27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 139/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/772 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (2), occorre modificare il capitolo 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 al fine di specificare le caratteristiche dell'inventario delle attività, tra cui il contenuto, il formato dei dati, l'architettura funzionale e tecnica, le modalità operative, le norme per l'introduzione e la consultazione dei dati e le norme per l'autovalutazione e la designazione dei soggetti responsabili della fornitura dei dati. |
(2) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1300/2014, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta di raccomandazione relativa alla struttura minima e al contenuto dei dati da raccogliere per gli inventari delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità. Il gruppo di lavoro ha concluso i lavori nel maggio 2017 e, di conseguenza, l'Agenzia ha messo a punto la raccomandazione ERA-REC-128 per modificare il regolamento (UE) n. 1300/2014. |
(3) |
L'inventario delle attività è uno strumento statico che segnala la presenza delle attrezzature e non è quindi destinato a fornire informazioni sullo stato e sul funzionamento delle attrezzature. |
(4) |
Qualora una stazione, o suoi elementi, sia oggetto di ristrutturazione, rinnovo o qualsiasi lavoro previsto da un piano nazionale di attuazione conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1300/2014, si dovrebbero rilevare le informazioni relative alla conformità dei suddetti lavori sulla stazione o su suoi elementi con il regolamento (UE) n. 1300/2014. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione è così modificato:
(1) |
dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Raccolta, manutenzione e scambio di dati sull'accessibilità 1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del 16 giugno 2019, ciascuno Stato membro decide quali siano i soggetti incaricati della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati sull'accessibilità. 2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una proroga del termine. Tale proroga è eccezionale, debitamente giustificata e limitata nel tempo. In particolare, si considera giustificata se lo strumento di raccolta dei dati e le modalità operative di cui all'allegato del presente regolamento non sono stati messi a disposizione da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e non sono pienamente operativi due mesi dopo la sua entrata in vigore. 3. Per ciascuna stazione esiste un soggetto responsabile per lo scambio dei dati sull'accessibilità. 4. La raccolta e la conversione dei dati sono completate entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Finché non è raggiunta la piena operatività dell'architettura per lo scambio di dati di cui all'allegato I, sezioni 7.2, 7.3 e 7.4, del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione (*1), lo scambio dei dati sull'accessibilità consiste nel trasferimento di tali dati verso la banca dati ERSAD (European Railway Stations Accessibility Database — Banca dati sull'accessibilità delle stazioni ferroviarie europee) presso l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. (*1) Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “applicazioni telematiche per i passeggeri” del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).»." |
(2) |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).
(3) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 è così modificato:
1) |
al capitolo 2, sezione 2.3, dopo la prima frase è inserito il paragrafo seguente: «Dati sull'accessibilità I dati sull'accessibilità sono costituiti dalle informazioni riguardanti l'accessibilità delle stazioni ferroviarie passeggeri che devono essere oggetto di raccolta, manutenzione e scambio, ossia consistono in una descrizione delle caratteristiche e dell'attrezzatura delle stazioni ferroviarie passeggeri. Se del caso, tale descrizione è integrata da informazioni concernenti lo stato di conformità alla presente STI delle stazioni.» |
2) |
Al capitolo 7, sezione 7.2, sottosezione 7.2.1, sono inseriti i punti seguenti: «7.2.1.1. 7.2.1.1.1. Architettura funzionale e tecnica Le funzioni dell'inventario delle attività sono:
L'architettura per lo scambio di dati sull'accessibilità è definita dal regolamento (UE) n. 454/2011 (STI TAP). Alla formattazione e allo scambio dei dati sull'accessibilità si applicano le seguenti norme:
Per il particolare uso previsto, un profilo Transmodel specifico armonizzato come indicato nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 1. 7.2.1.1.2 Norme per l'introduzione e l'autovalutazione dei dati sull'accessibilità All'introduzione e all'autovalutazione dei dati sull'accessibilità si applicano le seguenti norme:
È messo a disposizione della Commissione uno strumento di raccolta dei dati, le cui modalità operative sono descritte nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 2. In alternativa, qualora esistano dati strutturati sull'accessibilità e possano essere convertiti nel profilo armonizzato, tali dati possono essere trasferiti dopo la conversione. La metodologia per la conversione dei dati sull'accessibilità esistenti e il protocollo di comunicazione sono illustrati nei documenti tecnici di cui all'appendice O, punto 3. 7.2.1.1.3 Norme per la consultazione Dell'ERSAD:
La banca dati ERSAD ospitata dall'Agenzia non è connessa ad altre banche dati. 7.2.1.1.4 Norme per la gestione del feedback degli utenti Il feedback degli utenti può assumere la forma di:
In entrambi i casi, il feedback degli utenti è debitamente considerato dai soggetti responsabili della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).»." |
3) |
È aggiunta la seguente appendice: «Appendice O Elenco dei documenti tecnici
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(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).».»