20.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/41


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/294 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2019

che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni

[notificata con il numero C(2019) 1059]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di determinati animali. Essa dispone che le condizioni di importazione di cani, gatti e furetti debbano essere almeno equivalenti alle condizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimento a carattere non commerciale sia superiore a cinque nell'ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia debbano rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per le quali è prevista una deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, a determinate condizioni.

(3)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce che cani, gatti e furetti debbano essere importati nell'Unione solo da un paese terzo che sia compreso in un elenco redatto conformemente alla procedura da essa contemplata. Detti animali devono inoltre essere muniti di un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva.

(4)

La decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione (3) stabilisce il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e dispone che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o i paesi terzi di transito debbano figurare in uno degli elenchi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (4), all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) o all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (6).

(5)

Poiché la decisione 2004/211/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 (7) della Commissione in data 1o ottobre 2018, è necessario fare riferimento all'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi riportato all'allegato I di tale regolamento. È tuttavia opportuno chiarire che l'importazione di cani, gatti e furetti provenienti dai paesi terzi figuranti nell'elenco di detto allegato dovrebbe essere autorizzata soltanto se il paese terzo in questione figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 senza che sia indicato alcun limite temporale nella colonna 16.

(6)

La presente decisione dovrebbe pertanto disporre che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 o senza limiti temporali nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(7)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n 577/2013, a meno che siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013.

(8)

Tali requisiti comprendono l'obbligo di eseguire tale test di titolazione in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio (8), che prevede che l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (confluita dal 1o luglio 2010 nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare le prove sierologiche di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(9)

Il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti che figura nell'allegato, parte 1, della decisione di esecuzione 2013/519/UE è applicabile anche alle importazioni di cani, gatti e furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE. Poiché tali animali potrebbero non essere stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica, è opportuno che la presente decisione disponga che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti destinati a centri, organismi o istituti riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(10)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio (9) stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È necessario garantire che, all'atto di rilasciare i certificati sanitari, i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.

(11)

A seguito del riesame obbligatorio del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione (10), la Commissione ha inoltre adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 (11) che stabilisce tra l'altro le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, in vista del diritto degli stessi di applicare misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani. Tale regolamento ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con efficacia a decorrere dal 1o luglio 2018.

L'elenco degli Stati membri che rispettano le norme di classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772 nella totalità o in parti del loro territorio figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione (12). È pertanto opportuno sostituire nel modello di certificato sanitario i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2018/772 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.

(12)

La presente decisione dovrebbe pertanto istituire il nuovo elenco di territori e paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti e un modello unico di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di tali animali. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2013/519/UE.

(13)

Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di cani, gatti o furetti, è necessario prevedere un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2019 per consentire, a determinate condizioni, l'uso dei modelli di certificati sanitari rilasciati in conformità alla normativa dell'Unione applicabile prima della data di applicazione della presente decisione.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Elenco dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti conformemente alla direttiva 92/65/CEE

1.   Le partite di cani, gatti o furetti soggette alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino in uno degli elenchi di cui:

a)

all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;

b)

all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013;

c)

all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, ad eccezione dei paesi terzi per i quali è indicato un limite temporale nella colonna 16 della tabella di tale allegato.

2.   In deroga al paragrafo 1, le partite di cani, gatti o furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2

Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di cani, gatti o furetti che soddisfino le seguenti condizioni:

a)

sono munite di un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato, parte 1, e compilato e firmato da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato, parte 2;

b)

soddisfano le prescrizioni del certificato sanitario di cui alla lettera a) per quanto riguarda i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 3

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2013/519/UE è abrogata.

I riferimenti alla decisione di esecuzione 2013/519/UE si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2019 le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 30 novembre 2019 conformemente al modello figurante nell'allegato, parte 1, della decisione di esecuzione 2013/519/UE.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2019.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20).

(4)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

(8)  Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40).

(9)  Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).


ALLEGATO

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

Image 1 Testo di immagine Image 2 Testo di immagine Image 3 Testo di immagine Image 4 Testo di immagine Image 5 Testo di immagine

PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari

a)

Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.

b)

L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita è introdotta nell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto in una o più lingue ufficiali di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.

d)

Se per identificare gli elementi della partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato veterinario) si allegano al certificato fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.

e)

Se il certificato, compresi i fogli supplementari o i documenti di cui alla lettera d), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata [(numero della pagina) di (numero totale delle pagine)] in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

f)

L'originale del certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del territorio o paese terzo esportatore. L'autorità competente del territorio o del paese terzo esportatore garantisce l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE.

g)

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a è assegnato dall'autorità competente del territorio o paese terzo esportatore.