29.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/36 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/518 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Con l'adozione dei regolamenti (CE) n. 2560/2001 (4) e (CE) n. 924/2009 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, le commissioni sui pagamenti transfrontalieri effettuati in euro tra Stati membri della zona euro sono state drasticamente ridotte, nella stragrande maggioranza dei casi fino a livelli trascurabili. |
(2) |
I pagamenti transfrontalieri in euro effettuati a partire da Stati membri che non appartengono alla zona euro rappresentano peraltro circa l'80 % di tutti i pagamenti transfrontalieri a partire da tali Stati membri. Sebbene per tali operazioni i prestatori di servizi di pagamento situati in Stati membri che non appartengono alla zona euro possano usare le stesse infrastrutture efficienti che permettono ai loro omologhi situati nella zona euro di contenere a un livello molto basso i costi, le commissioni su tali pagamenti transfrontalieri restano eccessivamente alte nella maggior parte degli Stati membri che non appartengono alla zona euro. |
(3) |
Le commissioni elevate praticate per i pagamenti transfrontalieri continuano ad ostacolare la piena integrazione nel mercato interno delle imprese e dei cittadini degli Stati membri che non appartengono alla zona euro, incidendo sulla loro competitività. Tali commissioni elevate perpetuano l'esistenza di due categorie diverse di utilizzatori di servizi di pagamento nell'Unione: quelli che beneficiano dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e quelli per cui i pagamenti transfrontalieri in euro comportano costi elevati. |
(4) |
Per agevolare il funzionamento del mercato interno e, relativamente ai pagamenti transfrontalieri in euro, porre fine alle ineguaglianze tra gli utilizzatori di servizi di pagamento della zona euro e quelli degli Stati membri che non vi appartengono, è opportuno allineare le commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri in euro effettuati nell'Unione a quelle praticate per i corrispondenti pagamenti nazionali effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento. Un prestatore di servizi di pagamento si considera situato nello Stato membro in cui fornisce i suoi servizi all'utilizzatore di servizi di pagamento. |
(5) |
Quando la valuta dello Stato membro del pagatore è diversa da quella dello Stato membro del beneficiario, le commissioni di conversione valutaria incidono in maniera rilevante sul costo del pagamento transfrontaliero. L'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prescrive che le commissioni e il tasso di cambio applicati siano trasparenti, l'articolo 52, paragrafo 3, di detta direttiva specifica i requisiti informativi relativi alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro, e l'articolo 59, paragrafo 2, della stessa direttiva stabilisce i requisiti informativi per le parti che propongono servizi di conversione valutaria presso uno sportello automatico per il prelievo di contante (automated teller machine — «ATM») o un punto di vendita. Tali requisiti informativi non hanno condotto a una trasparenza e una raffrontabilità sufficienti delle spese di conversione valutaria in situazioni in cui sono proposte opzioni alternative di conversione valutaria presso un ATM o un punto di vendita. Tale mancanza di trasparenza e di raffrontabilità impedisce la concorrenza che ridurrebbe le commissioni di conversione valutaria e aumenta il rischio che il pagatore opti al riguardo per una modalità costosa. È opportuno pertanto introdurre misure aggiuntive al fine di tutelare i consumatori dall'applicazione di commissioni eccessivamente elevate sui servizi di conversione valutaria e di garantire che ai consumatori siano fornite le informazioni che permettono loro di scegliere al riguardo la modalità migliore. |
(6) |
Per garantire che gli operatori del mercato non debbano sostenere un livello sproporzionato di investimenti per adeguare le proprie infrastrutture, attrezzature e procedure di pagamento al fine di garantire una maggiore trasparenza, le misure da attuare dovrebbero essere opportune, adeguate ed efficaci sotto il profilo dei costi. Al tempo stesso, nelle situazioni in cui il pagatore si trova dinanzi a diverse opzioni di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita, le informazioni fornite dovrebbero consentire il raffronto in modo che il pagatore possa operare una scelta informata. |
(7) |
Per ottenere la raffrontabilità, le commissioni di conversione valutaria per tutti i pagamenti basati su carta dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazioni percentuali rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento dell'euro disponibile pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). È possibile che una maggiorazione debba essere basata su un tasso derivato da due tassi della BCE in caso di conversione tra due valute diverse dall'euro. |
(8) |
Conformemente agli obblighi generali di informazione in merito alle spese di conversione valutaria stabiliti nella direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di conversione valutaria devono divulgare le informazioni sulle loro commissioni di conversione valutaria prima dell'avvio di un'operazione di pagamento. Le parti che offrono servizi di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita dovrebbero fornire informazioni chiare e accessibili sulle commissioni praticate per tali servizi, ad esempio esponendo le commissioni al banco o in formato digitale sul terminale, o sullo schermo nel caso di acquisti online. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, tali parti dovrebbero fornire, prima di disporre l'operazione di pagamento, informazioni esplicite sull'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario e sull'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore. L'importo da pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario dovrebbe esprimere il prezzo dei beni e servizi da acquistare e potrebbe essere esposto alla cassa piuttosto che sul terminale di pagamento. La valuta utilizzata dal beneficiario è in generale la valuta locale, ma secondo il principio della libertà contrattuale potrebbe in alcuni casi essere un'altra valuta dell'Unione. L'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore dovrebbe essere costituito dal prezzo dei beni o servizi e dalle commissioni di conversione valutaria. Inoltre, entrambi gli importi dovrebbero essere documentati sulla ricevuta o su un altro supporto durevole. |
(9) |
Con riferimento all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, se un servizio di conversione valutaria è offerto presso un ATM o presso il punto di vendita, il pagatore dovrebbe avere la possibilità di rifiutare tale servizio e di pagare invece nella valuta utilizzata dal beneficiario. |
(10) |
Per consentire ai pagatori di raffrontare le commissioni delle opzioni di conversione valutaria presso l'ATM o presso il punto di vendita, i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori non solo dovrebbero includere informazioni pienamente raffrontabili sulle commissioni applicabili per la conversione valutaria nei termini e nelle condizioni del loro contratto quadro, ma dovrebbero anche rendere pubbliche tali informazioni su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile, in particolare sui loro siti web, sui loro siti di home-banking e sulle loro applicazioni bancarie mobili, in un modo facilmente comprensibile e accessibile. Ciò consentirebbe lo sviluppo di siti web di raffronto per facilitare il raffronto dei prezzi per i consumatori che viaggiano o fanno acquisti all'estero. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori dovrebbero ricordare ai pagatori le commissioni di conversione valutaria applicabili quando un pagamento basato su carta è effettuato in un'altra valuta, attraverso l'uso di canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili, come SMS, e-mail o notifiche push attraverso l'applicazione mobile bancaria del pagatore. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concordare con gli utilizzatori dei servizi di pagamento il canale di comunicazione elettronica attraverso il quale forniranno le informazioni sulle commissioni di conversione valutaria, prendendo in considerazione il canale più efficace per raggiungere il pagatore. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre accettare le richieste degli utilizzatori di servizi di pagamento di non ricevere messaggi elettronici contenenti informazioni sulle commissioni di conversione valutaria. |
(11) |
I solleciti periodici sono appropriati in situazioni in cui il pagatore rimane all'estero per periodi di tempo più lunghi, ad esempio quando il pagatore è distaccato o studia all'estero, o quando il pagatore utilizza regolarmente una carta per gli acquisti online nella valuta locale. L'obbligo di fornire tali solleciti non richiederebbe investimenti sproporzionati per adattare i processi aziendali e le infrastrutture di trattamento dei pagamenti esistenti del prestatore di servizi di pagamento e garantirebbe che il pagatore sia meglio informato sulle diverse opzioni di conversione valutaria. |
(12) |
La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della norma mirante ad armonizzare il costo dei pagamenti transfrontalieri in euro al costo delle operazioni nazionali nelle valute nazionali e sull'efficacia degli obblighi di informazione sulla conversione valutaria stabiliti nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare ulteriori possibilità – e la fattibilità tecnica di tali possibilità – di estendere la norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell'Unione e di migliorare ulteriormente la trasparenza e la raffrontabilità delle commissioni di conversione valutaria, nonché la possibilità di attivare e disattivare l'opzione di accettare la conversione valutaria da parte di soggetti diversi dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. |
(13) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della dimensione transfrontaliera dei pagamenti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009
Il regolamento (CE) n. 924/2009 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 2, il punto 9) è sostituito dal seguente:
(*1) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;" |
3) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
4) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta 1. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria e al tasso di cambio applicabile, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento e le parti che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine — “ATM”) o presso il punto di vendita di cui all'articolo 59, paragrafo 2, di detta direttiva, esprimono il totale delle commissioni di conversione valutaria come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Tale maggiorazione è comunicata al pagatore prima dell'avvio dell'operazione di pagamento. 2. I prestatori di servizi di pagamento rendono inoltre pubbliche, in modo comprensibile e facilmente accessibile, le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile. 3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dell'avvio dell'operazione di pagamento:
4. Il soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria presso uno sportello ATM o presso il punto di vendita espone chiaramente le informazioni di cui al paragrafo 1 presso l'ATM o il punto di vendita. Prima di disporre l'operazione di pagamento, tale soggetto informa inoltre il pagatore della possibilità di pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono altresì messe a disposizione del pagatore su un supporto durevole dopo che l'operazione di pagamento è stata disposta. 5. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per ciascuna carta di pagamento che è stata rilasciata al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento e che è collegata allo stesso conto, invia al pagatore un messaggio elettronico con le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve un ordine di pagamento per un prelievo presso un ATM o un pagamento presso un punto di vendita espresso in una qualsiasi valuta dell'Unione diversa dalla valuta del conto del pagatore. Fatto salvo il primo comma, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento espresso nella stessa valuta. 6. Il prestatore di servizi di pagamento concorda con l'utilizzatore di servizi di pagamento il canale o i canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili attraverso i quali il prestatore di servizi di pagamento invierà il messaggio di cui al paragrafo 5. Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore. 7. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite a titolo gratuito e in modo neutrale e comprensibile.»; |
5) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 ter Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici 1. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un bonifico, quale definito all'articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366, avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l'applicazione bancaria mobile del prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento, riguardo all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 52, paragrafo 3, di detta direttiva, informa il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico. 2. Prima di disporre un'operazione, il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l'importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all'operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica anche l'importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.»; |
6) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Riesame 1. Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sull'impatto del presente regolamento, contenente in particolare:
2. La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 fino al 19 ottobre 2021. Essa tiene conto delle specificità delle varie operazioni di pagamento, distinguendo in particolare tra le operazioni avviate presso un ATM e presso il punto di vendita. Nella preparazione della sua relazione, la Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1. (*2) Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36).»." |
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2019, salvo:
a) |
l'articolo 1, punto 6, che si applica a decorrere dal 18 aprile 2019; |
b) |
l'articolo 1, punti 4 e 5, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 3 ter del regolamento (CE) n. 924/2009 che si applicano a decorrere dal 19 aprile 2020; |
c) |
l'articolo 1, punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 924/2009, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2021. |
d) |
l'articolo 1, punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 924/2009, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 bis, paragrafi da 1 a 4, di detto regolamento, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2020; |
e) |
l'articolo 1, punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 924/2009, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 bis, paragrafi 5 e 6, di detto regolamento, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2021. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 382 del 23.10.2018, pag. 7.
(2) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 28.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2019.
(4) Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13).
(5) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
(6) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).