31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/35


DIRETTIVA (UE) 2019/1832 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2019

recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. In base al diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, è previsto anche l’impiego di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altri mezzi, misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

(2)

L’attuazione delle direttive relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, ivi compresa la direttiva 89/656/CEE, è stata oggetto di una valutazione ex post detta valutazione REFIT. Nell’ambito di tale valutazione sono state esaminate la pertinenza delle direttive, la ricerca e le nuove conoscenze scientifiche nei diversi settori interessati. Dalla valutazione REFIT, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), è risultato, tra l’altro, che l’impiego di attrezzature di protezione individuale riguarda circa il 40 % della forza lavoro dell’UE, giacché i rischi sul posto di lavoro non possono essere evitati con altri mezzi, e che vi è la necessità di affrontare alcune difficoltà incontrate nell’attuazione della direttiva 89/656/CEE.

(3)

Nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4), la Commissione ha ribadito che, sebbene la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in tema di salute e sicurezza sul lavoro abbia confermato che la legislazione in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, vi sono margini per l’aggiornamento di norme ormai superate e per il miglioramento e l’ampliamento della protezione, della conformità e dell’effettiva applicazione delle norme. La Commissione sottolinea in particolare la necessità di valutare la definizione di attrezzatura di protezione individuale e del suo uso nei diversi servizi e settori, come stabilito all’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE.

(4)

La direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni minime per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere impiegate quando i rischi associati non possono essere evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. Per facilitare l’elaborazione delle norme generali di cui all’articolo 6 della direttiva 89/656/CEE, gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE forniscono orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare la scelta di attrezzature di protezione individuale adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessati.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le disposizioni relative alla progettazione, alla fabbricazione e alla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Con tale regolamento è stata modificata la classificazione dei prodotti in base ai rischi da cui proteggono, per consentire ai datori di lavoro di comprendere e di rendere effettivo l’uso dei dispositivi di protezione individuale, come ulteriormente illustrato negli orientamenti sui dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment Guidelines (6)), in cui vengono precisate procedure e questioni di cui al regolamento (UE) 2016/425. Si ritiene opportuno aggiornare gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE per fare in modo che risultino coerenti con la classificazione dei rischi di cui al regolamento (UE) 2016/425, con la terminologia ivi utilizzata e con le tipologie di dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425.

(6)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/656/CEE stabilisce che il datore di lavoro deve fornire attrezzature di protezione individuale conformi alle pertinenti disposizioni dell’Unione riguardanti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità. A norma di tale articolo, i datori di lavoro che forniscono tali attrezzature ai loro dipendenti devono assicurarsi che queste posseggano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/425.

(7)

Nell’allegato I della direttiva 89/656/CEE è riportato uno schema indicativo e non esauriente per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale e sono definite le tipologie dei rischi che possono manifestarsi nei luoghi di lavoro in relazione alle varie parti del corpo che si intende proteggere con tali attrezzature. È opportuno modificare l’allegato I al fine di tenere conto di alcune nuove tipologie di rischio nei luoghi di lavoro e per garantire la coerenza con la classificazione dei rischi e con la terminologia utilizzata, in particolare nel regolamento (UE) 2016/425.

(8)

È opportuno modificare l’allegato II della direttiva 89/656/CEE, che contiene un elenco indicativo e non esauriente delle tipologie delle attrezzature di protezione individuale, per tenere conto delle nuove tipologie di rischio riportate nell’allegato I di detta direttiva. L’allegato II dovrebbe essere modificato anche per includere esempi di attrezzature di protezione individuale attualmente disponibili sul mercato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in esso utilizzata.

(9)

L’allegato III della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, nel quale sono riunite le classificazioni dei rischi di cui all’allegato I della direttiva e le tipologie di attrezzature di protezione individuale di cui all’allegato II della medesima direttiva. Per garantire la coerenza tra la terminologia e le classificazioni utilizzate nei tre allegati e il regolamento (UE) 2016/425, è opportuno riorganizzare l’allegato III della direttiva 89/656/CEE. Ciò consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, e di fornirle a questi ultimi, conformemente alle indicazioni della valutazione dei rischi.

(10)

In merito alle misure prese a seguito dell’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», necessarie per mantenere l’efficacia e l’idoneità allo scopo della legislazione dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, è stato consultato il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

(11)

Nel suo parere, adottato il 6 dicembre 2017, sull’aggiornamento di sei direttive in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, per garantire a tutti un posto di lavoro più sicuro e più sano (7), il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di modificare la direttiva 89/656/CEE per migliorarne la pertinenza e l’efficacia.

(12)

In un successivo parere relativo agli adeguamenti tecnici degli allegati della direttiva sulle attrezzature di protezione individuale (89/656/CEE) (8), adottato il 31 maggio 2018, il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di eseguire specifici aggiornamenti degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, che tenessero conto degli sviluppi tecnologici più recenti nel settore e che garantissero la coerenza con il regolamento (UE) 2016/425.

(13)

Durante la fase preparatoria dell’attuale aggiornamento degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, la Commissione è stata assistita da esperti degli Stati membri, che hanno fornito supporto tecnico e scientifico.

(14)

In conformità alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (9), adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(15)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

(2)  Pilastro europeo dei diritti sociali, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf

(3)  SWD (2017) 10 final.

(4)  COM (2017) 12.

(5)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

(6)  PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (Orientamenti concernenti il regolamento sui dispositivi di protezione individuale – Guida all’applicazione del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale), https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201.

(7)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.

(8)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 443/18.

(9)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(10)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).


ALLEGATO

(1)   

L’allegato I della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

RISCHI IN RELAZIONE ALLE PARTI DEL CORPO DA PROTEGGERE CON ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)

(*) Il presente elenco di rischi/parti del corpo non può essere esauriente.

In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Image 1

»

(2)   

L’allegato II della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO

Attrezzature per la PROTEZIONE DELLA TESTA

Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:

urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;

impatti con ostacoli;

rischi meccanici (perforazione, abrasioni);

compressione statica (schiacciamento laterale);

rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);

scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

rischi chimici;

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).

Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’UDITO

Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.).

Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.).

Attrezzature PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO

Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:

rischi meccanici;

rischi termici;

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

radiazioni ionizzanti;

aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

Dispositivi per il filtraggio di:

particelle;

gas;

particelle e gas;

aerosol solidi e/o liquidi.

Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria.

Dispositivi di autosoccorso.

Attrezzature per immersione.

Attrezzature per la PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:

rischi meccanici;

rischi termici (calore, fiamme e freddo);

scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

rischi chimici;

agenti biologici;

radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

rischi derivanti da vibrazioni.

Ditali.

Attrezzature per la PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE e antiscivolamento

Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:

rischi meccanici;

rischi di scivolamento;

rischi termici (calore, fiamme e freddo);

scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

rischi chimici;

rischi derivanti da vibrazioni;

rischi biologici.

Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.

Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.

Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.

Accessori (chiodi, ramponi ecc.).

PROTEZIONE DELLA PELLE - CREME PROTETTIVE (1)

Potrebbe trattarsi di creme per la protezione da:

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

radiazioni ionizzanti;

sostanze chimiche;

agenti biologici;

rischi termici (calore, fiamme e freddo).

Attrezzature per la PROTEZIONE DEL CORPO/ALTRE PROTEZIONI PER LA PELLE

Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.

Indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:

rischi meccanici;

rischi termici (calore, fiamme e freddo);

sostanze chimiche;

agenti biologici;

radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;

radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.

Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.

Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore.

»

(3)   

L’allegato III della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)

(*) In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

I.   RISCHI FISICI

Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

FISICI - MECCANICI

Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti, dall’impatto con ostacoli e da getti ad alta pressione

Cranio

Casco protettivo

Lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e luoghi di lavoro sopraelevati

Lavori di rustico e lavori stradali

Installazione e disinstallazione di casseforme

Montaggio e installazione di impalcature

Lavori di montaggio e installazione

Demolizioni

Brillamenti

Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie

Lavori in prossimità di ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori

Lavori nel sottosuolo, nelle cave e negli scavi a cielo aperto

Lavori in forni industriali, serbatoi, container, macchinari, silos, tramogge e condotte

Linee di macellazione e sezionamento dei macelli

Movimentazione o trasporto e stoccaggio di carichi

Lavori forestali

Lavori su ponti d’acciaio, opere edili d’acciaio, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche

Lavori in terra e in roccia

Uso di estrattori di bulloni

Lavori presso altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie, laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, fonderie

Lavori che comportano spostamenti su biciclette e su cicli a propulsione meccanica

Edilizia

Opere di genio civile

Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Costruzione e manutenzione di infrastrutture

Industria siderurgica

Macelli

Smistamento ferroviario

Porti, trasporti e logistica

Industria forestale

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori di saldatura, molatura e tranciatura

Martellamento manuale

Lavori di mortasatura e scalpellatura

Lavorazione e finitura di pietre

Uso di estrattori di bulloni

Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

Fucinatura a stampo

Rimozione e frantumazione di schegge

Operazioni di sabbiatura

Uso di decespugliatori o motoseghe

Interventi chirurgici e dentistici

Edilizia

Opere di genio civile

Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Costruzione e manutenzione di infrastrutture

Industrie siderurgiche

Industrie metallurgiche e del legno

Lavori di intaglio su pietra

Giardinaggio

Assistenza sanitaria

Silvicoltura

Piedi e gambe (parti)

Calzature (scarpe, stivali ecc.) con puntale di sicurezza o protettivo

Calzature con protezione per il metatarso

Lavori di rustico e lavori stradali

Installazione e disinstallazione di casseforme

Montaggio e installazione di impalcature

Demolizioni

Brillamenti

Lavorazione e finitura di pietre

Lavori sulle linee di macellazione e sezionamento

Trasporto e stoccaggio

Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica

Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori di conserve

Produzione, lavorazione e finitura di vetri piani e cavi

Lavori di trasformazione e manutenzione

Lavori forestali

Impiego di calcestruzzo ed elementi prefabbricati con installazione e disinstallazione di casseforme

Lavori in cantieri edili e aree di deposito

Lavori sui tetti

Lavori su ponti d’acciaio, opere edili d’acciaio, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, gru, caldaie e centrali elettriche

Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e aerazione, montaggio di costruzioni metalliche

Lavori presso altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie, laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e trafilatura

Lavori nelle cave e negli scavi a cielo aperto, spostamento di ammassi di sterile

Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica

Rivestimento di fornaci nell’industria della ceramica

Smistamento ferroviario

Edilizia

Opere di genio civile

Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Costruzione e manutenzione di infrastrutture

Industria siderurgica

Macelli

Aziende di logistica

Industria manifatturiera

Industria vetraria

Industria forestale

Cadute a causa di scivolamento

Piedi

Calzature antiscivolo

Lavori su superfici scivolose

Lavori in ambienti umidi

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Macelli

Pulizie

Industria alimentare

Giardinaggio

Industria della pesca

Cadute dall’alto

Corpo intero

Attrezzature di protezione individuale per la prevenzione o l’arresto delle cadute dall’alto

Lavori su impalcature

Montaggio di elementi prefabbricati

Lavori sui piloni

Lavori sui tetti

Lavori su superfici verticali o in pendenza

Lavori in cabine sopraelevate di gru

Lavori in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori

Lavori in posizione sopraelevata su torri di trivellazione

Lavori in pozzi e fognature

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Manutenzione delle infrastrutture

Vibrazioni

Mani

Guanti protettivi

Impiego di attrezzi manuali

Industrie manifatturiere

Opere edili

Opere di genio civile

Compressione statica di parti del corpo

Ginocchia (parti delle gambe)

Ginocchiere

Posa di blocchi da pavimentazione, piastrelle e pietre da selciato

Edilizia

Opere di genio civile

Piedi

Calzature con puntali

Demolizioni

Movimentazione di carichi

Edilizia

Opere di genio civile

Trasporto e stoccaggio

Manutenzione

Lesioni meccaniche (abrasioni, perforazione, tagli, morsi, ferite anche da punta)

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Impiego di attrezzi manuali

Saldatura e fucinatura

Lavori di molatura e tranciatura

Scalpellatura

Lavorazione e finitura di pietre

Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

Fucinatura a stampo

Rimozione e frantumazione di schegge

Operazioni di sabbiatura

Uso di decespugliatori o motoseghe

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Manutenzione delle infrastrutture

Industrie siderurgiche

Industrie metallurgiche e del legno

Lavori di intaglio su pietra

Giardinaggio

Silvicoltura

Mani

Guanti di protezione dai rischi meccanici

Lavori su strutture d’acciaio

Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che i guanti rimangano impigliati nelle macchine

Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

Sostituzione dei coltelli delle taglierine

Lavori forestali

Lavori di giardinaggio

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Manutenzione delle infrastrutture

Industrie manifatturiere

Industria alimentare

Macellazione

Industria forestale

Avambracci

Protezione delle braccia

Disossamento e sezionamento

Industria alimentare

Macellazione

Tronco/addome/gambe

Ghette e grembiuli protettivi

Pantaloni resistenti alla perforazione (antitaglio)

Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

Lavori forestali

Industria alimentare

Macellazione

Industria forestale

Piedi

Calzature resistenti alla perforazione

Lavori di rustico e lavori stradali

Demolizione

Installazione e disinstallazione di casseforme

Lavori forestali

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Industria forestale

Rischio di rimanere impigliati o intrappolati

Corpo intero

Indumenti protettivi per l’uso nei casi in cui vi è il rischio di rimanere impigliati in componenti mobili

Rischio di rimanere impigliati in componenti di macchinari

Rischio di rimanere presi in componenti di macchinari

Rischio di rimanere presi con capi di vestiario in componenti di macchinari

Rischio di essere spazzati via

Meccanica

Fabbricazione di macchinari pesanti

Ingegneria

Edilizia

Agricoltura

FISICI - ACUSTICI

Rumore

Orecchie

Dispositivi di protezione dell’udito

Impiego di presse per metalli

Impiego di utensili pneumatici

Attività del personale a terra negli aeroporti

Impiego di utensili elettrici

Brillamenti

Battitura di pali e costipazione del terreno

Lavori nei settori del legname e tessile

Industria metallurgica

Industria manifatturiera

Edilizia

Opere di genio civile

Industria aeronautica

Lavori minerari

FISICI - TERMICI

Calore e/o fuoco

Volto/intera testa

Maschere e visiere da saldatori,

caschi/berretti anticalore o ignifughi, cappucci protettivi anticalore e/o antifiamma

Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

Impiego di pistole saldatrici per plastica

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Tronco/addome/gambe

Ghette e grembiuli protettivi

Saldatura e fucinatura

Fonditura

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Mani

Guanti anticalore e/o antifiamma

Saldatura e fucinatura

Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Avambracci

Soprammaniche

Saldatura e fucinatura

Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Piedi

Calzature anticalore e/o antifiamma

Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Servizi di manutenzione

Industria manifatturiera

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti anticalore e/o antifiamma

Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

Industria siderurgica

Industria metallurgica

Industria forestale

Freddo

Mani

Guanti antifreddo

Piedi

Calzature antifreddo

Lavori all’aperto in condizioni di freddo estremo

Lavori in impianti frigoriferi

Impiego di liquidi criogenici

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Industria alimentare

Agricoltura e pesca

Corpo intero o porzioni di esso, testa inclusa

Indumenti di protezione dal freddo

Lavori all’aperto con clima freddo

Lavori in impianti frigoriferi

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Industria alimentare

Agricoltura e pesca

Trasporto e stoccaggio

FISICI - ELETTRICI

Scossa elettrica (contatto diretto o indiretto)

Intera testa

Caschi isolanti dall’elettricità

Mani

Guanti isolanti dall’elettricità

Piedi

Calzature isolanti dall’elettricità

Corpo intero/mani/piedi

Attrezzature di protezione individuale conduttrici che devono essere indossate dagli operatori qualificati che lavorano sotto tensione con impianti elettrici aventi tensione nominale fino a 800 kV CA e a 600 kV CC

Lavori sotto tensione o in prossimità di componenti sotto tensione elettrica

Lavori su impianti elettrici

Produzione di energia

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Manutenzione di impianti industriali

Edilizia

Opere di genio civile

Elettricità statica

Mani

Guanti antistatici

Piedi

Calzature antistatiche/conduttrici

Corpo intero

Indumenti antistatici

Manipolazione di plastica e gomma

Versamento, raccolta o carico in serbatoi

Lavori in prossimità di elementi a carica elevata quali nastri trasportatori

Manipolazione di esplosivi

Industria manifatturiera

Industria dei mangimi

Stabilimenti di imballaggio e confezionamento

Produzione, stoccaggio o trasporto di esplosivi

FISICI - RADIAZIONI

Radiazioni non ionizzanti, compresa la luce solare (esclusa l’osservazione diretta)

Testa

Berretti e caschi

Lavori all’aperto

Agricoltura e pesca

Edilizia

Opere di genio civile

Occhi

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori che comportano esposizione al calore radiante

Attività presso forni e fonderie

Impiego di laser

Lavori all’aperto

Saldatura e ossitaglio

Soffiatura del vetro

Lampade germicide

Industrie siderurgiche

Industria manifatturiera

Agricoltura e pesca

Corpo intero (pelle)

Attrezzature di protezione individuale dai

raggi UV naturali e artificiali

Lavori all’aperto

Saldatura elettrica

Lampade allo xeno

Lampade germicide

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Produzione di energia

Manutenzione delle infrastrutture

Agricoltura e pesca

Industria forestale

Giardinaggio

Industria alimentare

Industria della plastica

Industria tipografica

Radiazioni ionizzanti

Occhi

Occhiali di protezione dalle radiazioni ionizzanti

Mani

Guanti di protezione dalle radiazioni ionizzanti

Attività in ambienti con raggi X

Attività nel settore della radiologia diagnostica

Impiego di prodotti radioattivi

Veterinaria

Assistenza sanitaria

Siti di rifiuti radioattivi

Produzione di energia

Tronco/addome/porzioni del corpo

Grembiuli di protezione dai raggi X

/camici/giacche/gonne di protezione dai raggi X

Attività in ambienti con raggi X

Attività nel settore della radiologia diagnostica

Assistenza sanitaria

Veterinaria

Odontoiatria

Urologia

Chirurgia

Radiologia interventistica

Laboratori

Testa

Copricapi

Attrezzature di protezione individuale per prevenire l’insorgenza di patologie come i tumori cerebrali

Ambienti di lavoro e strutture in cui si usano raggi X a fini medici

Assistenza sanitaria

Veterinaria

Odontoiatria

Urologia

Chirurgia

Radiologia interventistica

Porzioni del corpo

Attrezzature di protezione della tiroide

Attrezzature di protezione delle gonadi

Attività in ambienti con raggi X

Attività nel settore della radiologia diagnostica

Assistenza sanitaria

Veterinaria

Corpo intero

Indumenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti

Attività nel settore della radiologia diagnostica

Impiego di prodotti radioattivi

Produzione di energia

Siti di rifiuti radioattivi

II.   RISCHI CHIMICI (inclusi i nanomateriali)

Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

CHIMICI - AEROSOL

Solidi (polveri, fumi, fibre

e nanomateriali)

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

Demolizione

Brillamenti

Carteggiatura e levigatura di superfici

Lavori in presenza di amianto

Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

Saldatura

Lavori da spazzacamino

Lavori sui rivestimenti di forni e siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri

Lavori in prossimità di colate nelle siviere qualora sia prevedibile che si sprigionino fumi di metalli pesanti

Lavori in zone di caricamento di altoforni

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Industrie siderurgiche

Industrie metallurgiche e del legno

Industria automobilistica

Lavori di intaglio su pietra

Industria farmaceutica

Servizi sanitari

Preparazione di citostatici

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

e creme protettive quali protezioni supplementari/accessorie

Lavori in presenza di amianto

Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Manutenzione di impianti industriali

Corpo intero

Indumenti di protezione dalle particelle solide

Demolizione

Lavori in presenza di amianto

Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

Lavori da spazzacamino

Preparazione di prodotti fitosanitari

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Manutenzione di impianti industriali

Agricoltura

Occhi

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavorazione del legno

Lavori stradali

Industria mineraria

Industrie metallurgiche e del legno

Opere di genio civile

Liquidi

(nebbie)

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

Trattamento delle superfici (verniciatura, sabbiatura)

Pulizia delle superfici

Industria metallurgica

Industria manifatturiera

Industria automobilistica

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

Trattamento delle superfici

Pulizia delle superfici

Impiego di spray liquidi

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di sostanze detergenti corrosive

Industria metallurgica

Industria manifatturiera

Industria automobilistica

Corpo intero

Indumenti di protezione dai rischi chimici

Trattamento delle superfici

Pulizia delle superfici

Industria metallurgica

Industria manifatturiera

Industria automobilistica

CHIMICI - LIQUIDI

Immersione

Schizzi, spruzzi e getti

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

Impiego di spray liquidi

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

Lavorazione di materiali di rivestimento

Concia

Lavori presso parrucchieri e centri estetici

Industria tessile e dell’abbigliamento

Industria delle pulizie

Industria automobilistica

Centri estetici e parrucchieri

Avambracci

Soprammaniche di protezione dai rischi chimici

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

Pulizie

Industria chimica

Industria delle pulizie

Industria automobilistica

Piedi

Stivali di protezione dai rischi chimici

Impiego di spray liquidi

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

Industria tessile e dell’abbigliamento

Industria delle pulizie

Industria automobilistica

Corpo intero

Indumenti di protezione dai rischi chimici

Impiego di spray liquidi

Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

Pulizie

Industria chimica

Industria delle pulizie

Industria automobilistica

Agricoltura

CHIMICHI - GAS E VAPORI

Gas e vapori

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dai gas

Trattamento delle superfici (verniciatura, sabbiatura)

Pulizia delle superfici

Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

Lavori all’interno di cisterne e digestori

Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

Lavori da spazzacamino

Disinfettanti e sostanze detergenti corrosive

Lavori in prossimità di convertitori di gas e di condotte di gas d’altoforno

Industria metallurgica

Industria automobilistica

Industria manifatturiera

Industria delle pulizie

Produzione di bevande alcoliche

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria chimica

Industria petrolchimica

Mani

Guanti di protezione dai rischi chimici

Trattamento delle superfici

Pulizia delle superfici

Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

Lavori all’interno di cisterne e digestori

Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

Industria metallurgica

Industria automobilistica

Industria manifatturiera

Produzione di bevande alcoliche

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria chimica

Industria petrolchimica

Corpo intero

Indumenti di protezione dai rischi chimici

Trattamento delle superfici

Pulizia delle superfici

Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

Lavori all’interno di cisterne e digestori

Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

Industria metallurgica

Industria automobilistica

Industria manifatturiera

Produzione di bevande alcoliche

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria chimica

Industria petrolchimica

Occhi

Occhiali, maschere e schermi facciali

Verniciatura a spruzzo

Lavorazione del legno

Attività estrattive

Industria automobilistica

Industria manifatturiera

Industria mineraria

Industria chimica

Industria petrolchimica

III.   AGENTI BIOLOGICI

Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - AEROSOL

Solidi e liquidi

Apparato respiratorio

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Produzione biochimica

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - LIQUIDI

Contatto diretto e indiretto

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali (morsi, punture)

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Industria forestale

Schizzi, spruzzi e getti

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Avambracci

Soprammaniche di protezione dai microrganismi

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Piedi/gambe

Ghette e copristivali protettivi

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Corpo intero

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - MATERIALI, PERSONE, ANIMALI ecc.

Contatto diretto e indiretto

Mani

Guanti di protezione dai microrganismi

Corpo intero o porzioni di esso

Indumenti di protezione dagli agenti biologici

Occhi e/o volto

Occhiali, maschere e schermi facciali

Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali (morsi, punture)

Lavori in presenza di agenti biologici

Assistenza sanitaria

Cliniche veterinarie

Laboratori di analisi

Laboratori di ricerca

Case di riposo

Assistenza domiciliare

Impianti di trattamento delle acque reflue

Impianti di trattamento dei rifiuti

Industria alimentare

Industria forestale

IV.   ALTRI RISCHI

Rischi

Parte del corpo interessata

Tipo di attrezzatura di protezione individuale

Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

Settori e rami industriali

Mancanza di visibilità

Corpo intero

Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore

Lavori in zone in cui circolano veicoli

Lavori di asfaltatura e di segnalazione stradale

Lavori ferroviari

Guida di mezzi di trasporto

Attività del personale a terra negli aeroporti

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Lavori minerari

Servizi di trasporto, trasporto di passeggeri

Carenza di ossigeno

Apparato respiratorio

Dispositivi isolanti di protezione delle vie respiratorie

Lavori in ambienti chiusi

Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

Lavori all’interno di cisterne e digestori

Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

Lavori in pozzetti, canali e altri ambienti sotterranei collegati alla rete fognaria

Produzione di bevande alcoliche

Opere di genio civile

Industria chimica

Industria petrolchimica

Apparato respiratorio

Attrezzature per immersione

Lavori sottomarini

Opere di genio civile

Annegamento

Corpo intero

Giubbotto salvagente

Lavori sull’acqua o presso l’acqua

Lavori in mare

Lavori negli aeroplani

Industria della pesca

Industria aeronautica

Edilizia

Opere di genio civile

Cantieristica navale

Darsene e porti

».

(1)  In determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la pelle dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, «complemento o accessorio» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425.