30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1279 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

(2)

La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito degli Stati Uniti d'America, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.

(3)

Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(4)

Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/628/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(5)

In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti impone alle agenzie di rating del credito di registrarsi come Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations (NRSRO) presso la Securities and Exchange Commission (SEC) affinché i loro rating possano essere utilizzati a fini regolamentari. Successivamente esse sono soggette alla vigilanza della SEC su base continuativa. La SEC è dotata di un vasto insieme di poteri di vigilanza che le consentono di verificare se le agenzie di rating del credito rispettano i propri obblighi giuridici. Tra tali poteri figurano il potere di accedere ai documenti, di svolgere indagini e ispezioni in loco, nonché di esigere l'accesso alle registrazioni delle comunicazioni telefoniche ed elettroniche. La SEC può esercitare questi poteri non solo nei confronti delle agenzie di rating, ma anche nei confronti di altre persone coinvolte in attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti impone alla SEC di condurre un'indagine su ciascuna NRSRO con cadenza almeno annuale, e di riferire sulle conclusioni di tali indagini. Qualora la SEC accerti che una NRSRO viola un obbligo cui è tenuta in virtù delle norme pertinenti, può adottare un'ampia gamma di misure di vigilanza per porre fine alla violazione. Tra tali poteri figurano quello di ritirare la registrazione, quello di sospendere l'uso dei rating a fini regolamentari e quello di ordinare alle agenzie di rating del credito di porre fine alla violazione. La SEC può inoltre imporre pesanti sanzioni alle agenzie di rating del credito che violino gli obblighi che sono tenute a rispettare. Le NRSRO sono pertanto soggette ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione su base continuativa. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la SEC prevede uno scambio di informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.

(6)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America è considerato equivalente al regolamento relativo alle agenzie di rating del credito per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, le procedure organizzative e le procedure che un'agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità dei rating e delle metodologie dei rating, la pubblicazione dei rating del credito e la pubblicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

(7)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. A questo riguardo, la legge vieta alla SEC ed alle altre autorità pubbliche negli Stati Uniti d'America di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.

(8)

Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, modifiche alle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(9)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(10)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, degli Stati Uniti d'America, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(11)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America relativo alle agenzie di rating del credito comprende disposizioni sufficienti a soddisfare i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America riconosce i «rating watch», che costituiscono un tipo di prospettiva di rating ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, in quanto rientrano nel suo ambito di applicazione.

(13)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Analogamente, il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America prevede disposizioni volte a fornire protezione qualora gli azionisti di una NRSRO possano generare conflitti di interesse per le agenzie di rating del credito.

(14)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America riconosce che un'azione di rating non pubblicata può costituire un'informazione privilegiata. Le NRSRO devono disporre di politiche e procedure per evitare la comunicazione selettiva e inappropriata di informazioni rilevanti non pubbliche ottenute in relazione alla fornitura di servizi di rating del credito. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(15)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America non impone lo stesso obbligo, ma le NRSRO dispongono di procedure per informare i debitori valutati e gli emittenti di titoli o strumenti del mercato monetario valutati in merito alle decisioni di rating del credito e per i ricorsi contro decisioni definitive e pendenti in materia di rating del credito.

(16)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America impone a ciascuna NRSRO di creare, mantenere, applicare e documentare politiche ragionevolmente concepite per garantire che le modifiche materiali alle procedure e alle metodologie siano prontamente pubblicate in una sezione facilmente accessibile del sito web della NRSRO. L'obbligo di correggere gli errori individuati in una metodologia non è previsto in maniera specifica, ma deriva da disposizioni più generali in materia di qualità delle metodologie.

(17)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America impone obblighi volti ad assicurare che l'azione e la metodologia di rating del credito siano corredate da indicazioni adeguate. Inoltre stabilisce obblighi volti ad assicurare che i rating del credito riflettano tutte le informazioni ritenute pertinenti.

(18)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America contiene obblighi generali di registrazione e conservazione delle informazioni relative alle provvigioni e alla comunicazione con i clienti che contribuiscono a conseguire l'obiettivo della trasparenza, della concorrenza e dell'attenuazione dei conflitti di interesse e impone alle NRSRO di presentare ogni anno una serie di relazioni finanziarie alla SEC.

(19)

Il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio guidano la Commissione nella valutazione del regime normativo dei paesi terzi. Alla luce dei fattori esaminati congiuntamente e della consulenza tecnica fornita dall'ESMA, il quadro giuridico e di vigilanza degli USA per le agenzie di rating del credito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dovrebbe continuare ad essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito dal medesimo regolamento.

(20)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione e abrogare la decisione di esecuzione 2012/628/UE.

(21)

La Commissione, assistita dall'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle agenzie di rating del credito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione delle norme negli Stati Uniti d'America per garantire la conformità su base continuativa.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2012/628/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/628/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).