19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2016 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che autorizza l'immissione sul mercato dei chicchi decorticati di Digitaria exilis quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo.

(4)

Il 23 gennaio 2018 la società Obà Food Srl. («il richiedente») ha presentato alla Commissione la notifica dell'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione i chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf («fonio») quale alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente indica che i chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf sono consumati in quanto tali o come ingrediente alimentare dalla popolazione in generale.

(5)

La documentazione presentata dal richiedente dimostra che i chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato nei paesi dell'Africa occidentale, in particolare Guinea, Nigeria e Mali.

(6)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 28 febbraio 2018 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(7)

Entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l'Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all'immissione sul mercato dell'Unione dei chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf.

(8)

La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione dei chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf e aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf, come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “chicchi decorticati di fonio (Digitaria exilis)”.»

 

2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio)

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Descrizione/Definizione

L'alimento tradizionale è costituito dai chicchi decorticati (privati della crusca) di Digitaria exilis (Kippist) Stapf.

La Digitaria exilis (Kippist) Stapf è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Poaceae.

Principali componenti nutrizionali dei chicchi decorticati di fonio

Carboidrati: 76,1 g/100 g di fonio

Acqua: 12,4 g/100 g di fonio

Proteine: 6,9 g/100 g di fonio

Grassi: 1,2 g/100 g di fonio

Fibre: 2,2 g/100 g di fonio

Ceneri: 1,2 g/100 g di fonio

Tenore di fitati: ≤ 2,1 mg/g»