24.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/74 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/91 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2019
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per buprofezin e diflubenzuron sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per etossisulfuron sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
L'approvazione della sostanza attiva buprofezin è stata limitata agli usi su colture non commestibili dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione (2). L'approvazione della sostanza attiva diflubenzurone è stata limitata agli usi su colture non commestibili dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione (3). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive per gli usi su colture commestibili sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR esistenti fissati per tali sostanze nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. |
(3) |
L'approvazione della sostanza attiva etossisulfuron è scaduta il 31 marzo 2014. L'approvazione della sostanza attiva ioxynil è scaduta il 28 febbraio 2015. L'approvazione della sostanza attiva molinate è scaduta il 31 luglio 2014. L'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione (4). L'approvazione della sostanza attiva tepralossidim è scaduta il 31 maggio 2015. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR esistenti fissati per tali sostanze negli allegati II e III, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. |
(4) |
Tenuto conto della restrizione nell'approvazione delle sostanze attive buprofezin e diflubenzuron, della scadenza dell'approvazione delle sostanze attive etossisulfuron, ioxynil, molinate e tepralossidim e del mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, gli LMR per tali sostanze dovrebbero essere fissati al limite di determinazione (LOD) pertinente, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per ioxynil, è inoltre opportuno modificare la definizione del residuo, poiché una definizione del residuo meno complessa agevola l'applicazione da parte dei laboratori ufficiali di controllo. |
(5) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico permette di fissare LOD inferiori. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti al LOD pertinente è opportuno elencare valori di base nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire misure transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(9) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive etossisulfuron, ioxynil, molinate e tepralossidim in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 13 agosto 2019.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin (GU L 54 dell'1.3.2017, pag. 11).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (GU L 128 del 19.5.2017, pag. 10).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 28).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II sono soppresse le colonne relative a etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim. |
2) |
Nell'allegato III sono soppresse le colonne relative a buprofezin, diflubenzuron e etossisulfuron. |
3) |
Nell'allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative a buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.