29.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 147/6 |
RACCOMANDAZIONE N. H2
del 10 ottobre 2018
relativa all’inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
(2019/C 147/05)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni di tale regolamento e da quelle del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 concernente il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni che attestano la situazione di una persona,
deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando quanto segue:
1) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 stabilisce che i documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono accettati dall’istituzione dell’altro Stato membro fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati. |
2) |
La commissione amministrativa determina la struttura e il contenuto dei documenti portatili destinati a essere utilizzati da tutti gli Stati membri a tal fine. |
3) |
Per garantire la corretta applicazione delle norme di coordinamento è importante che tali documenti abbiano elementi di sicurezza rafforzati. |
4) |
La commissione amministrativa ha adottato la raccomandazione n. A1 relativa al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la quale propone misure volte a prevenire la falsificazione del documento portatile A1. |
5) |
Si raccomanda che le misure per prevenire la falsificazione adottate nella raccomandazione n. A1 in relazione al documento portatile A1 siano applicate anche ad altri documenti portatili rilasciati a persone e attestanti la loro posizione giuridica ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
6) |
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente raccomandazione in relazione ai documenti portatili che non attestano la situazione giuridica delle persone e il cui scopo principale è la comunicazione di informazioni tra l’istituzione competente e la persona interessata, vale a dire i documenti portatili P1 e U3. |
7) |
La tessera europea di assicurazione malattia, che ha elementi specifici descritti dettagliatamente nella decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (4) e nella decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (5), è esclusa dal campo di applicazione della presente raccomandazione. |
RACCOMANDA AI SERVIZI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:
1. |
Al fine di prevenire la falsificazione dei documenti portatili rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro a una persona e attestanti la sua posizione ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, si raccomanda l’inclusione di elementi di autenticazione in tali documenti, vale a dire:
|
2. |
Si raccomanda inoltre di registrare ciascun documento portatile in modo tale che la sua autenticità possa essere verificata facilmente e rapidamente dall’istituzione che lo rilascia. |
3. |
Gli Stati membri informano la commissione amministrativa in merito alle diverse modalità con cui le loro istituzioni rilasciano i documenti portatili che rientrano nel campo di applicazione della presente raccomandazione. Le delegazioni della commissione amministrativa condividono tali informazioni con le loro rispettive istituzioni. |
4. |
La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello corrispondente a tre mesi dopo la sua pubblicazione. |
Il presidente della commissione amministrativa
Bernhard SPIEGEL
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5.