19.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2016 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2018
che autorizza l'immissione sul mercato dei chicchi decorticati di Digitaria exilis quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(2) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo. |
(4) |
Il 23 gennaio 2018 la società Obà Food Srl. («il richiedente») ha presentato alla Commissione la notifica dell'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione i chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf («fonio») quale alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente indica che i chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf sono consumati in quanto tali o come ingrediente alimentare dalla popolazione in generale. |
(5) |
La documentazione presentata dal richiedente dimostra che i chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato nei paesi dell'Africa occidentale, in particolare Guinea, Nigeria e Mali. |
(6) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 28 febbraio 2018 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
(7) |
Entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l'Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all'immissione sul mercato dell'Unione dei chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf. |
(8) |
La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione dei chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf e aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf, come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
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2) |
nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
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