27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 139/89 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/774 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per quanto riguarda l'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (direttiva sulla gestione del rumore ambientale) stabilisce una base per lo sviluppo e il completamento dell'attuale serie di misure comunitarie relative al rumore ambientale prodotto, tra l'altro, dai veicoli ferroviari. |
(2) |
Come risulta dalla valutazione della direttiva sul rumore ambientale (3) e dalla relazione sull'attuazione della medesima direttiva (4), il rumore ambientale, in particolare il rumore ferroviario, resta una grave minaccia per la salute umana. |
(3) |
Sebbene la direttiva sul rumore ambientale si applichi in generale alle tratte su cui transitano più di 30 000 treni, sia merci che passeggeri, nella messa a punto del concetto di «tratte meno rumorose» è stato necessario tenere conto di quelle tratte interessate da un significativo traffico merci nelle ore notturne. |
(4) |
Esiste il rischio che livelli eccessivi di rumore ferroviario possano determinare azioni unilaterali, non coordinate, di alcuni Stati membri. Tali misure potrebbero avere ricadute negative sulle economie europee e determinare un trasferimento (shift) modale inverso tra ferro e gomma. Inoltre tali azioni potrebbero compromettere l'interoperabilità ferroviaria dell'Unione. Dato il carattere internazionale della maggior parte del trasporto ferroviario di merci nell'Unione, è necessario risolvere il problema a livello europeo. |
(5) |
L'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario dell'Unione europea («STI NOI») di cui al regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (5) ai carri esistenti dovrebbe pertanto ridurre in modo significativo i livelli massimi di emissione di rumore. Uno dei modi più efficaci per attenuare il rumore ferroviario è l'adeguamento dei carri merci esistenti mediante l'installazione di ceppi dei freni in materiale composito. Tale soluzione tecnica riduce il rumore ferroviario fino a un massimo di 10 dB, che rappresenta una riduzione del 50 % del rumore udibile dagli esseri umani. |
(6) |
Il 22 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia»), di formulare, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, una raccomandazione relativa alla revisione della STI NOI, con l'obiettivo di specificare l'applicazione della STI NOI ai carri merci esistenti nel quadro della strategia «tratte meno rumorose» e di allineare la STI NOI alla direttiva (UE) 2016/797. |
(7) |
Il problema del rumore nel trasporto ferroviario di merci dovrebbe essere affrontato quando rappresenta un grave disturbo e una minaccia per la salute. Per questo motivo e considerato che i treni merci che circolano nelle ore notturne recano un disturbo particolare, la definizione di una tratta meno rumorosa dovrebbe essere formulata con riferimento all'intensità del traffico ferroviario di merci nelle ore notturne. |
(8) |
La data di applicazione dell'introduzione delle tratte meno rumorose dovrebbe essere stabilita tenendo conto di diversi parametri, tra cui i passi avanti compiuti in termini di adeguamento in diversi Stati membri, il tasso di rinnovo del parco di carri merci, il ciclo di manutenzione dei carri merci, la capacità di produzione dei fabbricanti di ceppi dei freni in materiale composito e la disponibilità delle officine. La data dovrebbe inoltre essere in linea con le modifiche ricorrenti dell'orario di servizio conformemente all'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(9) |
Poiché l'intensità del traffico può essere soggetta a fluttuazioni, l'elenco delle tratte meno rumorose dovrebbe essere aggiornato a intervalli regolari per tener conto di tali modifiche e nel contempo garantire un quadro stabile sull'arco di diversi anni. È pertanto opportuno che gli Stati membri aggiornino l'elenco delle tratte meno rumorose almeno ogni cinque anni dopo l'8 dicembre 2024. Prima del primo aggiornamento la Commissione dovrebbe inoltre valutare i passi avanti compiuti in termini di adeguamento e l'impatto dell'introduzione delle tratte meno rumorose sull'industria del trasporto ferroviario di merci. |
(10) |
Date le preoccupazioni espresse da alcuni portatori di interessi in merito all'esercizio di carri muniti di ceppi dei freni in materiale composito nelle condizioni dell'inverno nordico, la Commissione, assistita dall'Agenzia, dovrebbe continuare ad analizzare i problemi e le possibili soluzioni. Essa dovrebbe valutare, entro giugno 2020, se sia necessaria una modifica di tale STI, eventualmente mediante un'esenzione che consenta di far proseguire l'esercizio di un numero limitato di carri muniti di ceppi dei freni in ghisa sulle tratte meno rumorose, al fine di salvaguardare il traffico ferroviario transfrontaliero di merci da e verso le regioni nordiche interessate. Secondo le stime delle autorità svedesi, il numero di carri utilizzati in tale traffico non supera complessivamente le 17 500 unità. |
(11) |
L'introduzione di tratte meno rumorose dovrebbe integrare altre azioni a livello dell'Unione volte a ridurre la rumorosità del trasporto ferroviario di merci, compresi il finanziamento dell'adeguamento nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (7), i fondi SIE (8), i regimi di canoni differenziati per l'accesso alle linee ferroviarie sulla base del rumore prodotto (9) e lo sviluppo di nuove soluzioni tecniche nel quadro dell'iniziativa Shift2Rail (10). |
(12) |
Al fine di garantire un'attuazione efficiente delle tratte meno rumorose è opportuna una stretta cooperazione tra le rispettive autorità nazionali competenti. |
(13) |
Poiché le modifiche hanno un impatto diretto sul contesto sociale dei lavoratori nel settore e sui clienti del trasporto ferroviario di merci, le parti sociali e i clienti del trasporto ferroviario di merci sono stati consultati conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(14) |
Una valutazione d'impatto a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797 è stata effettuata dall'Agenzia nel corso della revisione della presente STI. |
(15) |
Il 29 maggio 2018 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione relativa alle modifiche della STI NOI per quanto riguarda l'applicazione delle sue disposizioni ai carri esistenti. |
(16) |
Il 29 novembre 2018 l'Agenzia ha altresì formulato una raccomandazione relativa alla modifica della STI NOI per allineare il presente regolamento alla direttiva (UE) 2016/797. |
(17) |
A norma della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (12), la STI dovrebbe indicare se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione della STI debbano essere nuovamente notificati e se debba essere applicato un processo di notifica semplificato. Il presente regolamento introduce modifiche limitate e non dovrebbe essere necessaria una nuova notifica degli organismi già notificati sulla base di una precedente versione della STI. |
(18) |
Il presente regolamento modifica la STI NOI per realizzare una maggiore interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione, migliorare e sviluppare il trasporto ferroviario internazionale, contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno e integrare la STI NOI per soddisfare i requisiti essenziali. Esso consente di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare i requisiti essenziali delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e (UE) 2016/797. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento e che quindi continuano ad applicare la direttiva 2008/57/CE al massimo fino al 15 giugno 2020. Gli organismi notificati operanti a norma della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno prorogato il periodo di recepimento dovrebbero poter rilasciare un certificato «CE» di verifica a norma del presente regolamento, fintantoché la direttiva 2008/57/CE si applichi nello Stato membro in cui sono stabiliti. |
(19) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione in modo da allinearlo alla direttiva (UE) 2016/797 e applicarlo ai carri merci esistenti nel quadro della strategia per tratte meno rumorose e prevedere una procedura di valutazione delle prestazioni acustiche dei ceppi dei freni in materiale composito. Tale procedura dovrebbe, secondo quanto stabilito dalla presente modifica, essere individuata come «punto in sospeso» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797. |
(20) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1304/2014 è così modificato:
1) |
L'articolo 5 è così modificato:
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2) |
l'articolo 7 è così modificato:
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3) |
sono inseriti i seguenti articoli 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies: «Articolo 5 bis A decorrere dall'8 dicembre 2024 i carri che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 321/2013 e che non sono contemplati al punto 7.2.2.2 dell'allegato del presente regolamento non circolano sulle tratte meno rumorose. Articolo 5 ter Con “tratta meno rumorosa” si intende una parte dell'infrastruttura ferroviaria, di una lunghezza minima di 20 km, su cui il numero medio di treni merci che circolano quotidianamente durante le ore notturne quali definite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sia superiore a 12. Il traffico merci negli anni 2015, 2016 e 2017 costituisce la base per il calcolo di tale numero medio. Nel caso in cui il volume del traffico merci, per circostanze eccezionali, si discosti in un dato anno di oltre il 25 % da tale numero medio, lo Stato membro in questione può calcolare il numero medio sulla base degli altri due anni. Articolo 5 quater 1. Gli Stati membri designano le tratte meno rumorose conformemente all'articolo 5 ter e alla procedura di cui all'appendice D.1 dell'allegato. Essi comunicano all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (“l'Agenzia”) un elenco di tratte meno rumorose entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento. L'Agenzia pubblica tali elenchi sul suo sito Internet. 2. Gli Stati membri aggiornano l'elenco delle tratte meno rumorose almeno ogni cinque anni dopo l'8 dicembre 2024, conformemente alla procedura di cui all'appendice D.2 dell'allegato. Articolo 5 quinquies Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta l'attuazione delle tratte meno rumorose, in particolare per quanto riguarda i passi avanti compiuti in termini di adeguamento dei carri e l'impatto dell'introduzione delle tratte meno rumorose sull'esposizione totale al rumore della popolazione e sulla competitività del settore del trasporto ferroviario di merci. Articolo 5 sexies Entro il 30 giugno 2020 la Commissione pubblica una relazione sull'esercizio di carri muniti di ceppi dei freni in materiale composito nelle condizioni dell'inverno nordico, in base agli elementi di prova raccolti dall'Agenzia, dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dalle imprese ferroviarie. La relazione contiene, in particolare, una valutazione della sicurezza e dell'efficienza di frenatura di tali carri e delle misure operative e tecniche, esistenti o potenziali, applicabili nelle condizioni dell'inverno nordico. Tale relazione è resa pubblica. Se la relazione contiene elementi di prova del fatto che l'uso di tali carri nelle condizioni dell'inverno nordico pone problemi di sicurezza che non possono essere affrontati mediante misure operative e tecniche senza gravi effetti negativi sulle attività di trasporto ferroviario di merci, la Commissione propone modifiche della presente STI per far fronte a tali problemi salvaguardando nel contempo il traffico merci transfrontaliero da e verso le regioni nordiche interessate. In particolare, la proposta può contemplare, se necessario, un'esenzione che consenta il proseguimento dell'esercizio, sulle tratte meno rumorose in tutta l'Unione, di un numero limitato di carri utilizzati frequentemente in tale traffico merci transfrontaliero, e prevedere ogni restrizione operativa, idonea a limitare l'impatto dell'uso di tali carri sulle tratte meno rumorose, che sia compatibile con l'obiettivo di salvaguardare il suddetto traffico merci transfrontaliero. In caso di introduzione della revisione di cui al paragrafo precedente, la Commissione riferisce annualmente in merito all'evoluzione delle soluzioni tecniche e operative per l'esercizio di carri merci in condizioni invernali. La relazione fornisce una stima del numero di carri muniti di freni a ceppi in ghisa necessari a garantire la continuità del traffico transfrontaliero da e verso tali regioni nordiche con l'obiettivo di porre fine all'esenzione entro e non oltre il 2028. (*1) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).»" |
4) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento di esecuzione. |
Articolo 2
1. Le notifiche degli organismi di valutazione della conformità ai fini del regolamento (UE) n. 1304/2014 restano valide sulla base di tale regolamento, come modificato dal presente regolamento.
2. Gli organismi di valutazione della conformità notificati a norma della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare un certificato «CE» di verifica a norma del presente regolamento, fintantoché la direttiva 2008/57/CE si applichi nello Stato membro in cui sono stabiliti a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e al massimo fino al 15 giugno 2020.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(2) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
(3) Commission Staff Working Document Refit Evaluation of the Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise (Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione REFIT della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) [SWD (2016) 454 final].
(4) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2002/49/CE [COM(2017) 151 final].
(5) Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).
(6) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
(7) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
(8) Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281) e regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 36).
(10) Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 9).
(11) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
(12) Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).
(13) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 è così modificato:
1. |
nella sezione 1, il riferimento «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»; |
2. |
nella sezione 1, il punto 1.1 è sostituito dal seguente: «1.1. Ambito di applicazione tecnico 1.1.1 Ambito di applicazione riguardante il materiale rotabile La presente STI si applica a tutto il materiale rotabile che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1302/2014 (STI LOC&PAS) e del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG). 1.1.2. Ambito di applicazione riguardante gli aspetti operativi La presente STI si applica, insieme alla decisione 2012/757/UE della Commissione (*1) (STI OPE), all'esercizio di carri merci utilizzati nell'infrastruttura ferroviaria designata come “tratte meno rumorose”. (*1) Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).»" |
3. |
la sezione 2 è sostituita dalla seguente: «2. DEFINIZIONE DEL SOTTOSISTEMA Un'“unità” indica il materiale rotabile soggetto all'applicazione della presente STI e, di conseguenza, soggetto alla procedura di verifica “CE”. La sezione 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 e la sezione 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 descrivono in cosa può consistere un'unità. I requisiti della presente STI si applicano alle seguenti categorie di materiale rotabile di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva (UE) 2016/797:
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4. |
la sezione 3 è sostituita dalla seguente: «3. REQUISITI ESSENZIALI Tutti i parametri di base stabiliti nella presente STI sono collegati ad almeno uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797. La tabella 1 ne indica l'assegnazione. Tabella 1 Parametri di base e loro corrispondenza ai requisiti essenziali
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5. |
la sezione 4 è così modificata:
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6. |
alla sezione 6 «Valutazione della conformità e verifica CE», al punto 6.2.2.3.2.1 «EMU, DMU, locomotive e carrozze» e al punto 6.2.2.3.2.2 «Carri», «Vtest» è sostituito da «vtest» (quattro sostituzioni); |
7. |
la sezione 7 è così modificata:
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8. |
Nell'appendice A «Punti in sospeso», il testo «La presente STI non contiene punti in sospeso», è sostituita dalla seguente tabella:
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9. |
Sono aggiunte le seguenti appendici D, E e F: «Appendice D Tratte meno rumorose D.1 Individuazione delle tratte meno rumorose A norma dell'articolo 5 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri forniscono all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (“l'Agenzia”) un elenco delle tratte meno rumorose in un formato che consenta l'ulteriore trattamento da parte degli utenti con strumenti informatici. L'elenco contiene almeno le seguenti informazioni:
L'elenco va fornito utilizzando il modello riportato di seguito:
Inoltre, su base volontaria, gli Stati membri possono fornire mappe che illustrano le tratte meno rumorose. Tutti gli elenchi e le mappe sono pubblicate sul sito web dell'Agenzia (http://www.era.europa.eu) entro 9 mesi dal 27.5.2019. Entro la stessa data l'Agenzia comunica alla Commissione gli elenchi e le mappe delle tratte meno rumorose. La Commissione informa gli Stati membri tramite il comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797. D.2 Aggiornamento delle tratte meno rumorose I dati relativi al traffico merci utilizzati per l'aggiornamento delle tratte meno rumorose conformemente all'articolo 5 quater, paragrafo 2, del presente regolamento si riferiscono agli ultimi tre anni precedenti all'aggiornamento per il quale esistono dati disponibili. Nel caso in cui il volume del traffico merci, per circostanze eccezionali, si discosti in un dato anno di oltre il 25 % da tale numero medio, lo Stato membro in questione può calcolare il numero medio sulla base degli altri due anni. Gli Stati membri forniscono all'Agenzia la versione aggiornata delle tratte meno rumorose. Le tratte designate come tratte meno rumorose rimangono tali anche successivamente all'aggiornamento, a meno che nel periodo in esame il volume del traffico non sia diminuito di oltre il 50 % e il numero medio dei treni merci circolanti quotidianamente nelle ore notturne non sia inferiore a 12. Nel caso di linee nuove e ristrutturate il volume di traffico previsto è utilizzato per la designazione di tali linee come tratte meno rumorose. L'Agenzia pubblica l'aggiornamento delle tratte meno rumorose sul suo sito web (http://www.era.europa.eu) entro 3 mesi dal ricevimento ed esso è applicabile dopo un anno dalla pubblicazione, in occasione della prima modifica di dicembre dell'orario. L'Agenzia comunica alla Commissione ogni modifica delle tratte meno rumorose. La Commissione informa gli Stati membri di tali modifiche tramite il comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797. Appendice E Ceppi dei freni tradizionali in materiale composito E.1 Ceppi dei freni tradizionali in materiale composito per uso internazionale I carri esistenti muniti dei ceppi dei freni elencati qui di seguito possono essere utilizzati sulle tratte meno rumorose nella loro area d'uso, fino alla data pertinente di cui all'appendice N del documento UIC 541-4.
I carri muniti dei ceppi dei freni tradizionali in materiale composito non elencati nella tabella, ma già autorizzati per il traffico internazionale in conformità alla decisione 2004/446/CE o alla decisione 2006/861/CE, possono ancora essere utilizzati senza alcuna scadenza nell'area d'uso prevista nell'autorizzazione. E.2 Ceppi dei freni tradizionali in materiale composito per uso nazionale I carri esistenti muniti dei ceppi dei freni elencati in appresso possono essere utilizzati solo sulle reti ferroviarie, comprese le tratte meno rumorose, dei relativi Stati membri nei limiti della loro area d'uso.
Appendice F Valutazione delle prestazioni acustiche dei ceppi dei freni Lo scopo di questa procedura è dimostrare le prestazioni acustiche dei ceppi dei freni in materiale composito a livello di componente di interoperabilità. Tale procedura è un punto in sospeso conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797. (*2) Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489)." |
(*1) Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1).»
(*2) Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).»