9.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/561 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2019

che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate, definito come «SPG» nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le norme sull'origine preferenziale ai fini dell'applicazione dell'SPG, ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3).

(2)

Con lettera del 22 ottobre 2018 Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga della deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, che era stata concessa mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/967 della Commissione (4). La richiesta verteva su un volume annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno per un periodo subordinato all'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico («APE») tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. In virtù della deroga richiesta tali prodotti sarebbero considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, sono ottenuti da pesce non originario.

(3)

Nella richiesta di deroga Capo Verde ha spiegato che i quantitativi di tonno attualmente catturati dalla propria flotta nelle proprie acque sono scarsi e che, in assenza di una deroga, la flotta disponibile per la pesca al di fuori delle sue acque territoriali è limitata. Inoltre, la campagna di pesca del tonno è circoscritta a quattro mesi all'anno, riducendo così le possibilità di catturare tonno originario. Un altro elemento importante è che Capo Verde ha recentemente sviluppato le proprie infrastrutture portuali. Ne consegue che ora possono essere trattate maggiori quantità di tonno e quindi l'industria tonniera ha la possibilità di crescere. Infine, la richiesta ha sottolineato le difficoltà che Capo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell'entrata in vigore dell'APE tra l'Unione e l'Africa occidentale. Capo Verde ha inoltre sottolineato l'esigenza di una deroga alle norme sull'origine preferenziale al fine di compensare il fatto che non può ancora avvalersi delle norme in materia di cumulo nel quadro dell'APE, considerato che la situazione giuridica di tale accordo è immutata.

(4)

Le argomentazioni esposte nella richiesta dimostrano che, in assenza della deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di esportare i prodotti interessati verso l'Unione nel quadro dell'SPG sarebbe seriamente compromessa. Ciò potrebbe avere ripercussioni negative sullo sviluppo della flotta capoverdiana per quanto riguarda la pesca di piccoli pelagici e ostacolare in futuro l'osservanza da parte del paese delle norme di origine applicabili a tali prodotti.

(5)

È pertanto opportuno concedere a Capo Verde una deroga temporanea all'obbligo, previsto dalle norme sull'origine preferenziale, secondo il quale i prodotti in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti nel paese beneficiario devono aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti per poter essere considerati originari di tale paese. La deroga dovrebbe riguardare un quantitativo annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno. È opportuno che la durata della deroga sia limitata a un periodo di un anno al fine di valutare la capacità e gli sforzi di Capo Verde per prepararsi a rispettare le norme di origine per i prodotti interessati. Se tuttavia l'APE entra in vigore prima della fine di detto periodo di un anno, la deroga dovrebbe scadere il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.

(6)

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5), che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

(7)

La deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Capo Verde adottino le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati. Se il sistema degli esportatori registrati (REX), a norma dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, entra in vigore in Capo Verde nel corso del 2019, la medesima regola dovrebbe applicarsi alle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il prima possibile dopo la pubblicazione al fine di tener conto della situazione di Capo Verde e di consentire a questo paese di avvalersi della deroga senza ulteriori indugi.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le preparazioni o conserve di tonno del codice NC 1604 14, 1604 20 e 0304 87 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

1.   La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e

a)

il 31 dicembre 2019, oppure

b)

se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014 («APE»), entra in vigore il 31 dicembre 2019 o anteriormente a tale data, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.

2.   La deroga si applica ai prodotti nei limiti del quantitativo annuo di cui all'allegato.

3.   L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

1.

Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

2.

Nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/561». In caso di applicazione del sistema dell'esportatore registrato in Capo Verde nel 2019, detta dicitura è indicata sulle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.

3.

Ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati e/o dichiarazioni di origine, in applicazione del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/967 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 10).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

N. d'ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Periodi

Quantitativo annuo (peso netto in t)

09.1602

1604 14 21 00

1604 14 26 90

1604 14 28 00

1604 20 70 50

1604 20 70 55

1604 14 31 90

1604 14 36 90

1604 14 38 00

1604 20 70 99

0304 87 00 90

1604 14 41 20

1604 14 46 29

1604 14 48 20

1604 20 70 45

0304 87 00 20

1604 14 41 30

1604 14 48 30

10

Preparazioni o conserve di filetti di tonnetto striato (Katsuwonus pelamis)

Preparazioni o conserve di filetti di tonno albacora (Thunnus albacares)

Preparazioni o conserve di filetti di tonno obeso (Thunnus obesus)

Preparazioni di tonno bianco (Thunnus alalunga)

Dall'1.1.2019 fino alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1

5 000 tonnellate