24.10.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/12


DECISIONE (UE) 2019/1754 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 («accordo di Lisbona») ha creato un’Unione particolare («Unione particolare») nell’ambito dell’Unione per la protezione della proprietà industriale, istituita dalla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 («convenzione di Parigi»). In base ai termini dell’accordo di Lisbona, le parti contraenti si impegnano a proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti degli altri paesi dell’Unione particolare riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), a meno che tali parti non dichiarino, entro un anno dalla ricezione della notifica di tale registrazione, che non possono garantire la protezione.

(2)

Sette Stati membri sono parti dell’accordo di Lisbona: Bulgaria (dal 1975), Repubblica ceca (dal 1993), Francia (dal 1966), Italia (dal 1968), Ungheria (dal 1967), Portogallo (dal 1966) e Slovacchia (dal 1993). Altri tre Stati membri hanno firmato, ma non ratificato, l’accordo di Lisbona: Grecia, Spagna e Romania. L’Unione stessa non è parte contraente dell’accordo di Lisbona, in quanto esso prevede che solo i paesi possano aderirvi.

(3)

Il 20 maggio 2015 è stato adottato l’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («atto di Ginevra») che ha modificato l’accordo di Lisbona. In particolare, l’atto di Ginevra amplia l’ambito di applicazione dell’Unione particolare per estendere la protezione delle denominazioni di origine di prodotti a tutte le indicazioni geografiche ai sensi dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. L’atto di Ginevra è compatibile con tale accordo e con il pertinente diritto dell’Unione sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, e consente alle organizzazioni intergovernative di diventarne parti contraenti.

(4)

L’Unione ha competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra. Ciò è stato confermato nella sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15 (1), che ha chiarito che il progetto di accordo di Lisbona modificato, successivamente adottato come atto di Ginevra, mira essenzialmente a facilitare e disciplinare gli scambi tra l’Unione e i paesi terzi parti dell’accordo di Lisbona e ha effetti diretti e immediati su tali scambi. La negoziazione dell’atto di Ginevra ricadeva pertanto nella competenza esclusiva conferita all’Unione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE: essa rientra infatti nel campo della politica commerciale comune di cui all’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, in particolare per quanto riguarda gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.

(5)

Per quanto riguarda taluni prodotti agricoli, l’Unione ha istituito sistemi di protezione uniformi e esaustivi delle indicazioni geografiche per i vini (1970), le bevande spiritose (1989), i vini aromatizzati (1991) e altri prodotti agricoli e alimentari (1992). In base al principio della competenza esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3 TFUE, gli Stati membri non dovrebbero disporre di sistemi nazionali per proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di prodotti agricoli di paesi terzi membri dell’Unione particolare. Tuttavia, dal momento che non è parte contraente dell’atto di Ginevra l’Unione non può chiedere che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di prodotti agricoli registrate a livello dell’Unione siano protette nell’ambito dell’Unione particolare, né può proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi membri mediante i sistemi di protezione da essa istituiti, ai sensi dell’atto di Ginevra.

(6)

Affinché possa adeguatamente esercitare la propria competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra e le funzioni che le competono nell’ambito dei suoi sistemi esaustivi di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di prodotti agricoli, l’Unione dovrebbe aderire all’atto di Ginevra e diventarne parte contraente.

(7)

L’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra è conforme all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce la protezione della proprietà intellettuale.

(8)

L’Unione dovrebbe sforzarsi di regolarizzare la questione dei suoi diritti di voto in sede di assemblea dell’Unione particolare dell’atto di Ginevra per garantirsi una partecipazione effettiva nelle procedure decisionali, alla luce dell’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dell’atto di Ginevra. È opportuno pertanto che gli Stati membri che lo desiderano siano anch’essi autorizzati a ratificare o ad aderire, a seconda dei casi, all’atto di Ginevra, così come l’Unione e nell’interesse di questa.

(9)

Al contempo ciò consentirà di garantire la continuità dei diritti derivanti dall’attuale appartenenza di sette Stati membri all’Unione particolare.

(10)

La ratifica o l’adesione da parte degli Stati membri dovrebbe tuttavia rispettare integralmente la competenza esclusiva dell’Unione, e l’Unione dovrebbe continuare a essere responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione e degli Stati membri nel contesto dell’atto di Ginevra.

(11)

Nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all’atto di Ginevra sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («atto di Ginevra») è approvata a nome dell’Unione.

Il testo dell’atto di Ginevra è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di adesione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, punto ii), dell’atto di Ginevra per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’atto di Ginevra nonché per rendere la dichiarazione ed effettuare la notifica accluse allo strumento di adesione di cui all’articolo 5 della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri che lo desiderano sono autorizzati a ratificare o ad accedere, a seconda dei casi, all’atto di Ginevra, al fianco dell’Unione e nell’interesse di questa, nonché nel rispetto integrale della sua competenza esclusiva.

Articolo 4

1.   Nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra, ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE. L’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione e degli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione.

La Commissione effettua tutte le notifiche necessarie nell’ambito dell’atto di Ginevra a nome dell’Unione e di detti Stati membri.

In particolare, la Commissione è designata quale amministrazione competente di cui all’articolo 3 dell’atto di Ginevra, responsabile dell’amministrazione dell’atto di Ginevra nel territorio dell’Unione e delle comunicazioni con l’Ufficio internazionale dell’OMPI a norma dell’atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune nell’ambito dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona («regolamento di esecuzione comune»).

2.   L’Unione vota nell’assemblea dell’Unione particolare e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all’atto di Ginevra non esercitano il loro diritto di voto.

Articolo 5

In conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, una dichiarazione acclusa allo strumento di adesione stabilisce una proroga di un anno del termine di cui all’articolo 15, paragrafo 1, dell’atto di Ginevra e dei periodi di cui all’articolo 17 dell’atto di Ginevra, secondo le procedure di cui al regolamento di esecuzione comune.

In conformità della regola 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione comune, una notifica al direttore generale dell’OMPI acclusa allo strumento di adesione prescrive che, ai fini della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica registrata nel territorio dell’Unione, in aggiunta agli elementi obbligatori di cui alla regola 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune la domanda rechi informazioni riguardanti, nel caso di una denominazione di origine, la qualità o le caratteristiche del prodotto e il suo legame con l’ambiente geografico della zona geografica di produzione e, nel caso di un’indicazione geografica, la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e il suo legame con la zona geografica di origine.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, 7 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-M. HENRIKSSON


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio, C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.