28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/319 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2019

che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda la certificazione sanitaria per l'importazione nell'Unione europea in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma, e l'articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera m),

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, frase introduttiva, lettera d) e ultimo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi. Il regolamento stabilisce inoltre una base giuridica per la classificazione, come stabilito nella decisione 2007/453/CE della Commissione (3), degli Stati membri e dei paesi terzi o delle loro regioni in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in paesi e regioni con un rischio trascurabile di BSE, un rischio controllato di BSE e un rischio indeterminato di BSE.

(2)

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni relative all'importazione nell'Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. In particolare, il capitolo B di detto allegato stabilisce le prescrizioni per l'importazione di bovini tenendo conto della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE dei paesi terzi o delle loro regioni. Il capitolo D di tale allegato stabilisce inoltre le prescrizioni per la presentazione di un'attestazione riguardante il rischio di TSE nel certificato sanitario necessario per importare nell'Unione alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, comprese, tra l'altro, le proteine animali trasformate.

(3)

L'allegato IX, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione (4), stabilisce che i bovini vivi importati nell'Unione non devono essere stati esposti a casi di BSE o alle loro coorti. In considerazione del fatto che il principale veicolo di trasmissione della BSE sono i mangimi contaminati con il prione di tale malattia, detta prescrizione dovrebbe essere modificata in modo da prevedere che i bovini vivi importati nell'Unione non possano essere casi di BSE o appartenere alle coorti di questi ultimi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5) stabilisce misure di esecuzione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, incluse determinate prescrizioni per l'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti da paesi terzi.

(5)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 elenca alcune definizioni da utilizzare ai fini di tale regolamento. L'articolo 31 del regolamento (UE) n. 142/2011 dispone che le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinate all'importazione o al transito nell'Unione siano accompagnate da certificati sanitari e dichiarazioni conformi ai modelli di cui all'allegato XV.

(6)

L'articolo 11.4.13, punto 1, del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («codice OIE») (6) raccomanda che le farine di carne e ossa e i ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice OIE, e le merci contenenti tali prodotti originari di paesi o zone con un rischio trascurabile di BSE in cui si è verificato un caso indigeno di BSE possano essere oggetto di scambi a livello internazionale solo se i prodotti sono stati ottenuti da bovini nati dopo la data dell'effettiva applicazione, nel paese, del divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice OIE. Il punto 2 del medesimo articolo raccomanda che le farine di carne e ossa e i ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice OIE, e le merci contenenti tali prodotti non siano oggetto di scambi a livello internazionale se originari di paesi o zone con un rischio controllato o indeterminato di BSE.

(7)

Il codice OIE definisce le farine di carne e ossa come prodotti solidi a base di proteine ottenuti quando i tessuti animali vengono fusi, compresi i prodotti proteici intermedi diversi da peptidi di peso molecolare inferiore a 10 000 Dalton e amminoacidi. La definizione di farina di carne e ossa del codice OIE include quindi sia la definizione di farina di carne e ossa di cui al punto 27 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 e sia la definizione di proteine animali trasformate di cui al punto 5 di detto allegato.

(8)

A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'importazione nell'Unione di farine di carne e ossa, quali definite nella legislazione dell'Unione, può aver luogo unicamente se sono state adottate norme di attuazione per stabilire le condizioni per tale importazione. Poiché tali norme di attuazione non sono state adottate, l'importazione nell'Unione di farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 1 o categoria 2 attualmente non è consentita. L'importazione nell'Unione di proteine animali trasformate, quali definite nella legislazione dell'Unione, può tuttavia aver luogo, a condizione che siano rispettate le condizioni per l'importazione relative alla TSE stabilite nell'allegato IX, capitolo D, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001, e le condizioni per l'importazione di proteine animali trasformate di cui al regolamento (UE) n. 142/2011.

(9)

Al fine di allineare le condizioni in materia di TSE per l'importazione nell'Unione, di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, con le raccomandazioni contenute nel capitolo BSE del codice OIE, è opportuno modificare l'allegato IX, capitolo D, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 in modo che le prescrizioni di cui a tale sezione tengano conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 11.4.13 del codice OIE. Tuttavia, poiché nell'Unione è autorizzato l'uso di proteine animali trasformate derivate da ruminanti per la produzione di alimenti per animali da compagnia, al fine di non applicare un trattamento discriminatorio nei confronti delle importazioni rispetto alla produzione dell'Unione europea, le raccomandazioni di cui all'articolo 11.4.13 del codice OIE non dovrebbero essere seguite per l'importazione di alimenti per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti, a condizione che detti alimenti per animali da compagnia siano trasformati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione.

(10)

L'allegato IX, capitolo D, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

Il diritto dell'Unione o una decisione dell'operatore responsabile possono imporre che i prodotti di origine animale siano dichiarati sottoprodotti di origine animale. Quando un operatore decide che i prodotti di origine animale devono essere dichiarati sottoprodotti di origine animale, la decisione è irreversibile. Tali sottoprodotti di origine animale sono esclusi dall'uso per il consumo umano. Certi sottoprodotti di origine animale hanno gli stessi codici doganali della nomenclatura combinata (NC) dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7). Al fine della classificazione secondo i codici doganali della NC, le autorità doganali degli Stati membri devono essere in grado di distinguere chiaramente i prodotti idonei al consumo umano da quelli non idonei. Per evitare confusione ai fini di tale classificazione, le garanzie sanitarie di cui ai certificati d'importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati dovrebbero chiarire che, sebbene provengano da animali che erano idonei al consumo umano in una fase precedente, i sottoprodotti di origine animale sono classificati e trattati come sottoprodotti di origine animale esclusi definitivamente dalla filiera alimentare. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV, capi 3(D), 3(F) e 8, del regolamento (CE) n. 142/2011.

(12)

Inoltre, l'attestazione relativa alla TSE nei modelli di certificati per le importazioni e il transito nell'Unione di certi sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato XV, capi 1, 1 bis, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B) e 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 e 18, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe essere modificata per tenere conto delle prescrizioni dell'allegato IX, capo D, del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (8), dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione e dal presente regolamento.

(13)

Le condizioni per l'importazione di proteine animali trasformate di cui al modello di certificato sanitario figurante nell'allegato XV, capo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 prevedono l'assenza di sangue di ruminanti nelle proteine animali trasformate importate da paesi terzi. La nuova attestazione relativa alla TSE di cui al punto II.7. di detto modello di certificato sanitario, quale modificato dal presente regolamento, prevede tuttavia adeguate garanzie per ridurre il rischio di TSE in tali prodotti. La formulazione «diversi dai ruminanti» dovrebbe essere pertanto essere eliminata in tutti i modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 che verranno modificati dal presente regolamento.

(14)

L'allegato XV, capi 1, 1 bis, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 e 18 del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(15)

Le partite di prodotti intermedi destinati alla fabbricazione di cosmetici e prodotti farmaceutici devono inoltre essere accompagnate da una dichiarazione redatta in conformità del modello di cui all'allegato XV, capo 20, del regolamento (UE) n. 142/2011 quando sono presentate a un posto d'ispezione frontaliero («PIF») ai fini dei controlli veterinari. I prodotti intermedi possono consistere di sottoprodotti di origine animale o contenerli. L'attuale modello di dichiarazione indica solo un numero limitato di codici SA pertinenti che devono essere utilizzati dall'operatore per notificare il prodotto alle autorità doganali degli Stati membri. Non è possibile stabilire preventivamente nel modello di dichiarazione un elenco esaustivo dei codici SA che comprenda tutte le combinazioni di sottoprodotti di origine animale nei prodotti intermedi. È pertanto opportuno sostituire i codici SA esistenti in modo che il responsabile della partita possa dichiarare i prodotti intermedi al PIF utilizzando un codice SA pertinente conformemente alla decisione 2007/275/CE della Commissione (9). È opportuno dunque modificare di conseguenza l'allegato XV, capo 20, del regolamento (CE) n. 142/2011.

(16)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio durante il quale le merci interessate dalle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero continuare a essere ammesse all'importazione e al transito nell'Unione, a condizione che dette merci siano conformi alle prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Per un periodo transitorio fino al 30 settembre 2019, le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario debitamente compilato e firmato conformemente all'appropriato modello di certificato sanitario di cui all'allegato XV, capi 1, 1 bis, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 e 18, del regolamento (UE) n. 142/2011 nella versione applicabile prima delle modifiche di cui all'articolo 2 del presente regolamento e, se applicabile, da una dichiarazione debitamente compilata e firmata conformemente al modello di dichiarazione di cui al capo 20 di detto allegato, nella versione applicabile prima delle modifiche di cui all'articolo 2 del presente regolamento, continuano a essere ammesse all'importazione e al transito nell'Unione, a condizione che tali certificati sanitari o dichiarazioni siano stati debitamente compilati e firmati entro il 31 luglio 2019.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(3)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).

(5)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(6)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

(7)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).

(9)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).


ALLEGATO I

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

1)

al capitolo B:

i)

alla sezione A, la frase introduttiva della lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono i seguenti bovini:»;

ii)

alla sezione B, la frase introduttiva della lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono i seguenti bovini:»;

iii)

alla sezione C, la frase introduttiva della lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono i seguenti bovini:»;

2)

al capitolo D, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Requisiti dei certificati sanitari

1.

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, di cui alla sezione A, sono subordinate alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

a)

il sottoprodotto o il prodotto derivato di origine animale:

i)

non contiene né è derivato da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento; e

ii)

non contiene né è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso in cui i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano il sottoprodotto o il prodotto derivato di origine animale siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE; e

iii)

deriva da animali che non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

o

b)

il sottoprodotto di origine animale o il prodotto derivato non contiene né è ricavato da materiali di bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ricavati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

2.

In aggiunta alle prescrizioni di cui al punto 1 della presente sezione, le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui alla sezione A, lettere d) ed f), sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

a)

i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;

o

b)

i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali si è verificato un caso indigeno di BSE, e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono stati ottenuti da animali nati dopo la data in cui nel paese o nella regione è stato effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ottenuti da ruminanti.

In deroga al precedente paragrafo, l'attestazione di cui alle lettere a) e b) non è richiesta per l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia imballati ed etichettati conformemente alla normativa dell'Unione.

3.

In aggiunta alle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente sezione, le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui alla sezione A, contenenti latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina e destinati all'alimentazione animale, sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

a)

gli ovini e i caprini dai quali questi sottoprodotti o prodotti derivati di origine animale sono stati ricavati sono rimasti continuativamente fin dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;

ii)

esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

iii)

alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;

iv)

gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

v)

la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno da sette anni;

b)

il latte e i prodotti a base di latte di origine ovina o caprina provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;

c)

il latte e i prodotti a base di latte di origine ovina o caprina provengono da aziende nelle quali, da almeno sette anni, non viene diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:

i)

tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;

o

ii)

tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:

gli animali macellati per il consumo umano; e

gli animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.»


ALLEGATO II

L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1)

i capi da 1 a 3(F) sono sostituiti dai seguenti:

«CAPO 1

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

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CAPO 1 bis

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

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CAPO 2(A)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte non destinati al consumo umano

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CAPO 2(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di colostro e prodotti a base di colostro di bovini non destinati al consumo umano

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CAPO 3(A)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di alimenti in conserva per animali da compagnia

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CAPO 3(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

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CAPO 3(C)

Certificato sanitario

Per articoli da masticare per animali da compagnia destinati alla spedizione/al transito (2) nell'Unione europea

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CAPO 3(D)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da pelliccia

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CAPO 3(E)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

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CAPO 3(F)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale (3) destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

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2)

i capi da 4(B) a 4(D) sono sostituiti dai seguenti:

«CAPO 4(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

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CAPO 4(C)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

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CAPO 4(D)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

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3)

il capo 6(B) è sostituito dal seguente:

«CAPO 6(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito nell'Unione europea (2) di trofei di caccia di uccelli e ungulati costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

Image 78 Testo di immagine Image 79 Testo di immagine Image 80 Testo di immagine Image 81 Testo di immagine Image 82 Testo di immagine »

4)

il capo 8 è sostituito dal seguente:

«CAPO 8

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali (2)

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5)

i capi 10(A), 10(B), 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPO 10(A)

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi

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CAPO 10(B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

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CAPO 11

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (2) nell'Unione europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

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CAPO 12

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito nell'Unione europea (2) di proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano, da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

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6)

il capo 18 è sostituito dal seguente:

«CAPO 18

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito nell'Unione europea (2) di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

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7)

il capo 20 è sostituito dal seguente:

«CAPO 20

Modello di dichiarazione

Dichiarazione relativa all'importazione da paesi terzi e al transito (2) nell'Unione europea di prodotti intermedi da utilizzare nella fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici per scopi medici e veterinari, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici

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