7.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/1


DECISIONE (PESC) 2019/1328 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2019

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha approvato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la sua partecipazione alle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, ai sensi dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla base del testo del progetto di accordo quadro di partecipazione approvato dal Consiglio il 23 febbraio 2004, da aggiornare opportunamente alla luce delle modifiche convenute successivamente.

(2)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha in seguito negoziato l'accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).

(3)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania che istituisce un quadro per la partecipazione del Regno hascemita di Giordania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.