27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 139/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/772 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (2), occorre modificare il capitolo 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 al fine di specificare le caratteristiche dell'inventario delle attività, tra cui il contenuto, il formato dei dati, l'architettura funzionale e tecnica, le modalità operative, le norme per l'introduzione e la consultazione dei dati e le norme per l'autovalutazione e la designazione dei soggetti responsabili della fornitura dei dati.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1300/2014, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta di raccomandazione relativa alla struttura minima e al contenuto dei dati da raccogliere per gli inventari delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità. Il gruppo di lavoro ha concluso i lavori nel maggio 2017 e, di conseguenza, l'Agenzia ha messo a punto la raccomandazione ERA-REC-128 per modificare il regolamento (UE) n. 1300/2014.

(3)

L'inventario delle attività è uno strumento statico che segnala la presenza delle attrezzature e non è quindi destinato a fornire informazioni sullo stato e sul funzionamento delle attrezzature.

(4)

Qualora una stazione, o suoi elementi, sia oggetto di ristrutturazione, rinnovo o qualsiasi lavoro previsto da un piano nazionale di attuazione conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1300/2014, si dovrebbero rilevare le informazioni relative alla conformità dei suddetti lavori sulla stazione o su suoi elementi con il regolamento (UE) n. 1300/2014.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione è così modificato:

(1)

dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Raccolta, manutenzione e scambio di dati sull'accessibilità

1.   Entro nove mesi dall'entrata in vigore del 16 giugno 2019, ciascuno Stato membro decide quali siano i soggetti incaricati della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati sull'accessibilità.

2.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una proroga del termine. Tale proroga è eccezionale, debitamente giustificata e limitata nel tempo. In particolare, si considera giustificata se lo strumento di raccolta dei dati e le modalità operative di cui all'allegato del presente regolamento non sono stati messi a disposizione da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e non sono pienamente operativi due mesi dopo la sua entrata in vigore.

3.   Per ciascuna stazione esiste un soggetto responsabile per lo scambio dei dati sull'accessibilità.

4.   La raccolta e la conversione dei dati sono completate entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.   Finché non è raggiunta la piena operatività dell'architettura per lo scambio di dati di cui all'allegato I, sezioni 7.2, 7.3 e 7.4, del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione (*1), lo scambio dei dati sull'accessibilità consiste nel trasferimento di tali dati verso la banca dati ERSAD (European Railway Stations Accessibility Database — Banca dati sull'accessibilità delle stazioni ferroviarie europee) presso l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

(*1)  Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “applicazioni telematiche per i passeggeri” del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).»."

(2)

L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

(3)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 è così modificato:

1)

al capitolo 2, sezione 2.3, dopo la prima frase è inserito il paragrafo seguente:

«Dati sull'accessibilità

I dati sull'accessibilità sono costituiti dalle informazioni riguardanti l'accessibilità delle stazioni ferroviarie passeggeri che devono essere oggetto di raccolta, manutenzione e scambio, ossia consistono in una descrizione delle caratteristiche e dell'attrezzatura delle stazioni ferroviarie passeggeri. Se del caso, tale descrizione è integrata da informazioni concernenti lo stato di conformità alla presente STI delle stazioni.»

2)

Al capitolo 7, sezione 7.2, sottosezione 7.2.1, sono inseriti i punti seguenti:

«7.2.1.1.   Inventario delle attività — infrastrutture

7.2.1.1.1.   Architettura funzionale e tecnica

Le funzioni dell'inventario delle attività sono:

1)

individuare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità esistenti;

2)

fornire informazioni pratiche agli utenti;

3)

monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità.

L'architettura per lo scambio di dati sull'accessibilità è definita dal regolamento (UE) n. 454/2011 (STI TAP).

Alla formattazione e allo scambio dei dati sull'accessibilità si applicano le seguenti norme:

1)

CEN/TS 16614-1: 2014 Public transport — Network and Timetable Exchange (NeTEx) (Trasporto pubblico — Scambio di rete e orario) — Parte 1: Public transport network topology exchange format (Formato di scambio della topologia della rete del trasporto pubblico) 2014-05-14

2)

EN 12896-1: 2016 Public transport (Trasporto pubblico). Reference data model (Modello di riferimento per i dati). Common concepts (Concetti comuni) (Transmodel)

Per il particolare uso previsto, un profilo Transmodel specifico armonizzato come indicato nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 1.

7.2.1.1.2   Norme per l'introduzione e l'autovalutazione dei dati sull'accessibilità

All'introduzione e all'autovalutazione dei dati sull'accessibilità si applicano le seguenti norme:

1)

i soggetti che raccolgono dati sull'accessibilità relativi ad attività non sono tenuti ad essere indipendenti dalla gestione quotidiana di tali attività;

2)

durante la prima raccolta di dati sull'accessibilità a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione (*1), lo stato di conformità alla presente STI delle stazioni può essere inventariato come non sottoposto a valutazione;

3)

qualora una stazione, o suoi elementi, sia oggetto di ristrutturazione, rinnovo o qualsiasi tipo di lavori previsti da un piano di attuazione nazionale ai fini della presente STI, sono aggiornati i corrispondenti dati sull'accessibilità, compreso lo stato di conformità alla presente STI, se del caso;

4)

lo stato di conformità alla presente STI può essere aggiornato sulla base di una dichiarazione intermedia di verifica come descritto al punto 6.2.4 della presente STI;

5)

non è necessario inventariare lo stato di funzionamento dell'attrezzatura.

È messo a disposizione della Commissione uno strumento di raccolta dei dati, le cui modalità operative sono descritte nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 2.

In alternativa, qualora esistano dati strutturati sull'accessibilità e possano essere convertiti nel profilo armonizzato, tali dati possono essere trasferiti dopo la conversione. La metodologia per la conversione dei dati sull'accessibilità esistenti e il protocollo di comunicazione sono illustrati nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 3.

7.2.1.1.3   Norme per la consultazione

Dell'ERSAD:

1)

il pubblico è in grado di accedere alle informazioni attraverso un sito web pubblico gestito dall'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie;

2)

le autorità nazionali registrate sono in grado di estrarre tutti i dati sull'accessibilità pertinenti per il loro Stato membro;

3)

la Commissione e l'Agenzia sono in grado di estrarre tutti i dati sull'accessibilità.

La banca dati ERSAD ospitata dall'Agenzia non è connessa ad altre banche dati.

7.2.1.1.4   Norme per la gestione del feedback degli utenti

Il feedback degli utenti può assumere la forma di:

1)

feedback istituzionale da associazioni di utenti, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità: le strutture esistenti possono essere utilizzate fintantoché ne fanno parte rappresentanti di organizzazioni di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e riflettono la situazione ad un livello appropriato, non necessariamente a livello nazionale. La procedura per trasmettere il feedback degli utenti deve essere organizzata in modo da consentire la partecipazione di tali organizzazioni su base paritaria;

2)

feedback individuale: i visitatori del sito hanno la possibilità di segnalare informazioni errate riguardanti i dati sull'accessibilità relativi a una determinata stazione e ottenere una conferma del ricevimento della loro osservazione.

In entrambi i casi, il feedback degli utenti è debitamente considerato dai soggetti responsabili della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).»."

3)

È aggiunta la seguente appendice:

«Appendice O

Elenco dei documenti tecnici

Punto

Titolo

1

Profilo specifico armonizzato per lo scambio di rete e orario (NeTEx) utilizzato per la descrizione delle stazioni.

2

Modalità operative dello strumento di raccolta dei dati.

3

Metodologia per la conversione dei dati sull'accessibilità esistenti, compresa la descrizione dell'interfaccia esterna e del protocollo di comunicazione.


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).».»