12.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/71


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/245 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2019

che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare gli articoli 13 e 15,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2),

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 31 gennaio 2018 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) («l'avviso di apertura»).

(2)

Il 21 settembre 2018, per mezzo di un documento informativo, la Commissione ha fornito a tutte le parti interessate i risultati preliminari cui è pervenuta, indicando che non sarebbe stato istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina («il prodotto in esame») e confermando che l'inchiesta sarebbe proseguita.

(3)

Il 3 dicembre 2018 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

B.   OFFERTE DI IMPEGNO

1.   Offerte di impegno

(4)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, comprese le loro società collegate, insieme alla Camera argentina dei biocombustibili (Cámara Argentina de Biocombustibles, «CARBIO») hanno offerto impegni sui prezzi in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037.

2.   Valutazione delle offerte di impegno

(5)

Per garantire la praticabilità degli impegni, gli esportatori argentini hanno presentato offerte di impegno con un unico prezzo minimo all'importazione («PMI») per il prodotto in esame.

(6)

Inoltre, per garantire l'eliminazione delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio e per ragioni di fattibilità e praticità del monitoraggio dei produttori esportatori che offrono gli impegni, tali esportatori argentini si sono offerti di garantire che il volume delle importazioni effettuate nell'ambito degli impegni fosse fissato a un livello annuale che corrisponde approssimativamente al loro andamento complessivo di mercato, garantendo al tempo stesso condizioni di parità.

(7)

Per valutare se tali impegni sui prezzi eliminino l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni, la Commissione ha analizzato tra l'altro i prezzi all'esportazione attuali del prodotto in esame e il livello del dazio compensativo definitivo, oltre ad altri risultati cui è pervenuta nell'ambito dell'inchiesta.

(8)

La Commissione ha concluso che le sovvenzioni arrecanti pregiudizio potrebbero essere eliminate da impegni sui prezzi che coprano le importazioni entro il livello annuale proposto, assieme a un dazio definitivo ad valorem riscosso sulle importazioni che superano il livello annuale di cui al considerando 6.

(9)

CARBIO si è inoltre impegnata a trasmettere alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate sulle vendite nell'Unione dei produttori esportatori argentini, permettendo così alla Commissione di monitorare efficacemente gli impegni. Tenuto conto del ruolo attivo di CARBIO e della rete di sicurezza rappresentata dal livello annuale di cui al considerando 6, la Commissione ha ritenuto che il rischio di elusione delle offerte di impegno sia limitato.

C.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI E ACCETTAZIONE DELLE OFFERTE DI IMPEGNO

(10)

Le offerte di impegno sono state messe a disposizione delle parti interessate.

(11)

L'industria dell'Unione ha sostenuto che le offerte di impegno non potevano essere accettate, in quanto sono scollegate dai risultati dell'inchiesta e di conseguenza gli impegni non elimineranno gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni.

(12)

In particolare lo European Biodiesel Board («l'EBB») si è espresso a favore di un PMI equivalente al prezzo (o ai prezzi) all'esportazione nel periodo dell'inchiesta, più l'importo dei margini di sovvenzione/pregiudizio, possibilmente indicizzato per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi della materia prima principale. L'EBB ha affermato che solo tale livello di prezzo garantirebbe che i prezzi argentini non siano inferiori a quelli dell'Unione. Anche l'associazione tedesca dell'industria dei biocarburanti («VDB») ha affermato che il PMI dovrebbe essere calcolato utilizzando il prezzo all'importazione più il dazio compensativo. L'Unione per la promozione delle piante oleose e proteiche («UFOP») ha appoggiato la richiesta della VDB. Il Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'Unione europea e la Confederazione generale delle cooperative agricole dell'Unione europea («COPA-Cogeca») hanno preso atto del forte aumento delle importazioni nell'Unione di biodiesel argentino da quando sono state attenuate le misure antidumping e, insieme all'Associazione europea dei produttori di semi oleosi («EOA»), hanno ricordato che la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) limita la produzione di biocarburante europeo.

(13)

La Commissione ha ricordato che il livello annuale proposto delle importazioni (circa il 10 % del consumo medio annuo dell'Unione tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta) è direttamente collegato ai risultati dell'inchiesta. In base al livello delle importazioni esaminato nella presente inchiesta, la Commissione ha accertato una minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in linea di principio, il livello annuale proposto non dovrebbe compromettere l'andamento complessivo dell'industria dell'Unione.

(14)

Per quanto riguarda il calcolo del PMI, questo è collegato alle quotazioni medie mensili dei prezzi dell'olio di soia pubblicate dal ministero dell'Agricoltura del governo dell'Argentina, che tengono conto dell'applicazione della tassa all'esportazione (le quotazioni sono franco a bordo — FOB). Al di là del livello annuale si applica il dazio ad valorem. Di conseguenza, in linea di principio, la Commissione ha ritenuto che tale PMI riduce l'impatto sui prezzi dei fattori produttivi soggetti alla politica di sostegno del governo dell'Argentina.

(15)

La Commissione ha pertanto ritenuto che la combinazione del PMI con il livello annuale proposto, più il dazio ad valorem applicabile alle importazioni del prodotto in esame che superano tale livello annuale, elimina gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(16)

L'EBB ha inoltre sostenuto che il PMI può essere facilmente manipolato, in quanto i profitti che potrebbero essere accumulati quando i produttori esportatori argentini vendono prodotto in esame entro il livello annuale consentirebbero a tali produttori di assorbire molto più facilmente il dazio compensativo dovuto al di là del livello annuale.

(17)

La Commissione ha osservato che questa argomentazione contraddice l'argomentazione dell'EBB secondo cui il PMI è stato fissato a un livello troppo basso. Se così fosse non si potrebbero utilizzare impropriamente ulteriori profitti come viene asserito. CARBIO ha inoltre osservato che i produttori esportatori argentini non possono scegliere di effettuare alcune vendite al PMI e altre al prezzo con il pagamento del dazio: possono vendere al prezzo con il pagamento del dazio solo a completo esaurimento del livello annuale. Il presunto rischio sarà pertanto ridotto.

(18)

In ogni caso, la Commissione ha osservato che sia CARBIO che i produttori esportatori che offrono gli impegni sono consapevoli (essendo scritto negli impegni) del fatto che la decisione della Commissione di accettare le offerte di impegno si basa sulla fiducia. Qualsiasi violazione di tale fiducia porterà alla revoca dell'accettazione dell'impegno e alla piena applicazione dei dazi compensativi.

(19)

I produttori esportatori che offrono gli impegni hanno inoltre accettato di non comprometterne gli effetti anche per quanto riguarda le vendite al di là del livello annuale. Se gli impegni venissero violati essi sarebbero revocati. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(20)

L'EBB ha anche sostenuto che il PMI proposto era troppo basso e non rifletteva il premio di sostenibilità.

(21)

CARBIO ha risposto affermando che l'importo fisso riflette un aumento di prezzo sufficiente. La Commissione ha osservato, come indicato al considerando 11, che la combinazione del PMI con il livello annuale proposto, assieme al dazio ad valorem applicabile alle importazioni del prodotto in esame che superano tale livello annuale dovrebbe, in linea di principio, eliminare gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(22)

L'EBB ha sostenuto poi che la fonte delle quotazioni dei prezzi dell'olio di soia non dovrebbe essere basata in Argentina, ma dovrebbe essere una fonte indipendente rispettabile.

(23)

Nelle offerte di impegno è spiegato che le quotazioni sono sì pubblicate dal ministero dell'Agricoltura del governo dell'Argentina, ma si basano sui prezzi di chiusura del Chicago Board of Trade, cui si aggiungono premi sulla base di contratti giornalieri e premi di acquisto-vendita della Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Esse sono quindi collegate alle quotazioni internazionali dei prodotti di base ed è possibile monitorarne l'attendibilità, anche per quanto riguarda le tendenze storiche. Ciò è stato ulteriormente confermato da CARBIO e dal governo dell'Argentina. Quest'ultimo ha inoltre garantito la trasparenza e la prevedibilità della fonte proposta.

(24)

Il vantaggio della fonte proposta nelle offerte di impegno consiste nel fatto che è pubblicamente accessibile e può pertanto essere monitorata. La Commissione intende monitorare attentamente l'attendibilità delle quotazioni per garantire che non si verifichino circostanze e azioni che compromettano gli effetti degli impegni. Qualsiasi violazione di fiducia giustificherà la revoca immediata dell'accettazione degli impegni da parte della Commissione e l'imposizione dei dazi compensativi.

(25)

Gli impegni prevedono inoltre che qualsiasi cambiamento delle circostanze che potrebbe verificarsi durante l'attuazione e l'applicazione degli impegni rispetto a quelle prevalenti al momento della loro accettazione e che sarebbero state pertinenti per la decisione di accettare le offerte di impegno può comportare la revoca dell'accettazione degli impegni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(26)

L'EBB ha ulteriormente sostenuto che il governo dell'Argentina potrebbe abbassare la tassa all'esportazione e di conseguenza il PMI sarebbe ridotto. Questo potrebbe a sua volta determinare una situazione in cui gli esportatori argentini potrebbero massimizzare la loro quota di mercato.

(27)

La Commissione ha ritenuto che la fluttuazione del PMI in linea con le variazioni dei prezzi delle materie prime è un metodo di indicizzazione ragionevole che rispecchia le condizioni di mercato. Inoltre, qualsiasi cambiamento delle circostanze che potrebbe verificarsi durante l'attuazione e l'applicazione degli impegni rispetto a quelle prevalenti al momento della loro accettazione e che sarebbero state pertinenti per la decisione di accettare gli impegni può comportare la revoca dell'accettazione degli impegni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(28)

L'EBB ha anche affermato che gli importi fissi aggiunti ai prezzi medi trimestrali dell'olio di soia non dovrebbero essere definiti prima di ogni spedizione. L'EBB non interpreta correttamente l'importo fisso. L'importo fisso non è definito prima di ogni spedizione. In risposta alle osservazioni dell'EBB, CARBIO ha spiegato che l'importo fisso è predeterminato a un livello fisso e non dipende dal comportamento dei produttori esportatori argentini (né può essere adeguato in conseguenza di tale comportamento). L'osservazione è stata pertanto respinta.

(29)

L'EBB si è espressa a favore di un riferimento europeo dei prezzi dell'olio vegetale basato sui prezzi a pronti (giornaliero) e non trimestrale, che comprenda una combinazione di olio di soia europeo e di oli vegetali utilizzati in Europa. Al di là di una descrizione generale, l'EBB non ha tuttavia fornito una fonte alternativa concreta di riferimento dei prezzi. La gestione del sistema di riferimento dei prezzi deve essere pratica, e un tasso di riferimento giornaliero non sarebbe gestibile dal punto di vista pratico per il monitoraggio degli impegni. In ogni caso la Commissione ha ritenuto che la quotazione dei prezzi proposta nelle offerte di impegno sia ragionevole, come precisato nei precedenti considerando. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(30)

L'EBB ha proposto che la Commissione gestisse il livello annuale per Stato membro e su base mensile o trimestrale. La Commissione non ha potuto accogliere tale richiesta. Innanzitutto, come ha affermato anche CARBIO, le misure compensative, in qualsiasi forma, si applicano a tutto il territorio doganale dell'Unione. In ogni caso un sistema di monitoraggio simile sarebbe troppo complesso e quindi non attuabile nella pratica da parte della Commissione. La proposta dell'EBB di ripartire il livello annuale su base mensile o trimestrale è in contraddizione con l'argomentazione secondo cui i produttori argentini potrebbero effettuare compensazioni incrociate per le vendite entro il livello annuale con le vendite oltre tale livello. Una ripartizione mensile o trimestrale aggraverebbe tale rischio in modo significativo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(31)

L'EBB ha inoltre proposto che il livello annuale delle vendite effettuate nell'ambito del PMI inizi a un livello più basso e aumenti gradualmente fino a raggiungere il livello annuale proposto nelle offerte di impegno. In risposta a tale argomentazione CARBIO ha sostenuto che le norme commerciali attuali non prevedono tale progressività dell'imposizione delle misure (a prescindere dalla loro forma) per «testarne» l'efficacia. Di fatto l'EBB non ha presentato alcuna giustificazione sostanziale a favore dell'introduzione progressiva del livello annuale. In ogni caso la Commissione ha valutato le offerte di impegno presentate dai produttori esportatori. La Commissione ha ritenuto che la combinazione del PMI con il livello annuale proposto, assieme al dazio ad valorem applicabile alle importazioni del prodotto in esame che superano tale livello annuale dovrebbe, in linea di principio, eliminare gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(32)

L'EBB ha chiesto chiarimenti per quanto riguarda il PMI per le vendite a parti collegate nell'Unione. La Commissione ha confermato che le vendite alle parti collegate nell'Unione saranno effettuate a un PMI maggiorato di un importo per tenere conto delle spese SG&A e del profitto.

(33)

L'EBB ha affermato infine che gli impegni dovrebbero prevedere clausole che consentano un riesame o una revoca in caso di cambiamenti delle circostanze o di violazioni. La Commissione ha confermato che tali clausole sono già incluse nelle offerte di impegno. Le offerte di impegno prevedono che qualsiasi cambiamento delle circostanze che potrebbe verificarsi durante l'attuazione e l'applicazione degli impegni rispetto a quelle prevalenti al momento della loro accettazione e che sarebbero state pertinenti per la decisione di accettare l'impegno può comportare la revoca dell'accettazione degli impegni. Le misure definitive e l'adeguatezza degli impegni vengono inoltre sottoposte ad un riesame intermedio in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037.

(34)

La Commissione ha pertanto ritenuto che le offerte di impegno dei produttori esportatori argentini sono accettabili. I produttori esportatori che offrono gli impegni e CARBIO, oltre che tutte le parti interessate, sono stati informati dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi principali su cui si basa l'accettazione delle offerte di impegno.

3.   Osservazioni successive all'informazione che la Commissione avrebbe accettato offerte di impegno

(35)

Dopo la divulgazione dell'informazione che la Commissione avrebbe accettato le offerte di impegno, sono pervenute osservazioni da parte dell'EBB, della VDB, dell'UFOP, della COPA-Cogeca, dell'EOA, della Federazione dell'industria olearia dell'Unione europea («FEDIOL»), dei produttori esportatori argentini e di CARBIO.

(36)

L'EBB, la VDB e l'UFOP hanno chiesto di ridurre l'impegno proposto dagli esportatori argentini e da CARBIO di non emettere più del 45 % dei certificati per l'esportazione al trimestre a una percentuale di 25 %-30 % al trimestre. Secondo loro, ciò consentirebbe di distribuire le esportazioni nel corso dell'anno senza concentrare le importazioni sul mercato dell'Unione in alcuni trimestri.

(37)

La Commissione ha osservato che, in base ai dati del 2018, le importazioni dall'Argentina erano distribuite nel corso dell'anno civile senza alcuna concentrazione in un determinato trimestre, sebbene si registrasse un certo aumento in determinati mesi. Pertanto, la concentrazione teorica delle importazioni in un dato trimestre non riflette l'andamento degli scambi prima dell'istituzione delle misure. La Commissione ha inoltre osservato che qualsiasi modificazione significativa della configurazione degli scambi degli esportatori argentini che pregiudicherebbe l'effetto degli impegni può portare alla revoca dell'accettazione degli impegni da parte della Commissione e alla piena applicazione del dazio compensativo. In ogni caso, a seguito delle osservazioni dell'industria dell'Unione, in una lettera di accompagnamento gli esportatori argentini e CARBIO hanno assunto il nuovo impegno di non rilasciare certificati per l'esportazione nell'ambito di un trimestre per più del 37 % del livello del volume annuale.

(38)

L'EBB ha affermato che la validità dei certificati per l'esportazione relativi all'impegno dovrebbe essere ridotta e limitata al trimestre in cui sono rilasciati tali certificati. I produttori esportatori hanno riveduto le loro offerte di impegno di conseguenza e hanno ridotto da 4 a 3 mesi la validità dei certificati per l'esportazione. Si sono impegnati a rilasciare i certificati per l'esportazione in linea di massima il prima possibile dopo l'emissione della relativa fattura commerciale e in ogni caso entro 3 mesi dalla data della fattura. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(39)

La Commissione ha ritenuto che l'impegno di CARBIO e dei produttori esportatori di non rilasciare certificati per l'esportazione per più del 37 % del livello annuale nell'ambito di un trimestre riduce il rischio di concentrazione delle esportazioni argentine di biodiesel in uno specifico periodo. L'argomentazione relativa alla possibile concentrazione delle importazioni è pertanto trattata.

(40)

L'EBB ha proposto di inserire nelle offerte di impegno una nuova clausola che chiarisca l'impegno assunto da CARBIO e dagli esportatori di non compromettere gli obiettivi delle offerte di impegno. La Commissione ha confermato che rispettare le condizioni degli impegni e non comprometterne gli effetti è un obbligo generale degli esportatori e di CARBIO.

(41)

L'EBB, la VDB e l'UFOP in particolare hanno richiesto un PMI stabilito a cadenza settimanale o mensile anziché trimestrale, come proposto nell'offerta di impegno. A loro avviso, tale PMI settimanale o mensile limiterebbe le possibilità di arbitraggio per gli esportatori argentini in una situazione di forte volatilità e fluttuazione del mercato.

(42)

La Commissione ha esaminato attentamente la richiesta e ha concluso che un PMI fissato su base trimestrale assicura un'applicazione e un'attuazione migliori e corrette delle offerte di impegno senza compromettere l'efficacia della misura correttiva per l'industria dell'Unione.

(43)

L'EBB ha sostenuto che il livello del PMI entro il livello annuale dovrebbe essere fissato ad un livello adeguato, in quanto un PMI entro il 10 % (o anche il 5 %) della quota di mercato fissa i prezzi in un mercato delle materie prime. La Commissione ha osservato che l'EBB non ha dimostrato tale affermazione, ma ha in generale affermato che questo avverrebbe per qualsiasi mercato delle materie prime. L'EBB ha inoltre affermato che CARBIO ha espressamente riconosciuto che il PMI non sarebbe mai stato a un livello non pregiudizievole quando ha affermato che il dazio è fissato a un livello così elevato che non è realistico pensare che gli esportatori argentini possano effettuare esportazioni con il pagamento del dazio per tutta la durata delle offerte di impegno.

(44)

La Commissione ha indicato che aveva valutato le offerte di impegno nel loro insieme e ritiene che la combinazione del PMI con il livello annuale proposto, più il dazio ad valorem applicabile alle importazioni del prodotto in esame che superano tale livello annuale, elimina gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio.

(45)

L'EBB ha asserito che il prezzo dell'olio di soia da utilizzare per il calcolo del PMI è stato distorto dall'intervento del governo dell'Argentina, come sarebbe riconosciuto dalla Commissione nel regolamento che ha istituito misure definitive sul biodiesel nel 2013.

(46)

Il considerando 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio (5) indicava chiaramente che il prezzo di riferimento pubblicato dal governo dell'Argentina riflette il livello dei prezzi internazionali. Il considerando 38 dello stesso regolamento afferma che i prezzi sul mercato interno della principale materia prima utilizzata dai produttori di biodiesel in Argentina sono risultati artificialmente più bassi dei prezzi internazionali a causa della distorsione dovuta al sistema argentino di tasse all'esportazione.

(47)

L'EBB ha richiamato i motivi addotti dalla Commissione per respingere le offerte di impegno presentate nel 2013 dai produttori esportatori indonesiani di biodiesel e ha chiesto alla Commissione di spiegare perché tali motivi non sono più validi.

(48)

La Commissione ha osservato che ogni offerta di impegno è valutata individualmente nel merito nel momento in cui viene ricevuta alla luce delle circostanze del caso. La Commissione ha ricevuto le offerte di impegno da tutti i produttori esportatori argentini e le ha valutate in base ai loro meriti, tenendo conto di tutti gli elementi ivi presentati e dei risultati cui è pervenuta nell'ambito della presente inchiesta.

(49)

Sulla base di tale valutazione e tenendo conto di tutti gli elementi delle offerte, la Commissione ha proposto di accettare le offerte di impegno proposte dai produttori esportatori argentini e da CARBIO.

(50)

L'EBB ha sostenuto che a causa dei rischi di compensazione incrociata i produttori esportatori argentini non dovrebbero essere autorizzati a vendere il 5 % di altri prodotti originari dell'Argentina. La Commissione ha osservato di aver individuato e valutato i rischi di compensazione incrociata alla luce delle circostanze del presente caso e dell'insieme degli impegni. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(51)

L'EBB ha affermato che le offerte di impegno dovrebbero includere la possibilità di un riesame, anche su iniziativa della Commissione. La Commissione ha osservato che l'impatto dei cambiamenti delle circostanze sugli impegni potrebbe essere valutato in futuro alla luce di possibili cambiamenti delle circostanze. La possibilità di un riesame, menzionato nelle offerte di impegno, è conforme alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/1037. Tale argomentazione è respinta.

(52)

L'EBB, la VDB e la COPA-Cogeca hanno espresso il timore che i produttori esportatori argentini potrebbero non gestire gli impegni in modo equo e trasparente a causa dei precedenti del caso. La Commissione ha osservato che le offerte di impegno prevedono che l'accettazione degli impegni da parte della Commissione si basi sulla fiducia; qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione giustifica la revoca degli impegni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(53)

La VDB ha affermato che a causa della struttura degli impegni proposti potrebbe configurarsi una violazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza. La Commissione ha osservato che gli impegni come forma di misure sono specificamente previsti dal regolamento (UE) 2016/1037. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla VDB, le offerte di impegno non fissano prezzi di vendita tra le società che offrono gli impegni al livello del PMI, ma introducono un livello di prezzo di base al di sotto del quale non possono essere effettuate importazioni entro il livello annuale coperto dagli impegni. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(54)

La VDB ha sostenuto che, data l'esperienza negativa che la Commissione aveva avuto con un impegno strutturato in maniera analoga per quanto riguarda i pannelli solari, sembra probabile che le offerte di impegno proposte siano inefficaci. La Commissione ha osservato che ogni offerta di impegno è valutata individualmente nel merito nel momento in cui viene ricevuta alla luce delle circostanze del caso. La Commissione ha valutato attentamente gli impegni offerti e ha concluso che potevano essere accettati. La Commissione ha tenuto conto degli impegni assunti nel loro insieme, tra cui ad esempio il ruolo attivo di CARBIO, e della rete di protezione rappresentata dal livello annuale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   Attuazione e revoca

(55)

Qualora, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione revochi la propria accettazione di un impegno a seguito di una violazione dello stesso in relazione a operazioni specifiche e dichiari non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale.

(56)

Al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, gli importatori dovrebbero essere consapevoli, quale normale rischio commerciale, che un'obbligazione doganale potrebbe divenire esigibile, anche se è stato accettato dalla Commissione un impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano direttamente o indirettamente.

(57)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali devono informare immediatamente la Commissione ogniqualvolta siano rilevate indicazioni di una violazione dell'impegno.

(58)

Tutte le parti interessate, compresa l'industria dell'Unione, sono invitate a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie che possano essere utili ai fini del monitoraggio. Tali informazioni possono comprendere, in particolare, i dati pertinenti e rappresentativi per il prezzo dell'olio di soia e il PMI che possono facilitare il controllo degli impegni da parte della Commissione.

(59)

In caso di violazione o di revoca degli impegni o in caso di revoca dell'accettazione degli impegni da parte della Commissione, si applica automaticamente il dazio compensativo definitivo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, di tale regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli impegni offerti dai produttori esportatori di seguito indicati insieme alla Camera argentina dei biocombustibili (Cámara Argentina de Biocombustibles, «CARBIO») in relazione al procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina sono accettati.

Paese

Società

Canale di vendita

Codice TARIC aggiuntivo

Argentina

Aceitera General Deheza SA

Prodotto e venduto da Aceitera General Deheza SA, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C493

Bunge Argentina SA.

Prodotto e venduto da Bunge Argentina SA o

prodotto da Bunge Argentina SA e venduto da Bunge Agritrade SA, Uruguay, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C494

LDC Argentina SA.

Prodotto e venduto da LDC Argentina SA o

prodotto da LDC Argentina SA e venduto da Louis Dreyfus Company Suisse SA, Svizzera, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C495

Molinos Agro SA.

Prodotto e venduto da Molinos Agro SA o

prodotto da Molinos Agro SA e venduto da Molinos Overseas Commodities SA, Uruguay, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C496

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A

Prodotto e venduto da Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C497

Vicentin S.A.I.C.

Prodotto e venduto da Vicentin S.A.I.C. o

prodotto da Vicentin S.A.I.C. e venduto da Vicentin S.A.I.C. Sucursal, Uruguay, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C498

Cargill S.A.C.I.

Prodotto e venduto da Cargill S.A.C.I o

prodotto da Cargill S.A.C.I e venduto da Cargill International SA, Svizzera, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C491

COFCO International Argentina SA.

Prodotto e venduto da COFCO International Argentina SA o

prodotto da COFCO International Argentina SA e venduto da Cofco Resources SA, Svizzera, al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importatore.

C490

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 37.

(4)  Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).