11.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/237 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 28

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 12 ottobre 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato «Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture (Modifiche allo IAS 28)» nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. Le modifiche mirano a chiarire che le disposizioni in materia di riduzione di valore dell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari si applicano alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture.

(3)

A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione trae la conclusione che le modifiche al Principio contabile internazionale IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1126/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Principio contabile internazionale IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture

(Modifiche allo IAS 28)

Modifiche allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture

I paragrafi 14A e 45G-45K sono aggiunti e il paragrafo 41 è eliminato.

METODO DEL PATRIMONIO NETTO

14A

L'entità applica l'IFRS 9 anche ad altri strumenti finanziari in società collegate o joint venture cui non si applica il metodo del patrimonio netto. Essi comprendono le interessenze a lungo termine che, nella sostanza, rappresentano un ulteriore investimento netto dell'entità nella società collegata o nella joint venture (cfr. il paragrafo 38). L'entità applica l'IFRS 9 a tali interessenze a lungo termine prima di applicare il paragrafo 38 e i paragrafi 40-43 del presente Principio. Nell'applicare l'IFRS 9, l'entità non tiene conto di eventuali rettifiche al valore contabile delle interessenze a lungo termine che derivano dall'applicazione del presente Principio.

APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

41.

[Eliminato]

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

45G

Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture, pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto il paragrafo 14A e ha eliminato il paragrafo 41. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva, a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 45H-45K. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

45H

L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G contestualmente alla prima applicazione dell'IFRS 9 deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 alle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14A.

45I

L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G successivamente alla prima applicazione dell'IFRS 9 deve applicare alle interessenze a lungo termine le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 14A. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale nell'IFRS 9 devono essere intesi come riferimenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche). L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.

45J

Quando applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G, l'entità che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 in conformità all'IFRS 4 Contratti assicurativi non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.

45K

Se non ridetermina esercizi precedenti in applicazione del paragrafo 45I o del paragrafo 45J, alla data di applicazione iniziale delle modifiche l'entità deve rilevare nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) l'eventuale differenza tra:

a)

il valore contabile precedente delle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14 A a tale data; e

b)

il valore contabile di tali interessenze a lungo termine a tale data.