22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/16 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/463 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo. |
(2) |
L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) 2015/2365, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo. |
(3) |
In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di altri enti pubblici degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché degli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365 non sarà più applicabile alla banca centrale del Regno Unito e agli altri enti britannici che svolgono funzioni analoghe nonché ad altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito. |
(4) |
La Commissione ha effettuato una valutazione del trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dalle norme applicabili nel Regno Unito in ordine alle operazioni di finanziamento tramite titoli dopo il recesso dall'Unione e ha presentato le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(5) |
Nella valutazione la Commissione ha concluso che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4 e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365. |
(6) |
Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC e agli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché agli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365. |
(7) |
Di conseguenza, la banca centrale del Regno Unito e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei soggetti esonerati di cui al regolamento (UE) 2015/2365. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2365. |
(9) |
La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dall'obbligo di segnalazione e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati. |
(10) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 è aggiunta la seguente lettera c):
«c) |
la banca centrale e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER