12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/1


DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. Anche se la plastica svolge un ruolo utile nell’economia e trova applicazioni essenziali in molti settori, il suo uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica di cui alla comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare» nel contesto del piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo «L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare», la Commissione ha concluso che, perché il ciclo di vita della plastica diventi circolare, occorre trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la dispersione di rifiuti di plastica nell’ambiente in cui viviamo, in particolare nell’ambiente marino. La Strategia europea per la plastica rappresenta un passo avanti verso l’istituzione di un’economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili. Il considerevole impatto negativo di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, la salute e l’economia rende necessaria l’istituzione di un quadro giuridico specifico per ridurre efficacemente detto impatto negativo.

(2)

La presente direttiva promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l’obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Tale tipo di prevenzione dei rifiuti è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La presente direttiva contribuirà al conseguimento dell’obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU): garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, che è parte dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015. Preservando il valore dei prodotti e dei materiali il più a lungo possibile e generando meno rifiuti, l’economia dell’Unione può diventare più competitiva e più resiliente, riducendo al contempo la pressione su risorse preziose e sull’ambiente.

(3)

I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale di dimensioni sempre più vaste. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l’obiettivo 14 di sviluppo sostenibile dell’ONU: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. L’Unione deve fare la sua parte nel prevenire il problema dei rifiuti marini e trovarvi una soluzione in quanto ente normatore a livello internazionale. A tal proposito, l’Unione collabora con i partner in diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e l’ONU per promuovere un’azione concertata e la presente direttiva fa parte degli sforzi profusi dall’Unione in merito. Al fine di rendere efficaci tali sforzi, è importante altresì che le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione non comportino un aumento dei rifiuti marini altrove.

(4)

In conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) (5), della convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e altre materie (convenzione di Londra) del 1972 e relativo protocollo del 1996 (protocollo di Londra), dell’allegato V della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973, come modificata dal suo protocollo del 1978, e della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 22 marzo 1989 (6), nonché della legislazione dell’Unione in materia di rifiuti, vale a dire la direttiva 2008/98/CE e la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), gli Stati membri sono tenuti ad assicurare una sana gestione dei rifiuti per prevenire e ridurre i rifiuti marini provenienti da fonti sia marittime che terrestri. In conformità della normativa dell’Unione sulle acque, vale a dire le direttive 2000/60/CE (8) e 2008/56/CE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri sono inoltre tenuti a trovare una soluzione alla dispersione di rifiuti in mare laddove compromette il raggiungimento del buono stato ecologico delle rispettive acque marine, anche come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 dell’ONU.

(5)

Nell’Unione, dall’80 all’85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 % del totale. I prodotti di plastica monouso comprendono un’ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono pertanto a diventare rifiuti. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non è raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono pertanto un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini, mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.

(6)

Una gestione corretta dei rifiuti rimane essenziale per prevenire la dispersione di tutti i rifiuti, rifiuti marini compresi. La legislazione dell’Unione in vigore, vale a dire le direttive 2008/98/CE, 2000/59/CE, 2000/60/CE e 2008/56/CE e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (10), e gli strumenti politici offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e agli obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell’Unione, per esempio l’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e l’obiettivo della strategia europea per la plastica per assicurare che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato dell’Unione siano riutilizzabili o facilmente riciclati. Tuttavia, l’incidenza di tali misure sui rifiuti marini non è sufficiente e vi sono differenze di portata e livello di ambizione tra le misure nazionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti marini. Alcune di queste misure, d’altra parte, in particolare le restrizioni di mercato dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell’Unione.

(7)

Per concentrare gli sforzi là dove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo quei prodotti di plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione, come anche gli attrezzi da pesca contenenti plastica e i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile. Si stima che i prodotti di plastica monouso cui si riferiscono le misure della presente direttiva rappresentino circa l’86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell’Unione. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contenitori in vetro e in metallo per bevande, dato che questi non sono tra i prodotti di plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione.

(8)

Le microplastiche non rientrano direttamente nell’ambito di applicazione della presente direttiva, ma contribuiscono ai rifiuti marini e l’Unione dovrebbe pertanto adottare un approccio globale al problema. È opportuno che l’Unione incoraggi tutti i produttori a limitare rigorosamente le microplastiche nelle loro formulazioni.

(9)

L’inquinamento terrestre e la contaminazione del suolo con oggetti di plastica di grandi dimensioni e con i frammenti o le microplastiche che ne derivano possono essere significativi e questi tipi di plastica possono disperdersi nell’ambiente marino.

(10)

La presente direttiva è una lex specialis rispetto alla direttiva 94/68/CE e alla direttiva 2008/98/CE. In caso di conflitto tra dette direttive e la presente direttiva, quest’ultima dovrebbe prevalere per quanto attiene al suo ambito di applicazione. È quanto avviene per le restrizioni all’immissione sul mercato. La presente direttiva integra le direttive 94/62/CE e 2008/98/CE e la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) in particolare per quanto riguarda le misure di riduzione del consumo, i requisiti sui prodotti, i requisiti di marcatura e la responsabilità estesa del produttore.

(11)

I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un’ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita come un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati, ai sensi della definizione di «sostanze non modificate chimicamente» di cui all’articolo 3, punto 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), non dovrebbero essere inclusi nella presente direttiva poiché sono presenti naturalmente nell’ambiente. Pertanto, ai fini della presente direttiva, la definizione di polimero di cui all’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo. Vernici, inchiostri e adesivi non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva e tali materiali polimerici non dovrebbero pertanto rientrare nella definizione.

(12)

Per definire chiaramente l’ambito di applicazione della presente direttiva è necessario definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti. I prodotti di plastica monouso sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati. Le salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico dovrebbero del pari rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, mentre le salviette umidificate per uso industriale dovrebbero essere escluse. Per chiarire ulteriormente se un prodotto sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, è opportuno che la Commissione sviluppi linee guida sui prodotti di plastica monouso. In considerazione dei criteri definiti nella presente direttiva, sono esempi di contenitori per alimenti da considerare prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i seguenti contenitori: contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci. Sono esempi di contenitori per alimenti che non devono essere considerati prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.

Sono esempi di contenitori per bevande da considerare prodotti di plastica monouso: bottiglie per bevande o imballaggi compositi per bevande utilizzati per birra, vino, acqua, bibite rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee o latte, ma non tazze per bevande, in quanto queste rientrano in una categoria distinta di prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva. Dato che non rientrano tra i prodotti di plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione, i contenitori in vetro e metallo per bevande non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva. È tuttavia opportuno che nell’ambito della revisione della presente direttiva la Commissione valuti, tra l’altro, tappi e coperchi di plastica utilizzati per contenitori in vetro e metallo per bevande.

(13)

I prodotti di plastica monouso disciplinati dalla presente direttiva dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell’Unione.

(14)

Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie, per esempio stabilendo obiettivi nazionali di riduzione del consumo, per conseguire un’ambiziosa e duratura riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l’igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l’informazione dei consumatori o gli obblighi di tracciabilità di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 (14), (CE) n. 852/2004 (15) e (CE) n. 1935/2004 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio e altra legislazione pertinente in materia di sicurezza alimentare, igiene ed etichettatura. Gli Stati membri dovrebbero essere quanto più ambiziosi possibile per quanto riguarda tali misure, che dovrebbero portare a un’inversione sostanziale della tendenza al consumo crescente e a una riduzione quantitativa misurabile. Dette misure dovrebbero tenere conto dell’impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, anche quando sono rinvenuti nell’ambiente marino, e dovrebbero rispettare la gerarchia dei rifiuti.

Laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, dovrebbero provvedere affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’impiego di prodotti adatti a un uso multiplo e che, dopo essere divenuti rifiuti, possano essere preparati per essere riutilizzati e riciclati.

(15)

Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili e anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l’incidenza negativa di tali prodotti di plastica monouso sull’ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l’immissione sul mercato. In tal modo, sarebbe promosso il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione. Le restrizioni dell’immissione sul mercato introdotte nella presente direttiva dovrebbero riguardare anche i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile, poiché tale tipo di plastica non si biodegrada correttamente e contribuisce dunque all’inquinamento ambientale da microplastica, non è compostabile, incide negativamente sul riciclaggio della plastica convenzionale e non presenta dimostrati vantaggi sotto il profilo ambientale. Considerate la forte prevalenza dei rifiuti di polistirene espanso nell’ambiente marino e la disponibilità di alternative, è inoltre opportuno limitare i contenitori monouso per alimenti e bevande e le tazze per bevande in polistirene espanso.

(16)

I filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica sono il secondo articolo di plastica monouso più frequentemente rinvenuto sulle spiagge dell’Unione. È necessario ridurre l’enorme impatto ambientale causato dai rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica che sono gettati direttamente nell’ambiente. Dall’innovazione e dallo sviluppo dei prodotti ci si aspettano valide alternative ai filtri contenenti plastica e devono essere accelerati. I regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica dovrebbero incoraggiare innovazioni che portino allo sviluppo di alternative sostenibili ai prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere un’ampia gamma di misure tese a ridurre la dispersione nell’ambiente dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica.

(17)

I tappi e coperchi di plastica dei contenitori utilizzati per bevande sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione. Pertanto, i contenitori per bevande che sono prodotti di plastica monouso dovrebbero poter essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti di progettazione che riducono in modo significativo la dispersione nell’ambiente dei tappi e coperchi di plastica. Per i contenitori per bevande che sono sia prodotti che imballaggi di plastica monouso, detto requisito si aggiunge ai requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa la riciclabilità) degli imballaggi di cui all’allegato II della direttiva 94/62/CE.

Al fine di facilitare la conformità al requisito di progettazione del prodotto e garantire il buon funzionamento del mercato interno, è necessario elaborare una norma armonizzata adottata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e il rispetto di tale norma dovrebbe dar luogo a una presunzione di conformità a tali requisiti. L’elaborazione tempestiva di una norma armonizzata è pertanto assolutamente prioritaria nel garantire l’attuazione efficace della presente direttiva. È opportuno prevedere tempo sufficiente per elaborare la norma armonizzata e per permettere ai produttori di adattare le rispettive catene di produzione al requisito di progettazione del prodotto. Onde garantire l’uso circolare della plastica, è necessario promuovere la diffusione dei materiali riciclati sul mercato. È opportuno pertanto introdurre requisiti che prevedano un contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande.

(18)

I prodotti di plastica dovrebbero essere fabbricati tenendo conto di tutta la loro durata di vita. La progettazione dei prodotti di plastica dovrebbe sempre tenere conto delle fasi di produzione e utilizzo nonché della riutilizzabilità e riciclabilità del prodotto. Nel quadro del riesame di cui all’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 94/62/CE, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proprietà relative dei diversi materiali di imballaggio, ivi compresi i materiali compositi, sulla base di valutazioni del ciclo di vita, considerando in particolare gli aspetti della prevenzione e della progettazione per la circolarità dei rifiuti.

(19)

La presenza di sostanze chimiche pericolose in assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi dovrebbe essere scongiurata nell’interesse della salute delle donne. Nell’ambito del processo di restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno che la Commissione valuti ulteriori limitazioni relativamente a tali sostanze.

(20)

Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell’ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell’ambiente. Lo smaltimento nelle reti fognarie può inoltre causare notevoli danni economici a dette reti ostruendo le pompe e intasando le tubature. Per tali prodotti, spesso vi è una significativa carenza di informazioni per quanto concerne le caratteristiche materiali del prodotto o i corretti metodi di smaltimento. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette opzioni di gestione dei rifiuti per il prodotto o quali sono metodi di smaltimento dei rifiuti che devono essere evitati per il prodotto in linea con la gerarchia dei rifiuti, e alla presenza di plastica nel prodotto, nonché alla risultante incidenza negativa che la dispersione nell’ambiente o altri metodi di smaltimento improprio del prodotto esercitano sull’ambiente. La marcatura dovrebbe, se del caso, trovarsi o sull’imballaggio del prodotto oppure direttamente sul prodotto stesso. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire specifiche armonizzate per la marcatura, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l’efficacia e la comprensione. I requisiti di marcatura sono già richiesti per gli attrezzi da pesca a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(21)

Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i necessari costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti. Detti costi non dovrebbero superare quelli necessari per fornire tali servizi in modo economicamente efficiente e dovrebbero essere fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati.

(22)

La direttiva 2008/98/CE stabilisce requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dalla loro modalità di attuazione mediante atto legislativo oppure per mezzo di accordi ai sensi della presente direttiva. La pertinenza di alcuni requisiti dipende dalle caratteristiche del prodotto. La raccolta differenziata non è necessaria per garantire il corretto trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti per i prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica, le salviette umidificate e i palloncini. Non dovrebbe pertanto essere obbligatorio introdurre la raccolta differenziata per questi prodotti. La presente direttiva dovrebbe stabilire requisiti di responsabilità estesa del produttore in aggiunta a quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, come quello che impone ai produttori di taluni prodotti di plastica monouso di coprire i costi di rimozione dei rifiuti. Dovrebbe altresì essere possibile ricomprendere i costi per la creazione delle specifiche infrastrutture per la raccolta dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco, quali appositi contenitori nei punti in cui avviene più frequentemente la dispersione nell’ambiente. La metodologia di calcolo dei costi per rimuovere i rifiuti dovrebbe tener conto di considerazioni sulla proporzionalità. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, gli Stati membri dovrebbero poter determinare contributi finanziari per i costi relativi alla rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi pluriennali.

(23)

L’alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca gettati in mare, compresi quelli abbandonati e perduti, indica che gli attuali requisiti di legge di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle direttive 2000/59/CE e 2008/98/CE non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette istituito a norma della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) rappresenta un sistema per eliminare l’incentivo per le navi a scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano la responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca e i componenti degli attrezzi da pesca contenenti plastica per assicurarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti rispettosa dell’ambiente, in particolare il riciclaggio.

(24)

Nel quadro di una responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, gli Stati membri dovrebbero monitorare e valutare, in linea con gli obblighi di rendicontazione di cui alla presente direttiva, gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

(25)

Se, da una parte, tutti i rifiuti marini contenenti plastica comportano un rischio per l’ambiente e la salute umana ed è opportuno eliminarli, è opportuno, d’altra parte, tener conto di considerazioni di proporzionalità. In questo senso i pescatori e i fabbricanti artigianali di attrezzi da pesca contenenti plastica non dovrebbero essere considerati produttori e non dovrebbero essere ritenuti responsabili dell’adempimento degli obblighi del produttore relativamente alla responsabilità estesa del produttore.

(26)

Incentivi economici e di altro tipo tesi a sostenere scelte sostenibili dei consumatori e a promuovere un comportamento responsabile da parte dei consumatori possono essere strumenti efficaci per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

(27)

Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso, sono tra i rifiuti marini più frequentemente rinvenuti sulle spiagge nell’Unione. Ciò è dovuto all’inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficaci. È opportuno, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Mentre l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti prevede che questi siano tenuti separati in base al tipo e alla natura, dovrebbe essere possibile raccogliere insieme determinati tipi di rifiuti, a condizione che ciò non impedisca un riciclaggio di elevata qualità in linea con la gerarchia dei rifiuti conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE. La definizione dell’obiettivo di raccolta differenziata dovrebbe basarsi sulla quantità di bottiglie per bevande di plastica monouso immesse sul mercato in uno Stato membro o, in alternativa, sulla quantità di rifiuti di bottiglie per bevande di plastica monouso generati in uno Stato membro. Nel calcolo della quantità dei rifiuti generati in uno Stato membro si dovrebbe tenere debitamente conto di tutti i rifiuti di bottiglie per bevande di plastica monouso generati, compresi quelli che vengono abbandonati anziché essere conferiti nei sistemi di raccolta dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l’obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore, istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. Ciò avrà un’incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l’imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali. Contribuirà inoltre a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

(28)

Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell’ambiente e altri metodi di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, è necessario che i consumatori di prodotti di plastica monouso e gli utenti di attrezzi da pesca contenenti plastica siano correttamente informati della disponibilità di alternative riutilizzabili e sistemi di riutilizzo, delle migliori modalità di gestione dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia di corretta gestione dei rifiuti e dell’impatto ambientale delle cattive prassi, nonché della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca e dell’impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a fornire queste informazioni a tali consumatori e utenti. Le informazioni non dovrebbero avere contenuto promozionale che favorisca l’uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all’uso del prodotto. Nell’ambito dell’obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.

(29)

L’obiettivo della presente direttiva è tutelare l’ambiente e la salute umana. La Corte di giustizia ha più volte dichiarato incompatibile con il carattere vincolante attribuito a una direttiva in forza dell’articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, escludere, in linea di principio, che l’obbligo imposto da una direttiva possa essere fatto valere dagli interessati. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva che persegue gli obiettivi di prevenire e ridurre l’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente acquatico.

(30)

È importante monitorare i livelli di rifiuti marini nell’Unione al fine di valutare l’attuazione della presente direttiva. Conformemente alla direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri devono monitorare regolarmente le proprietà e le quantità dei rifiuti marini, compresi quelli di plastica. Questi dati di monitoraggio devono essere comunicati anche alla Commissione.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(32)

A norma del punto 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19), la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell’attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi delle direttive 2008/56/CE e 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l’opportunità di ulteriori misure, inclusa la definizione, a livello di Unione, di obiettivi di riduzione per il 2030 e oltre, e per esaminare se, alla luce del monitoraggio dei rifiuti marini nell’Unione, sia necessaria una revisione dell’allegato contenente l’elenco dei prodotti di plastica monouso e se l’ambito di applicazione della presente direttiva possa essere ampliato così da includere altri prodotti monouso.

(33)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva per quanto riguarda la metodologia di calcolo e di verifica del consumo annuale dei prodotti di plastica monouso per i quali sono stati definiti obiettivi di riduzione del consumo, le regole per il calcolo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi sul contenuto minimo riciclato per le bottiglie per bevande di plastica monouso, le specifiche tecniche per la marcatura da apporre su determinati prodotti di plastica monouso, la metodologia di calcolo e di verifica degli obiettivi di raccolta per i prodotti di plastica monouso per i quali sono stati stabiliti obiettivi di raccolta differenziata e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in merito all’attuazione della presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (20)

(34)

È opportuno consentire agli Stati membri di decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti taluni requisiti.

(35)

La lotta alla dispersione dei rifiuti è uno sforzo condiviso tra autorità competenti, produttori e consumatori. Le autorità pubbliche, ivi comprese le istituzioni dell’Unione, dovrebbero dare l’esempio.

(36)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica oxo-degradabile e attrezzi da pesca contenenti plastica sull’ambiente e sulla salute umana, e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

2.   Qualora la presente direttiva confligga con le direttive 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

2)   «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

3)   «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

4)   «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

5)   «rifiuto di attrezzo da pesca»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

6)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;

7)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

8)   «norma armonizzata»: una norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

9)   «rifiuto»: il rifiuto definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

10)   «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

11)   «produttore»:

a)

la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); o

b)

la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

12)   «raccolta»: la raccolta definita all’articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

13)   «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all’articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;

14)   «trattamento»: il trattamento definito all’articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

15)   «imballaggio»: l’imballaggio definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;

16)   «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

17)   «impianto portuale di raccolta»: l’impianto portuale di raccolta definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE;

18)   «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2014/40/UE.

Articolo 4

Riduzione del consumo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.

Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica. Gli Stati membri integrano le misure descritte nei piani o nei programmi di cui all’articolo 11 in occasione del primo aggiornamento successivo di tali piani o programmi, conformemente ai pertinenti atti legislativi dell’Unione che disciplinano tali piani o programmi, o in qualsiasi altro programma specificamente elaborato a tal fine.

Le misure possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale e accordi di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati.

Le misure adottate a norma del presente paragrafo sono proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), ove quest’ultima lo imponga.

Al fine di ottemperare al primo comma, ogni Stato membro monitora i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate e riferisce alla Commissione sui progressi compiuti ai sensi del paragrafo 2 e dell’articolo 13, paragrafo 1 in vista di definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per la riduzione del consumo.

2.   Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 5

Restrizioni all’immissione sul mercato

Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

Articolo 6

Requisiti dei prodotti

1.   Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.

2.   Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

3.   Entro il 3 ottobre 2019 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1. Tali norme riguardano in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.

4.   A decorrere dalla data di pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 3 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1, che sono conformi a dette norme o loro parti, si presumono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

5.   Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, ciascuno Stato membro garantisce che:

a)

a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contengano almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione; e

b)

a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato contengano almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione.

Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione adotta atti d’esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi definiti al primo comma del presente paragrafo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7

Requisiti di marcatura

1.   Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato rechi sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

a)

le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e

b)

la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Le specifiche armonizzate per la marcatura sono stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 2.

2.   Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1 che:

a)

dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punti 1), 2) e 3), dell’allegato sia apposta sull’imballaggio per la vendita e sull’imballaggio multiplo di tali prodotti. Qualora le unità di vendita multiple siano raggruppate presso il punto di vendita, ciascuna unità è corredata della marcatura sull’imballaggio. Non si deve richiedere marcatura per gli imballaggi di superficie inferiore a 10 cm2;

b)

dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punto 4), dell’allegato sia apposta sul prodotto stesso; e

c)

tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori.

L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

3.   Le disposizioni del presente articolo concernenti i prodotti del tabacco si aggiungono a quelle stabilite nella direttiva 2014/40/UE.

Articolo 8

Responsabilità estesa del produttore

1.   Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato immessi sul mercato degli Stati membri.

2.   Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’allegato della presente direttiva coprano i costi conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE e, nella misura in cui non sia già contemplato, coprano i seguenti costi:

a)

i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva relativamente ai suddetti prodotti;

b)

i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e

c)

i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

3.   Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell’allegato coprano almeno i seguenti costi:

a)

i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10relativamente ai suddetti prodotti;

b)

i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e

c)

i costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/98/CE.

Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che i produttori coprano inoltre i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

4.   I costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati. I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo è elaborata in maniera che consenta di fissare i costi della rimozione dei rifiuti in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, gli Stati membri possono determinare contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.

La Commissione pubblica orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, sul costo di rimozione dei rifiuti di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   Gli Stati membri definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti soggetti coinvolti.

Riguardo all’imballaggio, detti ruoli e responsabilità sono definiti in linea con la direttiva 94/62/CE.

6.   Ogni Stato membro consente ai produttori stabiliti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo mercato di designare una persona giuridica o fisica, stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi del produttore connessi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.

7.   Ogni Stato membro provvede a che un produttore stabilito sul suo territorio, che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro in cui non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato in tale altro Stato membro. Il rappresentante autorizzato è la persona responsabile per l’adempimento degli obblighi del produttore, a norma della presente direttiva, nel territorio di detto altro Stato membro.

8.   Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato.

Gli Stati membri che hanno acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE, fissano un tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.

Gli Stati membri monitorano gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica raccolti e lo comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, in vista di definire obiettivi quantitativi di raccolta vincolanti a livello dell’Unione.

9.   Per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta adeguati in conformità della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca nel diritto dell’Unione in materia di impianti portuali di raccolta.

Fatte salve le misure tecniche di cui al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (24), la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita.

Articolo 9

Raccolta differenziata

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:

a)

entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;

b)

entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.

I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato immessi sul mercato in uno Stato membro possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro:

a)

istituire sistemi di cauzione-rimborso;

b)

stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

Il primo comma si applica fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

2.   La Commissione facilita lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra gli Stati membri sulle misure appropriate per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, tra l’altro sui sistemi di cauzione-rimborso. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni e della condivisione di migliori prassi.

3.   Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al paragrafo 1. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 10

Misure di sensibilizzazione

Gli Stati membri adottano misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

a)

la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

b)

l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; e

c)

l’impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

Articolo 11

Coordinamento delle misure

Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883.

Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della presente direttiva sono conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Gli Stati membri incoraggiano, ove possibile, l’uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

Articolo 12

Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso

Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all’allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.

Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblica orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, se del caso.

Articolo 13

Sistemi di informazione e relazioni

1.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato che sono stati immessi sul loro mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1;

b)

le informazioni sulle misure adottate dallo Stato membro ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1;

c)

i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno nello Stato membro, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;

d)

i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno nello Stato membro;

e)

le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 5; e

f)

i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato, che sono stati raccolti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3.

Gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono stati raccolti. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

Il primo periodo di riferimento è l’anno civile 2022, tranne per il primo comma, lettere e) ed f), per le quali il primo periodo di riferimento è l’anno civile 2023.

2.   I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.

3.   La Commissione esamina i dati e le informazioni comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati e informazioni e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati e informazioni. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è redatta dopo la prima comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli Stati membri e, successivamente, con le frequenze indicate all’articolo 12, paragrafo 3 quater, della direttiva 94/62/CE.

4.   Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati in conformità del paragrafo 1, lettere a) e b), e del paragrafo 2.

Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e del paragrafo 2 del presente articolo.

Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere e) ed f), e del paragrafo 2 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. Si tiene conto del formato elaborato in conformità dell’articolo 12 della direttiva 64/62/CE.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 3 luglio 2021, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 15

Valutazione e riesame

1.   La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro il 3 luglio 2027. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all’articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, la quale fissa, ove necessario, obiettivi quantitativi vincolanti di riduzione del consumo e fissa tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi.

3.   La relazione include:

a)

una valutazione della necessità di rivedere l’elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell’allegato, compresi i tappi e i coperchi di plastica utilizzati per contenitori in vetro e metallo per bevande;

b)

uno studio sulla fattibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi e obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell’Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, tenendo conto dei livelli di consumo e delle riduzioni già realizzate negli Stati membri;

c)

una valutazione della variazione dei materiali utilizzati nei prodotti di plastica monouso che rientrano nella presente direttiva come pure dei nuovi modelli di consumo e imprenditoriali che si basano su alternative riutilizzabili; laddove possibile, tale valutazione include un’analisi complessiva del ciclo di vita per valutare l’impatto ambientale di tali prodotti e delle loro alternative; e

d)

una valutazione dei progressi scientifici e tecnici in relazione a criteri o a una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell’ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, che garantiscano la completa decomposizione in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve tale che la plastica non danneggi la vita marina e non si accumuli nell’ambiente.

4.   Nell’ambito della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, la Commissione esamina le misure adottate a norma della presente direttiva in materia di prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato e presenta una relazione sui principali risultati. La relazione vaglia inoltre le opzioni connesse all’introduzione di misure vincolanti per la riduzione dei rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato, tra cui la possibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per tali rifiuti post-consumo. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

all’articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021;

all’articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2024;

all’articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2021;

all’articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   A condizione che gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 8 siano stati raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 8, fatti salvi i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato, sotto forma di accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.

Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:

a)

gli accordi hanno forza esecutiva;

b)

gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;

c)

gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;

d)

i risultati conseguiti nell’ambito degli accordi sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi;

e)

le autorità competenti prendono provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi; e

f)

in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 207.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 210.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2019.

(4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(5)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(6)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

(7)  Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(10)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(11)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

(12)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(17)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(18)  Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

(19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(22)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(23)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE A

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo

1)

Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2)

contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a)

destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b)

generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c)

pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

PARTE B

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato

1)

Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (1) o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2);

2)

posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3)

piatti;

4)

cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

5)

agitatori per bevande;

6)

aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7)

contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a)

destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b)

generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c)

pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8)

contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9)

tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

PARTE C

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a)

i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b)

i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida.

PARTE D

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 sui requisiti di marcatura

1)

Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2)

salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

3)

prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

4)

tazze per bevande.

PARTE E

I.   Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 2,sulla responsabilità estesa del produttore

1)

Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a)

destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b)

generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c)

pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2)

pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3)

contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4)

tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

5)

sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

II.   Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore

1)

Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

2)

palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

III.   Altri prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

PARTE F

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 6 paragrafo 5, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a)

le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b)

le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE G

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione

1)

Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a)

destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b)

generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c)

pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2)

pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3)

contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4)

tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5)

prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6)

Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

7)

palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8)

sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE;

9)

assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

(1)  Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

(2)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).