21.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 267/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1741 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2019
che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2019) 6745]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 (di seguito «il regolamento»), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di inquinanti provenienti dai grandi complessi industriali. La Commissione raccoglie tali dati in un registro elettronico europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «E-PRTR») accessibile al pubblico al fine di favorire la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale e la riduzione dell’inquinamento ambientale. |
(2) |
Per migliorare la coerenza con le disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativa alle emissioni industriali, in materia di relazioni, il cui formato, frequenza e contenuto sono stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 (3), il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, (di seguito «il regolamento di modifica») (4). La modifica mira a conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire quali siano le informazioni da mettere a disposizione a norma del regolamento e per abolire il modello per la comunicazione dei dati che attualmente figura in suddetto regolamento. |
(3) |
Il regolamento di modifica sottolinea l’importanza fondamentale di garantire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali e la necessità che gli Stati membri e la Commissione rendano pubblici i dati non appena tecnicamente fattibile. Stabilisce inoltre che la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri deve avvenire entro 11 mesi dalla fine dell’anno e fissa l’obiettivo di rendere disponibili le informazioni entro tre mesi dalla fine dell’anno, anche progredendo verso questo obiettivo mediante un atto di esecuzione a norma del regolamento. |
(4) |
Le pratiche e le tecnologie dell’informazione utilizzate attualmente per la comunicazione mirano a garantire l’elevata qualità dei dati inclusi nei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze e nell’E-PRTR. L’obiettivo di mettere le informazioni del registro E-PRTR a disposizione del pubblico in tempi più rapidi dovrebbe promuovere ulteriormente la comunicazione di informazioni di elevata qualità. Poiché questo obiettivo richiede un approccio graduale e un’attenta preparazione, compresa la sperimentazione di nuovi metodi di trasmissione delle informazioni e lo sviluppo di nuovi strumenti di trasmissione delle informazioni, in particolare ai fini della convalida e del controllo di qualità dei dati comunicati, i termini per la trasmissione delle relazioni dovrebbero essere rivisti alla luce dei progressi nelle tecnologie dell’informazione, dei risultati delle prove pilota e delle migliori pratiche degli Stati membri. |
(5) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19 del regolamento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all’allegato utilizzando lo specifico formato elettronico che sarà predisposto a tal fine.
Le informazioni di cui all’allegato sono dapprima trasmesse per l’anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.
Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell’anno di riferimento successivo.
Le informazioni tematiche di cui alle sezioni da 5 a 10 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.
Articolo 2
La presente decisione sarà riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2024 al fine di valutare la possibilità di conseguire l’obiettivo della messa a disposizione del pubblico dei dati dell’E-PRTR in tempi più rapidi. Tale riesame prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente sulle migliori pratiche nazionali e le tecniche e gli strumenti disponibili per una comunicazione più rapida.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.
(2) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40).
(4) Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).
ALLEGATO
che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006
Nota:
Gli Stati membri possono indicare le informazioni che considerano riservate, specificando i motivi per i quali ritengono che la Commissione non debba renderle disponibili al pubblico.
A. Informazioni amministrative |
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1. |
Identificazione del notificante |
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Tipo |
Formato |
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1.1 |
Identificatore del paese |
Identificazione del paese in cui è situata la struttura oggetto della comunicazione. |
1.2 |
Anno di riferimento |
Anno civile al quale si riferisce la comunicazione. |
2. |
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Tipo |
Formato |
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2.1 |
inspireId |
Identificatore univoco della struttura conformemente alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
2.2 |
thematicId (4) |
Identificatore tematico di oggetto. |
2.3 |
Identificatore del sistema di scambio di quote di emissioni |
Se la struttura rientra, del tutto o in parte, nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si tratta dell’identificatore utilizzato per la comunicazione a norma di tale direttiva. |
2.4 |
Denominazione della struttura |
Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale della struttura. |
2.5 |
Denominazione dell’impresa madre |
Un’impresa madre è un’impresa che possiede o controlla la società che gestisce la struttura (ad esempio, detenendo oltre il 50 % del capitale sociale o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci) — cfr. la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
2.6 |
Indirizzo |
Indirizzo postale della struttura che riporti il numero dell’edificio, la via, la città, il codice postale e il paese. |
2.7 |
Geometria |
Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo della struttura) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali. |
2.8 |
Distretto idrografico |
Codice identificativo e/o nome assegnato al distretto idrografico di un corso d’acqua. |
2.9 |
Funzione |
Attività svolte dalla struttura. La funzione è definita dalle attività della struttura, indicate con i codici NACE. |
2.10 |
Attività di cui all’allegato I dell’E-PRTR |
Attività di cui all’allegato I svolte presso la struttura, con indicazione dell’attività principale e di tutte le altre. |
2.11 |
Stato |
Stato operativo della struttura. |
2.12 |
|
|
2.13 |
Numero di ore di funzionamento nel corso dell’anno (9) |
Facoltativo. |
2.14 |
Numero di dipendenti (10) |
Facoltativo. |
2.15 |
Indirizzo Internet |
Indirizzo del sito web della struttura o della società madre che contiene la relazione ambientale o la dichiarazione EMAS della struttura o dell’impresa madre. |
2.16 |
Osservazioni |
Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo. |
3. |
Informazioni sull’autorità competente dell’E-PRTR per la struttura |
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Tipo |
Formato |
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3.1 |
Denominazione dell’autorità competente |
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3.2 |
Indirizzo dell’autorità competente |
Indirizzo postale che riporti il numero dell’edificio, la via, la città, il codice postale e il paese. |
3.3 |
Indirizzo e-mail dell’autorità competente |
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3.4 |
Numero telefonico dell’autorità competente |
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4. |
Informazioni nei casi in cui la struttura E-PRTR è parte integrante o coincide con un«sito di produzione» (11) |
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Tipo |
Formato |
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4.1 |
inspireId |
Identificatore univoco del sito di produzione secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE. |
4.2 |
thematicId (12) |
Identificatore tematico di oggetto del sito di produzione. |
4.3 |
Geometria |
Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di cinque cifre decimali. |
4.4 |
Denominazione del sito di produzione |
Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione. |
B. Informazioni tematiche |
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5. |
Dati concernenti le emissioni nell’aria —per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 |
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Tipo |
Formato |
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5.1 |
Nome dell’inquinante |
A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006. |
5.2 |
Massa totale delle emissioni |
Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
5.3 |
Massa delle emissioni accidentali |
La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno). |
6. |
Dati concernenti le emissioni nell’acqua —per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 |
|
Tipo |
Formato |
|
6.1 |
Nome dell’inquinante |
A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006. |
6.2 |
Massa totale delle emissioni |
Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
6.3 |
Massa delle emissioni accidentali |
La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno). |
7. |
Dati concernenti le emissioni nel suolo —per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 |
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Tipo |
Formato |
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7.1 |
Nome dell’inquinante |
A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006. |
7.2 |
Massa totale delle emissioni |
Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
7.3 |
Massa delle emissioni accidentali |
La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno). |
8. |
Trasferimento fuori sito ai fini del trattamento delle acque reflue —per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 |
|
Tipo |
Formato |
|
8.1 |
Nome dell’inquinante |
A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006. |
8.2 |
Massa totale dei trasferimenti |
Massa totale per inquinante di tutti i trasferimenti dalla struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
9. |
Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi —quando superano la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006 |
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Tipo |
Formato |
|
9.1 |
All’interno del paese a fini di recupero (R) |
Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
9.2 |
All’interno del paese a fini di smaltimento (S) |
Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
9.3 |
Verso altri paesi a fini di recupero (R) |
Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. Nome e indirizzo del soggetto responsabile del recupero. Indirizzo del sito di recupero che riceve il trasferimento. |
9.4 |
Verso altri paesi a fini di smaltimento (S) |
Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. Nome e indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento. Indirizzo del sito di smaltimento che riceve il trasferimento. |
10. |
Trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi —quando superano la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006 |
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Tipo |
Formato |
|
10.1 |
A fini di recupero (R) |
Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
10.2 |
A fini di smaltimento (S) |
Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. |
(1) Si tratta di una «struttura di produzione», secondo la definizione dell’allegato IV, punto 8.2.1, del regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1): «uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, progettati, costruiti o installati per specifici scopi produttivi o industriali, ivi comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali», e che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.
(2) Qualora una struttura rientri anche nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, la base giuridica per comunicare tali informazioni è la decisione di esecuzione (UE) 1135/2018.
(3) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(4) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell’ambito di INSPIRE, pertanto non è un campo obbligatorio.
(5) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(6) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(7) Facoltativo per gli anni di riferimento 2019 e 2020. A partire dall’anno di riferimento 2021, la comunicazione è obbligatoria per i settori in cui la Commissione ha stabilito unità e parametri a tal fine.
(8) I punti di dati individuali non saranno resi pubblici nell’E-PRTR, fatto salvo il diritto applicabile dell’UE in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale.
(9) Cfr. nota 7 (supra).
(10) Cfr. nota 7(supra).
(11) Si tratta di un «sito di produzione», come definito nel regolamento (UE) n. 1253/2013, allegato IV, punto 8.2.4, come «Tutto il terreno in una distinta ubicazione geografica in cui la struttura di produzione era, è o sarà situata. Sono comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali» che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.
(12) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell’ambito di INSPIRE.