25.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/4


REGOLAMENTO (UE) 2019/630 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'elaborazione di una strategia complessiva per affrontare le esposizioni deteriorate è un obiettivo importante per l'Unione nell'ambito dello sforzo volto a rendere più resiliente il sistema finanziario. Sebbene spetti principalmente alle banche e agli Stati membri affrontare le esposizioni deteriorate, esiste anche un chiaro interesse dell'Unione a ridurre l'attuale elevato stock di esposizioni deteriorate, a prevenirne l'accumulo eccessivo in futuro e a prevenire l'emergere di rischi sistemici nel settore non bancario. Data l'interconnessione dei sistemi bancario e finanziario nell'Unione, in cui le banche operano in più giurisdizioni e in più Stati membri, vi è un notevole potenziale di ricadute positive per gli Stati membri e per l'Unione nel suo complesso, sia in termini di crescita economica che di stabilità finanziaria.

(2)

La crisi finanziaria ha portato all'accumulo di esposizioni deteriorate nel settore bancario. I consumatori sono stati interessati in misura significativa dalla conseguente recessione e dal calo dei prezzi delle abitazioni. Nell'affrontare la questione delle esposizioni deteriorate, è essenziale tutelare i diritti dei consumatori in linea con la pertinente normativa dell'Unione, come le direttive 2008/48/CE (4) e 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) promuove i pagamenti rapidi da parte delle imprese e delle autorità pubbliche e contribuisce a prevenire il tipo di accumulo di esposizioni deteriorate verificatosi durante gli anni della crisi finanziaria.

(3)

Un sistema finanziario integrato permetterà di rafforzare la resilienza dell'Unione economica e monetaria agli shock, facilitando la condivisione transfrontaliera privata del rischio e riducendo al tempo stesso la necessità di condivisione pubblica. Per raggiungere questi obiettivi, l'Unione dovrebbe completare l'Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali. Affrontare la questione del possibile accumulo in futuro delle esposizioni deteriorate è essenziale sia per il rafforzamento dell'Unione bancaria che per garantire la concorrenza nel settore bancario, così da preservare la stabilità finanziaria e incoraggiare il prestito, in modo da creare occupazione e favorire la crescita nell'Unione.

(4)

Nel «piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa» dell'11 luglio 2017 il Consiglio ha invitato varie istituzioni ad adottare misure appropriate per affrontare ulteriormente l'elevato numero di esposizioni deteriorate nell'Unione e impedirne l'accumulo in futuro. Il piano d'azione delinea un approccio complessivo, incentrato su un mix di azioni complementari in quattro ambiti: i) vigilanza; ii) riforme strutturali in materia di insolvenza e recupero dei crediti; iii) sviluppo di mercati secondari per le attività deteriorate; iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in questi ambiti devono essere adottate, a seconda del caso, a livello di Unione e a livello nazionale. La Commissione ha annunciato analoga intenzione nella sua comunicazione sul completamento dell'Unione bancaria, dell'11 ottobre 2017, in cui ha invitato ad adottare un pacchetto complessivo per affrontare la questione dei crediti deteriorati nell'Unione.

(5)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), assieme alla direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), costituisce il quadro di disciplina prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento (denominate congiuntamente «enti»). Il regolamento (UE) n. 575/2013 contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di determinazione dei fondi propri direttamente applicabili agli enti. È pertanto necessario integrare le vigenti norme prudenziali in materia di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 con disposizioni che impongano una deduzione dai fondi propri per le esposizioni deteriorate non sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche. Tale requisito equivarrebbe a creare livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate, che si applicherebbero nell'Unione in modo uniforme a tutti gli enti e includerebbe anche gli enti attivi sul mercato secondario.

(6)

I livelli minimi di accantonamento prudenziale non dovrebbero impedire alle autorità competenti di esercitare i loro poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE. Qualora accertino, caso per caso, che, nonostante l'applicazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate previsti dal presente regolamento, le esposizioni deteriorate di un dato ente non sono sufficientemente coperte, dovrebbe essere possibile per le autorità competenti avvalersi dei poteri di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE, compreso il potere di chiedere agli enti di applicare una specifica politica di copertura o trattamento delle attività in termini di requisiti in materia di fondi propri. Le autorità competenti possono pertanto spingersi, caso per caso, oltre i requisiti di cui al presente regolamento allo scopo di garantire una copertura sufficiente per le esposizioni deteriorate.

(7)

Ai fini dell'applicazione dei livelli minimi di accantonamento prudenziale, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 575/2013 un insieme chiaro di criteri di classificazione delle esposizioni deteriorate. Dato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (9) fissa già criteri relativi alle esposizioni deteriorate ai fini delle segnalazioni di vigilanza, è opportuno che la classificazione delle esposizioni deteriorate sia basata su questo quadro vigente. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 fa riferimento alle esposizioni in stato di default, come definite ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito, e alle esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile. Data l'incidenza che le misure di concessione potrebbero avere sulla classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata, i criteri di classificazione sono integrati da chiari criteri sull'impatto delle misure di concessione. Le misure di concessione dovrebbero mirare a ricondurre il debitore a uno status in bonis sostenibile e dovrebbero rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e, in particolare, le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, ma potrebbero avere motivazioni e conseguenze diverse. È opportuno pertanto prevedere che, qualora sia oggetto di misure di concessione, l'esposizione deteriorata non cessi di essere classificata come esposizione deteriorata, a meno che siano rispettati alcuni rigorosi criteri di uscita.

(8)

Tanto più a lungo l'esposizione rimane deteriorata, tanto minore sarà la probabilità di recupero del valore. Pertanto, la quota dell'esposizione che dovrebbe essere coperta da accantonamenti, altre rettifiche e deduzioni dovrebbe aumentare nel tempo, secondo un calendario predefinito. Le esposizioni deteriorate acquistate da un ente dovrebbero pertanto essere soggette a un calendario che inizia a decorrere dalla data in cui l'esposizione deteriorata è stata originariamente classificata come tale e non dalla data del suo acquisto. A tal fine il venditore dovrebbe informare l'acquirente in merito alla data in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

(9)

Nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche dovrebbe essere tenuto conto delle cancellazioni parziali. Al fine di evitare che la cancellazione sia contabilizzata due volte, è necessario utilizzare il valore dell'esposizione originaria prima della cancellazione parziale. L'inclusione delle cancellazioni parziali nell'elenco degli elementi che possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti dei livelli minimi di accantonamento prudenziale dovrebbe incoraggiare gli enti a riconoscere tempestivamente le cancellazioni. Nel caso delle esposizioni deteriorate acquistate da un ente a un prezzo inferiore a quello dovuto dal debitore, l'acquirente dovrebbe trattare la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore alla stessa stregua di una cancellazione parziale ai fini del calcolo dei livelli minimi di accantonamento prudenziale.

(10)

Le esposizioni deteriorate garantite dovrebbero di norma dare luogo a una perdita meno significativa delle esposizioni deteriorate non garantite, dato che la protezione del credito a copertura dell'esposizione deteriorata riconosce all'ente uno specifico diritto su un'attività o nei confronti di un terzo, in aggiunta al diritto di credito generale dell'ente nei confronti del debitore in stato di default. Per le esposizioni deteriorate non garantite si applica solo il diritto di credito generale nei confronti del debitore in stato di default. Considerato che le esposizioni deteriorate non garantite dovrebbero dare luogo a maggiori perdite, si dovrebbe applicare un calendario più rigoroso.

(11)

Un'esposizione coperta solo parzialmente dalla protezione del credito ammissibile dovrebbe essere considerata garantita per la parte coperta e non garantita per la parte non coperta dalla protezione del credito ammissibile. Al fine di determinare quali parti delle esposizioni deteriorate debbano essere trattate come garantite o non garantite, i criteri di ammissibilità per la protezione del credito e la garanzia piena e completa delle ipoteche utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti dei propri fondi dovrebbero essere applicati secondo il pertinente approccio conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la rettifica di valore applicabile.

(12)

Dovrebbe applicarsi lo stesso calendario indipendentemente dal motivo per cui l'esposizione è deteriorata. I livelli minimi di accantonamento prudenziale dovrebbero essere applicati esposizione per esposizione. Per le esposizioni deteriorate non garantite dovrebbe inoltre essere applicato un calendario di tre anni. Per consentire agli enti e agli Stati membri di migliorare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione o di esecuzione, nonché di riconoscere che le esposizioni deteriorate garantite con garanzie reali su immobili e i prestiti sugli immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 avranno un valore residuo per un periodo di tempo più lungo dopo che il prestito è stato classificato come deteriorato, è opportuno prevedere un calendario di nove anni. Per le altre esposizioni deteriorate garantite è opportuno applicare un calendario di sette anni al fine di costituire una copertura integrale.

(13)

Dovrebbe essere possibile tenere conto delle misure di concessione ai fini dell'applicazione del fattore di copertura pertinente. Più precisamente, l'esposizione dovrebbe continuare a essere classificata come deteriorata, ma il requisito di copertura dovrebbe rimanere stabile per un altro anno. Pertanto, il fattore che sarebbe applicabile durante l'anno in cui è stata accordata la misura di concessione dovrebbe essere applicabile per due anni. Se alla scadenza dell'anno supplementare l'esposizione è ancora deteriorata, il fattore applicabile dovrebbe essere determinato come se non fosse stata accordata alcuna misura di concessione, tenendo conto della data in cui l'esposizione è stata originariamente classificata come deteriorata. Dato che il fatto di accordare misure di concessione non dovrebbe condurre ad alcun arbitraggio, tale anno supplementare dovrebbe essere consentito solo per la prima misura di concessione che è stata accordata da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata. Inoltre, l'anno durante il quale il fattore di copertura rimane invariato non dovrebbe tradursi in un allungamento del calendario in materia di accantonamenti. Di conseguenza, qualsiasi misura di concessione accordata nel terzo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata nel caso delle esposizioni non garantite, o nel settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata nel caso delle esposizioni garantite, non dovrebbe ritardare la copertura integrale dell'esposizione deteriorata.

(14)

Per assicurare che la valutazione della protezione del credito delle esposizioni deteriorate degli enti sia ispirata a un approccio prudente, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) dovrebbe valutare la necessità di una metodologia comune e, se necessario, elaborarla, in particolare per quanto riguarda le ipotesi sulla recuperabilità e sull'esecutività, ed eventualmente includere requisiti minimi di rivalutazione della protezione del credito in termini di tempo.

(15)

Per agevolare il regolare passaggio ai nuovi livelli minimi di accantonamento prudenziale, le nuove norme non dovrebbero applicarsi alle esposizioni contratte prima del 26 aprile 2019.

(16)

Al fine di garantire che le modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 introdotte dal presente regolamento si applichino tempestivamente, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 36, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«m)

l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate.»;

2)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 47 bis

Esposizioni deteriorate

1.   Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), rientrano tra le «esposizioni» i seguenti elementi, purché non inclusi nel portafoglio di negoziazione dell'ente:

a)

gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi e i depositi a vista;

b)

gli impegni all'erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, con l'eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.

2.   Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione di uno strumento di debito è pari al valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione o delle cancellazioni parziali effettuate dall'ente dall'ultima volta in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione di uno strumento di debito acquistato a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore include la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore.

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione degli impegni all'erogazione di prestiti dati, delle garanzie finanziarie o di qualsiasi altro impegno dato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è pari al valore nominale, che rappresenta l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto della protezione del credito di tipo reale o di tipo personale. Il valore nominale dell'impegno all'erogazione di prestiti è pari all'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare e il valore nominale di una garanzia finanziaria data è pari all'importo massimo che il soggetto potrebbe dover pagare in caso di escussione della garanzia.

Il valore nominale di cui al terzo comma del presente paragrafo non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione.

3.   Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), le seguenti esposizioni sono classificate come esposizioni deteriorate:

a)

le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178;

b)

le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;

c)

le esposizioni in prova ai sensi del paragrafo 7, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;

d)

le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;

e)

le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.

Ai fini della lettera a), nei casi in cui l'ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20 % del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.

4.   Le esposizioni che non sono state oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente affinché l'esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile e come esposizione in stato di default ai sensi dell'articolo 178;

b)

la situazione del debitore è migliorata in tale misura che l'ente è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;

c)

il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni.

5.   Le esposizioni deteriorate classificate come attività non correnti disponibili per la vendita ai sensi della disciplina contabile applicabile non cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m).

6.   Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi del paragrafo 3;

b)

è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate;

c)

dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Il rimborso integrale alla scadenza non deve essere considerato verosimile a meno che il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:

a)

l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati;

b)

l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.

7.   L'esposizione deteriorata che ha cessato di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi del paragrafo 6 è in prova fino a quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata riclassificata come esposizione in bonis;

b)

sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;

c)

nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da oltre 30 giorni.

Articolo 47 ter

Misure di concessione

1.   Per «misura di concessione» si intende una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:

a)

la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

b)

il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.

2.   Almeno le seguenti situazioni sono considerate misure di concessione:

a)

nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

b)

nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dallo stesso ente a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

c)

ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;

d)

la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria;

e)

l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione deteriorata se le clausole non fossero esercitate;

f)

al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente classificata come esposizione deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di detti pagamenti;

g)

la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.

3.   Le seguenti circostanze sono indicatrici del fatto che potrebbero essere state adottate misure di concessione:

a)

il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;

b)

al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente scaduta da 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;

c)

l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.

4.   Ai fini del presente articolo, le difficoltà incontrate dal debitore nel rispettare i propri impegni finanziari sono valutate al livello del debitore, tenendo conto di tutti i soggetti giuridici del gruppo del debitore incluse nel consolidamento contabile del gruppo e delle persone fisiche che controllano il gruppo.

Articolo 47 quater

Deduzione per le esposizioni deteriorate

1.   Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti determinano l'importo applicabile della copertura insufficiente separatamente per ciascuna delle esposizioni deteriorate da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 sottraendo l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo dall'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo, qualora l'importo di cui alla lettera a) sia superiore all'importo di cui alla lettera b):

a)

la somma dei seguenti elementi:

i)

la parte non garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 2;

ii)

la parte garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 3;

b)

la somma dei seguenti elementi, purché riferiti alla stessa esposizione deteriorata:

i)

rettifiche di valore su crediti specifiche;

ii)

rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105;

iii)

altre riduzioni dei fondi propri;

iv)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a ciascuna esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per il contributo dell'importo delle perdite attese sull'esposizione deteriorata al totale degli importi delle perdite attese sulle esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda del caso;

v)

qualora un'esposizione deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore, la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore;

vi)

importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

La parte garantita dell'esposizione deteriorata è la parte dell'esposizione che, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo II, è considerata coperta da protezione del credito di tipo reale o di tipo personale o integralmente e completamente garantita da ipoteche.

La parte non garantita dell'esposizione deteriorata corrisponde alla differenza, se esistente, tra il valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, e la parte garantita dell'esposizione, se esistente.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i seguenti fattori:

a)

0,35 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

b)

1 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), si applicano i seguenti fattori:

a)

0,25 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

b)

0,35 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

c)

0,55 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

d)

0,70 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

e)

0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

f)

0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

g)

1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

h)

0,85 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del nono anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;

i)

1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi dal primo giorno del decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

4.   In deroga al paragrafo 3, alla parte dell'esposizione deteriorata garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione si applicano i seguenti fattori:

a)

0 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata; e

b)

1 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

5.   L'ABE valuta le prassi applicate per la valutazione delle esposizioni deteriorate garantite e può elaborare orientamenti per specificare una metodologia comune, compresi eventuali requisiti minimi di rivalutazione in termini di tempo e metodi appositi, per la valutazione prudenziale delle forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale, in particolare per quanto riguarda le ipotesi relative alla recuperabilità e all'esecutività. Tali orientamenti possono anche includere una metodologia comune per la determinazione della parte garantita di un'esposizione deteriorata, come indicato al paragrafo 1.

Detti orientamenti sono emanati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   In deroga al paragrafo 2, se, tra un anno e due anni dopo la sua classificazione come esposizione deteriorata, a un'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile a norma del paragrafo 2 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.

In deroga al paragrafo 3, se, tra due e sei anni dopo la sua classificazione come esposizione deteriorata, a un'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile a norma del paragrafo 3 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.

Il presente paragrafo si applica solo in relazione alla prima misura di concessione che è stata accordata da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.»;

3)

all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del loro valore nominale dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):»;

4)

all'articolo 127, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:

a)

150 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e deduzioni non fossero applicate;

b)

100 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), non è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e detrazioni non fossero applicate.»;

5)

l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Articolo 159

Trattamento degli importi delle perdite attese

Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, dalle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi dell'articolo 110, dalle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105 e da altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni, a eccezione delle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m). Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in default conformemente all'articolo 166, paragrafo 1, sono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi in tale calcolo.»;

6)

all'articolo 178, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o dell'articolo 127.»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 469 bis

Deroga alle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 per le esposizioni deteriorate

In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti non deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo applicabile della copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate se l'esposizione è sorta prima del 26 aprile 2019.

Se l'ente modifica i termini e le condizioni dell'esposizione sorta prima del 26 aprile 2019 in modo da aumentare l'esposizione dell'ente verso il debitore, l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica e cessa di beneficiare della deroga di cui al primo comma.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 79 del 4.3.2019, pag. 1.

(2)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 43.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(4)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(5)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(6)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).