22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/463 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.

(2)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) 2015/2365, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(3)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che l'esenzione dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di altri enti pubblici degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché degli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365 non sarà più applicabile alla banca centrale del Regno Unito e agli altri enti britannici che svolgono funzioni analoghe nonché ad altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito.

(4)

La Commissione ha effettuato una valutazione del trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dalle norme applicabili nel Regno Unito in ordine alle operazioni di finanziamento tramite titoli dopo il recesso dall'Unione e ha presentato le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)

Nella valutazione la Commissione ha concluso che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4 e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365.

(6)

Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC e agli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe nonché agli altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365.

(7)

Di conseguenza, la banca centrale del Regno Unito e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei soggetti esonerati di cui al regolamento (UE) 2015/2365.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2365.

(9)

La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dall'obbligo di segnalazione e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

la banca centrale e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.