27.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/77


DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/1597 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2019

che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri di includere la prevenzione dei rifiuti alimentari nei propri programmi di prevenzione dei rifiuti e di controllare e valutare l'attuazione delle proprie misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune. Spetta alla Commissione stabilire tale metodologia comune e fissare requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari sulla base del lavoro svolto dalla piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari.

(2)

La definizione di «alimento» di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) comprende gli alimenti nel loro complesso, lungo l'intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo. Per alimento si intendono anche le parti non commestibili che non sono state separate da quelle commestibili nel corso della produzione, quali le ossa attaccate alla carne destinata al consumo umano. Di conseguenza i rifiuti alimentari possono comprendere voci che includono parti di alimenti destinate ad essere ingerite e parti di alimenti non destinate ad essere ingerite.

(3)

I rifiuti alimentari non comprendono le perdite che si verificano in fasi della filiera alimentare in cui determinati prodotti non sono ancora diventati alimenti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, quali piante commestibili che non sono state raccolte. Non sono inoltre inclusi i sottoprodotti della produzione di alimenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, poiché tali sottoprodotti non sono rifiuti.

(4)

La prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari devono avvenire lungo l'intera filiera alimentare. Poiché i tipi di rifiuti alimentari e i fattori che contribuiscono alla loro produzione variano notevolmente tra le diverse fasi della filiera alimentare, i rifiuti alimentari dovrebbero essere misurati separatamente in ogni fase.

(5)

L'attribuzione dei rifiuti alimentari alle diverse fasi della filiera alimentare dovrebbe essere effettuata conformemente alla classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) quale «NACE Revisione 2». In mancanza di una pertinente classificazione NACE Rev. 2, l'attribuzione alle «famiglie» dovrebbe essere effettuata facendo riferimento alla sezione 8, punto 1.2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

Sebbene la decisione 2000/532/CE della Commissione (5) che istituisce un elenco di rifiuti non consenta sempre una precisa identificazione dei rifiuti alimentari, essa può fornire orientamenti alle autorità nazionali nel contesto della loro misurazione.

(7)

Il materiale agricolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE e i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva e non dovrebbero quindi essere misurati come rifiuti alimentari.

(8)

Affinché la metodologia sia applicabile nella pratica e gli oneri derivanti dal controllo siano proporzionati e ragionevoli, è opportuno che alcuni flussi di rifiuti che non dovrebbero includere rifiuti alimentari, o che li includono in quantità trascurabili, non siano misurati come rifiuti alimentari.

(9)

Al fine di migliorare la precisione della misurazione dei rifiuti alimentari, i materiali non alimentari mischiati ai rifiuti alimentari (ad esempio suolo o imballaggi) dovrebbero essere esclusi per quanto possibile dalla massa dei rifiuti alimentari.

(10)

Esistono diversi tipi di alimenti che sono generalmente eliminati come acque di scarico o insieme ad esse, come l'acqua potabile e minerale in bottiglia, le bevande e altri liquidi. Attualmente per la misurazione di tali rifiuti non esistono metodi che garantirebbero sufficienti livelli di confidenza e comparabilità dei dati comunicati. Di conseguenza tali tipi di alimenti non dovrebbero essere misurati come rifiuti alimentari. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di comunicare informazioni in merito a tali tipi di alimenti su base volontaria.

(11)

Sebbene le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/98/CE siano escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva e non sia quindi opportuno misurarle come rifiuti alimentari, le informazioni relative agli alimenti originariamente destinati al consumo umano e in seguito utilizzati come mangimi [tra cui gli ex prodotti alimentari quali definiti nella parte A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (6)] sono importanti per la comprensione dei flussi di materiali relativi agli alimenti e possono essere utili per pianificare una strategia mirata di prevenzione dei rifiuti alimentari. Per tale ragione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di comunicare tali informazioni in modo uniforme su base volontaria.

(12)

Al fine di consentire un'indicazione precisa delle quantità di rifiuti alimentari prodotti in ogni fase della filiera alimentare, gli Stati membri dovrebbero effettuare una misurazione approfondita delle quantità di rifiuti alimentari. Tale misurazione approfondita dovrebbe essere effettuata periodicamente in ogni fase della filiera alimentare e almeno una volta ogni quattro anni.

(13)

A norma dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare le quantità di rifiuti alimentari su base annua. Allo scopo di garantire la proporzionalità e ridurre gli oneri amministrativi gli Stati membri, ai fini di tali comunicazioni annuali, dovrebbero disporre di una serie di metodi per la misurazione dei rifiuti alimentari, tra cui le analisi esistenti della produzione di rifiuti alimentari, nuovi studi specifici sui rifiuti alimentari nonché i dati raccolti per le statistiche sui rifiuti o per gli obblighi di comunicazione relativi ai rifiuti e altri dati socioeconomici, o una combinazione di tali opzioni. Per quanto possibile dovrebbero essere utilizzate fonti di dati consolidate quali il sistema statistico europeo.

(14)

Al fine di garantire un monitoraggio uniforme dei flussi di materiali nella filiera alimentare nel contesto di una strategia mirata di prevenzione dei rifiuti alimentari, è opportuno garantire che gli Stati membri che decidano di misurare i rifiuti alimentari in modo più dettagliato o di estendere la misurazione ai flussi di materiali collegati possano farlo in modo uniforme.

(15)

Allo scopo di consentire la verifica dei dati comunicati e il miglioramento dei metodi di misurazione, e per garantire la comparabilità di tali metodi, gli Stati membri dovrebbero fornire ulteriori informazioni connesse ai metodi di misurazione e alla qualità dei dati raccolti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione della misurazione dei rifiuti alimentari

1.   Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare:

a)

produzione primaria;

b)

trasformazione e fabbricazione;

c)

vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti;

d)

ristoranti e servizi di ristorazione;

e)

famiglie.

2.   I rifiuti alimentari sono attribuiti a ciascuna delle fasi della filiera alimentare di cui al paragrafo 1 conformemente all'allegato I.

3.   La misurazione riguarda rifiuti alimentari classificati con i codici per rifiuti di cui all'allegato II o con qualsiasi altro codice per rifiuti che comprenda rifiuti alimentari.

4.   La misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:

a)

il materiale agricolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE;

b)

i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE;

c)

i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti di imballaggio classificati con il codice «15 01 – imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE;

d)

i residui di rifiuti alimentari raccolti con rifiuti classificati con il codice «20 03 03 – residui della pulizia stradale» dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE;

e)

per quanto possibile, i materiali non alimentari mischiati ai rifiuti alimentari al momento della raccolta.

5.   Fatta salva la misurazione volontaria di cui all'articolo 3, la misurazione dei rifiuti alimentari non riguarda:

a)

i rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse;

b)

le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/98/CE.

Articolo 2

Metodologia per la misurazione dei rifiuti alimentari

1.   Gli Stati membri misurano ogni anno la quantità di rifiuti alimentari prodotti in un anno civile completo.

2.   Gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III almeno una volta ogni quattro anni.

3.   Se non viene utilizzata la metodologia di cui all'allegato III gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per una determinata fase della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato IV.

4.   Per il primo periodo di comunicazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri misurano la quantità di rifiuti alimentari per tutte le fasi della filiera alimentare utilizzando la metodologia di cui all'allegato III. Per tale periodo gli Stati membri possono utilizzare i dati già raccolti nell'ambito dei regimi esistenti per l'anno 2017 o per gli anni successivi.

5.   Le quantità di rifiuti alimentari sono misurate in tonnellate metriche di massa fresca.

Articolo 3

Misurazione volontaria

Gli Stati membri possono effettuare misurazioni e comunicare alla Commissione dati ulteriori relativi ai livelli e alla prevenzione dei rifiuti alimentari. Tali dati possono comprendere:

a)

le quantità di rifiuti alimentari considerati come costituiti da parti di alimenti destinati ad essere ingeriti dagli esseri umani;

b)

le quantità di rifiuti alimentari eliminati come acque di scarico o insieme ad esse;

c)

le quantità di alimenti ridistribuiti per il consumo umano di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2008/98/CE;

d)

le quantità di alimenti non più destinati al consumo umano immessi sul mercato per essere trasformati in mangimi da un operatore del settore dei mangimi quale definito all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 178/2002;

e)

gli ex prodotti alimentari quali definiti nella parte A, punto 3, dell'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013.

Articolo 4

Requisiti minimi di qualità

1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di garantire l'affidabilità e l'accuratezza delle misurazioni dei rifiuti alimentari. Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

a)

le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato III si basano su un campione rappresentativo della popolazione cui sono applicati i risultati di tali misurazioni e riflettono adeguatamente le variazioni dei dati relativi alle quantità di rifiuti alimentari da misurare;

b)

le misurazioni effettuate conformemente alla metodologia di cui all'allegato IV si basano sulle migliori informazioni disponibili.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui metodi utilizzati per la misurazione dei rifiuti alimentari per ciascuna delle fasi della filiera alimentare e su eventuali modifiche significative ad essi applicate rispetto ai metodi utilizzati per le misurazioni precedenti.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

(5)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(6)  Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

Attribuzione dei rifiuti alimentari alle diverse fasi della filiera alimentare

 

 

Attività che produce rifiuti

Fasi della filiera alimentare

Voce pertinente delle statistiche sui rifiuti (1) comprendente una fase della filiera alimentare

Codice NACE Rev. 2 pertinente

Descrizione

Produzione primaria

Parte della voce 1

Sezione A

Agricoltura, silvicoltura e pesca

 

Divisione 01

Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

 

Divisione 03

Pesca e acquicoltura

Trasformazione e fabbricazione

Parte della voce 3

Sezione C

Attività manifatturiere

 

Divisione 10

Industrie alimentari

 

Divisione 11

Produzione di bevande

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

Parte della voce 17

Sezione G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

 

Divisione 46

Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

 

Divisione 47

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

Ristoranti e servizi di ristorazione

Parte della voce 17

Sezione I

Servizi di alloggio e di ristorazione

 

Divisione 55

Servizi di alloggio

 

Divisione 56

Attività di servizi di ristorazione

Sezioni N, O, P, Q, R e S

 

 

Divisioni che riguardano attività in cui sono forniti servizi di ristorazione (quali ristorazione del personale, ristorazione in strutture sanitarie e istituti di istruzione, ristorazione da viaggio).

 

Famiglie

Voce 19

«Famiglie» di cui alla sezione 8, punto 1.2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2150/2002.

Rifiuti domestici


(1)  Sezione 8, punto 1, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.


ALLEGATO II

Codici inclusi nell'elenco europeo dei rifiuti per i tipi di rifiuti che di norma comprendono rifiuti alimentari

 

Produzione primaria

02 01 02

scarti di tessuti animali

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

 

Trasformazione e fabbricazione

02 02

rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 03

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 04

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 05

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 06

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 07

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

 

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

20 03 02

rifiuti dei mercati

16 03 06

rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

 

Ristoranti e servizi di ristorazione

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

 

Famiglie

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati


ALLEGATO III

Metodologia per la misurazione approfondita dei rifiuti alimentari

La quantità di rifiuti alimentari in una fase della filiera alimentare è stabilita misurando i rifiuti alimentari prodotti da un campione di operatori del settore alimentare o di famiglie conformemente a uno dei metodi seguenti o a una loro combinazione, o a qualsiasi altro metodo equivalente in termini di pertinenza, rappresentatività e affidabilità.

Fase della filiera alimentare

Metodi di misurazione

Produzione primaria

Misurazione diretta

Bilancio di massa

 

Questionari e interviste

Coefficienti e statistiche di produzione

Analisi della composizione dei rifiuti

Trasformazione e fabbricazione

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

Analisi della composizione dei rifiuti

Conteggio/scansione

 

Ristoranti e servizi di ristorazione

 

Registri

Famiglie

 

Descrizione dei metodi

Metodi basati sull'accesso diretto ai rifiuti alimentari/sulla misurazione diretta

I soggetti con accesso diretto (fisico) ai rifiuti alimentari utilizzano i metodi seguenti al fine di misurare tali rifiuti o effettuare un'approssimazione.

Misurazione diretta (pesatura o valutazione volumetrica)

Utilizzo di uno strumento di misurazione per determinare la massa di campioni di rifiuti alimentari o di frazioni dei rifiuti totali, direttamente o sulla base del volume. Comprende la misurazione dei rifiuti alimentari oggetto della raccolta differenziata.

Scansione/Conteggio

Valutazione del numero dei componenti che costituiscono i rifiuti alimentari e determinazione della massa sulla base del risultato.

Analisi della composizione dei rifiuti

Separazione fisica dei rifiuti alimentari da altre frazioni al fine di determinare la massa delle frazioni separate.

Registri

Una persona o un gruppo di persone tengono regolarmente un registro delle informazioni sui rifiuti alimentari.

Altri metodi

Se non è possibile accedere direttamente (fisicamente) ai rifiuti alimentari o effettuare una misurazione diretta sono utilizzati i metodi seguenti.

Bilancio di massa

Calcolo della quantità di rifiuti alimentari sulla base della massa degli alimenti in entrata e in uscita nel sistema misurato così come della trasformazione e del consumo degli alimenti all'interno del sistema.

Coefficienti

Utilizzo di coefficienti o di percentuali dei rifiuti alimentari stabiliti in precedenza e rappresentativi di un sottosettore dell'industria alimentare o di un singolo operatore del settore alimentare. Tali coefficienti o percentuali sono stabiliti attraverso il campionamento, i dati forniti dagli operatori del settore alimentare o altri metodi.


ALLEGATO IV

Metodologia per la misurazione dei rifiuti alimentari se non viene utilizzata una misurazione approfondita conformemente alla metodologia di cui all'allegato III

Se non viene utilizzata la misurazione approfondita di cui all'articolo 2, le quantità di rifiuti alimentari prodotte in una determinata fase della filiera alimentare sono misurate utilizzando uno dei metodi seguenti o una loro combinazione:

a)

calcolo della quantità di rifiuti alimentari sulla base dei dati più recenti disponibili relativi alla proporzione di rifiuti alimentari in una determinata fase della filiera alimentare (stabilita conformemente all'allegato III) e alla produzione totale di rifiuti in tale fase. La produzione totale di rifiuti alimentari in una determinata fase della filiera alimentare è stabilita sulla base dei dati comunicati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 2150/2002 per ciascuna delle fasi della filiera alimentare di cui all'allegato I. Nei casi in cui tali dati non siano disponibili per un determinato anno, sono utilizzati i dati relativi all'anno precedente;

b)

calcolo della quantità di rifiuti alimentari sulla base dei dati socioeconomici pertinenti per le rispettive fasi della filiera alimentare. Il calcolo dei rifiuti alimentari si basa sui dati più recenti relativi alle quantità di rifiuti alimentari prodotte in una fase della filiera alimentare e all'aumento o alla diminuzione, nel periodo intercorso tra l'anno dell'ultima misurazione di tali dati e l'attuale periodo di comunicazione, del livello di uno o più degli indicatori socioeconomici seguenti.

Fase della filiera alimentare

Indicatore

Produzione primaria

Produzione alimentare nell'agricoltura, nella pesca e nella caccia

Trasformazione e fabbricazione

Produzione di alimenti trasformati – sulla base dei dati PRODCOM (1)

Vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti

Fatturato dei prodotti alimentari

Popolazione

Ristoranti e servizi di ristorazione

Fatturato

Occupazione (in equivalenti a tempo pieno)

Famiglie

Popolazione

Reddito disponibile delle famiglie (2)

Gli Stati membri possono usare altri indicatori se questi sono maggiormente correlati alla produzione di rifiuti alimentari in una determinata fase della filiera alimentare.


(1)  Regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 71).

(2)  Quale risulta dai dati Eurostat.