29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/6


RACCOMANDAZIONE N. H2

del 10 ottobre 2018

relativa all’inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

(2019/C 147/05)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni di tale regolamento e da quelle del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 concernente il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni che attestano la situazione di una persona,

deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

1)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 stabilisce che i documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono accettati dall’istituzione dell’altro Stato membro fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

2)

La commissione amministrativa determina la struttura e il contenuto dei documenti portatili destinati a essere utilizzati da tutti gli Stati membri a tal fine.

3)

Per garantire la corretta applicazione delle norme di coordinamento è importante che tali documenti abbiano elementi di sicurezza rafforzati.

4)

La commissione amministrativa ha adottato la raccomandazione n. A1 relativa al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la quale propone misure volte a prevenire la falsificazione del documento portatile A1.

5)

Si raccomanda che le misure per prevenire la falsificazione adottate nella raccomandazione n. A1 in relazione al documento portatile A1 siano applicate anche ad altri documenti portatili rilasciati a persone e attestanti la loro posizione giuridica ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

6)

Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente raccomandazione in relazione ai documenti portatili che non attestano la situazione giuridica delle persone e il cui scopo principale è la comunicazione di informazioni tra l’istituzione competente e la persona interessata, vale a dire i documenti portatili P1 e U3.

7)

La tessera europea di assicurazione malattia, che ha elementi specifici descritti dettagliatamente nella decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (4) e nella decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (5), è esclusa dal campo di applicazione della presente raccomandazione.

RACCOMANDA AI SERVIZI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:

1.

Al fine di prevenire la falsificazione dei documenti portatili rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro a una persona e attestanti la sua posizione ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, si raccomanda l’inclusione di elementi di autenticazione in tali documenti, vale a dire:

a.

se i documenti portatili sono rilasciati manualmente, dovrebbero comprendere una firma manuale e un timbro a inchiostro ed essere stampati su entrambi i lati di un foglio. I fogli dovrebbero essere uniti in modo tale da non poter essere separati facilmente. Si può ad esempio piegare l’angolo superiore sinistro, graffarlo e apporre un timbro sul retro;

b.

se i documenti sono rilasciati elettronicamente, dovrebbero recare un numero di serie o di identificazione su ciascuna pagina. In tal caso la firma manuale e il timbro a inchiostro non sono necessari.

2.

Si raccomanda inoltre di registrare ciascun documento portatile in modo tale che la sua autenticità possa essere verificata facilmente e rapidamente dall’istituzione che lo rilascia.

3.

Gli Stati membri informano la commissione amministrativa in merito alle diverse modalità con cui le loro istituzioni rilasciano i documenti portatili che rientrano nel campo di applicazione della presente raccomandazione. Le delegazioni della commissione amministrativa condividono tali informazioni con le loro rispettive istituzioni.

4.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello corrispondente a tre mesi dopo la sua pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Bernhard SPIEGEL


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5.

(4)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

(5)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.