11.1.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2018

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 109, l'articolo 114 e l'articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). La parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (3), che è pertanto opportuno abrogare.

(2)

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009 ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dell'Unione o di paesi terzi possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Queste discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nel regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (5) e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (6) e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.

(3)

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(4)

Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica dovrebbe essere registrato solo in una lingua che ha almeno un legame storico con la zona geografica di produzione. È opportuno stabilire norme specifiche concernenti i caratteri linguistici delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, affinché gli operatori e i consumatori di tutti gli Stati membri siano maggiormente in grado di leggerle e di comprenderle.

(5)

Dovrebbero essere definite le condizioni alle quali un singolo produttore può essere considerato richiedente ammissibile. I produttori singoli non dovrebbero essere penalizzati qualora le circostanze prevalenti impediscano di costituire un gruppo di produttori. Tuttavia, è opportuno chiarire che il nome protetto può essere utilizzato da altri produttori stabiliti nella zona geografica delimitata purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel disciplinare, anche ove il nome protetto sia costituito dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o contenga tale nome.

(6)

Qualora il disciplinare di un prodotto vitivinicolo recante una denominazione di origine o una indicazione geografica stabilisca l'obbligo di condizionamento all'interno di una zona geografica delimitata, si configura una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, tali restrizioni possono essere imposte solo se necessarie e proporzionate per salvaguardare la qualità, certificare l'origine del prodotto o assicurare il controllo. È pertanto necessario stabilire che ogni restrizione relativa al condizionamento sia adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi.

(7)

Il regolamento (CE) n. 607/2009 ha stabilito una serie di deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata. Tali deroghe dovrebbero essere mantenute per preservare le pratiche tradizionali di produzione e dovrebbero essere chiaramente specificate ai fini della certezza del diritto e della chiarezza.

(8)

Le domande di protezione sono esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato nell'ambito di una procedura nazionale preliminare. Nel caso delle denominazioni di origine protette gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla descrizione del legame tra la qualità e le caratteristiche del prodotto e il suo particolare ambiente geografico. Nel caso delle indicazioni geografiche protette gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla descrizione del legame tra una specifica qualità, reputazione o altra caratteristica e l'origine geografica del prodotto, tenendo conto della zona delimitata e delle caratteristiche del prodotto. La zona geografica delimitata dovrebbe essere definita in modo dettagliato, preciso e univoco, in modo da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni sono eseguite al suo interno.

(9)

La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri dispongono delle conoscenze e delle competenze e hanno accesso ai dati e ai fatti che li mettono nella condizione migliore per valutare se una domanda di denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i requisiti per la protezione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, fedelmente riportato in un documento unico riepilogativo dei pertinenti elementi del disciplinare, sia affidabile e preciso. Alla luce del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per garantire che non vi siano errori palesi e che sia stato tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

(10)

Per agevolare le domande comuni di protezione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche, dovrebbero essere definite le fasi specifiche della procedura relativa a tali domande.

(11)

Ove lo Stato membro ritenga che il nome oggetto della domanda di protezione può aspirare alla registrazione come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno dare a tale Stato membro la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale mentre la Commissione effettua la valutazione della domanda di protezione.

(12)

Per agevolare la gestione delle domande e accelerare la verifica dei fascicoli, è opportuno precisare quali informazioni deve presentare il richiedente affinché le domande di protezione e di modifica e le richieste di opposizione o cancellazione possano essere considerate ammissibili.

(13)

La procedura di opposizione dovrebbe essere abbreviata e migliorata. Ai fini della certezza del diritto, dovrebbero essere fissati i termini per le varie fasi della procedura e dovrebbero essere specificati i motivi dell'opposizione. Dovrebbe essere introdotta una fase di composizione amichevole che consenta alle parti di comunicare al fine di poter raggiungere un accordo.

(14)

È opportuno prevedere deroghe specifiche che permettano di utilizzare per un periodo transitorio un nome protetto per prodotti vitivinicoli che non rispettano il disciplinare di produzione. Al fine di superare difficoltà temporanee e garantire che in prospettiva tutti i produttori rispettino i disciplinari, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di concedere in determinati casi deroghe per un periodo fino a 10 anni.

(15)

I produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica devono affrontare un mercato difficile e in evoluzione. Essi hanno bisogno di procedure che consentano loro di adattarsi rapidamente alla domanda del mercato, ma sono di fatto penalizzati dalla durata e dalla complessità dell'attuale procedura di modifica, che ha l'effetto di ostacolare la loro capacità di reagire rapidamente al mercato. Ai produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica dovrebbe inoltre essere consentito di tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché dei cambiamenti ambientali. Per ridurre le fasi di tali procedure e applicare il principio della sussidiarietà in questo settore, le decisioni sulle modifiche non riguardanti elementi essenziali del disciplinare dovrebbero essere approvate a livello di Stato membro. Ai produttori dovrebbe essere data la possibilità di applicare tali modifiche appena è conclusa la procedura nazionale. Non dovrebbe essere previsto il riesame della domanda a fini di approvazione a livello dell'Unione.

(16)

Tuttavia, per tutelare gli interessi dei terzi stabiliti in Stati membri diversi da quello di produzione dei prodotti vitivinicoli, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità dell'approvazione delle modifiche per le quali è richiesta una procedura di opposizione a livello dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno classificare le modifiche secondo nuove categorie: modifiche ordinarie, che si applicano immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro poiché non richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione, e modifiche dell'Unione, che si applicano soltanto dopo l'approvazione da parte della Commissione successiva alla conclusione di una procedura di opposizione a livello dell'Unione.

(17)

Dovrebbero essere previste modifiche temporanee per poter continuare a commercializzare con il nome protetto prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Dato il loro carattere emergenziale, le modifiche temporanee dovrebbero applicarsi immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro. L'elenco dei motivi d'urgenza che giustificano le modifiche temporanee è esaustivo dato il carattere eccezionale delle stesse.

(18)

Per essere altrettanto efficaci e dare le stesse garanzie, le modifiche dell'Unione dovrebbero seguire la procedura che disciplina le domande di protezione. Tale procedura dovrebbe essere applicata mutatis mutandis, tranne talune fasi che dovrebbero essere omesse al fine di ridurre l'onere amministrativo. È opportuno definire la procedura di modifica ordinaria e di modifica temporanea, per consentire agli Stati membri di svolgere un'idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L'accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell'ambito della procedura che disciplina le domande di protezione.

(19)

Per le modifiche ordinarie e temporanee inerenti alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette di paesi terzi dovrebbe essere seguito l'approccio previsto per gli Stati membri e la decisione di approvazione dovrebbe essere presa conformemente al regime vigente nel paese terzo di cui trattasi.

(20)

La procedura di cancellazione dovrebbe essere più chiara e trasparente. In particolare, dovrebbe essere data la possibilità di opporsi alla richiesta di cancellazione. A tal fine, la procedura di cancellazione dovrebbe seguire la procedura ordinaria che disciplina le domande di protezione, mutatis mutandis, tranne talune fasi che dovrebbero essere omesse al fine di ridurre l'onere amministrativo. Dovrebbe essere possibile cancellare nomi protetti se il nome non è più in uso sul mercato.

(21)

Dovrebbero essere adottate norme in materia di etichettatura temporanea e di presentazione dei prodotti vitivinicoli il cui nome è oggetto di una domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, al fine di garantire la tutela dei legittimi interessi degli operatori e tenere contemporaneamente conto del principio di concorrenza leale e dell'obbligo di garantire un'idonea informazione dei consumatori.

(22)

Talune denominazioni di origine protette beneficiano di deroghe all'obbligo di riportare in etichetta l'espressione «denominazione di origine protetta». Per mantenere tale concessione storica è opportuno confermare la deroga per tali nomi.

(23)

È prassi consolidata dell'Unione utilizzare menzioni tradizionali per descrivere i prodotti vitivinicoli. Tali termini indicano un metodo di produzione o di invecchiamento, la qualità, il colore, il tipo di luogo o un elemento particolare legato alla storia di un prodotto vitivinicolo recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, oppure che si tratta di un prodotto vitivinicolo a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Gli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabiliscono le norme generali per l'uso e la protezione delle menzioni tradizionali. Per garantire pari condizioni di concorrenza ed evitare che i consumatori siano indotti in errore dovrebbe essere definito un quadro comune per la protezione e la registrazione di tali menzioni tradizionali. Inoltre, le procedure di concessione della protezione alle menzioni tradizionali dovrebbero essere semplificate e, ove possibile, armonizzate con le procedure applicabili alla concessione della protezione alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

(24)

Una menzione tradizionale può evocare le caratteristiche particolari del prodotto vitivinicolo che si fregia di tale menzione. Pertanto, per comunicare informazioni chiare, tale menzione dovrebbe essere riportata solo nella lingua abitualmente utilizzata, con la sua ortografia e alfabeto originali.

(25)

Per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno consentire l'impiego di menzioni tradizionali per i prodotti vitivinicoli ottenuti nei paesi terzi purché tali prodotti soddisfino condizioni identiche o equivalenti a quelle imposte agli Stati membri. Pertanto, sia gli Stati membri che i paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere la protezione di una menzione tradizionale a livello dell'Unione. Tenuto conto del fatto che alcuni paesi terzi non hanno lo stesso sistema centralizzato di protezione delle menzioni tradizionali che ha l'Unione, è opportuno stabilire la definizione di «organizzazioni professionali rappresentative» operanti nei paesi terzi, in modo da assicurare che esse offrano garanzie identiche a quelle previste dalle norme dell'Unione.

(26)

Gli Stati membri, i paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative operanti nei paesi terzi dovrebbero garantire che la domanda di protezione presentata alla Commissione sia completa e contenga tutte le informazioni pertinenti che permettono alla Commissione di accertare che la menzione tradizionale soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che dimostrano che la menzione tradizionale è già protetta nello Stato membro.

(27)

La protezione dovrebbe essere concessa soltanto alle menzioni tradizionali che hanno ampia notorietà e un considerevole impatto economico sui prodotti vitivinicoli ai quali sono riservate. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe approvare le domande di protezione di una menzione tradizionale soltanto ove la domanda fornisca prove esaurienti che la menzione è tradizionalmente usata per descrivere i prodotti vitivinicoli prodotti in un'ampia parte del territorio dell'Unione o che si tratta di un nome notorio tradizionalmente usato nell'intero territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, che è garantita la concorrenza leale per i produttori che utilizzavano tale menzione prima che venisse concessa la protezione e che la menzione tradizionale non è generica. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe definire il significato di «uso tradizionale» e di «generico/generica».

(28)

La Commissione dovrebbe esaminare la domanda di protezione di una menzione tradizionale per garantire che sia stata debitamente compilata e rispetti le condizioni stabilite dal presente regolamento. Se la domanda non soddisfa i requisiti previsti, la Commissione dovrebbe chiedere al richiedente di apportare le necessarie modifiche o di ritirare la domanda. In mancanza di reazione da parte del richiedente, la domanda dovrebbe essere respinta.

(29)

Per accertare l'assenza di cause ostative alla protezione di una menzione tradizionale, qualsivoglia Stato membro o paese terzo ovvero qualsivoglia persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo dovrebbe avere la possibilità di opporsi alla protezione della menzione tradizionale in questione. Per poter essere considerata ammissibile, l'opposizione dovrebbe essere motivata e dimostrare che la domanda non è conforme alle norme dell'Unione in materia di menzioni tradizionali. Inoltre, qualora l'opposizione sia considerata ammissibile, la Commissione dovrebbe fornire al richiedente copia dell'opposizione pervenuta, per agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Se non viene raggiunto un accordo tra le parti, la Commissione dovrebbe pronunciarsi sull'opposizione concedendo la protezione o respingendo la domanda di protezione della menzione tradizionale.

(30)

Per dare garanzie di chiarezza ai consumatori in merito alla natura e all'origine del prodotto e assicurare la concorrenza leale tra i produttori, è necessario stabilire le condizioni di impiego dei marchi commerciali che sono costituiti da una menzione tradizionale o che la contengono e le condizioni d'uso delle menzioni tradizionali omonime.

(31)

Per tenere conto dell'evoluzione dei modelli di consumo e rispondere agli sviluppi nel settore della produzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, gli Stati membri e i paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere la modifica o la cancellazione di una menzione tradizionale. Per essere considerate ammissibili, le domande di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale dovrebbero essere debitamente motivate.

(32)

Il regime vigente nei paesi terzi per la protezione e l'utilizzo delle menzioni tradizionali può essere diverso da quello attuato all'interno dell'Unione. A fini di coerenza, dovrebbe essere consentito l'utilizzo di menzioni tradizionali per designare prodotti vitivinicoli ottenuti in paesi terzi, purché non confliggano con il diritto dell'Unione.

(33)

Si dovrebbe tenere conto del diritto acquisito alla protezione delle menzioni tradizionali protette ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009. Tali menzioni dovrebbero quindi continuare a essere automaticamente protette in virtù del presente regolamento.

(34)

Gli articoli da 117 a 121 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabiliscono le norme generali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Tale regolamento armonizza inoltre l'uso di termini diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa dell'Unione, a condizione che non siano ingannevoli. Per il corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere stabilite le norme dell'Unione sull'uso delle indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli. Inoltre, al fine di non indurre in errore i consumatori, dovrebbero essere definite anche le disposizioni relative all'impiego delle indicazioni facoltative.

(35)

Nell'interesse dei consumatori, è opportuno raggruppare le informazioni obbligatorie in un unico campo visivo sul recipiente. Tuttavia, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), talune indicazioni obbligatorie, ad esempio l'indicazione dell'importatore e l'elencazione degli ingredienti che possono causare allergie o intolleranze, dovrebbero essere esentate da tale obbligo.

(36)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 le sostanze o i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze e i termini da utilizzare per indicarli sull'etichetta dei prodotti alimentari sono quelli figuranti nell'allegato II del medesimo regolamento. Per i prodotti vitivinicoli vengono utilizzati anche altri termini per indicare i prodotti a base di uova, i prodotti lattiero-caseari e i solfiti. Tali termini dovrebbero pertanto essere utilizzati per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

(37)

I prodotti vitivinicoli ottenuti all'interno dell'Unione vengono esportati verso paesi terzi. Per garantire che i consumatori di tali paesi comprendano le informazioni relative al prodotto che acquistano, dovrebbe essere prevista la possibilità di far tradurre l'etichetta nelle lingue del paese importatore. Inoltre, per agevolare gli scambi commerciali, è opportuno disporre che sulle etichette possano figurare le indicazioni previste dalla normativa del paese importatore, anche se non conformi al diritto dell'Unione. Per motivi di sicurezza, dovrebbe altresì essere prevista la possibilità di derogare alle prescrizioni dell'Unione in materia di presentazione, ad esempio all'obbligo di utilizzare bottiglie di vetro per i vini spumanti, nel caso di prodotti vitivinicoli destinati a essere consumati a bordo di aeromobili.

(38)

È opportuno continuare a vietare l'impiego di capsule a base di piombo per coprire i dispositivi di chiusura dei recipienti nei quali sono conservati i prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, per evitare qualsiasi rischio di contaminazione per contatto con tali capsule e l'inquinamento ambientale imputabile ai residui.

(39)

È opportuno tenere in debita considerazione la natura particolare dei prodotti vitivinicoli e il grado di variabilità del loro titolo alcolometrico. Pertanto, dovrebbero essere autorizzate tolleranze positive e negative rispetto all'indicazione in etichetta del titolo alcolometrico volumico effettivo.

(40)

Per garantire la tracciabilità, dovrebbero essere previste norme in materia di «indicazione della provenienza». Tali norme dovrebbero altresì tener conto delle aspettative dei consumatori riguardo all'origine dei prodotti vitivinicoli e a quella delle uve e del mosto utilizzati per ottenere il prodotto finale.

(41)

Per il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, dovrebbe essere prevista l'indicazione obbligatoria del nome e dell'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

(42)

Spesso i consumatori decidono di effettuare l'acquisto di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico sulla base delle informazioni fornite in merito al tenore di zucchero. L'indicazione del tenore di zucchero dovrebbe pertanto essere obbligatoria per tali categorie di prodotti vitivinicoli mentre dovrebbe rimanere facoltativa per le altre categorie di prodotti vitivinicoli.

(43)

Non sempre i consumatori sono a conoscenza delle caratteristiche e dei metodi di produzione dei vini spumanti gassificati e dei vini frizzanti gassificati, specie per quanto riguarda l'impiego di anidride carbonica. È quindi necessario indicare in etichetta che il vino in questione è stato prodotto mediante aggiunta di anidride carbonica.

(44)

L'indicazione dell'annata e quella del nome di una o più varietà di uve da vino richiedono norme specifiche al fine di evitare che le informazioni comunicate inducano in errore i consumatori. In particolare, dovrebbero essere stabilite limitazioni all'uso di nomi di varietà di uve da vino costituiti da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta o che la contengono.

(45)

Inoltre, spesso i consumatori decidono di effettuare l'acquisto di un prodotto vitivinicolo sulla base delle varietà di uve da vino utilizzate. Per evitare pratiche ingannevoli in materia di etichettatura, dovrebbero essere stabilite norme relative alle condizioni di impiego dei nomi utilizzati per indicare le varietà di uve da vino. Inoltre, in considerazione dell'importanza economica che i vini varietali rivestono per i produttori, dovrebbe essere prevista la possibilità per i produttori di prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta di riportare sull'etichetta l'informazione «vino varietale», unitamente al nome del paese in cui il prodotto vitivinicolo è stato trasformato.

(46)

Il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico non è un elemento d'informazione essenziale per il consumatore. Dovrebbe quindi essere facoltativo per i produttori indicare in etichetta il tenore di zucchero di tali prodotti vitivinicoli. Tuttavia, per non indurre in errore i consumatori, dovrebbe essere disciplinato l'utilizzo volontario dei termini relativi al tenore di zucchero di tali prodotti.

(47)

Al fine di garantire la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate ai consumatori, dovrebbero essere definite condizioni specifiche per l'indicazione in etichetta dei metodi di produzione, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione dei vini spumanti e le pratiche di invecchiamento di tutti i prodotti vitivinicoli. Si tratta di termini che evocano nel consumatore prodotti vitivinicoli di qualità superiore e che quindi dovrebbero essere riservati a prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

(48)

L'indicazione dell'azienda che coltiva i vigneti da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione può costituire un valore aggiunto per i produttori e un'indicazione di qualità superiore per i consumatori. Dovrebbe pertanto essere consentito ai produttori di indicare il nome di un'azienda sulle etichette dei prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

(49)

Per i prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta dovrebbe essere consentita l'indicazione in etichetta del nome di una zona geografica più piccola o più ampia della zona di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica, al fine di informare meglio i consumatori sul luogo di produzione del prodotto vitivinicolo, in particolare qualora si tratti di località molto note ai consumatori.

(50)

L'impiego di bottiglie di forma particolare per determinati prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta costituisce una prassi consolidata nell'Unione e può evocare nel consumatore talune caratteristiche o la provenienza dei prodotti vitivinicoli in questione. Tali tipi di bottiglie dovrebbero pertanto essere riservati ai vini di cui trattasi.

(51)

I tipi tradizionali di bottiglia di vetro e di dispositivo di chiusura dei vini spumanti rispecchiano le pratiche tradizionali di produzione e imbottigliamento. Dovrebbero pertanto essere riservati ai vini spumanti. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare l'uso di questi tipi di bottiglia e di dispositivi di chiusura per altre bevande, purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.

(52)

Ai fini dell'attuazione della rispettiva politica di qualità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme supplementari in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli ottenuti nel territorio nazionale, purché siano compatibili con il diritto dell'Unione.

(53)

I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione riguardanti una domanda di protezione, modifica o cancellazione di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta ovvero di una menzione tradizionale dovrebbero essere tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati della traduzione in una di tali lingue, affinché la Commissione possa analizzarli correttamente.

(54)

Per garantire una transizione fluida dalle norme del regolamento (CE) n. 607/2009 alle nuove norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 (8) della Commissione, è opportuno prevedere periodi transitori che consentano agli operatori economici stabiliti nell'Unione e nei paesi terzi di conformarsi ai requisiti in materia di etichettatura. Dovrebbero essere adottate disposizioni che consentano di continuare a commercializzare fino ad esaurimento delle scorte i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente alle norme previgenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali, nonché all'etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:

a)

le domande di protezione;

b)

la procedura di opposizione;

c)

le restrizioni dell'uso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

d)

le modifiche del disciplinare di produzione e delle menzioni tradizionali;

e)

la cancellazione della protezione;

f)

l'etichettatura e la presentazione.

CAPO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE 1

Domanda di protezione

Articolo 2

Nome da proteggere

1.   Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica è registrato solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimita.

2.   Il nome di una denominazione di origine o di una indicazione geografica è registrato nel suo alfabeto originale. Quando l'alfabeto originale non è in caratteri latini, insieme al nome nell'alfabeto originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

Articolo 3

Richiedente

Un singolo produttore può essere considerato richiedente ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 se è dimostrato che:

a)

la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda e

b)

la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

Il fatto che una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sia costituita dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o che contenga tale nome non impedisce ad altri produttori di utilizzare detto nome, a condizione che si conformino al disciplinare di produzione.

Articolo 4

Requisiti supplementari relativi al disciplinare di produzione

1.   La descrizione dei prodotti vitivinicoli indica la o le categorie pertinenti di prodotti vitivinicoli scegliendole tra le categorie di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all'interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi.

Articolo 5

Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata

1.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a)

in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure

b)

in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

c)

se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

2.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986.

3.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto ottenuto da uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles».

Articolo 6

Procedura nazionale

Quando inoltra alla Commissione una domanda di protezione a norma dell'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo Stato membro acclude una dichiarazione in cui attesta che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni per la protezione ai sensi della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni adottate a norma del medesimo e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è una sintesi fedele del disciplinare.

Gli Stati membri informano la Commissione delle opposizioni ammissibili pervenute nell'ambito della procedura nazionale. Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito a eventuali procedimenti giudiziari nazionali che potrebbero incidere sulla domanda di protezione.

Articolo 7

Domande comuni

Ove vengano presentate domande comuni di protezione di un nome come denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative procedure nazionali preliminari, compresa la fase di opposizione, sono svolte in tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 8

Protezione nazionale transitoria

1.   A decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione a livello nazionale.

Tale protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui è adottata una decisione di protezione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

2.   Qualora un nome non sia protetto ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono di responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 9

Ammissibilità della domanda

1.   Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma degli articoli 94, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

Una domanda di protezione è considerata debitamente compilata se è conforme all'articolo 94, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se il documento unico è debitamente compilato.

Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Il disciplinare di produzione è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Se ritiene inammissibile una domanda, la Commissione comunica alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.

3.   Almeno una volta al mese la Commissione pubblica l'elenco dei nomi per i quali ha ricevuto domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, il nome dello Stato membro o del paese terzo richiedente e la data di presentazione della domanda.

Articolo 10

Esame della domanda

La verifica della domanda da parte della Commissione di cui all'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste nel controllare che la domanda non contenga errori palesi. Nel verificare la domanda la Commissione prende in esame in particolare il documento unico. È previsto che la verifica venga completata entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione comunica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

SEZIONE 2

Procedura di opposizione

Articolo 11

Ammissibilità e motivi dell'opposizione

1.   Ai fini dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una dichiarazione di opposizione motivata è ammissibile se:

a)

perviene alla Commissione entro il termine stabilito all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

è conforme alle prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;

e

c)

dimostra che la domanda di protezione o di modifica del disciplinare ovvero di cancellazione della protezione è incompatibile con le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche perché:

i)

confliggerebbe con gli articoli da 92 a 95, 105 o 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con le disposizioni adottate a norma del medesimo,

ii)

la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l'articolo 100 o con l'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1308/2013,

iii)

la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l'esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

I motivi dell'opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

Se l'opposizione è presentata da una persona fisica o giuridica, la dichiarazione di opposizione debitamente motivata è ammissibile soltanto se dimostra l'interesse legittimo dell'opponente.

2.   Se ritiene inammissibile l'opposizione, la Commissione comunica all'autorità ovvero alla persona fisica o giuridica che si è opposta i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.

Articolo 12

Procedura di opposizione

1.   Se ritiene che l'opposizione sia ammissibile, la Commissione invita l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di protezione a procedere a idonee consultazioni per un periodo di tre mesi. L'invito è emanato entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della domanda di protezione alla quale si riferisce la dichiarazione di opposizione motivata ed è corredato di copia della dichiarazione di opposizione motivata. In qualsiasi momento durante il periodo di tre mesi, la Commissione può, su richiesta dell'autorità o della persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

2.   L'autorità o la persona che ha presentato l'opposizione e l'autorità o la persona che ha presentato la domanda di protezione avviano tali consultazioni senza indebiti ritardi. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di protezione alle condizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Se le parti raggiungono un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte e tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri delle parti. Se gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 97, paragrafo 2, del medesimo regolamento dopo l'espletamento di una procedura nazionale che garantisca l'adeguata pubblicazione di tali elementi modificati. Ove, a seguito dell'accordo, non vengano apportate modifiche al disciplinare di produzione oppure le modifiche non siano sostanziali, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che conferisce la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

4.   Se non viene raggiunto un accordo, il richiedente stabilito nel paese terzo oppure le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di protezione notificano alla Commissione i risultati delle consultazioni svolte e tutti i relativi documenti e informazioni. La Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che conferisce la protezione oppure che respinge la domanda.

Articolo 13

Restrizioni dell'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1.   Fatto salvo l'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o contiene un nome che viola l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati.

La concessione di tale periodo transitorio è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di opposizione ammissibile a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, o dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da cui risulti che la decisione che conferisce la protezione del nome comprometterebbe l'esistenza:

a)

di un nome del tutto identico o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare; oppure

b)

di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che prorogano fino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

a)

la denominazione di cui al paragrafo 1 è stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di protezione presso la Commissione;

b)

l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3.   Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile in etichetta.

4.   Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, uno Stato membro può concedere la protezione per un periodo transitorio, a decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti vitivinicoli di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e purché tali difficoltà temporanee siano state menzionate nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il periodo transitorio è il più breve possibile e comunque non supera i dieci anni.

Il primo comma si applica mutatis mutandis a una indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura di opposizione.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

SEZIONE 3

Modifiche del disciplinare di produzione

Articolo 14

Tipi di modifiche

1.   Ai fini dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: le modifiche che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione («modifiche dell'Unione») e le modifiche che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo («modifiche ordinarie»).

Una modifica è considerata modifica dell'Unione qualora:

a)

includa una variazione del nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

b)

consista nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

possa potenzialmente invalidare il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d)

comporti ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Le domande di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo interessato.

Tutte le altre modifiche sono considerate modifiche ordinarie.

2.   Ai fini dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, una modifica temporanea è una modifica ordinaria riguardante una variazione temporanea del disciplinare dovuta all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Articolo 15

Procedura di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione

1.   La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di cui all'articolo 14 del presente regolamento segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al capo II, sezioni 1, 2 e 3, del presente regolamento e al capo II, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

2.   Se, in base alla verifica effettuata ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti dell'articolo 97, paragrafo 3, del medesimo regolamento, essa pubblica la domanda di modifica dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. La decisione finale sull'approvazione della modifica è adottata senza applicare la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, salvo qualora sia stata presentata un'opposizione ammissibile oppure la domanda di modifica sia rigettata, nel qual caso si applica l'articolo 99, secondo comma, del medesimo regolamento.

3.   La domanda di approvazione di modifiche dell'Unione contiene esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle modifiche dell'Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee sono considerate come non presentate.

4.   La verifica delle domande di modifica effettuata dalla Commissione verte sulle modifiche proposte.

Articolo 16

Ammissibilità delle domande di modifica dell'Unione

1.   Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare sono considerate ammissibili se sono presentate, mutatis mutandis, a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

La domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare è considerata debitamente compilata ove sia completa ed esaustiva e ove sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche presentate nella domanda stessa.

2.   Se la domanda è giudicata inammissibile, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito in un paese terzo sono informati dei motivi dell'inammissibilità.

Articolo 17

Modifiche ordinarie

1.   Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

Le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. I richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

2.   Se ritiene che i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso siano soddisfatti, lo Stato membro può approvare e rendere pubblica la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il documento unico consolidato modificato, se del caso, e il disciplinare consolidato modificato.

La modifica ordinaria è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione.

3.   Le decisioni di approvazione delle modifiche ordinarie concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono adottate in conformità del regime vigente nel paese terzo interessato e sono comunicate alla Commissione da un singolo produttore ai sensi dell'articolo 3 o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data in cui sono rese pubbliche.

4.   La comunicazione delle modifiche ordinarie è considerata debitamente completata quando è conforme all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

5.   Nel caso in cui la modifica ordinaria comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica ordinaria di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo.

6.   Nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi di informazione di cui all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo o del richiedente stabilito nel paese terzo.

7.   Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione allorché sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C o rese pubbliche dalla Commissione nei sistemi di informazione di cui all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

8.   Se la zona geografica si estende su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura di modifica ordinaria separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica ordinaria è applicabile solo dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione di cui al paragrafo 4 entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione della modifica ordinaria.

Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno degli altri Stati membri interessati può presentare domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.

Articolo 18

Modifiche temporanee

1.   Le modifiche temporanee sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. Esse sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi a sostegno delle stesse entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica temporanea è applicabile nello Stato membro allorché è stata resa pubblica.

2.   Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura di modifica temporanea si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. Le modifiche temporanee sono applicabili solo allorché entra in applicazione l'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica temporanea la comunica alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.

3.   Le modifiche temporanee concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi a sostegno delle stesse, da un singolo produttore ai sensi dell'articolo 3 o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.

4.   La comunicazione delle modifiche temporanee è considerata debitamente completata quando contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

5.   La Commissione rende pubbliche tali modifiche entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione allorché è resa pubblica dalla Commissione.

SEZIONE 4

Cancellazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta

Articolo 19

Procedura di cancellazione

Le richieste di cancellazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 seguono mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del medesimo regolamento, nonché al capo II, sezioni 1, 2 e 4, del presente regolamento e al capo II, sezioni 1, 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

La Commissione pubblica la richiesta di cancellazione di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 20

Motivi della cancellazione

Ai fini dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il rispetto del disciplinare è considerato non garantito anche ove da almeno sette anni consecutivi non siano stati commercializzati prodotti che si fregiano del nome protetto.

Articolo 21

Ammissibilità delle richieste di cancellazione

1.   Ai fini dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una richiesta di cancellazione motivata è ammissibile ove:

a)

la richiesta di cancellazione sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, e

b)

la richiesta di cancellazione si fondi sui motivi di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità dello Stato membro o del paese terzo ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta i motivi a sostegno del giudizio di inammissibilità.

3.   Le dichiarazioni motivate di opposizione alla cancellazione sono ammissibili solo ove dimostrino un utilizzo commerciale del nome registrato da parte di un terzo interessato.

SEZIONE 5

Utilizzo dei simboli, delle indicazioni e delle abbreviazioni

Articolo 22

Etichettatura temporanea e presentazione

Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, i produttori possono indicarla in etichetta e nella presentazione nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.

I simboli dell'Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni dell'Unione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e le abbreviazioni dell'Unione «DOP» o «IGP» possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione di origine o indicazione geografica in questione.

Ove la domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo comma possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 23

Deroghe all'obbligo di riportare l'indicazione «denominazione di origine protetta» sull'etichetta

Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il riferimento all'espressione «denominazione di origine protetta» può essere omesso per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette:

a)

Grecia:

Σάμος (Samos);

b)

Spagna:

Cava, Jerez, Xérès o Sherry, Manzanilla;

c)

Francia:

Champagne;

d)

Italia:

Asti, Marsala, Franciacorta;

e)

Cipro:

Κουμανδαρία (Commandaria);

f)

Portogallo:

Madera o Madère, Port o Porto.

CAPO III

MENZIONI TRADIZIONALI

SEZIONE 1

Domande di protezione e procedura di esame

Articolo 24

Lingua e ortografia della menzione tradizionale

1.   Una menzione tradizionale è registrata:

a)

nella lingua ufficiale o regionale dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure

b)

nella lingua usata in commercio per tale menzione.

2.   Una menzione tradizionale è registrata nell'ortografia e nell'alfabeto originali. Quando l'alfabeto originale non è in caratteri latini, insieme al nome nell'alfabeto originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

Articolo 25

Richiedenti

1.   Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi ovvero le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono chiedere la protezione di una menzione tradizionale.

2.   Per «organizzazioni professionali rappresentative» si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano nella zona di una o più denominazioni di origine o indicazioni geografiche vinicole, che raggruppano almeno due terzi dei produttori stabiliti nella zona nella quale operano e che coprono almeno due terzi della produzione di tale zona. Un'organizzazione professionale rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i prodotti vitivinicoli che produce.

Articolo 26

Ammissibilità della domanda

1.   Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma dell'articolo 25 del presente regolamento nonché dell'articolo 21 e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

La domanda è considerata debitamente compilata se contiene le seguenti informazioni:

a)

il nome da proteggere come menzione tradizionale;

b)

il tipo di menzione tradizionale, ossia se risponde alla definizione dell'articolo 112, lettera a) o dell'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

la lingua in cui è espresso il nome da proteggere come menzione tradizionale;

d)

la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate;

e)

una sintesi della definizione o delle condizioni di impiego;

f)

le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette interessate.

2.   La domanda è corredata di copia della legislazione dello Stato membro interessato o delle norme che si applicano ai produttori di vino del paese o dei paesi terzi interessati per disciplinare l'uso della menzione di cui trattasi, nonché del riferimento di pubblicazione di tale legislazione o di tali norme.

3.   Se non è debitamente compilata o se non è corredata dei documenti di cui al paragrafo 2, la domanda non è ammissibile.

4.   In caso di inammissibilità, le autorità dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità della domanda e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.

Articolo 27

Condizioni di validità

1.   La domanda di protezione di una menzione tradizionale è considerata valida se il nome per il quale è chiesta la protezione:

a)

soddisfa i requisiti di una menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento;

b)

è costituito esclusivamente da:

i)

un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio dell'Unione o del paese terzo di cui trattasi per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure

ii)

un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio almeno nel territorio dello Stato membro o del paese terzo di cui trattasi per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

non è diventato generico; e

d)

è definito e disciplinato dalla normativa dello Stato membro, oppure è soggetto a condizioni di impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

La lettera b) non si applica alle menzioni tradizionali di cui all'articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per uso tradizionale si intende:

a)

l'uso per un periodo di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse nella lingua ufficiale o regionale dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria;

b)

l'uso per un periodo di almeno 15 anni nel caso di menzioni espresse nella lingua usata in commercio.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per nome che è diventato «generico» si intende il nome che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di luogo o a un elemento particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuto il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nell'Unione.

Articolo 28

Esame da parte della Commissione

1.   La data di presentazione di una domanda di protezione di una menzione tradizionale è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2.   La Commissione verifica se la domanda di protezione risponde alle condizioni stabilite nel presente capo.

3.   Ove ritenga che le condizioni stabilite agli articoli 26 e 27 sono rispettate, la Commissione adotta un atto di esecuzione concernente la pubblicazione della domanda di protezione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Se una domanda di protezione di una menzione tradizionale non risponde alle condizioni stabilite nel presente capo, la Commissione informa il richiedente dei motivi del rigetto e stabilisce un termine per il ritiro o la modifica della domanda oppure per la presentazione di osservazioni.

5.   Se il richiedente non pone rimedio agli ostacoli entro il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta un atto di esecuzione che respinge la domanda a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

SEZIONE 2

Procedura di opposizione

Articolo 29

Presentazione di un'opposizione

La data di presentazione dell'opposizione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

Articolo 30

Ammissibilità e motivi dell'opposizione

1.   Un'opposizione motivata è ammissibile se:

a)

è presentata da uno Stato membro o un paese terzo, ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo;

b)

perviene alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34;

c)

dimostra che la domanda di protezione è incompatibile con le norme sulle menzioni tradizionali perché non conforme all'articolo 27 del presente regolamento o perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con gli articoli 32 o 33 del presente regolamento.

2.   Le opposizioni considerate ammissibili sono comunicate alle autorità dello Stato membro ovvero del paese terzo o all'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo di cui trattasi.

Articolo 31

Esame di un'opposizione

1.   Se non respinge l'opposizione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la Commissione comunica l'opposizione al richiedente che ha presentato la domanda e lo invita a presentare osservazioni entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto sono comunicate all'opponente.

Nel corso dell'esame di un'opposizione la Commissione chiede alle parti di trasmettere commenti, se del caso, entro il termine di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, in merito alle comunicazioni delle altre parti.

2.   Ove il richiedente o l'opponente non presentino osservazioni, oppure non siano rispettati i termini per la presentazione delle osservazioni o la trasmissione dei commenti di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, la Commissione procede alla decisione in merito all'opposizione.

3.   La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale di cui trattasi in base alla documentazione di cui dispone. La Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 27, 32 o 33 del presente regolamento. La decisione di rigetto della menzione tradizionale è comunicata all'opponente e al richiedente.

4.   Ove siano state presentate molteplici opposizioni, un esame preliminare di una o più di tali opposizioni può impedire la prosecuzione dell'iter di una domanda di protezione. In tali circostanze la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.

In caso di rigetto di una domanda le procedure di opposizione che sono state sospese sono considerante archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.

SEZIONE 3

Protezione

Articolo 32

Relazione con i marchi commerciali

1.   La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una menzione tradizionale che non rispetta la definizione e le condizioni di impiego di tale menzione tradizionale di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:

a)

è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della menzione tradizionale e se la menzione tradizionale ottiene a posteriori la protezione, oppure

b)

è annullata.

2.   Un nome non è protetto come menzione tradizionale qualora, a causa della reputazione e della notorietà di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del prodotto vitivinicolo.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 che sia stato depositato, registrato o, ove previsto dalla legislazione nazionale, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di protezione della menzione tradizionale nel paese di origine può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una menzione tradizionale, purché non sussistano i motivi di nullità o di decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

In tal caso è consentito l'impiego della menzione tradizionale insieme a quello del marchio corrispondente.

Articolo 33

Omonimi

1.   La registrazione della menzione per cui è presentata una domanda di protezione, interamente o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione.

Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti vitivinicoli non è registrata, nemmeno se è esatta.

Una menzione omonima registrata può essere utilizzata esclusivamente se il nome omonimo registrato a posteriori è di fatto sufficientemente differenziato dalla menzione registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare di indurre in errore il consumatore.

2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni tradizionali protette anteriormente al 1o agosto 2009, interamente o parzialmente omonime di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta ovvero di un nome di varietà di uve da vino o dei suoi sinonimi elencati nell'allegato IV.

SEZIONE 4

Modifica e cancellazione

Articolo 34

Modifica di una menzione tradizionale

Un richiedente che soddisfa le condizioni dell'articolo 25 può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata riguardante gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica.

Articolo 35

Cancellazione di una menzione tradizionale

A norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo ovvero di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, adottare atti di esecuzione che cancellino la protezione di una menzione tradizionale.

Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di cancellazione.

Articolo 36

Motivi della cancellazione

La protezione di una menzione tradizionale è cancellata ove:

a)

la menzione tradizionale non risponda più ai requisiti stabiliti agli articoli 27, 32 o 33;

b)

non sia più garantita la conformità alla definizione e alle condizioni di impiego corrispondenti.

Articolo 37

Ammissibilità della richiesta di cancellazione

1.   Una richiesta motivata di cancellazione è ammissibile ove:

a)

sia stata presentata alla Commissione da uno Stato membro, da un paese terzo ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo; e

b)

sia fondata su uno dei motivi di cui all'articolo 36.

La richiesta di cancellazione debitamente motivata è ammissibile soltanto se è dimostrato l'interesse legittimo del richiedente.

2.   Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità o alla persona che l'ha trasmessa i motivi dell'inammissibilità.

3.   La Commissione mette la richiesta di cancellazione a disposizione delle autorità e delle persone interessate, conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

4.   Le dichiarazioni motivate di opposizione alle richieste di cancellazione sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di un terzo interessato.

Articolo 38

Norme sulle menzioni tradizionali utilizzate nei paesi terzi

1.   La definizione delle menzioni tradizionali stabilita all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni utilizzate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli recanti una indicazione geografica o una denominazione di origine in forza della normativa degli stessi paesi terzi.

2.   Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che figurano sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

SEZIONE 5

Articolo 39

Menzioni tradizionali protette esistenti

Una menzione tradizionale protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009 è automaticamente protetta in virtù del presente regolamento.

CAPO IV

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

SEZIONE 1

Indicazioni obbligatorie

Articolo 40

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1.   Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

2.   In deroga al paragrafo 1, le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento e il numero di lotto possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo.

3.   I caratteri delle indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 41, paragrafo 1, devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.

Articolo 41

Applicazione di determinate regole orizzontali

1.   Ai fini dell'indicazione di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011, i termini riguardanti i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte che devono essere utilizzati sono quelli che figurano nell'allegato I, parte A.

2.   I termini di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnati dal corrispondente pittogramma riportato nell'allegato I, parte B.

Articolo 42

Commercializzazione ed esportazione

1.   I prodotti vitivinicoli con un'etichetta o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati all'interno dell'Unione né esportati.

2.   In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione gli Stati membri possono autorizzare indicazioni e presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia di etichettatura e presentazione se tali indicazioni o presentazioni sono previste dalla normativa del paese terzo di cui trattasi. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.

3.   In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli destinati al consumo a bordo di aeromobili gli Stati membri possono autorizzare presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia se tali presentazioni sono necessarie per motivi di sicurezza.

Articolo 43

Divieto di utilizzare capsule o lamine a base di piombo

I dispositivi di chiusura dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non possono essere rivestiti con una capsula o una lamina contenenti piombo.

Articolo 44

Titolo alcolometrico effettivo

Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.

Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo», «alcole effettivo» o «alc». Per quanto riguarda il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo può essere sostituita o integrata dal valore del titolo alcolometrico totale seguito dal simbolo «% vol» e preceduto dai termini «titolo alcolometrico totale» o «alcole totale».

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall'analisi.

Articolo 45

Indicazione della provenienza

1.   L'indicazione della provenienza di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è realizzata come segue:

a)

per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (1), da (3) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzando i termini «vino di […]», oppure «prodotto in […]», oppure «prodotto di […]» oppure «sekt di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate;

b)

per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi paesi dell'Unione europea», o termini equivalenti;

c)

per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]», riportando il nome degli Stati membri di cui trattasi;

d)

per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, utilizzando i termini «miscela di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dei paesi terzi di cui trattasi;

e)

per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, utilizzando i termini «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]» riportando il nome dei paesi terzi di cui trattasi.

In deroga al primo comma, lettera a), per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (4), (5) e (6), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, l'indicazione di cui alla medesima lettera a) può essere sostituita dall'indicazione «prodotto in […]», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui è avvenuta la seconda fermentazione.

Il primo e secondo comma fanno salvi gli articoli 47 e 56.

2.   Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (2), (10), (11) e (13), del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è realizzata come segue:

a)

«mosto di […]» oppure «mosto prodotto in […]» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro;

b)

«miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi dell'Unione europea» se si tratta di un taglio di prodotti vitivinicoli ottenuti in due o più Stati membri;

c)

«mosto ottenuto in […] da uve raccolte in […]» per il mosto di uve che non è stato prodotto nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.

3.   Per quanto riguarda il Regno Unito e le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e c), il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome del territorio che fa parte del Regno Unito in cui sono vendemmiate le uve utilizzate per ottenere il prodotto vitivinicolo.

Articolo 46

Indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore e del venditore

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del presente articolo si intendono per:

a)

«imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione europea, che effettuano o fanno effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;

b)

«imbottigliamento,» il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della successiva vendita;

c)

«produttore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che effettuano o fanno effettuare per proprio conto la trasformazione delle uve o del mosto di uve in vino oppure la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;

d)

«importatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione, che si assumono la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

e)

«venditore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, non rientranti nella definizione di produttore, che acquistano e poi mettono in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

f)

«indirizzo», il nome dell'unità amministrativa locale e dello Stato membro o del paese terzo in cui sono situati i locali o la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.

2.   Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore sono completati:

a)

dai termini «imbottigliatore» oppure «imbottigliato da […]», eventualmente completati da riferimenti all'azienda del produttore, oppure

b)

da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l'imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta avviene:

i)

nell'azienda del produttore, oppure

ii)

nei locali di un gruppo di produttori, oppure

iii)

in un'impresa situata nella zona geografica delimitata o nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini «imbottigliato per conto di […]» o, nel caso in cui sono indicati anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini «imbottigliato da […] per conto di […]».

Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.

Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini «confezionatore» e «confezionato da […]» sostituiscono rispettivamente i termini «imbottigliatore» e «imbottigliato da […]», salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.

3.   Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore sono completati dai termini «produttore» o «prodotto da» e «venditore» o «venduto da» o da termini equivalenti.

Gli Stati membri possono decidere:

a)

di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;

b)

di autorizzare la sostituzione dei termini «produttore» o «prodotto da» con i termini elencati nell'allegato II.

4.   Il nome e l'indirizzo dell'importatore sono preceduti dai termini «importatore» o «importato da […]». Per i prodotti vitivinicoli importati alla rinfusa e imbottigliati nell'Unione, il nome dell'importatore può essere sostituito o completato con l'indicazione dell'imbottigliatore, a norma del paragrafo 2.

5.   Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.

Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro di cui trattasi. Sull'etichetta del vino figura anche l'indicazione del nome e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall'imbottigliatore, dal produttore, dall'importatore o dal venditore indicati in codice.

6.   Se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore è costituito da una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o la contiene, tale nome o indirizzo è indicato sull'etichetta:

a)

in caratteri le cui dimensioni non superano la metà di quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria del prodotto vitivinicolo di cui trattasi, oppure

b)

per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio.

Articolo 47

Indicazione del tenore di zucchero per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico

1.   I termini che indicano il tenore di zucchero elencati nell'allegato III, parte A, del presente regolamento figurano sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli, espresso in fruttosio, glucosio e saccarosio, giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato III, parte A, è indicato solo uno di questi due termini.

3.   Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

Articolo 48

Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità

1.   I termini «vino spumante gassificato» e «vino frizzante gassificato» di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini «ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica», anche in caso di applicazione dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.

3.   Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine «Sekt».

SEZIONE 2

Indicazioni facoltative

Articolo 49

Annata

1.   L'annata di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 può figurare sulle etichette dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che almeno l'85 % delle uve utilizzate per produrli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:

a)

i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

b)

i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che recano in etichetta l'indicazione dell'annata sono certificati conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (13).

3.   Per i prodotti vitivinicoli ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o febbraio, l'annata da indicare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli è l'anno civile precedente.

Articolo 50

Nome della varietà di uve da vino

1.   I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono figurare sull'etichetta di tali prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) se ottenuti nell'Unione, oppure alle condizioni stabilite alle lettere a) e c) se ottenuti in paesi terzi.

a)

I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi possono essere indicati alle seguenti condizioni:

i)

qualora sia nominata solo una varietà di uve da vino o suo sinonimo, almeno l'85 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi

i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

ii)

qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino o loro sinonimi, il 100 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi

i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o

i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le varietà di uve da vino devono figurare sull'etichetta in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni.

b)

Per i prodotti vitivinicoli ottenuti nell'Unione, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per gli Stati membri esonerati dall'obbligo di classificazione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nell'Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

c)

Per i prodotti vitivinicoli originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nel paese terzo interessato, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi sono quelli specificati nella lista di almeno una delle organizzazioni seguenti:

i)

Organizzazione internazionale della vigna e del vino;

ii)

Unione internazionale per la protezione delle selezioni vegetali;

iii)

Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche.

2.   Ai fini del paragrafo 1, un prodotto vitivinicolo che non reca una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che reca in etichetta l'indicazione della varietà di uve da vino è certificato conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi delle varietà di uve da vino utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» e «pinot gris» e i nomi equivalenti nelle altre lingue dell'Unione, possono essere sostituiti dal sinonimo «pinot».

3.   I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi costituiti da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta o che la contengono che possono figurare sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo sono quelli che figurano nell'allegato IV, parte A, del presente regolamento.

L'allegato IV, parte A, può essere modificato dalla Commissione solo per tener conto delle pratiche consolidate in materia di etichettatura di nuovi Stati membri, a seguito dell'adesione.

4.   I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi elencati nell'allegato IV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta di cui trattasi possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo.

Articolo 51

Norme specifiche per l'indicazione delle varietà di uve da vino sui prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta

Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 2, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata da uno o da entrambi i seguenti nomi:

a)

il nome dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

b)

il nome della o delle varietà di uve da vino.

Per i prodotti vitivinicoli di cui al primo comma non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o non aventi una indicazione geografica di un paese terzo che riportano in etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino, i paesi terzi possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata dal nome del paese terzo o dei paesi terzi interessati.

L'articolo 45 del presente regolamento non si applica in relazione all'indicazione del nome degli Stati membri o dei paesi terzi.

Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome del territorio che fa parte del Regno Unito in cui sono vendemmiate le uve utilizzate per ottenere il prodotto vitivinicolo.

Articolo 52

Indicazione del tenore di zucchero per i prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico

1.   Il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell'allegato III, parte B, del presente regolamento, può figurare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento, è indicato solo uno di questi due termini.

3.   Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.

4.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (3), (8) e (9), del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.

Articolo 53

Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione

1.   A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione. Tali indicazioni possono comprendere i metodi di produzione di cui al presente articolo.

2.   Per designare un prodotto vitivinicolo, recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo, che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno sono utilizzati esclusivamente i termini che indicano determinati metodi di produzione elencati nell'allegato V. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire altre indicazioni equivalenti a quelle previste nell'allegato V per tali prodotti vitivinicoli.

L'impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il prodotto vitivinicolo è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.

Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un prodotto vitivinicolo ottenuto usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno.

3.   L'espressione «fermentato in bottiglia» può essere utilizzata soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che:

a)

il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b)

la durata del processo di produzione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;

c)

la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano di almeno novanta giorni;

d)

il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.

4.   Le espressioni «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo classico tradizionale» possono essere utilizzate soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che il prodotto:

a)

sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b)

sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée);

c)

sia separato dalle fecce mediante sboccatura.

5.   L'espressione «Crémant» può essere utilizzata soltanto per i vini spumanti di qualità bianchi o rosati che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo, a condizione che:

a)

le uve siano vendemmiate a mano;

b)

il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non superi 100 litri per 150 chili di uva;

c)

il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;

d)

il tenore di zucchero sia inferiore a 50 g/l;

e)

il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4.

Fatto salvo l'articolo 55, il termine «Crémant» è indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.

Il primo comma, lettera a), e il secondo comma non si applicano ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «Crémant» registrati anteriormente al 1o marzo 1986.

6.   I riferimenti alla produzione biologica dell'uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (14).

Articolo 54

Indicazione dell'azienda

1.   I termini elencati nell'allegato VI con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell'azienda.

2.   Gli Stati membri disciplinano l'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI. I paesi terzi adottano le norme applicabili all'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.

3.   Gli operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto vitivinicolo ottenuto in tale azienda possono utilizzare il nome dell'azienda per l'etichettatura e la presentazione del prodotto vitivinicolo solo con l'autorizzazione dell'azienda di cui trattasi.

Articolo 55

Riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

1.   A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e fermi restando gli articoli 45 e 46, soltanto i prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta, una indicazione geografica protetta o una indicazione geografica di un paese terzo possono riportare in etichetta il riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona di tale denominazione di origine o indicazione geografica.

2.   Ove sia fatto riferimento al nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è definita con precisione dal richiedente nel disciplinare di produzione e nel documento unico. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche.

Ai prodotti vitivinicoli ottenuti in un'unità geografica più piccola si applicano le seguenti disposizioni:

a)

almeno l'85 % delle uve da cui è ottenuto il prodotto vitivinicolo proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:

i)

i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino»,

ii)

i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

le rimanenti uve utilizzate nella produzione provengono dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.

Per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso anteriormente all'11 maggio 2002 che sono costituiti o contengono il nome di un'unità geografica più piccola della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e i riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, gli Stati membri possono decidere di non applicare le condizioni di cui al secondo comma, lettere a) e b).

3.   Il nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica ovvero i riferimenti a una zona geografica sono costituiti dal nome di:

a)

una località o un gruppo di località;

b)

un'unità amministrativa locale o una sua parte;

c)

una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola;

d)

una zona amministrativa.

SEZIONE 3

Norme in materia di determinati tipi di bottiglia e dispositivi di chiusura

Articolo 56

Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

Per figurare nell'elenco dei determinati tipi di bottiglia di cui all'allegato VII, il tipo di bottiglia risponde ai seguenti requisiti:

a)

è stato utilizzato esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e

b)

l'uso evoca nel consumatore un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Nell'allegato VII figurano le condizioni che disciplinano l'uso dei determinati tipi di bottiglia riconosciuti.

Articolo 57

Norme sulla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

1.   I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti all'interno dell'Unione sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

a)

per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altri materiali ammessi ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;

b)

per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura idoneo.

Non possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altre bevande elaborate nell'Unione.

2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che altre bevande possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), purché siano tradizionalmente imbottigliate in bottiglie di questo tipo e i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura della bevanda.

Articolo 58

Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

1.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 49, 50, 52, 53 e 55 del presente regolamento e all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, oppure vietarlo o riservarlo ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi.

2.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 52 e 53 del presente regolamento per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio che non recano una denominazione di origine o una indicazione geografica.

3.   A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell'articolo 119, paragrafo 1, e nell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio.

4.   A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 118, 119 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli imbottigliati nel loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59

Lingua della procedura

I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione a una domanda di protezione, a una domanda di modifica del disciplinare di produzione, alla procedura di opposizione e alla procedura di cancellazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica a norma degli articoli da 94 a 98 e degli articoli 105 e 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di una menzione tradizionale a norma degli articoli da 25 a 31 e degli articoli 34 e 35 del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 60

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è abrogato.

Articolo 61

Misure transitorie

1.   Gli articoli da 2 a 12 e l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la domanda di protezione e l'etichettatura temporanea continuano ad applicarsi per tutte le domande di protezione pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.

2.   Gli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la procedura di opposizione continuano ad applicarsi alle domande di protezione i cui relativi documenti unici sono già stati pubblicati a fini di opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di applicazione del presente regolamento.

3.   Gli articoli 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la cancellazione della protezione continuano ad applicarsi alle richieste di cancellazione della protezione pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.

4.   Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che disciplinano le opposizioni si applicano alle domande pendenti i cui relativi documenti unici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la data di applicazione del presente regolamento.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle procedure concernenti le menzioni tradizionali per le quali è pendente una domanda di protezione o una richiesta di cancellazione alla data di applicazione del presente regolamento.

6.   Gli articoli 20 e 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti le modifiche del disciplinare e l'etichettatura temporanea continuano ad applicarsi sia alle domande di modifica di un disciplinare già pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di applicazione del presente regolamento sia alle domande di modifica minore o non minore che gli Stati membri dichiarano rispondenti ai requisiti per una modifica dell'Unione.

Per quanto riguarda le domande di modifica pendenti non contemplate dal primo comma, le decisioni degli Stati membri di presentare tali modifiche alla Commissione sono considerate approvazione di una modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle modifiche pendenti per posta elettronica entro i tre mesi successivi alla data di applicazione del presente regolamento. Nell'elenco le modifiche sono ripartite nelle seguenti due categorie:

a)

modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica dell'Unione;

b)

modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica ordinaria.

La Commissione pubblica l'elenco delle modifiche ordinarie, ripartite per Stato membro, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dal ricevimento dell'elenco completo di ciascuno Stato membro e rende pubblici le domande e i documenti unici riguardanti tali modifiche ordinarie.

7.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 continuano ad applicarsi alle domande di modifica di una menzione tradizionale pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.

8.   Le modifiche di un disciplinare di produzione presentate alle autorità competenti di uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmesse da dette autorità alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014, in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009, sono considerate approvate se la Commissione le ha riconosciute atte ad adeguare il disciplinare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le modifiche che la Commissione non ha riconosciuto atte ad adeguare il disciplinare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono considerate domande di modifica ordinaria e ad esse si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

9.   I prodotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati nel rispetto del regolamento (CE) n. 607/2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

10.   Per ogni modifica del disciplinare di produzione presentata a uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmessa dallo Stato membro alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011 si applica la procedura di cui all'articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 62

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(4)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

(7)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

(10)  Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE A

Termini di cui all'articolo 41, paragrafo 1

Lingua

Termini riguardanti i solfiti

Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova

Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte

in bulgaro

«сулфити» o «серен диоксид»

«яйце», «яйчен протеин», «яйчен продукт», «яйчен лизозим» o «яйчен албумин»

«мляко», «млечни продукти», «млечен казеин» o «млечен протеин»

in spagnolo

«sulfitos» o «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» o «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» o «proteína de leche»

in ceco

«siřičitany» o «oxid siřičitý»

«vejce», «vaječná bílkovina», «výrobky z vajec», «vaječný lysozym» o «vaječný albumin»

«mléko», «výrobky z mléka», «mléčný kasein» o «mléčná bílkovina»

in danese

«sulfitter»o«svovldioxid»

«æg»,«ægprotein»,«ægprodukt»,«æglysozym», o«ægalbumin»

«mælk»,«mælkeprodukt»,«mælkecasein»o«mælkeprotein»

in tedesco

«Sulfite» o «Schwefeldioxid»

«Ei», «Eiprotein», «Eiprodukt», «Lysozym aus Ei» o «Albumin aus Ei»

«Milch», «Milcherzeugnis», «Kasein aus Milch» o «Milchprotein»

in estone

«sulfitid» o «vääveldioksiid»

«muna», «munaproteiin», «munatooted», «munalüsosüüm» o «munaalbumiin»…

«piim», «piimatooted», «piimakaseiin» o «piimaproteiin»

in greco

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» o «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» o «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» o «πρωτεΐνη γάλακτος»

in inglese

'sulphites', 'sulfites', 'sulphur dioxide' o 'sulfur dioxide'

'egg', 'egg protein', 'egg product', 'egg lysozyme' o 'egg albumin'

'milk', 'milk products', 'milk casein' o 'milk protein'

in francese

«sulfites» o «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» o «albumine de l'œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» o «protéine du lait»

in croato

«sulfiti» o «sumporov dioksid»

«jaje», «bjelančevine iz jaja», «proizvodi od jaja», «lizozim iz jaja» o «albumin iz jaja»

«mlijeko», «mliječni proizvodi», «kazein iz mlijeka» o «mliječne bjelančevine»

in italiano

«solfiti» o «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»

in lettone

«sulfīti» o «sēra dioksīds»

«olas», «olu olbaltumviela», «olu produkts», «olu lizocīms» o «olu albumīns»

«piens», «piena produkts», «piena kazeīns» o «piena olbaltumviela»

in lituano

«sulfitai» o «sieros dioksidas»

«kiaušiniai», «kiaušinių baltymai», «kiaušinių produktai», «kiaušinių lizocimas» o «kiaušinių albuminas»

«pienas», «pieno produktai», «pieno kazeinas» o «pieno baltymai»

in ungherese

«szulfitok» o «kén-dioxid»

«tojás», «tojásból származó fehérje», «tojástermék», «tojásból származó lizozim» o «tojásból származó albumin»

«tej», «tejtermékek», «tejkazein» o «tejfehérje»

in maltese

«sulfiti» o «diossidu tal-kubrit»

«bajd», «proteina tal-bajd», «prodott tal-bajd», «liżożima tal-bajd» o «albumina tal-bajd»

«ħalib», «prodotti tal-ħalib», «kaseina tal-ħalib» o «proteina tal-ħalib»

in neerlandese

«sulfieten» o «zwaveldioxide»

«ei», «eiproteïne», «eiderivaat», «eilysozym» o «eialbumine»

«melk», «melkderivaat», «melkcaseïne» o «melkproteïnen»

in polacco

«siarczyny», «dwutlenek siarki» o «ditlenek siarki»

«jajo», «białko jaja», «produkty z jaj», «lizozym z jaja» o «albuminę z jaja»

«mleko», «produkty mleczne», «kazeinę z mleka» o «białko mleka»

in portoghese

«sulfitos» o «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» o «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» o «proteína de leite»

in rumeno

«sulfiți» o «dioxid de sulf»

«ouă», «proteine din ouă», «produse din ouă», «lizozimă din ouă» o «albumină din ouă»

«lapte», «produse din lapte», «cazeină din lapte» o «proteine din lapte»

in slovacco

«siričitany» o «oxid siričitý»

«vajce», «vaječná bielkovina», «výrobok z vajec», «vaječný lyzozým» o «vaječný albumín»

«mlieko», «výrobky z mlieka», «mliečne výrobky», «mliečny kazeín» o «mliečna bielkovina»

in sloveno

«sulfiti» o «žveplov dioksid»

«jajce», «jajčne beljakovine», «proizvod iz jajc», «jajčni lizocim» o «jajčni albumin»

«mleko», «proizvod iz mleka», «mlečni kazein» o «mlečne beljakovine»

in finlandese

«sulfiittia», «sulfiitteja» o «rikkidioksidia»

«kananmunaa», «kananmunaproteiinia», «kananmunatuotetta», «lysotsyymiä (kananmunasta)» o «kananmuna-albumiinia»

«maitoa», «maitotuotteita», «kaseiinia (maidosta)» o «maitoproteiinia»

in svedese

«sulfiter» o «svaveldioxid»

«ägg», «äggprotein», «äggprodukt», «ägglysozym» o «äggalbumin»

«mjölk», «mjölkprodukter», «mjölkkasein» o «mjölkprotein»

PARTE B

Pittogrammi di cui all'articolo 41, paragrafo 2

Image

Image

Image

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ALLEGATO II

Termini di cui all'articolo 46, paragrafo 3, secondo comma, lettera b)

Lingua

Termini autorizzati in sostituzione di «produttore»

Termini autorizzati in sostituzione di «prodotto da»

BG

«преработвател»

«преработено от»

ES

«elaborador»

«elaborado por»

CS

«zpracovatel» o «vinař»

«zpracováno v» o «vyrobeno v»

DA

«forarbejdningsvirksomhed»o«vinproducent»

«forarbejdet af»

DE

«Verarbeiter»

«verarbeitet von» o «versektet durch»

«Sektkellerei»

ET

«töötleja»

«töödelnud»

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

«processor» o «winemaker»

«processed by» o «made by»

FR

«élaborateur»

«élaboré par»

IT

«elaboratore» o «spumantizzatore»

«elaborato da» o «spumantizzato da»

LV

«izgatavotājs»

«vīndaris» o «ražojis»

LT

«perdirbėjas»

«perdirbo»

HU

«feldolgozó:»

«feldolgozta:»

MT

«proċessur»

«ipproċessat minn»

NL

«verwerker» o «bereider»

«verwerkt door» o «bereid door»

PL

«przetwórca» o «wytwórca»

«przetworzone przez» o «wytworzone przez»

PT

«elaborador» o «preparador»

«elaborado por» o «preparado por»

RO

«elaborator»

«elaborat de»

SI

«pridelovalec»

«prideluje»

SK

«spracovateľ»

«spracúva»

FI

«valmistaja»

«valmistanut»

SV

«bearbetningsföretag»

«bearbetat av»


ALLEGATO III

PARTE A

Elenco dei termini di cui all'articolo 47, paragrafo 1, da usare per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico

Termini

Condizioni di impiego

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l; tali termini possono essere usati unicamente per i prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho

Se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho

Se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho

Se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko

Se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.

PARTE B

Elenco dei termini di cui all'articolo 52, paragrafo 1, da usare per i prodotti diversi da quelli elencati nella parte A

Termini

Condizioni di impiego

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Se il tenore di zucchero non è superiore:

a 4 g/l oppure

a 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo consentito ma non supera:

12 g/l oppure

18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo consentito ma non supera 45 g/l.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko.

Se il tenore di zucchero è almeno pari a 45 g/l.


ALLEGATO IV

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTA DEI VINI (1)

PARTE A

Elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini in conformità all'articolo 50, paragrafo 3

 

Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

Nome della varietà o suoi sinonimi

Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (2)

1

Alba (IT)

Albarossa

Italiao

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Greciao, Italiao, Portogalloo, Algeriao, Tunisiao, Stati Unitio, Ciproo , Sud Africa, Croazia

NB: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome «Alicante».

3

Alicante Branco

Portogalloo

4

Alicante Henri Bouschet

Franciao, Serbia e Montenegro (6)

5

Alicante

Italiao

6

Alikant Buse

Serbia e Montenegro (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Italia

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Romania

9

Borba (PT)

Borba

Spagnao

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-20-30), Austria (18-20), Canada (20-30), Cile (20-30), Italia (20-30), Svizzera

11

Blauer Burgunder

Austria (10-13), Serbia e Montenegro (17-30)

12

Blauer Frühburgunder

Germania (24)

13

Blauer Spätburgunder

Germania (30), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-20-30), Austria (10-11), Bulgaria (30), Canada (10-30), Cile (10-30), Romania (30), Italia (10-30)

14

Burgund Mare

Romania (35, 27, 39, 41)

14 bis

Borgonja istarska

Croazia

15

Burgundac beli

Serbia e Montenegro (34)

15 bis

Burgundac bijeli

Croazia

17

Burgundac crni

Serbia e Montenegro (11-30), Croazia

18

Burgundac sivi

Croaziao, Serbia e Montenegro o

19

Burgundec bel

Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao

20

Burgundec crn

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-30)

21

Burgundec siv

Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao

22

Early Burgundy

Stati Unitio

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Ungheria (31)

24

Frühburgunder

Germania (12), Paesi Bassio

25

Grauburgunder

Germania, Bulgaria, Ungheriao, Romania (26)

26

Grauer Burgunder

Canada, Romania (25), Germania, Austria

27

Grossburgunder

Romania (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Ungheria (30)

29

Nagyburgundi

Ungheriao

30

Spätburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10-13-20), Serbia e Montenegro (11-17), Bulgaria (13), Canada (10-13), Cile, Ungheria (29), Moldovao, Romania (13), Italia (10-13), Regno Unito, Germania (13)

31

 

Weißburgunder

Sud Africa (33), Canada, Cile (32), Ungheria (23), Germania (32, 33), Austria (32), Regno Unitoo, Italia

32

 

Weißer Burgunder

Germania (31, 33), Austria (31), Cile (31), Slovenia, Italia

33

 

Weissburgunder

Sud Africa (31), Germania (31, 32), Regno Unito, Italia, Svizzerao

34

 

Weisser Burgunder

Serbia e Montenegro (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Italia

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Romania

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Repubblica ceca (39), Austriao, Germania, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Ungheria, Romania (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Romania

39

Frankovka

Repubblica ceca (37), Slovacchia (40), Romania (14, 27, 38, 41), Croazia

40

Frankovka modrá

Slovacchia (39)

41

Kékfrankos

Ungheria, Romania (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Italia

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Portogalloo

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

Bulgaria

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Italiao

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Repubblica cecao

47

Moravia dulce

Spagnao

48

Moravia agria

Spagnao

49

Muškat moravský

Repubblica cecao, Slovacchia

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Romania

51

Porto (PT)

Portoghese

Italiao

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentinao

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Italia

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

Francia

55

Teran (SI)

Teran

Croazia (3)

PARTE B

Elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini in conformità all'articolo 50, paragrafo 4

 

Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

Nome della varietà o suoi sinonimi

Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (4)

1

Mount Athos — Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Grecia, Ciproo

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Italiao, Greciao, Maltao, Stati Uniti

2 bis

Aglianico del Taburno

Aglianico crni

Croazia

 

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Italiao

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Italia, Australia, Stati Uniti

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Italia, Australia

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Italiao

7

Barbera

Sud Africao, Argentinao, Australiao, Croaziao, Messicoo, Sloveniao, Uruguayo, Stati Unitio, Greciao, Italiao, Maltao

8

Barbera Sarda

Italiao

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Italiao

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Italia, Australia

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Ungheriao

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Italia, Australia

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Italia, Australia, Stati Uniti

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Ungheria

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slovacchia

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Italia

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Italiao

18

Korinthiaki

Greciao

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Italia, Australia, Stati Uniti

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Italia, Australia

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Italia, Australia, Stati Uniti

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Italia, Australia

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Italia, Australia, Stati Uniti

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sárfehér

Ungheria

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Italia, Australia

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Italia

27

Lambrusco

Italia, Australia  (5), Stati Uniti

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Italia

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Italia, Australia

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Italia

35

Pikolit

Slovenia

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Italia, Australia

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Ungheria (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Serbia e Montenegro (40-41-46), Croazia

40

Renski rizling

Serbia e Montenegro (39-43-46), Slovenia o (45)

41

Rheinriesling

Bulgariao, Austria, Germania (43), Ungheria (38), Repubblica ceca (49), Italia (43), Grecia, Portogallo, Slovenia

42

Rhine Riesling

Sud Africao, Australiao, Cile (44), Moldovao, Nuova Zelandao, Cipro, Ungheria o

43

Riesling renano

Germania (41), Serbia e Montenegro (39-40-46), Italia (41)

44

Riesling Renano

Cile (42), Malta o

45

Radgonska ranina

Slovenia, Croazia

46

Rizling rajnski

Serbia e Montenegro (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

Ex Repubblica iugoslava di Macedoniao, Croaziao

48

Rizling rýnsky

Slovacchiao

49

Ryzlink rýnský

Repubblica ceca (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Italia, Australia

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Italia, Australia, Stati Uniti, Croazia

52

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerska belina

Slovenia, Croazia

52 bis

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerka

Croazia

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Italia, Australia, Stati Uniti

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Italiao

55

Verdeca

Italia

56

Verdese

Italiao

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Italia, Australia

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italia, Australia, Stati Uniti d'America, Croazia

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Italia, Australia

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Ungheria


(1)  

LEGENDA:

:

in corsivo

:

riferimento al sinonimo della varietà di uve da vino

:

«o»

:

nessun sinonimo

:

in grassetto

:

colonna 3: nome della varietà di uve da vino

colonna 4: paese nel quale il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione

:

caratteri normali

:

colonna 3: nome del sinonimo di una varietà di vite

colonna 4: nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite

(2)  Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.

(3)  Esclusivamente per la DOP «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652), a condizione che «Hrvatska Istra» e «Teran» appaiano nello stesso campo visivo e che il nome «Teran» sia riportato con un carattere di dimensioni inferiori a quelle utilizzate per «Hrvatska Istra».

(4)  Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate esclusivamente per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti con le varietà indicate.

(5)  Uso autorizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino del 1o dicembre 2008 (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 3).


ALLEGATO V

Indicazioni autorizzate nell'etichettatura dei vini a norma dell'articolo 53, paragrafo 2

fermentato in barrique

maturato in barrique

invecchiato in barrique

fermentato in botte di […]

[indicare l'essenza]

maturato in botte di […]

[indicare l'essenza]

invecchiato in botte di […]

[indicare l'essenza]

fermentato in botte

maturato in botte

invecchiato in botte

Il termine «botte» può essere sostituito dal termine «barrique».


ALLEGATO VI

Termini di cui all'articolo 54, paragrafo 1

Stato membro

Termini

Austria

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Repubblica ceca

Sklep, vinařský dům, vinařství

Germania

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Francia

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grecia

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)], Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Italia

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Cipro

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portogallo

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovenia

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet

Slovacchia

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť


ALLEGATO VII

Limitazioni dell'uso di determinati tipi di bottiglia, di cui all'articolo 56

1.

«Flûte d'Alsace»

a)

Tipo: bottiglia di vetro dalla sagoma diritta, di forma cilindrica, con collo di profilo allungato e i cui rapporti sono all'incirca:

altezza totale/diametro di base = 5:1,

altezza della parte cilindrica = altezza totale/3.

b)

Per i vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio francese, questo tipo di bottiglia è riservato ai vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette:

«Alsace» o «vin d'Alsace», «Alsace Grand Cru»,

«Crépy»,

«Château-Grillet»,

«Côtes de Provence», rosso e rosato,

«Cassis»,

«Jurançon», «Jurançon sec»,

«Béarn», «Béarn-Bellocq», rosato,

«Tavel», rosato.

Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio francese.

2.

«Bocksbeutel» o «Cantil»

a)

Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di forma panciuta e bombata ma appiattita, la cui base nonché la sezione trasversale nel punto di maggiore convessità della sagoma della bottiglia sono ellissoidi.

Rapporto asse maggiore/asse minore della sezione trasversale ellissoide = 2:1.

Rapporto altezza della sagoma bombata/collo cilindrico della bottiglia = 2,5:1.

b)

Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

i)

vini tedeschi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

Franken,

Baden

originari del Taubertal e dello Schüpfergrund,

originari delle frazioni seguenti dell'unità amministrativa locale di Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt;

ii)

vini italiani recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

Santa Maddalena (St. Magdalener),

Valle Isarco (Eisacktaler), ottenuti dalle varietà Sylvaner e Müller-Thurgau,

Terlaner, ottenuto dalla varietà Pinot bianco,

Bozner Leiten,

Alto Adige (Südtiroler), ottenuti dalle varietà Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot bianco (Weissburgunder) e Moscato rosa (Rosenmuskateller),

Greco di Bianco,

Trentino, ottenuto dalla varietà Moscato;

iii)

vini greci:

Agioritiko,

Rombola Kephalonias,

vini originari dell'isola di Cefalonia,

vini originari dell'isola di Paros,

vini a indicazione geografica protetta del Peloponneso;

iv)

vini portoghesi:

vini rosati e altri vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta per i quali è possibile dimostrare la presentazione in modo leale e tradizionale in bottiglie di tipo «cantil» già prima della loro classificazione come vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

3.

«Clavelin»

a)

Tipo: bottiglia di vetro con collo corto, di capacità pari a 0,62 l, avente sagoma cilindrica con spalle larghe che le danno un aspetto tozzo e i cui rapporti sono all'incirca:

altezza totale/diametro di base = 2,75,

altezza della parte cilindrica = altezza totale/2.

b)

Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

vini francesi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

Côte du Jura,

Arbois,

L'Etoile,

Château Chalon.

4.

«Tokaj»

a)

Tipo: bottiglia di vetro incolore a collo allungato, a sagoma cilindrica e i cui rapporti sono all'incirca:

altezza della parte cilindrica/altezza totale = 1:2,7,

altezza totale/diametro di base = 1:3,6,

capacità: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml o 187,5 ml (per l'esportazione in paesi terzi),

sulla bottiglia può essere apposto un sigillo dello stesso materiale della bottiglia con un riferimento alla zona viticola o al produttore.

b)

Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:

 

vini ungheresi e slovacchi recanti le seguenti denominazioni di origine protette:

Tokaj,

Vinohradnícka oblasť Tokaj,

 

completate da una delle seguenti menzioni tradizionali protette:

aszú/výber,

aszúeszencia/výberová esencia,

eszencia/esencia,

máslas/mášláš,

fordítás/forditáš,

szamorodni/samorodné.

Tuttavia, la limitazione dell'uso di questo tipo di bottiglia si applica esclusivamente ai vini ottenuti da uve vendemmiate nel territorio ungherese o slovacco.