12.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/599 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona

[notificata con il numero C(2019) 2830]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione una domanda volta ad ottenere la determinazione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE, indicando che tale domanda riguarda anche le dipendenze della Corona. La domanda era corredata, per tale paese e per le dipendenze della Corona, delle pertinenti informazioni relative ai criteri e ai potenziali fattori di rischio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001.

(4)

La Scozia è attualmente classificata nella categoria di rischio trascurabile, ma il 18 ottobre 2018 in tale regione del Regno Unito è stato confermato un nuovo caso di BSE. Di conseguenza la Scozia non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda la categoria di rischio trascurabile. La Scozia dovrebbe quindi essere classificata nella categoria di rischio controllato.

(5)

In ragione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE l'Irlanda del Nord può essere considerata con rischio trascurabile, mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona possono essere considerati a rischio controllato di BSE.

(6)

Di conseguenza, tenendo conto delle informazioni specifiche di cui sopra e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, l'Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco di regioni di paesi terzi di cui all'allegato, lettera A, della decisione 2007/453/CE della Commissione (3), mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare alla lettera B di tale allegato relativo alla classificazione di paesi o regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato di tale decisione.

(7)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019. Tuttavia essa non dovrebbe applicarsi se in tale data il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

Belgio

Bulgaria

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Croazia

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Spagna

Finlandia

Svezia

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Paesi terzi

Argentina

Australia

Brasile

Cile

Colombia

Costa Rica

India

Israele

Giappone

Namibia

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Perù

Singapore

Stati Uniti

Uruguay

Regioni di paesi terzi

Irlanda del Nord

B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

Irlanda

Grecia

Francia

Paesi terzi

Canada

Guernsey

Isola di Man

Jersey

Messico

Nicaragua

Corea del Sud

Taiwan

Regno Unito, ad eccezione della regione Irlanda del Nord

C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

Paesi o regioni non elencati alle lettere A o B.

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