25.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/7


DECISIONE (UE) 2019/322 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 gennaio 2019

sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), nonché gli articoli 4, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE debba applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, ove tale diritto dell'Unione sia composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

(3)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013, al fine di assolvere i compiti attribuitile, la BCE ha tutti i poteri e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché tutti i poteri e gli obblighi che hanno le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell'Unione. La competenza della BCE si estende all'esercizio di poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che non sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione a condizione che tali poteri rientrino tra i compiti della BCE ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e siano alla base di una funzione di vigilanza. Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni relative a poteri di vigilanza attribuiti dalla normativa nazionale.

(4)

Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare è necessaria una decisione di delega relativa all'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (3).

(5)

La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.

(6)

La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) specifica la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.

(7)

Ove i criteri per l'assunzione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere assunte con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ulteriormente specificata all'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (4). Inoltre, dovrebbe essere utilizzata la procedura di non obiezione anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione per le decisioni relative a poteri nazionali a causa della complessità della verifica.

(8)

Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 (5). In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «decisioni basate su poteri nazionali» si intende le decisioni assunte dalla BCE nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che non sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione;

2)

per «acquisizione di una partecipazione» si intende l'acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta o di diritti di voto di un'altra entità, anche per effetto della costituzione di una nuova entità, diversa dall'acquisizione di una partecipazione qualificata nell'accezione di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

3)

per «fusione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società, nel momento in cui vengono sciolte con o senza messa in liquidazione, trasferiscono la tutte le loro attività e passività a una società esistente o a una nuova società, in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale di tale società esistente o nuova società, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una fusione ai sensi del diritto nazionale pertinente;

4)

per «scissione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società dividono parte delle loro attività e passività e formano una nuova società che detiene tale parte delle loro attività e passività, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una scissione ai sensi del diritto nazionale pertinente;

5)

per «paese o territorio terzo» si intende qualsiasi paese o territorio al di fuori dello Spazio economico europeo.

6)

per «parte correlata» sì intende una persona fisica che è collegata a un ente creditizio o un suo parente stretto, o una persona giuridica che è collegata a un ente creditizio in conformità al diritto nazionale pertinente;

7)

per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale annuale nell'accezione di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE;

8)

per «indice di copertura della liquidità» (liquidity coverge ratio, LCR) si intende l'indice definito nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (7);

9)

per «norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti» si intendono i requisiti in materia di vigilanza e normativi ovvero le disposizioni regolamentari applicate da un Paese o territorio terzo che sono riconosciuti dalla Commissione come equivalenti a quelle vigenti nell'Unione in conformità agli articoli 107, paragrafo 4, e 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). I paesi e territori terzi interessati sono elencati negli allegati I e IV della decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (9);

10)

«decisione di delega» e «decisione delegata» hanno lo stesso significato di cui, rispettivamente, ai punti 2 e 4 dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

11)

per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare le decisioni relative ai poteri nazionali;

12)

per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;

13)

per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione richiesta dal soggetto vigilato significativo. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è da considerare come decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie (a) garantiscano che il soggetto vigilato risponde ai requisiti di cui al diritto nazionale pertinente e siano state convenute per iscritto, ovvero (b) ribadiscano esclusivamente uno o più requisiti esistenti che gli enti sono già tenuti a soddisfare ai sensi di una pertinente disposizione di diritto nazionale ovvero richiedano informazioni sull'osservanza di uno o più di tali requisiti;

14)

per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (10);

15)

per «succursale» si intende la succursale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;

16)

per «ufficio di rappresentanza» si intende un ufficio che promuove o assiste le attività di un soggetto vigilato, ma che non esercita l'attività di ente creditizio;

17)

per «servizi di supporto non strategici» si intendono servizi amministrativi, servizi alla clientela, recupero crediti, firme elettroniche o altri servizi analoghi collegati all'attività di un ente creditizio;

18)

per «guida della BCE» si intende qualsiasi documento adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza e pubblicato sul sito internet della BCE e che fornisce orientamenti sull'interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione specifica i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni basate su poteri nazionali.

2.   La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell'assunzione di decisioni basate su poteri nazionali.

Articolo 3

Delega delle decisioni relative a poteri nazionali

1.   Ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare decisioni basate su poteri nazionali in relazione a: (a) acquisizioni di partecipazioni; (b) acquisizioni di attività o passività; (c) vendite di partecipazioni; (d) vendite di attività o passività; (e) fusioni; (f) scissioni; (g) operazioni in paesi o territori terzi; (h) esternalizzazioni; (i) modifiche statutarie; (j) nomine di revisori esterni; (k) credito a parti correlate.

2.   Le decisioni basate su poteri nazionali di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante decisione delegata qualora siano soddisfatti i pertinenti criteri per l'adozione di decisioni delegate stabiliti agli articoli da 4 a 14.

3.   Le decisioni basate su poteri nazionali non possono essere adottate con decisione delegata qualora il diritto nazionale richieda l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza di misure strategiche degli enti creditizi o qualora la complessità della valutazione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.

4.   Le deleghe di poteri decisionali si applicano sia all'adozione delle decisioni di vigilanza sia all'approvazione della valutazione positiva da parte della BCE ove non sia necessaria una decisione di vigilanza ai sensi del diritto nazionale.

5.   Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.

6.   Qualora una decisione negativa non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.

Articolo 4

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su acquisizioni di partecipazioni

1.   Le decisioni relative all'approvazione di acquisizioni di partecipazioni in enti creditizi o in enti non creditizi da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente è limitato, ossia:

i)

a seguito dell'acquisizione, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e

ii)

l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base.

b)

l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente è limitato, ossia:

i)

l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio;

ii)

a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %;

c)

il soggetto interessato è situato in uno Stato membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo, o in un paese o territorio terzo con norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti.

2.   La valutazione delle acquisizioni di partecipazioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 5

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su acquisizioni di attività o passività

1.   Le decisioni relative all'approvazione di acquisizioni di attività o passività di enti creditizi o di enti non creditizi da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente a seguito dell'acquisizione, è limitato, ossia:

i)

a seguito dell'acquisizione, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e

ii)

l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base;

b)

l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo acquirente a seguito dell'acquisizione è limitato, ossia:

i)

l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio, e

ii)

a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %;

c)

il valore delle attività e passività acquisite non supera il 25 % delle attività totali del soggetto vigilato significativo acquirente a livello individuale.

2.   La valutazione delle acquisizioni di attività o passività è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 6

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di partecipazioni

1.   Le decisioni relative all'approvazione di vendite di partecipazioni da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante è limitato, ossia:

i)

a seguito della vendita, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e

ii)

l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base;

b)

l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo alienante è limitato, ossia:

i)

l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio; e

ii)

a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %.

2.   La valutazione delle vendite di partecipazioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 7

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di attività o passività

1.   Le decisioni relative all'approvazione di vendite di attività o passività da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante conseguente alla vendita delle attività o passività, è limitato, ossia:

i)

a seguito della vendita, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e

ii)

l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base;

b)

l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo alienante conseguente all'acquisizione è limitato, ossia:

i)

l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio; e

ii)

a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %

c)

il valore delle attività o passività che sono vendute non supera il 25 % delle attività totali del soggetto vigilato significativo alienante a livello individuale.

2.   La valutazione delle vendite di attività o passività è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 8

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su fusioni

1.   Le decisioni relative all'approvazione di fusioni che coinvolgono almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione, è limitato, ossia:

i)

a seguito della fusione, i fondi propri superano e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri da detenere in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e

ii)

l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base;

b)

l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione è limitato, ossia:

i)

l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio; e

ii)

a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %

c)

la struttura di governance del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione non solleva problematiche di vigilanza.

2.   I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a:

a)

fusioni tra un soggetto vigilato significativo e un altro soggetto non appartenente allo stesso gruppo del soggetto vigilato significativo; ovvero

b)

fusioni transfrontaliere tra soggetti vigilati significativi appartenenti al medesimo gruppo.

3.   La valutazione delle fusioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 9

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su scissioni

1.   Le decisioni relative all'approvazione di scissioni che coinvolgano almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione è limitato, ossia:

i)

a seguito della scissione, i fondi propri superino e si prevede che continuino a superare la somma dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fondi propri di cui è prevista la detenzione in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013, del requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e

ii)

l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base.

b)

l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione è limitato, ossia:

i)

l'LCR rimane superiore al 110 % ed è superiore ai requisiti di liquidità di cui all'ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati dell'LCR minimo obbligatorio, e

ii)

a livello consolidato, l'LCR non è ridotto di oltre il 50 %;

c)

la struttura di governance del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultante dalla scissione non solleva problematiche di vigilanza.

2.   I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a:

a)

scissioni da cui deriva la costituzione di un'altra entità che non appartiene allo stesso gruppo del soggetto vigilato significativo; ovvero

b)

scissioni da cui deriva la costituzione di un'entità in un paese o territorio diverso da quello in cui è stabilito il soggetto vigilato significativo.

3.   La valutazione delle scissioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 10

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su operazioni in paesi o territori terzi

1.   Le decisioni relative all'approvazione dello stabilimento da parte di un soggetto vigilato significativo di una succursale in un paese o territorio terzo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

la succursale è stabilita in un paese o territorio terzo con norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti;

b)

le attività totali della succursale, secondo le stime del programma di operazioni, non eccedono il 10 % del totale delle attività del soggetto vigilato significativo; e

c)

la succursale effettua operazioni che sono prevalentemente eseguite nel paese o territorio terzo nel quale è stabilita la succursale.

2.   Le decisioni relative alle seguenti operazioni effettuate da un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata:

a)

chiusura di una succursale;

b)

modifiche alla struttura della succursale;

c)

stabilimento o chiusura di un ufficio di rappresentanza; e

d)

prestazione di servizi bancari, in un paese o territorio terzo senza che sia ivi stabilita una presenza fisica sotto forma di una succursale o di una filiazione,

salvo che le relative operazioni siano compiute in un paese compreso nell'elenco di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (11).

3.   La valutazione delle operazioni in paesi o territori terzi è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 11

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su esternalizzazioni

1.   Le decisioni relative all'approvazione di esternalizzazioni di attività da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

il prestatore di servizi fa parte dello stesso gruppo del soggetto vigilato significativo (esternalizzazione infragruppo) ed è stabilito nell'Unione; ovvero

b)

il prestatore di servizi è un soggetto vigilato stabilito nell'Unione e autorizzato a svolgere i servizi esternalizzati; ovvero

c)

l'esternalizzazione riguarda servizi di supporto non strategici e il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o nello Spazio economico europeo.

2.   La valutazione dei progetti di esternalizzazione è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 12

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su modifiche statutarie

1.   Le decisioni relative all'approvazione di modifiche statutarie di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata nei seguenti casi:

a)

modifiche che sono puramente formali, ivi comprese le modifiche di nome e indirizzo;

b)

modifiche che si limitano a trasporre requisiti statutari di natura legislativa o regolamentare;

c)

modifiche che danno esecuzione a una decisione giudiziaria o amministrativa o che sono effettuate su richiesta della BCE;

d)

modifiche riguardanti il capitale sociale del soggetto vigilato significativo qualora la relativa decisione sui fondi propri (ad es. la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 o la riduzione di fondi propri) sia anch'essa delegata;

e)

modifiche allo statuto di una filiazione al fine di allinearlo con lo statuto della società madre qualora le modifiche a quest'ultimo siano già state approvate dalla BCE.

2.   La valutazione delle modifiche statutarie è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 13

Criteri per l'adozione di decisioni delegate in merito a nomine o a modifiche di revisori esterni

1.   Le decisioni in merito alla nomina o alla modifica dei revisori esterni di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata, se tali decisioni costituiscono, ai sensi del pertinente diritto nazionale, esercizio della vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2.   I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a (a) decisioni relative alla sostituzione di un revisore esterno con altro nominato dall'autorità di vigilanza competente, ovvero (b) decisioni relative alla nomina di un revisore esterno sotto la direzione dell'autorità di vigilanza competente.

3.   La valutazione dell'adeguatezza del revisore esterno è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 14

Criteri per l'adozione di decisioni delegate su credito a parti correlate

1.   Le decisioni relative all'approvazione dell'erogazione di credito da parte di un soggetto vigilato significativo a una parte correlata sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

l'esposizione complessiva del soggetto vigilato significativo nei confronti della parte correlata non eccede i 5 milioni di euro; e

b)

i termini e le condizioni applicabili all'erogazione del credito non sono più favorevoli di quelli in base ai quali il credito è erogato ai clienti che non sono parti correlate, o sono almeno simili a quelli applicabili allo stesso tipo di operazioni effettuate con i dipendenti che non sono parti correlate del soggetto vigilato significativo.

2.   La valutazione dell'erogazione del credito è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

La presente decisione non si applica nel caso in cui la domanda con la quale si richiede l'approvazione di una delle operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia stata presentata alla BCE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 gennaio 2019.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14.

(3)  Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.

(4)  Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(5)  Decisione BCE/2014/16 del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

(10)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).