18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/14 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/990 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2019
che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 22,
vista la direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nelle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE le specie che rientrano nel loro campo di applicazione sono elencate in una tabella a due colonne, una delle quali indica il nome scientifico delle specie mentre l'altra contiene una o più denominazioni comuni per ciascuna specie. |
(2) |
Alcune varietà di specie di ortaggi appartengono alle specie indicate con i loro nomi scientifici, ma non ai tipi di varietà descritti dalle denominazioni comuni. È pertanto necessario specificare se una varietà rientra o no nel campo di applicazione delle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. |
(3) |
Tale specificazione dovrebbe tener conto del fatto che, mentre alcune varietà di diverse specie di ortaggi sono ampiamente commercializzate nell'Unione, altre sono limitate ai mercati nazionali o regionali. Di conseguenza non sarebbe appropriato includere tutte le varietà di tali specie di ortaggi. È pertanto opportuno specificare che per alcune specie devono essere incluse tutte le varietà, mentre per altre specie dovrebbero essere incluse solo determinate varietà. |
(4) |
Il Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate (ICNCP) ha introdotto la categoria formale «gruppo» per classificare le varietà delle specie coltivate. La categoria «gruppo» è uno strumento adeguato per definire le varietà appartenenti a una determinata specie che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. |
(5) |
Al fine di specificare se sono incluse tutte le varietà di una specie di ortaggi o solo alcuni gruppi, si dovrebbero modificare le tabelle delle specie riportate nelle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. I rispettivi nomi botanici delle specie di ortaggi e i nomi dei gruppi che vi appartengono dovrebbero essere indicati in ordine gerarchico per evitare eventuali ambiguità per quanto riguarda la gamma delle varietà delle specie interessate. |
(6) |
L'utilizzo dell'ibridazione interspecifica e intraspecifica delle varietà può determinare varietà di specie di ortaggi che non sono comprese in alcuna specie o alcun gruppo definito. Affinché tali tipi di varietà siano inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE, l'elenco delle specie dovrebbe comprendere gli ibridi tra le specie e i gruppi indicati nell'elenco riportato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva. |
(7) |
I gruppi indicati nell'elenco dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE dovrebbero essere riportati anche, ove opportuno, negli elenchi dell'allegato II, punto 3, lettera a), e dell'allegato III, punto 2, di tale direttiva. |
(8) |
Le direttive 2002/55/CE, 2008/72/CE e 93/61/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
(9) |
Inoltre la direttiva 93/61/CEE attua l'articolo 4 della direttiva 92/33/CE del Consiglio (4), abrogato e sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2008/72/CE. L'allegato della direttiva 93/61/CEE contiene una scheda relativa ai requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di ortaggi in cui sono elencati le specie e gli organismi nocivi in grado di incidere sulla loro qualità. |
(10) |
Le denominazioni botaniche di alcune specie elencate nella direttiva 93/61/CEE dovrebbero essere aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, nell'ambito dell'aggiornamento della rispettiva scheda. |
(11) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2002/55/CE
La direttiva 2002/55/CE è modificata conformemente all'allegato, parte A, della presente direttiva.
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2008/72/CE
L'allegato II della direttiva 2008/72/CE è sostituito dal testo figurante nell'allegato, parte B, della presente direttiva.
Articolo 3
Modifiche della direttiva 93/61/CEE
L'allegato della direttiva 93/61/CEE è modificato conformemente all'allegato, parte C, della presente direttiva.
Articolo 4
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(2) GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28.
(3) GU L 250 del 7.10.1993, pag. 19.
(4) Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1).
ALLEGATO
PARTE A
La direttiva 2002/55/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
Tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati.»; |
2) |
nell'allegato II, punto 3, lettera a), nella prima colonna della tabella, le voci tra «Asparagus officinalis» e «Cichorium endivia» sono sostituite dalle seguenti:
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3) |
nell'allegato III, punto 2, nella prima colonna della tabella, le voci tra «Capsicum annuum» e «Cichorium endivia» sono sostituite dalle seguenti:
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PARTE B
«ALLEGATO II
Elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Allium cepa L.
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Allium fistulosum L. (cipolletta)
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Allium porrum L. (porro)
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Allium sativum L. (aglio)
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Allium schoenoprasum L. (erba cipollina)
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Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfoglio)
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Apium graveolens L.
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Asparagus officinalis L. (asparago)
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Beta vulgaris L.
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Brassica oleracea L.
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Brassica rapa L.
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Capsicum annuum L. (peperoncino rosso o peperone)
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Cichorium endivia L. (indivia)
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Cichorium intybus L.
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Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (cocomero)
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Cucumis melo L. (melone)
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Cucumis sativus L.
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Cucurbita maxima Duchesne (zucca)
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Cucurbita pepo L. (zucca, comprese la zucca comune e la zucchina pâtisson mature, o zucchina, compresa la zucchina pâtisson immatura)
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Cynara cardunculus L.
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Daucus carota L. (carota e carota da foraggio)
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Foeniculum vulgare Mill. (finocchio)
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Lactuca sativa L. (lattuga)
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Solanum lycopersicum L. (pomodoro)
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Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
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Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna)
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Phaseolus vulgaris L.
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Pisum sativum L.
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Raphanus sativus L.
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Rheum rhabarbarum L. (rabarbaro)
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Scorzonera hispanica L. (scorzonera)
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Solanum melongena L. (melanzana)
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Spinacia oleracea L. (spinacio)
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Valerianella locusta (L.) Laterr. (valerianella o lattughella)
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Vicia faba L. (fava)
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Zea mays L.
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PARTE C
Nell'allegato della direttiva 93/61/CEE la colonna «Genere o specie» è così modificata:
a) |
i termini «Allium ascalonicum» sono sostituiti dai termini «Allium cepa – gruppo aggregatum»; |
b) |
i termini «Allium cepa» sono sostituiti dai termini «Allium cepa – gruppo cepa»; |
c) |
i termini «Brassica pekinensis» sono sostituiti dai termini «Brassica rapa – gruppo cavolo cinese»; |
d) |
i termini «Lycopersicon lycopersicum» sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum». |