22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/74 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/362 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 56, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (2) ha dimostrato che le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relative alla registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni costituiscono una base solida per la creazione di un quadro per la registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni. Al fine di rafforzare ulteriormente tale quadro, il regolamento (UE) n. 150/2013 dovrebbe rispecchiare la natura evolutiva del settore. |
(2) |
La creazione di un quadro coerente per la registrazione e l'estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi sia del regolamento (UE) n. 648/2012 che del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è essenziale per garantire condizioni di parità tra repertori di dati sulle negoziazioni e l'efficiente svolgimento delle funzioni di repertorio. |
(3) |
La funzione di verifica dei repertori di dati sulle negoziazioni è di primaria importanza per la trasparenza dei mercati dei derivati e per garantire la qualità dei dati. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto dimostrare di aver predisposto sistemi e procedure appropriati per verificare la completezza e la correttezza dei dati sui contratti derivati. Tali sistemi e procedure dovrebbero pertanto essere ulteriormente precisati al fine di rafforzare il quadro in materia di registrazione. Dovrebbero stabilire in che modo i repertori di dati devono autenticare gli utenti, convalidare lo schema dei dati, autorizzare la registrazione dei dati, convalidare la logica e il contenuto dei dati, riconciliare i dati sui derivati e inviare un riscontro ai loro utenti. |
(4) |
Le domande di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbero includere informazioni più dettagliate sui pertinenti meccanismi e strutture di controllo interno, sulla funzione di audit interno e sul piano di lavoro di audit, per consentire all'ESMA di valutare in che modo tali fattori contribuiscono all'efficiente funzionamento del repertorio di dati sulle negoziazioni. |
(5) |
Per consentire all'ESMA di valutare meglio l'onorabilità, l'esperienza e le competenze dei membri del consiglio di amministrazione, dell'alta dirigenza e del pertinente personale di grado superiore del repertorio di dati richiedente, quest'ultimo dovrebbe fornire informazioni supplementari su tali persone, comprese informazioni in merito alle loro conoscenze ed esperienze nella gestione, nelle operazioni e nello sviluppo delle tecnologie informatiche. |
(6) |
L'utilizzo di risorse comuni all'interno del repertorio di dati sulle negoziazioni per i servizi di segnalazione dei derivati, da un lato, e per i servizi accessori o per i servizi di segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, dall'altro, può dar luogo a un contagio dei rischi operativi tra tali servizi. La convalida, la riconciliazione, il trattamento e la conservazione dei dati possono necessitare di un'effettiva separazione operativa per evitare tale contagio dei rischi. Tuttavia, talune pratiche, come un front-end comune dei sistemi, un punto di accesso comune ai dati per le autorità o l'utilizzo dello stesso personale per vendite, conformità o servizi di assistenza ai clienti, potrebbero essere meno esposte al rischio di contagio e, di conseguenza, potrebbero non richiedere necessariamente una separazione operativa. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto stabilire un livello adeguato di separazione operativa tra le risorse, i sistemi e le procedure utilizzati nelle diverse linee di attività. Tale separazione dovrebbe contemplare linee di attività che prestano servizi soggetti ad altra normativa dell'Unione o di paesi terzi. Dovrebbe inoltre garantire che la domanda di registrazione contenga informazioni chiare e dettagliate sui servizi accessori o su altre linee di attività offerte dal repertorio di dati sulle negoziazioni al di fuori della sua attività principale di servizi di repertorio a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(7) |
La solidità, la resilienza e la protezione dei sistemi informatici dei repertori di dati sulle negoziazioni sono essenziali per assicurare la conformità agli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire informazioni complete e più dettagliate su tali sistemi così da permettere all'ESMA di valutare la solidità e la resilienza dei loro sistemi informatici. Se lo svolgimento delle funzioni di repertorio di dati sulle negoziazioni è esternalizzato a terzi, a livello del gruppo o al di fuori di esso, il repertorio dovrebbe fornire informazioni dettagliate sui pertinenti accordi di esternalizzazione per consentire all'ESMA di valutarne la conformità alle condizioni di registrazione, ivi comprese informazioni su eventuali accordi sul livello dei servizi, sulle metriche e sulle modalità di controllo effettivo di tali metriche. Infine, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire informazioni sui meccanismi e i controlli messi a punto per gestire efficacemente i potenziali rischi informatici e proteggere i dati da attacchi informatici. |
(8) |
Per conseguire meglio gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda la trasparenza del mercato dei derivati, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero dimostrare di applicare i termini e le condizioni di accesso ai dati contenuti nei repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione (4). Tali termini e condizioni dovrebbero garantire l'integrità dei dati forniti alle autorità e che i repertori di dati sulle negoziazioni siano in grado di fornire l'accesso ai dati in conformità del regolamento delegato (UE) n. 151/2013. La domanda di registrazione dovrebbe pertanto precisare le politiche e le procedure in conformità delle quali i diversi tipi di utenti segnalano i dati al repertorio di dati sulle negoziazioni e vi accedono. Per lo stesso motivo, la domanda di registrazione dovrebbe contenere una descrizione dei canali e dei meccanismi usati per divulgare pubblicamente le informazioni sulle norme di accesso ai dati contenuti nel repertorio di dati sulle negoziazioni. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero inoltre fornire informazioni più dettagliate sulle loro procedure per verificare la completezza e la correttezza dei dati. |
(9) |
Le commissioni associate ai servizi prestati dai repertori di dati sulle negoziazioni costituiscono informazioni essenziali per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa. Dovrebbero pertanto essere inserite nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. |
(10) |
Per consentire all'ESMA di stabilire la base di riferimento per la pianificazione della capacità e delle prestazioni dei repertori di dati sulle negoziazioni, le domande di registrazione dovrebbero contenere informazioni che dimostrino che il repertorio richiedente dispone delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle sue funzioni come repertorio di dati sulle negoziazioni su base continuativa. Per lo stesso motivo, la domanda di registrazione dovrebbe contenere meccanismi efficaci per assicurare la continuità operativa. In particolare, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire informazioni in merito ai piani, alle procedure e ai dispositivi per la gestione delle situazioni di emergenza e delle crisi, comprese le procedure per assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni originale qualora la registrazione sia revocata o una controparte segnalante decida di segnalare a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni. |
(11) |
Poiché i partecipanti al mercato e le autorità fanno affidamento sui dati conservati dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno che la domanda di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni descriva chiaramente meccanismi operativi e di conservazione dei dati che dovrebbero essere rigorosi ed efficaci. Per dimostrare in che modo sia mantenuta la riservatezza e assicurata la protezione dei dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni e per consentirne la tracciabilità, nella domanda di registrazione dovrebbe essere inserito un riferimento specifico alla creazione di un log di segnalazione. |
(12) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(13) |
L'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 150/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 150/2013
(1) |
All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene in particolare le seguenti informazioni:
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(2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Politiche e procedure Se nell'ambito di una domanda sono fornite informazioni concernenti le politiche e le procedure, il richiedente assicura che la domanda contenga i seguenti elementi:
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(3) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il richiedente ha un'impresa madre, esso deve:
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(4) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Controllo interno 1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni dettagliate relative al sistema di controllo interno del richiedente, comprese le informazioni sulla funzione di controllo della conformità, la valutazione del rischio, i meccanismi e i dispositivi di controllo interno e la funzione di audit interno. 2. Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 comprendono:
3. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni relative alle attività di audit interno del richiedente:
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(5) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Alta dirigenza e membri del consiglio 1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni per ogni alto dirigente e per ogni membro del consiglio:
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(6) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Idoneità e onorabilità La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul personale del richiedente:
La descrizione di cui alla lettera b) include prove scritte del diploma accademico e dell'esperienza nell'ambito delle tecnologie informatiche di almeno un membro del personale di grado superiore competente in materia.»; |
(7) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Documenti finanziari e piani aziendali 1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni finanziarie e aziendali sul richiedente:
2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene un piano finanziario aziendale che contempli scenari economici diversi per i servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni per un periodo di riferimento minimo di tre anni e le seguenti informazioni supplementari:
3. Se le informazioni finanziarie storiche di cui al paragrafo 1 non sono disponibili, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sul richiedente:
4. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene il bilancio di esercizio sottoposto a revisione dell'impresa madre dei tre esercizi anteriori alla data di presentazione della domanda. 5. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene anche le seguenti informazioni finanziarie sul richiedente:
(*1) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1)." (*2) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;" |
(8) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Riservatezza 1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le politiche, le procedure e i meccanismi interni per prevenire ogni eventuale uso delle informazioni conservate dal repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente:
2. Le politiche, le procedure e i meccanismi interni comprendono le procedure interne in materia di autorizzazione del personale all'uso di parole di accesso ai dati, specificando lo scopo, l'entità dei dati visualizzati e le restrizioni sull'uso dei dati, nonché informazioni dettagliate su eventuali meccanismi e controlli per gestire efficacemente i potenziali rischi informatici e proteggere i dati conservati dagli attacchi informatici. 3. I richiedenti forniscono all'Aesfem informazioni sulle procedure di tenuta di un log che consenta di identificare ogni membro del personale che accede ai dati, il momento dell'accesso, la natura dei dati visualizzati e lo scopo.»; |
(9) |
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Risorse informatiche ed esternalizzazione La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni sulle risorse informatiche:
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(10) |
l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Servizi accessori Se un richiedente, un'impresa in seno al suo gruppo o un'impresa con cui il richiedente ha concluso un accordo relativo ai servizi di negoziazione o di post-negoziazione offre, o ha in progetto di offrire, servizi accessori, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:
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(11) |
gli articoli 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 18 Trasparenza delle regole di accesso 1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono specificate per i seguenti tipi di utenti:
Articolo 19 Verifica della completezza e della correttezza dei dati La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:
Articolo 20 Trasparenza sulle politiche tariffarie La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione:
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(12) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Rischio operativo 1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene:
2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le procedure per assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni originale se richiesto da una controparte segnalante o da un terzo che effettua la segnalazione per conto di una controparte non segnalante, o qualora tale sostituzione sia il risultato di una revoca della registrazione, e comprende le procedure per il trasferimento dei dati e il reindirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.»; |
(13) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Politica in materia di conservazione dei dati 1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le informazioni sul ricevimento e la gestione dei dati, comprese le politiche e le procedure messe in atto dal richiedente per assicurare:
2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni sui sistemi, sulle politiche e sulle procedure di conservazione dei dati utilizzati per garantire che i dati segnalati siano modificati in modo adeguato e che le posizioni siano calcolate correttamente a norma delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari.»; |
(14) |
l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Meccanismi per assicurare la disponibilità dei dati La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene la descrizione delle risorse, dei metodi e dei canali che il richiedente utilizza per permettere l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 81, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 e le seguenti informazioni:
(*3) Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).»" |
(15) |
è inserito il seguente articolo 23 bis: «Articolo 23 bis Accesso diretto e immediato ai dati da parte delle autorità La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene informazioni sui seguenti elementi:
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Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).
(3) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).