20.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/91


DECISIONE (UE) 2019/2195 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2019

che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento. La decisione BCE/2010/14 (1) stabilisce norme e procedure comuni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione e nell’interpretazione della decisione BCE/2010/14 è necessario apportare una serie di modifiche tecniche e fornire qualche ulteriore chiarimento e miglioramento riguardo a determinate norme, procedure e definizioni. In particolare, sono necessarie istruzioni e definizioni più chiare per quanto riguarda i dati da segnalare sul numero delle banconote in euro trattate, smistate come non idonee e rimesse in circolo.

(2)

Attualmente le banconote di cui alla categoria 3 devono essere consegnate alle banche centrali nazionali immediatamente oppure entro e non oltre 20 giorni lavorativi dal deposito nell’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote. Poiché le banconote di cui alla categoria 3 sono talvolta miste alle banconote di cui alle categorie 4a e 4b, ciò comporta che un numero più elevato di banconote autentiche viene sottoposto inutilmente a un’ulteriore analisi. È pertanto necessario prevedere il ritrattamento delle banconote di cui alla categoria 3 per consentire la loro separazione dalle banconote di cui alle categorie 4a e 4b.

(3)

L’allegato IV alla decisione BCE/2010/14 fissa i dettagli relativi ai dati che devono essere raccolti dai soggetti che operano con il contante. Per motivi di chiarezza, i dettagli dei dati da segnalare devono essere ulteriormente specificati per garantire che tali dati siano il più possibile esaurienti ed accurati.

(4)

La decisione BCE/2013/10 (2) ha introdotto nuove norme per le future serie di banconote in euro e per chiarire e migliorare talune procedure riguardanti la riproduzione, lo scambio e il ritiro delle banconote in euro. Di conseguenza, sono altresì necessarie talune modifiche alle disposizioni della decisione BCE/2010/14.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/14 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2010/14 è modificata come segue:

1.

L’articolo 2, paragrafo 13, è sostituito dal seguente:

«13.   Per “banconote in euro” si intendono le banconote che soddisfano i requisiti di cui alla decisione BCE/2013/10 (*1) o a eventuali atti giuridici che sostituiscano o modifichino tale decisione e che presentano le specifiche tecniche indicate dal Consiglio direttivo.

(*1)  Decisione BCE/2013/10, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).»;"

2.

l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione;

3.

l’allegato IIa è sostituito dall’allegato II alla presente decisione.

4.

l’allegato IV è sostituito dall’allegato III alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   I soggetti che operano con il contante, appartenenti a uno Stato membro che adotta l’euro dopo l’adozione della presente decisione, applicano la presente decisione dalla data in cui lo Stato membro in cui hanno la loro sede adotta l’euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

(2)  Decisione BCE/2013/10, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1.   Requisiti tecnici generali

1.1.

Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un’apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l’intervento dell’operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Fatta eccezione per i distributori automatici di monete (CDM), le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l’affidabile separazione delle banconote in euro trattate.

1.2.

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell’identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2.   Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tabella 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A.

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente

1.

Dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM)

I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali

2.

Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)

I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni.

3.

Dispositivi di cash in combinati (CCM)

I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all’interno di essi.

B.

Dispositivi di cash out (COM)

4.

Dispositivi di cash out (COM)

I dispositivi di cash out (COM) sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di cash out (COM) utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).

C.

Distributori automatici di monete

5.

Distributori automatici di monete (CDM)

I distributori automatici di monete (CDM) consentono ai clienti, inserendo banconote in euro, di ottenere monete. Prima di distribuire le monete, le banconote in euro sono autenticate dal distributore automatico di monete (CDM). Tali banconote in euro non sono rimesse in circolo.

Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE (*1) per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)

Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l’assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondono a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM).

Tabella 2

Dispositivi riservati al personale

1.

Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)

Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro.

2.

Apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM)

Le apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM) controllano l’autenticità delle banconote in euro.

3.

Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)

I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai soggetti che operano con il contante e che controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti.

4.

Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)

I dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l’autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti.

I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.

Un dispositivo che sia stato sottoposto a verifiche e inserito nell’elenco presente sul sito Internet della BCE come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) oppure come dispositivo di cash in (apparato per il deposito del contante) (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato, rispettivamente, come dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) o come dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM). In tal caso, il dispositivo deve essere utilizzato unicamente dal personale dei soggetti che operano con il contante.

3.   Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote

L’Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l’assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l’autenticazione delle banconote in euro originali; b) l’individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l’individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.

;

(*1)  www.ecb.europa.eu.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO IIa

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l’idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente

Categoria

Proprietà

Trattamento

1.

Oggetti non riconosciuti come banconote in euro

Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:

banconote in euro non accettate dal dispositivo

banconote non in euro

oggetti simili a banconote in euro

immagini o dimensioni errati

grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)

errore del dispositivo nell’alimentazione o nel trasporto

Restituzione al cliente da parte dell’apparecchiatura

2.

Banconote in euro di cui si sospetta la falsità

Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza

Ritiro dalla circolazione

Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l’autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura. L’accredito non deve essere effettuato.

3.

Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche

Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee

Ritiro dalla circolazione

Le banconote in euro sono consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell’apparecchiatura.

Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell’apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro.

L’accredito potrà essere eventualmente effettuato.

4a.

Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo

Le banconote possono essere rimesse in circolazione.

L’accredito è effettuato

4b.

Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo

Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN

L’accredito è effettuato

Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1.

Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dall’apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote se tale apparecchiatura è abilitata alla cancellazione di un’operazione di deposito. Quando un’operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un’area di custodia temporanea nel dispositivo.

2.

Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle appartenenti alle categorie 4a o 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, trovano applicazione sia il termine per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b, sia i requisiti riguardanti la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3.

3.

Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche quando miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, per cui la riconducibilità al titolare originale del conto delle banconote originali di cui alla categoria 3 deve essere mantenuta nel caso in cui tali banconote siano respinte dalla seconda apparecchiatura in quanto banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.

Tabella 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi di cash out (COM)

Categoria

Proprietà

Trattamento

1.

Oggetti non riconosciuti come banconote in euro

Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:

banconote in euro non accettate dal dispositivo

banconote non in euro

oggetti simili a banconote in euro

immagini o dimensioni errati

grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i)

errore del dispositivo nell’alimentazione o nel trasporto

Le banconote non possono essere erogate alla clientela.

2.

Banconote in euro di cui si sospetta la falsità

Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza

Le banconote non possono essere erogate alla clientela.

Consegna immediata alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell’individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto

3.

Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche

Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall’apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee

Le banconote non possono essere erogate alla clientela.

Le banconote in euro sono consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo.

4a.

Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo

Le banconote possono essere erogate alla clientela

4b.

Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione

Tutti i controlli di autenticità effettuati dall’apparecchiatura con esito positivo.

Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo

Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

Regole specifiche in relazione alla tabella 2:

1.

Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate utilizzando un’altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2.

2.

Le banconote in euro di cui alla categoria 3 non devono necessariamente essere separate fisicamente da quelle di cui alle categorie 4a e 4b. Se non avviene alcuna separazione fisica, continua a trovare applicazione il termine per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3, 4a e 4b come specificato per la categoria 3.

3.

Le banconote in euro di cui alla categoria 3, anche se miste alle banconote appartenenti alle categorie 4a o 4b, possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente. Tali banconote sono quindi trattate come classificate dalla seconda apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote.

Tabella 3

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di distributori automatici di monete (CDM)

I distributori automatici di monete (CDM) devono sottoporre a controllo di autenticità le banconote ricevute e trattenere quelle sospettate di essere contraffatte, ma non devono separarle fisicamente per categoria.

Le banconote sospettate di essere contraffatte devono essere consegnate immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell’individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle informazioni relative al titolare del conto, se disponibili.

In alternativa, le banconote ricevute da un distributore automatico di monete (CDM) possono essere ritrattate da un qualsiasi tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote verificata positivamente e quindi trattate come classificate da tale apparecchiatura. Le eventuali informazioni relative al titolare del conto dei pezzi classificati come categoria 2 o categoria 3 durante il nuovo trattamento sono trattenute.

».

ALLEGATO III

«

ALLEGATO IV

RACCOLTA DI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI CHE OPERANO CON IL CONTANTE

1.   Obiettivi

Gli obiettivi della raccolta dei dati sono permettere alle banche centrali nazionali (BCN) e alla Banca centrale europea (BCE) di monitorare le attività rilevanti dei soggetti che operano con il contante e di vigilare sugli sviluppi nel ciclo del contante.

2.   Principi generali

2.1.

I dati sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono essere segnalati quando tali apparecchiature sono utilizzate in conformità alla presente decisione. I distributori automatici di monete (CDM) sono esenti dagli obblighi di segnalazione.

2.2.

I soggetti che operano con il contante forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

informazioni sulle sedi in cui il contante è trattato, quali le filiali, e

informazioni sulle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e sulle casse prelievo contanti.

2.3.

Inoltre, i soggetti che operano con il contante che ricircolano le banconote in euro attraverso apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti, forniscono regolarmente alla BCN del proprio Stato membro le seguenti informazioni:

informazioni sul volume delle operazioni in contante (numero di banconote in euro trattate) che coinvolge apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e casse prelievo contanti,

informazioni sulle filiali di enti creditizi ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti, presso le quali i controlli di idoneità alla circolazione sono eseguiti manualmente.

3.   Tipo di dati e obblighi di segnalazione

3.1.

A seconda della loro natura, i dati raccolti sono suddivisi in dati principali e dati operativi.

Dati principali

3.2.

I dati principali riguardano le informazioni su: a) i singoli soggetti che operano con il contante e le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e le casse prelievo contanti in funzione; e b) le filiali di enti creditizi ubicate in località remote.

3.3.

I dati principali sono forniti alla BCN alla data in cui la presente decisione trova applicazione e successivamente ogni sei mesi. I dati specificati nel modello fissato nell’appendice 1 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi vengano forniti in un diverso formato.

3.4.

Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.

3.5.

La BCN può richiedere che i soggetti che operano con il contante indichino i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) utilizzati, rispettivamente, come dispositivi di cash in combinati (CCM) o come dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM), e i dispositivi di cash in combinati (CCM) utilizzati come dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM).

3.6.

I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell’appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato.

Dati operativi

3.7.

Sono classificati come dati operativi i dati provenienti dal trattamento e dal ricircolo delle banconote in euro effettuate dai soggetti che operano con il contante.

3.8.

Una BCN può decidere di escludere altri operatori economici, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (1), dall’obbligo di segnalare i dati operativi qualora il numero di banconote in euro di cui essi effettuano il ricircolo attraverso le casse prelievo contanti risulti inferiore alla soglia fissata dalla BCN stessa.

3.9.

I dati sono forniti su base semestrale. I dati sono segnalati alla BCN interessata al più tardi due mesi dopo il periodo di segnalazione di interesse, ossia fine febbraio e fine agosto. I dati possono essere forniti utilizzando il modello fissato nell’appendice 2. Le BCN possono richiedere, per un periodo transitorio, segnalazioni mensili, se questa era la loro prassi prima dell’entrata in vigore della presente decisione, o trimestrali.

3.10.

I dati sono forniti da soggetti che operano con il contante e che trattano fisicamente le banconote. Se un soggetto che opera con il contante ha esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad un altro soggetto che opera con il contante, i dati sono forniti dal soggetto designato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2.

3.11.

I dati sono segnalati dai soggetti che operano con il contante in termini di pezzi (volume), aggregati a livello nazionale e disaggregati per taglio di banconota in euro. La disaggregazione per serie di banconote non è obbligatoria. Per le filiali di enti creditizi ubicate in località remote, i dati operativi sono segnalati separatamente.

3.12.

Una BCN può decidere, per ragioni di monitoraggio, di raccogliere i dati a livello locale, ad esempio a livello di filiale.

3.13.

Ai soggetti che operano con il contante i quali abbiano esternalizzato i controlli di autenticità e di idoneità ad altri soggetti che operano con il contante può essere richiesto di fornire alla BCN informazioni dettagliate su questi ultimi, compresi gli accordi relativi all’esternalizzazione.

3.14.

I dati sulle filiali ubicate in località remote specificati nel modello fissato nell’appendice 3 devono essere forniti, anche se la BCN può richiedere che gli stessi siano forniti in un diverso formato e può concordare con i soggetti che operano con il contante la raccolta di dati più esaurienti.

4.   Riservatezza e pubblicazione dei dati

4.1.

I dati principali e i dati operativi sono trattati come riservati.

4.2.

Le BCN e la BCE possono decidere di pubblicare rapporti o statistiche utilizzando i dati acquisiti ai sensi del presente allegato. Ciascuna di tali pubblicazioni è aggregata in modo tale che nessun dato possa essere attribuito a singoli soggetti segnalanti.

Appendice 1

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati principali

Le presenti informazioni devono essere fornite a:

[Denominazione della BCN; contatti per eventuali chiarimenti; indirizzo]

1.   Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Denominazione del soggetto che opera con il contante:

Indirizzo della sede:

Codice di avviamento postale:

Città:

Via:

Tipo di società:

Ente creditizio

Cambiavalute

Società di servizi e trasporto valori diversa da un istituto di pagamento

Commerciante (dettagliante)

Casa da gioco

Altro, inclusi gli istituti di pagamento se non sono già inseriti in una delle categorie di cui sopra (specificare)

Soggetti referenti:

Nomi:

Numeri di telefono:

Numeri di telefax:

Indirizzi di posta elettronica:

Partner di esternalizzazione (se del caso)

Nome:

Indirizzo:

Codice di avviamento postale:

Città:

2.   Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria

Numero identificativo (2)

Azienda produttrice (2)

Denominazione (2)

Identificativo (2)

(sistema di rilevazione/versioni del software)

Numero totale in funzione

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Dispositivi riservati al personale

Categoria

Numero identificativo (3)

Azienda produttrice (3)

Denominazione (3)

Identificativo (3)

(sistema di rilevazione/versioni del software)

Numero totale in funzione

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Casse prelievo contanti non incluse nella precedente tabella relativa ai dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

 

Numero totale in funzione

ATM

 

SCoTs

 

Altro

 

Appendice 2

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

Dati operativi

1.   Informazioni sul soggetto che opera con il contante

Nome del soggetto che opera con il contante

 

Periodo di segnalazione

 

2.   Dati

Le seguenti voci di dati devono essere aggregate a livello nazionale o regionale, secondo quanto deciso dalla BCN (escluse le filiali ubicate in località remote).

 

Numero totale di banconote trattate

Banconote in euro smistate come non idonee

Banconote in euro rimesse in circolo

EUR 5

 

 

 

EUR 10

 

 

 

EUR 20

 

 

 

EUR 50

 

 

 

EUR 100

 

 

 

EUR 200

 

 

 

EUR 500

 

 

 

Nella precedente tabella la colonna recante il titolo «Numero totale di banconote trattate» deve contenere il numero totale di banconote la cui autenticità e idoneità sono state sottoposte a controllo da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, ossia dispositivi di introito ed esito del contante (CRM), dispositivi di cash out (COM), dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), nonché dispositivi di cash in e di cash out combinati (CCM) con controllo di idoneità opzionale. Non sono incluse nei presenti dati le seguenti banconote: a) banconote il cui controllo di autenticità e idoneità viene effettuato manualmente, ad esempio operazioni fuori borsa o operazioni di back-office; b) banconote sottoposte a controllo di autenticità ma non di idoneità da apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, ad esempio banconote identificate come autentiche da dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM), dispositivi di cash in combinati (CCM) (senza controllo di idoneità opzionale), dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) e apparecchiature per il controllo dell’autenticità delle banconote (BAM).

La colonna recante il titolo «Banconote in euro smistate come non idonee» è un sottoinsieme del numero totale delle banconote in euro trattate e deve contenere il numero di banconote classificate come autentiche e non idonee alla circolazione (ossia la categoria 4b) dai dispositivi. La presente voce di dati si riferisce ai dispositivi di introito ed esito del contante (CRM), ai dispositivi di cash out (COM), ai dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e alle apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM), nonché ai dispositivi di cash in combinati (CCM) con controllo di idoneità opzionale.

La colonna recante il titolo «Banconote in euro rimesse in circolo» è un sottoinsieme del numero totale delle banconote in euro trattate e:

a)

per i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM), i dispositivi di cash out (COM) e i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM), deve contenere il numero di banconote classificate come autentiche e idonee alla circolazione (ossia la categoria 4a) dai dispositivi ed erogate alla clientela come indicato dalle statistiche sui dispositivi;

b)

per le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) e i dispositivi di cash in combinati (CCM) con controllo di idoneità opzionale, deve contenere il numero di banconote classificate come autentiche e idonee alla circolazione (ossia la categoria 4a) dai dispositivi e non riconsegnate alla BCN, ma mantenute con l’intento di rimettere in circolo le banconote nel ciclo del contante.

Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti

 

Qualora una BCN applichi l’eccezione prevista all’articolo 7 per le filiali ubicate in località remote, tali dati sono obbligatori per gli enti creditizi dello Stato membro interessato. Gli enti creditizi sono tenuti a consultare la propria BCN per verificare se tali dati debbano essere segnalati.

Appendice 3

FILIALI DEGLI ENTI CREDITIZI UBICATE IN LOCALITÀ REMOTE

Le presenti informazioni sono fornite unicamente da enti creditizi con filiali ubicate in località remote, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1.

1.

Informazioni sull’ente creditizio

Nome dell’ente creditizio

 

Periodo di segnalazione

 


2.

Dati

Nome della filiale ubicata in località remota

Indirizzo

Numero di banconote in euro distribuite tramite dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela e casse prelievo contanti

 

 

 

.

(1)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

(2)  Le presenti voci devono essere completate in conformità alle corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.

(3)  (*) Le presenti voci devono essere completate in conformità alle corrispondenti voci reperibili sul sito Internet della BCE.