2.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/684 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2019
sul riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone con le disposizioni sulla valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato europeo dei valori mobiliari,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo volto a garantire la coerenza tra le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione adottate dall'Unione e quelle di paesi terzi nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che eseguono un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una controparte sia stabilita in tale paese terzo, dovrebbero essere considerate conformi alle disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza evita duplicazioni o conflitti di norme. La dichiarazione di equivalenza contribuisce inoltre al raggiungimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, garantendo un'applicazione internazionale uniforme dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso. |
(2) |
L'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce le disposizioni normative dell'Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, lo svolgimento di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali paragrafi stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione dei rischi operativi») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti. |
(3) |
Affinché il sistema giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell'Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione dei rischi operativi e i requisiti in materia di margini, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili dovrebbero produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli consentiti dalle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel medesimo regolamento; le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbero essere applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci nel paese terzo in questione. Nel caso di specie, lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, sottoscritti da almeno una controparte stabilita in detto paese terzo, non espongano i mercati finanziari dell'Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico per l'Unione. |
(4) |
Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone (4) riguardante, tra l'altro, le tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Nella consulenza tecnica l'ESMA ha rilevato che in Giappone non esistevano disposizioni giuridicamente vincolanti per la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti derivati OTC, le modalità di riconciliazione dei portafogli, lo svolgimento della compressione dei portafogli, la valutazione dei portafogli e l'obbligo di risoluzione delle controversie o di scambio di garanzie tra le controparti di contratti derivati OTC. Inoltre, l'ESMA faceva osservare che in quel momento non era possibile valutare l'equivalenza tra i regimi in relazione ai margini bilaterali, poiché nell'Unione non erano ancora state elaborate le norme tecniche per specificare le regole applicabili in materia. |
(5) |
Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto della consulenza tecnica dell'ESMA, nonché degli sviluppi normativi che si sono verificati da allora. La presente decisione non si basa solo sull'analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili in Giappone, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti da contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale in un modo considerato equivalente al risultato consentito dalle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012. |
(6) |
Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili in Giappone ai contratti derivati OTC sono stabilite nella legge n. 25 del 1948 sugli strumenti finanziari e le borse (Financial Instruments and Exchange Act, di seguito «FIEA») e si applicano agli operatori finanziari (Financial Instrument Business Operators, di seguito «FIBO») e agli istituti finanziari registrati (Registered Financial Institutions, di seguito «RFI»), che comprendono banche regolamentate, cooperative, compagnie di assicurazione, fondi pensione e fondi di investimento. L'Agenzia dei servizi finanziari del Giappone (Financial Services Agency of Japan, di seguito «JFSA») dispone di ampi poteri per l'attuazione della FIEA e si avvale dell'ordinanza dell'ufficio del governo, degli orientamenti in materia di vigilanza e delle notifiche pubbliche (che, insieme, costituiscono le «norme del Giappone in materia di derivati OTC»). La JFSA è competente per i derivati OTC ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, fatta eccezione per i derivati OTC su materie prime, che sono di competenza del ministero giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «METI») e del ministero giapponese dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca (di seguito «MAFF»). |
(7) |
Le tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, stabilite nelle norme del Giappone in materia di derivati OTC, continuano ad essere insufficienti se confrontate agli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti derivati OTC, lo svolgimento della compressione dei portafogli e le modalità di riconciliazione dei portafogli. La presente decisione dovrebbe pertanto riguardare solo le disposizioni giuridiche, di vigilanza e in materia di applicazione concernenti gli obblighi di valutazione e di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013, nonché le disposizioni relative ai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) 2016/2251. |
(8) |
Per quanto riguarda gli obblighi di valutazione delle operazioni e di risoluzione delle controversie applicabili ai derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, le norme del Giappone in materia di derivati OTC prevedono obblighi analoghi a quelli di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, la sezione IV-2-4 degli orientamenti in materia di vigilanza contiene disposizioni specifiche in materia di risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale e l'articolo 123 dell'ordinanza dell'ufficio del governo stabilisce le disposizioni per effettuare le valutazioni giornaliere ai fini dello scambio di margini. |
(9) |
Per quanto riguarda i margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, le disposizioni giuridicamente vincolanti del Giappone consistono in una serie di regolamenti definitivi adottati dalla JFSA, pubblicati il 31 marzo 2016 ed entrati in vigore il 1o settembre 2016. Tali regolamenti comprendono l'ordinanza dell'ufficio del governo n. 52 del 6 agosto 2007 sugli operatori di strumenti finanziari, incluse le disposizioni aggiuntive, gli avvisi pubblici dell'agenzia per i servizi finanziari nn. 15, 16 e 17 del 31 marzo 2016 e n. 33 del 25 agosto 2017, le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle grandi banche ecc., le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza degli istituti finanziari piccoli e medi e degli istituti finanziari regionali, le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle banche cooperative, le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza degli operatori finanziari ecc., le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle società di assicurazioni e le linee guida dettagliate rivedute per la vigilanza delle società fiduciarie ecc. Le norme applicabili agli strumenti derivati OTC su materie prime che sono di competenza del METI e del MAFF riproducono l'insieme dei regolamenti definitivi adottati dalla JFSA (che, insieme, costituiscono le «norme del Giappone in materia di margine»). |
(10) |
Secondo quanto stabilito nelle norme del Giappone in materia di margine, gli istituti finanziari il cui importo nozionale totale medio di derivati OTC per un certo periodo di tempo è pari o superiore a 300 miliardi di JPY sono tenuti a scambiare il margine di variazione su base giornaliera a norma della FIEA, mentre gli istituti finanziari che non raggiungono tale soglia sono tenuti a scambiare il margine di variazione con «frequenza sufficiente». Poiché il regolamento (UE) n. 648/2012 impone a tutte le controparti di un'operazione su derivati OTC non compensata mediante controparte centrale di scambiare il margine di variazione su base giornaliera, la presente decisione dovrebbe essere subordinata allo scambio giornaliero del margine di variazione per le operazioni effettuate con i FIBO e gli RFI il cui importo totale medio del capitale nozionale di derivati OTC per un periodo di un anno, a decorrere dal mese di aprile, due anni prima rispetto all'anno in cui è necessario il calcolo (o un anno se calcolato a dicembre) è inferiore a 300 miliardi di JPY. |
(11) |
Analogamente alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251, a norma delle norme del Giappone in materia di margine, tutti gli istituti finanziari che aggregano importi nozionali di derivati OTC non compensati, derivati OTC su materie prime non compensati, contratti a termine su tassi di cambio e contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente di un gruppo consolidato, escluse le operazioni infragruppo, per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno precedente l'anno in cui il calcolo supera 1 100 miliardi di JPY, sono tenuti a scambiare informazioni dettagliate sul margine iniziale. Le norme del Giappone in materia di margine prevedono anche un importo minimo del trasferimento combinato dei margini iniziali e di variazione di 70 milioni di JPY, mentre l'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede una soglia di 500 000 EUR. Tenuto conto della differenza marginale di valore di tali valute, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti. |
(12) |
Le norme del Giappone in materia di margine si applicano a quasi tutti i contratti derivati OTC ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, fatta eccezione per i contratti forward su tassi di cambio e i contratti swap su tassi di cambio regolati fisicamente non disciplinati dalle norme del Giappone in materia di margine. Le operazioni di cambio associate allo scambio del capitale tramite contratti swap su tassi di interesse sono esentate dai requisiti in materia di margine iniziale. Inoltre, le norme del Giappone in materia di margine non prevedono alcun trattamento specifico per i prodotti strutturati, incluse le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, solo i contratti forward su tassi di cambio e i contratti swap su tassi di cambio sono esentati dai requisiti in materia di margini iniziali e solo i derivati, associati a obbligazioni garantite a fini di copertura, sono esentati da tutti i requisiti in materia di margine. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai contratti derivati OTC soggetti a requisiti in materia di margini a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle norme del Giappone in materia di margine. |
(13) |
I requisiti previsti dalle norme del Giappone in materia di margine per il calcolo del margine iniziale sono equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Analogamente al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le norme del Giappone in materia di margine consentono l'uso di un modello standard equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, per il calcolo del margine iniziale possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli contengano determinati parametri specifici, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Le controparti sono tenute a notificare alla JFSA, al METI o al MAFF, a seconda dei casi, la loro intenzione di avvalersi di tali modelli interni o di terze parti e sono tenute ad indicare eventuali modifiche e ipotesi necessarie. |
(14) |
I requisiti previsti dalle norme del Giappone in materia di margine per le garanzie ammissibili e le modalità di possesso e segregazione di tali garanzie sono equivalenti a quelli di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251. Le norme del Giappone in materia di margine contengono inoltre un elenco equivalente di garanzie ammissibili e impongono ai FIBO e agli RFI di diversificare adeguatamente le garanzie raccolte, anche limitando i titoli a bassa liquidità al fine di evitare la concentrazione di garanzie. I requisiti previsti dalle norme del Giappone in materia di margine applicabili alla valutazione delle garanzie sono paragonabili ai requisiti stabiliti all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 2016/2251. |
(15) |
Per quanto riguarda il livello equivalente di protezione del segreto professionale in Giappone, le informazioni detenute dalla JSFA sono soggette alla politica per la sicurezza delle informazioni della JFSA e i dipendenti della JSFA sono soggetti alla legge sulla pubblica amministrazione nazionale, che vieta ai dipendenti di divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Pertanto, sia la legge sulla pubblica amministrazione nazionale che la politica per la sicurezza delle informazioni della JFSA forniscono garanzie di protezione del segreto professionale, ivi compresa la protezione dei segreti commerciali scambiati dalle autorità competenti con terzi, equivalenti a quelle previste dal titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012. È pertanto opportuno considerare che la combinazione della legge sulla pubblica amministrazione nazionale e della politica per la sicurezza delle informazioni della JFSA garantisce un livello di protezione del segreto professionale equivalente a quello previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012. |
(16) |
Infine, per quanto riguarda l'applicazione efficace, equa e senza distorsioni, al fine di garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci nel paese terzo in esame, la JSFA dispone di ampie competenze in materia di indagine e di vigilanza per valutare la conformità ai requisiti di margine applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. La JSFA può adottare un'ampia gamma di misure di vigilanza per prevenire violazioni delle prescrizioni applicabili, quali un ordine di miglioramento dell'attività a norma dell'articolo 51 della FIEA e altre misure di vigilanza a norma dell'articolo 52 della FIEA. Pertanto, si ritiene che tali misure consentano l'applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione delle norme del Giappone in materia di derivati OTC, in modo equo e non distorsivo, al fine di garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci. |
(17) |
La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi ai contratti derivati OTC applicabili al momento della sua adozione. La Commissione, in collaborazione con l'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare regolarmente l'evoluzione e l'efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione per i contratti derivati OTC relative alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione dei portafogli, alla valutazione, alla risoluzione delle controversie e ai requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, sulla base delle quali è stata presa la presente decisione. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza concessa con la presente decisione. Tale riesame può comportare l'abrogazione della presente decisione, che renderebbe le controparti automaticamente soggette nuovamente a tutte le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. |
(18) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per la valutazione e la risoluzione delle controversie applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dall'agenzia per i servizi finanziari del Giappone (di seguito «JFSA») o derivati OTC su materie prime dal ministero giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «METI») e dal ministero giapponese dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca (di seguito «MAFF») e che non sono compensati mediante controparte centrale sono considerate equivalenti alle corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Giappone e registrata presso la JFSA come operatore finanziario (Financial Instrument Business Operator, di seguito «FIBO») o istituto finanziario registrato (Registered Financial Institution, di seguito «RFI»”).
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone relative allo scambio di garanzie applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dalla JFSA o derivati OTC su materie prime dal METI e dal MAFF e che non sono compensati mediante controparte centrale sono considerate equivalenti alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Giappone e registrata presso la JFSA come FIBO o RFI e tale controparte è soggetta alle norme del Giappone in materia di margine; |
b) |
le operazioni sono valutate a prezzi di mercato e i margini di variazione sono scambiati su base giornaliera quando l'importo del capitale nozionale totale medio di derivati OTC delle controparti di tali operazioni, stabilite in Giappone, per un periodo di un anno, a decorrere dal mese di aprile, due anni prima rispetto all'anno in cui è necessario il calcolo (o un anno se calcolato a dicembre) è inferiore a 300 miliardi di JPY. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).
(4) ESMA/2013/BS/1158, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Japan, Final report (consulenza tecnica sull'equivalenza tra la regolamentazione di paesi terzi e l'EMIR — Giappone, relazione finale), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1o settembre 2013.