14.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/254 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2018

relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che è stata estesa a specifici paesi vicini, sulla base di accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati.

(2)

Gli accordi ad alto livello sull'adeguamento dell'estensione indicativa delle mappe della rete globale TEN-T e sull'identificazione dei collegamenti della rete centrale sulle mappe della rete globale sono stati firmati tra l'Unione e i paesi del partenariato orientale (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica di Moldova e Ucraina) il 24 novembre 2017. L'accordo ad alto livello tra l'Unione e la Georgia è stato firmato il 18 luglio 2018. Gli accordi riguardano le linee delle reti stradali e ferroviarie nonché i porti e gli aeroporti. L'adeguamento delle mappe indicative della rete globale e, in particolare, l'identificazione della rete centrale indicativa dovrebbero permettere all'Unione di orientare meglio la cooperazione con i paesi del partenariato orientale interessati.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato III è così modificato:

1)

nella sezione 15 (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Georgia) sono aggiunte le seguenti mappe (15.3 e 15.4 riguardanti la Repubblica d'Armenia):

« Image 1

Image 2 »

2)

nella sezione 15 (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Georgia) sono aggiunte le seguenti mappe (15.5 e 15.6 riguardanti l'Azerbaigian):

« Image 3

Image 4 »

3)

nella sezione 15 (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Georgia) sono aggiunte le seguenti mappe (15.7 e 15.8 riguardanti la Georgia):

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Image 6 »

4)

nella sezione 16 (Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina) sono aggiunte le seguenti mappe (16.3 e 16.4 riguardanti la Bielorussia):

« Image 7

Image 8 »

5)

nella sezione 16 (Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina) sono aggiunte le seguenti mappe (16.5 e 16.6 riguardanti la Repubblica di Moldova):

« Image 9

Image 10 »

6)

nella sezione 16 (Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina) sono aggiunte le seguenti mappe (16.7 e 16.8 riguardanti l'Ucraina):

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