20.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/7


REGOLAMENTO (UE) 2018/2025 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2018

che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati.

(5)

Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

(6)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (2) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio decide gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di deteriorare le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nelle regioni contemplate dal presente regolamento, tutte le specie soggette a limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate a partire dal 1o gennaio 2019. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Tuttavia, specifiche esenzioni dall'obbligo di sbarco sono concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, di tale regolamento. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili per un periodo iniziale massimo di tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, intesi ad attuare l'obbligo di sbarco.

(8)

È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (3), e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

(9)

Il TAC e il contingente a disposizione dell'Unione per il pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12 dovrebbero essere fissati tenendo conto del fatto che tale stock è oggetto di catture dei paesi terzi e che l'Unione dovrebbe disporre di possibilità di pesca corrispondenti alla parte di catture storiche di tale stock.

(10)

Tenuto conto del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo a una diminuzione delle possibilità di pesca, nonché dell'elevato grado di utilizzo del contingente e dell'introduzione dell'obbligo di sbarco completo nel 2019, è opportuno che la pesca diretta non sia consentita per i berici nelle sottozone da 3 a 10, 12 e 14 (Mare del Nord, acque nord-occidentali e sud-occidentali) e che il TAC sia definito solamente per le catture accessorie.

(11)

Secondo il parere fornito dal CIEM, da osservazioni limitate effettuate a bordo emerge che la percentuale di granatiere berglax è stata inferiore all'1 % delle catture dichiarate di granatiere di roccia. In base a tali considerazioni, il CIEM raccomanda che non vengano svolte attività di pesca diretta per il granatiere berglax e che le catture accessorie siano imputate al TAC per il granatiere di roccia al fine di ridurre al minimo il rischio di dichiarazione erronea per quanto riguarda le specie. Il CIEM rileva che esistono notevoli differenze, superiori a un ordine di grandezza (più di dieci volte), tra le relative quote di granatiere di roccia e granatiere berglax dichiarate negli sbarchi ufficiali e le catture osservate e gli studi scientifici nelle zone in cui attualmente ha luogo la pesca del granatiere berglax. Per questa specie sono disponibili dati molto limitati e alcuni dati relativi agli sbarchi dichiarati sono considerati dal CIEM dichiarazioni erronee per quanto riguarda le specie. Di conseguenza, non è possibile stabilire una documentazione storica accurata delle catture di granatiere berglax. Pertanto, le catture accessorie di granatiere berglax dovrebbero essere limitate all'1 % del contingente di granatiere di roccia di ciascuno Stato membro e imputate a tale contingente, in linea con il parere scientifico. Il fatto che il granatiere berglax sia considerato una cattura accessoria unicamente del granatiere di roccia e appartenga allo stesso TAC consentirà di evitare dichiarazioni erronee.

(12)

In base al parere del CIEM, è opportuno che il TAC per l'occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8 (acque nord-occidentali) continui a essere limitato alle catture accessorie.

(13)

L'occhialone è catturato nelle zone pertinenti del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) e della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che confinano con la sottozona CIEM 9. Dato che i dati CIEM per tali zone adiacenti sono incompleti, l'ambito di applicazione del TAC dovrebbe rimanere limitato alla sottozona CIEM 9. Tuttavia, per garantire che le decisioni di gestione siano conformi alle migliori pratiche disponibili, sono state adottate disposizioni per la comunicazione dei dati relativi a tali zone adiacenti.

(14)

Il CIEM non ha formulato pareri per l'occhialone nella sottozona CIEM 10 per il 2020. Tuttavia dovrebbero essere stabilite possibilità di pesca per il 2019 e il 2020. È possibile che, una volta ricevuto il parere scientifico per il 2020, potrebbe essere necessario modificare di conseguenza le possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento.

(15)

A causa del modesto tasso di utilizzo del contingente e dell'assenza di attività di pesca mirate, per il pesce sciabola nero nelle sottozone CIEM da 1 a 4 (Mare del Nord e Skagerrak) non dovrebbe più essere stabilito un TAC.

(16)

Non dovrebbero più essere fissati TAC per il granatiere di roccia nelle sottozone CIEM 1, 2 e 4 (Mare del Nord) e per la musdea bianca nelle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14. Secondo il parere del CIEM l'assenza di TAC non comporterebbe alcun rischio, o comporterebbe soltanto un rischio minimo, di sfruttamento non sostenibile.

(17)

Il CIEM raccomanda inoltre che non vengano autorizzate catture di pesce specchio atlantico fino al 2020. È opportuno vietare la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell'Atlantico nord-orientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta del pesce specchio atlantico dal 2010.

(18)

Il CIEM raccomanda di ridurre al minimo la mortalità per pesca degli squali di acque profonde e di non consentire alcuna attività di pesca mirata. Gli squali di acque profonde sono specie longeve caratterizzate da bassi tassi di riproduzione e sono diventate rapidamente sovrasfruttate. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime. Tuttavia, la pesca artigianale diretta in alto mare di pesce sciabola nero con l'uso di palangari comporta inevitabilmente catture accessorie di squali di acque profonde, che attualmente vengono rigettati in mare morti. I palangari sono riconosciuti come attrezzo da pesca selettiva in tale tipo di pesca. Ciononostante, anche con questo attrezzo si è rivelato inevitabile catturare accidentalmente squali di acque profonde. È pertanto opportuno mantenere un TAC restrittivo per le catture accessorie inevitabili di tali specie nella pesca diretta di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Gli Stati membri interessati dovrebbero sviluppare ulteriormente misure regionali di gestione per la pesca del pesce sciabola nero, al fine di ridurre le catture accessorie di squali di acque profonde. Oltre a ciò, dovrebbero introdurre misure specifiche per la raccolta dei dati relativi agli squali di acque profonde al fine di garantire un attento monitoraggio di tali stock. La fissazione di una cattura accessoria autorizzata dell'Unione per gli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM 10 e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 lascia impregiudicato il principio della stabilità relativa con riguardo allo squalo di acque profonde in tali zone.

(19)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione per consentire agli Stati membri di garantirne la tempestiva applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)   «totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock ogni anno;

b)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

c)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)   «valutazione analitica»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)   «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

b)   «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 3

TAC e loro ripartizione

I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   Il TAC per il pesce sciabola nero nella zona COPACE 34.1.2 è stabilito dal Portogallo.

2.   Il TAC stabilito dal Portogallo:

a)

è conforme ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consente:

i)

se si dispone di una valutazione analitica, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2019 in poi;

ii)

se la valutazione analitica non è disponibile o è incompleta, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.   Entro il 15 marzo di ogni anno di applicazione del presente regolamento il Portogallo trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

il TAC adottato;

b)

i dati raccolti e valutati dal Portogallo sulla cui base è stato adottato il TAC;

c)

informazioni dettagliate per quanto riguarda la conformità al paragrafo 2 del TAC adottato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6);

c)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.   L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

a)

le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b)

le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

Articolo 7

Divieti

1.   Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tale zona.

2.   Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM 10, nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12 e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare squali di acque profonde catturati in tali zone, ad eccezione dei casi in cui si applicano TAC per le catture accessorie nella pesca di pesce sciabola nero con l'uso di palangari, a norma dell'allegato.

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1O gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(3)  Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

(4)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(5)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1.

Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Tuttaviagli squali di acque profonde figurano all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Berici

ALF

Beryx spp.

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatiere berglax

RHG

Macrourus berglax

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

2.

Ai fini del presente regolamento, per «squali di acque profonde» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Gattucci oceanici

API

Apristurus spp.

Squalo serpente

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sagrì

CWO

Centrophorus spp.

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Squalo musolungo

CYP

Centroscymnus crepidater

Pescecane nero

CFB

Centroscyllium fabricii

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Gattuccio islandese

GAM

Galeus murinus

Squalo capopiatto

SBL

Hexanchus griseus

Pesce porco atlantico

OXN

Oxynotus paradoxus

Cagnolo atlantico

SYR

Scymnodon ringens

Squalo di Groenlandia

GSK

Somniosus microcephalus

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali (in tonnellate di peso vivo)

Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7, 8 e 9

(DWS/56789-)

Anno

2019

2020

 

 

Unione

7 (1)

7 (1)

 

 

TAC

7 (1)

7 (1)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10

(DWS/10-)

Anno

2019

2020

 

 

Portogallo

7 (2)

7 (2)

 

 

Unione

7 (2)

7 (2)

 

 

TAC

7 (2)

7 (2)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

(DWS/F3412C)

Anno

2019

2020

 

 

Unione

7 (3)

7 (3)

 

 

TAC

7 (3)

7 (3)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12

(BSF/56712-)

Anno

2019

2020

 

 

Germania

28

28

 

 

Estonia

14

14

 

 

Irlanda

71

71

 

 

Spagna

140

140

 

 

Francia

1 976

1 976

 

 

Lettonia

92

92

 

 

Lituania

1

1

 

 

Polonia

1

1

 

 

Regno Unito

140

140

 

 

Altri

7 (4)

7 (4)

 

 

Unione

2 470

2 470

 

 

TAC

2 470

2 470

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10

(BSF/8910-)

Anno

2019

2020

 

 

Spagna

9

9

 

 

Francia

22

22

 

 

Portogallo

2 801

2 801

 

 

Unione

2 832

2 832

 

 

TAC

2 832

2 832

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona COPACE 34.1.2

(BSF/C3412-)

Anno

2019

2020

 

 

Portogallo

Da fissare

Da fissare

 

 

Unione

Da fissare (5)

Da fissare (5)

 

 

TAC

Da fissare (5)

Da fissare (5)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 4 del presente regolamento.


Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 e 14

(ALF/3X14-)

Anno

2019

2020

 

 

Irlanda

8 (6)

8 (6)

 

 

Spagna

57 (6)

57 (6)

 

 

Francia

15 (6)

15 (6)

 

 

Portogallo

164 (6)

164 (6)

 

 

Regno Unito

8 (6)

8 (6)

 

 

Unione

252 (6)

252 (6)

 

 

TAC

252 (6)

252 (6)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3

(RNG/03-)

Anno

2019

2020

 

 

Danimarca

48 (7)  (8)

48 (7)  (8)

 

 

Germania

0 (7)  (8)

0 (7)  (8)

 

 

Svezia

2 (7)  (8)

2 (7)  (8)

 

 

Unione

50 (7)  (8)

50 (7)  (8)

 

 

TAC

50 (7)  (8)

50 (7)  (8)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

(RNG/5B67-)

Anno

2019

2020

 

 

Germania

5 (9)  (10)

5 (9)  (10)

 

 

Estonia

37 (9)  (10)

37 (9)  (10)

 

 

Irlanda

166 (9)  (10)

166 (9)  (10)

 

 

Spagna

41 (9)  (10)

41 (9)  (10)

 

 

Francia

2 108  (9)  (10)

2 108  (9)  (10)

 

 

Lituania

48 (9)  (10)

48 (9)  (10)

 

 

Polonia

24 (9)  (10)

24 (9)  (10)

 

 

Regno Unito

124 (9)  (10)

124 (9)  (10)

 

 

Altri

5 (9)  (10)  (11)

5 (9)  (10)  (11)

 

 

Unione

2 558  (9)  (10)

2 558  (9)  (10)

 

 

TAC

2 558  (9)  (10)

2 558  (9)  (10)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14

(RNG/8X14-)

Anno

2019

2020

 

 

Germania

15 (12)  (13)

15 (12)  (13)

 

 

Irlanda

3 (12)  (13)

3 (12)  (13)

 

 

Spagna

1 638  (12)  (13)

1 638  (12)  (13)

 

 

Francia

76 (12)  (13)

76 (12)  (13)

 

 

Lettonia

26 (12)  (13)

26 (12)  (13)

 

 

Lituania

3 (12)  (13)

3 (12)  (13)

 

 

Polonia

513 (12)  (13)

513 (12)  (13)

 

 

Regno Unito

7 (12)  (13)

7 (12)  (13)

 

 

Unione

2 281  (12)  (13)

2 281  (12)  (13)

 

 

TAC

2 281  (12)  (13)

2 281  (12)  (13)

 

TAC precauzionale


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

(SBR/678-)

Anno

2019

2020

 

 

Irlanda

3 (14)

3 (14)

 

 

Spagna

94 (14)

84 (14)

 

 

Francia

5 (14)

4 (14)

 

 

Regno Unito

12 (14)

11 (14)

 

 

Altri

3 (14)

3 (14)

 

 

Unione

117 (14)

105 (14)

 

 

TAC

117 (14)

105 (14)

 

TAC precauzionale


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9 (15)

(SBR/9-)

Anno

2019

2020

 

 

Spagna

117

117

 

 

Portogallo

32

32

 

 

Unione

149

149

 

 

TAC

149

149

 

TAC precauzionale


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10

(SBR/10-)

Anno

2019

2020

 

 

Spagna

5

5

 

 

Portogallo

566

566

 

 

Regno Unito

5

5

 

 

Unione

576

576

 

 

TAC

576

576

 

TAC precauzionale

(1)  Esclusivamente per le catture accessorie di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

(6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(8)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(9)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(10)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

(12)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(13)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(15)  Le catture nella zona CGPM 37.1.1 sono tuttavia dichiarate (SBR/F3711). Le catture nella zona Copace 34.1.11 sono tuttavia dichiarate (SBR/F34111).