5.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 283/64


INDIRIZZO (UE) 2019/1849 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 ottobre 2019

che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

In data 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’Indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Tale indirizzo è stato modificato e rifuso nell’indirizzo BCE/2012/27 (2).

(2)

È stata istituita una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell’Eurosistema devono aderire.

(3)

È necessario chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d’investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2.

(4)

È necessario chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell’Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti.

(5)

È altresì necessario chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2012/27.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 44 è sostituito dal seguente:

«44)

per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency;»;

b)

è aggiunto il seguente punto 86:

«86)

per «Contingency Solution» (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency.»;

2.

all’articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 6:

«6.

Le BC dell’Eurosistema si connettono alla Contingency Solution.»;

3.

gli allegati II, II bis, II ter, III, IV e V sono modificati in modo conforme all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 17 novembre 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 17 ottobre 2019.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2019

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati II, II bis, II ter, III, IV e V dell’indirizzo BCE/2012/27 sono modificati come segue:

1.

l’allegato II è modificato come segue:

a)

all’articolo 1, la definizione di modulo di contingency è soppressa;

b)

all’articolo 1, la definizione di «modulo di informazione e controllo (ICM)» è sostituita dalla seguente:

«—

per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Infomation and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency,»;

c)

all’articolo 1 è inserita la seguente definizione:

«—

per “Contingency Solution” (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency,»;

d)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;»;

e)

all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i)

imprese di investimento insediate nell’Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE; e

ii)

imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE;»;

f)

all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per i soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.»;

g)

l’articolo 11, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9.

I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.»;

h)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Procedure di business continuity e di contingency

1.   Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l’operatività della SSP, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell’appendice IV.

2.   L’Eurosistema fornisce una Contingency Solution nel caso dovesse verificarsi uno degli eventi descritti nel paragrafo 1. La connessione alla Contingency Solution e il suo utilizzo sono obbligatori per i partecipanti ritenuti problematici dalla [inserire nome della BC]. Gli altri partecipanti possono, su richiesta, connettersi alla Contingency Solution.»;

i)

l’articolo 28 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i partecipanti e/o ai partecipanti ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].»;

ii)

sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4.

I partecipanti forniscono alla [inserire nome della BC] la loro autocertificazione per TARGET2 e l’attestazione della loro adesione ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) del fornitore dei servizi di rete TARGET 2. In mancanza di adesione a questi ultimi, i partecipanti forniscono un documento che descrive le misure di mitigazione alternative in maniera ritenuta soddisfacente dalla [inserire nome della BC].

5.

I partecipanti che consentono a terzi l’accesso al proprio conto PM come stabilito dall’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, devono affrontare il rischio derivante dal tale accesso in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti ai paragrafi da 1 a 4. L’autocertificazione di cui al paragrafo 4 precisa che il partecipante impone i requisiti di sicurezza del punto terminale del fornitore dei servizi di rete TARGET 2 ai terzi che hanno accesso al conto PM di tale partecipante.»;

j)

all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

consente ai partecipanti di disporre pagamenti in backup (backup liquidity redistribution payments e backup contingency payments) o ordini di pagamento alla Contingency Solution nel caso di un guasto dell’infrastruttura di pagamento del partecipante.»;

k)

all’articolo 38, paragrafo 2, prima frase, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.»;

l)

nell’appendice I, la quinta riga della tavola nel punto 2, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«MT 202COV

Obbligatorio

Pagamento a garanzia»;

m)

nell’appendice III, alla rubrica «Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE», il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.

Questioni generali sull’insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a.

Tipi di procedure d’insolvenza e di gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “procedure di insolvenza”).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti a favore del partecipante e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a tali pagamenti o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate “procedure”).

3.2.b.

Accordi in tema d’insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].»;

n)

nell’appendice IV il paragrafo 6 è modificato come segue:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l’elaborazione in contingency degli ordini di pagamento utilizzando la Contingency Solution della SSP. In tali casi, ai partecipanti e ai sistemi ancillari è offerto solo un livello minimo di servizi. La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti e sistemi ancillari dell’avvio dell’elaborazione in contingency utilizzando qualunque mezzo di comunicazione disponibile.

b)

Nell’elaborazione in contingency, gli ordini di pagamento sono immessi dai partecipanti e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. Inoltre, i sistemi ancillari possono immettere file contenenti istruzioni di pagamento che possono essere caricati nella Contingency Solution dalla [inserire nome della BC].»;

ii)

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

i pagamenti richiesti per evitare il rischio sistemico sono considerati “critici” e la [inserire nome della BC] può decidere di iniziare l’elaborazione in contingency in relazione ad essi.

e)

I partecipanti immettono gli ordini di pagamento per l’elaborazione in contingency direttamente nella Contingency Solution e il rilascio di informazioni ai beneficiari è effettuato attraverso i [indicare i mezzi di comunicazione]. I sistemi ancillari trasmettono file contenenti istruzioni di pagamento alla [inserire nome della BC] per essere caricati nella Contingency Solution e che autorizzano la [inserire nome della BC] a tale caricamento. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere pagamenti anche manualmente per conto dei partecipanti. Le informazioni relative ai saldi di conto e le scritturazioni di addebito e di accredito possono essere ottenute mediante la [inserire nome della BC].»;

o)

nell’appendice IV, al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nel caso in cui un partecipante abbia un problema che gli impedisca di regolare pagamenti in TARGET2, sarà sua responsabilità risolvere il problema. In particolare, un partecipante può adottare misure interne o la funzionalità ICM, ossia effettuare in backup pagamenti di redistribuzione della liquidità e di contingency (backup liquidity redistribution payments e backup contingency payments) (ad esempio CLS, EURO1).»;

p)

nell’appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola nel punto 13 sono sostituite dalle seguenti:

«ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA

14,1 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

9,4 EUR cent

per operazione»;

2.

L’allegato II bis è modificato come segue:

a)

l’articolo 1 è modificato come segue:

i)

la definizione di «modulo di informazione e controllo (ICM)» è sostituita dalla seguente:

«—

per “modulo di informazione e controllo (ICM)” (Infomation and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency,»;

ii)

sono aggiunte le seguenti definizioni:

«per “impresa d’investimento” si intende un’impresa d’investimento ai sensi della [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione degli enti specificati nella [inserire le disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l’impresa d’investimento in questione sia:

a)

autorizzata e vigilata da un’autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/UE; e

b)

abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE],»;

«per “Contingency Solution” (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency.»;

b)

all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;»;

c)

all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i)

imprese di investimento insediate nell’Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE; e

ii)

imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE;»;

d)

all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per gli enti creditizi o le imprese di investimento non insediati nel SEE che operano attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.»;

e)

l’articolo 10, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9.

I titolari di conti T2S DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE ovvero di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.»;

f)

l’articolo 18, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.

La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i titolari di conti T2S DCA e/o ai titolari di conti T2S DCA che sono ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].»;

g)

all’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.»;

h)

nell’appendice III, alla rubrica «Fac-simile per i country opinion dei titolari di conti T2S DCA non rientranti nel SEE», il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.

Questioni generali sull’insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a.

Tipi di procedure d’insolvenza e di gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto T2S DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto T2S DCA può essere sottoposto in [giurisdizione] sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “procedure di insolvenza”).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto T2S DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto T2S DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a ordini di pagamento o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate “procedure”).

3.2.b.

Accordi in tema d’insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].»;

i)

nell’appendice VI, la terza e la quarta riga della tavola sono sostituite dalle seguenti:

«ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA

14,1 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

9,4 EUR cent

per operazione»;

3.

l’allegato II ter è modificato come segue:

a)

all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;»;

b)

all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i)

imprese di investimento insediate nell’Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE; e

ii)

imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE;»;

c)

all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per gli enti creditizi o le imprese di investimento non insediati nel SEE che agiscono attraverso una succursale insediata nell’Unione o nel SEE, fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice II, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e»;

d)

l’articolo 14, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8.

I titolari di conti TIPS DCA informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE ovvero di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.»;

e)

l’articolo 21 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i titolari di conti TIPS DCA.»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.

I titolari di conto TIPS DCA che si avvalgono di instructing party in linea con il disposto di cui all’articolo 7, paragrafo 2 o paragrafo 3, o che consentono l’accesso ai propri conti TIPS DCA come stabilito all’articolo 8, paragrafo 1, sono ritenuti aver fronteggiato il rischio derivante da tale uso o accesso in conformità ai requisiti di sicurezza aggiuntivi ad essi imposti.»;

f)

l’articolo 26, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.

Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto TIPS DCA a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM, le altre BC e gli altri titolari di conti PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM che ha ricevuto il messaggio.

Spetta ai titolari di conti PM collegati informare i relativi titolari di conti TIPS DCA collegati della sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese].

Nel caso in cui la sospensione o cessazione della partecipazione a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] da parte di un titolare di un conto TIPS DCA avvenga durante la finestra di manutenzione tecnica, il messaggio di rete ICM è inviato dopo l’avvio dell’operatività diurna nella successiva giornata lavorativa.»;

g)

all’articolo 29, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile.»;

h)

nell’appendice II, alla rubrica «Fac-simile per i country opinion dei titolari di conti T2S DCA non rientranti nel SEE», il paragrafo 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.

Questioni generali sull’insolvenza e la gestione delle crisi

3.2.a.

Tipi di procedure d’insolvenza e di gestione delle crisi

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del titolare di conto TIPS DCA o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali il titolare di conto TIPS DCA può essere sottoposto in [giurisdizione] sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “procedure di insolvenza”).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il titolare di conto TIPS DCA, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale gli ordini di pagamento a favore del titolare di conto TIPS DCA e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale sia possibile imporre limitazioni in relazione a ordini di pagamento o procedure analoghe, incluse misure di prevenzione e gestione delle crisi equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2014/59/UE] (di seguito nel loro insieme denominate “procedure”).

3.2.b.

Accordi in tema d’insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali incidano o possano incidere sul presente parere].»;

4.

l’allegato III è modificato come segue:

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;»;

5.

l’allegato IV è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 (Definizioni), il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

per “modulo di informazione e controllo (ICM)” (Infomation and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la Contingency Solution in situazioni di contingency,»;

b)

al paragrafo 1 (Definizioni) è inserito il punto 15) seguente:

«15)

per “Contingency Solution” (soluzione di emergenza) si intende la funzionalità della SSP che elabora pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency.»;

c)

al punto 1, lettera d), punto iii) del paragrafo 18, la terza e la quarta riga della tavola sono sostituite dalle seguenti:

«ordini di trasferimento di liquidità da conto T2S DCA a conto T2S DCA

14,1 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

9,4 EUR cent

per operazione»;

6.

l’allegato V è modificato come segue:

a)

all’articolo 4, il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14)

l’articolo 28 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.

I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet pongono in essere controlli di sicurezza adeguati, in particolare quelli specificati nell’appendice IA all’allegato V, per proteggere i propri sistemi dall’accesso e dall’uso non autorizzati. I partecipanti sono responsabili in via esclusiva dell’adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.”;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.

I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet forniscono alla [Inserire il nome della BC] la propria autocertificazione relativa a TARGET2.”; e

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6.

I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet informano la [inserire nome della BC] immediatamente di qualunque evento che possa incidere sulla validità dei certificati, in particolare degli eventi specificati nell’appendice IA all’allegato V, compresi, a titolo esemplificativo, qualunque perdita o uso improprio.”.»


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).