestione delle modifiche

7.5.1.   Procedura di gestione delle modifiche

Le procedure di gestione delle modifiche sono definite in modo da assicurare un'analisi adeguata dei costi e dei benefici e permettere di attuare le modifiche in condizioni controllate. Tali procedure, definite, adottate, sostenute e gestite dall'Agenzia, includono i seguenti aspetti:

l'individuazione dei vincoli tecnici sottesi alla modifica,

l'indicazione del soggetto su cui ricade la responsabilità delle procedure di attuazione delle modifiche,

la procedura di convalida delle modifiche da attuare,

la politica per la gestione delle modifiche, il rilascio, la migrazione e l'abbandono della soluzione precedente,

la definizione delle responsabilità relative alla gestione delle specifiche dettagliate sia sotto il profilo dell'assicurazione di qualità che per quanto riguarda la gestione della configurazione.

Il comitato per il controllo delle modifiche è composto dall'Agenzia, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario, da un organismo rappresentativo dei venditori di biglietti, da un organismo rappresentativo dei passeggeri e dagli Stati membri. La partecipazione delle parti deve assicurare una visione generale delle modifiche da introdurre e una valutazione globale delle loro implicazioni. In futuro il comitato di controllo farà capo all'Agenzia.

7.5.2.   Procedura specifica di gestione delle modifiche per i documenti di cui all'allegato III del presente regolamento

La gestione del controllo delle modifiche dei documenti di cui all'allegato III del presente regolamento è stabilita dall'Agenzia conformemente ai criteri riportati di seguito.

1.

Le richieste di modifica riguardanti i documenti sono trasmesse attraverso gli Stati membri oppure attraverso gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti nell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o l'organismo rappresentativo dei venditori di biglietti, oppure attraverso l'Unione internazionale delle ferrovie (UIC) per le correzioni di errori in relazione a specifiche originariamente sviluppate dall'UIC, oppure attraverso il comitato direttivo della STI TAP.

2.

L'Agenzia deve raccogliere e archiviare le richieste di modifica.

3.

L'Agenzia deve presentare le richieste di modifica al gruppo di lavoro dedicato dell'Agenzia, che le esamina e prepara una proposta accompagnata da una valutazione economica, ove opportuno.

4.

In seguito, l'Agenzia deve presentare la richiesta di modifica e la proposta associata al comitato per il controllo delle modifiche che convalida, non convalida o posticipa la richiesta.

5.

Se la richiesta di modifica non è convalidata, l'Agenzia deve comunicare al richiedente il motivo del rifiuto o sollecitare informazioni aggiuntive in merito alla bozza di richiesta.

6.

Se la richiesta di modifica è convalidata, il documento tecnico viene modificato.

7.

In mancanza di consenso circa la convalida di una richiesta di modifica, l'Agenzia deve presentare alla Commissione una raccomandazione relativa all'aggiornamento dei documenti di cui all'allegato III, insieme alla bozza della nuova versione del documento, delle richieste di modifica e della relativa valutazione economica e deve mettere tali documenti a disposizione sul proprio sito web.

8.

La nuova versione del documento tecnico con le richieste di modifica convalidate deve essere messa a disposizione sul sito dell'Agenzia. L'Agenzia deve informare gli Stati membri tramite il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

9.

Qualora la richiesta di modifica comporti una modifica del testo giuridico della STI TAP, l'Agenzia deve trasmettere una richiesta alla Commissione europea relativa alla revisione della STI TAP e/o una domanda di parere tecnico dell'Agenzia.

Se la gestione del controllo delle modifiche influisce sugli elementi utilizzati in comune nell'ambito della STI TAF, le modifiche devono essere apportate in modo da rimanere conforme alla STI TAF attuata per ottenere sinergie ottimali.


(*1)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).».»


ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Elenco dei documenti tecnici

N.

Riferimento

Titolo

1

B.1

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe per vendite internazionali o effettuate all'estero — biglietti NRT

2

B.2

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe per vendite internazionali o effettuate all'estero — biglietti con prenotazione integrata (IRT– Integrated Reservation Tickets)

3

B.3

Generazione tramite calcolatore e scambio di dati per vendite internazionali o effettuate all'estero — offerte speciali

4

B.4

Guida di applicazione per i messaggi EDIFACT riguardante lo scambio di dati sull'orario

5

B.5

Prenotazione elettronica di posti a sedere, cuccette, letti e produzione elettronica di documenti di viaggio — scambio di messaggi

6

B.6

Prenotazione elettronica di posti a sedere, cuccette, letti e produzione elettronica di documenti di trasporto (standard RCT2)

7

B.7

IRTHP (International Rail Ticket for Home Printing)

8

B.8

Cifratura numerica standard per imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altre società coinvolte nel settore del trasporto ferroviario

9

B.9

Cifratura numerica standard delle ubicazioni

10

B.10

Prenotazione elettronica di assistenza per le persone con mobilità ridotta — scambio di messaggi

12

B.30

Schema — catalogo di messaggi/insiemi di dati necessario per la comunicazione IF/GI delle STI TAP

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