25.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2019/629 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 256, paragrafo 1, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la domanda della Corte di giustizia,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri della Commissione europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Corte di giustizia ha intrapreso, con il Tribunale, una riflessione complessiva sulle competenze che essi esercitano e ha esaminato se occorresse, in conseguenza della riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione che ha avuto luogo a norma del suddetto regolamento, apportare alcune modifiche nella ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale o nel trattamento delle impugnazioni da parte della Corte di giustizia.

(2)

Come si evince dalla relazione che essa ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il 14 dicembre 2017, la Corte di giustizia ritiene che non occorra, in questa fase, proporre modifiche per quanto concerne il trattamento delle questioni pregiudiziali che le sono sottoposte ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I rinvii pregiudiziali costituiscono infatti la chiave di volta del sistema giurisdizionale dell'Unione e sono trattati con rapidità, di modo che un trasferimento al Tribunale della competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, non è attualmente necessario.

(3)

Le riflessioni sviluppate dalla Corte di giustizia e dal Tribunale hanno nondimeno evidenziato il fatto che, quando esso statuisce su un ricorso di annullamento proposto da uno Stato membro avverso un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2 o 3, TFUE, il Tribunale può incontrare serie difficoltà per statuire su questo ricorso quando le opinioni della Commissione e dello Stato membro interessato divergano in merito all'adeguatezza delle misure adottate da detto Stato membro per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia. Per questi motivi, sembra necessario riservare alla sola Corte di giustizia il contenzioso relativo al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità imposto a uno Stato membro a norma dell'articolo 260, paragrafo 2 o 3, TFUE.

(4)

Peraltro, dall'esame condotto dalla Corte di giustizia e dal Tribunale si evince che numerose impugnazioni sono proposte in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, da parte di una commissione di ricorso indipendente in un primo tempo, e poi da parte del Tribunale, e che molte di queste impugnazioni sono respinte dalla Corte di giustizia a causa della loro evidente infondatezza o per irricevibilità manifesta. Al fine di consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle cause che meritano tutta la sua attenzione, è necessario, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, introdurre, per le impugnazioni relative a siffatte cause, un procedimento preventivo di ammissione, totale o parziale, dell'impugnazione da parte della Corte di giustizia, solo quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

(5)

Alla luce dell'aumento costante del numero di cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia, e conformemente alla lettera del presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 13 luglio 2018, è necessario, nella presente fase, accordare la priorità all'istituzione, da parte della Corte di giustizia, del suddetto procedimento di ammissione preventiva delle impugnazioni. La componente della domanda presentata dalla Corte di giustizia il 26 marzo 2018 che riguarda il trasferimento parziale al Tribunale dei ricorsi per inadempimento dovrebbe essere esaminata in una fase successiva, dopo che la relazione sul funzionamento del Tribunale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 sarà stata redatta nel dicembre 2020. Si ricorda che tale relazione dovrebbe soffermarsi in particolare sull'efficienza del Tribunale e sulla necessità e sull'efficacia dell'aumento del numero dei giudici a 56, tenendo conto anche dell'obiettivo di garantire l'equilibrio di genere in seno al Tribunale, come menzionato nel preambolo del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422.

(6)

Di conseguenza, è necessario modificare il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea garantendo, nel contempo, una completa coerenza terminologica tra le disposizioni di detto protocollo e le disposizioni corrispondenti del TFUE e prevedere disposizioni transitorie adeguate riguardo alla sorte delle cause pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è così modificato:

1)

l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia:

a)

i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:

i)

contro un atto legislativo, un atto del Parlamento europeo, del Consiglio europeo o del Consiglio, o contro un'astensione dal pronunciarsi di una o più di dette istituzioni, salvo che si tratti:

di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

di atti del Consiglio adottati in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

ii)

contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b)

i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto legislativo, un atto del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea, o contro un'astensione dal pronunciarsi di una o più di dette istituzioni;

c)

i ricorsi previsti all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro contro un atto della Commissione relativo alla mancata esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, o paragrafo 3, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 58 bis

L'esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti uffici e agenzie dell'Unione è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia:

a)

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;

b)

Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

c)

Agenzia europea per le sostanze chimiche;

d)

Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

La procedura di cui al primo comma si applica altresì alle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1o maggio 2019 nell'ambito di ogni altro ufficio o agenzia dell'Unione, che deve essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale.

L'impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura, quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

La decisione relativa all'ammissione o meno dell'impugnazione deve essere motivata ed è pubblicata.».

Articolo 2

Le cause che rientrano nella competenza della Corte di giustizia ai sensi del protocollo n. 3 modificato dal presente regolamento, di cui il Tribunale è investito al 1o maggio 2019, ma la cui fase scritta non si è ancora conclusa a tale data, sono rinviate dinanzi alla Corte.

Articolo 3

La procedura di cui all'articolo 58 bis del protocollo n. 3 non è applicabile alle impugnazioni di cui la Corte di giustizia è investita al 1o maggio 2019.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Parere dell'11 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e parere del 23 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).