28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/336 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione di 1-metil-ciclopropene, famoxadone, mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) e il regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (3) hanno assegnato al Regno Unito, in quanto Stato membro relatore, la valutazione di alcune sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari.

(2)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, cioè dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(3)

Il progetto di accordo di recesso, quale convenuto tra i negoziatori e approvato dal Consiglio europeo (articolo 50 del trattato sull'Unione europea), contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al Regno Unito e nel Regno Unito durante un periodo di transizione oltre la data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito. Se tale accordo entra in vigore, la legislazione dell'Unione in materia di prodotti fitosanitari si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità a detto accordo e cesserà di essere applicabile alla fine di tale periodo. Tuttavia, anche se l'accordo di recesso è ratificato dall'UE e dal Regno Unito, durante il periodo di transizione il Regno Unito non funge da autorità di riferimento ai fini delle valutazioni del rischio, degli esami, delle approvazioni o delle autorizzazioni a livello dell'Unione o a livello di Stati membri che agiscono congiuntamente come indicato, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

È pertanto necessario assegnare ad altri Stati membri la valutazione delle sostanze attive per le quali il Regno Unito è lo Stato membro relatore e per cui non si prevede una decisione sul rinnovo dell'approvazione prima del 30 marzo 2019. Le sostanze attive in questione sono 1-metil-ciclopropene, famoxadone, mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid.

(5)

L'assegnazione dovrebbe garantire un'equilibrata distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

(6)

Dato che la valutazione delle sostanze attive in questione è in una fase avanzata e il lavoro da effettuare dovrebbe essere di lieve entità, non è necessario stabilire uno Stato membro correlatore per tale valutazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 e il regolamento (UE) n. 1141/2010.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 30 marzo 2019. Tuttavia, qualora il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea sia prorogato, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la legislazione in materia di prodotti fitosanitari cessa di essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito in quanto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4), la cessazione dell'applicazione degli atti fissati ad una data determinata ha luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1141/2010 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.

Tuttavia, qualora sia adottata una decisione di proroga del termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la legislazione in materia di prodotti fitosanitari cessa di essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).


ALLEGATO I

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificata:

a)

la voce relativa a 1-metil-ciclopropene è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«1-metil-ciclopropene

NL»

 

b)

la voce relativa a mancozeb è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Mancozeb

EL»

 

c)

la voce relativa a metiocarb è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Metiocarb

DE»

 

d)

la voce relativa a metossifenozide è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Metossifenozide

SK»

 

e)

la voce relativa a pirimicarb è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Pirimicarb

SE»

 

f)

la voce relativa a pirimifosmetile è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Pirimifosmetile

FR»

 

g)

la voce relativa a tiacloprid è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Tiacloprid

DE»

 


ALLEGATO II

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1141/2010, la voce relativa a famoxadone è sostituita dalla seguente:

Colonna A

 

Colonna B

Colonna C

Colonna D

«Famoxadone

2012

FI

 

31 agosto 2012»