4.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/14


DECISIONE (UE) 2019/166 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 gennaio 2019

sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS.

(2)

In data 16 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board), l'organismo di governance investito di compiti di gestione tecnica e operativa nel campo delle infrastrutture e delle piattaforme di mercato.

(3)

In passato, il comitato per le infrastrutture di mercato si è riunito nelle diverse composizioni dedicate a seconda delle differenti infrastrutture, piattaforme e servizi di mercato di cui è responsabile. Dall'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato, il comitato per T2S, originariamente istituito in forza della decisione BCE/2012/6 (2), ha operato come una delle composizioni dedicate del comitato per le infrastrutture di mercato, come rispecchiato nella decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea (BCE/2017/20) (3).

(4)

Il comitato per T2S non è stato istituito esclusivamente dalla decisione BCE/2012/6, ma si basa altresì sul protocollo T2S sottoscritto dalle banche centrali dell'Eurosistema.

(5)

Un riesame del funzionamento del comitato per le infrastrutture di mercato ha evidenziato che per il suo efficiente funzionamento non è necessario prevedere composizioni dedicate. Pertanto, la decisione BCE/2012/6 dovrebbe essere abrogata e la composizione del comitato per le infrastrutture di mercato dovrebbe essere rivista così che il comitato per le infrastrutture di mercato possa strutturarsi e operare in conformità alla presente decisione.

(6)

Il comitato per le infrastrutture di mercato, nella sua composizione rivista, supporterà il Consiglio direttivo assicurando che le infrastrutture, le piattaforme, le applicazioni di mercato e i servizi correlati dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, siano mantenuti e ulteriormente sviluppati e che siano realizzati progetti nei campi sopra menzionati, in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, di volta in volta applicabili.

(7)

Resta inteso che l'efficacia giuridica dell'allegato III alla presente decisione («Codice di condotta») è condizionata alla firma da parte dei membri del comitato per le infrastrutture di mercato delle dichiarazioni di cui alle appendici 1 e 2 all'allegato III.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Tutti i riferimenti al comitato per T2S di cui all'indirizzo BCE/2012/13, alle decisioni BCE/2011/20 (4) e BCE/2011/5 (5) vanno intesi come riferimenti al comitato per le infrastrutture di mercato. Tutti gli altri termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato di cui agli indirizzi BCE/2012/27 (6) e BCE/2012/13.

Articolo 2

Comitato per le infrastrutture di mercato

1.   Il mandato del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB), compresi i suoi obiettivi, le sue responsabilità e i suoi compiti sono stabiliti nell'allegato I della presente decisione.

2.   Il regolamento interno del MIB, comprese la sua composizione e le sue procedure operative, è stabilito nell'allegato II della presente decisione.

3.   Il codice di condotta dei membri del MIB, di cui allegato III della presente decisione, è approvato dal Consiglio direttivo.

4.   Le procedure e i requisiti per la selezione, la nomina e la sostituzione dei membri del MIB non espressione di banche centrali sono stabiliti nell'allegato IV della presente decisione.

5.   Si intende che la presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione BCE/2012/6 è abrogata.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Al fine di assicurare una transizione agevole e ordinata al MIB, istituito in conformità alla presente decisione, compresa la nomina dei suoi membri, il mandato degli attuali membri del MIB, al momento dell'entrata in vigore della presente decisione, si intende prorogato di quattro mesi.

Articolo 5

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 gennaio 2019

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19.

(2)  Decisione BCE/2012/6, del 29 marzo 2012, relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 13).

(3)  Decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea, del venerdì 23 giugno 2017, che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2017/20) (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 24).

(4)  Decisione BCE/2011/20 del 16 novembre 2011 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 117).

(5)  Decisione BCE/2011/5, del 20 aprile 2011, relativa alla selezione di fornitori di servizi di rete TARGET2-Securities (BCE/2011/5) (GU L 134 del 21.5.2011, pag. 22).

(6)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

MANDATO

INTRODUZIONE

L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (Eurosystem infrastructure services, ECMS).

Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.

La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

1.   Ruolo del comitato per le infrastrutture di mercato

Il Consiglio direttivo della BCE affida al MIB l'esecuzione dei compiti definiti nel presente mandato.

Fatto salvo il proprio potere decisionale di ultima istanza, il Consiglio direttivo ha affidato al MIB l'esecuzione di compiti chiaramente definiti riguardanti sia il funzionamento dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema, che i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema. Il Consiglio direttivo, fatta salva la competenza delle BCN in virtù dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, può attribuire al MIB ulteriori compiti chiaramente definiti, oltre a quelli stabiliti ai sensi del paragrafo 2, che rientrino altrimenti nella competenza del Consiglio direttivo. Alla luce della competenza ultima del Consiglio direttivo sulle questioni relative alle infrastrutture dell'Eurosistema, gli eventuali compiti affidati al MIB possono sempre essere nuovamente avocati e assolti dal Consiglio direttivo.

2.   Responsabilità e compiti del comitato per le infrastrutture di mercato

2.1.   Preparazione delle proposte di decisione da parte del Consiglio direttivo sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema

Fatta la salva la responsabilità del Comitato esecutivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo e la responsabilità a questo devoluta in tema di gestione degli affari correnti della BCE, il MIB predispone le proposte su cui il Consiglio direttivo è chiamato a decidere sulle seguenti materie, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE:

a)

la strategia generale, compresa la definizione dell'ambito dei servizi e le descrizioni dei servizi;

b)

le questioni relative alla governance dei progetti;

c)

le questioni finanziarie, tra cui:

i)

l'elaborazione delle caratteristiche principali del regime finanziario (in particolare: dotazione finanziaria, ammontare, arco temporale coperto, finanziamento);

ii)

l'analisi periodica dei rischi finanziari cui è esposto l'Eurosistema;

iii)

le regole di gestione del conto di bilancio tenuto nella contabilità della BCE e gestito dal MIB per conto dell'Eurosistema;

iv)

metodologia dei costi;

v)

politica di determinazione delle tariffe; e

vi)

analisi del regime di responsabilità;

d)

la pianificazione complessiva;

e)

il quadro giuridico che regola i rapporti con le banche centrali nazionali (BCN) che forniscono servizi relativi alle infrastrutture di mercato all'Eurosistema o che danno esecuzione a progetti infrastrutturali dell'Eurosistema con quest'ultimo (le «BCN fornitrici»), e con i clienti, nonché le disposizioni contrattuali o le condizioni che devono essere sottoscritte tra l'Eurosistema e le parti esterne;

f)

il quadro per la gestione dei rischi;

g)

gli accordi sui livelli di servizio stipulati con le parti interessate;

h)

l'autorizzazione e l'ordine di priorità delle richieste di modifica e le strategie di collaudo/migrazione;

i)

le strategie per la connettività di rete;

j)

le strategie per la gestione di crisi;

k)

le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni;

l)

le responsabilità e gli altri crediti; e

m)

il possesso da parte dei partecipanti a servizi infrastrutturali dell'Eurosistema dei criteri di idoneità applicabili.

2.2.   Attività di gestione relative ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema

2.2.1.   Gestione e guida

Il MIB esercita la gestione complessiva dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 o del regolamento interno della BCE. In questo contesto, il MIB:

a)

garantisce che i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rispondano alle esigenze del mercato;

b)

attua e/o gestisce le strategie generali, compresa la definizione dell'ambito del servizio o dei servizi e/o le descrizioni dei servizi;

c)

attua e/o gestisce i dispositivi di governance;

d)

attua e/o gestisce gli accordi e le strategie finanziarie;

e)

gestisce le pertinenti attività gestione delle modifiche e degli aggiornamenti;

f)

gestisce, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo, lo sviluppo, il funzionamento e il mantenimento di strumenti di simulazione e gestisce, consultandosi con il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) e con altri comitati del SEBC interessati, se del caso, e previa decisione del Consiglio direttivo, studi di fattibilità;

g)

coordina i procedimenti di gestione delle modifiche e stabilisce l'ordine di priorità delle modifiche autorizzate delle nuove versioni, stabilisce gli scenari per le prove di collaudo dell'Eurosistema, coordina prove che coinvolgono varie tipologie di soggetti interessati e coordina i processi di prova per gli utenti;

h)

gestisce il piano dettagliato dei servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, sulla base della pianificazione generale dei programmi così come approvata dal Consiglio direttivo;

i)

attua e/o gestisce il relativo quadro per la gestione dei rischi entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

j)

attua e/o gestisce le relative strategie per la migrazione entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

k)

attua e/o gestisce i pertinenti quadri operativi, ivi inclusa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

l)

garantisce il corretto funzionamento e la qualità dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema;

m)

attua e/o gestisce le strategie per la connettività di rete;

n)

attua e/o gestisce le strategie per la gestione delle crisi;

o)

attua e/o gestisce le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni; e

p)

garantisce la conformità ai requisiti regolamentari e di sorveglianza.

2.2.2.   Regime finanziario

Il MIB approva e/o dà avvio:

a)

al pagamento delle rate alle BCN fornitrici, conformemente al piano di pagamento concordato, approvato dal Consiglio direttivo una volta che le realizzazioni delle BCN fornitrici siano state accettate dal MIB;

b)

al rimborso dei costi relativi all'ulteriore supporto fornito dalle BCN fornitrici alle banche centrali dell'Eurosistema, conformemente al contratto L2/L3 e a ogni altro eventuale accordo;

c)

al pagamento delle rate alla BCE in base ai costi sostenuti da quest'ultima in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;

d)

alla riscossione di commissioni dai clienti, se del caso, e il rimborso di tali commissioni alle banche centrali dell'Eurosistema. Per quanto necessario, la BCE fornisce adeguato supporto al MIB.

2.2.3.   Relazioni con le BCN fornitrici

Il MIB:

a)

garantisce il coinvolgimento delle BCN fornitrici in tutte le questioni rilevanti;

b)

negozia ogni modifica del contratto L2/L3 e di ogni altro accordo correlato tra le BCN fornitrici e le banche centrali dell'Eurosistema e sottopone tali modifiche al Consiglio direttivo per l'approvazione;

c)

instaura e tiene regolarmente contatti con le BCN fornitrici al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti in linea con tali accordi;

d)

convalida le proposte delle BCN fornitrici e approva i risultati pertinenti al piano tecnico e funzionale (sviluppato dalle BCN fornitrici); e

e)

assiste il Consiglio direttivo nella gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di connettività di rete, ove questi ultimi formino parte del servizio infrastrutturale dell'Eurosistema.

2.2.4.   Relazioni con gli organi di governance dell'Eurosistema e con le parti esterne

Il MIB:

a)

gestisce, del caso, le relazioni con i comitati del SEBC, con le autorità di regolamentazione e sorveglianza, così come con altre autorità pubbliche interessate in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;

b)

interagisce con i clienti e con le banche centrali del SEBC per agevolare la loro migrazione e discute, coordina e si adopera per trovare possibili soluzioni per la risoluzione delle controversie conformemente alla normativa applicabile e nell'ambito del suo mandato che dovranno essere approvate da parte degli organi responsabili;

c)

negozia i progetti di accordi di partecipazione (congiuntamente alle banche centrali dell'Eurosistema, se del caso) con i partecipanti ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema e con le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro che hanno sottoscritto accordi di partecipazione, compresa qualsiasi modifica di tali accordi;

d)

si coordina con gli altri organi di governance dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema;

e)

se del caso, nomina i presidenti dei gruppi tecnici, previa consultazione dei pertinenti organi di governance, e riceve le relazioni di tali gruppi tecnici;

f)

interagisce con i fornitori dei servizi di connettività di rete laddove formino parte del servizio infrastrutturale dell'Eurosistema;

g)

definisce la politica di comunicazione tecnica in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema; e

h)

garantisce la trasparenza attraverso la tempestiva e coerente pubblicazione della documentazione tecnica pertinente in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal codice di condotta.


ALLEGATO II

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO 1

Nomina e partecipazione

INTRODUZIONE

L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (Eurosystem infrastructure services, ECMS).

Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) (il «Consiglio direttivo» assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.

La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.

1.   Designazione e nomina

I membri del MIB sono nominati dal Consiglio direttivo sulla base di una proposta del Comitato esecutivo della BCE (il «Comitato esecutivo»).

Le candidature sono presentate al Comitato esecutivo dal governatore o dal presidente, a seconda dei casi, della banca centrale nazionale (BCN) interessata. Nella propria proposta al Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo accorda preferenza ai candidati che rispondono direttamente al massimo organo di governance della rispettiva banca centrale. Il Comitato esecutivo assicura che nella propria proposta siano rispettati i principi di cui alla sezione 3 del presente allegato II.

Le candidature dei membri del MIB non espressione di una banca centrale sono raccolte dal Comitato esecutivo in conformità alla procedura di selezione di tali membri a sensi dell'allegato IV alla presente decisione.

2.   Partecipazione e durata del mandato — Partecipazione in veste di osservatori

Una volta nominati, i membri del MIB, agiscono in piena indipendenza e nell'interesse dell'Eurosistema. Essi non sono soggetti a istruzioni da parte di alcun ente pubblico o privato. I membri del MIB, quando agiscono in tale veste, rispondono collettivamente ed esclusivamente agli organi decisionali della BCE. I membri del MIB espressione di banche centrali possono chiedere, ove opportuno, di propria iniziativa e a propria discrezione, il parere di altri membri del personale della propria banca centrale, ma non chiedono né accettano istruzioni dalla propria banca centrale, né si impegnano a prendere una determinata posizione durante le deliberazioni e le votazioni del MIB.

Il MIB ha un presidente, che è un alto dirigente della BCE.

Il MIB si compone di tredici (13) membri, così individuati:

a)

nove membri espressione di BCN dell'Eurosistema, tra cui un membro espressione di ognuna delle BCN che forniscono i servizi infrastrutturali di mercato all'Eurosistema o che danno esecuzione a progetti infrastrutturali dell'Eurosistema (le «BCN fornitrici»);

b)

due membri espressione delle BCN non appartenenti all'Eurosistema che partecipano ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (per esempio, avendo sottoscritto l'accordo di partecipazione di valuta per T2S o partecipando a TARGET2);

c)

due membri non espressione di banche centrali (senza diritto di voto), uno dei quali con esperienza come alto funzionario nel settore dei pagamenti e l'altro con esperienza come alto funzionario nel settore dei titoli.

Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del MIB. Il compito esclusivo del vicepresidente è quello di presiedere le riunioni del MIB in caso di assenza temporanea del presidente durante una riunione, in conformità all'ordine del giorno prestabilito per la riunione del MIB in questione.

Il mandato di un membro del MIB dura 36 mesi ed è rinnovabile. Il Consiglio direttivo può stabilire un mandato più breve, anche nel caso in cui i membri rassegnino le dimissioni o vadano in pensione prima della scadenza del rispettivo mandato.

Al fine di assicurare che tutte le BCN (dell'Eurosistema e partecipanti ai relativi servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema) abbiano l'opportunità di inviare un rappresentante al MIB, è opportuno stabilire uno schema di rotazione dei membri non appartenenti alle BCN fornitrici, normalmente alla scadenza del mandato iniziale di 36 mesi dei membri del MIB. Resta inteso che il predetto schema di rotazione non può determinare l'esclusione della stessa BCN fornitrice per più di due periodi di rotazione.

È opportuno mantenere un adeguato bilanciamento tra membri con esperienza nella gestione di progetti, membri con esperienza nel settore delle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema e membri con esperienza nel settore informatico.

Il presidente può invitare osservatori senza diritto di voto provenienti dai comitati del SEBC interessati per la discussione di servizi o progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rientranti nell'ambito delle loro competenze. Ci si attende che i membri del MIB dedichino almeno il 30 % della loro capacità lavorativa alle questioni del MIB.

I membri del MIB non possono essere coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di servizi infrastrutturali dell'Eurosistema o di enti che ad essi partecipino (per esempio, depositari centrali di titoli che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento), nella misura in cui tale coinvolgimento possa dar luogo a conflitti effettivi o potenziali con le loro funzioni di membri del MIB. Sono messe in atto misure appropriate per individuare ed evitare tali conflitti. I membri non possono far parte del comitato di revisione interna (Internal Auditors Committee, IAC) né possono essere coinvolti quotidianamente in attività Level 3.

CAPO 2

Metodo di lavoro

1.   Processo decisionale

Conformemente ai principi della buona governance, i membri partecipano regolarmente alle riunioni del MIB. La partecipazione è strettamente personale; i membri non possono essere sostituiti.

Affinché il MIB possa deliberare validamente, è necessario il quorum di almeno sette membri con diritto di voto. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale le decisioni possono essere adottate senza necessità di alcun quorum.

Per quanto possibile, le decisioni del MIB sono adottate all'unanimità. In mancanza di unanimità, su richiesta del presidente, il MIB può decidere con votazione a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

Il MIB procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente comincia una procedura di voto anche su richiesta di almeno tre membri del MIB con diritto di voto. Un membro si astiene dal voto in caso di conflitto di interessi ai sensi del codice di condotta. Un membro con diritto di voto, in caso di assenza, può delegare il voto a un altro membro con diritto di voto rispetto a una specifica procedura di voto, a condizione che nessun membro esprima più di due voti su una questione.

Le decisioni possono anche essere adottate con procedura scritta, salvo che tre o più membri con diritto di voto si oppongano. La procedura scritta richiede: a) un preavviso di almeno di due giorni lavorativi (tranne che in circostanze eccezionali definite tali dal presidente del MIB); e b) la registrazione di ogni decisione in tal senso nelle conclusioni della successiva riunione del MIB.

I membri del MIB non espressione di una banca centrale sono nominati a titolo personale. Essi, non hanno diritto di voto e non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro del MIB o a terzi.

2.   Direzione delle riunioni del MIB

Il MIB decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Il MIB dovrebbe riunirsi regolarmente sulla base di un calendario predisposto con sufficiente anticipo prima dell'inizio di ogni anno.

Il presidente può convocare riunioni straordinarie del MIB ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il presidente convocherà una riunione straordinaria qualora almeno tre membri ne facciano richiesta.

Il MIB tiene le proprie riunioni generalmente presso la sede della BCE.

Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza salvo che a ciò si oppongano almeno tre membri.

Il MIB adotta un ordine del giorno per ciascuna riunione.

La partecipazione alle riunioni del MIB è riservata ai membri e alle altre persone invitate dal presidente.

3.   Comunicazioni agli organi decisionali della BCE

Il MIB riferisce periodicamente agli organi decisionali della BCE. A tale riguardo, predispone relazioni indirizzate agli organi decisionali della BCE per quanto necessario.

4.   Flusso informativo interno e trasparenza

I membri MIB non espressione di banche centrali nazionali ricevono, in via riservata, tutta la documentazione sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema presentata al Consiglio direttivo.

Le BCN dell'Eurosistema che non hanno rappresentanti all'interno del MIB hanno automaticamente accesso a tutta la documentazione del MIB, compresi gli ordini del giorno e i verbali, contemporaneamente ai membri del MIB e possono formulare osservazioni scritte prima delle riunioni del MIB in modo che il loro parere sia tenuto nella dovuta considerazione da parte del MIB. Esse possono altresì fare richiesta al presidente di partecipare al MIB qualora abbiano un particolare interesse in un certo argomento. Il presidente sarà responsabile di informare tali BCN dell'Eurosistema se si ritiene che esse possano avere un interesse particolare ed egli può anche sottoporre al MIB qualsiasi punto sollevato da tale BCN dell'Eurosistema.

Al fine di assicurare che il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) sia al corrente dei lavori del MIB, in ogni ordine del giorno del MIPC vi sarà regolarmente una voce dedicata agli argomenti del MIB. Qualora lo si ritenga opportuno, possono tenersi riunioni congiunte del MIB e del MIPC.

L'interazione tra il MIB e altri comitati del SEBC si svolge attraverso consultazioni scritte.

Le attività del MIB sono soggette alla revisione dello IAC.

5.   Flusso informativo esterno, trasparenza e rappresentanza

Il presidente informa con regolarità i soggetti interessati in merito alle questioni rilevanti che riguardano i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema che ricadono nell'ambito della responsabilità del MIB. Il presidente garantisce la trasparenza mettendo a disposizione in modo tempestivo e coerente la pertinente documentazione tecnica relativa ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nella sezione dedicata al MIB del sito Internet della BCE.

I membri hanno l'obbligo di informare il presidente in anticipo qualora svolgano una rilevante e significativa attività di rappresentanza esterna/comunicazione in relazione alle responsabilità e compiti del MIB, per esempio parlando in veste di relatore su progetti e servizi infrastrutturali dell'Eurosistema nell'ambito della responsabilità del MIB in conferenze o riunioni con i soggetti interessati, e devono presentare al MIB un resoconto scritto entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'evento. Qualsiasi attività significativa di rappresentanza esterna o comunicazione deve svolgersi nell'interesse dell'Eurosistema e deve essere coerente con le decisioni di politica del Consiglio direttivo.

6.   Supporto

Il MIB riceve supporto organizzativo da parte della BCE, tra l'altro, per la preparazione delle riunioni del MIB, compresa la documentazione relativa alle riunioni.

Di regola, la BCE invia ai membri i documenti per la discussione almeno cinque giorni lavorativi prima di una riunione. Tuttavia, documenti brevi possono essere inviati con un solo giorno lavorativo di anticipo. I documenti inviati con meno di due giorni lavorativi di anticipo sono considerati documenti a scopo informativo (c.d. «table documents») che non possono portare a una decisione del MIB salvo parere unanime contrario dei membri.

Dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone una bozza di verbale contenente gli argomenti trattati e l'esito della discussione, nonché le azioni concordate per farvi seguito («follow-up»). La bozza di verbale contiene le posizioni espresse nel corso della riunione dai singoli membri quando ciò sia richiesto. La bozza di verbale è fatta circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

Inoltre, dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone altresì una bozza di elenco di misure, indicante i compiti e le scadenze assegnati e concordati durante la riunione, che è fatta circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

Le bozze di verbale e dell'elenco di misure sono sottoposte all'approvazione del MIB nella riunione successiva (o, se necessario, anche prima, con procedura scritta) e firmati dal presidente.

Il MIB nomina un controllore, che può essere uno dei suoi membri, ed è aperto ai suoi contributi.

Il MIB può creare delle sottostrutture in accordo con la BCE. Una sottostruttura può essere costituita diversamente rispetto alla composizione del MIB e aperta a tutte le BCN dell'Eurosistema e, se del caso, alle BCN non appartenenti all'Eurosistema partecipanti.

7.   Revisione del mandato

Il mandato del MIB può essere rivisto ogni cinque anni alla luce dell'esperienza acquisita.


ALLEGATO III

COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO

CODICE DI CONDOTTA

INTRODUZIONE

Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) si compone di membri nominati dal Consiglio direttivo (il «Consiglio direttivo») della Banca centrale europea (BCE). I membri devono agire esclusivamente nell'interesse dell'Eurosistema e devono dedicare tempo sufficiente al loro coinvolgimento attivo nei lavori del MIB.

Il MIB è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture, delle piattaforme, delle applicazioni di mercato e dei servizi correlati dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie (i «servizi infrastrutturali dell'Eurosistema») nonché la gestione dei progetti riguardanti servizi infrastrutturali dell'Eurosistema nuovi o esistenti (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché con i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce agli organi decisionali della BCE.

Affinché il processo decisionale del Consiglio direttivo sia informato e indipendente, è essenziale che il MIB non sia condizionato da qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi di uno dei suoi membri. È altresì essenziale per la buona reputazione e la credibilità dell'Eurosistema e del SEBC e per la legalità dei servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema che i membri del MIB siano guidati dall'interesse generale dell'Eurosistema e siano visti come tali. I membri devono pertanto: a) evitare situazioni in cui sussista o appaia sussistere un conflitto di interessi; b) agire unicamente nell'interesse dell'Eurosistema nei loro rapporti con autorità pubbliche, banche centrali, rappresentanti del settore e altri soggetti interessati esterni coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e nel funzionamento di infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati offerti dall'Eurosistema; e c) assicurare obiettività, neutralità e leale concorrenza tra i fornitori aventi un interesse in infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati offerti dall'Eurosistema.

L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») si applica sia ai membri del personale della BCE sia al personale della banca centrale nazionale (BCN) che svolgano compiti relativi al SEBC e copre, tra l'altro, le informazioni riservate riguardanti segreti aziendali o informazioni aventi un valore commerciale. Un obbligo equivalente si applica ai membri del MIB non espressione di banche centrali. I membri non espressione di banche centrali devono inoltre rispettare qualunque ulteriore regola di condotta stabilita nella loro lettera di nomina e nel loro contratto con la BCE.

È opportuno e risponde alla buona prassi amministrativa che le condizioni di impiego applicabili al presidente del MIB e le disposizioni applicabili ai membri del MIB che fanno parte del personale di una BCN, offrano un rimedio giuridico alle violazioni del presente codice di condotta (di seguito il «codice»). Un obbligo equivalente si applica ai membri del MIB non espressione di banche centrali, come descritto nell'allegato IV.

Il presente codice fa salvo ogni altro obbligo derivante da altre disposizioni deontologiche eventualmente applicabili ai membri del MIB nelle loro funzioni in qualità membri del personale della BCE o di una BCN.

1.   Definizioni

Ai fini del presente codice:

a)

per «presidente» si intende la persona nominata dal Consiglio direttivo alla presidenza del MIB;

b)

per «vicepresidente» si intende la persona che supporta il presidente che è nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del MIB. Il compito esclusivo del vicepresidente è quello di presiedere le riunioni del MIB in caso di assenza temporanea del presidente durante una riunione, in conformità all'ordine del giorno prestabilito per la riunione del MIB in questione.

c)

fatto salvo l'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37.1 dello statuto del SEBC nonché la classificazione dei documenti secondo il regime di riservatezza della BCE che sono forniti a ciascun membro del MIB, per «informazioni riservate» si intendono: i) segreti aziendali dell'Eurosistema o di terzi e qualunque informazione avente valore commerciale ulteriore rispetto a quello inerente all'attività del MIB; ii) qualsiasi informazione la cui comunicazione non autorizzata possa danneggiare gli interessi fondamentali dell'Eurosistema; e iii) qualunque informazione che una persona ragionevole considererebbe riservata; le «informazioni riservate» non includono le informazioni che: i) sono o diventano accessibili al pubblico in modo diverso che in violazione al presente codice; o ii) sono sviluppate in modo indipendente da un terzo privo di accesso alle informazioni riservate; oppure iii) fatto salvo quanto disposto nella sezione 3, devono essere necessariamente comunicate per legge;

d)

per «membro non espressione di una banca centrale» si intende un membro del MIB che non è un membro del personale della BCE né di una BCN;

e)

per «mandato», si intende il mandato di cui all'allegato I;

f)

per «membro» si intende un membro del MIB, incluso il presidente;

g)

per «fornitori» si intendono soggetti commerciali e organizzazioni di settore che forniscono attualmente o abbiano un interesse a fornire beni e/o servizi relativi a infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati offerti dall'Eurosistema.

2.   Prevenzione dei conflitti di interessi

a)

Si ritiene che sorga un conflitto di interessi rispetto alla fornitura di beni e/o servizi relativi al mandato del MIB in presenza delle circostanze di cui all'articolo 0.2.1.2 delle norme sul personale della BCE e in particolare laddove un membro abbia un interesse commerciale o professionale, o un interesse finanziario in un fornitore, attraverso proprietà, controllo, investimento o vincoli di affiliazione o altrimenti, che influenzi o possa influenzare l'adempimento obiettivo e imparziale dei suoi doveri di membro.

b)

I membri agiscono nell'interesse generale dell'Eurosistema e nel perseguimento delle funzioni e dei compiti del MIB. Essi evitano situazioni suscettibili di dare luogo a un conflitto di interessi.

c)

Se sorge un conflitto di interessi o se è probabile la sua insorgenza in connessione con i compiti del MIB, il membro interessato rende noto tale conflitto di interessi effettivo o potenziale all'autorità di controllo della propria banca centrale (o, nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, all'ufficio di conformità e governance della BCE) utilizzando il modulo predisposto nell'appendice 2 e ne informa contestualmente il presidente. Qualora l'autorità di controllo (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, l'ufficio di conformità e governance) concluda per la sussistenza di un conflitto di interessi, fornisce le proprie raccomandazioni al governatore o al presidente, a seconda dei casi, della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, al presidente della BCE) in merito alla gestione più adeguata del conflitto di interessi.

d)

Qualora, durante una riunione del MIB, un membro abbia ragione di ritenere che la partecipazione di un altro membro alla discussione, votazione o procedura scritta del MIB possa dare luogo a un conflitto di interessi, ne informa immediatamente il presidente.

e)

Il presidente invita il membro rispetto al quale sono sorte questioni in merito a un conflitto di interessi ai sensi dei paragrafi c) e d), a dichiarare se sussista o meno un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il presidente informa l'autorità di controllo della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, l'Ufficio di conformità e governance della BCE) in merito a ogni caso di questo genere senza indebito ritardo e, se lo ritiene necessario, il Consiglio direttivo.

f)

Se il presidente è il membro rispetto al quale sono sorte questioni riguardanti il conflitto di interessi ai sensi dei paragrafi c) e d) o e), il presidente informa l'ufficio di conformità e governance della BCE.

g)

I membri si astengono immediatamente dal partecipare a qualsiasi discussione, deliberazione o votazione su materie rispetto alle quali si trovano in conflitto di interessi e ad essi non deve esser fornita alcuna documentazione correlata.

3.   Uso appropriato delle informazioni riservate

a)

I membri utilizzano le informazioni riservate esclusivamente ai fini e nell'interesse dell'Eurosistema e nel perseguimento degli obiettivi del MIB, in conformità al mandato a questo conferito.

b)

I membri non divulgano in alcun caso, al di fuori del loro mandato, informazioni riservate a terzi e/o entità all'interno o all'esterno dell'Eurosistema. Per quanto riguarda il presidente del MIB e i membri del personale di BCN, questi possono comunicare informazioni riservate ai membri del personale della propria banca centrale limitatamente a quanto sia strettamente necessario e con il fine esclusivo di fornire una consulenza idonea a consentire la formazione di un parere su una determinata questione. Le informazioni riservate contrassegnate con «solo per i membri» in linea di principio non possono essere comunicate dai membri a membri del personale delle banche centrali di appartenenza, salvo che sia altrimenti stabilito dal MIB.

c)

I membri prendono tutti i provvedimenti necessari per prevenire la divulgazione accidentale di informazioni riservate o l'accesso non autorizzato alle stesse.

d)

I membri non utilizzano informazioni riservate a proprio beneficio o a beneficio di altri soggetti, ai sensi dell'articolo 4.1.3 del quadro etico della BCE e delle misure nazionali di attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (1). In particolare, è fatto loro espresso divieto di trarre vantaggio da informazioni riservate in qualsiasi operazione finanziaria privata, anche consigliando o sconsigliando tali operazioni.

e)

Nella misura in cui un membro riceva ordine da un'autorità giudiziaria, un'autorità di regolamentazione o di vigilanza ovvero un'altra autorità competente avente giurisdizione su tale membro, di comunicare o rendere disponibili informazioni confidenziali, questi deve:

i)

dare prontamente avviso di tale ordine per iscritto, laddove la legge lo consenta, al presidente e all'autorità di controllo della propria banca centrale (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, all'ufficio di conformità e governance della BCE), il più dettagliatamente possibile;

ii)

ottenere consulenza legale da un esperto circa la legittimità e l'esecutività di tale ordine, se il presidente lo reputa necessario;

iii)

collaborare con tutte le banche centrali interessate e fornire tale assistenza, nella misura in ragionevolmente richiesta dal presidente, per consentire al MIB o alla BCN del membro interessato di ricercare i rimedi giuridici per tutelare le informazioni riservate;

iv)

informare l'autorità giudiziaria o l'autorità interessata della natura riservata delle informazioni e richiedere all'autorità giudiziaria o altra autorità di cui sopra di salvaguardare la riservatezza delle informazioni, per quanto consentito dalla legge.

Qualora la presente sezione riguardi il presidente, questi ne informa l'ufficio di conformità e governance della BCE.

4.   Principi in materia di comunicazione con parti esterne

a)

Fatti salvi gli obblighi riguardanti le informazioni confidenziali, nei contatti con i fornitori o le organizzazioni di settore rappresentative dei fornitori, i membri si adoperano per assicurare la leale concorrenza e fornire informazioni oggettive e pertinenti a tutti i potenziali fornitori o ai loro rappresentanti in maniera coordinata e non discriminatoria. A seconda delle informazioni che devono essere fornite, tale obiettivo può essere raggiunto coinvolgendo tali soggetti in un dialogo costruttivo e condividendo con loro la documentazione nell'ambito dei gruppi di consultazione.

b)

I membri accordano la dovuta considerazione a ogni comunicazione scritta loro indirizzata dai fornitori o dalle organizzazioni di settore rappresentative di potenziali fornitori. I membri considerano tali informazioni riservate, salvo che il fornitore o il rappresentante dichiarino espressamente il contrario.

c)

I paragrafi 4, lettera a), e 4, lettera b), non devono essere interpretati nel senso di precludere contatti tra il MIB e i fornitori o le organizzazioni di settore rappresentative dei fornitori.

5.   Indicazioni su domande in tema di etica

Un membro che abbia delle domande in merito all'applicazione del codice, è tenuto a rivolgersi all'ufficio di conformità e governance della BCE.

6.   Sanzioni e disposizioni finali

a)

Fatte salve le norme sui procedimenti disciplinari contenute nelle rispettive condizioni di impiego nonché qualunque sanzione penale, disciplinare, amministrativa o contrattuale applicabile, un membro che violi il presente codice è suscettibile di rimozione dal MIB e sostituzione.

b)

I membri continuano a essere vincolati dagli obblighi di cui alle sezioni 2 e 3 anche dopo la cessazione delle loro funzioni come membri del MIB.

c)

Gli ex membri non utilizzano informazioni riservate al fine di ottenere un impiego presso fornitori e neppure rivelare o utilizzare alcuna informazione riservata acquisita in virtù della partecipazione al MIB in qualità di dipendente di un fornitore.

d)

Nel primo anno successivo alla cessazione dalle proprie funzioni, i membri continuano a evitare qualunque conflitto di interessi che possa sorgere da una nuova attività professionale o nomina. Devono, in particolare, informare per iscritto il presidente ogniqualvolta intendano impegnarsi in un'attività professionale o accettare una nomina e richiedono indicazioni al MIB prima di assumere impegni. Il MIB segnala le questioni all'Ufficio di conformità e governance, se del caso.

e)

Qualora un ex membro non osservi gli obblighi stabiliti nei paragrafi c) e d), il MIB può informare il datore di lavoro dell'ex membro della sussistenza o della probabile sussistenza di un conflitto di interessi tra la nuova posizione dell'ex membro e quella precedente.

7.   Destinatari e distribuzione

I membri sono destinatari del presente codice. Una copia è distribuita a ciascun membro in carica e a tutti i nuovi membri al momento della nomina. I membri sono obbligati a sottoscrivere le appendici 1 e 2 prima di partecipare alle riunioni del MIB.


(1)  Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 23).

Appendice 1

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto accetta l'allegato Codice di condotta e prende atto degli obblighi che gli fanno carico ivi indicati, in particolare l'obbligo di: a) considerare della massima riservatezza e non rivelare alcuna informazione riservata acquisita, anche in conformità al regime di riservatezza della BCE; b) di evitare e dichiarare situazioni che possano implicare un conflitto di interessi nell'adempimento dei propri doveri in quanto membro del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) in relazione alle competenze del MIB; e c) non utilizzare informazioni riservate a proprio vantaggio o a vantaggio di altre persone; in particolare il sottoscritto si impegna a non trarre vantaggio da informazioni riservate in qualsiasi operazione finanziaria privata anche consigliando o sconsigliando tali operazioni.

(Firma e data)

(Nome per esteso)

(Indirizzo)

Appendice 2

DICHIARAZIONE DI INTERESSE (1)

(Nome per esteso)

(Indirizzo)

(Occupazione)

Le competenze del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) sono direttamente o indirettamente (ad esempio in relazione a un membro della famiglia) influenzate dai seguenti interessi pecuniari e/o non pecuniari, che potrebbero dare luogo a un conflitto di interessi ai sensi del presente Codice (2):

Investimenti (per esempio, investimenti diretti o indiretti in soggetti commerciali, ivi inclusi succursali o altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, che hanno un interesse in qualità di fornitori, salvo che la partecipazione sia detenuta per il tramite di un fondo di investimento, un fondo pensioni o simili):

Carica (ad esempio cariche attualmente o precedentemente ricoperte, remunerate o meno, presso un soggetto commerciale avente un interesse in qualità di fornitore):

Redditi o regali (ad esempio ogni remunerazione attuale, precedente o attesa, ivi inclusi benefici differiti, opzioni da esercitare in un momento successivo e diritti pensionistici, ovvero regali ricevuti da un soggetto commerciale avente un interesse in qualità di fornitore):

Altro:

Con la presente il sottoscritto dichiara sul proprio onore che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni fornite sono veritiere e complete.

(Firma e data)

(Nome per esteso)


(1)  Qualora un membro non abbia alcun interesse rilevante, ciò dovrà essere indicato scrivendo la parola «nessuno» negli spazi relativi.

(2)  Un membro avente un interesse rilevante dovrebbe descrivere tutti i fatti e le circostanze rilevanti, utilizzando spazio ulteriore ove necessario.


ALLEGATO IV

PROCEDURE E REQUISITI PER LA SELEZIONE, LA NOMINA E LA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO NON APPARTENENTI A BANCHE CENTRALI

1.   Bando di gara

1.1.

La Banca centrale europea («BCE») pubblica un bando di gara rivolto a esperti, per la nomina a membro del comitato per le infrastrutture di mercato (il «MIB») non espressione di banche centrali e per la creazione di una lista di riserva. La gara si svolge in conformità alla decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (ECB/2016/2) (1). Essa si discosta tuttavia dall'articolo 22 della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2). Il bando di gara si conforma almeno ai principi fondamentali i materia i appalti pubblici e garantisce una competizione adeguata e trasparente.

1.2.

Il bando di gara stabilisce, tra l'altro: a) il ruolo del MIB; b) il ruolo dei membri non espressione di banche centrali all'interno del MIB; c) i criteri di selezione; d) gli aspetti finanziari rilevanti; nonché e) la procedura per la presentazione delle candidature compreso il termine per la loro ricezione.

1.3.

Il bando di gara è pubblicato simultaneamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della BCE. Ove opportuno, la BCE può utilizzare mezzi aggiuntivi per pubblicizzare il bando di gara. In caso di discrepanze, la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevale sulle altre.

1.4.

Il termine per la presentazione delle candidature è di almeno 35 giorni di calendario successivi alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Procedura di selezione

2.1.

Il Consiglio direttivo della BCE (il «Consiglio direttivo») nomina i membri del MIB non espressione di banche centrali sulla base di una proposta del Comitato esecutivo della BCE (il «Comitato esecutivo»), a seguito dell'espletamento della relativa gara.

2.2.

Il Comitato esecutivo valuta i candidati secondo criteri di selezione stabiliti nella sezione 3 del presente allegato IV.

2.3.

Il presidente del MIB, i rappresentanti delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e il personale della BCE possono coadiuvare il Comitato esecutivo nella compilazione dei modelli per la valutazione dei candidati, comprensivi di una sintesi che ne illustri i meriti e le carenze in relazione ai criteri di selezione per il conferimento del mandato e di una raccomandazione per la nomina in base all'idoneità del candidato.

2.4.

Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 6, della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), due candidati sono nominati direttamente ed è creata una lista di riserva di candidati potenziali per le posizioni che si rendano vacanti in futuro.

3.   Criteri di selezione

I criteri di selezione sono i seguenti:

a)

competenza professionale come alto funzionario nel settore dei pagamenti o competenza professionale nel settore dei titoli, come fornitore di servizi o come utente di servizi in tale campo, nonché competenza professionale nel settore finanziario dell'Unione in senso più ampio;

b)

almeno 10 anni di esperienza nell'interazione con i maggiori attori dei mercati finanziari dell'Unione;

c)

rilevante esperienza, preferibilmente nella gestione di progetti; e

d)

capacità di comunicare in modo efficace in inglese.

4.   Lista di riserva

4.1.

La BCE intende mantenere una lista di riserva di candidati potenziali per coprire la posizione di membri del MIB non espressione di una banca centrale.

4.2.

Nel caso in cui si renda vacante una posizione di membro non espressione di una banca centrale all'interno del MIB, il Comitato esecutivo può selezionare un candidato dalla lista di riserva secondo il posizionamento in graduatoria in tale lista e proporlo al Consiglio direttivo come membro del MIB non espressione di una banca centrale per un mandato di durata pari o inferiore a 36 mesi. Il mandato è rinnovabile una volta per ulteriori 36 mesi in modo tale che il mandato totale non superi la durata massima di se] anni consentita ai membri non espressione di banche centrali.

4.3.

La lista di riserva resta valida per un periodo di trentasei mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio direttivo. Se lo ritiene necessario, il Consiglio direttivo può estendere la validità della lista di riserva per un periodo di ulteriori 36 mesi.

4.4.

Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 7, della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), la lista di riserva non è aperta a nuovi candidati.

4.5.

Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 8, della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), i candidati possono accedere ai propri dati, aggiornarli o correggerli, ma non possono aggiornare o correggere informazioni relative alla loro idoneità rispetto ai criteri di selezione dopo la scadenza del termine di chiusura del bando di gara.

5.   Nomina

5.1.

I membri del MIB non espressione di banche centrali sono nominati a titolo personale. Non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi.

5.2.

Tutte le nomine sono condizionate alla firma da parte del candidato nominato del contratto di nomina controfirmato dal presidente del MIB nonché di un contratto con la BCE relativo alle indennità applicabili e ai diritti di rimborso in relazione alle spese e altresì delle dichiarazioni di cui alla sezione 6.1.

5.3.

Il Consiglio direttivo nomina i membri del MIB non espressione di banche centrali a membri del MIB senza diritto di voto per un mandato della durata di 36 mesi, rinnovabile una volta per ulteriori 36 mesi, in modo tale che il mandato totale non superi la durata massima di sei anni consentita ai membri non espressione di banche centrali.

6.   Dichiarazioni

6.1.

I membri del MIB non espressione di banche centrali si impegnano ad osservare il Codice di condotta del MIB. Conseguentemente sono obbligati a sottoscrivere la «Dichiarazione di osservanza del Codice di condotta» di cui all'appendice 1 dell'allegato III e a compilare e firmare la «Dichiarazione di interesse» di cui all'appendice 2 dell'allegato III.

6.2.

I membri del MIB non espressione di banche centrali sono anche obbligati a firmare le dichiarazioni di cui al bando di gara.

7.   Risoluzione e sostituzione

7.1.

Il Consiglio direttivo può cessare il mandato di un membro del MIB non espressione di una banca centrale in uno dei seguenti casi: conflitto di interessi, violazione dei doveri, incapacità di adempiere i suoi doveri, violazione del Codice di condotta o grave negligenza.

7.2.

Il mandato di un membro non espressione di una banca centrale si considera cessato qualora tale membro non espressione di una banca centrale si dimetta o il suo mandato scada senza essere rinnovato.

7.3.

Se il mandato è cessato prima della conclusione del termine di 36 mesi, si applicano i punti 4.2 e 4.3.

(1)  Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45, del 20.2.2016, pag. 15).