28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/120 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2019
che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la proroga della deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2019) 254]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE prevede che la Commissione stabilisca se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nell'Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva. L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE prevede una deroga che consente agli Stati membri, in attesa di tale decisione, di applicare all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto condizioni perlomeno equivalenti a quelle applicabili ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell'Unione. |
(2) |
Tale deroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2018. Gli Stati membri possono pertanto applicare condizioni equivalenti a quelle stabilite nelle direttive di esecuzione 2014/96/UE (2), 2014/97/UE (3) e 2014/98/UE (4) della Commissione. |
(3) |
Al momento la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi. |
(4) |
Al fine di evitare l'interruzione del flusso di scambi gli Stati membri dovrebbero continuare a beneficiare di tale deroga. |
(5) |
A partire dal 14 dicembre 2019 saranno applicate le nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità a tali nuove norme gli organismi nocivi attualmente elencati nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE e le prescrizioni sanitarie relative ai materiali di moltiplicazione rientreranno nell'ambito di applicazione di tale regolamento. È pertanto opportuno concedere un periodo di tempo sufficiente per valutare la conformità dei paesi terzi alle nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 e nella relativa legislazione di attuazione. |
(6) |
Il periodo di applicazione della deroga prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE dovrebbe di conseguenza essere prorogato fino al 31 dicembre 2022. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/90/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere della sezione materiali di moltiplicazione e piante da frutto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/90/CE, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.
(2) Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).
(3) Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 16).
(4) Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).
(5) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).