8.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/216 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2019

relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il TUE e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (i «trattati») cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale termine.

(2)

L’accordo di recesso convenuto tra le due parti negoziali prevede le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Se tale accordo entrerà in vigore, il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (2) si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito nel periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(3)

Il recesso del Regno Unito dall’Unione avrà conseguenze per le relazioni che il Regno Unito e l’Unione intrattengono con terzi, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di cui sono entrambi membri originali. Poiché le negoziazioni sul recesso sono in corso contemporaneamente ai negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e tenendo conto della quota destinata al settore agricolo nel QFP, il settore in questione potrebbe subire pesanti conseguenze.

(4)

Con lettera dell’11 ottobre 2017 l’Unione e il Regno Unito hanno comunicato agli altri membri dell’OMC che, nelle loro intenzioni, al momento di lasciare l’Unione il Regno Unito riprodurrà, nella misura del possibile, gli obblighi che attualmente gli incombono in quanto Stato membro dell’Unione in un nuovo elenco distinto delle concessioni e degli impegni relativo agli scambi di merci. Tuttavia, poiché la mera riproduzione non è un metodo appropriato per quanto riguarda gli impegni quantitativi, l’Unione e il Regno Unito hanno informato gli altri membri dell’OMC della loro intenzione di suddividere fra loro i contingenti tariffari dell’Unione per preservare i livelli di accesso ai mercati di cui godono attualmente gli altri membri.

(5)

È opportuno che, come previsto dalle norme dell’OMC, i contingenti tariffari compresi nell’elenco delle concessioni e degli impegni riferito all’Unione siano suddivisi a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Completati i contatti preliminari, l’Unione avvierà quindi negoziati con i membri dell’OMC che, per ciascuno di questi contingenti, detengono un interesse come fornitore principale o un interesse sostanziale o ancora un diritto derivante dal fatto che la concessione era stata inizialmente negoziata con essi. Tali negoziati dovrebbero restare di portata limitata e non dovrebbero in alcun modo includere una rinegoziazione delle condizioni generali o del livello di accesso dei prodotti al mercato dell’Unione.

(6)

Dati i tempi imposti dai negoziati sul recesso del Regno Unito dall’Unione, è tuttavia possibile che non si riesca a concludere con ciascuno dei membri dell’OMC interessati accordi su tutti i contingenti tariffari in questione alla data in cui l’elenco delle concessioni e degli impegni dell’OMC relativo agli scambi di merci riferito all’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. Considerata la necessità di assicurare la certezza del diritto e la continuità e regolarità delle importazioni verso l’Unione e verso il Regno Unito nell’ambito dei contingenti tariffari, è necessario che l’Unione possa procedere unilateralmente alla suddivisione dei contingenti tariffari. La metodologia applicata dovrebbe essere conforme all’articolo XXVIII del GATT 1994.

(7)

È pertanto opportuno applicare la seguente metodologia: occorre anzitutto stabilire la quota d’uso del Regno Unito in ciascun singolo contingente tariffario. Tale quota, espressa in percentuale, è la quota del Regno Unito sul totale delle importazioni dell’Unione nell’ambito del contingente tariffario nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni. Tale quota dovrebbe quindi essere rapportata al volume complessivo del contingente tariffario ripreso nell’elenco, tenendo conto di eventuali sottoutilizzi, per arrivare alla quota di un contingente riconducibile al Regno Unito. La quota dell’Unione sarebbe costituita dalla parte restante del contingente tariffario. Ciò determina che il volume complessivo di un contingente tariffario resti invariato, perché il volume dell’Unione a 27 è pari all’attuale volume dell’Unione a 28 meno il volume del Regno Unito. I dati impiegati per i calcoli dovrebbero essere estratti dalle pertinenti banche dati della Commissione.

(8)

La metodologia per la quota di utilizzo di ogni singolo contingente tariffario è stata stabilita e approvata dall’Unione e dal Regno Unito, in linea con i requisiti dell’articolo XXVIII del GATT 1994, e pertanto dovrebbe essere integralmente mantenuta per assicurarne un’applicazione coerente.

(9)

Se per un dato contingente tariffario non sono riscontrati scambi nel periodo rappresentativo, è opportuno determinare la quota d’uso del Regno Unito applicando due impostazioni alternative. Quando esiste un altro contingente tariffario con un’identica descrizione del prodotto, al contingente per cui non sono riscontrati scambi durante il periodo rappresentativo dovrebbe essere applicata la quota d’uso del contingente identico. Quando non esiste un contingente tariffario con un’identica descrizione del prodotto, la formula per il calcolo della quota d’uso dovrebbe essere applicata alle importazioni dell’Unione indicate nelle corrispondenti linee tariffarie esterne al contingente tariffario.

(10)

Gli articoli da 184 a 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituiscono la necessaria base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari dei prodotti agricoli interessati successivamente alla suddivisione operata dal presente regolamento. A tale riguardo, i quantitativi interessati del contingente tariffario in questione figurano nella parte A dell’allegato del presente regolamento. È pertanto auspicabile che tale gestione sia svolta nel debito rispetto degli obiettivi della politica agricola comune, così come stabiliti nel TFUE, e della multifunzionalità delle attività agricole. Per i contingenti tariffari relativi alla maggior parte dei prodotti della pesca, dei prodotti industriali e a taluni prodotti agricoli trasformati, la gestione avviene in conformità del regolamento (CE) n. 32/2000. I volumi dei contingenti tariffari d’interesse sono riportati nell’allegato I di detto regolamento, e tale allegato dovrebbe pertanto essere sostituito dai volumi indicati nell’allegato del presente regolamento, parte B.

Quattro contingenti tariffari relativi alla pesca non sono gestiti a norma del regolamento (CE) n. 32/2000 bensì del regolamento (CE) n. 847/2006 (4) della Commissione, che dà attuazione alla decisione 2006/324/CE del Consiglio (5). I quantitativi interessati del contingente tariffario figurano nella parte C dell’allegato del presente regolamento. È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2006 riguardo ai predetti quattro contingenti tariffari per la pesca, in linea con i quantitativi suddivisi in base al presente regolamento. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

Per tener conto del fatto che i negoziati con i membri dell’OMC interessati si sono svolti in parallelo con la procedura legislativa ordinaria volta all’adozione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare le parti A e C dell’allegato del presente regolamento per quanto riguarda i volumi dei contingenti tariffari suddivisi ivi elencati, in modo che possa tener conto di accordi conclusi o di informazioni d’interesse ottenute nel quadro di tali negoziati da cui risulti che fattori specifici non noti in precedenza implicano un adattamento della ripartizione dei contingenti tariffari tra l’Unione e il Regno Unito, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia comune concordata con il Regno Unito. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti altresì nei casi in cui tali informazioni d’interesse emergano da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico. Inoltre, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 32/2000 al fine di delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I di detto regolamento.

(12)

In ottemperanza al principio di proporzionalità e alla luce del recesso del Regno Unito dall’Unione, è necessario e opportuno stabilire norme per suddividere i contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE.

(13)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (7), la cessazione dell’applicazione degli atti fissata a una data determinata ha luogo alla scadenza dell’ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dal giorno successivo alla data in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 cessa di applicarsi al Regno Unito, perché da quel giorno tanto l’Unione quanto il Regno Unito devono conoscere i rispettivi obblighi nel quadro dell’OMC. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento che stabiliscono la delega di potere e il conferimento di competenze di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

(14)

Tenuto conto, da un lato, dei requisiti procedurali della procedura legislativa ordinaria e della necessità di adottare successivamente atti di esecuzione per l’applicazione del presente regolamento e, dall’altro, della necessità di disporre dei contingenti tariffari suddivisi e pronti per essere applicati nel momento in cui il Regno Unito cesserà di rientrare nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione, il che potrebbe già avvenire il 30 marzo 2019, è essenziale che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti tariffari compresi nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione allegato all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sono suddivisi tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») in base alla seguente metodologia:

a)

si stabilisce la quota d’uso delle importazioni dell’Unione, espressa in percentuale, per ciascun singolo contingente tariffario, nel corso di un recente periodo rappresentativo di tre anni;

b)

la quota d’uso delle importazioni dell’Unione, espressa in percentuale, è applicata al volume complessivo del contingente tariffario previsto, al fine di ottenere la sua quota in volume di un determinato contingente tariffario;

c)

per i singoli contingenti tariffari per i quali non si osservano scambi durante il periodo rappresentativo di cui alla lettera a), la quota dell’Unione è invece stabilita secondo la procedura prevista alla lettera b), sulla base della quota d’uso delle importazioni dell’Unione, espressa in percentuale, di un altro contingente tariffario avente la medesima definizione del prodotto o nelle corrispondenti linee tariffarie al di fuori del contingente tariffario.

2.   La quota di contingenti tariffari dell’Unione di cui al paragrafo 1 risultante dall’applicazione della metodologia di cui a tale paragrafo è la seguente:

a)

per i prodotti agricoli è indicata nella parte A dell’allegato;

b)

per i prodotti della pesca, i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli trasformati è indicata nelle parti B e C dell’allegato.

Articolo 2

Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 riguardo alla modifica delle parti A e C dell’allegato è conferito alla Commissione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e assicurando, in particolare, che l’accesso al mercato dell’Unione nella sua composizione successiva al recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, al fine di tenere conto:

a)

degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall’Unione a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui a dette parti dell’allegato;

b)

delle informazioni d’interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.

Articolo 3

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 febbraio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (8).

5.   Non appena adotta l’atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione adotta atti di esecuzione per adeguare, in linea con la parte C dell’allegato del presente regolamento, i volumi dei contingenti tariffari aperti e gestiti dal regolamento (CE) n. 847/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificato:

1)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Ai fini della suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, garantendo nel contempo la coerenza con la metodologia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e assicurando, in particolare, che l’accesso al mercato dell’Unione nella sua composizione dopo il recesso del Regno Unito non sia superiore a quello che si riflette nella quota di flussi commerciali durante un periodo rappresentativo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 ter riguardo alla modifica dell’allegato I del presente regolamento, al fine di tenere conto:

a)

degli accordi internazionali eventualmente conclusi dall’Unione a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 riguardo ai contingenti tariffari di cui all’allegato I del presente regolamento; e

b)

delle informazioni d’interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.

Articolo 10 ter

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 febbraio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 bis entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 gennaio 2019 relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU 38 dell’8 febbraio 2019. pag. 1)."

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

2)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nella parte B dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 7

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.

3.   Gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 gennaio 2019.

(2)  Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell’8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8).

(5)  Decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE A

Designazione delle merci

Unità

Volume riportato nell’elenco dell’UE a 28

Paese (1)

Numero d’ordine

Quota d’uso dell’UE a 27 (2)

UE a 27 — Volume del contingente tariffario

Animali vivi della specie bovina

capo

710

eo (3)

090114

100  %

710

Animali vivi della specie bovina

capo

711

eo

090115

100  %

711

Animali vivi della specie bovina

capo

24 070

eo

090113

100  %

24 070

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso della merce)

7 150

AUS

094451

34,7  %

2 481

Carni di alta qualità, disossate o no

t (peso della merce)

17 000

ARG

094450

99,6  %

16 936

Carni disossate di alta qualità di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

t (peso della merce)

12 500

99,6  %

12 453

Carni di alta qualità, disossate o no

t (peso della merce)

2 300

URY

094452

87,9  %

2 022

Carni disossate di alta qualità di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

t (peso della merce)

4 076

87,9  %

3 584

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso della merce)

11 500

USA/CAN

094002

99,8  %

11 481

Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t

 

PAR

094455

71,1  %

711

Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t

1 300

NZL

094454

65,1  %

846

Carni disossate di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

t

10 000

BRA

094453

89,5  %

8 951

Carni di animali della specie bovina, congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate

t (peso senza ossa)

54 875

eo

094003

79,7  %

43 732

Carni di bufalo disossate, congelate

t (disossate)

2 250

AUS

094001

62,4  %

1 405

Carni di bufalo disossate, congelate

Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate

t (disossate)

200

ARG

094004

100  %

200

Carni di animali della specie bovina, congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate

t (peso con ossa)

63 703

eo

094057

30,9  %

19 676

Carni di animali della specie bovina, congelate

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate

t (peso con ossa)

eo

094058

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate

t

800

alt (4)

094020

100  %

800

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate

t

700

ARG

094460

100  %

700

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

t

15 067

eo

090122

100  %

15 067

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

t

4 624

CAN

094204

100  %

4 623

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

t

6 135

eo

090123

100  %

6 133

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

Pancette (ventresche) e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

t

7 000

eo

090119

100  %

7 000

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

t

35 265

eo

094038

36  %

12 680

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

t

4 922

USA

094170

36  %

1 770

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

t

5 000

eo

090118

75,6  %

3 780

Preparazioni e conserve di carni di animali della specie suina domestica

t

6 161

eo

090121

100  %

6 161

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

Altri salsicce e salami

t

3 002

eo

090120

5,5  %

164

Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

t (peso carcassa)

105

alt

092019

100  %

105

Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

t (peso carcassa)

215

MKD

 

100  %

215

Animali vivi della specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

t (peso carcassa)

91

eo

092019

100  %

91

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

23 000

ARG

092011

73,9  %

17 006

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

600

ISL

090790

58,2  %

349

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

850

BIH

 

48,3  %

410

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

19 186

AUS

092012

20  %

3 837

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

3 000

CHL

091922

87,6  %

2 628

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

100

GRL

090693

48,3  %

48

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

228 389

NZL

092013

50  %

114 184

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

5 800

URY

092014

82,1  %

4 759

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

200

alt

092015

100  %

200

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

t (peso carcassa)

200

eo

092016

89,2  %

178

Carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate

t

6 249

eo

094067

64,9  %

4 054

Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati

t

8 570

eo

094068

96,3  %

8 253

Pezzi di galli o di galline disossati, congelati

t

2 705

eo

094069

89,7  %

2 427

Pezzi di galli o di galline, congelati

t

9 598

BRA

094410

86,6  %

8 308

Pezzi di galli o di galline, congelati

t

15 500

eo

094411

86,9  %

13 471

Pezzi di galli o di galline, congelati

t

094412

Carni di tacchine e di tacchini, fresche, refrigerate o congelate

t

1 781

eo

094070

100  %

1 781

Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati

t

3 110

BRA

094420

86,5  %

2 692

Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati

t

4 985

eo

094421

85,3  %

4 253

Pezzi di tacchine o di tacchini, congelati

t

094422

Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate

t

21 345

USA

094169

100  %

21 345

Carni di volatili salate

t

170 807

BRA

094211

76,1  %

129 930

Carni di volatili salate

t

92 610

THA

094212

73,8  %

68 385

Carni di volatili salate

t

828

alt

094213

99,5  %

824

Preparazioni di carni di tacchina o tacchino

t

92 300

BRA

094217

97,5  %

89 950

Preparazioni di carni di tacchina o tacchino

t

11 596

alt

094218

97,5  %

11 301

Carni cotte di galli o galline

t

79 477

BRA

094214

66,3  %

52 665

Carni cotte di galli o galline

t

160 033

THA

094215

68,4  %

109 441

Carni cotte di galli o galline

t

11 443

alt

094216

74  %

8 471

Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

15 800

BRA

094251

69,4  %

10 969

Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

340

alt

094261

69,4  %

236

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

t

62 905

BRA

094252

94,9  %

59 699

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

t

14 000

THA

094254

57,3  %

8 019

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

t

2 800

alt

094260

59,6  %

1 669

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

t

295

BRA

094253

55,3  %

163

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

t

2 100

THA

094255

55,3  %

1 162

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

t

470

alt

094262

55,3  %

260

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

10

THA

094257

0  %

0

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

13 500

THA

094256

63,5  %

8 572

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

t

220

alt

094263

72,1  %

159

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

t

600

THA

094258

50  %

300

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

t

148

alt

094264

0  %

0

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %

t

600

THA

094259

46,4  %

278

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %

t

125

alt

094265

46,4  %

58

Uova di volatili da cortile destinate al consumo, in guscio

t

135 000

eo

094015

84,9  %

114 669

Tuorli

Uova di volatili sgusciate

t (equivalente uova in guscio)

7 000

eo

094401

100  %

7 000

Albumina di uova

t (equivalente uova in guscio)

15 500

eo

094402

100  %

15 500

Latte scremato in polvere

t

68 537

eo

094590

99,998  %

68 536

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

t (equivalente in burro)

11 360

eo

094599

100  %

11 360

Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processo denominato «Ammix» e «Spreadable»)

t

74 693

NZL

094182

63,2  %

47 177

Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processo denominato «Ammix» e «Spreadable»)

t

 

NZL

094195

 

 

Formaggi e latticini:

Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

t

5 360

eo

094591

100  %

5 360

Formaggi e latticini:

Emmental, anche fuso

t

18 438

eo

094592

100  %

18 438

Formaggi e latticini:

Gruyère, Sbrinz, compreso Gruyère fuso

t

5 413

eo

094593

100  %

5 413

Formaggi e latticini:

Formaggi destinati alla trasformazione

t

20 007

eo

094594

58,7  %

11 741

Formaggi destinati alla trasformazione

t

4 000

NZL

094515

41,7  %

1 670

Formaggi destinati alla trasformazione

t

500

AUS

094522

100  %

500

Formaggi e latticini:

Cheddar

t

15 005

eo

094595

99,6  %

14 941

Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3  %

4 361

Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100  %

3 711

Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0  %

0

Altri formaggi

t

19 525

eo

094596

100  %

19 525

Patate, fresche o refrigerate, dal 1o gennaio al 15 maggio

t

4 295

eo

090055

99,9  %

4 292

Pomodori

t

472

eo

090094

98,2  %

464

Aglio

t

19 147

ARG

094104

100  %

19 147

Aglio

t

ARG

094099

Aglio

t

48 225

CHN

094105

84,1  %

40 556

Aglio

t

CHN

094100

Aglio

t

6 023

alt

094106

61,6  %

3 711

Aglio

t

alt

094102

Carote e navoni, freschi o refrigerati

t

1 244

eo

090056

95,8  %

1 192

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1o novembre al 15 maggio

t

1 134

eo

090059

44,1  %

500

Altri ortaggi e legumi, freschi o refrigerati (peperoni)

t

500

eo

090057

100  %

500

Cipolle secche

t

12 000

eo

090035

80,8  %

9 696

Radici di manioca

t

5 750 000

THA

090708

53,8  %

3 096 027

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

825 000

IDN

090126

0  %

0

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

350 000

CHN

090127

78,8  %

275 805

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

145 590

alt

090128

85,5  %

124 552

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

30 000

NW

090129

100  %

30 000

Radici di manioca diverse dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini

Radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

t

2 000

NW

090130

84,6  %

1 691

Patate dolci, non destinate al consumo umano

t

600 000

CHN

090124

42,1  %

252 641

Patate dolci, non destinate al consumo umano

t

5 000

alt

090131

99,7  %

4 985

Funghi del genere «Agaricus», preparati, conservati o conservati temporaneamente

t

33 980

eo

 

100  %

33 980

Funghi del genere «Agaricus», preparati, conservati o conservati temporaneamente

t

1 450

CHN

 

100  %

1 450

Mandorle, non amare

t

90 000

eo

090041

95,5  %

85 958

Arance dolci, fresche

t

20 000

eo

090025

100  %

20 000

Altri ibridi di agrumi

t

15 000

eo

090027

99,5  %

14 931

Limoni, dal 15 gennaio al 14 giugno

t

10 000

eo

090039

81,6  %

8 156

Uve da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre

t

1 500

eo

090060

59  %

885

Mele, fresche, dal 1o aprile al 31 luglio

t

696

eo

090061

95,7  %

666

Pere, fresche, diverse dalle pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

t

1 000

eo

090062

81  %

810

Albicocche, fresche, dal 1o agosto al 31 maggio

t

500

eo

090058

14,9  %

74

Albicocche, fresche, dal 1o giugno al 31 luglio

t

2 500

eo

090063

55,5  %

1 387

Ciliegie, fresche, diverse dalle ciliegie acide, dal 21 maggio al 15 luglio

t

800

eo

090040

13,1  %

105

Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole

t

2 838

eo

090092

99,4  %

2 820

Succhi di arancia, congelati, con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C

t

1 500

eo

090033

100  %

1 500

Succhi di frutta

t

7 044

eo

090093

91,4  %

6 436

Succo d’uva (inclusi mosti di uva)

t

14 029

eo

090067

0  %

0

Frumento (grano) duro

t

50 000

eo

090074

100  %

50 000

Frumento di qualità

t

300 000

eo

090075

100  %

300 000

Frumento tenero (di media e bassa qualità)

t

572 000

USA

094123

99,99  %

571 943

Frumento tenero (di media e bassa qualità)

t

38 853

CAN

094124

3,8  %

1 463

Frumento tenero (di media e bassa qualità)

t

2 371 600

alt

094125

96,4  %

2 285 665

Frumento tenero (di media e bassa qualità)

t

129 577

eo

094133

100  %

129 577

Orzo

t

307 105

eo

094126

99,9  %

306 812

Orzo da birra

t

50 890

eo

090076

40,9  %

20 789

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %

t

20 000

eo

092905

100  %

20 000

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %

t

100 000

eo

092903

100  %

100 000

Granturco

t

277 988

eo

094131

96,8  %

269 214

Granturco

t

500 000

eo

Numero d’ordine

100  %

500 000

Granturco

t

2 000 000

eo

Numero d’ordine

100  %

2 000 000

Glutine di granturco

t

10 000

USA

090090

100  %

10 000

Sorgo da granella

t

300 000

eo

Numero d’ordine

100  %

300 000

Miglio

t

1 300

eo

090071

68,3  %

888

Avene trattate, diverse da spezzate

t

10 000

eo

090043

2,3  %

231

Fecola di manioca

t

8 000

eo

090132

82,9  %

6 632

Fecola di manioca

t

2 000

eo

090132

82,9  %

1 658

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali

t

475 000

eo

090072

96,4  %

458 068

Risone

t

7

eo

090083

66,7  %

5

Riso decorticato (riso bruno)

t

1 634

eo

094148

86,6  %

1 416

Riso semilavorato o lavorato

t

63 000

eo

 

58,3  %

36 731

Riso semilavorato o lavorato

t

4 313

THA

094112

84,9  %

3 663

Riso semilavorato o lavorato

t

9 187

alt

 

74,7  %

6 859

Riso semilavorato o lavorato

t

1 200

THA

094112

84,9  %

1 019

Riso semilavorato o lavorato

t

25 516

alt

094166

88  %

22 442

Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della sottovoce 1901 10 00

t

1 000

eo

094079

100  %

1 000

Rotture di riso

t

31 788

eo

094168

83,6  %

26 581

Rotture di riso

t

100 000

eo

 

93,7  %

93 709

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

t

9 925

AUS

094317

50  %

4 961

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

t

388 124

BRA

094318

92,4  %

358 454

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

t

10 000

CUB

094319

100  %

10 000

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

t

372 876

eo

094320

91,6  %

341 460

Zuccheri di canna o di barbabietola

t (equivalente in zuccheri bianchi)

10 000

IDN

094321

58,4  %

5 841

Zuccheri di canna o di barbabietola

t (equivalente in zuccheri bianchi)

1 294 700

ACP

n. a.

71,2  %

921 707

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

t

2 800

eo

090073

98,1  %

2 746

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

t

2 700

eo

090070

98,9  %

2 670

Alimenti per cani o gatti

t

2 058

eo

090089

67,7  %

1 393

Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) in recipienti di capacità ≤ 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 13 % vol

hl

40 000

eo

090097

11,7  %

4 689

Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 13 % vol

hl

20 000

eo

090095

78,2  %

15 647

Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico ≤ 18 % vol

hl

13 810

eo

090098

99,99  %

13 808

PARTE B

Elenco dei contingenti tariffari comunitari, consolidati al GATT

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

Aliquota del dazio (%)

09.0006

0302 41 00

 

Aringhe

Dal 16 giugno al 14 febbraio

31 888 tonnellate

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

 

 

 

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Merluzzi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie Boreogadus saida:

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

24 998 tonnellate

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

secchi, anche salati, ma non affumicati

salati, non secchi né affumicati ed in salamoia

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

 

Tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus, per l’uso nell’industria conserviera (5)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

17 221  t

0

 

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

 

 

 

 

09.0009

ex 0302 54 19

10

Naselli atlantici (Merluccius bilinearis), freschi, refrigerati o congelati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 999 tonnellate

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie:

le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate rispetto alla sfogliatura, di spessore superiore a 8,5 mm o

levigato e di spessore superiore a 18,5 mm

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

482 648  m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferrosilicio

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

12 600 tonnellate

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferro-silico-manganese

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

18 550 tonnellate

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferrocromo super-raffinato)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

2 804 tonnellate

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Pesci del genere Coregonus, congelati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 000 tonnellate

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Gamberi di fiume, cotti all’aneto, congelati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

2 965 tonnellate

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, bolliti, congelati, ma non altrimenti preparati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

474 tonnellate

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Filetti di pesce del genere Allocyttus spp. e della specie Pseudocyttus maculatus, congelati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

200 tonnellate

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppe), non condizionati per la vendita al minuto, aventi un titolo di 333,3 decitex o più (inferiore o uguale a 30 Nm), destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorto, per l’industria delle calzature e per legare i cavi (5)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

400 tonnellate

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Conterie simili diverse dalle perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate e imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

52 tonnellate

0

09.0052

1806 20

 

Cioccolato

Dal 1o luglio al 30 giugno

2 026 tonnellate

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Dal 1o luglio al 30 giugno

2 245 tonnellate

35

09.0054

1905 90

 

Diversi dal pane croccante detto «Knäckebrot», dal pane con spezie (panpepato) e prodotti simili, dai biscotti con aggiunta di dolcificanti, dalle cialde e dai cialdini, dalle fette biscottate, dal pane tostato e prodotti simili tostati

Dal 1o luglio al 30 giugno

409 tonnellate

40

09.0084

1702 50 00

 

Fruttosio chimicamente puro

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 253 tonnellate

20

09.0085

1806

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

81 tonnellate

43

09.0086

1902 11 00

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, escluse le paste alimentari farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30 ; cuscus, anche preparato

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

497 tonnellate

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Preparazioni alimentari a base di cereali

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

191 tonnellate

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

702 tonnellate

18

09.0091

1702 50 00

 

Fruttosio chimicamente puro

Dal 1o luglio al 30 giugno

4 504 tonnellate

 (6)

09.0096

2106 90 98

 

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contingente attribuito agli Stati Uniti d’America

Dal 1o luglio al 30 giugno

831 tonnellate

EA (7)

PARTE C

Designazione delle merci

Unità

Volume riportato nell’elenco dell’UE a 28

Paese

Numero d’ordine

Quota d’uso dell’UE a 27

Volume del contingente tariffario dell’UE a 27

Prodotti ittici che non figurano nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100  %

1 816

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

t

742

eo

090705

100  %

742

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7  %

123

Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor

t

865

eo

090707

72,9  %

631


(1)  Per il codice ufficiale dei paesi cfr.: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

(2)  La percentuale della quota d’uso dell’UE a 27 è presentata con approssimazione al primo decimale. Il volume del contingente tariffario dell’UE a 27 è tuttavia calcolato in base alla percentuale esatta.

(3)  eo = erga omnes

(4)  alt = altri

(5)  La riduzione del dazio doganale è subordinata alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni dell’Unione europea ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti (cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].

(6)  Sospensione del dazio specifico a partire dal 1o luglio 1995; il dazio ad valorem da considerare è quello in vigore che figura nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(7)  La sigla «EA» indica che le merci sono sottoposte alla riscossione di un «elemento agricolo» fissato in conformità al regolamento (CEE) n. 2658/87.


Dichiarazione della Commissione

La Commissione aderisce pienamente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio“ del 13 aprile 2016. Si adopererà pertanto per presentare una proposta legislativa al Consiglio e al Parlamento europeo appena possibile, al fine di allineare il regolamento (CE) n. 32/2000 al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.