1.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/159 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 18 luglio 2018 il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione (3) ha istituito misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio («regolamento provvisorio»).

(2)

Il 26 marzo 2018 è stata avviata d'ufficio l'inchiesta («avviso di apertura») (4) relativa a 26 diverse categorie di prodotti di acciaio a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3)

Il 28 giugno 2018 la Commissione ha esteso la definizione del prodotto dell'inchiesta di salvaguardia a due categorie supplementari («avviso di estensione») (5).

(4)

Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 2013 e il 2017 («il periodo in esame»).

1.2.   Rispetto delle procedure

(5)

Nel quadro della presente inchiesta, alla Commissione sono pervenute 452 risposte al questionario da parti interessate.

(6)

La Commissione ha inoltre ricevuto un ampio numero di osservazioni scritte sulle risultanze contenute nel regolamento provvisorio formulate da produttori dell'Unione, produttori esportatori, importatori, utilizzatori, associazioni e autorità di paesi terzi.

(7)

In seguito all'adozione di misure provvisorie, la Commissione ha svolto una verifica più approfondita delle informazioni (compresi i dati più recenti) fornite dai produttori dell'Unione ai fini dell'accertamento definitivo. Considerato l'elevato numero di produttori dell'UE che hanno collaborato, è stato materialmente impossibile effettuare visite di verifica presso le sedi di ogni singolo produttore dell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha optato per il controllo della qualità e dell'affidabilità dei dati verificando quelli di un numero selezionato di produttori scelti per coprire un volume di produzione sufficientemente elevato e la gamma più ampia possibile delle categorie di prodotti in esame. Su tale base, la Commissione ha verificato le risposte al questionario presso i locali di dieci produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 15 % delle vendite complessive nell'Unione nel 2017 del prodotto in esame.

(8)

Da giugno a settembre del 2018 sono state effettuate visite di verifica presso i locali dei seguenti produttori dell'Unione:

ArcelorMittal Poland SA, Polonia;

Compañía Española de Laminación, S.L (CELSA), Spagna;

Mannesmann Precision Tubes GmbH, (Gruppo Salzgitter), Germania;

Mannesmann Stainless Tubes GmbH, (Gruppo Salzgitter), Germania;

Marcegaglia Carbon Steel Spa, Italia;

Marcegaglia Specialties Spa, Italia;

Riva Stahl GmbH, Germania;

SIJ Acroni d.o.o., Slovenia;

U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovacchia; e

Ugitech SA, Francia.

(9)

Al fine di ottenere le informazioni più recenti per l'accertamento definitivo, il 7 settembre 2018 la Commissione ha chiesto alle associazioni di produttori dell'Unione di presentare una serie aggiornata di dati sulle categorie di prodotti in esame.

(10)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione entro il limite stabilito l'hanno ottenuta. Il 12, 13 e 14 settembre e il 1o ottobre 2018 la Commissione ha organizzato 93 audizioni individuali, durante le quali 150 parti interessate hanno espresso il loro punto di vista.

(11)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate entro le scadenze, per iscritto o verbalmente durante le audizioni, sono state debitamente considerate e prese in considerazione, se opportuno.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE O DIRETTAMENTE CONCORRENTE

(12)

Il prodotto in esame è costituito da determinati prodotti di acciaio appartenenti alle 28 categorie di prodotti di acciaio definite nell'avviso di apertura di cui sopra, come modificato dall'avviso di estensione, considerati congiuntamente. Tali categorie di prodotti sono soggette alle misure tariffarie statunitensi a norma della Sezione 232 della legge per l'espansione degli scambi (Trade Expansion Act) del 1962 («misure statunitensi di cui alla Sezione 232»).

2.1.   Definizione di un gruppo unico

(13)

La Commissione ha fissato la definizione del prodotto dell'inchiesta di salvaguardia ai considerando da 11 a 17 del regolamento provvisorio, nei quali ha illustrato un ragionamento dettagliato a sostegno dell'analisi globale alla luce delle forti interrelazioni tra tutte le categorie di prodotti oggetto dell'inchiesta.

(14)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti interessate hanno affermato che non esiste un unico prodotto in esame, bensì diversi prodotti in esame. Tali parti hanno osservato che l'avviso di apertura non fa riferimento a un prodotto in esame unico, bensì utilizza il plurale in taluni passaggi e fa riferimento ai «prodotti in esame».

(15)

Le medesime parti hanno asserito che l'approccio seguito dalla Commissione nell'attuale inchiesta è contrario alla sentenza dell'organo d'appello nel procedimento degli Stati Uniti, Misure di salvaguardia relative all'acciaio (6). In tale procedimento, l'organo d'appello ha stabilito che applicare un approccio globale al calcolo di sviluppi imprevisti potrebbe portare all'applicazione di misure di salvaguardia a un'ampia categoria di prodotti, anche se le importazioni di uno o più di tali prodotti non sono aumentate e non sono il risultato di «sviluppi imprevisti» e non soddisferebbe quindi la prescrizione di cui all'articolo XIX del GATT. Dette parti hanno altresì affermato che nell'inchiesta sulle misure di salvaguardia sull'acciaio del 2002 (7) la Commissione ha svolto un'analisi separata per categoria di prodotto, ragione per cui la medesima valutazione individuale dovrebbe essere effettuata anche nel caso di specie.

(16)

Infine, diverse parti interessate hanno contestato le interrelazioni e le interconnessioni tra le categorie di prodotti che la Commissione ha presentato per giustificare l'analisi singola. Dette parti, pur riconoscendo che tali collegamenti esistono tra talune categorie di prodotti, erano dell'opinione che non fossero presenti in tutte le categorie, ad esempio tra categorie relative ad acciai al carbonio e ad acciai inossidabili, o tra prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi.

(17)

La Commissione ha analizzato tali argomentazioni e le ha respinte sulla base di quanto segue. Innanzitutto l'avviso di apertura indica chiaramente, reiterandolo, e senza ombra di dubbio che le 28 categorie di prodotti in esame sono state trattate come un gruppo unico di prodotti al fine di esaminare l'eventuale giustificazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia. In effetti, il regolamento provvisorio fa riferimento alle 28 categorie di prodotti come al «prodotto in esame» o alle «categorie di prodotti in esame» (cfr. considerando 11 del regolamento provvisorio) e l'analisi ivi contenuta è effettuata sulla base delle 28 categorie di prodotti in esame considerati nel loro complesso (cfr. considerando 22 del regolamento provvisorio). Di conseguenza il riferimento ai «prodotti in esame» dovrebbe essere inteso come riferito alle categorie di prodotti esaminate nel loro complesso come parte di un singolo prodotto in esame.

(18)

In secondo luogo, l'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia non impone alcun obbligo specifico in relazione alla definizione o alla portata del prodotto in esame e non contiene alcun orientamento in merito a tale questione, come confermato da un panel dell'OMC. In effetti, una misura di salvaguardia può essere applicata a un prodotto le cui importazioni sono aumentate; non è tuttavia necessaria un'analisi disaggregata per tutti i casi in cui la definizione del prodotto in esame include più di un prodotto. Di conseguenza, spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta definire il prodotto in esame, nonché il modo in cui i dati pertinenti dovrebbero essere analizzati nel corso dell'inchiesta (8). Non è stata presentata inoltre alcuna argomentazione che spieghi come, nelle circostanze di cui nel caso di specie, la considerazione congiunta di categorie di prodotti avrebbe potuto influire sull'analisi effettuata dalla Commissione e/o comportare una determinazione inadeguata dell'aumento delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Infine, e per inciso, la Commissione osserva anche che la sentenza dell'organo d'appello cui fanno riferimento le parti riguarda l'analisi di uno sviluppo imprevisto e non di per sé la questione relativa alla possibilità che un'analisi globale sia consentita dall'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

(19)

In terzo luogo, pur avendo ribadito e confermato nell'accertamento definitivo la necessità di svolgere nel presente caso un'analisi globale delle condizioni richieste per l'imposizione di misure di salvaguardia, al fine di esaminare ulteriormente il collegamento tra talune categorie sostenuto da alcune parti interessate, la Commissione ha deciso di esaminare ulteriormente le 28 categorie di prodotti in esame, trattate formalmente come un gruppo unico, anche come tre «famiglie di prodotti» di acciaio. Questa decisione è stata presa per valutare inoltre se i risultati per il gruppo unico siano confermati a un livello più disaggregato e per dissipare ogni dubbio sull'affidabilità delle conclusioni raggiunte a livello generale. Le tre famiglie di prodotti siderurgici individuate raggruppano talune categorie di prodotti che mostrano un livello di aspetti comuni persino più elevato tra di loro.

(20)

In effetti, il settore dell'acciaio utilizza comunemente tre famiglie di prodotti siderurgici, ossia i prodotti piatti, i prodotti lunghi e i tubi. Nel quadro della presente inchiesta sulle misure di salvaguardia, si considera che all'interno di ciascuna di queste famiglie i prodotti presentino caratteristiche analoghe, condividano spesso i processi di produzione, costituiscano spesso il fattore produttivo per altri prodotti a valle all'interno della famiglia, abbiano utilizzatori o clienti comuni nella catena di approvvigionamento, motivo per cui la loro sostituibilità in termini di offerta e domanda e la loro concorrenza intra-«familiare» sono più marcate rispetto al caso in cui tutte le categorie di prodotti siderurgici venissero considerate congiuntamente in un gruppo unico.

(21)

Le tre «famiglie di prodotti» sono definite come segue:

Tabella 1

Famiglie di prodotti

Famiglia di prodotti

Categoria di prodotto

1 Prodotti piatti

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2 Prodotti lunghi

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28

3 Tubi

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

(22)

Di conseguenza la Commissione affronterà le osservazioni formulate da talune parti interessate concernenti l'ampia definizione del prodotto in esame, integrando la valutazione complessiva delle 28 categorie di prodotti in esame con un'analisi per famiglia di prodotti come da definizione di cui sopra.

2.2.   Richieste riguardanti categorie di prodotti specifici

(23)

Diverse parti interessate hanno affermato che talune categorie di prodotti specifici dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto in esame, in ragione di una presunta mancanza o limitata disponibilità di produzione dell'Unione. Tali argomentazioni riguardano in particolare le seguenti categorie di prodotti:

lamiere magnetiche a grani non orientati utilizzate nella fabbricazione di motori e generatori (rientranti nella categoria di prodotto 3);

parti in acciaio utilizzate come fattori produttivi nel settore automobilistico (rientranti nella categoria di prodotto 4);

prodotti stagnati (rientranti nella categoria 6).

(24)

La Commissione ha analizzato attentamente tali argomentazioni e ha concluso che categorie di prodotto simili o direttamente concorrenti sono in effetti prodotte nell'UE dall'industria dell'Unione. Come verrà illustrato in appresso nella sezione relativa all'interesse dell'Unione, la Commissione ha inoltre modellato le misure di salvaguardia in maniera tale da ridurre al minimo le perturbazioni delle importazioni e preservare i livelli di importazione tradizionali dai partner commerciali. Di conseguenza, l'asserito rischio di una carenza di alcune categorie di prodotti è ingiustificato, tenuto conto anche degli adeguamenti e delle considerazioni esposte nell'analisi dell'interesse dell'Unione.

(25)

La Commissione ha pertanto concluso che la richiesta di escludere talune categorie di prodotti dovrebbe essere respinta.

(26)

In assenza di ulteriori osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile o direttamente concorrente, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 11 a 17 del regolamento provvisorio.

3.   INCREMENTO DELLE IMPORTAZIONI

(27)

Nei considerando da 20 a 29 del regolamento provvisorio, la Commissione ha effettuato un'analisi complessiva dell'incremento delle importazioni per le 28 categorie di prodotti in esame nel periodo 2013-2017. Tale analisi complessiva escludeva già le categorie di prodotti che non mostravano un incremento delle importazioni a livello individuale.

(28)

Per l'accertamento definitivo, la Commissione ha seguito il medesimo approccio, tuttavia, come spiegato in precedenza, ha integrato la propria analisi esaminando l'andamento delle importazioni per ciascuna delle tre famiglie di prodotti individuate nella sezione 2.2 al fine di confermare la validità delle conclusioni raggiunte a livello globale.

(29)

Nella sua analisi la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti, ossia i dati sulle importazioni riguardanti la prima metà del 2018. Per garantire la comparabilità dei dati con i precedenti periodi basati su anni completi, la Commissione ha stabilito un periodo supplementare ad hoc di 12 mesi costituito dagli ultimi 6 mesi del 2017 e dai primi 6 mesi del 2018 («il periodo più recente»). La Commissione ha altresì corretto taluni errori materiali di minore entità presenti nei dati utilizzati nella fase provvisoria.

(30)

Nella valutazione dell'evoluzione delle importazioni, la Commissione non inoltre ha tenuto conto dei volumi delle importazioni da una serie di paesi che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure definitive, in particolare: i paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e taluni paesi con i quali l'Unione ha firmato un accordo di partenariato economico attualmente in vigore che prevede specificamente un'esclusione dall'ambito di applicazione di misure di salvaguardia multilaterali (9).

(31)

Mentre nella fase provvisoria era stato riscontrato che le importazioni non aumentavano per cinque categorie di prodotti (10), l'esame dei dati più recenti sulle importazioni mostra che soltanto due delle 28 categorie di prodotti non hanno registrato un aumento delle importazioni, ossia le categorie di prodotto 11 e 23. La Commissione ha pertanto deciso di escludere tali due categorie di prodotti dall'ambito di applicazione della sua analisi finale. L'andamento individuale delle importazioni per ciascuna categoria di prodotti è presentata nell'allegato II.

(32)

Per quanto concerne l'analisi delle importazioni globali, le importazioni delle 26 restanti categorie di prodotti in esame mostrano gli andamenti riportati in appresso:

Tabella 2

Volume delle importazioni (dopo esclusione di certi paesi e prodotti) e quota di mercato

 

2013

2014

2015

2016

2017

Periodo più recente

Importazioni (in migliaia di tonnellate)

18 329

21 868

26 552

29 141

30 094

31 314

indice 2013 = 100

100

119

145

159

164

171

Quota di mercato

12,7 %

14,4 %

16,9 %

17,9 %

18,1 %

18,8 %

Fonte: Eurostat e risposte al questionario sull'industria dell'Unione.

(33)

Nel periodo di analisi le importazioni sono aumentate del 71 % in termini assoluti e le quote di mercato sono passate dal 12,7 % al 18,8 % in termini relativi. L'aumento più significativo si è verificato nel periodo 2013-2016. Successivamente le importazioni hanno continuato ad aumentare a un ritmo più lento prima di riprendere a salire nel periodo più recente, quando sono entrate in vigore le misure statunitensi di cui alla Sezione 232. La tendenza di cui sopra è confermata altresì dalla grande maggioranza delle risposte al questionario ricevute da produttori con sede nei principali paesi esportatori (11).

(34)

Al fine di integrare l'analisi delle importazioni globali, la Commissione ha effettuato un esame dell'evoluzione delle importazioni per ciascuna delle tre famiglie di prodotti individuate in precedenza: prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi. Su tale base i volumi delle importazioni e le corrispondenti quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (dopo esclusione di certi paesi e prodotti) e quota di mercato, per famiglia di prodotti

 

2013

2014

2015

2016

2017

Periodo più recente

Prodotti piatti

importazioni (in migliaia di tonnellate)

12 327

14 215

18 391

20 281

20 299

20 202

indice 2013 = 100

100

115

149

164

164

164

Quota di mercato

14,2 %

15,8 %

19,4 %

20,7 %

20,9 %

20,9 %

Prodotti lunghi

importazioni (in migliaia di tonnellate)

4 001

5 258

6 028

6 550

6 465

7 901

indice 2013 = 100

100

131

151

164

162

197

Quota di mercato

8,6 %

10,6 %

11,8 %

12,4 %

11,8 %

14,0 %

Tubi

importazioni (in migliaia di tonnellate)

2 001

2 396

2 134

2 310

3 330

3 212

indice 2013 = 100

100

120

107

115

166

160

Quota di mercato

20,4 %

20,8 %

19,9 %

20,1 %

25,3 %

25,7 %

Fonte: Eurostat e risposte al questionario sull'industria dell'Unione.

(35)

Le statistiche mostrano che tutte e tre le famiglie di prodotti (prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi) hanno registrato aumenti in termini assoluti rispettivamente del 64 %, del 97 % e del 60 % durante il periodo dal 2013 al periodo più recente. Nel medesimo periodo anche le importazioni sono aumentate in termini relativi con quote di mercato in crescita rispettivamente dal 14,2 % al 20,9 %, dall'8,6 % al 14,0 % e dal 20,4 % al 25,7 %.

(36)

L'aumento più significativo per i prodotti piatti, in termini tanto assoluti quanto relativi, si è verificato nel periodo 2013-2016. Successivamente le importazioni sono rimaste relativamente stabili ma a un livello molto più elevato rispetto al periodo 2013-2015. Per i prodotti lunghi, l'aumento più significativo in termini tanto assoluti quanto relativi si è verificato nel periodo 2013-2016 prima del notevole aumento durante il periodo più recente. Per quanto concerne i tubi, le importazioni sono aumentate progressivamente nel periodo 2013-2016, prima di crescere notevolmente, in termini tanto assoluti quanto relativi, nel periodo dal 2016 al periodo più recente.

(37)

Per quanto concerne le osservazioni ricevute dalla Commissione, una parte interessata ha sostenuto che due categorie di prodotti delle cinque che erano state escluse dall'ambito di applicazione delle misure provvisorie, ossia le categorie di prodotti 10 e 19, dovrebbero essere coperte dalle misure definitive dato che le statistiche recenti mostrano un incremento delle importazioni. Un'altra parte ha presentato un'argomentazione analoga per quanto concerne la categoria di prodotti 24. Tali argomentazioni sono state accolte poiché, come precedentemente spiegato, le statistiche sulle importazioni relative alle categorie di prodotti 10, 19 e 24 hanno effettivamente registrato un aumento complessivo delle importazioni nel periodo dal 2013 al periodo più recente. I volumi delle importazioni per queste tre categorie di prodotti sono inoltre aumentati anche nel periodo dal 2017 al periodo più recente. Come illustrato al considerando 34, tali prodotti appartengono inoltre a famiglie di prodotti che mostrano anch'esse un aumento nel periodo dal 2013 al periodo più recente.

(38)

Diverse parti interessate hanno asserito che non vi è stato alcun incremento improvviso, netto, significativo e recente delle importazioni e hanno fatto riferimento alla relazione dell'organo d'appello nel procedimento Argentina – Calzature (12) e ad altri procedimenti dell'OMC quali Stati Uniti – Glutine di frumento (13), Ucraina – Autovetture (14), Stati Uniti – Misure di salvaguardia sull'acciaio (15). In sintesi, questa giurisprudenza stabilisce che non è sufficiente che un'inchiesta dimostri semplicemente che le importazioni sono aumentate in un periodo di cinque anni. L'aumento deve essere sufficientemente recente, improvviso e significativo, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, da causare o minacciare di causare un grave pregiudizio. Tale giurisprudenza ha chiarito altresì il significato di «netto» («che implica un improvviso cambio di direzione, repentino e notevole») e «improvviso» («che succede o si verifica senza preavviso; inaspettato» o «repentino, netto»). Altre parti hanno inoltre affermato che l'incremento delle importazioni è stato costante o che le importazioni sono aumentate fino al 2015 senza mostrare un incremento netto, improvviso o significativo da allora.

(39)

A tale riguardo si ricorda innanzitutto che la Commissione ha effettuato un'analisi approfondita dei volumi delle importazioni delle 28 categorie di prodotti nel periodo 2013-2017 (considerando gli andamenti delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, piuttosto che raffrontare semplicemente i dati di inizio e fine periodo) e che ha analizzato altresì l'evoluzione delle importazioni nel periodo più recente. Su questa base, ha escluso preventivamente talune categorie di prodotti che non hanno mostrato un aumento nel periodo dal 2013 al periodo più recente. Inoltre, come spiegato nei considerando 33, 35 e 36, la Commissione ha concluso che le importazioni erano aumentate in termini assoluti del 71 % a livello globale e tra il 60 % e il 97 % se raggruppate in famiglie di prodotti nel periodo dal 2013 al periodo più recente. Le statistiche Eurostat mostrano altresì che le importazioni sono aumentate del 45 % tra il 2013 e il 2015 e che tale netto aumento è continuato fino a raggiungere nel complesso il 71 % nel periodo più recente. Una tendenza analoga si osserva anche per quanto riguarda l'incremento relativo delle importazioni. Su questa base, è confermato che l'incremento delle importazioni è stato netto e improvviso, come chiarito dalla giurisprudenza. Considerando l'entità dell'aumento, risulta altresì confermato che l'aumento è stato significativo. Per quanto riguarda l'aspetto dell'essere recente, la Commissione osserva che non esiste alcuna giurisprudenza specifica che indichi come debba essere interpretato il termine «recente». L'organo d'appello ha semplicemente interpretato che la prescrizione secondo cui un Membro può applicare una misura di salvaguardia soltanto se un prodotto «viene importato» in quantità maggiori significa che l'incremento delle importazioni deve essere sufficientemente «recente» da causare o minacciare di causare un grave pregiudizio (16). La Commissione ha confermato che l'incremento delle importazioni, in considerazione degli sviluppi occorsi nel periodo dal 2013 al periodo più recente e addirittura dal 2015 al periodo più recente, è stato sufficientemente recente da causare o minacciare di causare un grave pregiudizio. Di conseguenza, la Commissione ha respinto le argomentazioni di cui sopra sull'assenza di un incremento delle importazioni ammissibile.

(40)

Diverse parti interessate hanno asserito che l'analisi dei dati dell'inizio e della fine del periodo effettuata dalla Commissione a livello aggregato era insufficiente e che la Commissione avrebbe dovuto analizzare anche le tendenze intermedie registrate nel periodo 2013-2017, in linea con la giurisprudenza dell'OMC come nei procedimenti degli Stati Uniti – Misure di salvaguardia sull'acciaio (17) e Ucraina – Autovetture (18). Secondo tale giurisprudenza, l'analisi non può basarsi su un confronto tra i dati dell'inizio e della fine del periodo di analisi in quanto ciò potrebbe condurre a risultati manipolati nei casi in cui non vi sia una tendenza al rialzo chiara e costante dei volumi delle importazioni. La giurisprudenza prevede inoltre che l'autorità incaricata dell'inchiesta fornisca una spiegazione motivata e adeguata in merito all'andamento delle importazioni tra l'inizio e la fine del periodo.

(41)

La Commissione ritiene di non aver effettuato un semplice confronto tra dati dell'inizio e della fine del periodo, come dimostrato ai considerando da 33 a 36; essa ha infatti analizzato anche le tendenze intermedie e ha effettuato un'analisi adeguata e ragionata delle tendenze delle importazioni. Di conseguenza le argomentazioni pertinenti sono state respinte.

(42)

Talune parti interessate hanno indicato che analizzare l'evoluzione delle importazioni nel periodo 2013-2017 era fuorviante in quanto il livello delle importazioni nel 2013 era insolitamente basso in ragione della crisi economica globale e l'aumento nel periodo successivo costituiva semplicemente il ripristino di una situazione normale.

(43)

A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che l'adozione del 2013 come punto di partenza per l'analisi non abbia viziato tale analisi. Sebbene il consumo di acciaio dell'UE sia effettivamente aumentato del 14 % nel periodo 2013-2017 (cfr. tabella 4 in appresso), tale aumento è stato conseguito in maniera progressiva nel corso dell'intero periodo. Al contrario, le importazioni sono aumentate molto di più della domanda dell'UE, in particolare del 64 % nello stesso periodo e ad un ritmo molto più rapido rispetto ai consumi dell'UE. Di conseguenza la quota di mercato delle importazioni è aumentata di 5,4 % punti percentuali (passando dal 12,7 % al 18,1 %) nel corso del periodo 2013-2017. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(44)

Diverse parti interessate hanno asserito che le importazioni da parte dell'industria dell'Unione avrebbero dovuto essere escluse dall'analisi dei volumi delle importazioni. A questo proposito, occorre osservare che non vi è alcun obbligo giuridico di effettuare una tale esclusione. In ogni caso, sulla base delle risposte al questionario ricevute dai produttori dell'Unione, tali importazioni sono rimaste stabili nel periodo 2013-2017 e hanno rappresentato soltanto una parte marginale delle importazioni totali (compresa tra lo 0,3 % e lo 0,7 % delle importazioni totali). L'argomentazione di cui sopra è stata quindi respinta.

(45)

Una parte interessata ha affermato che le importazioni attraverso il perfezionamento attivo avrebbero dovuto essere escluse dall'analisi dei volumi delle importazioni in generale e, in particolare, per la categoria di prodotti 25. A tale riguardo occorre osservare che per tutte le categorie di prodotti diverse dalla categoria di prodotti 25, l'andamento del volume delle importazioni osservato non varia escludendo dall'analisi il perfezionamento attivo. Nel caso particolare della categoria di prodotti 25, un produttore dell'Unione ha perso una vendita a vantaggio di un produttore esportatore del mercato di un paese terzo. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno includere tali volumi nella valutazione dell'incremento delle importazioni al fine di riflettere il pieno impatto delle importazioni dei paesi terzi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(46)

Talune parti interessate hanno affermato che il volume delle importazioni e la corrispondente quota di mercato per le categorie di prodotti 1, 6, 7, 17 e 28 sono diminuiti nel periodo 2016-2017. A tale proposito la Commissione osserva di avere considerato nell'accertamento definitivo anche l'andamento delle importazioni durante il periodo più recente e, su questa base, le importazioni sono aumentate per tutte queste categorie, ad eccezione della categoria 7. Tuttavia, anche per quest'ultima categoria, le importazioni durante il periodo più recente sono state significativamente superiori rispetto a quelle del periodo 2013-2014. La Commissione ha inoltre effettuato un'analisi globale per tutti i prodotti siderurgici e individualmente per ciascuna delle tre famiglie di prodotti individuate e ha concluso che le importazioni sono aumentate complessivamente durante l'intero periodo oggetto di analisi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(47)

Di conseguenza la Commissione conclude che vi è stato un improvviso, repentino e significativo aumento delle importazioni in termini tanto assoluti quanto relativi per il prodotto in esame. Tale risultanza è confermata anche dai dati a livello di ciascuna delle tre famiglie di prodotti valutate.

4.   SVILUPPI IMPREVISTI

(48)

Come spiegato dettagliatamente nei considerando da 30 a 36 del regolamento provvisorio, la Commissione aveva concluso in via preliminare che il summenzionato aumento delle importazioni di determinati prodotti siderurgici nell'Unione era stato il risultato di sviluppi imprevisti che avevano avuto origine in diversi fattori che creano e aggravano gli squilibri nel commercio internazionale del prodotto in esame.

(49)

Tali fattori consistevano in una sovraccapacità di produzione di acciaio senza precedenti che persiste nonostante l'importante numero di misure adottate a livello mondiale per ridurla, accentuate da sovvenzioni e misure di sostegno governative che creano distorsioni, che hanno portato a una depressione dei prezzi, al maggiore ricorso a pratiche di restrizione degli scambi, a strumenti di difesa commerciale e alle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 adottate nel marzo del 2018.

(50)

Diverse parti interessate hanno asserito che si dovrebbero dimostrare gli sviluppi imprevisti per ciascuna categoria di prodotti. La Commissione non concorda con tali pareri e ritiene che, data l'elevata interrelazione e interconnessione tra le categorie di prodotti come spiegato nella sezione 2.1, sia sufficiente dimostrare l'esistenza di sviluppi imprevisti a livello globale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(51)

Per quanto concerne la sovraccapacità, diverse parti interessate hanno affermato che la sovraccapacità è ben nota alla Commissione e non può essere considerata uno sviluppo imprevisto. Tali parti hanno affermato altresì che la Commissione aveva precedentemente collegato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a importazioni oggetto di dumping o sovvenzioni e che il nesso tra l'aumento delle importazioni e lo sviluppo imprevisto della sovraccapacità dell'acciaio non era stato stabilito.

(52)

A questo proposito, è opportuno innanzitutto osservare che, come illustrato nella figura 2.3 della relazione di Global Trade Alert «Going Spare: Steel, Excess Capacity, and Protectionism» (19), la capacità di eccesso in termini di acciaio grezzo a livello mondiale è diminuita dal 2009 al 2011 prima di seguire una tendenza opposta dal 2011 al 2016. Considerando che l'eccesso di capacità produttiva di acciaio grezzo totale nel 2011 era già ben superiore alla produzione totale di tale anno, si prevedeva che la capacità totale di acciaio grezzo sarebbe diminuita o rimasta quantomeno stabile al fine di migliorare l'utilizzo degli impianti e l'efficienza dei costi. La capacità produttiva totale di acciaio grezzo ha tuttavia continuato a crescere inaspettatamente dopo il 2011, generando un'ulteriore capacità mondiale in eccesso, come confermato dalla Commissione nella sua comunicazione «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa» (20). Considerando le tempistiche degli eventi di cui sopra e in particolare il fatto che l'eccesso di capacità produttiva è aumentato in un momento in cui se ne prevedeva un calo dal punto di vista economico, si conclude che la sovraccapacità dell'acciaio dovrebbe essere considerata uno sviluppo imprevisto.

(53)

Per quanto riguarda la causalità stabilita nelle precedenti inchieste relative alle prassi commerciali sleali, si fa riferimento alla comunicazione di cui sopra, la quale stabilisce che tali inchieste sono riconosciute come «misure volte a mitigare gli effetti degli eccessi di capacità». Su tale base è evidente che la sovraccapacità è intrinsecamente e strettamente legata alle importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni. Nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la sovraccapacità nel settore dell'acciaio non è tuttavia esaminata in quanto sviluppo imprevisto, poiché questo aspetto non è obbligatorio nella valutazione alla base dell'imposizione di tali misure correttive commerciali.

(54)

Per quanto riguarda il nesso tra lo sviluppo imprevisto della sovraccapacità nel settore dell'acciaio e l'incremento delle importazioni, appare evidente che i produttori esportatori hanno interesse a massimizzare il loro utilizzo degli impianti. Nelle situazioni in cui sono disponibili capacità inutilizzate in seguito all'approvvigionamento del proprio mercato interno, essi cercheranno altre opportunità commerciali sui mercati di esportazione e genereranno quindi un aumento dei volumi delle importazioni su tali mercati. Su questa base le argomentazioni di cui sopra devono essere respinte.

(55)

Per quanto concerne l'incremento dell'adozione di misure restrittive degli scambi, diverse parti hanno affermato che tali misure non potrebbero essere riconosciute come sviluppi imprevisti in quanto rappresentano eccezioni riconosciute alle norme generali dell'OMC e che il numero degli strumenti di difesa commerciale imposti nel 2017 è diminuito. Dette parti hanno sostenuto altresì che il nesso tra l'incremento delle importazioni e lo sviluppo imprevisto di misure restrittive degli scambi non era stato stabilito.

(56)

La Commissione non concorda con tali argomentazioni, in quanto il fatto che le azioni restrittive degli scambi vengano adottate nel quadro delle norme dell'OMC non implica che esse non possano essere considerate uno sviluppo imprevisto. La Commissione non contesta il diritto dei paesi di adottare misure antidumping o antisovvenzioni conformemente alle norme pertinenti dell'OMC. La questione in esame è tuttavia l'aumento senza precedenti di tali misure adottate da paesi terzi, fatto che ha creato una diversione degli scambi con conseguente aumento delle importazioni nell'UE. Si ricorda che al considerando 34 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che, in base alle statistiche dell'OMC, mentre nel periodo 2011-2013 era in corso una media di 77 inchieste l'anno legate all'acciaio, tale media è salita a 117 durante gli anni 2015-2016. Nessuna parte ha messo in discussione tali dati che indicano uno sviluppo imprevisto, il quale ha determinato l'aumento delle importazioni come stabilito in precedenza. Pertanto, le argomentazioni di cui sopra sono state respinte.

(57)

Per quanto concerne le misure statunitensi di cui alla Sezione 232, diverse parti interessate hanno sostenuto che tali misure non possono essere considerate uno sviluppo imprevisto che ha scatenato un incremento delle importazioni poiché sono state imposte dopo il periodo 2013-2017. Altre parti interessate hanno indicato che anche le importazioni che hanno avuto luogo dal gennaio del 2018 al marzo del 2018 non sono influenzate dalle misure statunitensi di cui alla Sezione 232.

(58)

A questo proposito occorre innanzitutto osservare che sebbene le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 siano state effettivamente introdotte l'8 marzo 2018, l'inchiesta che ha portato alla loro adozione era già stata avviata nell'aprile del 2017 e la relazione in base alla quale erano state decise era stata emessa l'11 gennaio 2018. Anche se, probabilmente, le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 non avrebbero potuto avere alcuna ripercussione sulle importazioni antecedenti la loro adozione, la semplice apertura dell'inchiesta ha indubbiamente creato incertezza sul mercato e causato effetti sui flussi commerciali del settore dell'acciaio. Inoltre, come ulteriormente confermato in appresso, la Commissione ha ritenuto che, all'adozione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, la diversione degli scambi fosse già in atto per talune categorie di prodotti.

(59)

Occorre altresì osservare a tale riguardo che le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 hanno accelerato l'aumento delle importazioni aggiungendo ulteriori flussi di diversione degli scambi alla precedente tendenza al rialzo predominante. Come indicato nella tabella 14, le statistiche disponibili mostrano che, ad eccezione del mese di aprile del 2018, le importazioni mensili di acciaio negli Stati Uniti sono diventate costantemente inferiori rispetto al corrispondente volume nel 2017. Ciò coincide con una tendenza opposta al rialzo delle importazioni osservata nell'Unione dove, come indicato nella tabella 12, i volumi delle importazioni mensili si sono attestati costantemente a un livello superiore rispetto all'anno precedente.

(60)

Altre parti interessate hanno sottolineato che l'impatto delle misure di cui alla Sezione 232 dovrebbe essere ignorato o non essere sovrastimato in quanto esse sono applicate prevedendo numerose esclusioni di prodotti. Nello stesso contesto, è stato affermato che le esportazioni coreane non costituiscono una questione da considerare, in quanto la Corea si è assicurata un volume di contingente all'esportazione sufficiente dall'amministrazione statunitense.

(61)

A questo proposito occorre osservare che soltanto l'Australia è stata esentata incondizionatamente dalle misure di cui alla Sezione 232 e che le sue importazioni dei prodotti in esame rappresentavano circa l'1 % delle importazioni statunitensi totali nel 2017 (21). Ad altri paesi come la Corea del Sud, l'Argentina e il Brasile è stato concesso un contingente in esenzione da dazio, ma gli stessi non sono stati esentati dalle misure. Per quanto riguarda tali paesi, occorre sottolineare che è stato azzerato un numero più elevato di contingenti e che numerosi contingenti erano già esauriti al momento dell'assegnazione (22). Su questa base, si ritiene che i contingenti assegnati non diano garanzie di essere sufficienti a impedire la diversione degli scambi. Sulla base delle statistiche disponibili, sembra inoltre che tali tre paesi rappresentino meno del 20 % delle importazioni totali del 2017. Le argomentazioni pertinenti sui contingenti sono state pertanto respinte.

(62)

Alla luce di quanto sopra, si conferma che gli sviluppi imprevisti descritti nel considerando 49 hanno portato e porteranno ulteriormente a un evidente incremento delle importazioni di acciaio nell'Unione.

5.   MINACCIA DI GRAVE PREGIUDIZIO

(63)

In linea con l'approccio globale di definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta, nella fase provvisoria anche l'analisi del pregiudizio è stata effettuata a livello globale. Occasionalmente nel regolamento provvisorio è stato illustrato mediante esempi che le conclusioni sul pregiudizio nel contesto dell'analisi globale sono state corroborate anche a livello di categoria di prodotti.

(64)

Allo stesso modo, la valutazione del pregiudizio nella fase definitiva è stata condotta su base globale, in particolare per il prodotto in esame, includendo quindi le 26 categorie di prodotti per le quali la Commissione ha constatato un incremento delle importazioni. Come nel caso degli andamenti delle importazioni, la Commissione ha tuttavia integrato la propria analisi con una valutazione per ciascuna delle tre famiglie di prodotti di cui al considerando 21.

(65)

L'analisi del pregiudizio riportata in appresso si basa sulle risposte al questionario presentate dall'industria dell'Unione. In seguito alla ricezione di informazioni più aggiornate e alla verifica dei dati, gli indicatori di pregiudizio descritti nella fase provvisoria sono stati aggiornati ove opportuno al fine di includere i dati più recenti (2018).

5.1.   Andamento complessivo della situazione dell'industria siderurgica dell'Unione

5.1.1.   Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato

(66)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando alle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione le importazioni provenienti da tutti i paesi, escludendo quelle provenienti da paesi membri del SEE e da determinati paesi con i quali l'Unione ha firmato un accordo di partenariato economico attualmente in vigore (cfr. considerando 30).

(67)

Su questa base il consumo dell'Unione, le vendite dei produttori dell'Unione e le corrispondenti quote di mercato hanno registrato la seguente evoluzione:

Tabella 4

Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato dell'Unione

(migliaia di tonnellate)

2013

2014

2015

2016

2017

Consumo (tutti)

148 455

155 730

160 742

166 375

169 350

indice 2013 = 100

100

105

108

112

114

Vendite sul mercato nazionale (tutti)

129 592

133 285

133 575

136 586

138 636

indice 2013 = 100

100

103

103

105

107

Quota di mercato (tutti)

87,3 %

85,6 %

83,1 %

82,1 %

81,9 %

Fonte: Eurostat e dati dell'industria.

(68)

Il consumo complessivo delle 26 categorie di prodotti pertinenti è aumentato costantemente nel periodo 2013–2017, registrando un incremento complessivo del 14 %. I volumi delle vendite dei produttori dell'industria dell'Unione sono aumentati durante tale periodo, ma in misura molto minore rispetto al consumo dell'Unione, ossia soltanto del 7 %. Di conseguenza la quota di mercato complessiva dell'industria dell'Unione è diminuita costantemente di 5,4 punti percentuali durante il periodo in esame.

5.1.2.   Produzione, capacità produttiva, tasso di utilizzo degli impianti e scorte

(69)

La produzione, la capacità produttiva, il tasso di utilizzo degli impianti e le scorte hanno registrato la seguente evoluzione:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte

(migliaia di tonnellate)

2013

2014

2015

2016

2017

Produzione (tutti)

243 945

249 855

248 763

249 204

254 925

indice 2013 = 100

100

102

102

102

105

Capacità produttiva (tutti)

337 010

334 545

332 427

333 179

335 358

indice 2013 = 100

100

99

99

99

100

Utilizzo degli impianti (tutti)

72 %

75 %

75 %

75 %

76 %

Scorte (tutti)

11 883

12 734

13 159

12 974

14 140

indice 2013 = 100

100

107

111

109

119

Fonte: dati del settore e risposte al questionario.

(70)

Il volume di produzione per il prodotto in esame è aumentato complessivamente del 5 % durante il periodo in esame. La capacità produttiva è rimasta stabile e, pertanto, l'utilizzo degli impianti è aumentato complessivamente di 4 punti percentuali nel periodo 2013-2017. Le scorte mantenute dai produttori dell'industria dell'Unione che hanno collaborato sono aumentate complessivamente del 19 % durante il periodo 2013-2017.

5.1.3.   Prezzi di vendita unitari, redditività e flusso di cassa

(71)

I prezzi unitari di vendita, la redditività e i flussi di cassa hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Prezzo di vendita unitario, redditività, flusso di cassa

 

2013

2014

2015

2016

2017

Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata)

693,6

673,4

636,6

591,0

697,7

indice 2013 = 100

100

97

92

85

101

Redditività (% del fatturato)

– 0,9 %

0,8 %

0,6 %

2,1 %

5,6 %

Flusso di cassa (milioni di EUR)

3 721

4 975

6 461

5 508

6 201

indice 2013 = 100

100

134

174

148

167

Fonte: risposte al questionario.

(72)

I dati verificati e aggiornati confermano la tendenza constatata nel regolamento provvisorio. Per tutti i prodotti fino al 2016 vi è stata una significativa depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione. Successivamente i prezzi hanno registrato un recupero tornando al livello del 2013. Complessivamente, e nonostante un significativo calo dei prezzi, l'industria dell'Unione ha potuto ridurre il suo costo di produzione per conseguire un livello marginale di profitto nel 2016 e farlo crescere a un livello più sostenibile nel 2017 (5,6 %). La posizione complessiva dell'industria dell'Unione in termini di flussi di cassa è aumentata di circa il 67 % dal 2013 al 2017.

5.1.4.   Occupazione

(73)

In termini di occupazione, l'industria dell'Unione ha perso 9 208 posti di lavoro dal 2013 al 2017, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 7

Occupazione

(ETP)

2013

2014

2015

2016

2017

Occupazione (tutti)

225 607

220 429

218 010

217 460

216 399

indice 2013 = 100

100

98

97

96

96

Fonte: dati del settore e risposte al questionario.

5.2.   Analisi della situazione dell'industria siderurgica dell'Unione per le tre famiglie di prodotti

5.2.1.   Consumo, vendite sul mercato nazionale e quote di mercato

(74)

Per ciascuna delle tre famiglie di prodotti, il consumo, le vendite sul mercato nazionale e le quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Consumo, vendite sul mercato nazionale, quota di mercato per famiglia di prodotti

(migliaia di tonnellate)

2013

2014

2015

2016

2017

Consumo (piatti)

87 679

90 729

95 598

98 749

98 124

indice 2013 = 100

100

103

109

113

112

Consumo (lunghi)

50 829

53 333

54 160

55 890

57 921

indice 2013 = 100

100

105

107

110

114

Consumo (tubi)

9 947

11 667

10 985

11 735

13 305

indice 2013 = 100

100

117

110

118

134

 

 

 

 

 

 

Vendite sul mercato nazionale (piatti)

75 212

76 365

77 020

78 274

77 601

indice 2013 = 100

100

102

102

104

103

Vendite sul mercato nazionale (lunghi)

46 461

47 679

47 757

48 935

51 095

indice 2013 = 100

100

103

103

105

110

Vendite sul mercato nazionale (tubi)

7 920

9 241

8 799

9 377

9 940

indice 2013 = 100

100

117

111

118

126

 

 

 

 

 

 

Quota di mercato (piatti)

86 %

84 %

81 %

79 %

79 %

Quota di mercato (lunghi)

91 %

89 %

88 %

88 %

88 %

Quota di mercato (tubi)

80 %

79 %

80 %

80 %

75 %

Fonte: Eurostat e dati dell'industria.

(75)

Il consumo di prodotti piatti ha raggiunto il picco nel 2016, per poi diminuire marginalmente nel 2017, registrando un aumento complessivo del 12 %. Il consumo di prodotti lunghi e tubi è aumentato costantemente fino alla fine del 2017, determinando rispettivamente un aumento complessivo del 14 % e del 34 %.

(76)

Le vendite di tutti i prodotti siderurgici sono aumentate complessivamente del 7 % nel periodo 2013-2017. Nello stesso periodo è stato osservato un aumento analogo, ma meno pronunciato dell'aumento del consumo, nel contesto delle tre famiglie di prodotti: le vendite dei produttori dell'industria dell'Unione di prodotti piatti sono aumentate del 3 %, quelle di prodotti lunghi del 10 % e quelle di tubi del 26 %.

(77)

La tendenza del mercato complessivo dell'industria dell'Unione (meno 5 punti percentuali) è stata confermata analizzando separatamente i prodotti piatti (meno 7 punti percentuali), i prodotti lunghi (meno 3 punti percentuali) e i tubi (meno 5 punti percentuali).

5.2.2.   Produzione, capacità produttiva, tasso di utilizzo degli impianti e scorte

(78)

Per ciascuna delle tre famiglie di prodotti, la produzione, la capacità produttiva, il tasso di utilizzo degli impianti e le scorte hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, scorte per famiglia di prodotti

(migliaia di tonnellate)

2013

2014

2015

2016

2017

Produzione (piatti)

172 873

177 224

176 567

177 247

180 986

indice 2013 = 100

100

103

102

103

105

Produzione (lunghi)

59 082

59 535

60 079

59 706

60 572

indice 2013 = 100

100

101

102

101

103

Produzione (tubi)

11 991

13 096

12 116

12 251

13 366

indice 2013 = 100

100

109

101

102

111

 

 

 

 

 

 

Capacità produttiva (piatti)

234 615

233 689

230 216

230 921

232 220

indice 2013 = 100

100

100

98

98

99

Capacità produttiva (lunghi)

80 833

78 244

79 455

79 736

81 806

indice 2013 = 100

100

97

98

99

101

Capacità produttiva (tubi)

24 053

25 482

27 721

27 255

24 224

indice 2013 = 100

100

106

115

113

101

 

 

 

 

 

 

Utilizzo degli impianti (piatti)

74 %

76 %

77 %

77 %

78 %

Utilizzo degli impianti (lunghi)

73 %

76 %

76 %

75 %

74 %

Utilizzo degli impianti (tubi)

50 %

51 %

44 %

45 %

55 %

Scorte (piatti)

7 573

8 171

8 386

8 098

8 623

indice 2013 = 100

100

108

111

107

114

Scorte (lunghi)

3 449

3 430

3 722

3 740

3 877

indice 2013 = 100

100

99

108

108

112

Scorte (tubi)

861

1 132

1 050

1 137

1 639

indice 2013 = 100

100

132

122

132

190

Fonte: dati del settore e risposte al questionario.

(79)

Per le tre famiglie di prodotti l'andamento della produzione è stato divergente. La produzione è aumentata del 5 % per i prodotti piatti e del 3 % per i prodotti lunghi, mentre è diminuita per i tubi dell'11 % durante l'intero periodo in esame. In ogni caso, la variazione della produzione può essere considerata piuttosto stabile.

(80)

La capacità produttiva complessiva è rimasta stabile. Tale tendenza è stata costantemente confermata analizzando ciascuna famiglia di prodotti: per i prodotti piatti (diminuzione dell'1 %), per quelli lunghi (aumento dell'1 %) e per i tubi (aumento dell'1 %) nel periodo in esame. L'utilizzo degli impianti è aumentato complessivamente per ciascuna famiglia di prodotti (piatti: + 4 punti percentuali; lunghi: + 1 punto percentuale; e tubi: + 5 punti percentuali).

(81)

Le scorte per i prodotti piatti e lunghi sono aumentate ad un livello analogo durante il periodo 2013-2017, mentre, per i tubi, sono quasi raddoppiate. I dati verificati e aggiornati confermano pertanto la tendenza constatata nel regolamento provvisorio.

5.2.3.   Prezzi di vendita unitari, redditività e flusso di cassa

(82)

Per ciascuna delle tre famiglie di prodotti, i prezzi di vendita unitari, la redditività e il flusso di cassa hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzo di vendita unitario, redditività, flusso di cassa per famiglia di prodotti

(EUR/tonnellata)

2013

2014

2015

2016

2017

Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata, piatti)

711,3

689,3

659,8

612,8

744,3

indice 2013 = 100

100

97

93

86

105

Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata, lunghi)

607,0

591,3

546,4

509,1

584,4

indice 2013 = 100

100

97

90

84

96

Prezzo di vendita unitario (in EUR/tonnellata, tubi)

1 093,9

1 063,5

1 013,9

913,2

949,3

indice 2013 = 100

100

97

93

83

87

Redditività (% del fatturato, piatti)

– 1,9 %

0,2 %

0,5 %

2,5 %

7,7 %

Redditività (% del fatturato, lunghi)

0,7 %

2,1 %

1,7 %

2,1 %

3,1 %

Redditività (% del fatturato, tubi)

1,3 %

0,4 %

– 3,4 %

– 1,2 %

– 1,7 %

Flusso di cassa (milioni di EUR, piatti)

2 309

3 997

5 209

4 235

5 177

indice 2013 = 100

100

173

226

183

224

Flusso di cassa (milioni di EUR, lunghi)

820

1 156

1 534

1 473

1 159

indice 2013 = 100

100

141

187

180

141

Flusso di cassa (milioni di EUR, tubi)

592

– 178

– 283

– 200

– 135

indice 2013 = 100

100

– 30

– 48

– 34

– 23

Fonte: risposte al questionario.

(83)

I prezzi di vendita dei prodotti piatti sono diminuiti del 14 % fino al 2016 e poi si sono ripresi nel 2017, salendo a un livello superiore al 2013 (+ 5 %). Anche il prezzo di vendita unitario dei prodotti lunghi e dei tubi è diminuito significativamente fino al 2016 (rispettivamente del 16 % e del 17 %), per poi riprendersi leggermente nel 2017. Nel complesso, i prezzi di questi prodotti sono diminuiti rispettivamente del 4 % e del 13 %.

(84)

Per quanto riguarda la redditività, i) l'industria dell'Unione è riuscita a conseguire un livello marginale di profitto per i prodotti piatti nel 2016 (dopo le perdite e la situazione di pareggio negli anni precedenti) e ha aumentato la propria redditività al 7,7 % nel 2017; ii) la redditività per i prodotti lunghi ha conseguito il 2,1 % nel 2014 e si è mantenuta intorno allo stesso livello fino al 2017, quando è aumentata fino al 3,1 %; iii) la redditività per i tubi è calata significativamente dal 2013 (1,3 %) al – 3,4 % nel 2015, ed è rimasta negativa nel 2016 e nel 2017 (rispettivamente – 1,2 % e – 1,7 %).

(85)

La posizione del flusso di cassa per i prodotti piatti e lunghi è migliorata (è aumentata del 124 % per i prodotti piatti e in misura molto inferiore per i prodotti lunghi, ossia soltanto del 41 %), mentre per i tubi il flusso di cassa è diminuito significativamente, del 130 % nel 2014, ed è rimasto negativo fino alla fine del 2017.

5.2.4.   Occupazione

(86)

Per quanto riguarda l'occupazione, i produttori di prodotti piatti sono stati particolarmente colpiti in quanto hanno perso quasi 8 600 posti di lavoro durante tale periodo. In termini percentuali, la situazione più grave è stata registrata per il settore della produzione di tubi, nel quale le perdite di posti di lavoro sono ammontate al 12 % durante il periodo in esame.

Tabella 11

Occupazione per famiglia di prodotti

(ETP)

2013

2014

2015

2016

2017

Occupazione (piatti)

134 720

129 256

127 743

126 300

126 124

indice 2013 = 100

100

96

95

94

94

Occupazione (lunghi)

49 545

49 662

51 288

53 946

53 943

indice 2013 = 100

100

100

104

109

109

Occupazione (tubi)

41 342

41 511

38 978

37 214

36 333

indice 2013 = 100

100

100

94

90

88

Fonte: dati del settore e risposte al questionario.

5.3.   Conclusione sulla situazione dell'industria dell'Unione e sugli sviluppi più recenti

(87)

L'analisi di cui sopra ha dimostrato che l'industria dell'Unione, tanto a livello globale quanto per ciascuna delle tre famiglie di prodotti, ha attraversato una situazione economica difficile fino al 2016 ed ha recuperato, soltanto parzialmente, nel 2017. Di conseguenza l'industria versa ancora in una posizione fragile e vulnerabile.

(88)

Nel settembre del 2018 la Commissione ha chiesto alle associazioni dell'industria dell'Unione di fornire dati economici per il primo semestre del 2018 al fine di esaminare come si era sviluppata la situazione dopo il periodo dell'inchiesta, ossia negli anni 2013-2017.

(89)

Le informazioni ottenute dalla Commissione non hanno potuto essere verificate. Inoltre, poiché la Commissione non disponeva di dati corrispondenti relativi al primo semestre del 2017 (le informazioni sono state fornite sulla base dell'intero anno 2017), la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione attendibile basata sulla situazione dell'industria durante il primo semestre del 2018. Aulla base di tali dati relativi al 2018, è stato tuttavia possibile confermare la tendenza del 2017, ossia un parziale recupero del settore. Occorre comunque osservare che, come indicato nella tabella 12, le importazioni mensili nell'Unione hanno iniziato ad aumentare principalmente dal mese di giugno del 2018. I prezzi dell'acciaio nell'Unione hanno iniziato inoltre a seguire una tendenza al ribasso dal terzo trimestre del 2018. Di conseguenza non è possibile osservare gli effetti di tali importazioni e l'evoluzione dei prezzi sulla situazione dell'industria dell'Unione durante il primo semestre del 2018. I dati recenti hanno confermato pertanto la delicata situazione dell'industria dell'Unione e la minaccia rappresentata dal più recente incremento delle importazioni.

5.4.   Minaccia di grave pregiudizio

(90)

Nel regolamento provvisorio la Commissione aveva concluso che la situazione dell'industria dell'Unione si è deteriorata significativamente nel periodo 2013-2016 ed aveva mostrato parziali segni di ripresa nel 2017. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l'industria dell'Unione, nonostante il miglioramento temporaneo, fosse ancora in una situazione di fragilità e soggetta a minaccia di grave pregiudizio nel caso in cui l'aumento delle importazioni si fosse protratto determinando una conseguente depressione dei prezzi e un calo della redditività al di sotto di livelli sostenibili.

(91)

Tale risultanza provvisoria può essere confermata anche nella fase definitiva alla luce dell'analisi aggiornata di cui sopra in merito allo sviluppo degli indicatori di pregiudizio a livello tanto complessivo quanto delle tre famiglie di prodotti (prodotti piatti, prodotti lunghi e tubi).

(92)

Gli indicatori di pregiudizio aggiornati comprendono i dati di tre categorie di prodotti che erano stati precedentemente escluse dall'ambito di applicazione nella fase provvisoria. Se disponibili, sono stati analizzati i dati più recenti e tale analisi complessiva ha confermato le risultanze principali ottenute nella fase provvisoria.

(93)

Nella fase provvisoria, un elemento fondamentale nella determinazione della minaccia di pregiudizio era stato il fatto che l'incremento significativo delle importazioni osservato dal 2013 non si sarebbe arrestato, bensì sarebbe aumentato ulteriormente e avrebbe raggiunto livelli di grave pregiudizio in assenza di misure correttive. Tale andamento previsto è già in atto come dimostrato dall'insieme di dati più aggiornato (cfr. la sezione 5.6).

5.5.   Osservazioni ricevute in seguito alle misure provvisorie

(94)

Diverse parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non versa in una posizione vulnerabile o fragile, dato che la maggior parte degli indicatori è migliorata nel periodo in esame, ad esempio essa ha in effetti raggiunto una redditività del 6,2 % nel 2017 (come indicato nel regolamento provvisorio) e i prezzi di vendita sono aumentati di quasi il 20 % tra il 2016 e il 2017. È stato altresì menzionato che la stessa Eurofer aveva annunciato che le prospettive per l'industria dell'Unione sono positive. Analogamente, tali parti hanno altresì affermato che il livello per la constatazione dell'esistenza di un pregiudizio grave è molto elevato e molto più elevato rispetto al livello del pregiudizio notevole di cui all'accordo antidumping e all'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative, in quanto un pregiudizio grave deve essere chiaramente imminente e sull'orlo del verificarsi.

(95)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione era fragile, dato che stava recuperando da un periodo nel quale la sua situazione si era deteriorata in maniera significativa. Tale recupero era stato attribuito tra l'altro all'efficacia delle diverse misure di difesa commerciale adottate, in particolare dal 2016. Non essendo stata in grado di dimostrare l'esistenza di un grave pregiudizio, la Commissione ha valutato una minaccia di tale pregiudizio. In tale contesto, la Commissione ha confermato che la ripresa provvisoria in corso avrebbe potuto invertirsi rapidamente qualora si fosse verificato un ulteriore aumento delle importazioni. Come stabilito in precedenza, era probabile che un ulteriore incremento delle importazioni sarebbe stato esacerbato in ragione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232. La Commissione ha pertanto concluso che il fatto che la situazione dell'industria dell'Unione nel 2017 mostrasse un miglioramento rispetto agli anni precedenti non ha impedito di constatare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio. Tali risultanze sono state confermate nell'analisi di cui sopra e l'argomentazione viene pertanto respinta.

(96)

Per quanto riguarda il livello di redditività dell'industria dell'Unione, diverse parti interessate hanno sostenuto che, in una serie di casi di difesa commerciale nel settore dell'acciaio, la Commissione ha ritenuto che un profitto dal 3 % al 7 % potesse essere considerato adeguato. Di conseguenza, una redditività complessiva del 6,2 %, come stabilito in via provvisoria, dovrebbe essere sufficiente affinché l'industria dell'Unione resti redditizia e altamente competitiva.

(97)

Come spiegato nei considerando da 90 a 93, nonostante il fatto che nel 2017 i livelli di redditività siano significativamente migliorati rispetto agli anni precedenti (periodo nel quale l'industria dell'Unione era in perdita o in pareggio), tale situazione potrebbe rapidamente essere invertita qualora le importazioni continuassero ad aumentare (o a impennarsi, tra l'altro, come conseguenza delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232). In effetti, in una situazione di minaccia di grave pregiudizio, l'analisi deve necessariamente contenere elementi lungimiranti. In tale contesto il rischio accertato di diversione degli scambi sarebbe un elemento fondamentale che inciderebbe negativamente sull'attuale situazione economica dell'industria dell'Unione qualora non venissero adottate misure. Di conseguenza i livelli di redditività conseguiti dall'industria nel 2017 non possono essere considerati isolatamente e non invalidano la constatazione di una minaccia di grave pregiudizio. Tale argomentazione è pertanto respinta.

5.6.   Analisi dei dati post-2017

(98)

Nel contesto dell'analisi della minaccia di grave pregiudizio, occorre effettuare un esercizio di previsione lungimirante, dato che, per il periodo analizzato, la situazione non è stata ritenuta di pregiudizio grave. In particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 e l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755 impongono, nei casi di minaccia di pregiudizio, l'esame del tasso di incremento delle esportazioni verso l'Unione e la probabilità che la capacità disponibile sia destinata all'Unione.

(99)

Mentre il tasso di incremento delle esportazioni è stato già esaminato in precedenza, la Commissione ha effettuato un'analisi più accurata della probabilità di un ulteriore incremento delle esportazioni sulla base di un'analisi dei dati più recenti disponibili, ossia per il periodo gennaio-settembre 2018. Tale insieme aggiornato di dati ha consentito alla Commissione di confermare le risultanze cui era giunta nella fase provvisoria, in particolare per quanto concerne l'andamento delle importazioni e il rischio di diversione degli scambi.

(100)

Come mostrano le statistiche delle tabelle sottostanti, la tendenza al rialzo delle importazioni è continuata e i primi segnali di diversione degli scambi sono già stati osservati nei mesi successivi all'entrata in vigore delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, con importazioni progressivamente in calo negli USA e importazioni in aumento nell'Unione (23). Secondo il punto di vista della Commissione, per le ragioni illustrate in appresso, tale tendenza di aumento diventerà più marcata in futuro se non verranno adottate misure definitive.

5.6.1.   Andamento delle importazioni nell'Unione

(101)

Il periodo analizzato per l'andamento delle importazioni è stato ampliato aggiungendo il primo semestre del 2018. Tale analisi aggiornata mostra che, nel complesso, le importazioni del prodotto in esame sono aumentate ulteriormente su base annua. L'aumento delle importazioni nel periodo dal luglio 2017 al giugno 2018 rispetto al periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2017 è spiegato dal livello relativamente elevato delle importazioni nel primo semestre del 2018, quando il volume totale delle importazioni dei prodotti in esame ammontava a 17,4 milioni di tonnellate metriche rispetto ai 15,4 milioni di tonnellate metriche registrati durante il primo semestre del 2017 e ai 14,5 milioni di tonnellate metriche registrati durante il secondo semestre del 2017. Di conseguenza tali dati più recenti confermano la valutazione della Commissione di cui nella fase provvisoria secondo la quale le importazioni sarebbero probabilmente aumentate ulteriormente dopo il 2017.

(102)

Le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 sono state imposte l'8 marzo 2018. È pertanto pertinente valutare il volume delle importazioni nel 2018 su base mensile, confrontandolo con il medesimo periodo dell'anno precedente (2017). Tale raffronto dimostra che, per ogni singolo mese del 2018, i volumi delle importazioni nell'Unione nel 2018 sono risultati superiori a quelli registrati nel 2017. Le differenze sono state maggiormente marcate a giugno e a luglio del 2018, pochi mesi dopo l'imposizione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232. Nei mesi di agosto e settembre del 2018 l'aumento era comunque significativo ma meno marcato rispetto ai due mesi precedenti, probabilmente per via delle misure di salvaguardia provvisorie imposte il 18 luglio 2018.

(103)

Entrambe le analisi mostrano un'evidente tendenza all'aumento continuo delle importazioni nell'Unione, confermando pertanto la valutazione della Commissione nella fase provvisoria.

Tabella 12

Importazioni mensili nell'Unione

UE (migliaia di tonnellate)

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Importazioni 2017 (tutti)

2 737

2 464

2 914

2 648

2 984

2 512

2 315

2 308

2 339

Importazioni 2018 (tutti)

3 080

2 490

2 934

3 033

2 999

2 940

2 828

2 414

2 587

Incremento nel 2018 rispetto al 2017

+ 13 %

+ 1 %

+ 1 %

+ 15 %

+ 1 %

+ 17 %

+ 22 %

+ 5 %

+ 11 %

Fonte: Eurostat.

5.6.2.   Andamento delle importazioni negli Stati Uniti

(104)

Durante le audizioni di cui al considerando 10, diverse parti interessate hanno affermato che i prezzi delle importazioni negli Stati Uniti erano aumentati notevolmente dall'imposizione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, a un livello tale da consentire a tali società di conseguire un profitto, nonostante il dazio del 25 %. Di conseguenza, data la situazione, non vi sarebbe alcun incentivo di sorta nel reindirizzare le proprie vendite dagli Stati Uniti ad altri mercati come quello dell'Unione. È stato altresì affermato che il livello delle importazioni negli Stati Uniti era perciò difficilmente influenzato da tali misure.

(105)

La Commissione ha raccolto dati statistici relativi alle importazioni negli Stati Uniti dei prodotti in esame nel 2018 su base mensile:

Tabella 13

Importazioni mensili negli Stati Uniti nel 2018

 

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Volume delle importazioni (tutti)

(migliaia di tonnellate)

2 087

1 800

2 218

2 585

2 192

1 666

1 969

1 848

1 689

indice gennaio 2018 = 100

100

86

106

124

105

80

94

89

81

Fonte: statistiche nazionali statunitensi.

(106)

I dati mostrano che le importazioni negli Stati Uniti dei 26 prodotti in esame sono notevolmente diminuite, in particolare in seguito all'imposizione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232. A settembre del 2018 il livello delle importazioni era inferiore del 35 % rispetto al livello delle importazioni registrato nell'aprile del 2018. Complessivamente, il calo delle importazioni da gennaio a settembre del 2018 è stato pari al 19 %.

(107)

Occorre altresì osservare che nel 2018 un numero elevato di produttori statunitensi di prodotti interessati dalle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 hanno annunciato importanti piani di espansione della produzione (24). Sebbene a breve termine possano non esserci fonti alternative ai prodotti importati o esservene poche, appare evidente che l'industria statunitense si sta preparando a rifornire il mercato statunitense su scala molto più ampia nel medio periodo, a scapito delle importazioni. Di conseguenza, il mercato statunitense non sarà più in grado di assorbire un aumento della produzione nazionale e lo stesso livello di importazioni antecedente. I produttori esportatori dovranno pertanto cercare mercati alternativi e il mercato dell'Unione sarà quindi un mercato sostitutivo ideale in considerazione delle sue dimensioni. La tendenza all'incremento delle importazioni nell'Unione, in parte trainato dall'impatto delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, è già iniziata come descritto nel capitolo 5.6.1. Di conseguenza tale tendenza sarà ancora più marcata nel prossimo futuro se non verranno adottate misure.

(108)

La Commissione ha analizzato altresì il volume delle importazioni negli Stati Uniti nel 2018 su base mensile rispetto al medesimo periodo del 2017.

(109)

La tabella 14 conferma la tendenza indicata nella tabella di cui al considerando 105.

Tabella 14

Importazioni mensili negli Stati Uniti

USA (migliaia di tonnellate)

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Importazioni 2017 (tutti)

2 088

1 893

2 284

2 259

2 345

2 684

2 614

2 220

2 259

Importazioni 2018 (tutti)

2 087

1 800

2 218

2 585

2 192

1 666

1 969

1 848

1 689

Diminuzione nel 2018 rispetto al 2017

0 %

– 5 %

– 3 %

14 %

– 7 %

– 38 %

– 25 %

– 17 %

– 25 %

Fonte: statistiche nazionali statunitensi.

A prescindere dal tipo di confronto effettuato, le importazioni negli Stati Uniti mostrano quindi costantemente un calo stabile ed evidente delle importazioni negli Stati Uniti. Tale calo progressivo sta già provocando e genererà ulteriori diversioni degli scambi che potrebbero accelerare la tendenza all'aumento delle importazioni nell'Unione.

5.7.   Conclusione

(110)

Di conseguenza, in considerazione di un'analisi aggiornata della situazione dell'industria dell'Unione, di un'analisi approfondita delle osservazioni pervenute in seguito alla divulgazione delle informazioni relative alle misure provvisorie e durante le audizioni, nonché di un'analisi dettagliata dei dati statistici più recenti, la Commissione ha concluso che l'industria siderurgica dell'Unione si trova in una situazione di minaccia di grave pregiudizio per il prodotto in esame, comprensivo delle 26 categorie di prodotti oggetto di valutazione. Sono pertanto confermati i considerando da 58 a 69 del regolamento provvisorio.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

(111)

Nel regolamento provvisorio, ai considerando da 70 a 77, la Commissione aveva concluso che esisteva un nesso di causalità tra l'incremento delle importazioni del prodotto in esame e la situazione di vulnerabilità e la minaccia di un grave pregiudizio all'industria dell'Unione in quanto i prodotti siderurgici fabbricati dai produttori dell'Unione sono prodotti generalmente simili ai prodotti siderurgici interessati o direttamente concorrenti.

6.1.   Osservazioni ricevute in seguito alle misure provvisorie

(112)

Diverse parti interessate hanno affermato che non vi era alcun nesso di causalità tra un incremento delle importazioni e lo stato dell'industria dell'Unione, dato che l'aumento delle importazioni durante il periodo in esame si era evoluto di pari passo con un aumento della redditività e dei volumi di produzione e di vendita.

(113)

In via preliminare, la Commissione desidera chiarire di aver constatato l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio in caso di continuo aumento delle importazioni. Durante l'inchiesta non è stato accertato un pregiudizio dovuto all'aumento delle importazioni nel periodo in esame.

(114)

Sugli aspetti di merito, riguardo a tale argomentazione, è importante sottolineare che l'industria dell'Unione ha effettivamente raggiunto livelli di produzione redditizi durante l'anno 2017, che sono stati nettamente superiori rispetto a quelli conseguiti in tutti gli altri anni del periodo in esame, quando si avvicinavano soltanto al pareggio. Nel complesso, il maggiore incremento delle importazioni durante tale periodo è stato tuttavia registrato tra il 2014 e il 2015 (cfr. tabella 2) e il calo parallelo della redditività nel medesimo periodo (in calo dallo 0,8 % allo 0,6 %, cfr. tabella 6) dimostra che esiste un indubbio collegamento tra l'incremento delle importazioni e lo stato dell'industria dell'Unione. Come illustrato al considerando 45 del regolamento provvisorio, la redditività conseguita nel 2017 dovrebbe essere considerata temporanea nelle circostanze attuali di una tendenza a un costante aumento delle importazioni e di prezzi di vendita eccezionalmente favorevoli sul mercato in tale periodo. Anche un livello di profitto pari al 5,6 % è tuttavia basso in questa industria ad alta intensità di capitale. In effetti, si tratta di un valore inferiore al livello di profitto di riferimento minimo regolamentato, per tutti i settori industriali, nelle inchieste di difesa commerciale condotte dalla Commissione (25). Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione si troverà in una situazione vulnerabile e critica se le importazioni continueranno ad aumentare. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(115)

Diverse parti interessate hanno altresì affermato che, in precedenti inchieste antidumping e antisovvenzioni riguardanti i medesimi prodotti, la Commissione aveva affermato che erano state le presunte pratiche di dumping o di sovvenzione, e non un semplice aumento delle importazioni, a causare la depressione dei prezzi e il pregiudizio. Secondo tali parti interessate, le importazioni oggetto di dumping o sovvenzioni sono già state trattate con esito positivo tramite l'adozione di misure antidumping e antisovvenzioni a conclusione di tali inchieste, motivo per cui la Commissione non dovrebbe ora sostenere che lo stesso pregiudizio sia stato causato da qualcos'altro, ossia da un aumento delle importazioni.

(116)

Per quanto concerne questa argomentazione, è importante sottolineare che le misure antidumping e antisovvenzioni non seguono la medesima logica delle misure di salvaguardia. Esse hanno in effetti obiettivi diversi. Per citare alcune delle differenze più evidenti e rilevanti, le misure antidumping e antisovvenzioni: sono specifiche per una definizione limitata del prodotto e affrontano il problema della concorrenza sleale, determinata da pratiche di dumping o sovvenzioni; riguardano le importazioni aventi una determinata origine (paese); di norma vengono applicate per cinque anni, con la possibilità di prorogare tale periodo qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Per contro, le misure di salvaguardia riguardano un aumento generale delle importazioni, senza distinzione in termini di concorrenza od origine (ossia non sono applicate sui generis a un tipo specifico di importazioni) e hanno di norma una durata limitata. Inoltre, e più specificamente, le misure antidumping e antisovvenzioni citate da tale argomentazione riguardano soltanto alcune delle categorie di prodotti oggetto dell'inchiesta attuale e soltanto aventi determinate origini. Nonostante tali misure, la Commissione ha constatato un aumento complessivo, significativo, improvviso e netto delle importazioni e ha stabilito l'esistenza di una corrispondente minaccia di pregiudizio. Tale argomentazione è stata di conseguenza respinta.

(117)

Diverse parti interessate hanno affermato che la Commissione non aveva effettuato un'analisi di non attribuzione per affrontare altri fattori che potrebbero aver causato il pregiudizio, in particolare per quanto riguarda l'andamento del costo delle materie prime, il calo delle esportazioni e le importazioni effettuate dai produttori dell'Unione. La Commissione desidera chiarire che, in effetti, nella fase provvisoria non aveva valutato tutti i fattori che potrebbero contribuire al pregiudizio grave che l'industria dell'Unione subirebbe in assenza di misure, in quanto, a causa delle circostanze critiche, era necessario adottare e imporre misure provvisorie senza indugio. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha valutato l'impatto di questi tre fattori sullo stato dell'industria dell'Unione e, di conseguenza, il loro possibile contributo alla minaccia di grave pregiudizio.

(118)

Per quanto concerne l'andamento dei costi delle materie prime, diverse parti hanno osservato in via generale che la Commissione dovrebbe esaminare tale aspetto, mentre una parte interessata ha sostenuto che la situazione di mercato congetturale, legata a materie prime più economiche a livello mondiale, ha causato le difficoltà «asserite» dalla Commissione.

(119)

I dati forniti dall'industria dell'Unione dimostrano che il costo di produzione del prodotto in esame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 15

Costo di produzione

 

2013

2014

2015

2016

2017

Costo di produzione (in EUR/tonnellata)

700

668

633

579

661

indice 2013 = 100

100

95

90

83

94

Fonte: risposte al questionario.

(120)

L'andamento di cui sopra è analogo a quello dei prezzi di vendita, come descritto nella sezione 5.1.3, ad eccezione del 2017, anno in cui, come spiegato, i prezzi di vendita sono stati eccezionalmente favorevoli rispetto ai costi, determinando un profitto relativamente elevato (sebbene comunque inferiore al livello del profitto di riferimento). Tale andamento non rivela alcun collegamento particolare tra il costo delle materie prime e l'evoluzione della redditività, se non il fatto che nell'anno in cui il profitto dell'industria dell'Unione è diminuito in maniera più marcata rispetto all'anno precedente, ossia nel 2015 (in calo del 25 %), il suo costo di produzione è diminuito significativamente. Non vi è quindi motivo di concludere che l'andamento dei prezzi delle materie prime, tanto al rialzo quanto al ribasso, rappresenti una minaccia di pregiudizio. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(121)

Le parti interessate hanno altresì formulato l'argomentazione secondo la quale l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione era in calo. Dette parti hanno basato le loro argomentazioni su dichiarazioni rilasciate da Eurofer, nonché sull'ipotesi o sulla probabilità che le esportazioni verso gli Stati Uniti e la Turchia subiscano un calo in ragione delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 e dell'inchiesta sulle misure di salvaguardia della Turchia.

(122)

Sulla base di dati Eurostat è stata effettuata un'analisi dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione con riferimento al prodotto in esame:

Tabella 16

Esportazioni dell'industria dell'Unione

 

2013

2014

2015

2016

2017

Volume delle esportazioni (in migliaia di tonnellate)

31 181

31 599

29 449

27 578

27 603

indice 2013 = 100

100

101

94

88

89

Prezzo all'esportazione (in EUR/tonnellata)

962

931

934

850

953

indice 2013 = 100

100

97

97

88

99

Fonte: Eurostat.

(123)

La tabella di cui sopra dimostra due cose. Innanzitutto i volumi esportati dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame sono relativamente esigui rispetto ai volumi venduti sul mercato dell'Unione: a seconda dell'anno, hanno rappresentato soltanto dal 17 % al 19 % dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione. In secondo luogo, l'andamento dei prezzi all'esportazione è stato piuttosto piatto nel periodo in esame, ad eccezione del 2016, anno in cui i prezzi all'esportazione sono stati complessivamente di molto inferiori rispetto agli altri anni (nel 2016 anche il costo di produzione era basso). Sulla base dei volumi delle vendite all'esportazione, dell'andamento di tali volumi nel periodo in esame e dei prezzi di vendita all'esportazione, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per ritenere che l'andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione costituisca una minaccia importante di grave pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(124)

Per quanto riguarda il ruolo delle importazioni effettuate da produttori dell'Unione od operatori commerciali/distributori ad essi collegati, come descritto nel considerando 44, tali importazioni sono risultate marginali e relativamente stabili nel periodo in esame, rappresentando dallo 0,3 % allo 0,7 % del totale di importazioni a seconda dall'anno. Tali importazioni non hanno influenzato gli andamenti delle importazioni e pertanto tale argomentazione è stata respinta.

(125)

Diverse parti interessate hanno affermato che la Commissione non aveva valutato le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e i prodotti interni in quanto avrebbe ignorato l'ampiezza e l'eterogeneità delle diverse categorie di prodotti oggetto dell'inchiesta di salvaguardia e avrebbe tratto conclusioni soltanto per tutte le categorie di prodotti nel loro complesso. Analogamente, diverse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un'analisi del nesso di causalità distinta per ciascuna categoria di prodotti.

(126)

Come spiegato nella sezione 2.1, la Commissione ha ritenuto che, tenuto conto dell'elevato grado di interrelazione tra le categorie di prodotti che costituiscono il prodotto in esame, il prodotto importato e il prodotto dell'Unione siano «simili o direttamente concorrenti». Il riconoscimento del fatto che un'analisi globale è giustificata date le forti interrelazioni tra tutte le categorie di prodotti oggetto dell'inchiesta implica altresì che il modo più appropriato per effettuare l'analisi del nesso di causalità consista nell'aggregare le tre famiglie di prodotti che erano state distinte in talune parti dell'analisi complessiva. Di conseguenza, tale affermazione è stata respinta.

6.2.   Conclusione

(127)

L'analisi di attribuzione cumulativa degli altri fattori di cui ai considerando 79 e 80 del regolamento provvisorio e di cui alla sezione 6.1 ha dimostrato che gli altri fattori, considerati tanto separatamente quanto congiuntamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra l'incremento delle importazioni e la minaccia di grave pregiudizio all'industria dell'Unione. In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 70 a 81 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(128)

La finalità delle misure di salvaguardia consiste nel porre rimedio o prevenire un pregiudizio grave che si sia verificato in ragione di un aumento delle importazioni. Conformemente all'articolo 16 del regolamento 2015/478, la Commissione ha inoltre esaminato se esistano motivi economici impellenti che potrebbero portare alla conclusione che non è nell'interesse dell'Unione imporre misure.

(129)

A tal fine, sulla base degli elementi di prova disponibili si sono prese in considerazione le ripercussioni delle eventuali misure su tutti i produttori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione del prodotto in esame e le possibili conseguenze dell'adozione o della non adozione di dette misure. Qualora necessario, la Commissione ha ideato un meccanismo che eviterebbe il verificarsi di un pregiudizio grave, consentendo allo stesso tempo i flussi storici degli scambi in una maniera compatibile con la prosecuzione del funzionamento concorrenziale del mercato siderurgico.

7.1.   Interesse dei produttori dell'Unione

(130)

Si è concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure di salvaguardia sarebbe nell'interesse dei produttori dell'Unione in quanto impedirebbe un pregiudizio grave causato da un ulteriore e significativo aumento delle importazioni. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte dei produttori dell'Unione che contraddicessero tale punto di vista. Di conseguenza le conclusioni tratte in via provvisoria sono state confermate.

7.2.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione

(131)

La Commissione ha inviato questionari a importatori e utilizzatori noti al fine di valutare il loro interesse.

(132)

Alla Commissione sono pervenute 61 risposte dagli importatori e 70 risposte da utilizzatori diversi da quelli collegati agli importatori. Gli importatori e gli utilizzatori hanno inoltre reso note le loro opinioni tanto verbalmente quanto per iscritto.

(133)

Vari importatori e utilizzatori dell'Unione hanno sostenuto che l'istituzione delle misure di salvaguardia non sarebbe nell'interesse dell'Unione perché aumenterebbe i prezzi all'importazione e limiterebbe la concorrenza sul mercato dell'Unione. Essi hanno altresì sostenuto che l'istituzione di misure comporterebbe carenze di approvvigionamento poiché, presumibilmente, i produttori dell'Unione non stanno producendo tutti i tipi di prodotti siderurgici o non lo stanno facendo con quantitativi sufficienti da soddisfare la domanda dell'Unione. È presumibile che ciò sia ulteriormente esacerbato dal fatto che la disponibilità di taluni prodotti nell'Unione è limitata perché essi sono soggetti a misure antidumping o antisovvenzioni.

(134)

In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, diversi utilizzatori e importatori dell'Unione hanno sostenuto che, qualora dovessero essere adottare misure definitive, si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti aspetti:

un livello di contingenti stabilito sulla base della media degli ultimi tre anni dovrebbe essere aumentato del 10 %, come è stato fatto per le misure di salvaguardia dell'industria siderurgica dell'Unione nel 2002, in maniera da tener conto del probabile aumento della domanda nei settori a valle;

qualsiasi contingente dovrebbe essere assegnato a ciascun paese fornitore specifico anziché adottare un'assegnazione «per ordine di arrivo», al fine di mantenere i flussi storici degli scambi ed evitare che determinati paesi fornitori possano trarre vantaggio dalla loro posizione geografica o dalle loro capacità di esportazione per esaurire rapidamente il contingente ed escludere altri paesi fornitori tradizionali;

la certezza economica dovrebbe essere garantita istituendo un sistema di contingenti basato su licenze. Ciò assicurerebbe la continuità dell'approvvigionamento e garantirebbe che le spedizioni passino attraverso il contingente in esenzione da dazio nel momento in cui lasciano il paese esportatore. In alternativa, è stato affermato che il contingente annuale dovrebbe essere stabilito su una base trimestrale al fine di evitare importazioni massicce all'inizio dell'anno, aspetto questo che andrebbe a scapito degli utilizzatori che non sono in grado di accumulare scorte e devono essere riforniti costantemente durante il corso dell'anno;

taluni tipi di prodotto dovrebbero essere soggetti a contingenti separati in ragione delle loro specificità rispetto ad altri tipi di prodotti che rientrano nella medesima categoria. Per questi prodotti i contingenti dovrebbero essere ulteriormente aumentati su base regolare, al fine di rispecchiare il previsto aumento significativo della domanda sul mercato dell'Unione nei prossimi anni.

(135)

La Commissione ha esaminato in dettaglio queste argomentazioni ed è giunta alle conclusioni riportate in appresso.

(136)

Innanzitutto, come già stabilito nel regolamento provvisorio, la Commissione concorda sul fatto che i flussi storici degli scambi dovrebbero essere mantenuti là dove possibile. Sulla base delle conclusioni di cui sopra sull'esistenza di una minaccia di pregiudizio grave, soltanto le importazioni in eccesso rispetto a tali flussi storici degli scambi provocherebbero un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ritiene che, attraverso le misure di salvaguardia stabilite sotto forma di contingente tariffario, si manterrà una concorrenza efficace tra le importazioni e l'industria dell'Unione e che il rischio di aumenti generali dei prezzi e di eventuali carenze è improbabile. In effetti, adottando una tale forma di misure, si prevede che le importazioni continueranno a esistere a livelli tradizionali non pregiudizievoli e le misure di salvaguardia si applicherebbero soltanto se e quando il livello del contingente venisse raggiunto e la minaccia si materializzasse.

(137)

L'industria dell'Unione ha inoltre affermato di essere in grado di fabbricare tutti i tipi di prodotti siderurgici. In ogni caso le importazioni verranno mantenute, senza l'applicazione di misure, ai livelli tradizionali, e sono comunque possibili al di sopra del contingente anche se in tal caso saranno soggette a misure di salvaguardia.

(138)

Per quanto concerne l'esistenza di misure antidumping o antisovvenzioni, esse mirano a porre rimedio a pratiche commerciali sleali. Sebbene tali misure possano in effetti avere ripercussioni sul livello di esportazioni da taluni paesi fornitori, ciò non influisce sul livello delle importazioni a prezzi equi che entrerebbero nel mercato dell'Unione in assenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni pregiudizievoli. La questione, in particolare il cumulo di misure di salvaguardia e misure antidumping o antisovvenzioni, è esaminata al considerando 186.

(139)

Per le ragioni sopra esposte, le argomentazioni formulate dalle parti di cui al considerando 133 sono respinte.

(140)

Per quanto riguarda le argomentazioni relative alla forma e al livello delle misure, la Commissione ha esaminato gli aspetti riportati in appresso.

Livello del contingente tariffario

(141)

Sebbene gli utilizzatori e gli importatori ritengano che un'eventuale contingente tariffario dovrebbe essere fissato a un livello del 10 % superiore alle importazioni medie degli ultimi tre anni dato che è probabile che i consumi di acciaio nell'Unione, per quanto concerne talune categorie di prodotti, registrino tassi di crescita a due cifre, i produttori dell'Unione hanno sostenuto che il consumo di acciaio dell'Unione rimarrà relativamente stabile nei prossimi anni.

(142)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 2015/478, qualsiasi contingente, in linea di principio, deve essere fissato al livello medio delle importazioni degli ultimi tre anni rappresentativi. Tale disposizione si applica tuttavia nel caso in cui le misure assumano la forma di un contingente. Come confermato dalla giurisprudenza pertinente (26), un contingente tariffario non costituisce una restrizione quantitativa ai sensi dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, pertanto la Commissione non è tenuta a stabilire il livello del contingente tariffario nel caso di specie ad un livello strettamente corrispondente alle importazioni medie negli ultimi tre anni.

(143)

Alla luce delle argomentazioni di cui al considerando 141 e in linea con l'ampio potere discrezionale di natura economica, politica e giuridica conferito alla Commissione a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/755, la Commissione ha ritenuto necessario modulare il livello dei contingenti tariffari al di sopra del livello medio delle importazioni degli ultimi tre anni al fine di tenere conto degli interessi contrapposti tra gli utilizzatori e gli importatori, da un lato, e l'industria dell'Unione, dall'altro. A tale proposito, come evidenziato al considerando 32, la Commissione osserva che le importazioni delle categorie di prodotti in esame sono aumentate del 4 % dal 2017 al periodo più recente senza causare un pregiudizio grave. Le prospettive di un futuro tasso di crescita delle importazioni, seppur più stabile, in normali condizioni di mercato, associate agli interessi economici e politici dell'industria dell'Unione nel suo complesso, impongono di conseguenza l'istituzione di un livello quantitativo del contingente tariffario appena superiore al livello medio delle importazioni durante il periodo dal 2017 al periodo più recente.

(144)

Su questa base e al fine di limitare l'aumento delle importazioni a un livello che non dovrebbe causare gravi pregiudizi all'industria dell'Unione, garantendo al tempo stesso il mantenimento dei flussi storici degli scambi e un sufficiente sostegno agli utilizzatori e all'industria importatrice esistenti, la Commissione ritiene che il livello quantitativo del contingente tariffario debba essere basato sulle importazioni medie nel periodo 2015-2017 più un 5 %.

Assegnazione dei contingenti tariffari

(145)

Pressoché tutte le parti interessate, compresa l'industria dell'Unione, si sono espresse a favore di un'assegnazione di contingenti tariffari a paesi fornitori specifici anziché dell'adozione di un sistema di contingenti globali come stabilito nella fase provvisoria.

(146)

La Commissione concorda sul fatto che un sistema di contingenti tariffari specifici per paese sia in effetti il sistema più appropriato per garantire i flussi storici degli scambi. Tale sistema presenta tuttavia alcune limitazioni. Innanzitutto, il numero di paesi fornitori è significativo per ciascuna categoria di prodotti. Non è ragionevolmente possibile assegnare un contingente tariffario a ciascuno di essi. In secondo luogo, al fine di consentire un'adeguata ripartizione dei contingenti tariffari, la Commissione ritiene necessario tenere conto di fattori speciali che incideranno sugli scambi dei prodotti in esame. In effetti, in relazione a un certo numero di prodotti che rientrano nella definizione stabilita per la presente inchiesta, l'Unione ha recentemente istituito misure antidumping/dazi compensativi nei confronti di determinati paesi esportatori. Ciò ha comportato spesso un calo significativo delle importazioni da tali paesi nell'ultimo anno e continuerà ad avere tale effetto durante il periodo di imposizione di tali misure. Di conseguenza è probabile che un contingente tariffario specifico per paese in relazione a tali paesi sarà utilizzato soltanto marginalmente poiché il livello del contingente tariffario si basa sul livello medio delle importazioni negli anni 2015-2017, ossia un periodo durante il quale le misure antidumping/i dazi compensativi non erano ancora in vigore e il livello delle importazioni era significativo in ragione di pratiche commerciali sleali. Di conseguenza, non sarebbe nell'interesse dell'Unione assegnare un contingente tariffario specifico per paese in tali circostanze, poiché il livello delle importazioni future sarà inevitabilmente inferiore ai loro livelli commerciali tradizionali.

(147)

La Commissione ha concluso che, date le circostanze di cui sopra, un approccio misto sarebbe più appropriato. Innanzitutto si dovrebbe assegnare un contingente tariffario specifico per paese a quei paesi che hanno un interesse di fornitura significativo, sulla base delle loro importazioni negli ultimi 3 anni. Ai fini del presente regolamento, si ritiene che i paesi con una quota superiore al 5 % delle importazioni per la categoria di prodotti in esame presentino un interesse di fornitura significativo. Un contingente tariffario globale («il contingente residuo») basato sulla media delle restanti importazioni negli ultimi tre anni dovrebbe quindi essere assegnato a tutti gli altri paesi fornitori.

(148)

Per i motivi di cui sopra, non si dovrebbe tuttavia assegnare un contingente tariffario specifico per paese a quei paesi il cui livello delle esportazioni, per ciascuna categoria di prodotti in esame, è notevolmente diminuito nel recente passato in ragione di misure antidumping/dazi compensativi in vigore. Tali paesi dovrebbero rientrare nel contingente tariffario residuo.

(149)

Nel caso specifico della categoria di prodotti 1 (bobine laminate a caldo), poiché quasi il 60 % delle importazioni è attualmente coperto da misure antidumping, la Commissione ritiene che sia più appropriato un contingente globale anziché un'assegnazione specifica per paese.

(150)

Infine, la Commissione ritiene che sia altresì nell'interesse dell'Unione consentire a un paese fornitore che abbia esaurito il proprio contingente tariffario specifico di accedere al contingente tariffario residuo. Tale possibilità dovrebbe tuttavia essere applicata soltanto nell'ultimo trimestre del periodo, al fine di raggiungere un equilibrio tra gli interessi dei paesi dotati di un contingente tariffario specifico per paese e i paesi che attingono al contingente tariffario globale. Ciò non solo garantirebbe il mantenimento dei flussi storici degli scambi, ma eviterebbe anche che, a seconda dei casi, parti del contingente tariffario residuo rimangano inutilizzate.

Prevedibilità del contingente tariffario nel corso del tempo

(151)

La Commissione ritiene che l'introduzione di un sistema di licenze non sia necessaria per garantire la prevedibilità.

(152)

Innanzitutto i dati relativi all'andamento delle importazioni nel contesto del contingente tariffario e all'utilizzo del contingente in franchigia doganale sono pubblicamente disponibili e aggiornati quotidianamente. I dati sull'utilizzo del contingente tariffario sono disponibili al seguente indirizzo web:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=it.

(153)

Inoltre un'assegnazione specifica per paese dovrebbe altresì garantire un ulteriore livello di prevedibilità per i fornitori e gli utilizzatori tradizionali. In aggiunta, quando viene esaurito un contingente tariffario specifico per paese, il paese in questione sarà in grado di esportare utilizzando il contingente tariffario residuo, anche se soltanto durante l'ultimo trimestre del periodo, che è il periodo più critico in termini di disponibilità dei contingenti.

(154)

Infine, la Commissione ritiene che il contingente tariffario residuo debba essere diviso trimestralmente per garantire che le importazioni siano equamente distribuite nel corso dell'anno e impedire che importazioni significative di prodotti standard siano accumulate all'inizio del periodo per evitare eventuali dazi. Le assegnazioni di contingenti tariffari trimestrali non utilizzate verrebbero inoltre trasferite automaticamente al periodo successivo.

Classificazione dei prodotti

(155)

La Commissione ha esaminato le argomentazioni formulate da utilizzatori e importatori a sostegno della creazione di sottocategorie specifiche per i loro prodotti. In particolare, la Commissione ha riscontrato che due categorie di prodotti, ossia le categorie 3 e 4, presentano caratteristiche distinte per le quali le argomentazioni sono accoglibili.

(156)

La categoria 4 (fogli resistenti alla corrosione) comprende tanto prodotti realizzati specificamente per l'industria automobilistica, basati su specifiche di prodotto precise e soggetti a contratti a lungo termine, quanto altri prodotti standard. Per quanto riguarda i primi, i fornitori devono prima ottenere una certificazione necessaria per approvvigionare l'industria per un lungo periodo di tempo, sulla base di un sistema just-in-time. Per questa categoria di prodotti, la Commissione riconosce che vi è il rischio che taluni tipi di prodotti specifici restino fuori dal contingente in franchigia doganale a causa dei prodotti standard, i quali possono essere forniti in maniera massiccia e accumulati all'inizio dell'anno.

(157)

Inoltre i tipi standard di prodotti rientranti in tale categoria sono attualmente soggetti a dazi antidumping che hanno altresì un impatto sui futuri sviluppi delle importazioni e sulla ripartizione dei contingenti, sulla base di quanto sopra esposto. Il fatto che tali prodotti più specializzati non siano stati inclusi nella richiesta di misure antidumping del settore è altresì un'indicazione del fatto che questi prodotti dovrebbero essere considerati separatamente rispetto ai tipi standard di prodotti.

(158)

Per quanto riguarda la categoria 3 (lamiere magnetiche), l'industria utilizzatrice interessata ha affermato altresì che taluni prodotti specializzati, ossia le lamiere magnetiche a grani non orientati (27), dovrebbero essere separati dagli altri prodotti compresi in tale categoria. Tale argomentazione si basa sul fatto che questi tipi di prodotti sono strategici per l'economia dell'Unione, in quanto sono utilizzati nei settori delle nuove energie/della mobilità (ad esempio, veicoli alimentati da energie nuove, turbine eoliche). Gli utilizzatori e gli importatori asseriscono che si tratta di prodotti speciali di alto valore che rischiano di essere esclusi a causa dei prodotti standard inclusi nella medesima categoria di prodotti. Gli utilizzatori hanno asserito inoltre che è probabile che la domanda dell'Unione aumenti significativamente nel prossimo futuro e che sarà quindi necessario aumentare di conseguenza il contingente specifico. Sebbene quest'ultima argomentazione non abbia potuto essere corroborata debitamente da alcun elemento di prova, un contingente distinto per questi prodotti consentirebbe di esaminare ulteriori richieste debitamente motivate in futuro.

(159)

La Commissione ritiene inoltre che, senza pregiudicare in alcun modo l'effetto riparatore della misura, sia possibile creare sottoinsiemi di prodotti all'interno di queste due categorie di prodotti esistenti, ai quali sarebbe assegnato pertanto un contingente proprio.

(160)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha accolto le richieste di dividere la categoria di prodotti 4 (fogli rivestiti di metallo) e la categoria di prodotti 3 [lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)] in due sottocategorie.

Clausola di riesame

(161)

Infine, sulla base dell'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene probabile dover adeguare il livello o l'assegnazione del contingente tariffario di cui agli allegati IV.1 e IV.2 qualora si verifichino variazioni delle circostanze durante il periodo di imposizione delle misure. Tale riesame potrebbe riguardare qualsiasi categoria di prodotti oggetto di misure, comprese (ma non solo) le categorie di prodotti 3, 4, 6 e 16 che sono state oggetto di osservazioni particolareggiate e circostanziate nel corso dell'inchiesta e nel contesto delle consultazioni bilaterali tenute dalla Commissione. Tali variazioni delle circostanze si potrebbero verificare ad esempio nel caso di un aumento o di una riduzione generali della domanda dell'Unione per talune categorie di prodotti che richieda una rivalutazione del livello del contingente tariffario, dell'istituzione di misure antidumping o antisovvenzioni che potrebbe influenzare in maniera significativa i futuri sviluppi delle importazioni o persino di qualsiasi sviluppo riguardante la Sezione 232 degli Stati Uniti che possa avere ripercussioni dirette sulle conclusioni della presente inchiesta, in particolare in termini di diversione degli scambi. La Commissione può inoltre riesaminare se il funzionamento delle misure possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con partner commerciali preferenziali, ad esempio mettendone a seriamente a rischio la stabilizzazione o lo sviluppo economico. La Commissione procederà a una valutazione della situazione su base regolare e prenderà in considerazione un riesame almeno alla fine di ogni anno di imposizione delle misure. La Commissione avvierà la prima inchiesta di riesame al più tardi entro il 1o luglio 2019.

7.3.   Conclusione relativa all'interesse dell'Unione

(162)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e di un attento esame dei vari interessi in gioco, la Commissione conclude che l'interesse dell'Unione richiede l'adozione di misure di salvaguardia definitive sotto forma di un contingente tariffario, al fine di evitare un ulteriore deterioramento della situazione dei produttori dell'Unione.

8.   CONSIDERAZIONI FINALI

(163)

Si conclude che l'industria siderurgica dell'Unione si trova in una situazione di minaccia di grave pregiudizio per 26 categorie di prodotti e che nel futuro prevedibile questa situazione potrebbe tradursi in un concreto pregiudizio grave in assenza di misure di salvaguardia. Si conclude inoltre che sarebbe nell'interesse dell'Unione adottare misure adeguate per evitare un ulteriore incremento delle importazioni.

8.1.   Forma e livello delle misure

(164)

Nella fase provvisoria la Commissione ha constatato che una misura sotto forma di contingente tariffario costituiva il modo migliore per riconciliare gli interessi dei produttori e degli utilizzatori di acciaio dell'Unione. Tale forma, se opportunamente affinata, consentirebbe di portare temporaneamente l'incremento delle importazioni a un livello non pregiudizievole per l'industria siderurgica dell'Unione, mantenendo al contempo una scelta adeguata di fonti di approvvigionamento disponibili per i propri clienti in maniera compatibile con una prosecuzione del funzionamento concorrenziale del mercato siderurgico.

(165)

Sulla base della suddetta analisi dell'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene che un contingente tariffario costituisca in effetti la forma migliore di misura per bilanciare i vari interessi in gioco, ossia prevenire un grave pregiudizio e garantire il mantenimento dei flussi storici degli scambi.

(166)

Nelle osservazioni pervenute alla Commissione in seguito all'istituzione delle misure provvisorie, gli utilizzatori di acciaio, pur avendo per la maggior parte contestato la loro adozione, hanno fornito suggerimenti utili per modulare tali misure e ridurne al minimo l'impatto negativo sul mercato.

(167)

Tra le osservazioni ricevute, pochissime hanno riguardato le microsimulazioni e il macromodello presentati dalla Commissione per verificare la proporzionalità del livello di tariffa fuori contingente.

(168)

Per quanto concerne il macromodello, un'associazione di esportatori di un paese terzo ha criticato il fatto che le elasticità utilizzate nel modello di Armington per l'insieme complessivo di categorie di prodotti differiscano da quelle utilizzate in taluni studi più disaggregati di specifiche categorie di prodotti siderurgici; tali parti non hanno tuttavia proposto livelli alternativi per il calcolo complessivo. La medesima associazione ha altresì affermato che la Commissione aveva ignorato l'aumento significativo dei livelli dei prezzi sul mercato statunitense, che continua ad attrarre importazioni nonostante le misure di cui alla Sezione 232. Per quanto concerne le microsimulazioni, un'associazione di utilizzatori dell'Unione e diversi esportatori hanno sostenuto che l'analisi comparativa delle microsimulazioni era stata effettuata soltanto per un numero limitato di categorie di prodotti, mentre le misure riguardavano un insieme più ampio; dette parti hanno altresì criticato il fatto che, secondo quanto riferito, i calcoli fossero basati sui costi dei produttori cinesi che non potevano essere considerati rappresentativi di tutte le fonti di importazione. Numerosi esportatori hanno affermato che la Commissione non ha spiegato sufficientemente l'uso dei suddetti modelli e che la fissazione di una tariffa fuori contingente del 25 % fondata su tale base è arbitraria.

(169)

La Commissione ritiene che tanto le microsimulazioni quanto il macromodello siano stilizzazioni della realtà ma, contrariamente a quanto asserito da talune osservazioni, si tratta di mezzi che consentono una discussione tecnica di scenari alternativi per far sì che la decisione strategica sia fondata su fatti piuttosto che su giudizi arbitrari.

(170)

La Commissione desidera sottolineare che la tariffa fuori contingente del 25 % fissata dalla Commissione nella fase delle misure provvisorie intende affrontare un significativo incremento delle importazioni di acciaio nell'Unione, che nel periodo più recente ha subito un'accelerazione in ragione della tariffa globale del 25 % che gli Stati Uniti hanno istituito sulle importazioni di acciaio (con un numero limitato di eccezioni legate all'origine soggette a contingenti molto restrittivi) e la tariffa del 50 % sulle importazioni turche. Con le loro misure gli Stati Uniti intendono chiaramente raggiungere l'obiettivo strategico industriale di ridurre artificialmente il livello delle importazioni di acciaio di 13,3 milioni di tonnellate metriche, valore che a sua volta consentirà all'industria siderurgica statunitense di operare a un tasso di utilizzo degli impianti pari all'80 %.

(171)

Contrariamente ai pareri espressi da qualche parte interessata, è in questo contesto che un'aliquota del 25 % per la tariffa fuori contingente dell'Unione non è arbitraria, ma risulta una misura pienamente proporzionata e perfettamente coerente con l'obiettivo di proteggere il mercato siderurgico dell'Unione da un'impennata delle importazioni, che nel periodo recente è legata in larga misura alle deviazioni degli scambi che le misure protezionistiche statunitensi stanno producendo. In effetti, gli esportatori mondiali di acciaio che si trovano di fronte a una tariffa del 25 % o del 50 % oppure a contingenti restrittivi negli Stati Uniti potrebbero reindirizzare le loro esportazioni verso l'Unione in misura superiore al livello delle loro vendite tradizionali e causare pregiudizio all'industria siderurgica dell'Unione qualora non vi fosse un deterrente sufficiente nell'Unione nel momento in cui le importazioni iniziassero a superare i livelli tradizionali.

(172)

È importante sottolineare ancora una volta che, mentre le tariffe di cui alle misure della Sezione 232 sono prelevate dalla prima importazione e pertanto falsano gravemente al ribasso i flussi commerciali in entrata di importazioni, il contingente tariffario dell'Unione consente il proseguimento dell'entrata di importazioni da tutte le origini senza ostacoli supplementari e produce effetti soltanto se vengono superati i contingenti pertinenti che rappresentano il flusso tradizionale di importazioni da ogni origine, in particolare in ragione della diversione degli scambi prodotta dalle misure statunitensi.

(173)

In tali circostanze, a meno che l'Unione non imponga una tariffa oltre contingente sulle pertinenti importazioni di acciaio di importo almeno pari alla tariffa applicata dagli Stati Uniti, chi esporta verso gli Stati Uniti otterrà un margine supplementare o ridurrà al minimo la perdita dello stesso reindirizzando le vendite verso l'UE. Tale analisi indica che l'estremità inferiore del livello della tariffa fuori contingente in grado di garantire una protezione minima dell'Unione contro la diversione degli scambi dovrebbe essere almeno pari al 25 %. Tale livello non fermerà tuttavia la diversione degli scambi. Poiché negli Stati Uniti i prezzi delle importazioni sono soggetti a pressioni al rialzo dalle misure protezionistiche, una parte importante della produzione di acciaio degli Stati Uniti che precedentemente era antieconomica diventa redditizia, spostando le importazioni e dirottando gli scambi verso altri mercati, tra i quali quello dell'Unione rappresenta la destinazione alternativa più attraente.

(174)

In questo contesto, le simulazioni microeconomiche del margine di contributo delle importazioni sbarcate nell'UE proposte dall'industria dell'Unione e presentate nella fase provvisoria dalla Commissione sono fondamentali per discutere il comportamento commerciale di un esportatore che si trova ad affrontare la summenzionata scelta di vendere sul mercato statunitense dopo aver pagato le tariffe della Sezione 232 o, in alternativa, esportare in misura incrementale nell'Unione a livelli superiori alle sue vendite tradizionali al fine di evitare tale pagamento.

(175)

Contrariamente alle osservazioni formulate da talune parti, le ipotesi espresse nelle simulazioni sono realistiche e conservative. Non si fondano principalmente sui costi cinesi. La componente più importante dei costi utilizzati nella simulazione è un paniere di materie prime valutato a prezzi internazionali. I parametri di riferimento cinesi sono utilizzati soltanto per una porzione relativamente più bassa dei costi variabili accessori oltre a quelli delle materie prime, dato che la Cina è uno degli esportatori più importanti in tutte le categorie di prodotti. Infine, la scelta dei costi di trasporto dalla Cina all'Unione per calcolare il costo a destino è un'ipotesi molto prudente nel calcolo, poiché qualora si utilizzassero i costi di trasporto inferiori di altre origini possibili il margine di contribuzione sarebbe più elevato.

(176)

Queste simulazioni consentono di calcolare il livello effettivo della tariffa fuori contingente in grado di scoraggiare la diversione degli scambi. Come spiegato nel regolamento sulle misure provvisorie, tali simulazioni dimostrano che il contributo al margine delle vendite di un esportatore di acciaio verso l'Unione in una grande varietà delle categorie di prodotti siderurgici in esame più rappresentative supera il 30 % con una mediana del 34 %. Soltanto tariffe a questi livelli per importazioni oltre contingente sarebbero in grado di compensare completamente il contributo al margine delle importazioni di acciaio pertinenti nel mercato dell'Unione e in tal modo eliminare l'incentivo per un soggetto che esporta negli Stati Uniti a ridirigere le vendite dirottate verso il mercato dell'Unione, dato che applicando tale tariffa simili transazioni diventano antieconomiche.

(177)

In tale contesto, l'Unione ha scelto di adottare il livello di tariffa oltre contingente del 25 %, che è quello che provoca meno perturbazioni e si colloca all'estremità inferiore della gamma di opzioni illustrata in precedenza. Come spiegato, tale livello di tariffa oltre contingente non garantisce una protezione completa per l'Unione nei confronti della diversione degli scambi. Al contrario, non solo consentirà il libero flusso delle importazioni tradizionali, ma tali livelli di tariffe per i contingenti permetteranno altresì che, nonostante il pagamento della tariffa, rimanga comunque possibile una percentuale limitata di vendite dirottate sul mercato dell'Unione, anche in caso di superamento dei livelli commerciali tradizionali al fine di soddisfare una domanda che si prevede in aumento.

(178)

Per quanto concerne le osservazioni formulate dalle parti interessate sull'uso di un modello macroeconomico unico che raggruppa tutte le categorie di prodotti anziché utilizzare un'analisi più disaggregata in associazione a tale modello, la Commissione, come illustrato nella fase provvisoria e nella presente sezione 2, ritiene che, dato l'elevato grado di interconnessione tra le categorie di prodotti dal punto di vista dell'offerta e della domanda, tale valutazione complessiva sia pienamente pertinente, in particolare se vengono adottati valori conservativi di elasticità.

(179)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha dichiarato che avrebbe seguito da vicino l'evoluzione delle importazioni prima di adottare una posizione finale. Le statistiche statunitensi e dell'Unione sulle importazioni delle categorie di prodotti siderurgici in esame mostrano che, nonostante l'importante aumento dei prezzi determinato dalle misure di cui alla Sezione 232 sul mercato statunitense, negli ultimi sei mesi da maggio del 2018 si è registrato un sostanziale calo durevole delle importazioni negli Stati Uniti, al quale è corrisposto un aumento sostenuto della crescita delle importazioni nell'Unione delle medesime categorie di prodotti siderurgici durante lo stesso periodo. Da maggio a settembre del 2018 le importazioni statunitensi delle categorie di prodotti in esame sono diminuite di 2,6 milioni di tonnellate rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre le importazioni dell'UE dei medesimi prodotti hanno subito un'impennata sostanziale registrando un aumento di 2 milioni di tonnellate (77 % del calo negli Stati Uniti) nello stesso periodo. Ciò rappresenta una chiara tendenza al rialzo. Tali dati mostrano chiaramente che gli effetti previsti dalle misure protezionistiche statunitensi di cui alla Sezione 232 destinati a produrre una riduzione delle importazioni di acciaio di 13,3 milioni di tonnellate metriche rispetto ai livelli del 2017 sono già apprezzabili. Di conseguenza le tendenze più recenti osservate per le importazioni non sembrano contraddire le ipotesi formulate nel modello di un possibile tasso di diversione degli scambi di circa il 70 % che le misure statunitensi potrebbero eventualmente raggiungere una volta che avranno dispiegato i loro pieni effetti protezionistici nel corso del tempo. Ciò non contraddirebbe nemmeno la conseguente necessità di avere un'aliquota della tariffa oltre contingente superiore al 30 % al fine di proteggere in maniera completa il mercato dell'Unione dagli effetti indotti di tali misure. Tale livello coincide anche con il risultato delle simulazioni microeconomiche descritto in precedenza.

(180)

Di conseguenza la Commissione ha deciso di confermare l'aliquota del 25 % per la tariffa oltre contingente, che rappresenta l'opzione riparatrice contro la diversione degli scambi prodotta dalle misure statunitensi di cui alla Sezione 232 che si colloca all'estremità inferiore e crea meno perturbazioni.

8.2.   Amministrazione dei contingenti tariffari

(181)

Come spiegato in precedenza, sulla base di considerazioni relative all'interesse dell'Unione e al fine di mantenere per quanto possibile i flussi storici degli scambi, il modo migliore per garantire un uso ottimale dei contingenti tariffari consiste nel ripartirlo tra i paesi che hanno un interesse sostanziale a fornire il prodotto in esame e, per gli altri, nell'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (28). Questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.

(182)

L'ammissibilità delle merci importate da paesi in via di sviluppo da escludere dai contingenti tariffari dipende dall'origine delle merci. Occorre quindi applicare i criteri di determinazione dell'origine non preferenziale attualmente in vigore nell'Unione.

(183)

Ai fini delle misure definitive, per consentire di mantenere i flussi storici degli scambi, verrà determinato un contingente specifico per ciascuna categoria di prodotti per la quale il presente regolamento istituisce misure definitive.

8.3.   Misure antidumping e antisovvenzioni applicabili

(184)

In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, diversi utilizzatori e importatori hanno ribadito le argomentazioni secondo cui i produttori dell'Unione non necessitano di protezione supplementare in ragione delle misure antidumping e antisovvenzioni esistenti e, in ogni caso, le misure antidumping/antisovvenzioni non dovrebbero essere cumulate.

(185)

La Commissione ricorda che le misure antidumping e i dazi compensativi mirano non a chiudere il mercato dell'Unione, ma a porre semplicemente rimedio a pratiche commerciali pregiudizievoli. Di conseguenza, tali misure si rivolgono a situazioni specifiche per paese in termini di dumping e sovvenzioni, hanno un ambito di applicazione e una finalità diversi rispetto alle misure di salvaguardia imposte con il presente regolamento e non si escludono a vicenda.

(186)

Come indicato al considerando 117 del regolamento provvisorio, la Commissione riconosce tuttavia che il cumulo di misure antidumping/antisovvenzioni e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore rispetto a quanto auspicabile. Poiché questo problema di cumulo si potrebbe verificare soltanto al raggiungimento dei massimali fissati per i contingenti tariffari, la Commissione esaminerà la necessità di affrontare la questione in una fase successiva e a tempo debito. In questo contesto, allo scopo di evitare l'istituzione di «doppie misure correttive» al superamento del contingente tariffario, la Commissione può ritenere necessario sospendere o ridurre il livello degli attuali dazi antidumping e compensativi per assicurare che l'effetto combinato di tali misure non sia superiore al maggiore tra i dazi di salvaguardia o i dazi antidumping/compensativi in vigore.

8.4.   Durata

(187)

La Commissione ritiene che le misure dovrebbero essere in vigore per un periodo di tre anni (compreso il periodo di imposizione delle misure provvisorie), con scadenza il 30 giugno 2021. È opportuno aprire un contingente tariffario per il periodo dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2019, successivamente, per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 e, successivamente, per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021, come specificato nell'allegato IV per ciascuna categoria di prodotti in esame.

(188)

Dato che la durata delle misure di salvaguardia supera un anno, le misure devono essere progressivamente liberalizzate a intervalli regolari durante il periodo d'applicazione. La Commissione ritiene che la maniera più appropriata per liberalizzare le misure consista nell'aumentare il livello del contingente in franchigia doganale del 5 % dopo ogni anno. In tale calcolo si dovrebbe includere il periodo di applicazione delle misure provvisorie, il che significa che la prima liberalizzazione avverrà il 1o luglio 2019, mentre la seconda liberalizzazione avrà luogo il 1o luglio 2020. Le successive liberalizzazioni seguiranno il medesimo schema.

8.5.   Vigilanza sui prodotti siderurgici

(189)

Le misure di vigilanza sui prodotti siderurgici oggetto dell'inchiesta sono state introdotte nell'aprile 2016 poiché è emerso che l'andamento delle importazioni minacciava di provocare un grave pregiudizio. Alla luce delle risultanze di cui alla presente inchiesta e dell'istituzione di misure di salvaguardia definitive, la Commissione ritiene che il sistema di vigilanza sui prodotti siderurgici soggetti a misure di salvaguardia debba essere sospeso durante il periodo d'istituzione delle misure di salvaguardia.

9.   ESCLUSIONE DI TALUNI PAESI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DEFINITIVE

(190)

In conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e in osservanza degli obblighi internazionali dell'Unione, le misure provvisorie non si applicano ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la quota di importazioni di quel prodotto nell'Unione è inferiore al 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione.

(191)

L'accertamento definitivo della Commissione mostra che le categorie di prodotti in esame originari di determinati paesi in via di sviluppo soddisfano i requisiti per beneficiare della suddetta deroga. L'allegato III.2 (Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive) specifica i paesi in via di sviluppo ai fini del presente regolamento. Per ciascuna delle 26 categorie di prodotti, esso specifica anche i paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure provvisorie. La Commissione ritiene opportuno calcolare il volume delle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo sulla base delle statistiche disponibili per il periodo più recente per ciascuna categoria di prodotti, dato che anche il contingente tariffario è stabilito in riferimento ai flussi storici degli scambi per ciascuna singola categoria.

(192)

Poiché l'esclusione dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC dovrebbe applicarsi fintantoché la loro quota di importazioni unionali non superi il 3 %, la Commissione effettuerà una valutazione della situazione con cadenza regolare e almeno alla fine di ciascun anno di imposizione di misure, al fine di valutare se un qualsiasi paese abbia superato la soglia di cui sopra e debba eventualmente essere incluso nell'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia.

(193)

Come indicato nel considerando 80 del regolamento provvisorio, alla luce della stretta integrazione dei mercati con i membri del SEE, dei numeri complessivi delle importazioni da questi paesi, e del basso rischio di diversione degli scambi, la Commissione ritiene che i prodotti in esame provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein debbano essere esclusi dal presente regolamento. Inoltre, al fine di rispettare gli obblighi bilaterali, anche taluni paesi con i quali l'Unione ha firmato un accordo di partenariato economico attualmente in vigore (29) dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione che avrebbe portato a una modifica delle presenti conclusioni, che sono pertanto confermate.

10.   OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI BILATERALI TRA UNIONE E PAESI TERZI

(194)

La Commissione ha provveduto affinché le misure di salvaguardia adottate a norma del presente regolamento rispettino inoltre gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali firmati con determinati paesi terzi.

(195)

A tale riguardo va notato che le importazioni nell'Unione provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno registrato un aumento significativo nel periodo oggetto dell'inchiesta e hanno contribuito alla minaccia di grave pregiudizio per l'industria siderurgica dell'Unione. Queste importazioni soddisfano pertanto le condizioni necessarie per adottare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (30).

(196)

Si ritiene inoltre che, dati l'ambito e le conclusioni dell'inchiesta, esistano gravi perturbazioni del settore siderurgico e che le misure di salvaguardia siano pertanto giustificate anche a norma dell'articolo 26 dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nel 1972 (31).

(197)

Infine, le importazioni originarie della Turchia soddisfano inoltre le condizioni previste all'articolo 12 dell'accordo concluso tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (32) e all'articolo 60 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (33).

11.   CONSIDERAZIONI FINALI

(198)

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (34), è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di eventuale rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

(199)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il presente regolamento apre un contingente tariffario per le importazioni nell'Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti in esame (definite mediante riferimento ai codici NC specificati nell'allegato I) e per ciascuno dei periodi specificati negli allegati IV.1 e IV.2.

2.   Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione della categoria di prodotti 1, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV.

3.   La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per la categoria di prodotti 1 sono assegnati «per ordine di arrivo», sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione.

4.   I prelievi effettuati in relazione a ciascun contingente trimestrale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo trimestrale. Alla termine di ciascun trimestre, i saldi non utilizzati del contingente tariffario vengono automaticamente trasferiti al trimestre successivo. Il saldo non utilizzato al termine dell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione del contingente tariffario definitivo non viene trasferito.

5.   Se il contingente pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Tale disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo.

6.   Se il contingente tariffario pertinente è esaurito o se le importazioni delle categorie di prodotti non beneficiano del contingente tariffario pertinente, alle categorie di prodotti di cui all'allegato IV.1 si applica un dazio supplementare del 25 % al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Articolo 2

1.   L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata in conformità delle disposizioni in vigore nell'Unione in materia di origine non preferenziale.

2.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da corrispondere in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 5

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le importazioni delle 26 categorie di prodotti di cui all'allegato IV originarie di uno dei paesi specificati nell'allegato III non sono soggette alle misure di cui all'articolo 1.

2.   Per ciascuna delle 26 categorie di prodotti di cui all'allegato IV, l'allegato III.2 specifica i paesi di origine soggetti alle misure di cui all'articolo 1.

Articolo 6

1.   I prodotti provenienti da Norvegia, Islanda e Liechtenstein non sono soggetti alle misure di cui all'articolo 1.

2.   Anche i paesi riportati in appresso non sono soggetti alle misure di cui all'articolo 1: Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Eswatini.

Articolo 7

Le misure di vigilanza preventiva in vigore a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione (35), del 28 aprile 2016, sono sospese per i prodotti di cui all'allegato IV durante il periodo di istituzione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Durante il periodo di cui agli allegati IV.1 e IV.2, la Commissione può riesaminare le misure in caso di variazione delle circostanze.

Articolo 9

Eventuali importi pagati a titolo di dazi supplementari imposti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 in relazione ai prodotti specificati nell'allegato IV del presente regolamento sono riscossi definitivamente al livello di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39).

(4)  Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti di acciaio (GU C 111 del 26.3.2018, pag. 29).

(5)  Avviso che modifica l'avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti di acciaio (GU C 225 del 28.6.2018, pag. 54).

(6)  Relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia «United States — Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products» (Stati Uniti — Misure definitive di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio), WT/DS259/AB/R, punto 319.

(7)  Regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione (GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1).

(8)  Relazione del panel dell'OMC, Dominican Republic — Safeguard Measures on Imports of Polypropylene Bags and Tubular Fabric (Repubblica Dominicana — Misure di salvaguardia sulle importazioni di sacchetti in polipropilene e tessuto tubolare), WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, WT/DS418/R, punti 7.177 e 7.236.

(9)  Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Eswatini.

(10)  Si trattava delle categorie di prodotto 10, 11, 19, 24 e 27.

(11)  Corea del Sud, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, India, Repubblica popolare cinese, Russia e Turchia.

(12)  Relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia «Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear» (Argentina – Misure di salvaguardia per le importazioni di calzature), WT/DS121/9, punto 131.

(13)  Relazione del panel dell'OMC, USA – Definitive Safeguard Measures on Imports of Wheat Gluten from the European Communities (USA – Misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di glutine di frumento provenienti dalle Comunità europee), WT/DS166/R, punto 8.31.

(14)  Relazione del panel dell'OMC, Ukraine – Definitive Safeguard Measures on Passenger Cars (Ucraina – Misure di salvaguardia definitive sulle autovetture), WT/DS468/R, relazione del panel del 26 giugno 2015, punto 7.146.

(15)  Relazione del panel dell'OMC, US - Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, WT/DS259/R, punto 10.168.

(16)  Relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear, WT/DS121/AB/R, adottata il 12 gennaio 2000, punto 130.

(17)  Relazione del panel dell'OMC, US - Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, WT/DS259/R, nota 17, punto 374.

(18)  Relazione del panel dell'OMC, US - Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, WT/DS259/R, punto 10.168, nota 16, punto 7.132.

(19)  https://www.globaltradealert.org/reports/download/44, pag. 11.

(20)  COM(2016) 155 final del 16 marzo 2016.

(21)  Fonte: Global Trade Atlas.

(22)  https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-126-absolute-quota-aluminum-products-argentina-brazil-south-korea.

(23)  Le misure statunitensi di cui alla Sezione 232 sono entrate in vigore l'8 marzo 2018 e la Commissione ha analizzato i dati fino al mese di settembre del 2018.

(24)  Società e data/e degli annunci, milioni di tonnellate corte: Big River, 25.4.2018 e 29.6.2018, 3,2; US Steel, 5.3.2018, 2,8; JSW Steel, 26.3.2018 e 21.6.2018, 2,5; Nucor, 10.1.2018, 2.3.2018, 11.5.2018 e 7.9.2018, 2,25; North Star Bluescope, 13.8.2018, 0,7-1,0; Liberty Steel Group, 26.6.2018, 0,75; Republic Steel Group, 12.3.2018 e 19.7.2018, 0,66; Steel Dynamics, 26.6.2018, 0,4. L'espansione di capacità complessiva pianificata annunciata da questo elenco non esaustivo di comunicati stampa del 2018 (per lo più comunicati stampa aziendali) è pari a 13,5 milioni di tonnellate corte, pari a circa 12 milioni di tonnellate metriche.

(25)  Articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 6).

(26)  Relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia «US — Line Pipe» (Stati Uniti Tubi per condotte), WT/DS202, punto 235.

(27)  Codici NC 7225 19 90, 7226 19 80.

(28)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(29)  Botswana, Camerun, Costa d'Avorio, Figi, Ghana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Eswatini.

(30)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

(31)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

(32)  GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3.

(33)  GU L 293 del 29.12.1972, pag. 3.

(34)  Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, C – 365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 37).


ALLEGATO I

Prodotto in esame

Numero di prodotto

Categoria di prodotto

Codici NC

1

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Fogli rivestiti di metallo

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Fogli a rivestimento organico

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Prodotti stagnati

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 10 , 7219 21 90

11

Lamiere magnetiche a grani orientati

7225 11 00 , 7226 11 00

12

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Barre di rinforzo

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Palancole

7301 10 00

19

Materiale ferroviario

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Tubi gas

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Profilati cavi

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

23

Tubi cuscinetto

7304 51 12 , 7304 51 18 , 7304 59 32 , 7304 59 38

24

Altri tubi senza saldatura

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Grandi tubi saldati

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Altri tubi saldati

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Fili di acciai non legati

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


ALLEGATO II

II.1 – Crescita delle importazioni per le 26 categorie di prodotti (in tonnellate)

Numero di prodotto

Categoria di prodotto

2013

2014

2015

2016

2017

Periodo più recente

Crescita nel periodo più recente rispetto al 2013

1

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

4 867 242

5 263 815

7 854 395

8 610 847

7 048 217

7 209 718

48 %

2

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

1 837 875

1 906 067

2 761 337

2 007 299

2 463 937

2 463 941

34 %

3

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

266 355

284 376

279 777

312 647

377 744

433 526

63 %

4

Fogli rivestiti di metallo

1 855 325

2 203 135

2 688 830

3 924 906

5 019 132

4 637 052

150 %

5

Fogli a rivestimento organico

681 646

725 004

622 482

730 619

919 000

937 693

38 %

6

Prodotti stagnati

549 941

660 743

634 722

754 638

616 810

735 928

34 %

7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

1 439 430

1 968 634

2 573 220

2 834 744

2 549 694

2 374 170

65 %

8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

157 197

213 885

247 090

326 631

407 886

408 468

160 %

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

645 004

954 179

697 199

753 058

869 091

972 415

51 %

10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

26 799

34 700

31 586

25 995

27 704

28 677

7 %

12

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

942 999

1 265 397

1 233 328

1 429 511

1 419 973

1 792 392

90 %

13

Barre di rinforzo

528 702

972 572

1 430 000

1 292 936

1 191 379

1 755 338

232 %

14

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

114 638

149 670

144 875

149 499

161 973

184 811

61 %

15

Vergelle di acciai inossidabili

52 068

71 209

57 542

58 659

63 022

69 786

34 %

16

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

1 107 169

1 267 308

1 694 707

2 001 322

2 093 877

2 354 164

113 %

17

Profilati di ferro o di acciai non legati

222 797

274 863

267 851

387 353

262 759

373 732

68 %

18

Palancole

15 871

16 497

14 051

36 683

84 549

83 502

426 %

19

Materiale ferroviario

14 587

25 532

23 202

12 494

18 232

23 013

58 %

20

Tubi gas

275 378

349 078

314 471

354 261

401 410

445 569

62 %

21

Profilati cavi

485 038

578 426

602 190

757 274

862 889

956 360

97 %

22

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

42 417

55 590

54 948

51 614

49 593

49 781

17 %

24

Altri tubi senza saldatura

440 696

509 052

448 761

448 333

410 822

480 600

9 %

25

Grandi tubi saldati

295 502

418 808

218 549

171 512

1 053 049

720 886

144 %

26

Altri tubi saldati

462 137

484 915

494 914

526 634

551 764

558 457

21 %

27

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

446 086

514 066

479 271

454 924

454 921

501 232

12 %

28

Fili di acciai non legati

555 798

700 560

683 041

726 158

714 480

762 600

37 %

II.2 – Crescita delle importazioni per le 2 categorie di prodotti (in tonnellate)

Numero di prodotto

Categoria di prodotto

2013

2014

2015

2016

2017

Periodo più recente

Crescita nel periodo più recente rispetto al 2013

11

Lamiere magnetiche a grani orientati

114 388

112 258

101 737

109 518

99 917

106 570

– 7 %

23

Tubi cuscinetto

7 475

8 998

8 337

7 035

6 137

6 265

– 16 %


ALLEGATO III

III.1 – Elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC

Afghanistan, Albania, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Eswatini, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Isole Salomone, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica centrafricana, Repubblica del Kirghizistan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Lucia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

III.2 – Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

Paese/Gruppo di prodotti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

Brasile

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Cina

 

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Egitto

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

India

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

Indonesia

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailandia

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turchia

x

x

 

x

x

 

 

 

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

x

x

x

x

Ucraina

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

x

x

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Vietnam

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO IV

IV.1 – Volume dei contingenti tariffari

Numero di prodotto

Categoria di prodotto

Codici NC

Assegnazione per paese (ove applicabile)

Dal 2.2.2019 al 30.6.2019

Dall'1.7.2019 al 30.6.2020

Dall'1.7.2020 al 30.6.2021

Aliquota del dazio supplementare

Numeri d'ordine

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

1

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Tutti i paesi terzi

3 359 532,08

8 641 212,54

9 073 273,16

25 %

 (1)

2

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

India

234 714,39

603 720,07

633 906,07

25 %

09.8801

Corea (Repubblica di)

144 402,99

371 425,82

389 997,11

25 %

09.8802

Ucraina

102 325,83

263 197,14

276 357,00

25 %

09.8803

Brasile

65 398,61

168 214,89

176 625,64

25 %

09.8804

Serbia

56 480,21

145 275,43

152 539,20

25 %

09.8805

Altri paesi

430 048,96

1 106 149,42

1 161 456,89

25 %

 (2)

3.A

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Corea (Repubblica di)

1 923,96

4 948,72

5 196,15

25 %

09.8806

Cina

822,98

2 116,84

2 222,68

25 %

09.8807

Russia

519,69

1 336,71

1 403,54

25 %

09.8808

Iran (Repubblica islamica dell')

227,52

585,21

614,47

25 %

09.8809

Altri paesi

306,34

787,96

827,35

25 %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Russia

51 426,29

132 276,00

138 889,80

25 %

09.8811

Corea (Repubblica di)

31 380,40

80 715,02

84 750,77

25 %

09.8812

Cina

24 187,01

62 212,57

65 323,20

25 %

09.8813

Taiwan

18 144,97

46 671,54

49 005,12

25 %

09.8814

Altri paesi

8 395,39

21 594,19

22 673,90

25 %

 (4)

4.A (5)

Fogli rivestiti di metallo

Codici TARIC: 7210410020 , 7210490020 7210610020 , 7210690020 , 7212300020 , 7212506120 , 7212506920 , 7225920020 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990040 , 7225990091 , 7225990092 , 7226993010 , 7226997011 , 7226997091 , 7226997094

Corea (Repubblica di)

69 571,10

178 947,15

187 894,51

25 %

09.8816

India

83 060,42

213 643,66

224 325,84

25 %

09.8817

Altri paesi

761 518,93

1 958 739,13

2 056 676,09

25 %

 (6)

4.B (7)

Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10

Codici TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Cina

204 951,07

527 164,42

553 522,64

25 %

09.8821

Corea (Repubblica di)

249 533,26

641 836,39

673 928,21

25 %

09.8822

India

118 594,25

305 041,91

320 294,00

25 %

09.8823

Taiwan

49 248,78

126 675,12

133 008,88

25 %

09.8824

Altri paesi

125 598,05

323 056,72

339 209,55

25 %

 (8)

5

Fogli a rivestimento organico

7210 70 80 , 7212 40 80

India

108 042,36

277 900,89

291 795,94

25 %

09.8826

Corea (Repubblica di)

103 354,11

265 842,04

279 134,14

25 %

09.8827

Taiwan

31 975,79

82 246,46

86 358,79

25 %

09.8828

Turchia

21 834,45

56 161,42

58 969,49

25 %

09.8829

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

16 331,15

42 006,13

44 106,44

25 %

09.8830

Altri paesi

43 114,71

110 897,39

116 442,26

25 %

 (9)

6

Prodotti stagnati

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Cina

158 139,17

406 757,31

427 095,17

25 %

09.8831

Serbia

30 545,88

78 568,52

82 496,95

25 %

09.8832

Corea (Repubblica di)

23 885,70

61 437,55

64 509,42

25 %

09.8833

Taiwan

21 167,00

54 444,65

57 166,88

25 %

09.8834

Brasile

19 730,03

50 748,55

53 285,98

25 %

09.8835

Altri paesi

33 167,30

85 311,19

89 576,75

25 %

 (10)

7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

Ucraina

339 678,24

873 702,59

917 387,71

25 %

09.8836

Corea (Repubblica di)

140 011,38

360 129,93

378 136,43

25 %

09.8837

Russia

115 485,12

297 044,77

311 897,01

25 %

09.8838

India

74 811,09

192 425,17

202 046,43

25 %

09.8839

Altri paesi

466 980,80

1 201 143,58

1 261 200,76

25 %

 (11)

8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Cina

87 328,82

224 622,62

235 853,75

25 %

09.8841

Corea (Repubblica di)

18 082,33

46 510,43

48 835,95

25 %

09.8842

Taiwan

12 831,07

33 003,41

34 653,58

25 %

09.8843

Stati Uniti d'America

11 810,30

30 377,84

31 896,74

25 %

09.8844

Altri paesi

10 196,61

26 227,19

27 538,55

25 %

 (12)

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Corea (Repubblica di)

70 813,18

182 141,97

191 249,07

25 %

09.8846

Taiwan

65 579,14

168 679,23

177 113,19

25 %

09.8847

India

42 720,54

109 883,53

115 377,71

25 %

09.8848

Stati Uniti d'America

35 609,52

91 592,94

96 172,59

25 %

09.8849

Turchia

29 310,69

75 391,41

79 160,98

25 %

09.8850

Malaysia

19 799,24

50 926,57

53 472,90

25 %

09.8851

Vietnam

16 832,28

43 295,10

45 459,86

25 %

09.8852

Altri paesi

50 746,86

130 528,43

137 054,85

25 %

 (13)

10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 10 , 7219 21 90

Cina

6 765,50

17 401,86

18 271,95

25 %

09.8856

India

2 860,33

7 357,20

7 725,06

25 %

09.8857

Taiwan

1 119,34

2 879,11

3 023,06

25 %

09.8858

Altri paesi

1 440,07

3 704,07

3 889,27

25 %

 (14)

12

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Cina

166 217,87

427 536,89

448 913,74

25 %

09.8861

Turchia

114 807,87

295 302,79

310 067,93

25 %

09.8862

Russia

94 792,44

243 820,15

256 011,16

25 %

09.8863

Svizzera

73 380,52

188 745,54

198 182,81

25 %

09.8864

Bielorussia

57 907,73

148 947,24

156 394,60

25 %

09.8865

Altri paesi

76 245,19

196 113,88

205 919,57

25 %

 (15)

13

Barre di rinforzo

7214 20 00 , 7214 99 10

Turchia

117 231,80

301 537,50

316 614,37

25 %

09.8866

Russia

94 084,20

241 998,46

254 098,38

25 %

09.8867

Ucraina

62 534,65

160 848,36

168 890,77

25 %

09.8868

Bosnia-Erzegovina

39 356,10

101 229,71

106 291,20

25 %

09.8869

Moldova

28 284,59

72 752,14

76 389,74

25 %

09.8870

Altri paesi

217 775,50

560 150,74

588 158,28

 

 (16)

14

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

India

44 433,00

114 288,24

120 002,65

25 %

09.8871

Svizzera

6 502,75

16 726,03

17 562,33

25 %

09.8872

Ucraina

5 733,50

14 747,41

15 484,78

25 %

09.8873

Altri paesi

8 533,24

21 948,75

23 046,19

25 %

 (17)

15

Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 10 , 7221 00 90

India

10 135,23

26 069,31

27 372,78

25 %

09.8876

Taiwan

6 619,68

17 026,79

17 878,13

25 %

09.8877

Corea (Repubblica di)

3 300,07

8 488,26

8 912,67

25 %

09.8878

Cina

2 216,86

5 702,09

5 987,20

25 %

09.8879

Giappone

2 190,40

5 634,03

5 915,73

25 %

09.8880

Altri paesi

1 144,43

2 943,64

3 090,82

25 %

 (18)

16

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Ucraina

149 009,10

383 273,39

402 437,06

25 %

09.8881

Svizzera

141 995,22

365 232,67

383 494,31

25 %

09.8882

Russia

122 883,63

316 074,84

331 878,59

25 %

09.8883

Turchia

121 331,08

312 081,44

327 685,51

25 %

09.8884

Bielorussia

97 436,46

250 620,96

263 152,01

25 %

09.8885

Moldova

73 031,65

187 848,18

197 240,59

25 %

09.8886

Altri paesi

122 013,20

313 835,96

329 527,76

25 %

 (19)

17

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ucraina

42 915,19

110 384,21

115 903,42

25 %

09.8891

Turchia

38 465,03

98 937,73

103 884,61

25 %

09.8892

Corea (Repubblica di)

10 366,76

26 664,84

27 998,09

25 %

09.8893

Russia

9 424,08

24 240,12

25 452,12

25 %

09.8894

Brasile

8 577,95

22 063,74

23 166,93

25 %

09.8895

Svizzera

6 648,01

17 099,66

17 954,65

25 %

09.8896

Altri paesi

14 759,92

37 964,70

39 862,93

25 %

 (20)

18

Palancole

7301 10 00

Cina

12 198,24

31 375,68

32 944,46

25 %

09.8901

Emirati arabi uniti

6 650,41

17 105,84

17 961,13

25 %

09.8902

Altri paesi

480,04

1 234,73

1 296,46

25 %

 (21)

19

Materiale ferroviario

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Russia

2 147,19

5 522,90

5 799,05

25 %

09.8906

Cina

2 145,07

5 517,42

5 793,30

25 %

09.8907

Turchia

1 744,68

4 487,58

4 711,96

25 %

09.8908

Ucraina

657,60

1 691,46

1 776,03

25 %

09.8909

Altri paesi

1 010,85

2 600,06

2 730,07

25 %

 (22)

20

Tubi gas

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turchia

88 914,68

228 701,68

240 136,77

25 %

09.8911

India

32 317,40

83 125,12

87 281,37

25 %

09.8912

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

9 637,48

24 789,01

26 028,46

25 %

09.8913

Altri paesi

22 028,87

56 661,52

59 494,59

25 %

 (23)

21

Profilati cavi

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turchia

154 436,15

397 232,59

417 094,22

25 %

09.8916

Russia

35 406,28

91 070,18

95 623,68

25 %

09.8917

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

34 028,95

87 527,48

91 903,85

25 %

09.8918

Ucraina

25 240,74

64 922,92

68 169,06

25 %

09.8919

Svizzera

25 265,29

57 369,40

60 237,87

25 %

09.8920

Bielorussia

20 898,79

53 754,78

56 442,52

25 %

09.8921

Altri paesi

25 265,29

64 986,05

68 235,36

25 %

 (24)

22

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

India

8 315,90

21 389,71

22 459,20

25 %

09.8926

Ucraina

5 224,94

13 439,33

14 111,29

25 %

09.8927

Corea (Repubblica di)

1 649,31

4 242,27

4 454,39

25 %

09.8928

Giappone

1 590,45

4 090,86

4 295,41

25 %

09.8929

Stati Uniti d'America

1 393,26

3 583,68

3 762,86

25 %

09.8930

Cina

1 299,98

3 343,74

3 510,92

25 %

09.8931

Altri paesi

2 838,17

7 300,20

7 665,21

25 %

 (25)

24

Altri tubi senza saldatura

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

Cina

49 483,75

127 279,51

133 643,48

25 %

09.8936

Ucraina

36 779,89

94 603,32

99 333,49

25 %

09.8937

Bielorussia

19 655,31

50 556,35

53 084,17

25 %

09.8938

Giappone

13 766,04

35 408,29

37 178,71

25 %

09.8939

Stati Uniti d'America

12 109,53

31 147,50

32 704,87

25 %

09.8940

Altri paesi

55 345,57

142 356,97

149 474,82

25 %

 (26)

25

Grandi tubi saldati

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Russia

140 602,32

361 649,91

379 732,41

25 %

09.8941

Turchia

17 543,40

45 124,22

47 380,43

25 %

09.8942

Cina

14 213,63

36 559,56

38 387,54

25 %

09.8943

Altri paesi

34 011,86

87 483,52

91 857,70

25 %

 (27)

26

Altri tubi saldati

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Svizzera

64 797,98

166 669,96

175 003,46

25 %

09.8946

Turchia

60 693,64

156 113,01

163 918,66

25 %

09.8947

Emirati arabi uniti

18 676,40

48 038,46

50 440,38

25 %

09.8948

Cina

18 010,22

46 324,96

48 641,20

25 %

09.8949

Taiwan

14 374,20

36 972,56

38 821,19

25 %

09.8950

India

11 358,87

29 216,69

30 677,53

25 %

09.8951

Altri paesi

36 898,57

94 908,57

99 653,99

25 %

 (28)

27

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Russia

117 519,41

302 277,28

317 391,14

25 %

09.8956

Svizzera

27 173,22

69 893,54

73 388,22

25 %

09.8957

Cina

20 273,26

52 145,82

54 753,12

25 %

09.8958

Ucraina

15 969,02

41 074,67

43 128,40

25 %

09.8959

Altri paesi

17 540,47

45 116,69

47 372,52

25 %

 (29)

28

Fili di acciai non legati

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Bielorussia

88 294,51

227 106,51

238 461,84

25 %

09.8961

Cina

66 719,82

171 613,24

180 193,90

25 %

09.8962

Russia

41 609,21

107 025,04

112 376,29

25 %

09.8963

Turchia

40 302,46

103 663,89

108 847,08

25 %

09.8964

Ucraina

26 755,09

68 818,05

72 258,95

25 %

09.8965

Altri paesi

39 770,29

102 295,06

107 409,81

25 %

 (30)

IV.2 – Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre

 

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

Numero di prodotto

 

Dal 2.2.2019 al 31.3.2019

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019

Dall'1.7.2019 al 30.9.2019

Dall'1.10.2019 al 31.12.2019

Dall'1.1.2020 al 31.3.2020

Dall'1.4.2020 al 30.6.2020

Dall'1.7.2020 al 30.9.2020

Dall'1.10.2020 al 31.12.2020

Dall'1.1.2021 al 31.3.2021

Dall'1.4.2021 al 30.6.2021

1

Altri paesi

1 307 737,32

2 051 794,76

2 172 108,07

2 172 108,07

2 148 498,20

2 148 498,20

2 286 962,00

2 286 962,00

2 237 245,44

2 262 103,72

2

Altri paesi

167 401,61

262 647,35

278 048,49

278 048,49

275 026,22

275 026,22

292 750,78

292 750,78

286 386,63

289 568,70

3 A

Altri paesi

119,25

187,09

198,07

198,07

195,91

195,91

208,54

208,54

204,01

206,27

3B

Altri paesi

3 268,01

5 127,39

5 428,05

5 428,05

5 369,05

5 369,05

5 715,07

5 715,07

5 590,82

5 652,94

4 A

Altri paesi

296 430,19

465 088,74

492 360,66

492 360,66

487 008,91

487 008,91

518 395,07

518 395,07

507 125,61

512 760,34

4B

Altri paesi

48 890,51

76 707,53

81 205,51

81 205,51

80 322,84

80 322,84

85 499,39

85 499,39

83 640,71

84 570,05

5

Altri paesi

16 782,91

26 331,80

27 875,85

27 875,85

27 572,85

27 572,85

29 349,83

29 349,83

28 711,79

29 030,81

6

Altri paesi

12 910,76

20 256,54

21 444,34

21 444,34

21 211,25

21 211,25

22 578,25

22 578,25

22 087,42

22 332,83

7

Altri paesi

181 777,76

285 203,04

301 926,80

301 926,80

298 644,99

298 644,99

317 891,70

317 891,70

310 981,01

314 436,35

8

Altri paesi

3 969,15

6 227,46

6 592,63

6 592,63

6 520,97

6 520,97

6 941,22

6 941,22

6 790,33

6 865,78

9

Altri paesi

19 753,81

30 993,05

32 810,42

32 810,42

32 453,79

32 453,79

34 545,33

34 545,33

33 794,35

34 169,84

10

Altri paesi

560,56

879,51

931,08

931,08

920,96

920,96

980,31

980,31

959,00

969,65

12

Altri paesi

29 679,33

46 565,85

49 296,38

49 296,38

48 760,55

48 760,55

51 903,01

51 903,01

50 774,69

51 338,85

13

Altri paesi

84 771,67

133 003,83

140 802,92

140 802,92

139 272,45

139 272,45

148 248,11

148 248,11

145 025,33

146 636,72

14

Altri paesi

3 321,66

5 211,58

5 517,17

5 517,17

5 457,20

5 457,20

5 808,90

5 808,90

5 682,62

5 745,76

15

Altri paesi

445,48

698,95

739,93

739,93

731,89

731,89

779,06

779,06

762,12

770,59

16

Altri paesi

47 495,07

74 518,13

78 887,73

78 887,73

78 030,25

78 030,25

83 059,05

83 059,05

81 253,42

82 156,24

17

Altri paesi

5 745,47

9 014,45

9 543,04

9 543,04

9 439,31

9 439,31

10 047,64

10 047,64

9 829,22

9 938,43

18

Altri paesi

186,86

293,18

310,37

310,37

306,99

306,99

326,78

326,78

319,68

323,23

19

Altri paesi

393,49

617,37

653,57

653,57

646,46

646,46

688,13

688,13

673,17

680,65

20

Altri paesi

8 575,00

13 453,88

14 242,79

14 242,79

14 087,97

14 087,97

14 995,90

14 995,90

14 669,90

14 832,90

21

Altri paesi

9 834,81

15 430,48

16 335,29

16 335,29

16 157,73

16 157,73

17 199,05

17 199,05

16 825,16

17 012,10

22

Altri paesi

1 104,79

1 733,38

1 835,02

1 835,02

1 815,08

1 815,08

1 932,05

1 932,05

1 890,05

1 911,05

24

Altri paesi

1 543,91

33 801,65

35 783,72

35 783,72

35 394,77

35 394,77

37 675,84

37 675,84

36 856,80

37 266,32

25

Altri paesi

3 239,52

20 772,34

21 990,39

21 990,39

21 751,37

21 751,37

23 153,17

23 153,17

22 649,84

22 901,51

26

Altri paesi

14 363,20

22 535,37

23 856,80

23 856,80

23 597,48

23 597,48

25 118,27

25 118,27

24 572,22

24 845,24

27

Altri paesi

6 827,84

10 712,64

11 340,81

11 340,81

11 217,54

11 217,54

11 940,47

11 940,47

11 680,90

11 810,68

28

Altri paesi

15 481,05

24 289,24

25 713,51

25 713,51

25 434,02

25 434,02

27 073,16

27 073,16

26 484,61

26 778,88


(1)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8601.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8602.

(2)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8603.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8604.

(3)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8605.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8606.

(4)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8607.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8608.

(5)  Prodotti soggetti a dazi antidumping.

(6)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8609.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610.

(7)  Prodotti non soggetti a dazi antidumping (compresa l'industria automobilistica).

(8)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8611.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612.

(9)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8613.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8614.

(10)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8615.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8616.

(11)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8617.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8618.

(12)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8619.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8620.

(13)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8621.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8622.

(14)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8623.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8624.

(15)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8625.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8626.

(16)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8627.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8628.

(17)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8629.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8630.

(18)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8631.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8632.

(19)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8633.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8634.

(20)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8635.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8636.

(21)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8637.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8638.

(22)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8639.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8640.

(23)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8641.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8642.

(24)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8643.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8644.

(25)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8645.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8646.

(26)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8647.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8648.

(27)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8649.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8650.

(28)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8651.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8652.

(29)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8653.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8654.

(30)  Dal 2.2.2019 al 31.3.2019, dall'1.7.2019 al 31.3.2020 e dall'1.7.2020 al 31.3.2021: 09.8655.

Dall'1.4.2019 al 30.6.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8656.